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Appello: caratteristiche

– Ha natura di gravame = comporta un riesame totale della controversia ed è a critica libera = è sempre concesso alla parte soccombente a prescindere dai motivi per la sua proposizione;

– Ha effetto devolutivo = devolve al nuovo giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto dal giudice di primo grado; si tratta però di una devoluzione onerosa: il perimetro della materia trattata dal giudice di primo grado non può mai essere più piccolo di quello trattato in appello = il modo che la res controversa in appello sia altra e minore → nel meccanismo devolutivo, in pratica, fa giudizio d'appello infatti c'è una preclusione alla novità (art 345 cpc).

NB: prima della l. 353/90 aveva anche effetto sospensivo = la proposizione dell'appello sospendeva l'esecuzione delle sentenze; tale legge ha però sancito la provvisoria esecutività di tutte le sentenze di primo grado (il sistema si è ribaltato) e dal 2005 l'art. 283 cpc sancisce che il giudice d'appello può concedere la sospensione (totale o parziale) dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di primo grado, su istanza dell'appellante (cd soprassessoria), quando sussistono gravi e fondati motivi (= è richiesto non solo il periculum, ma anche il fumus = ciò sembra una raccomandazione rivolta al giudice di valutare attentamente anche i motivi dell'impugnazione), anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti con la facoltà di imporre all'istante una cauzione; l'art 351 cpc poi precisa che sull'istanza prevista dall'art 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza ovvero può disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza se ricorrono giusti motivi d'urgenza, con decreto inaudita altera parte in cui ordina la comparizione delle parti a un'apposita udienza in camera di consiglio in cui il giudice dovrà decidere se confermare, modificare o revocare il decreto con ordinanza non impugnabile.

Sentenze appellabili

Regola (art 339 cpc)

Possono essere impugnate con appello le sentenze di primo grado purché ciò non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti ex art 360 secondo comma → i casi di esclusione dell'appello sono eccezioni perché l'appellabilità delle sentenze di primo grado è la regola;

Eccezioni

  • Casistica dell'art 360 secondo comma: può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, in tal caso però l'impugnazione può proporsi solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto → in sostanza è ammissibile un ricorso per saltum solo se 1) la sentenza spetterebbe al tribunale e 2) la doglianza ha ad oggetto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. NB: è un'ipotesi che non si è mai verificata!
  • Casi di esclusione ex lege dell'appello:
    1. La sentenza che decide solo sulla competenza può essere impugnata solo con regolamento necessario di competenza (= il legislatore ha previsto un rimedio diverso dall'appello) però la l 69/09 ha previsto che le pronunce che decidono solo sulla competenza vanno adottate con ordinanza ma cmq anche per queste l'unico mezzo di impugnazione rimane il regolamento di competenza;
    2. Sentenze che hanno deciso una controversia individuale di lavoro o in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di valore non superiore a 25,82 euro;
    3. Sentenze sull'opposizione agli atti esecutivi;
  • Altri casi di esclusione dell'appello previsti direttamente dall'art 339 cpc:
    1. Sentenze che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'art 114 cpc (quindi si tratta del caso in cui le parti abbiano concordemente richiesto il giudizio equitativo in materia disponibile → NB: l'art 114 cpc dispone che in questo caso il giudice DECIDE: l'equità rileva solo al momento della decisione non anche nel corso del procedimento= non esiste anche un procedimento secondo equità Inoltre dato che l'art 113 dice che il giudice deve seguire le norme di diritto salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità e richiama l'art 114, se ne deduce che l'ipotesi disciplinata dal 114 preveda solo il POTERE e non l'obbligo del giudice di decidere secondo equità);
    2. Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ex art 113 cpc (= cioè nelle cause il cui valore non eccede 1.100 euro; anche se poi la giurisprudenza ha fatto un'interpretazione estensiva di quest'eccezione → NB: in questo caso l'art 113 prevede che il giudice decide= DEVE decidere /Inoltre l'art sembra porre un'unica eccezione a tale regola per il caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari; si tratta di rapporti seriali in cui un soggetto disciplina in maniera uniforme una serie indeterminata di affari.).

Tale norma è stata modificata dal d.lgs 40/2006 (ma rimane valida per le sentenze pubblicate entro il 1 marzo 2006, data dell'entrata in vigore del suddetto decreto) e, dal 2 marzo 2006 queste decisioni del giudice di pace sono soggette ad un appello sui generis (in particolare, non a critica libera = ha motivi limitati. Tali sentenze infatti sono appellabili solo per 1) violazione di norme sul procedimento; 2) violazione di norme costituzionali o comunitarie; 3) violazione dei principi regolatori della materia).

Il sistema precedente prevedeva solamente una clausola di salvaguardia: il giudice di pace decideva secondo equità "assicurati i principi regolatori della materia→ il legislatore poi decise di eliminare questo limite per cui contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità si poteva solo ricorrere in Cassazione denunciando esclusivamente vizi del procedimento.

→ Intervenne la Corte Cost (sent. 206/2004) affermando che: la costituzione impone che i giudici siano soggetti solo alla legge quindi l'equità non può essere un criterio di giudizio che si pone al di sopra della legge; di conseguenza, tutti i limiti applicabili al legislatore devono valere anche per il giudice di pace; quindi, dato che la legge non può violare la Costituzione, il giudice di pace:

  • Non può violare la Costituzione;
  • Non può violare le norme sul procedimento perché la riserva di legge prevista per la legge processuale impedisce di immaginare che egli possa osservare un procedimento ad hoc (quindi per il combinato disposto degli artt 111 e 117, lettera l cost);
  • Deve osservare le norme sul diritto internazionale, anche consuetudinario, e le norme comunitarie (perché ciò è espressamente sancito dall'art 117 primo comma).

Inoltre la Corte dichiara incostituzionale l'art 113 nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.

→ La Cassazione si adegua immediatamente all'orientamento della Corte Costituzionale ma inizia a speculare, per ridurre il numero dei ricorsi, sulla formula "informatori" per distinguere i principi regolatori da quelli informatori (in realtà sono la stessa cosa) ed ammettere il ricorso in Cassazione solo per violazione degli informatori.

→ Finalmente interviene il d.lgs. 40/2006 reintroducendo la vecchia formula "regolatori" e traducendo nell'art 339 cpc quanto affermato in precedenza dalla Corte Costituzionale, con l'unica omissione (che lascia insoddisfatti) delle norme di diritto internazionale su base convenzionale (che ricomprendono, ad es, le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e del cittadino).

La particolarità nell'appello di tali sentenze sta inoltre nel fatto che non basta verificarne l'appellabilità ma va verificato se tale appellabilità sia poi effettivamente connessa ad almeno un motivo effettivamente spendibile tra quelli indicati nell'art 339, cosa che assolutamente non accade per tutte le altre ipotesi di appello.

Ordinanze e decreti eccezionalmente appellabili

  • Nel caso in cui il giudice sbagli ad emettere in forma di ordinanza o di decreto un provvedimento che avrebbe dovuto avere forma di sentenza, si ritiene necessario l'appello se il provvedimento abbia i requisiti formali della sentenza, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
  • Nel caso in cui sia il legislatore ad aver previsto una forma inadeguata la giurisprudenza afferma la ricorribilità in Cassazione ex art 111 cost se il provvedimento ha natura decisoria e non è altrimenti impugnabile (per es il decreto ingiuntivo, essendo già impugnabile con opposizione non è ricorribile in Cassazione);
  • NB: quando la qualificazione del rapporto ha influenza sul mezzo di impugnazione la giurisprudenza ritiene decisiva la qualificazione data dal giudice (anche se sbagliata): per es, nel processo esecutivo contro la sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione si può proporre appello mentre contro la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi si fa direttamente ricorso in Cassazione quindi per la giurisprudenza il regime d'impugnazione dipende dalla qualificazione che dell'opposizione ha dato il giudice (in realtà è un principio, c.d. dell'apparenza, in contrasto con quello della prevalenza della sostanza sulla forma).

Competenza

Art 341 cpc:

  • Contro le sentenze del giudice di pace l'appello si propone davanti al Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (che giudicherà in composizione monocratica → art 50/3 cpc);
  • Contro le sentenze del Tribunale l'appello si propone davanti alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (NB: davanti alla Corte d'appello la trattazione è collegiale); → si tratta di una competenza funzionale (che mette insieme una competenza per gradi ed una competenza territoriale): il giudice della sentenza, per il solo fatto di essere stato giudice di primo grado determina quale sia il giudice competente per l'appello= è quello di grado superiore competente per lo stesso territorio (NB: non si guarda neppure al giudice che avrebbe dovuto essere giudice in primo grado; importa solo chi effettivamente lo sia stato).

Problema: questa competenza è omologabile a quella di primo grado (è importante stabilirlo perché se lo fosse le si potrebbe estendere la disciplina della competenza in primo grado, altrimenti le va trovata una disciplina specifica)? L'atteggiamento della giurisprudenza in proposito è oscillante: generalmente riconosce tale competenza come specifica però poi non applica una disciplina chiara e specifica ai casi che le si prospettano in ordine a tale competenza.

Problema: l'art 359 cpc afferma che nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non incompatibili con le disposizioni del presente capo → in cosa si traduce tale previsione?

  • Se giudice d'appello è il tribunale in composizione monocratica (ciò accade quando giudica sulle sentenze del giudice di pace), si possono utilizzare, in quanto compatibili, le norme sul procedimento davanti al tribunale in primo grado;
  • Se giudice d'appello è la Corte d'appello, dato che l'art 56 dell'ordinamento giudiziale sancisce che essa giudica sempre in composizione invariabile di 3 magistrati, le norme vanno adattate per il fatto che tutto il processo d'appello si svolge davanti ai tre magistrati;
  • Se giudice d'appello è il tribunale in composizione collegiale, le norme vanno adattate però per il solo fatto che la decisione (e solo la decisione) si avrà davanti ai 3 giudici.

Problema: si può applicare al tribunale che giudica dell'appello in forma monocratica l'art 281/6 (= il modello di decisione immediata a seguito di trattazione orale previsto per il primo grado)? Tutto dipende da se si considera tale norma compatibile o meno con l'art 352 quinto comma, che fissa per il caso dell'appello proposto davanti al tribunale, soltanto un modello di decisione misto: se riteniamo che siano incompatibili il 281/6 non può trovare applicazione in appello (così la pensa Auletta infatti dice che il legislatore con l'art 352 ha chiaramente voluto dare al giudice il potere di decidere sempre dopo decorso un certo tempo tra la discussione orale e quella scritta); se invece riteniamo (come Olivieri e talvolta la giurisprudenza) tali norme compatibili, possiamo applicare anche in appello il 281/6 cpc.

Forma dell'appello

Art. 342 cpc:

L'appello si propone con citazione (tranne che nelle controversie di lavoro, previdenziali e locative, in cui si propone con ricorso).

Tale citazione deve contenere:

  • L'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione.

Problema: cosa si intende per motivi specifici?

L'appellante non può far valere in giudizio la stessa pretesa che è stata bocciata in primo grado ma deve specificare dove e perché il giudice di primo grado ha sbagliato.

Problema: tali fatti e motivi specifici integrano un requisito formale dell'atto di appello (NB se così fosse porterebbero a nullità dello stesso)? Secondo una parte della giurisprudenza sì e quindi l'atto privo dei motivi specifici è nullo mentre per altra parte l'atto è inammissibile.

(NB: la nullità si riferisce all'atto mentre l'inammissibilità al potere esercitato = mentre la nullità consente la rinnovazione dell'atto, l'inammissibilità no).

→ Verde dice (è nullo): dato che l'art 359 cpc sancisce che in appello vanno applicate, in quanto compatibili, le norme sul processo di primo grado, non c'è ragione per non estendere anche al caso dell'atto privo dei motivi specifici, l'art 164 cpc: in particolare, nulla osta a considerare il caso della mancata individuazione dei fatti o dei motivi rientrante in una ipotesi di vizio relativo all' edictio actionis e come tale passibile, attraverso l'integrazione dell'atto, della c.d. sanatoria (ma che sanatoria in senso proprio non è) con effetti ex nunc prevista dall'art 164 quinto comma, quella specie di sanatoria, cioè, che fa salve le decadenze maturate e i diritti quesiti anteriormente.

  • (nonché) le indicazioni previste dall'art 163 cpc.

È quindi evidente anche più in generale il pensiero di Verde con riferimento alle conseguenze dei vizi formali della citazione; egli ritiene (come abbiamo appena evidenziato) che, sulla base dell'art 359, è possibile estendere la disciplina prescritta dal 164 cpc, per cui:

  • Se il vizio riguarda la vocatio in ius saranno possibili le sanatorie previste dai commi 2 e 3 del 164 = si tratta di sanatorie retroattive che quindi consentono all'appello, pur se viziato di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata fin dal tempo della sua originaria proposizione;
  • Se il vizio riguarda l'edictio actionis si ha nullità cui si può porre rimedio con l'integrazione dell'atto senza che però questa abbia effetto retroattivo; NB: in tal caso, se l'integrazione venisse fatta quando è ormai decorso il termine per appellare, si sarebbe irrimediabilmente formato il giudicato (= tale sanatoria non preclude la formazione del giudicato).

NB: l'appellante deve costituirsi secondo le regole previste per i procedimenti davanti al tribunale (art 347).

A differenza di quanto avviene in primo grado, se l'appellante non si costituisce tempestivamente l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio (a nulla varrebbe la tempestiva costituzione dell'appellato).

Oltre a questo tipo di appello principale, possiamo avere un appello incidentale (art 343 cpc): questo (che consiste in una successiva impugnazione della stessa sentenza) va proposto dall'appellato, che voglia proporlo, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta con cui si costituisce (comparsa che va depositata in cancelleria 20 gg/10 gg in caso di abbreviazione, prima dell'udienza di prima comparizione e nella quale l'appellato deve, oltre a proporre l'eventuale appello incidentale, prendere posizione sui fatti posti a fondamento dell'appello; proporre eccezioni non impedite dall'art 345; indicare i mezzi di prova) → ne deriva che se l'appellato non si costituisce nel termine l'appello incidentale è inammissibile (NB: la giurisprudenza dice che non basta fare appello incidentale nei 20 gg dalla udienza; occorre anche che l'appellato si costituisca effettivamente in cancelleria).

NB: l'art 344 cpc consente l'intervento in appello solo di terzi che potrebbero proporre opposizione di terzo a norma del 404 cpc.

Improcedibilità dell'appello

È determinata da (art 348 cpc):

  • Mancata costituzione dell'appellante nei termini (NB: non più fino alla prima udienza/NB: si tratta dei termini previsti per i giudizi di primo grado davanti al tribunale) → in questo caso l'appello viene immediatamente dichiarato improcedibile, anche d'ufficio;
  • Nel caso in cui l'appellante, pur costituitosi, non compare alla prima udienza il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad un'udienza successiva che viene comunicata all'appellante; solo se nemmeno a questa udienza l'appellante compare, l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio (NB: si riteneva che tale norma non si applicasse anche alle controversie di lavoro perché l'art 420, dodicesimo comma, dice che le udienze di rinvio sono vietate ma parte della dottrina fece notare che l'art impedisce solo le udienze di mero rinvio, quelle cioè in cui si rimanda a domani quello che si sarebbe potuto fare oggi);
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giusyci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Auletta Ferruccio.
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