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LE CRISI DI IMPRESA

Le crisi di impresa hanno innumerevoli origini quasi sempre emersi da un problema di eccedenza del

personale. L'impresa tende ad un ridimensionamento più o meno permanente; di solito come ultima

istanza avviene il licenziamento ossia l'esubero del personale.

Durante questi provvedimenti l'ordinamento si è preoccupato di:

- consentire all'impresa di liberarsi del personale eccedente

- garantire la massima tutela degli interessi dei lavoratori il cui posto è a rischio

Ci possono essere tre soluzioni:

1) rendere possibile un riassorbimento

2) realizzare una risoluzione indolore quale dimissione o risoluzione contrattuale

3) licenziamento collettivo

I soggetti che intervengono in merito sono :

- imprenditore

- organizzazione sindacale

- Stato ( con gli ammortizzatori sociali) → rivisitazione della Fornero la quanle ha agito contro la

disoccupazione involontaria ( attorno all'ASPI associazione sociale

per l'impiego) in modo da renderla più accessibile ad un più ambito

di lavoratori

CIGS: nozioni lavoristiche

è un complesso istituto giuridico in forza del quale in presenza di certe causali , l'imprenditore può ridurre

l'orario di lavoro di tutti i dipendenti od una quota di essi e sospendere i predetti dal lavoro, senza erogare

ad essi in parte o tutto se non vengono proprio usati le corrispondenti retribuzioni: si tratta quindi di

sospensioni non di estinzioni.

E' strumento di gestione delle eccedenze che si distingue dal licenziamento per l'estinzione del rapporto Il

lavoratore è in vita e continua a maturare l'anzianità senza obbligo di prestazione e non da retribuzione.

Non esiste un diritto potestativo del datore di sospendere a piacimento l'esecuzione delle prestazioni di

lavoro senza corrispondere una retribuzione: chi proceda a sospensione versa in una condizione di mora

creditizia: la sospensione è legittima solo nel caso di accesso alla cassa integrazione guadagni ( CIG) .Per

farlo è necessario che :

- l'impresa rientri nel campo oggettivo di applicazione della CIG

- causali oggettive

- domanda di ammissione alla CIG

- tale domanda sia accolta dall'autorità amministrativa

la cassa integrazione guadagni può essere:

-CIGO ( Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) → - Si applica alle imprese industriali senza limiti di

dipendenti - È a più breve tempo in situazioni temporanee di mercato , non

imputabili al datore ne al lavoratore ( es innalzamento prezzo delle materie prime)

- Si misura in settimane, la durata max è di 13 settimane con

possibilità di proroghe per un massimo di 52 settimane che sarebbe il tetto

massimo , la ripresa è certa

-CIGS ( Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) → - > 15 dipendenti

- commerciali ed agenzia di viaggio con > 50

dipendenti - imprese di vigilanza > 15 dipendenti

- trasporti aeroportuali a prescindere dal n°

dipendenti

cause integrabile : - riorganizzazione

- ristrutturazione aziendale

- crisi

- sottoposizione impresa a procedure concorsuali

La certezza della ripresa non c'è anzi incertezza → progressione al risanamento, la durata è 12-24-48

mesi.

Se l'impresa è in riorganizzazione o ristrutturazione aziendale : 2 anni con due proroghe annuali

Se l'impresa è in crisi : 1 anno

Se l'impresa è in procedure concorsuali : 12 mesi con proroga di 6 mesi

LA SOMMA DI CIGO E CIGS per situazioni temporanee non possono superare i 36 mesi nell'arco di 5

anni; inoltre tra un periodo e l'altro di CIGS deve intercorrere un tempo non inferiore ad 8 mesi.

È una sospensione temporanea che però supporta i lavoratori nella reintegrazione dell'80% della

retribuzione per questo viene fatta una rotazione sulla classe dei lavoratori, non sono sempre gli stessi.

Il pagamento è riservato all'INPS, il quale:

- paga i contributi CIG (contributo aggiuntivo)

- paga la fiscalità generale

Procedura di consultazione e di informazione Per entrambe: l'impresa è tenuta ad esperire una procedura

in base alla quale deve comunicare alle RSA/RSU nonché alle organizzazioni sindacali più

rappresentative, le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e a durata prevedibile, il

numero di lavoratori interessati. A tale comunicazione può seguire su richiesta di una delle parti un esame

della situazione da chiarire entro 25 giorni dalla data in cui è stata richiesta e 10 giorni per le aziende con

meno di 50 dipendenti

Chi viene licenziato? C'è un criterio si scelta: la mobilità è definita insieme al sindacato anche se

quest'ultimo dovrebbe tutelare i lavoratori. I criteri di scelta sono rimessi all'accordo sindacale → accordi

legali che hanno funzione suppletiva ( residuale)

Il criterio legale: esigenza tecnico-produttiva:

- anzianità d servizio → si conserva posto al lavoratore più anziano ( per le problematiche nel poterne

trovare un altro sul mercato)

- carichi di famiglia → lavoratore che possiede più carichi di famiglia

- vicinanza al pensionamento ( criterio maggiormente eseguito) → “scivoli” verso la pensione

accompagnamento tramite indennità di mobilità

Nell'individuazione dei criteri , caratteristiche non applicabili per i soggetti più deboli. L'accordo dei criteri di

scelta non è solo stabilito per gli iscritti al sindacato, ma per tutti i lavoratori → effetto vincolante è solo il

potere di licenziamento del datore di lavoro.

Bisogna ricordare anche delle norme per altri soggetti “deboli” :

- personale femminile → non possono essere collocate in mobilità una percentuale di donne superiore a

quelle collocate nelle rispettive mansioni prese in considerazione

- lavoratori disabili occupati obbligatoriamente → il licenziamento collettivo nei loro riguardi è annullabile

qualora il numero dei lavoratori rimanenti sia inferiore alla quota

d'obbligo

Il contratto di solidarietà difensivo : è quello di pattuire per un periodo inferiore ai 12 mesi e non superiore

ai 24 una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione al fine di evitare la riduzione del personale. Il

contratto congruo lo definiamo se la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 60% dell'orario di lavoro dei

dipendenti coinvolti dalla riduzione. Una volta stipulato l'accordo l'impresa dovrebbe presentare domanda

di ammissione al Ministero del Lavoro: qualora concessa, ai lavoratori è data un'integrazione salariale dal

60% al 80% della retribuzione perduta a seguito della riduzione di orario

Tutti i settori che sono esclusi dalla cassa integrazione, devono usare un ammortizzatore privato → “ Fondi

di solidarietà bilaterali” : lo creano da sole un fondo privato di solidarietà, è un sostituto della cassa

integrazione. È consentito che sia l'INPS tramite accordi collettivi a sostituire questi fondi. cassa

integrazione in deroga → per coloro che non hanno la cassa ne ordinaria ne straordinaria . Di solito le

posseggono le Regioni che hanno però usato dei fondi comunitari (cosa assolutamente da non dire !!!!!)

Soluzioni alternative:

- ART 2103 → demansionamento ( deroga) per evitare il licenziamento

- accordi di solidarietà → accordo aziendale che prevede la ridistribuzione dell'orario di lavoro per evitare il

licenziamento; è un sacrificio condiviso da tutti : solidarietà lavorativa.

C'è stato intervento dell'INPS in base alla quota di distribuzione ossia integrazione del salario post

rinuncia orario lavorativo ( reintegrazione max 80%)

- esodo volontario ( o incentivato) → economicamente il lavoratore accetta licenziamento a fronte di una

previsione economica

NON TUTTI I LAVORATORI HANNO L'INDENNITA' DI MOBILITA' → solo i lavoratori che discendono dalla

CIGS

Coloro che ci rientrano versano all'INPS una quota per ottenere una cassa integrazione come supporto

economico.

Se l'impresa non riesce a risanare → licenziamento collettivo ( una volta superate le eccedenze)

LA FLESSIBILITA'

La flessibilità nel rapporto di lavoro è divisa in:

- contratto a termine

- somministrazione di lavoro

- apprendistato

Il contratto di lavoro flessibile è quella forma alternativa di procacciamento che si lega al fenomeno

dell'esternalizzazione. Con espressione flessibilità di lavoro si fa riferimento a una modalità di gestione

della forza lavoro caratterizzata da un'elevata adattabilità alle variazioni dell'ambiente produttivo.

La flessibilità racchiude aspetti diversi:

- numerica → in base all'organico

- funzionale → mutare le mansioni del lavoratore

- temporale → modulare l'orario di lavoro

- retributiva → oscillazione dei livelli retributivi

La flessibilità può tradursi in un espansione diretta del potere direttivo : a livello di contratto collettivo o

contratto individuale.

La flessibilità ha smosso qualcosa nell'ambito occupazionale possedendo un carattere dualistico:

- da un lato lavoratori garantiti ( contratto pieno o indeterminato)

- dall'altro lavoratori “flessibili” i cui diritti sono legati al termine di contrattazione

(solitamente le forme flessibili si erano pensate per i giovani legati all'ingresso nel mondo del lavoro). La

flessibilità non va confusa con la precarietà ossia il rischio del lavoratore di non riuscire nel medio-lungo

periodo al proprio sostentamento attraverso il mercato del lavoro o protezione sociale: questa condizione

riguarda quelle persone che non riescono a raggiungere o mantenere un livello dignitoso di vita dalla loro

retribuzione, dunque non riescono a pianificare progetti di lungo termine.

La flessibilità temporale → Il Part-time

La flessibilità temporale è stata immessa col d.lgs 66/2003 , come una deviazione dal regime “normale” a

tempo pieno di impiego della forza lavoro, in un modo più elastico e flessibile.

Nel contratto normale, è stabilito un accordo mediante il quale il lavoratore deve fornire una prestazione

lavorativa e la retribuzione è correlata a questo. Ad esempio se il contratto è di 8h/gg e settimanalmente

sono 40h ma il lavoratore ne compie meno per volontà del datore, deve essere comunque retribuito per

l'intero ammontare stabilito nel contratto.

Per questo si è fatto ricorso ad una forma più flessibile del contratto → il contratto a tempo parziale

tramite il d.lgs 61/2000 anche se agli albori era concepito solo per alcune tipologie di lavoratori.

E' un contratto di lavoro sub

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
102 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matty_91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Ciucciovino Silvia.