Procedimento monitorio o per decreto ingiuntivo (art. 633 ss. cpc)
Il procedimento monitorio (o per decreto ingiuntivo) mira a limitare il tempo necessario per ottenere un provvedimento giurisdizionale sulla base del quale instaurare un processo esecutivo. Il procedimento monitorio è:
- Speciale rispetto al giudizio di cognizione ordinaria perché:
- Solo taluni diritti possono esserne oggetto;
- Il contraddittorio è differito ed eventuale in quanto il giudice può emanare il provvedimento senza che sia sentito il debitore, su ricorso del creditore, il quale poi una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, lo deve notificare al debitore che, entro 40 giorni dalla notificazione del decreto, può proporre opposizione, a seguito della quale si instaurerà un processo in contraddittorio tra le parti. “Inaudita altera parte” un’efficacia simile a quella della sentenza passata in giudicato.
- Consente ad un provvedimento emesso di assumere un’efficacia simile a quella della sentenza passata in giudicato.
- Alternativo rispetto al procedimento a cognizione piena, nel senso che il soggetto interessato può scegliere se tutelare il suo diritto in via ordinaria o attraverso il procedimento monitorio.
- Sommario: in particolare, la sommarietà concerne la cognizione del giudice, nel senso che la fase di trattazione è più ristretta di quella ordinaria e quindi, si arriverà immediatamente al provvedimento finale richiesto.
Modelli di procedimento monitorio
Esistono due modelli astratti di procedimento monitorio:
- Procedimento monitorio puro (che trova la sua più completa disciplina nel Codice Tedesco), i cui principali caratteri consistono nel fatto che il giudice emette l’ordine in base alla mera prospettazione da parte del ricorrente del credito vantato, senza che abbia a compiere alcun atto di istruzione.
- Procedimento monitorio documentale (che trova la sua più completa disciplina nel Codice Austriaco), in cui il creditore deve corredare la richiesta dell’ordine di condanna con taluni documenti probatori, preindividuati dal legislatore (all’esito di ciò, il giudice se ritiene la prova sufficiente, emette poi, il mandato di pagamento).
Il nostro codice civile del 1942 decise di dare spazio ad entrambe le esperienze pregresse, accorpandole in un’unica disciplina: il modello italiano è ibrido, cioè frutto della combinazione di entrambe le forme di procedimento monitorio.
Condizioni di ammissibilità (art. 633 cpc)
Oggetto
La domanda di ingiunzione può essere presentata da chi:
- Assume di essere creditore di una somma di danaro di un credito che sia liquido (= di importo determinato o facilmente determinabile con un calcolo aritmetico in base a elementi contenuti nel titolo stesso o altrimenti noti) ed esigibile (= non soggetto a termine o a condizione; nb: tuttavia, “l'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione”).
- Assume di essere creditore di una determinata quantità di cose fungibili (= scambiabili con qualcosa di altro valore). Nb: in tal caso “il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte”.
- Ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata (non è quindi, possibile agire per ottenere il rilascio di un immobile, per il quale occorrerà invece, far riferimento al procedimento di convalida di sfratto).
Prova
- La regola è quella del procedimento monitorio documentale = il creditore deve porre alla base della richiesta del decreto ingiuntivo, una prova scritta, e non meramente documentale. Nb: la prova scritta è una nozione più ampia di quella documentale, per cui possono fondare la richiesta di decreto ingiuntivo, anche le prove che sono solo scritte e non anche documentali (es: scritture contabili).
- Vi sono però 2 casi (eccezioni) in cui si può ottenere decreto ingiuntivo sulla base della semplice affermazione del creditore di essere tale:
- Se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- Se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
Procedimento
[Il procedimento monitorio si compone di due fasi:
- Fase sommaria, priva di procedimento
- Fase (eventuale) ordinaria.]
Ricorso introduttivo
L’atto introduttivo del procedimento monitorio è un ricorso che deve contenere:
- I requisiti di cui all’art. 125 cpc
- L’indicazione delle prove poste a fondamento della pretesa (ex art. 638 C.P.C.)
- L’indicazione del procuratore del ricorrente
- (Se la domanda riguarda la consegna di cose fungibili) L’indicazione della somma che il ricorrente è disposto ad accettare.
Il ricorso va depositato alla Cancelleria del giudice competente (= Giudice di Pace o Tribunale in composizione monocratica che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria).
Il giudice nell’esaminare il ricorso, deve in primo luogo, accertare la sussistenza dei presupposti di carattere generale (giurisdizione e competenza) e di natura specifica (quelli del 633 cpc) di modo che emetterà:
- Un provvedimento negativo di rigetto (è definito dall’art. 640 cpc “di rigetto” ma sarebbe stato più corretto definirlo “di inammissibilità”), se riscontra la mancanza di tali presupposti. Il decreto di rigetto però “non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria” (ciò ulteriormente dimostra che nella sostanza è un decreto di inammissibilità) e questo perché la fase monitoria si svolge senza contradditorio ed è fondata soltanto su di una prova necessariamente precostituita.
- Un provvedimento positivo di accoglimento (= DECRETO INGIUNTIVO), anche parziale (con implicito rigetto per la parte non accolta), se, viceversa, il giudice, verificata l’esistenza dei presupposti processuali, ritiene giustificata la domanda. Si tratta di un provvedimento a contradditorio non integro col quale si ingiunge al debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa richiesta, nel termine di 40 giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine, decorrente dalla notifica del ricorso e del decreto, egli potrà adempiere spontaneamente o potrà proporre opposizione e che, in mancanza si procederà all’esecuzione forzata.
Il creditore deve notificare il decreto ingiuntivo al debitore entro 60 giorni dalla pronuncia, altrimenti il decreto diventa inefficace (ex art. 644 cpc).
Vizi della notificazione del decreto
- Mancata notificazione + (ipotesi aggiunta dalla giurisprudenza) nullità insanabile della notificazione (= la quale si ha quando la notificazione avviene in un luogo o nei confronti di persone che non hanno alcun rapporto con il destinatario dell’atto) → inefficacia del decreto; nb: la declaratoria di inefficacia va chiesta ex art. 188 disp. att. (con autonoma domanda).
- Notificazione semplicemente nulla → può solo giustificare un’opposizione tardiva del debitore.
- Notificazione tardiva → inefficacia ma secondo la giurisprudenza la declaratoria di inefficacia va chiesta non ex art. 188 disp. att. (con autonoma domanda) ma in sede di opposizione.
“La notificazione del decreto determina la pendenza della lite” (art. 643, terzo comma, cpc). NB: la giurisprudenza però ha affermato che la litispendenza si determina piuttosto dal deposito del ricorso.
Notificato il decreto, l’intimato che lo ritenga ingiusto e comunque invalido, deve proporre opposizione… [Nb: l’opposizione non è un’impugnazione (in quanto il suo oggetto non è il provvedimento ma il diritto di credito tutelato attraverso il decreto ingiuntivo) ma è lo strumento mediante il quale si passa dalla fase monitoria a quella ordinaria]… con citazione (o ricorso se si tratta di crediti di lavoro) davanti allo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, entro 40 gg dalla notificazione.
“I termini di comparizione Il giudizio si svolge nelle forme ordinarie ma (art. 645 cpc) sono a metà”. Problema: con riferimento ai termini di costituzione dell’opponente si è dibattuto in giurisprudenza:
- Fino al 2010 la Cassazione ha ritenuto che i termini di comparizione dovessero essere quelli ordinari e che la riduzione dei termini a metà sarebbe dovuta avvenire soltanto su richiesta della parte opponente (quindi di regola, entro 10 gg dall’opposizione).
- Nel 2010 invece, le SU hanno affermato che l’effetto del dimezzamento dei termini avviene automaticamente, “ex lege” (quindi ora, il termine di comparizione dell’opponente è di 5 gg dall’opposizione).
All’esito di questa vicenda, si è posto il problema di cosa accadesse per le opposizioni proposte fino alla sentenza 2010 della Cassazione, nelle quali l’opponente si è costituito entro 10 gg: ebbene la giurisprudenza ha precisato che tutte le opposizioni proposte prima della sentenza, nei quali l’opponente si è costituito nei 10 gg sono valide perché l’errore in cui è incorsa la parte è dipeso da causa a lei non imputabile.
Con l’opposizione si instaura un giudizio a cognizione piena ma con parti invertite: l’attore sarà l’opponente debitore mentre il convenuto sarà l’opposto creditore. Tale inversione però è solo formale, nel senso che non rileva ai fini dell’onere della prova: sarà l’opponente infatti - debitore a dover fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi ed estintivi, come se fosse convenuto ed il creditore - opposto dovrà invece, fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto, come se fosse attore.
A questo punto possiamo avere:
- Dichiarazione di esecutività = il giudice dichiara esecutivo il decreto, su istanza, anche verbale, del ricorrente nel caso in cui vi è:
- Mancata opposizione del debitore nel termine stabilito. NB: il giudice deve però ordinare il rinnovo della notificazione se risulta probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
- Mancata costituzione dell’opponente
- Costituzione tardiva dell’opponente (= dopo 5 gg dall’opposizione) = il debitore-opponente può costituirsi tardivamente se prova (1) di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore ovvero (2) di non aver potuto, per caso fortuito o forza maggiore fare opposizione entro il termine fissato nel decreto. NB: in ogni caso, l’opposizione (anche quella tardiva) non è ammessa dopo che siano trascorsi 10 gg dal primo atto di esecuzione (= da questo termine il decreto acquista efficacia di giudicato).
- Con la dichiarazione di esecutività il decreto acquista autorità di giudicato (= non può essere fatta una nuova opposizione o proseguita quella proposta) però (secondo Protopisani) ciò vale solo per la singola pretesa fatta valere attraverso il procedimento per ingiunzione (= il giudicato del decreto non si estende agli antecedenti logici necessari, ossia alle questioni che il giudice ha dovuto risolvere per giungere alla sua decisione): secondo Protopisani cioè il giudicato del decreto ingiuntivo ha valore qualitativamente identico al giudicato normale ma quantitativamente diverso; per il procedimento per ingiunzione vige una “preclusione pro iudicato. NB: Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione (a) o mancata costituzione dell’opponente (b) può essere impugnato con revocazione straordinaria o opposizione di terzo revocatoria.
- Rigetto dell’opposizione. Se l’opposizione è rigettata (e stesso accade nel caso in cui il giudica dichiara estinto il processo) il decreto che non ne sia ancora munito, acquista efficacia esecutiva e il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto copre, con efficacia di giudicato, anche il decreto. NB: i decreti dichiarati esecutivi (A) ovvero quelli rispetto ai quali è rigettata l’opposizione (B) costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
- Accoglimento dell’opposizione. Accogliendo l’opposizione, il giudice revoca il decreto. Nb: se l’opposizione è accolta parzialmente il titolo esecutivo è costituito solo dalla sentenza (ma gli atti di esecuzione conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotte).
Provvedimenti sulla provvisoria esecuzione
Di regola, il decreto ingiuntivo, una volta emanato, non è provvisoriamente esecutivo. Tuttavia sono previste delle eccezioni, ossia dei casi in cui può essere concessa la clausola di provvisoria esecutività. In particolare:
- L’art. 642 cpc (provvisoria esecuzione del decreto nel momento della sua emanazione) prevede che:
- Se c’è istanza del ricorrente ed il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno-circolare, certificato di liquidazione di borsa o atto pubblico, il giudice ingiunge di pagare o consegnare senza dilazione (= concessione della clausola di provvisoria esecutività ex lege).
- Il giudice discrezionalmente concede la clausola di provvisoria esecutività se (a) ravvisa un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (ossia che il ritardo possa compromettere l’aspettativa di pagamento) ovvero (b) il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il decreto fatto valere (novità 2005) (= concessione della clausola a discrezione del giudice).
- L’art. 648 cpc (provvisoria esecuzione del decreto nel corso del giudizio di opposizione) prevede:
- Se c’è istanza del creditore opposto, il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria (se non sia stata già concessa ex art. 642 cpc)
- Il giudice istruttore concede l’esecuzione provvisoria parziale, limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.
- Il giudice istruttore “deve” (ma la Corte Costituzionale lo ha interpretato come un “può”) concedere l’esecuzione provvisoria se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
- Il giudice istruttore può concedere l’esecuzione provvisoria a seguito di intervenuta conciliazione tra le parti e tenendo conto della stessa.
- Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, può sospendere (ma non revocare) l’esecuzione del decreto concessa a norma dell’art. 642 cpc, con ordinanza non impugnabile quando ricorrono gravi motivi.
Procedimento per convalida di sfratto (art. 657 ss. cpc)
È un procedimento speciale in quanto alternativo al rito del lavoro. Differenze col procedimento monitorio:
- Il procedimento monitorio è speciale in quanto alternativo rispetto al procedimento ordinario di cognizione (art. 163 ss. cpc).
- Il procedimento monitorio si svolge in contraddittorio tra le parti.
- Nel procedimento monitorio il giudice non opera una vera e propria cognizione.
Scopo di questo procedimento = ottenere rapidamente (oltre alla dichiarazione di risoluzione del contratto) un provvedimento esecutivo di condanna al rilascio di un immobile (ordinanza) avente efficacia di cosa giudicata sostanziale, sulla base soltanto del comportamento dell’intimato.
Legittimati (art. 657 cpc)
- Attivi = locatore (nb: se invece è lui ad essere inadempiente si può fare ricorso all’art. 447/bis cpc) o concedente
- Passivi = conduttore o affittuario coltivatore diretto o mezzadro o colono
Dai soggetti legittimati possiamo risalire alle ipotesi (tassative!) tutelate, le quali quindi sono:
- Locazione
- Affitto a coltivatore diretto
- Mezzadria
- Colonia parziale
Tipologie di procedimento per convalida di sfratto
- Licenza per finita locazione = lo sfratto si intima prima (= almeno 6 mesi prima) della scadenza del contratto (nb: si tratta quindi di condanna in futuro) per impedire la rinnovazione tacita del contratto di locazione = il locatore o il concedente chiede al giudice di fornirgli anticipatamente un titolo esecutivo che potrà azionare solo dopo la scadenza del contratto. La licenza ha quindi una doppia funzione.
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