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REVOCAZIONE
La revocazione è un mezzo d’ impugnazione a carattere eccezionale (Mandrioli) diretto contro un vizio della
fondata sull’ esistenza di particolari
volontà del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è
circostanze che, se fossero state conosciute dal giudice, avrebbero portato ad un giudizio diverso.
La legge parla di revocazione perché essa consiste nell’ emendare il provvedimento impugnato attraverso un
che è a metà strada tra l’ impugnazione e la correzione della sentenza.
meccanismo
Provvedimenti soggetti a revocazione:
395 cpc: “le
-Art sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (NB: le sentenze pronunciate
possono essere impugnate per revocazione se …” quest’
in unico grado sono per definizione inappellabili)
affermazione coincide con la formula dell’ art 360, primo comma = l’ ambito oggettivo della revocazione
impugnazione:
coincide con quello del ricorso per cassazione; ciò determina un concorso tra mezzi d’
[I- prima ipotesi di concorso = CONCORSO TRA REGOLAMENTO FACOLTATIVO DI COMPETENZA
E APPELLO: - se la parte sceglie la via del regolamento di competenza, è sospeso il termine per appellare; -
se la parte decide invece di fare appello, non potrà più proporre regolamento di competenza questo perché
nel proporre appello potrebbe dedurre anche la questione di competenza :se non lo facesse quindi
,dimostrerebbe l' intenzione di rinunciare a lamentarsi della competenza ( cioè saremmo in una delle ipotesi
di preclusione chiovendiana: quella derivante , in particolare, dall' aver espresso una volontà incompatibile
con l' esercizio del potere.)]
II- seconda ipotesi di concorso = CONCORSO TRA REVOCAZIONE E RICORSO PER CASSAZIONE:
qui i rimedi sono infungibili (= non si può dedurre la stessa cosa con entrambi i mezzi): la sentenza è
aggredibile per due tipi di censure assolutamente diverse. La disciplina di tale ipotesi è particolare e per
“ La proposizione
Auletta , non convincente art 398 , quarto comma: della revocazione non sospende il
termine per proporre ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è
proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’ uno o l’ altro fino alla comunicazione della
sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la
revocazione proposta.” = il legislatore ritiene che ci sia anteriorità logica della revocazione sul ricorso per
Cassazione e quindi ne favorisce lo svolgimento anticipato (fin qui tutto bene) , però poi attribuisce al
giudice della revocazione (che è un giudice di merito) un potere che non è solo quello di sospendere i termini
per il ricorso per cassazione ma che è anche di sospendere il processo (eventualmente) in corso davanti alla
Cassazione e ciò è assurdo perché non è possibile che la Cassazione, supremo organo di giurisdizione, sia
tenuta a fermarsi solo perché così ha deciso un giudice di merito.
Casi di revocazione:
Sono elencati dall’ questi alcuni danno vita ad un sistema d’ impugnazione ordinario altri ad
art 395 cpc e di
un sistema d’ impugnazione straordinario; difatti l’ art 396 cpc afferma che : “Le sentenze per quali è scaduto
il termine per l’ appello possono essere ugualmente impugnate per revocazione (quindi sta parlando di una
revocazione straordinaria) nei casi di cui ai n 1/2/3/6 dell’ art 395 cpc purché la scoperta del dolo o della
falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sent di cui al n 6 (= di accertamento del dolo del
siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.” cioè l’ ambito applicativo della
giudice),
revocazione si estende ad alcune sentenze di primo grado in relazione alle quali gli eventi che danno vita alla
i termini per l’ appello siano scaduti.
revocazione consentono di spenderla anche quando
NB: tieni presente però che se si è in grado di spendere un motivo di revocazione (sia che si tratti di
termini dell’ appello allora questo motivo potrà utilizzarsi solo
revocazione ordinaria che straordinaria)nei
come motivo d’ appello(c’ è incompatibilità tra revocazione e appello:non si può mai fare ricorso alla
revocazione quando la parte ha a sua disposizione l’ appello). Addirittura il legislatore spinge tale
secondo comma): “Se i fatti menzionati nel comma
incompatibilità al punto che( prosegue il 396 al
precedente(= i fatti che potrebbero giustificare la domanda di revocazione) avvengono durante il decorso del
termine per l’ appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell’ avvenimento in modo da raggiungere i 30
gg da esso.” = l’ appello quindi precede la revocazione che a sua volta precede il ricorso per cassazione. Per
cui, sono censurabili con la revocazione le sentenze per quali non è possibile fare appello: a) o perché non lo
si sarebbe potuto fare cmq(sentenze pronunciate in unico grado); b) o perché è scaduto il termine per
proporlo.
Esaminiamo quindi i casi di revocazione straordinaria (art 395 n 1/2/3/6):
n. 1 : “ la sentenza pronunciata in appello o in unico grado (oppure per la quale è scaduto
- il
temine per l’ appello) è effetto di in danno dell’ altra;”
dolo di una delle parti Problema: in cosa
si sostanzia il dolo della parte? In molti ritengono che non si tratti semplicemente di una violazione
del dovere di lealtà e probità di cui all’ art 88 cpc ma la giurisprudenza ha chiarito che non integra il
dolo revocatorio la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi e il silenzio
su fatti decisivi della controversia ovvero la mancata produzione di documenti ma è necessaria una
deliberata attività fraudolenta concretatasi in artifici o raggiri idonei a paralizzare o sviare la difesa
avversaria e ad impedire al giudice l’ accertamento della verità facendo apparire una situazione
diversa da quella reale. In dottrina, per alcuni tale dolo si dovrebbe
sostanziare in fatti di rilevanza penale (delitti contro l’ amministrazione della giustizia o contro
interessi privati al corretto esercizio della giustizia) anche perché non potrebbe sostanziarsi nella
falsa rappresentazione della realtà dato che il ambito civile il dovere di verità non trova aggancio in
alcuna norma; per Auletta, si potrebbe parlare di dolo per esempio nel caso in cui la parte sottraesse
documenti dal fascicolo del processo depositato in cancelleria (anche se in realtà si potrebbe parlare
di dolo se i fascicoli fossero custoditi, cosa che oggi non avviene.).
n. 6: “la sentenza pronunciata in appello o in unico grado (oppure per la quale è scaduto il temine per l’
accertato con sentenza passata in giudicato.”. Il dolo del giudice
appello) è effetto del dolo del giudice,
è un comportamento che egli tiene in violazione del suo dovere di imparzialità (ad esempio c’ è dolo del
giudice quando si verifica il caso della corruzione in atti giudiziali).Rispetto al dolo della parte, è di più
agevole individuazione :difatti, mentre per il dolo della parte, la controparte che propone la revocazione
deve indicare il comportamento doloso e darne la relativa prova a pena di inammissibilità, quando si
tratta di dolo del giudice non c’ è discrezionalità nell’ individuazione della prova perché il n 6 dice
chiaramente che si può proporre revocatoria solo dopo che il dolo del giudice sia stato “ accertato con
; cioè nel caso del dolo del giudice non è possibile la prova libera ma la
sentenza passata in giudicato”
prova del dolo è imposta dalla sentenza (NB: in Senato pende il disegno di legge “Sul processo lungo”
il quale contiene una previsione che punta proprio a sopprimere la possibilità di impiego di una
sentenza passata in giudicato per provare il verificarsi di un fatto storico.).
(Questi primi 2 casi di revocatoria sono infrequenti.)
n.2 : “si è giudicato in base a prove riconosciute o cmq dichiarate false dopo la sentenza
-
oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della
sentenza;” cioè c’ è mancanza di genuinità della sentenza perché si è giudicato su fatti non veri.
Problema: cosa si intende per “prove” (riconosciute o cmq dichiarate false)? La giurisprudenza ha
chiarito che per prova deve intendersi come elemento utilizzato con finalità asseverativa di un fatto
fondativo della decisione.
NB: riconoscimento e dichiarazione di falsità sono 2 cose differenti:
il riconoscimento è una dichiarazione confessoria resa, in senso a sé sfavorevole, dalla parte(è
importante chiarire che si tratta di parte perché si ritiene che questa dichiarazione non abbia valore di
riconoscimento qualora provenga da un testimone che per esempio affermi di aver detto il falso; in
questo caso ,infatti, la parte vittima dovrà azionare un processo penale che porti alla dichiarazione di
falsità) inizialmente avvantaggiata dall’ esperimento della prova falsa.
la dichiarazione di falsità è invece un accertamento giudiziale (effettuato in sede civile o penale = la
dichiarazione si ha con una sentenza civile o penale passata in giudicato e resa in un processo nel quale
l’ avversario sia stato parte) in ordine alla falsità di una dichiarazione testimoniale.
n.3 : “ dopo la sentenza sono stati ritrovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto
produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’ avversario;” Problema: quand’ è che
il documento è “decisivo”? Secondo la maggior parte della dottrina per essere decisivo il documento
dev’ essere prova idonea a sovvertire il segno della decisione presa.
In questi casi di revocazione straordinaria, l’ art 398 secondo comma prescrive che “la citazione deve
indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti
di cui ai n 1/2/3/6 dell’ art 395(= non si tratta semplicemente di un’ anticipazione dei mezzi istruttori rispetto
ad un termine che scadrebbe più in là nel tempo ma tale indicazione viene valutata come vero e proprio
requisito dell’ atto introduttivo oltre che come forma di manifestazione del potere di revocazione ), del
giorno della scoperta o dell’ accertamento del dolo (= rimanda al n6 : è evidente che tale data non può essere
anteriore alla data di litispendenza del