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PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO (ART. 657 SS. CPC)
È un procedimento speciale in quanto alternativo al rito del lavoro.
Differenze col procedimento monitorio:
1. Il procedimento monitorio è speciale in quanto alternativo rispetto al procedimento ordinario
di cognizione (art. 163 ss. cpc).
2. Il procedimento monitorio si svolge in contraddittorio tra le parti
3. Nel procedimento monitorio il giudice non opera una vera e propria cognizione
Scopo di questo procedimento = ottenere rapidamente (oltre alla dichiarazione di risoluzione del
contratto) un provvedimento esecutivo di condanna al rilascio di un immobile (ordinanza) avente
efficacia di cosa giudicata sostanziale, sulla base soltanto del comportamento dell’ intimato.
Legittimati (art. 657 cpc):
attivi = locatore (nb: se invece è lui ad essere inadempiente si può fare ricorso all’ art. 447/bis cpc)
-
o concedente
- passivi = conduttore o affittuario coltivatore diretto o mezzadro o colono
Dai soggetti legittimati possiamo risalire alle ipotesi (tassative!) tutelate, le quali quindi sono:
a) Locazione
b) Affitto a coltivatore diretto
c) Mezzadria
d) Colonia parziale
Tipologie di procedimento per convalida di sfratto:
1. Licenza per finita locazione = lo sfratto si intima prima (= almeno 6 mesi prima) della scadenza
del contratto (nb: si tratta quindi di condanna in futuro) per impedire la rinnovazione tacita del
contratto di locazione = il locatore o il concedente chiede al giudice di fornirgli anticipatamente un
titolo esecutivo che potrà azionare solo dopo la scadenza del contratto. La licenza ha quindi una
doppia rilevanza:
Processuale, in quanto è presupposto del provvedimento di convalida
Sostanziale, in quanto vale come disdetta (= atto di volontà con cui si esclude una proroga
tacita del contratto).
In questa tipologia, l’ azione prescinde dal verificarsi di un fatto idoneo alla risoluzione: l’ azione è
concessa anche se in realtà mancherebbe l’ interesse ad agire.
2. Sfratto (= provvedimento di rilascio) per finita locazione = lo sfratto si intima dopo la scadenza
(ossia quando è già sorta l’ obbligazione di riconsegna) per ottenere un provvedimento
del contratto
che condanni immediatamente il conduttore al rilascio (in quanto è mancato il rilascio spontaneo).
3. Sfratto per morosità = lo sfratto si intima per il mancato pagamento dei canoni alle scadenze
stabilite (= il conduttore ha incrinato il sinallagma del contratto). NB: la giurisprudenza dice però
che per essere legittimati a chiedere lo sfratto ci dev’ essere stato ritardo di più di 20 giorni nel
pagamento e l’ importo non pagato dev’ essere corrispondente ad almeno 2 mensilità.
In questo caso, la condanna è mediata da un provvedimento costitutivo che accerta il mancato
pagamento e statuisce la risoluzione del contrato.
+
(4. Il procedimento per convalida di sfratto può essere azionato anche nel caso in cui il godimento
di un immobile è il corrispettivo, anche parziale di una prestazione d’ opera, quando il contratto
viene a cessare per qualsiasi motivo (es: contratto di portierato) (art. 659 cpc).)
Procedimento (comune a tutti e 3 i procedimenti):
ATTO INTRODUTTIVO = intimazione di lasciare libero l’ immobile con contestuale citazione a
comparire dinanzi al giudice.
Ai sensi dell’ art. 660 cpc, (contenuto- forma dell’ intimazione):
L’ intimazione deve contenere gli elementi indicati dall’ art. 125 cpc, tranne l’ indicazione
delle prove e sostituendo l’ avvertimento dell’ art. 163 n.7 cpc, con l’ avvertimento specifico
che se non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto.
il giorno della notificazione dell’ intimazione e il giorno dell’ udienza devono
Tra
intercorrere termini liberi non minori di 20 gg.
Dato che questo è un procedimento fondato su una sorta di ficta confessio dell’ intimato il
l’ atto iniziale gli pervenga per cui esclude che sia possibile
legislatore cerca di garantire che
notificarglielo al domicilio eletto + dispone che qualora l’ intimazione non sia stata
notificata in mani proprie, l’ ufficiale giudiziario deve avvisare l’ intimato dell’ effettuata
notificazione, con raccomandata.
La competenza funzionale ed inderogabile spetta al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui si trova la cosa locata.
PRIMA UDIENZA (fissata nella citazione): dell’ intimazione
I. Se il locatore non compare cessano gli effetti processuali e il procedimento
di convalida si estingue (salvo che il conduttore chieda l’ accertamento negativo della
pretesa avanzata dall’intimante)
Se l’ intimato non compare o comparendo non si oppone (opposizione tardiva), il giudice
II. convalida la licenza o lo sfratto con ordinanza immediatamente esecutiva.
NB: il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione se risulta che l’ intimato non ne
abbia avuto conoscenza o non è comparso per caso fortuito o forza maggiore.
lo sfratto per morosità la convalida è subordinata all’ attestazione, resa
NB: se è stato chiesto
in giudizio dal locatore, che la morosità persiste.
Se l’ intimato compare e fa opposizione, il giudizio di trasforma in un normale
III. procedimento locativo (disciplinato dall’ art. 447/bis cpc), previa TRASFORMAZIONE
DEL RITO (con ordinanza di mutamento ex art. 426 cpc). A questo punto bisogna
distinguere:
Se le eccezioni dell’ intimato sono fondate su prova scritta o comunque sussistono gravi
- richiesta dell’ intimante con ordinanza di rilascio
motivi, il giudice deve rigettare la
- Se le eccezioni non sono fondate su prova scritta o non esistono gravi motivi, il giudice su
istanza dell’ intimante pronunzia ordinanza non impugnabile di rilascio immediatamente
esecutiva con riserva di esaminare le eccezioni del convenuto
In entrambe le ipotesi il giudizio poi prosegue per la decisione nel merito con il rito
speciale di cui all’ art. 447/bis cpc (= rito stabilito per locazione, comodato ed affitto che in
sostanza ricalca quello del lavoro). La decisione viene resa mediante lettura del dispositivo
in udienza. Tale sentenza è appellabile.
NB: secondo la Corte Costituzionale, essendo il provvedimento di convalida un provvedimento
decisorio avente anche efficacia esecutiva contro di esso sono ammessi appello, revocazione
ordinaria ex art. 395 n. 4 cpc e opposizione di terzo qualora mancavano i presupposti processuali
per la sua concessione.
Opposizione tardiva (art. 668 cpc) = opposizione dell’ intimato proposta dopo la convalida
in sua assenza. Ai fini dell’ opposizione basta la comparizione personale ma per il
effettuata
prosieguo del giudizio (dopo la sua trasformazione in rito speciale) è necessario munirsi di
difensore altrimenti si è ritenuti contumaci.
L’ intimato può opporsi tardivamente (1) se dà prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’
intimazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito/forza maggiore + (2: aggiunto
dalla Corte Costituzionale) se comunque, indipendentemente dalla conoscenza, dimostra di non
aver potuto partecipare all’ udienza per caso fortuito o forza maggiore.
Particolarità dello sfratto per morosità (3):
La convalida è subordinata all’ attestazione della persistenza della morosità
Il locatore può chiedere l’ ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere(quest’
ultimo caso=condanna in futuro):in tali casi il giudice emette decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo.
Se il convenuto contesta l’ ammontare della somma, il giudice può disporre d’ ufficio il
pagamento della somma non controversa concedendo un termine non superiore a 20 gg,
trascorso il quale, se non paga, il giudice convalida lo sfratto e pronuncia decreto ingiuntivo
per il pagamento dei canoni.
La morosità può essere sanata in sede giudiziale se il convenuto non contesta e chiede un
termine per pagare: in tal caso, il giudice gli concede un termine per pagare una somma pari
ai canoni maturati + interessi legali + spese giudiziali che, se rispettato, porta il processo all’
estinzione.
NB: tale sanatoria non può chiedersi più di 3 volte in 4 anni.
DISCIPLINA GENERALE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI (ART. 669/BIS SS CPC)
È stata introdotta con la l. 353/1990
Il provvedimento cautelare è:
in quanto serve a garantire l’ efficace svolgimento ed il
- SPECIALE, proficuo risultato dei
procedimenti di cognizione ordinaria e di quelli esecutivi (principio di effettività della tutela
giurisdizionale)
- SOMMARIO
Sia per la forma, in quanto la cognizione che conduce alla loro emanazione è semplificata
rispetto a quella piena
Sia per l’ oggetto dell’ accertamento, in quanto basta accertare la sussistenza solo di (1)
fumus boni iuris (= probabile fondatezza del diritto = verosomiglianza della domanda = il
(= ci dev’ essere la
ricorso deve apparire prima dacie fondato) e di (2) periculum in mora
probabilità che si verifichi un grave pregiudizio nel tempo necessario ad ottenere tutela in
via ordinaria).
- STRUMENTALE (funzionale) alla cognizione piena = serve a garantire la futura utilità della
decisione conclusiva del procedimento di cognizione piena.
NB: a differenza dei provvedimenti sommari non cautelari (decreto ingiuntivo e convalida di
sfratto) il procedimento cautelare non è alternativo alla cognizione piena.
- PROVVISORIO: fino al 2005 la strumentalità era solo formale perché il provvedimento cautelare
di accoglimento, per conservare la sua efficacia, doveva essere seguito da un giudizio di merito ed
essere assorbito (confermato) dalla sentenza di merito il legislatore però prese atto del fatto che
spesso la materia del contendere si esauriva anche con la sola concessione del provvedimento
cautelare per cui già nel 2003 (introducendo il processo societario) sancì la possibilità di
sopravvivenza del provvedimento cautelare anche in assenza di un successivo giudizio di merito
la l. 80/2005 ha esteso poi tale previsione anche ai provvedimenti cautelari previsti dal cpc: oggi
infatti l’ art. 669/octies, co. 6, cpc sancisce che:
Per i provvedimenti a carattere anticipatorio, ossia che anticipano gli effetti che potranno
derivare dalla decisione di merito (es: provvedimenti ex art. 700 cpc; denuncia di nuova
opera o di danno temuto) e per i provvedimenti possessori è solo eventuale l’ introduzione
del giudizio di merito e questi possono conservare efficacia anche se il giudizio di merito si
estingue (cd ultrattività).