Capitolo V: Il negozio giuridico
L'autonomia negoziale
Il collegamento volontario tra negozi
Quesito: Se fra il contratto di fornitura di una merce in quantità pari al fabbisogno commerciale del dettagliante ed il contratto con cui il fornitore concede in mutuo una data somma di denaro al primo, da scontare in ragione di una certa quantità di merce somministrata, sia ravvisabile un collegamento funzionale.
Istituti richiamati: Ai sensi dell'art 1559 cc, la somministrazione.
Contratto di somministrazione (o di fornitura): è il contratto con il quale una parte si obbliga (somministrante) verso il corrispettivo di un prezzo a eseguire a favore dell’altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Si tratta quindi di un contratto consensuale, a efficacia obbligatoria, a prestazioni corrispettive (e di durata). Normalmente tali contratti vengono stipulati con gli enti fornitori di energia elettrica, gas, acqua, ecc.
Si differenzia dai contratti di:
- Vendita, perché mentre in quest’ultima la prestazione è unica (anche se può essere “a consegne ripartite”), nella somministrazione intervengono più atti di prestazione e controprestazione autonomi tra loro; la somministrazione, infatti, è un contratto di durata, ad esecuzione talvolta periodica (le prestazioni si ripetono nel tempo con una propria individualità), talvolta continuata (le prestazioni si prolungano per tutta la durata del rapporto e sono sottoposte a misurazioni nella quantità o nel tempo), ma che ha sempre ad oggetto più prestazioni di egual contenuto e con stesso prezzo;
- Appalto, perché mentre questo ha ad oggetto il compimento di un’opera o di un servizio (si tratta in prevalenza di un facere), la somministrazione ha ad oggetto la prestazione di cose (si tratta in prevalenza di un dare).
La sua funzione è quella di assicurare la regolarità delle forniture nel tempo e la stabilità dei prezzi.
L'art 1560 detta i criteri da seguire per stabilire il quantum delle prestazioni:
- Se l’entità della somministrazione non è stata pattuita, si intende riferita al fabbisogno normale del somministrato al momento del contratto;
- Se è stato stabilito un minimo e un massimo entro la quale la prestazione vada compresa, è il somministrato a dover determinare la prestazione dovuta;
- Se è stato stabilito un minimo rispetto al fabbisogno, il somministrato deve ritirare la quantità corrispondente all’effettivo bisogno se questo supera il minimo pattuito.
Per quanto riguarda il prezzo che il somministrato è chiamato a corrispondere, l'art 1562 distingue:
- Se la somministrazione ha carattere periodico, ogni prestazione è un’autonoma vendita per cui ne va subito corrisposto il prezzo;
- Se invece ha carattere continuativo (es: somministrazione di acqua o di energia), il contratto di somministrazione si scinde in tanti periodi autonomi in relazione alle scadenze che regolano i rapporti tra le parti (1 mese; 6 mesi; …) per cui le condizioni contrattuali, come appunto il prezzo, possono variare nei singoli periodi.
Ai sensi degli artt 1564 e 1565, in caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni:
- Se tale inadempimento ha notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia della controparte nell’esattezza dei successivi adempimenti, quest’ultima può chiedere la risoluzione (1564);
- Se invece è lieve ed del somministrato, il somministrante può sospendere l’esecuzione del contratto ma solo dopo avergli dato un congruo preavviso (1565).
Gli artt 1566 e 1567, infine, prevedono la possibilità di inserire nel contratto due clausole che garantiscono all’uno o all’altro contraente una posizione di esclusività per la durata del contratto o una preferenza nella stipulazione di un nuovo contratto alla scadenza:
- Patto di preferenza (1566): con questa clausola, il somministrato, a parità di condizioni, si obbliga a preferire il somministrante nella stipula di un nuovo contratto di somministrazione con stesso oggetto;
- Clausola di esclusività (1567): I caso - Se è stabilita a favore del somministrante, il somministrato non può ricevere da terzi né può prodursi da solo le cose che formano oggetto del contratto; II caso - Se è stabilita a favore del somministrato, il somministrante non può vendere, né direttamente né indirettamente, le cose che formano oggetto del contratto nella zona assegnata al somministrato.
NB: Di regola, accessorio a questa clausola, è il “patto di non concorrenza”.
Ai sensi dell'art. 1813 cc, il contratto di mutuo: il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Caratteristiche: dall’art. 1326 cc),
- È un contratto reale, perché (in deroga a quanto disposto per perfezionarsi della cosa (“traditio rei”); necessita non solo del consenso, ma anche la consegna materiale;
- Può essere sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (detto anche “mutuo feneratizio”);
- È un contratto traslativo in quanto realizza immediatamente il trasferimento della proprietà della cosa al mutuatario (ex art. 1814 cc, le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario);
- È un contratto unilaterale, perché sorge essenzialmente l’obbligo del mutuatario di restituire il “tantundem eiusdem generis et qualitatis”.
Ai sensi dell'art. 1816 cc, il termine per la restituzione, fissato nel contratto, si presume stipulato a favore di entrambe le parti, di modo che non è ammessa di regola, la restituzione anticipata; se però, il mutuo è gratuito, il termine si presume a favore del mutuatario. Qualora invece, il termine non è fissato, oppure è stato convenuto che il mutuatario paghi quando potrà, il termine per la restituzione, ai sensi dell'art. 1817 cc, è stabilito dal giudice, con riguardo alle circostanze.
Rilevante è l'art. 1820 cc, il quale consente al mutuante di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi.
Collegamento volontario tra negozi:
Nel caso in cui sussistano più dichiarazioni aventi individualità ed efficacia proprie, occorre distinguere l’ipotesi in cui:
- I. Le varie dichiarazioni risultino combinate tra loro, sì da dar vita ad un negozio giuridico unitario (“negozio complesso” o “misto”, caratterizzato dall’unificazione dell’elemento causale);
- II. Ciascuna dichiarazione viene in considerazione come un distinto negozio giuridico, per cui alla pluralità di dichiarazioni corrisponde una pluralità di negozi (“negozi collegati”).
Ebbene, ove si tratti di una pluralità di negozi collegati (come nel caso di specie) il collegamento deve ritenersi:
- “Meramente occasionale”, quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, sono solo causalmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza di regola, la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano;
- “Funzionale”, quando i diversi e distinti negozi cui le parti hanno dato vita nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia.
Caso
Tizio, titolare di un bar, stipula con una società 2 contratti autonomi, uno di mutuo e uno di fornitura: col contratto di fornitura, egli si impegna ad acquistare una certa quantità di caffè, pari al suo fabbisogno commerciale; col contratto di mutuo la società fornitrice gli concede una certa somma che si pattuiva sarebbe stata periodicamente scontata in relazione alla quantità di merce somministrata (200 lire per ogni kg di miscela fornita).
Ebbene, la società fornitrice conviene in giudizio Tizio, sostenendo che egli, sebbene si fosse impegnato ad acquistare un certo quantitativo di caffè, ne aveva ritirato solo una parte e che pertanto, era debitore ancora di parte della somma concessa a mutuo; chiedeva pertanto:
- a) La declaratoria di risoluzione del contratto relativamente alla prestazione non eseguita;
- b) La condanna di Tizio alla restituzione della somma concessa a mutuo (al pagamento dei saldi non pagati);
- c) La condanna di Tizio al risarcimento dei danni per il mancato guadagno sulla vendita non eseguita della miscela di caffè.
Dal canto suo, Tizio, costituitosi in giudizio, precisava:
- 1) Di non aver ricevuto la somma di denaro in contanti, ma una macchina da caffè di pari importo;
- 2) Di aver dovuto cessare, per ragioni di salute, la gestione dell’esercizio;
- 3) Di aver recentemente restituito alla società la somma dovutale.
La causa viene però, interrotta dalla morte di Tizio; a questo punto, la società non riassume tempestivamente, ma inizia un nuovo giudizio con un erede del defunto, propendendo nei suoi confronti, le stesse domande formulate contro quest’ultimo.
Tribunale e Corte d'Appello
Rigettano la domanda della società.
Motivazione dei giudici di merito:
- I. Innanzitutto, dato che non era stato determinato né il quantum né il periodo della prestazione, il contratto in questione va ricondotto alla figura negoziale del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (e non a quella della vendita a consegne ripartite), per cui, ex art. 1569 cc (“se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”), ciascuna parte aveva il diritto potestativo (= diritto di produrre effetti nella sfera giuridica altrui senza che questo possa fare alcunché) di recedere dal contratto in ogni momento, indipendentemente dall’intervento di una causa giustificatrice dell’interruzione del rapporto; si poteva quindi a ragione sostenere che Tizio, cessando la propria attività, avesse esercitato il diritto di recesso.
- II. Inoltre, il collegamento costituito dalle parti tra il contratto di somministrazione e quello di mutuo era limitato al fabbisogno dell’esercizio del bar (era “meramente occasionale”); per cui, cessato tale esercizio si doveva ritenere estinta l’obbligazione di Tizio di acquistare caffè; egli rimaneva tenuto solo a restituire la somma ricevuta in mutuo, cosa che aveva fatto.
- III. Infine, in ogni caso, si era verificata, con la malattia prima e la morte poi di Tizio, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione di carattere oggettivo (= per causa non imputabile), la quale ai sensi dell’art. 1256 cc (“l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”), aveva estinto l’obbligazione di Tizio.
Cassazione
Cassa con rinvio.
Motivazione della Cassazione:
Avverso la sentenza della Corte d’Appello la società propone ricorso per due motivi:
- 1) La Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato il contratto come somministrazione, trattandosi invece, nel caso di specie, di un contratto di vendita a consegne ripartite, dato che il prezzo e il quantitativo della merce erano facilmente ricavabili dagli altri dati del contratto (in particolare mediante una semplice operazione matematica il primo e dalle varie clausole negoziali il secondo);
- 2) Inoltre, la Corte avrebbe inoltre irrazionalmente limitato il collegamento tra i due contratti (quello di compravendita e quello di mutuo), trascurando di valutare quale fosse l’utilità economica perseguita dalle parti, in particolare dalla società.
La Cassazione, dichiara fondato il ricorso in quanto rileva che in effetti la Corte d’appello, limitandosi ad affermare che le modalità di restituzione della somma mutuata andassero ritenute indipendenti dal quantitativo di prodotto che sarebbe stato ritirato da Tizio, ha considerato i due contratti solo occasionalmente collegati ma senza indicare le ragioni per le quali dovesse escludersi qualsiasi nesso di interdipendenza mentre invece avrebbe dovuto spiegare perché dovesse ritenersi insussistente un collegamento funzionale; in altre parole, il giudice di appello ha erroneamente omesso di accertare la natura del collegamento esistente tra i due contratti, incorrendo così nel denunciato difetto di motivazione.
Infatti, qualora tale accertamento avesse evidenziato l’esistenza del collegamento funzionale, la fornitura sarebbe dovuta essere qualificata come una vendita a consegne ripartite nel tempo, o almeno come una somministrazione a tempo determinato (il termine si sarebbe dovuto ricavare dall’esaurimento della fornitura della quantità di caffè predeterminata in relazione all’erogazione del mutuo), con la rilevante conseguenza che si sarebbe poi dovuta escludere la possibilità di esercitare il diritto di recesso (ex art. 1569 cc).
Ecco perché è necessario, continua la SC, cassare la sentenza e rinviare la causa ad altra sezione della Corte d’appello in modo che venga svolta tale indagine secondo i principi appena enunciati al fine di stabilire definitivamente se a Tizio andasse o meno riconosciuto il diritto di recedere dal contratto.
Gli elementi essenziali
L'illiceità della causa per frode alla legge
Quesito: Se sia nullo per elusione del divieto del patto commissorio il contratto con cui una parte, bisognosa di denaro contante, ha alienato all’altra un terreno con patto di riscatto, stabilendo altresì che “la proprietà dell’immobile viene trasferita all’acquirente solo ove il credito non venga soddisfatto nel termine previsto per il riscatto”.
Istituti richiamati: Divieto del patto commissorio
Gli artt 1963 (per l’anticresi) e 2744 (per pegno e ipoteca), prevedono che è nullo qualunque patto, anche se posteriore alla conclusione del contratto di anticresi ovvero alla costituzione del pegno o dell’ipoteca, con cui le parti stabiliscono che, in mancanza del puntuale pagamento del debito, la proprietà del bene oggetto del pegno, dell’ipoteca o dell’anticresi, passi al creditore.
Ratio di tale divieto:
- 1) Impedire che il debitore venga costretto al patto, accettando condizioni per lui svantaggiose pur di ottenere il prestito ovvero una semplice dilazione dell’obbligo di restituire;
- 2) Garantire la par condicio dei creditori rimasti estranei al patto commissorio.
Caso
Tizio, proprietario di un terreno (idoneo allo sfruttamento di terriccio), aveva necessità, per svolgere la sua attività di estrazione del terriccio, di acquistare delle pale meccaniche ma non disponeva di denaro contante; per questo motivo, aveva stipulato con Caio, venditore di queste pale, un contratto preliminare in cui si impegnava ad alienare il fondo, conservando il diritto di riscattarlo in futuro, per ottenere la somma necessaria all’acquisto delle pale.
Al momento della stipula dell’atto definitivo (compravendita con patto di riscatto) a Caio si era sostituito Sempronio, il quale aveva acquistato il terreno da Tizio per la somma di 20 milioni e aveva versato l’importo pattuito a Caio. Contestualmente alla stipula del definitivo, le parti (Tizio e Sempronio) avevano pattuito che “la proprietà dell’immobile sarebbe passata all’acquirente (Sempronio) solo ove il credito non fosse stato soddisfatto entro i 2 anni previsti per il riscatto”. Inoltre, con scrittura privata aggiuntiva, era stato pattuito che Tizio sarebbe rimasto gratuitamente nel possesso del fondo, sfruttandolo per l’estrazione del pietrisco, per l’intero periodo previsto per l’esercizio del riscatto.
Tizio, nel termine previsto per il riscatto, non era però riuscito a restituire la somma di 20 milioni. Ecco perché egli agisce in giudizio, convenendo Sempronio, cercando di ottenere che venga dichiarata la nullità del contratto di compravendita in quanto dissimulante un patto commissorio (in particolare, un mutuo con patto commissorio). Sempronio si difende, sostenendo che la vendita era stata veramente e realmente effettuata.
Tribunale
Dichiara nullo il contratto e condanna Sempronio al rilascio del terreno e al rendiconto.
Corte d'Appello
Riforma la sentenza di primo grado (accoglie la domanda dell’appellante, Sempronio), sostenendo che l’atto pattuito fosse una vera e propria vendita con patto di riscatto non dissimulante alcun patto commissorio.
Motivazione della Corte d’Appello:
I giudici di primo grado erano pervenuti al convincimento che il contratto di vendita dissimulasse un mutuo con patto commissorio sulla base di presunzioni semplici:
- 1) L’avere Tizio dichiarato al proprio avvocato di non essere realmente intenzionato a trasferire la proprietà del fondo;
- 2) L’avere Tizio dichiarato al proprio avvocato (dichiarazione corroborata da quella di un teste fatta all’interno di un procedimento penale per truffa a carico di Caio) che il valore del fondo fosse notevolmente superiore a quello indicato nell’atto;
- 3) L’avere Tizio continuato gratuitamente nel possesso del fondo, sfruttandolo per l’estrazione del pietrisco, per l’intero periodo previsto per l’esercizio del riscatto.
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