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USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE

Usufrutto( art. 981-1020)

Il diritto di usufrutto attribuisce al titolare la facoltà di godere della cosa altrui, mobile o immobile, e di

trarne tutte le utilità, ma con il limite di rispettarne la destinazione economica.

Chi ha l’usufrutto di una villa con giardino può abitarla direttamente e percepire i frutti dell’orto o

giardino, ,ma può anche goderne indirettamente dandola in comodato o in locazione per percepire il

canone; ma non può trasformarla in albergo o in una bifamiliare.

Il proprietario non può esercitare, finché dura l’usufrutto, la facoltà di godimento, la sua è una nuda

proprietà.

Usufrutto è un diritto temporaneo, non può eccedere la vita dell’usufruttuario o, se previsto in favore di

persona giuridica, non più di 30 anni. Se le parti hanno stabilito una certa scadenza e l’usufruttuario

muore prima, l’usufrutto si estingue prima della scadenza. Se l’usufruttuario cede il proprio diritto ad

un terzo, l’usufrutto cessa comunque alla morte del primo titolare o alla scadenza prevista nel titolo dal

dante causa. Alla temporaneità dell’usufrutto si riporta anche il divieto di legato di usufrutto

successivo: se si costituisce per testamento l’usufrutto a favore di una persona ,disponendo che alla sua

morte l’usufrutto debba continuare in capo ad altri, la disposizione ha valore solo a favore del 1°

usufruttuario.

Fonti usufrutto

a) Contratto: il proprietario può costituire a favore di altri, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito,

l’usufrutto, conservando la nuda proprietà, ma può, al contrario riservarsi l’usufrutto al

momento della vendita o donazione ad altri della nuda proprietà

b) Testamento

c) Usucapione

d) Disposizione di legge: unica figura di usufrutto legale è quello spettante ai genitori sui beni dei figli

minori( non è vero diritto reale, ma espressione della potestà, situazione di svantaggio attiva).

Fino alla riforma del diritto di famiglia(1975) era previsto l’usufrutto legale a favore del

coniuge superstite; oggi ha diritto ad una quota di eredità in proprietà piena).

Contenuto

I diritti dell’usufruttuario sono espressione della facoltà di godimento che comprende sia l’uso che lo

sfruttamento del bene, diretto o indiretto , dandolo in comodato o in locazione per percepire il

canone( frutti civili)

All’usufruttuario spetta il possesso del bene ; art. 982 gli attribuisce il diritto di conseguire il possesso

della cosa( vindicatio usufructus) , facendo inventario e prestando garanzia, se non dispensato.

Usufruttuario può agire a tutela del proprio diritto anche con azione confessoria dell’usufrutto nei

confronti di chiunque contesti il suo diritto e può agire per far riconoscere esistenza di servitù a favore

del fondo e a carico del fondo vicino o l’inesistenza di servitù a carico del fondo in usufrutto.

Usufruttuario, sempre rispettando la destinazione economica, può apportare miglioramenti( incremento

qualitativo) e addizioni ,es. sopraelevamento, (incremento quantitativo). Se il bene si amplia per

accessione il diritto si estende in corrispondenza. Il diritto non comprende il tesoro su cui usufruttuario

ha solo diritti come eventuale ritrovatore( differenza con enfiteuta)

Usufruttuario ha anche la facoltà di disporre del proprio diritto, potendolo cedere, se non vietato dal

titolo, per un periodo o per tutta la sua durata ; può costituire diritti reali minori (uso e abitazione) e può

costituire sul bene pegno o ipoteca.

Obblighi nascenti dall’usufrutto

Mettono in evidenza il contenuto ridotto dell’usufrutto rispetto alla piena proprietà.

- rispettare la destinazione economica del bene

- Usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa

- Fare inventario e prestare garanzia

- Provvedere alla conservazione del bene, sopportando le spese di ordinaria manutenzione e quelle

straordinarie se derivanti dall’inadempimento dell’obbligo di ordinaria manutenzione e

denunciando tempestivamente al proprietario le attività di terzi lesive del suo diritto

- Restituire il bene al termine dell’usufrutto. Se l’usufrutto ha per oggetto cose consumabili( denaro o

derrate) l’usufruttuario ha l’obbligo di restituire non la stessa cosa ricevuta, ma altrettante cose

della stessa specie e qualità ; si parla di quasi usufrutto perché l’usufruttuario acquista la

proprietà dei beni consumabili di cui può disporre come vuole, con obbligo di restituire alla

scadenza l’equivalente. Per le cose deteriorabili, l’usufruttuario è tenuto a restituirle nello stato

in cui si trovano dopo averle usate rispettando la destinazione economica e con la dovuta

diligenza.

- Pagare, per la durata del diritto , i carichi di godimento( imposte, canoni ecc.) e a corrispondere al

proprietario gli interessi sulle somme da lui spese per costruzioni o piantagioni sul fondo in

usufrutto o per le riparazioni straordinarie.

Estinzione dell’usufrutto

Si estingue per:

- Scadenza del termine

- Morte dell’usufruttuario

- Prescrizione per non uso ventennale

- Riunione dell’usufrutto e della nuda proprietà nella stessa persona( consolidazione) o perché

usufruttuario acquista la nuda proprietà per atto inter vivos o mortis causa o perché

l’usufruttuario trasferisce il proprio diritto al nudo proprietario per atto inter vivos

- Totale perimento della cosa

- Rinuncia dell’usufruttuario

- Decadenza dovuta ad abusi dell’usufruttuario che alieni o deteriori o distrugga i beni o li lasci

perire per mancanza di riparazioni ordinarie. Occorre una sentenza costitutiva del giudice che

può, nei casi meno gravi, anziché dichiarare la decadenza, adottare misure cautelative

( imposizione idonea garanzia, locazione del bene, dazione del bene in possesso del proprietario

verso corresponsione annuale, per la durata dell’usufrutto, di una determinata somma)

Effetto dell’estinzione dell’usufrutto, come di qualsiasi altro diritto reale minore, è la riespansione

della nuda proprietà in piena proprietà.

Usufruttuario al momento della restituzione ha diritto a:

- Ricevere un’indennità pari alla minor somma tra importo della spesa e aumento di valore

conseguito dalla cosa, per i miglioramenti apportati e sussistenti al momento della restituzione

- Togliere le addizioni, se possibile senza nocumento per la cosa, salvo che il proprietario non

preferisca tenerle pagando la minor somma tra lo speso e il migliorato

- Esercitare il diritto di ritenzione sulle cose da restituire sino al rimborso delle somme a lui spettanti.

Per quanto riguarda i diritti costituiti dall’usufruttuario, al momento dell’estinzione:

- La loc azione conclusa da usufruttuario dura fino alla scadenza stabilita e non oltre il quinquennio

dalla cessazione dell’0usufrutto, purchè risulti da atto pubblico o scrittura di data certa

anteriore. Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, che il

conduttore era in grado di conoscere al momento della stipulazione del contratto, la locazione

dura solo per 1 anno.

- La servitù costituita dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha usufrutto, non cessa con

usufrutto

- L’ipoteca costituita sull’usufrutto si estingue con usufrutto, ma se la cessazione si verifica per

rinuncia o per abuso, o per acquisto della nuda proprietà da parte dell’usufruttuario, l’ipoteca

continua finché non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione

dell’usufrutto.

L’USO E L’ABITAZIONE

Sono diritti reali minori che si distinguono dall’usufrutto per il contenuto più limitato e la funzione

personale, ma per il resto, nei limiti della compatibilità, sono regolati dalle stesse norme sull’usufrutto.

Chi ha il diritto d’uso(1023) di una cosa può servirsene e, se fruttifera, raccoglierne i frutti, ma

limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia, tenendo conto della condizione sociale

dell’usuario.

Chi ha il diritto di abitazione(art.1022) ha la facoltà d’uso dell’immobile allo scopo di abitarvi per

soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia.

A differenza dell’usufrutto i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere né dare in locazione.

Il nuovo diritto di famiglia riserva ex lege al coniuge superstite un diritto di abitazione sulla casa già

adibita a residenza familiare e un diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o

comuni.

LE SERVITU’ PREDIALI( art. 1027-1099)

La servitù prediale è il diritto reale di godimento che consiste nel peso imposto sopra un fondo (

servente) a favore di un altro fondo (dominante), appartenente a diverso proprietario. Dal lato passivo

la servitù crea a carico del proprietario del fondo servente una compressione della facoltà di godimento

in funzione di un’utilità per il fondo dominante; a ciò corrisponde dal lato attivo, un incremento di

facoltà in capo al titolare del fondo dominante in funzione dell’utilità del suo fondo.

La servitù di passaggio, ad es., mentre limita la facoltà di esclusione del proprietario del fondo

servente, costretto a sopportare che il proprietario del fondo dominante attraversi il proprio terreno,

consente a quest’ultimo di raggiungere la pubblica via dal proprio fondo intercluso.

La servitù di presa o derivazione d’acqua legittima il proprietario del fondo dominante di prelevare o

derivare acqua dal fondo del vicino, il cui proprietario deve sopportare questo peso per l’utilità del

fondo dominante che necessita di irrigazione

La servitù di non sopraelevare impone al proprietario del fondo servente un non poter fare, con

conseguente perdita della facoltà di costruire che altrimenti gli spetterebbe secondo la disciplina

urbanistica, per assicurare al titolare del diritto di servitù la vista panoramica che si ha dal fondo

dominante.

Occorre che l’utilità sia stabilita in favore di un fondo e non in favore di una persona come tale , a

prescindere dalla sua titolarità del fondo dominante: non è una servitù il diritto di entrare sul fondo

altrui recintato per leggervi il giornale o per prendere il sole, perché l’utilità non va a favore di nessun

fondo dominante. La servitù, in quanto prediale( da praedium: fondo) tende a corrispondere a un

bisogno permanente o comunque non meramente transitorio, del fondo dominante. Ad es. il diritto che

il proprietario di un fondo ottiene di cenare nel fondo del v

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
130 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuli.fr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Ceccherini Grazia.