Diritto del lavoro
Capitolo 1
Le forme giuridiche nel lavoro
Le forme giuridiche nelle quali viene svolta un'attività lavorativa sono molteplici e il diritto del lavoro si occupa solo di alcune di esse. La più importante è quella che riguarda il lavoro subordinato o dipendente. La figura sociale che il diritto del lavoro è il lavoro “subordinato” che rappresenta l'ossatura del lavoro nelle imprese e lo “sfruttamento” capitalistico. Non cura dunque il lavoro autonomo, già capace di curare i propri interessi da sola, più che altro a livello di potere contrattuale e di sopportare i rischi arbitrari dell'attività svolta.
Divisione del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro si ripartisce in:
- Diritto sindacale: diritto dei rapporti collettivi, che concerne i sindacati, il contratto collettivo, il conflitto, le rappresentanze dei lavoratori in azienda, la partecipazione dei lavoratori e dei sindacati alla gestione dell'impresa.
- Diritto del lavoro in senso stretto: il diritto del rapporto individuale subordinato e di altri rapporti contigui.
Tra queste due aree ci sono relazioni e intersezioni continue, e nella pratica quotidiana della gestione dei rapporti lavorativi, provengono da fonti normative che definiscono i contratti collettivi applicati nei vari settori economici. Il contratto collettivo è percepito come la “legge” del singolo settore e del singolo rapporto. Conviene concentrarsi sull'impianto normativo fondamentale quale deriva leggi, norme che includono anche il valore giuridico dei contratti collettivi, che presiedono al valore giuridico dei contratti collettivi, intesi come fonte sostanziale del diritto del lavoro.
Lavoro subordinato
Per lavoro subordinato intendiamo l'esercizio di un lavoro che viene svolto assoggettato da un'altra persona (il datore) al quale è affidato un potere decisionale discrezionale: è un rapporto dovere-obbligo legato alla sottomissione del lavoratore. Il datore esercita il potere datogli dalla legge ed impartisce ordini di esecuzione della prestazione per la quale il soggetto viene remunerato. Se il lavoratore non obbedisce è una trasgressione del dovere lavorativo, non rispetta il dovere di obbedienza e si costituisce al potere sanzionatorio del quale il datore può servirsi in nome della legge.
Il lavoratore è anche una risorsa flessibile, non assoggettata per forza ad unica mansione, ma può essere trasferita liberamente da/nello stabilimento.
Funzione del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è una vocazione protettiva di lavoratori reputati economicamente, giuridicamente e socialmente deboli; interviene laddove ritiene che vi sia bisogno proteggere tramite regole di ordine pubblico o esterne alla negoziazione individuale, un lavoratore altrimenti non in grado di determinare alla pari con la controparte imprenditoriale, le condizioni di lavoro. Serve a proteggere un lavoratore reputato debole dai duri meccanismi del lavoro e dalla logica economica in esso imperante, non può che essere connotato un senso sociale che tende ad essere a fine economico. Diciamo è un diritto che tende ad equilibrare quello squilibrio da sempre esistito da capitale e lavoro in un confronto impari. Lo sbilanciamento è un qualcosa di voluto perché è la forma più semplice da usare, ma non deve rappresentare un abuso; lo sbilanciamento è una soluzione voluta dal mercato per far sì che si crei domanda ed offerta di lavoro e si inneschi una concorrenza tra lavoratori creando dunque un indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori (che alle volte favoriscono un ribasso della paga del datore).
Diritto del lavoro e diritto privato
Le misure del diritto del lavoro sono state caratterizzate dal fatto di incidere dall'esterno in modo imperativo e con norme inderogabili a danno del lavoratore, sullo scambio di mercato, limitando la libertà di acquisto e di “vendita”. La materia ha trovato un'autonomia da quando venne iscritto nel C.C. Il Libro V intitolato al lavoro ma dominato dall'impresa e non del IV dedicato ad obbligazioni e contratti. Costituzione e codice civile si sono ritrovati sul fatto che il contratto di lavoro, ora ufficialmente detto “subordinato” (art 2094) non sia un contratto come gli altri necessitando di una disciplina che discende dalla diretta implicazione della persona del lavoratore e che deve possedere pertanto una particolare forza imperativa. Questa consapevolezza non era sufficiente a risolvere i problemi di collocazione sistematica.
I canali sui quali si basa il diritto del lavoro sono:
- La legge: sono norme inderogabili (non modificabili nel contratto) anche con il consenso delle parti. Sono norme eteronomiche (il legislatore detta le regole).
- I sindacati: sono associazioni non riconosciute che eseguono una modalità di contratto definito contratti collettivi (eseguiti tra privati) e sono degli accordi che i sindacati raggiungono coi datori di lavoro dove specificamente redigono in particolare delle materie a tutela dei lavoratori come retribuzione, riposi, indennità, etc. Sono delle regole specifiche rispetto all'attività lavorativa, qualcosa legato alla specificità del lavoro. Sono norme autonome.
I contratti li possiamo dividere in due grandi direttori di fondo:
- Contratto collettivo
- Contratto individuale del lavoro subordinato
Nonostante lo squilibrio che c'è di base sul rapporto lavorativo, i lavoratori godono di una tutela legislativa in merito a dignità e salute del lavoratore.
Diritto previdenziale
Parente prossimo del diritto del lavoro, è il diritto della previdenza sociale, che concerne a quel complesso di istituti che in particolare sono destinati a finalità di solidarietà sociale segnatamente a favore dei dipendenti in condizioni di qualificato bisogno. Di ciò sono espressione i commi 2 e 4 dell'art 38 della Costituzione. Il tradizionale beneficiario degli istituti previdenziali è quello dello stesso lavoratore subordinato; attorno a questa figura ci sono due classici rapporti:
- Rapporto contributivo: finalizzato al finanziamento del sistema previdenziale attraverso l'imposizione di obblighi contributivi sui datori di lavoro dipendente.
- Rapporto previdenziale: che sorge tra il lavoratore beneficiario al maturare di date prestazioni economiche e l'ente tenuto all'erogazione delle stesse. Il cuore del sistema è l'INPS.
Altre importanti forme previdenziali sono la tutela per l'inabilità e invalidità, gestita dall'INAIL.
La Costituzione
Fondamento costituzionale del diritto del lavoro
La Costituzione repubblicana entrata in vigore il 1° gennaio del 1948 ha conferito una definitiva legittimità al diritto del lavoro. All'interno di essa sono riconosciuti diritti civili, diritti politici e diritti sociali; questi ultimi comprendono:
- Diritti aventi ad oggetto la pretesa a prestazioni pubbliche erogate dallo Stato o da altri enti pubblici.
- Diritti connessi ai rapporti interprivati (rapporto subordinato).
Bisogna effettuare un'interpretazione delle norme andando a considerare il nesso tra la volontà costituzionale e l'esigenza dell'evoluzione da parte dell'ordinamento mediante:
- Corretta interpretazione dei fini costituzionali
- Istituzione di priorità tra fini e soluzioni
- Scelta dei mezzi necessari per attuare i fini
“Fondata sul lavoro”
Nell'art. 1 comma 1 la Costituzione enuncia che la Repubblica è fondata sul lavoro; si riconosce quindi che il lavoro è un caposaldo fondamentale del modello statuale posto dalla Costituzione. Questo principio si salda profondamente con quello democratico mediante cui il popolo è titolare della sovranità. Mediante la definizione del primo comma la Repubblica non può non considerare tra le prime preoccupazioni quella di tutelare i principali soggetti che concorrono al progresso sociale: i lavoratori.
Diritti inviolabili
L'art. 2 sancisce il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. All'interno delle formazioni sociali più diffusa e importanti c'è l'impresa. L'uomo è considerato come soggetto qualificato dalla condizione sociale. Oltre a sancire i diritti questo articolo richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale. Il concetto di solidarietà può essere ricondotto anche al dovere dell'imprenditore di occuparsi a vari livelli della condizione dei propri dipendenti (pagando ad esempio i contributi obbligatori).
Uguaglianza “formale”
L'art. 3 comma 1 sancisce il principio di eguaglianza formale: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguale dinanzi alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. Pari dignità sociale implica l'uguaglianza dinanzi alla legge prescindendo dalle condizioni sociali evitando ogni tipo di generale discriminazione sotto ogni punto di vista. Si attuano dei trattamenti uguali per situazioni analoghe e trattamenti diversi per situazioni differenti.
Uguaglianza “sostanziale”
L'art. 3 comma 2 (uguaglianza e pari condizioni) sancisce il dovere dello Stato di intervenire attivamente al fine di promuovere maggiore equità e favorire uguaglianza sostanziale. La Repubblica deve “rimuovere gli ostacoli che limitano l'eguaglianza dei cittadini e la libertà, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale del paese”.
Diritto al lavoro
L'art. 4 comma 1 (diritti e dovere al lavoro) sancisce il diritto al lavoro stabilendo l'obbligo dello Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Durante gli anni '90 è stata sostenuta la non conformità alla Costituzione verso una normativa lavoristica troppo protettiva e tutelante verso coloro che sono già occupati e scoraggiante per chi deve accedere come nuovo al mercato del lavoro. Questo comma sancisce inoltre la libertà di scelta del lavoro.
Il comma 2 sancisce il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Tutela del lavoro
L'art. 35 comma 1 “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” riprendendo e riaffermando i principi degli art. 1 e art. 4. La Costituzione fa riferimento alla “tutela del lavoro” e non alla tutela del lavoro solamente subordinato (comprendendo quindi anche il lavoro autonomo). Secondo alcune opinioni il diritto del lavoro si sbilancerebbe verso la categoria dei lavoratori subordinati pensando dunque ad un passaggio di definizione “diritto dei lavori”.
L'art. 36 (ferie e limite orario di lavoro): il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato (principio di proporzionalità). Retribuzione sufficiente tale da assicura a se ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (principio di sufficienza legato soli ai lavoratori subordinati). La giornata max lavorativa è stabilita da legge ed il lavoratore ha diritto e non può rinunziarvi a:
- Riposo settimanale
- Ferie annuali retribuite
L'art. 37: (tutela donne e minori) principio di parità tra uomini e donne in ambito lavorativo.
L'art. 38: assistenza sociale per:
- Inabili a lavoro
- Malattia/infortunio, invalidità, vecchiaia
L'art. 39: organizzazione sindacale è libera (richiesto registrazione degli statuti devono avere ordinamento interno a base democratica).
L'art. 40: diritto di sciopero che si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano; il legislatore nella Costituzione lo identifica come un diritto. Nel periodo fascista era un reato.
Differenza sostanziale tra:
- Libertà: in caso di astensione del lavoratore subordinato dalla prestazione lavorativa —> inadempimento → potere disciplinare del datore —> sanzione (licenziamento)
- Diritto: lavoratore posizione più forte del datore e la mancata prestazione lavorativa —> NO inadempimento contrattuale
La libertà di iniziativa economica e i suoi limiti
L'opinione tradizionale tende a non considerare come norma fondamentale all'interno della Costituzione la norma che garantisce la libertà dell'iniziativa economica privata art 41. L'ordinamento repubblicano non si esaurisce con la Costituzione ma si inserisce all'interno di un ordinamento europeo compiuto nel quale alle libertà economiche è riconosciuto un fondamentale rilievo. Il comma 2 è importante per il diritto del lavoro dato che pone limiti all'esercizio di questa dato che “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana”.
Collaborazione dei lavoratori alla gestione di impresa
Il legislatore non ha solamente contrapposto la libertà economica e l'utilità sociale ma ha immaginato che per elevare economicamente e socialmente in armonia con le esigenze della produzione, i lavoratori fossero chiamati a collaborare nei limiti e modi stabiliti da legge, alla gestione delle aziende (art. 46).
Principio di buona amministrazione
L'art. 97 comma 1 evince che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”. Si è molto riflettuto su questa norma quando il legislatore ha ritenuto col processo di privatizzazione della disciplina del lavoro alle dipendenze dalle pubbliche amministrazioni, che la finalizzazione pubblica dell'azione amministrativa poteva essere salvaguardata sottoponendo i rapporti di lavoro pubblico alla logica privatistica.
CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)
L'art. 99 prevede l'istituzione di un organo “ausiliario” CNEL che è composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, ed è regolato da legge. Il CNEL è un organo di consulenza del Parlamento e del Governo nelle materie di economia e lavoro e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. È titolare del potere di iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociali secondo limiti stabiliti da legge. Istituito nel 1957 è composto da 120 membri (alcuni nominati dal PDR) in materia sociale, giuridica, economica. Le sue funzioni sono essenzialmente consultive, di valutazione e di studio; è responsabile della tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro. La sua nascita è stata concepita come un organo che in ambito istituzionale fosse in grado di trasportare la dialettica economico-sociale tra le categorie produttive istituendo una canale diretto tra quest'ultima e gli organi di governo e legislazione.
Capitolo V: Il diritto del lavoro dell'Unione Europea
Diritto del lavoro internazionale ed europeo
L'ordinamento italiano si collega a fenomeni istituzionali collegati al diritto internazionale che in forza dell'adesione dell'Italia a Trattati e/o Convenzioni devono essere applicate dal Paese e del diritto dell'Unione Europea dato che l'Italia appartiene all'Unione Europea (già Comunità Europea). L'applicazione delle norme di diritto internazionale è il risultato dell'assunzione di obblighi specifici da parte dello Stato (come art 10 comma 1 Cost.) che non avviene mai in modo diretto, bensì al massimo indiretto per giudicare internamente il principio di incostituzionalità.
Le norme più generali legate al lavoro sono:
- Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (Assemblea Generale ONU 10 dicembre 1948)
- Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- Numerose convenzioni dell'organizzazione internazionale del lavoro (agenzia speciale ONU)
Notevolmente rilevante è l'importanza del diritto dell'Unione Europea dato che le sue norme hanno una diversa capacità di incidenza nell'ordinamento interno. L'adesione dell'Italia al Trattato (di diritto internazionale) istitutivo della Comunità, oggi Unione Europea ha confluito l'ordinamento giuridico italiano in un nuovo ordinamento, quello europeo.
Il diritto sociale europeo: genesi e sviluppo
Il diritto sociale europeo ha avuto un'importanza crescente nello sviluppo del diritto del lavoro italiano e degli altri Paesi membri dell'Unione Europea. La Comunità Europea (oggi Unione) è stata istituita il 23 marzo 1957 con il Trattato di Roma con l'obiettivo di creare uno spazio commerciale comune nel quale, merci, capitale e lavoratori potessero circolare e competere liberamente. Il Trattato conteneva due disposizione: principio di libera circolazione dei lavoratori (privati) fra tutti i Paesi dell'Unione e parità di retribuzione tra uomini e donne sul lavoro.
Diritti sociali fondamentali
La costruzione istituzionale europea è basati su due Trattati che hanno la stessa valenza giuridica del Trattato istitutivo originario; essi sono:
- TUE (Trattato sull'Unione Europea)
- TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea)
Le norme del Trattato prevalgono su quelle difformi del diritto interno che devono essere disapplicate dal giudice nazionale e sono di immediata applicazione nel diritto interno. Le norme europee sono devono essere considerate (come enuncia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea) di rango primario e sono di immediata applicazione nell'ordinamento nazionale per cui il giudice deve procedere alla disapplicazione della norma interna difforme.
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