Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CASSAZIONE:
Motivazione della Cassazione:
L’Automobile club di Salerno ricorre l’accettazione della proposta di rinnovo delle
sostenendo che: a)
convenzioni, doveva infatti ritenersi inefficac perché la revoca era stata fatta e spedita validamente (cioè in
tempo, e quindi, prima che arrivasse l’accettazione), sebbene pervenuta all’indirizzo del preponente dopo che
questa aveva validamente revocato la proposta medesima; b) dato che, in base alla proposta di rinnovo
l’accettazione doveva avvenire per iscritto, non poteva essere considerata tale quella di cui era portatore il
direttore della Gulf. è necessario preventivamente stabilire se l’
Ebbene, afferma la SC, per risolvere la questione sollevata
al suo arrivo all’indirizzo dell’accettante ovvero ad un
efficacia della revoca della proposta sia subordinata
momento anteriore alla sua ricezione, consistente appunto nella spedizione. Su tale questione, in
giurisprudenza si registrano tre diverse soluzioni:
(Cass ’65) sostengono che
1°) Alcuni la revoca della proposta per essere efficace (= per impedire la
pervenire all’ indirizzo dell’
conclusione del contratto) debba accettante prima che giunga al proponente
l’accettazione della proposta l’art. 1328,
tale soluzione non può essere accolta in quanto urta con che
(“la proposta può essere revocata finché il
individua due diverse soluzioni per la revoca della proposta
contratto non sia concluso”, cioè finché l’accettazione non giunga all’indirizzo del proponente = basta la
semplice spedizione, a prescindere dall’effettiva recezione) e per la revoca dell’accettazione (“l’accettazione
può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del preponente prima dell’accettazione”).
2°) Altri (Cass ’69) sostengono che per l’ efficacia della revoca della proposta, è sufficiente che la stessa sia
contratto, non importa se spedita o giunta all’indirizzo
(concepita e) manifestata prima della conclusione del
dell’accettante dopo neanche questa può essere accolta, in quanto in tal caso, verrebbe totalmente
vanificato il principio della recettizietà, che l’art. 1334 (in combinato disposto con l’art. 1335
cc cc) sancisce,
della proposta, di modo che “gli
anche per la revoca atti unilaterali producono effetto dal momento in cui
alla quale sono destinati”.
pervengono a conoscenza della persona
3°) Altri infine sostengono che la revoca della proposta, per essere efficace, deve almeno essere spedita (e
non semplicemente manifestata) dal proponente all’indirizzo dell’accettante prima che l’accettazione giunga
al proponente stesso è questa, a parere della SC, la tesi da adottare in quanto: a) è la più adeguata al
carattere recettizio della revoca e la più idonea ad evitare frodi o arbitrii del proponente, sussistendo adeguati
fattuali, quali la spedizione postale e l’invio della comunicazione relativa, suscettibili di riscontro
elementi b) è l’ unica aderente alla lettera ed al senso delle parole usate dall’art. 1328
obiettivo; cc.
l’
La critica sollevata dalla Gulf, secondo la quale accoglimento di questo orientamento introdurrebbe un
“favor” per una parte contrattuale che non dovrebbe in realtà, esistere (in tal caso infatti, il proponente,
manipolando le prove, sarebbe praticamente arbitro di revocare la proposta anche dopo che gli pervenga
l’accettazione perché potrebbe dimostrare di aver inviato la revoca della proposta in qualsiasi momento),
rileva infine la SC è facilmente superabile precisando che seppure per essere efficace la revoca della
proposta basti la sua emissione è comunque sempre necessario che essa venga manifestata in modo idoneo a
pervenire alla conoscenza della controparte.
Ecco perché la Cassazione cassa con rinvio ad altra sezione della Corte d’ appello affinché essa stabilisca
l’effettiva volontà delle parti; stabilisca, cioè, se la revoca in questione era idonea a pervenire a conoscenza
dell’ altra parte.
4. Trattative ed <<intese>>.
se dall’ <<intesa>>
Quesito: sottoscritta dal presidente di un ente pubblico economico (IRI) e dal
rappresentante di un’ impresa privata (Buitoni), relativa alla reciproca “disponibilità”, rispettivamente, alla
cessione ed all’ acquisto delle partecipazioni azionarie in alcune società, derivi un rapporto immediatamente
vincolante.
Istituti richiamati:
Intese e trattative. Si tratta atti bilaterali non previsti dal codice ma che comunque normalmente precedono la
(cd “a formazione progressiva”).
stipula dei contratti Si presentano sottoforma di vincoli, di vario tipo e
natura (es: intesa = documento con cui le parti valutano la possibilità di addivenire alla conclusione del
contratto scambiandosi informazioni sulle clausole che potranno essere in futuro introdotte nel contratto ;
d’
lettera intenti = documento con il quale le parti fissano i punti su cui sono già pervenute ad un accordo e
disciplinano il prosieguo delle trattative; minuta puntazione = documento riassuntivo in cui le parti
registrano lo stato delle intese), incidenti nella formazione del contratto.
da codice, all’ art 1337 cc, è l’obbligo
Unica regola sancita per le parti di comportarsi secondo buona fede e
correttezza nello svolgimento delle medesime ove la lealtà e correttezza vengano meno (es: la parte
della parte per violazione dell’art 1337 c.c.
recede ingiustificatamente dalle trattative) si avrà responsabilità cd “precontrattuale”:
In dottrina e giurisprudenza si discute circa natura di tale responsabilità in contrahendo,
I. Alcuni sostengono che essa costituisca un tertium genus rispetto alla responsabilità contrattuale e
a quella extracontrattuale, in quanto viene dalla giurisprudenza esclusivamente ricondotta alla
violazione dei principi di “buona fede” e del “legittimo affidamento”;
II. Altri (anche il professore), invece, sostengono che rientri nella tipologia della responsabilità
“trattante” violi un
contrattuale: infatti, essa si manifesta solo quando un soggetto suo obbligo
specifico (= di intraprendere le trattative secondo buona fede). In altre parole, essa sarebbe
contrattuale in quanto si dimostra legata ad un obbligo che non è generale ma che fa capo solo a
soggetti che hanno iniziato un rapporto diretto alla conclusione di un contratto;
Altri, infine, ritengono che rientri nel genere della responsabilità extracontrattuale in quanto l’
III. obbligo di comportasi secondo buona fede preesisterebbe alle trattative identificandosi non con
un obbligo specifico ma come un dovere operativo erga omnes.
un’altra,
A seconda che si propenda per una soluzione piuttosto che per derivano conseguenze diverse in
tema di prescrizione, onere della prova, rilevanza della colpa. Sicuramente, la tesi della natura contrattuale
appare preferibile per i più energici rimedi esperibili sul piano sostanziale e processuale.
Con riferimento alle conseguenze derivanti da tale responsabilità, invece, dottrina e giurisprudenza sono
unanimi nel ritenere che, in caso di recesso ingiustificato dalle trattative, vada risarcito solo il cosiddetto
interesse negativo cioè le spese a vuoto sostenute (danno emergente) e il tempo e le occasioni perdute (lucro
cessante) per aver fatto affidamento sulla conclusione del contratto ,non anche il profitto che la parte avrebbe
potuto ottenere concludendo il contratto(cd interesse positivo).
Caso:
Era accaduto che il presidente dell’ IRI (Istituto per la ricostruzione industriale), Romano Prodi, e il
rappresentante della Buitoni avessero stipulato delle intese finalizzate alla cessione alla Buitoni di
partecipazioni azionarie possedute dall’ IRI in alcune società.
Nel documento, redatto dai rappresentanti dei due enti, in cui erano state precisate tutte le clausole connesse
trasferimento delle azioni, Prodi si era impegnato a sottoporre all’ approvazione del CDA dell’ IRI l’
operazione. della Buitoni che il CDA all’
Successivamente, lo stesso Prodi aveva comunicato al presidente unanimità ma
salvo autorizzazione dell’ autorità di governo competente, aveva approvato l’ operazione dandogli la delega
di provvedere a dare concreta attuazione alle delibere adottate.
delle azioni, l’ IRI si era tirato indietro.
Tuttavia, al momento della consegna
Ebbene, la Buitoni agisce in giudizio contro l’ IRI, chiedendo : a)che a tali trattative venga riconosciuta la
che quindi l’ IRI venga condannata all’
natura giuridica di contratto, definitivo o preliminare (e adempimento
ai sensi dell’ art 2932 cc): il contratto, infatti, si sarebbe concluso nel momento in cui il CDA ha autorizzato
l’ operato del
con propria delibera la cessione delle azioni perché in questo modo avrebbe ratificato
rappresentante legale dell’ IRI (Prodi) che aveva agito senza averne il relativo potere; b) ovvero, se proprio il
collegio non ritenesse di poter adottare la tesi precedente, che a tali documenti riconosca almeno la natura di
accettata dall’ IRI
proposta contrattuale, tramite sempre la delibera del CDA: in questo caso, il contratto si
sarebbe concluso nel momento in cui Prodi aveva comunicato al presidente della Buitoni tale delibera.
L’ IRI si difende evidenziando che: a) a tale documento non possa riconoscersi natura contrattuale in quanto
esso si configura come semplice “protocollo d’ intesa” raggiunto dai presidenti dei due enti, non avente
quindi valore vincolante: in esso, infatti, i presidenti dei due enti si erano limitati a puntualizzare le intese
raggiunte a conclusione di una preliminare trattativa; b) la delibera del CDA non possa ritenersi ratifica di un
contratto già stipulato in quanto mero atto interno dell’ ente; c) tra l’ altro, non si era neppure verificata la
condizione, apposta alla delibera del CDA, dell’ approvazione del negozio da parte dell’ autorità di governo.
TRIBUNALE DI ROMA (1986): rigetta la domanda della Buitoni (= da ragione all’ IRI).
Motivazione del Tribunale:
Innanzitutto, quell’intesa, pur contenendo tutti gli elementi essenziali per la stipula del
I. futuro contratto non
era diretta a consacrare i termini di un accordo giuridicamente vincolante ma semplicemente a puntualizzare
e documentare le intese raggiunte dai presidenti dei due enti nella reciproca consapevolezza che tale
documento non segnava il perfezionamento né di un contratto né di una proposta contrattuale.
Ciò si evince da due elementi:
1) D