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Diritto privato

Capitolo 9: I beni

Beni e cose

Titolo I del libro della proprietà che si apre con l’articolo 810. “sono beni le cose che possono formare oggetti di diritti”. Si ricavano due indicazioni da questa definizione:

  • Stretto collegamento bene e cosa, cosa = entità materiale o corporale che occupa una parte del mondo esterno e è suscettibile di percezione sensibile, è considerata come presupposto per la configurazione di un bene in senso. È una definizione priva di valore generale, delimita solo la sfera oggettiva di diritti reali. La portata limitativa dell’810 è confermata dallo stesso c.c. Esempio: creazioni intellettuali, diritto d’autore e diritto di brevetto hanno ad oggetto beni non suscettibili di apprensione materiale. Quindi non tutti i beni sono cose, perché esistono beni immateriali che possono formare oggetto di diritto. Per questi valgono schemi diversi dai diritti reali;
  • Nozione giuridica di bene è più ristretta della nozione naturalistica di cosa perché solo le cose che possono formare oggetto di diritti sono beni, secondo l’articolo 810 sono beni solo le cose appropriabili che si verifica quando la loro scarsità dà luogo a conflitto di interessi tra membri della collettività che si risolve con l’accertamento di un diritto reale. Quindi non sono beni in senso giuridico le cose extra commercium comuni a tutti che per la loro sovrabbondanza sono accessibili a tutta la collettività (aria, acqua del mare o luce). L’articolo 814 considera beni le energie solari quando hanno valore economico riferendosi alle energie limitate in natura (energia radioelettrica, o geotermica sfruttabile).

Beni mobili e beni immobili

Art. 812 c.c.: “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.”

I beni immobili sono individuati in positivo tramite un duplice criterio. Sono immobili per natura il suolo che comprende anche le sorgenti d’acqua e alberi edifici e altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio. E in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. L’immobilizzazione cessa col venir meno dell’unione al suolo. Il secondo comma considera immobili i beni reputati naturali per determinazione della legge in base alla loro destinazione: “Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (1350).” Sono beni non inamovibili ma per i quali il minor grado di materiale e unione viene compensato con un elemento supplementare che è la destinazione permanente allo svolgimento di un’attività collegata alla terraferma.

I beni mobili sono individuati per esclusione: “Sono mobili tutti gli altri beni.” Tuttavia non sempre i beni mobili sono individuati in via negativa o per sottrazione, l’articolo 824 precisa che hanno natura di beni mobili le energie naturali con valore economico.

Conseguenze della distinzione:

  • Regime di circolazione dei diritti sui beni stessi. I negozi che costituiscono o trasferiscono diritti reali su beni immobili sono circondati da diverse cautele quali la necessità di forme particolari richieste a pena di nullità (1350 c.c.) e la necessità di rendere per certi effetti conoscibili a terzi estranei quelle vicende con l’adozione di un sistema di pubblicità affidato a registri immobiliari. In caso di beni mobili prevalgono criteri di semplicità e rapidità e per il loro trasferimento non si richiede il rispetto di particolari forme e non è previsto un regime di pubblicità;
  • Conformazione della garanzia reale che assume la forma dell’ipoteca se oggetto ne è un immobile mentre del pegno se è un mobile. Ci sono situazioni soggettive che non possono avere ad oggetto che beni immobili: diritti di superficie, enfiteusi, abitazione. Mentre certi tipi contrattuali sono possibili solo con riferimento a beni mobili: trasporto, deposito e mutuo.
  • Modi di appropriazione (diverso modo di usucapione) e tale differenza incide anche sull’attrazione di esse sul piano delle situazioni soggettive di appartenenza: possono esistere cose mobili di proprietà di nessuno (res nullius) ma ciò non può accadere per gli immobili che se non appartengono a nessuno diventano automaticamente proprietà dello stato.
  • La distinzione vale anche per i diritti, art. 813: Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

Esistono dei tipi particolari di beni mobili che sono quelli scritti in pubblici registri: autoveicoli, navi e aerei. La loro disciplina è dettata dall’articolo 815: “I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano (507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914 e seguente) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.” A questi beni si applica un regime di circolazione controllata e per essi la legge istituisce particolari meccanismi di registrazione e pubblicità delle vicende dei diritti che li riguardano. Però la forma scritta ad substantiam vale solo per aerei e navi e non per autoveicoli.

Universalità di mobili

“E' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (771, 994, 1010, 1156, 1160, 1170).”

“Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.”

Le universalità di fatto (gregge, biblioteca, mandria) sono formate dall’unione dei vari elementi che la compongono di ordine ideale e (non materiale altrimenti ci troveremmo di fronte alla cosa composta) e in questo caso si ha una comune destinazione delle cose. Affinché si possa parlare di universalità di mobili occorre che la pluralità di cose omogenee aventi una loro compiutezza:

  • Appartenga alla stessa persona;
  • Che il proprietario abbia dato ad essa una destinazione unitaria.

L’universalità può essere considerata come unico bene rispetto alle singole unità che la compongono, basta quindi un unico atto di vendita del complesso per trasferire la proprietà di tutte le cose. I vari beni che costituiscono il complesso unitario non perdono la loro unità. Possono essere anche venduti con atti diversi. All’universalità non si applicano le regole valide per tutti gli altri mobili come ad esempio gli acquisti a non domino mentre viene in considerazione un’ipotesi di usucapione abbreviato simile a quella degli immobili.

Esiste anche l’universalità di diritto che si ha quando una pluralità di beni e di rapporti giuridici è considerata dal legislatore come un complesso unitario. I beni che ne fanno parte sono privi di unitarietà omogenea (ne fanno parte cose mobili, immobili, diritti, obblighi). In questo caso l’unificazione trova fonte nella volontà della legge tramite una speciale disciplina che tiene conto della particolare origine o finalità del complesso. All’universitas juris si riconducono l’eredità e l’azienda (complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa). Entrambe sono suscettibili di rilevanza unitaria dato che possono essere oggetto di un’unica negoziazione.

Pertinenze

Articolo 817: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.”

È quindi una cosa accessoria rispetto a una principale cui appare subordinata in una relazione di complementarità quale strumento tendente a conservarne o accrescerne le qualità intrinseche. La cosa principale ha già la sua individualità e riceve dalla pertinenza solo un quid pluris in termini di ornamento o utilizzazione a differenza della cosa composta in cui i singoli elementi sono essenziali per dar vita all’insieme. A dar vita al rapporto pertinenziale che può essere tra:

  • Mobile e mobile (stampante-Mac);
  • Mobile e immobile (attrezzi agricoli e fondo rustico);
  • Immobile e immobile (garage e abitazione);

Non basta la sussistenza oggettiva della relazione di servizio o di ornamento di una cosa rispetto ad un’altra. Ma occorre che quella relazione sia attuale e duratura anche se non permanente e sia conseguenza di una destinazione ad hoc da parte del soggetto a ciò legittimato: il proprietario della cosa principale o chi ha un diritto reale su di essa.

Il regime delle pertinenze si articola in tre regole principali:

  • Accessorium sequitur principale: art. 818, I co. che dice che i “Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.” Pertanto la vendita della cosa principale obbliga il venditore a consegnare anche le pertinenze;
  • La disponibilità separata: “Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.” “La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (2643).” La cosa accessoria non perde la sua individualità autonoma ma si prevede che il rapporto pertinenziale sia fatto cessare dando all’accessorio sorte autonoma come oggetto di separati atti o rapporti giuridici;
  • La salvezza dei diritti dei terzi sulle cose destinate a pertinenze: art. 819 c.c: “La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore (2704), quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.” La posizione dell’avente diritto potrebbe essere problematica di fronte all’alienazione della cosa principale a un acquirente di buona fede che non è a conoscenza della vera condizione giuridica della pertinenza e in tal caso potrebbe venire in applicazione la regola dell’articolo 1153 secondo cui chi consegue in buona fede il possesso della cosa mobile ne diviene proprietario. Ma se la cosa principale è un bene immobile o mobile registrato il diritto del terzo sulla cosa destinata a pertinenza, quando risulti da scrittura di data certa anteriore, è opponibile all’acquirente di buona fede della cosa principale.

I frutti

Sono disciplinati dall’articolo 820 e 821 che distinguono i frutti civili da quelli naturali.

820, I comma: “Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.” Fino a che non sono separati dalla cosa che li produce, i frutti si dicono pendenti: non hanno un’autonoma individualità ma formano parte della cosa fruttifera seguendone le sorti ma ciò non impedisce che di essi possa disporsi come di cosa mobile futura e in tal caso l’effetto reale della vendita resta sospeso fino a quando i frutti non acquisteranno esistenza autonoma mediante separazione. Di regola i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa madre salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri o sia oggetto di diritti reali di godimento (usufrutto o affitto) e in tal caso i frutti vengono acquistati dai soggetti titolari di quei diritti o dal possessore in buona fede per il semplice fatto della separazione.

821, II comma: “Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto”.

I frutti civili.

820, III comma: “Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali (1224, 1282, 1815), i canoni enfiteutici (957 e seguenti), le rendite vitalizie (1872 e seguenti) e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni (1571 e seguenti)”.

Si presuppone che una cosa produttiva o meno sia stata concessa in godimento ad un altro soggetto (con la costituzione in suo favore di un diritto reale ad esempio l’usufrutto) e a titolo oneroso, cioè in cambio di una diversa prestazione che potrebbe avere ad oggetto una somma di denaro o anche derrate, cioè frutti naturali ad esempio il grano.

821, III comma: “I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”.

Altre distinzioni fra i beni

Con la definizione dei frutti civili si esauriscono le distinzioni del capo I dedicato ai beni in generale ma possono essere prospettate anche altre distinzioni e classificazione delle cose.

  • Cose presenti e cose future. Presenti sono le cose già esistenti in natura, le uniche a poter essere oggetto di proprietà o diritti reali dato che un potere immediato non può esercitarsi su una cosa che ancora non esiste. Le cose future possono formare oggetto di rapporti obbligatori salvo particolari divieti stabiliti dalla legge (donazione di beni futuri).
  • Cose fungibili (o di genere) e infungibili. Quelle fungibili sono identiche per qualità ad altre cose appartenenti allo stesso genere e all'atto pratico quello che conta, una volta individuato il genere è solo l'assetto quantitativo e più specificamente il loro peso, numero e misura. Infungibili sono tutte le altre che rilevano per le loro qualità particolari e non possono essere sostituite con altre di diversa specie (a meno che non siano le stesse parti a prevederlo, in tal caso si parlerebbe di fungibilità meramente soggettiva). La distinzione viene in rilievo sotto vari profili che riguardano:
    • Adempimento delle obbligazioni (quando l'obbligazione ha per oggetto cose fungibili il debitore si libera prestando cose appartenenti al genere richiesto di qualità non inferiore alla media. Inoltre tale obbligo non viene mai meno per impossibilità della prestazione);
    • Il modo e il tempo in cui la proprietà dei beni fungibili passa dal venditore al compratore;
    • Identificazione di certi contratti (il mutuo può avere ad oggetto solo il denaro o altre cose fungibili, il deposito diventa irregolare quando ha per oggetto il denaro).
  • Cose consumabili e inconsumabili. Delle prime se ne occupa l'articolo 750, II comma che le definisce come cose delle quali non si può fare uso senza consumarle. Esse non possono essere usate che una sola volta vendemmo meno o trasformandosi fisicamente o economicamente con l'uso (cose commestibili, energie e denaro). Le cose inconsumabili sono quelle il cui uso continuativo o ripetuto non comporta una perdita della loro originaria struttura o una modificazione della loro funzione economica, anche se tale utilizzazione finisce prima o poi per deteriorarla (ne fanno parte quindi anche le cose deteriorabili). Tale distinzione incide sulla possibilità di compiere atti che attribuiscono a persona diversa dal proprietario l'uso temporaneo del bene con l'obbligo di restituirlo dopo un certo periodo. Le cose consumabili possono essere oggetto solo di diritti di proprietà e non di diritti reali minori. Perché, se ad esempio si costituisse un usufrutto, su cose consumabili si darebbe vita solo a un quasi usufrutto perché l'usufruttuario non potrebbe restituire le stesse cose al termine del contratto ma ne dovrebbe pagare il valore (stesso discorso vale per il comodato).
  • Cose divisibili e indivisibili. Le prime sono suscettibili di essere divisibili in frazioni senza che queste perdano la loro qualità sostanziale o la loro funzione economica cessando di servire all'uso al quale erano destinate quando erano considerate nell'unità. Cose indivisibili sono quelle per cui tale suddivisione è materialmente o economicamente impossibile, la distinzione rileva soprattutto nei casi di comproprietà del bene in vista della divisione. L'indivisibilità di un bene può dipendere anche dalla legge, in relazione al particolare uso o destinazione della cosa oppure dalla volontà delle parti che possono considerare un bene indivisibile anche se per natura sarebbero divisibili.

I beni pubblici

Non tutti i beni appartengono ai privati. La proprietà può essere pubblica o privata. Il codice civile individua i beni appartenenti allo stato e agli enti pubblici che sono soggetti a un regime giuridico speciale cioè a regole diverse rispetto a quelle previste per i beni privati. Beni pubblici:

  • Beni patrimoniali che a loro volta si dividono in:
    • Beni disponibili
    • Beni indisponibili
  • Beni demaniali:
    • Beni del demanio necessario/naturale: possono appartenere solo allo stato non essendo concepita una proprietà privata degli stessi. Art 822 (art 822 2 comma) o agli enti territoriali (art 824 cc che menziona solo province e comuni) “Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.”

Art 823 cc: I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi (di solito concessione amministrativa) e nei limiti stabiliti d...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuli.fr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Ceccherini Grazia.
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