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LE LEGGI ORDINARIE ATIPICHE

resistenza all’abrogazione superiore a quella del tipo

 , vincolate a venire in essere al fine di dare

LE LEGGI DI COPERTURA COSTITUZIONALE

attuazione ad una norma costituzionale. Di queste leggi: senz’altro sottratte

o sono

LE LEGGI A CONTENUTO COSTITUZIONALEMTNE VINCOLATO

alla concorrenza del referendum abrogativo

o , il cui contenuto è rimesso alla

LE LEGGI COSTITUZIONALEMTNE OBBLIGATORIE

discrezionalità del legislatore, sono sottratte al referendum solo se questo non sia idoneo a

sostituire alla vecchia una disciplina nuova e compiuta. Tra queste rientrano:

- ELETTORALI, rispetto alle quali la Corte ha ammesso la sottoponibilità a

LE LEGGI

referendum purché, a seguito della pronuncia del corpo elettorale, residui una coerente

normativa di risulta, di per sé applicabile e in grado di garantire l’immediata operatività

dell’organo legislativo statale, che non può essere esposto all’eventualità, anche solo teorica,

di paralisi di funzionamento.

LE LEGGI CHE COINVOLGONO L’ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- COSTITUZIONALMENTE NECESSARIE

- LE LEGGI CHE PONGONO LA PRIMA LEGISLAZIONE ORGANICA A TUTELA DI INTERESSI

RILEVANTI, per le quali è inammissibile la richiesta di referendum

COSTITUZIONALMENTE

abrogativo totale (es. legge del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita).

 (es. regolamentari), abrogabili da legge ordinaria successiva

NORME DI FONTI SECONDARIE

 e, in quanto ammissibili, agli atti

LEGGI LA CUI ABROGAZIONE È RISERVATA ALLE LEGGI

equiparati: sono le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a

ratificare i trattati internazionali.

L’elencazione non è tassativa ma sottintende anche le leggi che ne condividono la ratio

dell’esclusione dal referendum (es. legge finanziaria e di esecuzione dei trattati internazionali).

 , quindi le

LE FONTI EUROPEE FONTI-ATTO EUROPEE DOTATE DEL CARATTERE

DELL’IMMEDIATEZZA , in particolare le norme poste dai regolamenti, e le LEGGI INTERNE DI

EUROPEE, in ragione della

ESECUZIONE E ATTUAZIONE DELLE NORME POSTE DA FONTI

prevalenza loro garantita dall’art 11 Cost e della loro appartenenza a un ordinamento altro

italiano, collocate quindi fuori dall’ambito di applicabilità di un istituto che

rispetto a quello

produce i suoi effetti sulle leggi dell’ordinamento interno.

La Corte non ha talvolta ritenuto sottoponibili a referendum nemmeno le LEGGI STATALI CHE

INTERFERISCANO CON L’AMBITO EUROPEA, in

DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

quanto una tal abrogazione potrebbe esporre lo Stato italiano a responsabilità per violazione di

impegni assunti in sede comunitaria.

La Corte ha aggiunto come limite risalente alla struttura del referendum come consultazione

popolare con due sole risposte alternative quello della , limite che

OMOGENEITÀ DEL QUESITO

ha generato altri limiti come quello della intelligibilità del quesito e della coerenza tra la normativa

eccettuata dal referendum e quella sottopostagli. 29

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI

“Ciascuna Camera approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi

componenti”, e da esso devono risultare le modalità dell’esame dei disegni di legge, la definizione

dei procedimenti legislativi abbreviati e delle forme di pubblicità dei lavori delle commissioni

parlamentari e la statuizione eventuale di procedimenti legislativi decentrati in Commissione.

Essi sono atti con forza di legge in quanto subordinati solo a fonti di grado costituzionale.

atto normativo espressivo dell’autonomia organizzata e

Il regolamento parlamentare un

funzionale propria degli organi costituzionali, rispetto al quale le norme sulla produzione hanno

disposto una riserva assoluta che nelle materie di competenza del regolamento esclude ogni altra

fonte che non sia di grado costituzionale. di fonte dell’ordinamento giuridico:

Si è a lungo discusso intorno alla sua natura nonostante alcuni

preferiscano configurarli come fonti di ordinamenti interni, irrilevanti al di fuori dei rispettivi ambiti,

numerose norme regolamentari sono destinate a valere al di fuori dell’ordinamento camerale nei

confronti di terzi, e l’indicazione costituzionale della maggioranza per l’approvazione, la

pubblicazione necessaria sulla Gazzetta Ufficiale e la vacatio di 60 giorni per l’entrata in vigore

sono tutti elementi formali idonei a qualificare i regolamenti parlamentari come fonti-atto.

Nonostante poi il principio della insindacabilià degli interna corporis, la dottrina dominante sostiene

che la Corte sia competente a giudicare della legittimità costituzionale dei regolamenti

parlamentari: il contrasto del regolamento con una norma costituzionale può insorgere

automaticamente o in parallelo con una legge deliberata nel rispetto di una norma regolamentare

incostituzionale. In questo secondo caso la Corte dichiarerà l’illegittimità di entrambe le norme.

La Corte ha però in una sua sentenza affermato che i regolamenti, in quanto svolgimento diretto

hanno una ‘peculiarità e dimensione’ che ne impedisce la sindacabilità:

della Costituzione, sarebbe

quindi da escludere che nell’art 134, che fa riferimento alle sole leggi e atti ad esse equiparati,

possano ritenersi compresi i regolamenti parlamentari (non considerati dalla Corte atti con forza di

dei quali pertanto va riconosciuta l’insindacabilità.

legge),

I REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Questi regolamenti, concernenti la costituzione ed il funzionamento della Corte,

 sono previsti dalla legge ordinaria,

 hanno ad oggetto la disciplina dell’esercizio delle funzioni della Corte,

 possono dettare norme integrative per il giudizi avanti ad essa

 sono approvati a maggioranza dei componenti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Nonostante una tesi minoritaria le consideri fonti secondarie, essi sono fonti primarie intese come

organizzativa dell’organo costituzionale e dell’indipendenza dei giudici.

espressione dell’autonomia

In definitiva, dalla Costituzione deriverebbero il principio di autonomia e le norme costituzionali

volte a confinarlo e in parte a vincolarlo direttamente o mediante la riserva di legge costituzionale.

Si realizza dunque un meccanismo di concorrenza nella competenza tra regolazione eteronoma

e autonoma costituito dalla riserva di legge statale e dal regolamento della Corte, con una

preferenza per la legge ascrivibile al fatto che le norme regolamentari non esauriscono la loro

efficacia nell’ambito dell’organo, ma la riverberano sul processo costituzionale. 30

LE FONTI STATALI SECONDARIE

Mentre il sistema delle fonti primarie è chiuso, ossia limitato alle sole fonti la cui forma ed efficacia

risulta dalla Costituzione, il sistema delle fonti secondarie è aperto a tutte le fonti che, nel

rispetto del principio di legalità, le leggi e gli atti equiparati intendano di volta in volta istituire,

disciplinandone forma ed efficacia.

Nei rapporti tra legge e regolamento trova applicazione il criterio gerarchico: in caso di

contrasto si avrà abrogazione o invalidità del regolamento configgente, seconda che la legge

segua o preceda il regolamento stesso.

La competenza a conoscere dell’illegittimità è attribuita al giudice amministrativo, il quale lo

annullerà con efficacia erga omnes: al giudice ordinario spetta quindi applicare il regolamento solo

quanto conforme alla legge e, una volta accertata l’illegittimità, procedere alla sua

in

disapplicazione, decidendo la controversia come se il regolamento non fosse stato emanato.

I regolamenti statali sono costituiti principalmente dai regolamenti dell’Esecutivo inteso come

Consiglio dei Ministri, ma tra le fonti statali secondarie vanno comunque annoverati:

 I REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO

 I REGOLAMENTI MINISTERIALI ED INTERMINISTERIALI

 , che non

I REGOLAMENTI ADOTTATI DA AUTORITÀ DIVERSE DA QUELLA GOVERNATIVA

dettare norme contrarie a quelle poste dai regolamenti dell’Esecutivo

possono

 I REGOLAMENTI DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

IL FONDAMENTO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

La letteratura è divisa sul punto:

 Per alcuni il potere regolamentare del Governo è direttamente ricavabile dalla Costituzione MA:

Dall’espressa menzione della categoria dei regolamenti governativi come emanati dal PDR, si

- può trarre la sola conclusione che spetta al capo dello Stato emanarli con proprio decreto.

- La Costituzione, eccettuando il monopolio parlamentare, affida al Governo dei poteri normativi

primari ma assoggettandoli a limiti e controlli che non consentono di considerarlo un organo

dotato del potere di emanare norme prescindere dal conferimento legislativo.

 Per alcuni al Governo spetta un potere normativo regolamentare indipendente dalla legge,

come nell’ipotesi dei regolamenti esecutivi delle leggi e dei regolamenti organizzativi degli uffici

sempre una legge che confina per intero o nei principi l’ambito

amministrativi MA esiste pur l’art 17 c 1 della

materiali di detti regolamenti: a favore di questa tesi è stato comunque indicato

L. n. 400/1988 che prevede che possano essere emanati regolamenti nelle materie in cui

manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, purché non riservate alla legge.

Il fondamento della potestà regolamentare risiede dunque nella legge: la legge dà

con l’attribuirlo di volta in volta,

fondamento al potere regolamentare e non anche con il

disciplinarne i relativi contenuti, come viene chiesto invece da chi vincola il potere regolamentare al

principio della legalità sostanziale.

TIPOLOGIA E FORMA DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI

dall’art 17 L. n. 400/1988.

La tipologia dei regolamenti governativi risulta Non si tratta però di

un elenco tassativo, essendo consentito alla legge di istituire nuovi tipi di regolamenti:

sembrerebbe peraltro che la potestà regolamentare del Governo non sia limitata alle sole materie

statale ma estesa anche all’ambito delle potestà legislativa concorrente.

di competenza esclusiva disciplinano l’esecuzione

I REGOLAMENTI ESECUTIVI delle leggi e dei decreti legislativi, dei

nonché l’attuazione e l’integrazione

regolamenti europei, delle leggi e dei decreti legislativi recanti

norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale.

L’espressa menzione della riserva regionale di competenza normativa sembra tuttavia superflua:

innanzitutto perché le materie regolate con legge regionale sono disciplinabili solo dai regolamenti

regionali, e poi perch&

Dettagli
A.A. 2012-2013
46 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ferri Giampietro.