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LE CRISI DI IMPRESA
Le crisi di impresa hanno innumerevoli origini quasi sempre emersi da un problema di eccedenza del
personale. L'impresa tende ad un ridimensionamento più o meno permanente; di solito come ultima
istanza avviene il licenziamento ossia l'esubero del personale.
Durante questi provvedimenti l'ordinamento si è preoccupato di:
- consentire all'impresa di liberarsi del personale eccedente
- garantire la massima tutela degli interessi dei lavoratori il cui posto è a rischio
Ci possono essere tre soluzioni:
1) rendere possibile un riassorbimento
2) realizzare una risoluzione indolore quale dimissione o risoluzione contrattuale
3) licenziamento collettivo
I soggetti che intervengono in merito sono :
- imprenditore
- organizzazione sindacale
- Stato ( con gli ammortizzatori sociali) → rivisitazione della Fornero la quanle ha agito contro la
disoccupazione involontaria ( attorno all'ASPI associazione sociale
per l'impiego) in modo da renderla più accessibile ad un più ambito
di lavoratori
CIGS: nozioni lavoristiche
è un complesso istituto giuridico in forza del quale in presenza di certe causali , l'imprenditore può ridurre
l'orario di lavoro di tutti i dipendenti od una quota di essi e sospendere i predetti dal lavoro, senza erogare
ad essi in parte o tutto se non vengono proprio usati le corrispondenti retribuzioni: si tratta quindi di
sospensioni non di estinzioni.
E' strumento di gestione delle eccedenze che si distingue dal licenziamento per l'estinzione del rapporto Il
lavoratore è in vita e continua a maturare l'anzianità senza obbligo di prestazione e non da retribuzione.
Non esiste un diritto potestativo del datore di sospendere a piacimento l'esecuzione delle prestazioni di
lavoro senza corrispondere una retribuzione: chi proceda a sospensione versa in una condizione di mora
creditizia: la sospensione è legittima solo nel caso di accesso alla cassa integrazione guadagni ( CIG) .Per
farlo è necessario che :
- l'impresa rientri nel campo oggettivo di applicazione della CIG
- causali oggettive
- domanda di ammissione alla CIG
- tale domanda sia accolta dall'autorità amministrativa
la cassa integrazione guadagni può essere:
-CIGO ( Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) → - Si applica alle imprese industriali senza limiti di
dipendenti - È a più breve tempo in situazioni temporanee di mercato , non
imputabili al datore ne al lavoratore ( es innalzamento prezzo delle materie prime)
- Si misura in settimane, la durata max è di 13 settimane con
possibilità di proroghe per un massimo di 52 settimane che sarebbe il tetto
massimo , la ripresa è certa
-CIGS ( Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) → - > 15 dipendenti
- commerciali ed agenzia di viaggio con > 50
dipendenti - imprese di vigilanza > 15 dipendenti
- trasporti aeroportuali a prescindere dal n°
dipendenti
cause integrabile : - riorganizzazione
- ristrutturazione aziendale
- crisi
- sottoposizione impresa a procedure concorsuali
La certezza della ripresa non c'è anzi incertezza → progressione al risanamento, la durata è 12-24-48
mesi.
Se l'impresa è in riorganizzazione o ristrutturazione aziendale : 2 anni con due proroghe annuali
Se l'impresa è in crisi : 1 anno
Se l'impresa è in procedure concorsuali : 12 mesi con proroga di 6 mesi
LA SOMMA DI CIGO E CIGS per situazioni temporanee non possono superare i 36 mesi nell'arco di 5
anni; inoltre tra un periodo e l'altro di CIGS deve intercorrere un tempo non inferiore ad 8 mesi.
È una sospensione temporanea che però supporta i lavoratori nella reintegrazione dell'80% della
retribuzione per questo viene fatta una rotazione sulla classe dei lavoratori, non sono sempre gli stessi.
Il pagamento è riservato all'INPS, il quale:
- paga i contributi CIG (contributo aggiuntivo)
- paga la fiscalità generale
Procedura di consultazione e di informazione Per entrambe: l'impresa è tenuta ad esperire una procedura
in base alla quale deve comunicare alle RSA/RSU nonché alle organizzazioni sindacali più
rappresentative, le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e a durata prevedibile, il
numero di lavoratori interessati. A tale comunicazione può seguire su richiesta di una delle parti un esame
della situazione da chiarire entro 25 giorni dalla data in cui è stata richiesta e 10 giorni per le aziende con
meno di 50 dipendenti
Chi viene licenziato? C'è un criterio si scelta: la mobilità è definita insieme al sindacato anche se
quest'ultimo dovrebbe tutelare i lavoratori. I criteri di scelta sono rimessi all'accordo sindacale → accordi
legali che hanno funzione suppletiva ( residuale)
Il criterio legale: esigenza tecnico-produttiva:
- anzianità d servizio → si conserva posto al lavoratore più anziano ( per le problematiche nel poterne
trovare un altro sul mercato)
- carichi di famiglia → lavoratore che possiede più carichi di famiglia
- vicinanza al pensionamento ( criterio maggiormente eseguito) → “scivoli” verso la pensione
accompagnamento tramite indennità di mobilità
Nell'individuazione dei criteri , caratteristiche non applicabili per i soggetti più deboli. L'accordo dei criteri di
scelta non è solo stabilito per gli iscritti al sindacato, ma per tutti i lavoratori → effetto vincolante è solo il
potere di licenziamento del datore di lavoro.
Bisogna ricordare anche delle norme per altri soggetti “deboli” :
- personale femminile → non possono essere collocate in mobilità una percentuale di donne superiore a
quelle collocate nelle rispettive mansioni prese in considerazione
- lavoratori disabili occupati obbligatoriamente → il licenziamento collettivo nei loro riguardi è annullabile
qualora il numero dei lavoratori rimanenti sia inferiore alla quota
d'obbligo
Il contratto di solidarietà difensivo : è quello di pattuire per un periodo inferiore ai 12 mesi e non superiore
ai 24 una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione al fine di evitare la riduzione del personale. Il
contratto congruo lo definiamo se la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 60% dell'orario di lavoro dei
dipendenti coinvolti dalla riduzione. Una volta stipulato l'accordo l'impresa dovrebbe presentare domanda
di ammissione al Ministero del Lavoro: qualora concessa, ai lavoratori è data un'integrazione salariale dal
60% al 80% della retribuzione perduta a seguito della riduzione di orario
Tutti i settori che sono esclusi dalla cassa integrazione, devono usare un ammortizzatore privato → “ Fondi
di solidarietà bilaterali” : lo creano da sole un fondo privato di solidarietà, è un sostituto della cassa
integrazione. È consentito che sia l'INPS tramite accordi collettivi a sostituire questi fondi. cassa
integrazione in deroga → per coloro che non hanno la cassa ne ordinaria ne straordinaria . Di solito le
posseggono le Regioni che hanno però usato dei fondi comunitari (cosa assolutamente da non dire !!!!!)
Soluzioni alternative:
- ART 2103 → demansionamento ( deroga) per evitare il licenziamento
- accordi di solidarietà → accordo aziendale che prevede la ridistribuzione dell'orario di lavoro per evitare il
licenziamento; è un sacrificio condiviso da tutti : solidarietà lavorativa.
C'è stato intervento dell'INPS in base alla quota di distribuzione ossia integrazione del salario post
rinuncia orario lavorativo ( reintegrazione max 80%)
- esodo volontario ( o incentivato) → economicamente il lavoratore accetta licenziamento a fronte di una
previsione economica
NON TUTTI I LAVORATORI HANNO L'INDENNITA' DI MOBILITA' → solo i lavoratori che discendono dalla
CIGS
Coloro che ci rientrano versano all'INPS una quota per ottenere una cassa integrazione come supporto
economico.
Se l'impresa non riesce a risanare → licenziamento collettivo ( una volta superate le eccedenze)
LA FLESSIBILITA'
La flessibilità nel rapporto di lavoro è divisa in:
- contratto a termine
- somministrazione di lavoro
- apprendistato
Il contratto di lavoro flessibile è quella forma alternativa di procacciamento che si lega al fenomeno
dell'esternalizzazione. Con espressione flessibilità di lavoro si fa riferimento a una modalità di gestione
della forza lavoro caratterizzata da un'elevata adattabilità alle variazioni dell'ambiente produttivo.
La flessibilità racchiude aspetti diversi:
- numerica → in base all'organico
- funzionale → mutare le mansioni del lavoratore
- temporale → modulare l'orario di lavoro
- retributiva → oscillazione dei livelli retributivi
La flessibilità può tradursi in un espansione diretta del potere direttivo : a livello di contratto collettivo o
contratto individuale.
La flessibilità ha smosso qualcosa nell'ambito occupazionale possedendo un carattere dualistico:
- da un lato lavoratori garantiti ( contratto pieno o indeterminato)
- dall'altro lavoratori “flessibili” i cui diritti sono legati al termine di contrattazione
(solitamente le forme flessibili si erano pensate per i giovani legati all'ingresso nel mondo del lavoro). La
flessibilità non va confusa con la precarietà ossia il rischio del lavoratore di non riuscire nel medio-lungo
periodo al proprio sostentamento attraverso il mercato del lavoro o protezione sociale: questa condizione
riguarda quelle persone che non riescono a raggiungere o mantenere un livello dignitoso di vita dalla loro
retribuzione, dunque non riescono a pianificare progetti di lungo termine.
La flessibilità temporale → Il Part-time
La flessibilità temporale è stata immessa col d.lgs 66/2003 , come una deviazione dal regime “normale” a
tempo pieno di impiego della forza lavoro, in un modo più elastico e flessibile.
Nel contratto normale, è stabilito un accordo mediante il quale il lavoratore deve fornire una prestazione
lavorativa e la retribuzione è correlata a questo. Ad esempio se il contratto è di 8h/gg e settimanalmente
sono 40h ma il lavoratore ne compie meno per volontà del datore, deve essere comunque retribuito per
l'intero ammontare stabilito nel contratto.
Per questo si è fatto ricorso ad una forma più flessibile del contratto → il contratto a tempo parziale
tramite il d.lgs 61/2000 anche se agli albori era concepito solo per alcune tipologie di lavoratori.
E' un contratto di lavoro sub