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FONTI DEL DIRITTO

Sono qualunque atto o fatto che costituisce l'ordinamento:

  1. FONTI ATTO
  2. Def. è l'espressione di volontà normativa di un soggetto cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità di porre in essere norme giuridiche = espressione di una manifestazione di volontà = ha la volontà elemento centrale → è un qualcosa che si ha, si viene a creare in virtù di una volontà atto è volontario → Pongo in essere un atto quando voglio fare quella cosa che viene a diventare l'atto. È una fonte che si crea quando un soggetto ha una volontà di creare una certa regola cmq bisogna avere → una norma di riconoscimento qualcuno ha il potere di far diventare la sua volontà una regola (una fonte del diritto) innova l'ordinamento → giuridico. Chi la esprime? come la esprime e quali sono le circostanze valide per manifestarle? → si capisce dalle norme sulla produzione.

(anche da questo possiamo vedere se la legge è stata creata in modo giusto o no) sono la stragrande maggioranza delle fonti del diritto (non solo quello italiano) tutti gli ordinamenti moderni → le regole sono dettate da qualcuno che vuole dettare la regola qualcuno deve decidere per tutti, → assumendo delle manifestazioni che contengono delle regole chi crea fonte atto non commette un errore → ES: Art 70 -71 - 72 Le camere approvano una proposta → es: referendum abrogativo Tipicità delle fonti-atto (dal libro) La forma tipica (tipicità delle fonti atto) dell'atto normativo è data da una serie di elementi quali: - l'intestazione all'autorità emanante (per es. DPR o Dec..Min.) - il nome proprio dell'atto (il nomen juris: legge, decreto legge, legge regionale ecc.) - il procedimento di formazione dell'atto, col quale s'intende la sequenza di atti preordinata al risultato finale: per le fonti atto ilrisultato finale è l'emanazione dell'atto normativo Dal punto di vista redazionale, l'atto è suddiviso in "articoli", e questi in "commi"; gli articoli, spesso corredati da una "rubrica" che ne indica l'argomento, possono essere raggruppati in "capi", e questi in "titoli" e "parti" (ognuno corredato di apposita "rubrica"). 2. FONTI FATTO Def. sono tutte le altre forme che l'ordinamento riconosce e di cui ordina o consente l'applicazione non perché prodotte dalla volontà di un determinato soggetto indicato dall'ordinamento, ma per il semplice "fatto" di esistere = accadimento (dove la volontà non conta) *fatto = qualcosa che è accaduto - si è verificato concretamente ogni fatto può essere preso in considerazione -> dal diritto, solo alcuni possono creare una fonte. sono eventi naturali (la nascita, per

esempio) o sociali che producono conseguenze rilevanti per l'ordinamento= fonte/regola che deriva da un fatto si ha nel momento quando si verifica concretamente un qualche cosa accadimenti a cui l'ordinamento fa conseguire una particolare conseguenza, quella di innovare l'ordinamento giuridico (si verifica raramente). Bisogna individuare quella con una caratteristica particolare solo quel fatto che può creare una regola si capisce dall'ordinamento (fonte sulla produzione) es: una persona nasce (un fatto considerato dal diritto) acquisisce personalità - capacità giuridica (solo quando crea una regola giuridica diventa fonte fatto) = possibilità di avere rapporti giuridici è titolare di diritti es: diritto alla vita non dipende dalla volontà o dalla scelta di qualcuno Quella principale: consuetudine Essa nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (è l'elemento

“oggettivo” della consuetudine: lac.d. “diuturnitas”) sino al punto che, dimenticata o da sempre ignorata la sua origine, tale comportamento viene sentito come obbligatorio, giuridicamente vincolante (è l’elemento “soggettivo”: c.d. “opinio juris seu necessitatis”.

La conoscenza di questi usi è facilitata dalle raccolte generali, come in particolare quelle degli usi commerciali presso le Camere di commercio. Secondo l’articolo 9 delle Preleggi, gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati “si presumono esistenti fino a prova contraria”.

Sono delle fonti fatto - delle situazioni con accadimenti dove l’ordinamento può creare una regola→ si verifica quando c’è:

  1. costante ripetizione di un comportamento del tempo= diuturnitas(elemento oggettivo) bisogna osservare ciò che accade e misurare non si sa→ →per

Quanto tempo bisogna osservare o quante persone (dipende dal singolo caso, non c'è una regola fissa, è difficile capirlo) → il giudice/l'interprete si occupa di dare una risposta → Quando è che si verifica la consuetudine? Quando è che avviene la transizione? Non si sa :(

(2) convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligato (elemento soggettivo) = opinione. Chi si comporta così deve essere convinto che il suo comportamento è obbligato da un tale diritto. Come si fa ad essere certi che chi ha agito, ha agito nella convinzione...? → bisogna entrare nella psicologia della persona (non si può capire) chi agisce ed è convinto che la regola c'è; sbaglia, perché non c'è + sbaglia → anche nella creazione di una regola che originariamente non esisteva ma, poi crea una regola anche sbagliata. Tutti devono essere in grado di conoscere tutte le regole (ma le...)

consuetudini non vengono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale) quindi c'è un problema di conoscibilità, è una fonte problematica che si basa sull'errore (in un periodo è stata la raccolta degli usi civici)

Questa consuetudine crea una regola ci sono 3 tipi di consuetudini:

  • contra legem contro una regola (non può esistere)
  • praeter legem quelle che integrano una legge il diritto lascia uno spazio vuoto (queste sono le + importanti) consuetudine colma la lacuna
  • secundum legem ripropongono ciò che la legge già dice la legge prevale, la consuetudine conta di meno

2 ipotesi di consuetudine (con conseguenze diverse prevalgono sulle leggi):

  • internazionali! sovranità esterna gli stati agiscono come delle persone, possono agire in modo ripetuto nel tempo - ma nel nostro ordinamento art 10 sono imp. consuetudini che integrano la costituzione

(hanno un rango costituzionale) - prevalgono sulla legge

sono pochissime - costituzionali la consuetudine va a integrare lo spazio lasciato vuoto dalla costituzione (integrano la costituzione)

sono ancora poche

es: formazione del Governo: costituzione ... Le consuetudini possono solo integrarlo, non possono porsi in contrapposizione con la legge

Importante è sottolineare che le "consuetudini interpretative" non hanno nulla da spartire con la consuetudine di cui sopra. Esse sono comportamenti costanti d'interpretazione di una disposizione di legge (e quindi di una fonte-atto) da parte degli interpreti. È quindi un fatto di interpretazione delle fonti-atto, non una fonte-fatto.

Nel diritto costituzionale si accenna alle consuetudini "consuetudini facoltizzanti": sono quelle che consentono comportamenti che le disposizioni scritte non vietano esplicitamente. Es: la nomina di vicepresidenti, ministri senza portafoglio e...

sistema giuridico italiano. Queste fonti-fatto includono ad esempio le decisioni delle autorità amministrative, le sentenze dei tribunali, le convenzioni collettive di lavoro e gli usi e le consuetudini. Le fonti-fatto sono importanti perché contribuiscono a integrare e interpretare le norme di legge. Ad esempio, se una legge prevede un diritto o un obbligo generico, spetta alle autorità amministrative o ai tribunali specificare come tale diritto o obbligo debba essere applicato in situazioni concrete. Inoltre, le fonti-fatto possono anche essere utilizzate come strumento per colmare eventuali lacune normative. Se una determinata situazione non è disciplinata da una legge, le autorità amministrative o i tribunali possono fare riferimento a decisioni precedenti o a usi e consuetudini per stabilire come agire. In conclusione, le fonti-fatto sono un elemento fondamentale del sistema giuridico italiano, in quanto contribuiscono a garantire una corretta applicazione delle norme di legge e a colmare eventuali lacune normative.

nostro ordinamento ma non prodotte dai nostri organi. Es: le norme prodotte dalla CE e le c.d. norme di diritto internazionale privato non solo sono fonti "scritte" e "volute", poste in essere cioè dagli organi della CE: sono quindi per l'ordinamento comunitario, applicando ad esso le nostre categorie, delle fonti-atto. Analoghe osservazioni valgono per le norme di diritto internazionale privato. Il rinvio ad altri ordinamenti Il principio di esclusività, che è espressione della sovranità dello Stato, attribuisce a questo il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti, cioè indicare i "fatti" o gli "atti" che possono produrre norme nell'ordinamento. Le norme degli altri ordinamenti possono valere all'interno dell'ordinamento dello Stato solo se le disposizioni di questo lo consentono. Per consentire alle norme prodotte da fonti di altri ordinamenti di operare

all'interno dell'ordinamento statale si opera attraverso la tecnica del rinvio. A tal proposito si distinguono: - il rinvio fisso (detto anche materiale o recettizio) pone ai soggetti dell'applicazione solo il compito di interpretare il testo normativo richiamato come se fosse un atto interno - il rinvio mobile (detto anche formale o non-recettizio) pone ai soggetti dell'applicazione anche il compito di richiamare non uno specifico atto di un altro ordinamento "straniero", ma una fonte di esso. L'ordinamento giuridico italiano appartiene al Civil law il diritto oggettivo è prodotto prevalentemente da fonti atto = manifestazioni di volontà attribuita a soggetti che creano delle leggi Fonti Fatto = sono di meno e sono caratterizzati dai comportamenti sociali conformi all
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Publisher
A.A. 2023-2024
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Amina.drrr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.