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LE LEGGI ORDINARIE ATIPICHE
resistenza all’abrogazione superiore a quella del tipo
, vincolate a venire in essere al fine di dare
LE LEGGI DI COPERTURA COSTITUZIONALE
attuazione ad una norma costituzionale. Di queste leggi: senz’altro sottratte
o sono
LE LEGGI A CONTENUTO COSTITUZIONALEMTNE VINCOLATO
alla concorrenza del referendum abrogativo
o , il cui contenuto è rimesso alla
LE LEGGI COSTITUZIONALEMTNE OBBLIGATORIE
discrezionalità del legislatore, sono sottratte al referendum solo se questo non sia idoneo a
sostituire alla vecchia una disciplina nuova e compiuta. Tra queste rientrano:
- ELETTORALI, rispetto alle quali la Corte ha ammesso la sottoponibilità a
LE LEGGI
referendum purché, a seguito della pronuncia del corpo elettorale, residui una coerente
normativa di risulta, di per sé applicabile e in grado di garantire l’immediata operatività
dell’organo legislativo statale, che non può essere esposto all’eventualità, anche solo teorica,
di paralisi di funzionamento.
LE LEGGI CHE COINVOLGONO L’ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
- COSTITUZIONALMENTE NECESSARIE
- LE LEGGI CHE PONGONO LA PRIMA LEGISLAZIONE ORGANICA A TUTELA DI INTERESSI
RILEVANTI, per le quali è inammissibile la richiesta di referendum
COSTITUZIONALMENTE
abrogativo totale (es. legge del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita).
(es. regolamentari), abrogabili da legge ordinaria successiva
NORME DI FONTI SECONDARIE
e, in quanto ammissibili, agli atti
LEGGI LA CUI ABROGAZIONE È RISERVATA ALLE LEGGI
equiparati: sono le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare i trattati internazionali.
L’elencazione non è tassativa ma sottintende anche le leggi che ne condividono la ratio
dell’esclusione dal referendum (es. legge finanziaria e di esecuzione dei trattati internazionali).
, quindi le
LE FONTI EUROPEE FONTI-ATTO EUROPEE DOTATE DEL CARATTERE
DELL’IMMEDIATEZZA , in particolare le norme poste dai regolamenti, e le LEGGI INTERNE DI
EUROPEE, in ragione della
ESECUZIONE E ATTUAZIONE DELLE NORME POSTE DA FONTI
prevalenza loro garantita dall’art 11 Cost e della loro appartenenza a un ordinamento altro
italiano, collocate quindi fuori dall’ambito di applicabilità di un istituto che
rispetto a quello
produce i suoi effetti sulle leggi dell’ordinamento interno.
La Corte non ha talvolta ritenuto sottoponibili a referendum nemmeno le LEGGI STATALI CHE
INTERFERISCANO CON L’AMBITO EUROPEA, in
DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
quanto una tal abrogazione potrebbe esporre lo Stato italiano a responsabilità per violazione di
impegni assunti in sede comunitaria.
La Corte ha aggiunto come limite risalente alla struttura del referendum come consultazione
popolare con due sole risposte alternative quello della , limite che
OMOGENEITÀ DEL QUESITO
ha generato altri limiti come quello della intelligibilità del quesito e della coerenza tra la normativa
eccettuata dal referendum e quella sottopostagli. 29
I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
“Ciascuna Camera approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti”, e da esso devono risultare le modalità dell’esame dei disegni di legge, la definizione
dei procedimenti legislativi abbreviati e delle forme di pubblicità dei lavori delle commissioni
parlamentari e la statuizione eventuale di procedimenti legislativi decentrati in Commissione.
Essi sono atti con forza di legge in quanto subordinati solo a fonti di grado costituzionale.
atto normativo espressivo dell’autonomia organizzata e
Il regolamento parlamentare un
funzionale propria degli organi costituzionali, rispetto al quale le norme sulla produzione hanno
disposto una riserva assoluta che nelle materie di competenza del regolamento esclude ogni altra
fonte che non sia di grado costituzionale. di fonte dell’ordinamento giuridico:
Si è a lungo discusso intorno alla sua natura nonostante alcuni
preferiscano configurarli come fonti di ordinamenti interni, irrilevanti al di fuori dei rispettivi ambiti,
numerose norme regolamentari sono destinate a valere al di fuori dell’ordinamento camerale nei
confronti di terzi, e l’indicazione costituzionale della maggioranza per l’approvazione, la
pubblicazione necessaria sulla Gazzetta Ufficiale e la vacatio di 60 giorni per l’entrata in vigore
sono tutti elementi formali idonei a qualificare i regolamenti parlamentari come fonti-atto.
Nonostante poi il principio della insindacabilià degli interna corporis, la dottrina dominante sostiene
che la Corte sia competente a giudicare della legittimità costituzionale dei regolamenti
parlamentari: il contrasto del regolamento con una norma costituzionale può insorgere
automaticamente o in parallelo con una legge deliberata nel rispetto di una norma regolamentare
incostituzionale. In questo secondo caso la Corte dichiarerà l’illegittimità di entrambe le norme.
La Corte ha però in una sua sentenza affermato che i regolamenti, in quanto svolgimento diretto
hanno una ‘peculiarità e dimensione’ che ne impedisce la sindacabilità:
della Costituzione, sarebbe
quindi da escludere che nell’art 134, che fa riferimento alle sole leggi e atti ad esse equiparati,
possano ritenersi compresi i regolamenti parlamentari (non considerati dalla Corte atti con forza di
dei quali pertanto va riconosciuta l’insindacabilità.
legge),
I REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Questi regolamenti, concernenti la costituzione ed il funzionamento della Corte,
sono previsti dalla legge ordinaria,
hanno ad oggetto la disciplina dell’esercizio delle funzioni della Corte,
possono dettare norme integrative per il giudizi avanti ad essa
sono approvati a maggioranza dei componenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
Nonostante una tesi minoritaria le consideri fonti secondarie, essi sono fonti primarie intese come
organizzativa dell’organo costituzionale e dell’indipendenza dei giudici.
espressione dell’autonomia
In definitiva, dalla Costituzione deriverebbero il principio di autonomia e le norme costituzionali
volte a confinarlo e in parte a vincolarlo direttamente o mediante la riserva di legge costituzionale.
Si realizza dunque un meccanismo di concorrenza nella competenza tra regolazione eteronoma
e autonoma costituito dalla riserva di legge statale e dal regolamento della Corte, con una
preferenza per la legge ascrivibile al fatto che le norme regolamentari non esauriscono la loro
efficacia nell’ambito dell’organo, ma la riverberano sul processo costituzionale. 30
LE FONTI STATALI SECONDARIE
Mentre il sistema delle fonti primarie è chiuso, ossia limitato alle sole fonti la cui forma ed efficacia
risulta dalla Costituzione, il sistema delle fonti secondarie è aperto a tutte le fonti che, nel
rispetto del principio di legalità, le leggi e gli atti equiparati intendano di volta in volta istituire,
disciplinandone forma ed efficacia.
Nei rapporti tra legge e regolamento trova applicazione il criterio gerarchico: in caso di
contrasto si avrà abrogazione o invalidità del regolamento configgente, seconda che la legge
segua o preceda il regolamento stesso.
La competenza a conoscere dell’illegittimità è attribuita al giudice amministrativo, il quale lo
annullerà con efficacia erga omnes: al giudice ordinario spetta quindi applicare il regolamento solo
quanto conforme alla legge e, una volta accertata l’illegittimità, procedere alla sua
in
disapplicazione, decidendo la controversia come se il regolamento non fosse stato emanato.
I regolamenti statali sono costituiti principalmente dai regolamenti dell’Esecutivo inteso come
Consiglio dei Ministri, ma tra le fonti statali secondarie vanno comunque annoverati:
I REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO
I REGOLAMENTI MINISTERIALI ED INTERMINISTERIALI
, che non
I REGOLAMENTI ADOTTATI DA AUTORITÀ DIVERSE DA QUELLA GOVERNATIVA
dettare norme contrarie a quelle poste dai regolamenti dell’Esecutivo
possono
I REGOLAMENTI DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
IL FONDAMENTO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE
La letteratura è divisa sul punto:
Per alcuni il potere regolamentare del Governo è direttamente ricavabile dalla Costituzione MA:
Dall’espressa menzione della categoria dei regolamenti governativi come emanati dal PDR, si
- può trarre la sola conclusione che spetta al capo dello Stato emanarli con proprio decreto.
- La Costituzione, eccettuando il monopolio parlamentare, affida al Governo dei poteri normativi
primari ma assoggettandoli a limiti e controlli che non consentono di considerarlo un organo
dotato del potere di emanare norme prescindere dal conferimento legislativo.
Per alcuni al Governo spetta un potere normativo regolamentare indipendente dalla legge,
come nell’ipotesi dei regolamenti esecutivi delle leggi e dei regolamenti organizzativi degli uffici
sempre una legge che confina per intero o nei principi l’ambito
amministrativi MA esiste pur l’art 17 c 1 della
materiali di detti regolamenti: a favore di questa tesi è stato comunque indicato
L. n. 400/1988 che prevede che possano essere emanati regolamenti nelle materie in cui
manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, purché non riservate alla legge.
Il fondamento della potestà regolamentare risiede dunque nella legge: la legge dà
con l’attribuirlo di volta in volta,
fondamento al potere regolamentare e non anche con il
disciplinarne i relativi contenuti, come viene chiesto invece da chi vincola il potere regolamentare al
principio della legalità sostanziale.
TIPOLOGIA E FORMA DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI
dall’art 17 L. n. 400/1988.
La tipologia dei regolamenti governativi risulta Non si tratta però di
un elenco tassativo, essendo consentito alla legge di istituire nuovi tipi di regolamenti:
sembrerebbe peraltro che la potestà regolamentare del Governo non sia limitata alle sole materie
statale ma estesa anche all’ambito delle potestà legislativa concorrente.
di competenza esclusiva disciplinano l’esecuzione
I REGOLAMENTI ESECUTIVI delle leggi e dei decreti legislativi, dei
nonché l’attuazione e l’integrazione
regolamenti europei, delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale.
L’espressa menzione della riserva regionale di competenza normativa sembra tuttavia superflua:
innanzitutto perché le materie regolate con legge regionale sono disciplinabili solo dai regolamenti
regionali, e poi perch&