Funzione del processo esecutivo: realizzare coattivamente il soddisfacimento della pretesa del
creditore (pretesa che trova il suo fondamento in una sentenza o in un altro titolo esecutivo).
Il processo esecutivo è, cioè, un altro strumento indispensabile per garantire l’ effettività della
tutela giurisdizionale: per rispettare l’ art. 24, co. 1, Cost., non basta, infatti, che il legislatore
l’ accertamento dei propri diritti se poi non
consenta agli individui di agire in giudizio chiedendo
predispone anche gli strumenti necessari affinché quel diritto venga effettivamente realizzato (=
strumenti cautelari ed esecutivi). La tutela giurisdizionale, diceva Chiovenda, deve garantire “tutto
e proprio quello che la ragione ha diritto a conseguire”.
quello
Processo di cognizione accertamento di un diritto.
Processo esecutivo attuazione (materiale) coattiva del diritto accertato.
Principi fondamentali del processo esecutivo (sono gli stessi del processo di cognizione):
1. Diritto alla difesa delle parti (art. 24, co. 2, Cost.)
2. Principio del giusto processo (che ricomprende in sé: 2a)durata ragionevole del processo; 2b)
terzietà ed imparzialità del giudice).
3. Principio della domanda (= la parte non può ottenere ciò che non ha chiesto o ciò che ha chiesto
in misura diversa o maggiore).
4. Principio del contraddittorio (collaborazione tra parti e giudice).
Tipologie di processo esecutivo:
I. Se il diritto è stato accertato come eseguibile nella forma generica (= ossia sorge direttamente
abbiamo l’
come credito di danaro o va trasformato in danaro) ESECUZIONE FORZATA IN
FORMA GENERICA (o espropriazione forzata per crediti di denaro) = procedimento esecutivo
diretto a:
- Sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio e a
trasformarli, pure coattivamente, in denaro per destinarlo alla soddisfazione del creditore
OVVERO
- Assegnare coattivamente la titolarità dei crediti del debitore al creditore, sempre a
soddisfacimento delle sue pretese.
L’ esecuzione forzata in forma generica, a sua volta, si suddivide in EPROPRIAZIONE:
Ia. MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
Ib. PRESSO TERZI
Ic. IMMOBILIARE
Id. DI BENI INDIVISI
Ie. CONTRO IL PROPRIETARIO.
accertato nella sua specificità, abbiamo l’
II. Se il diritto è stato ESECUZIONE FORZATA IN
FORMA SPECIFICA.
Questa, a sua volta si divide in ESECUZIONE:
IIa. PER CONSEGNA DI COSE MOBILI O RILASCIO DI IMMOBILI = procedimento
esecutivo diretto a far conseguire al creditore la materiale disponibilità di una determinata cosa
mobile o immobile, oggetto della consegna o del rilascio.
IIb. FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE = procedimento esecutivo diretto
all’ esecuzione di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare.
Requisiti per ricorrere “in executivis”. Distinguiamo tra:
A. CONDIZIONI DELL’ AZIONE (requisiti necessari per ottenere un provvedimento favorevole)
= 1. Esistenza e possesso di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
2. Legittimazione attiva (= titolarità ed attualità di un diritto sancito nel titolo);
3. Legittimazione passiva;
Oggetto dell’ esecuzione idoneo a soddisfare la pretesa creditoria.
4.
B. PRESUPPOSTI PROCESSUALI (requisiti necessari per consentire l’ ottenimento di un
qualsiasi provvedimento esecutivo):
Competenza (si tratta di un requisito di validità degli atti: la sua mancanza travolge l’ intero
1. va verificata sia in riferimento all’ ufficio
processo esecutivo). NB: la competenza
giudiziario che relativamente all’ ufficiale giudiziario.
[In generale, dopo la soppressione delle Preture (col d. lgs. 51/1998), la competenza in
materia di esecuzione forzata spetta al Tribunale in composizione monocratica. In
particolare:
- La competenza per territorio (art. 26 cpc):
Nell’ esecuzione su cose mobili o immobili, spetta al giudice del luogo dove si
trovano le cose;
Nell’ espropriazione di crediti, spetta al giudice del luogo di residenza del terzo-
debitore;
Nell’ esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, spetta al giudice del luogo dove
l’ obbligo dev’ essere adempiuto.
- La competenza per valore (art. 17 cpc):
Nelle cause di opposizione del debitore, si determina in base al credito per cui si
procede;
Nelle cause di opposizione di terzi, si determina in base al valore dei beni
controversi;
Nelle controversie sorte in sede di distribuzione, si determina in base al maggiore dei
crediti contestati.
Il rilievo dell’ incompetenza va fatto (su istanza di parte/dal giudice d’ ufficio/ dall’ ufficiale
giudiziario):
Nell’ espropriazione forzata, entro l’ udienza per l’ audizione delle parti o la prima
udienza per l’ autorizzazione alla vendita;
Nell’ espropriazione presso terzi, entro l’ udienza fissata per la dichiarazione del
terzo;
Nell’ esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, entro l’ udienza in cui il giudice
stabilisce le modalità dell’ esecuzione.
L’ incompetenza viene pronunciata:
- con ordinanza, se rilevata in udienza;
- con sentenza, se rilevata in sede di opposizione.]
2. Capacità di essere parte
3. Capacità processuale
“Spedizione” del titolo in forma esecutiva
4. Compimento di atti preliminari all’ esecuzione (allo scopo di preannunciare al debitore il
5.
di procedere all’ esecuzione forzata) ai sensi dell’ art. 479 cpc è
proposito del creditore
necessaria la “notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto”.
Organi dell’ esecuzione (cd ufficio giudiziale) sono:
Giudice dell’ esecuzione;
-
- Cancelliere (il quale: forma il fascicolo; custodisce danaro, titoli di credito e i beni oggetto del
pignoramento);
Ufficiale giudiziario (il quale procede all’ esecuzione secondo le modalità stabilite dal giudice).
-
Titolo esecutivo (= presupposto del processo esecutivo).
L’ art. 474, co. 1, cpc sancisce il principio “nulla executio sine titulo” (= l’ esecuzione forzata non
-
può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile). Ne
deriva che il titolo esecutivo è lo strumento di legittimazione necessario e sufficiente per esercitare
l’ azione esecutiva, in quanto esso è il “documento con cui viene accertato o costituito il diritto del
creditore da realizzarsi in via esecutiva e da cui risulta un diritto di credito certo (= certo nella sua
esistenza), liquido (= determinato nel suo ammontare o facilmente determinabile) ed esigibile (=
non sottoposto a condizione o a termine).
In base all’ art. 474, co. 2, cpc sono titoli esecutivi:
- 1. Le sentenze, i provvedimenti e gli atri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva (es:
ordinanze decisorie, decreti ingiuntivi, ecc.). NB: per effetto della legge 353/1990 sono
titolo esecutivo anche le sentenze di condanna di primo grado (anche se il giudice può
sospenderne l’ efficacia, su istanza di parte o ex artt. 283 e 373 cpc). cd TITOLI
GIUDIZIALI.
2. Le scritture private autenticate (relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse
contenute), le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce la stessa
efficacia.
3. Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato dalla legge a riceverli.
(2 + 3 =) TITOLI STRAGIUDIZIALI.
L’ art. 474, co. 3, cpc sancisce che l’ esecuzione forzata per consegna o per rilascio può avere
-
luogo solo per i titoli di cui ai numeri 1 e 3, e che il precetto deve contenere la trascrizione integrale
(requisito di contenuto-forma) delle scritture private autenticate.
L’ art. 475 cpc sancisce che le sentenze e i provvedimenti dell’ autorità giudiziaria e gli atti
-
ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo, devono essere
muniti della formula esecutiva (cd “spedizione” del titolo in forma esecutiva) = intestazione
“Repubblica Italia, in nome della legge” + apposizione, sull’ originale o sulla copia, della formula
“comando a tutti gli ufficiali giudiziari … di mettere ad esecuzione in presente titolo…”.
L’ art. 476 cpc sancisce, per evitare che siano
- messi in circolazione più titoli esecutivi per lo stesso
diritto, che non può spedirsi più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte (a meno che non vi
sia giustificato motivo). NB: il notaio/cancelliere/altro pubblico ufficiale che contravviene a tale
norma è condannato a pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
L’ art. 477, co. 1, cpc sancisce che il titolo esecutivo nei confronti del defunto ha efficacia anche
-
nei confronti dell’ erede. L’ art. 477, co. 2, cpc sancisce che entro un atto dalla morte la
notificazione del titolo può essere effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’
ultimo domicilio del defunto.
Precetto:
Ai sensi dell’ art. 480 cpc, il precetto è l’ intimazione di adempiere l’ obbligo risultante dal titolo
entro un termine (non inferiore a 10 gg) con l’ avvertimento che in mancanza si procederà
esecutivo
ad esecuzione forzata. Tale avvertimento sarà:
Generico, se preannuncia l’ espropriazione
Specifico, se preannuncia l’ esecuzione in forma specifica.
Il precetto produce:
- effetti sostanziali = interrompe la prescrizione;
effetti processuali (più rilevanti) = è infatti la condizione necessaria per: 1) fare iniziare l’
-
esecuzione forzata; ovvero 2) favorire la provocatio ad opponendum.
Il precetto è atto recettizio = non produce effetti se non portato a conoscenza della controparte.
Requisiti di contenuto-forma del precetto sono:
- Necessari a pena di nullità
1. Indicazione delle parti
2. Data di notificazione del titolo esecutivo (se fatta separatamente)
3. Trascrizione integrale del titolo, se richiesta dalla legge (es: cambiale; scrittura privata
autenticata)
+
- Non a pena di nullità
Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede l giudice dell’
4.
esecuzione in mancanza di tale elemento, le opposizioni al precetto si fanno davanti al
giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni (alla parte istante) si fanno presso
la cancelleria del giudice stesso. può mai comportare l’
NB: la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto non
esclusione del diritto all’ esecuzione, ma, al massimo, solo la necessità di procedere a nuova
notificazione.
Una volta ricevuto il precetto, la parte può:
I. adempiere spontaneamente entro 10 gg in tal caso il processo di esecuzione non avrà luogo
II. opporsi al precetto per ragioni formali o di merito in tal caso inizierà un giudizio di
cognizione che sospenderà il termine di efficacia del precetto, termine che riprenderà a decorrere
dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ovvero dalla comunicazione della sentenza
di appello che rigetta l’ opposizione.
NB: il precetto diventa inefficace se l’ esecuzione non è iniziata entro 90 gg dalla sua notificazione.
ESPROPRIAZIONE FORZATA
= complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo
patrimonio e a convertirli in denaro con cui soddisfare il creditore ( esecuzione indiretta).
Il fondamento di tale istituto è sempre rinvenibile nell’ art. 2740 c.c. (generica responsabilità
patrimoniale del debitore).
L’ espropriazione forzata può essere:
A. Mobiliare = su beni mobili / denaro /mobili iscritti in pubblici registri
B. Immobiliare
C. Presso terzi = su beni mobili nella disponibilità di terzi / su credito del debitore nei confronti
del terzo.
Ai sensi dell’ art. 483 cpc (cumulo), il creditore può valersi cumulativamente di diversi mezzi di
espropriazione forzata previsti dalla legge MA, su opposizione del debitore, il giudice dell’
può limitare l’ espropriazione al mezzo che il creditore
esecuzione, con ordinanza non impugnabile,
sceglie o, in mancanza, a quello che egli stesso determina.
Ai sensi dell’ art. 484 cpc (giudice), il giudice dell’ esecuzione è nominato dal presidente del
tribunale ed è equiparato al giudice istruttore egli ha un potere di direzione che si esplica in 2
poteri:
1. Potere di audizione degli interessati (= può fissare apposita udienza con decreto comunicato
al cancelliere, in cui devono comparire i soggetti indicati dall’ art. 485 cpc, ossia il creditore
pignorante + i creditori intervenuti + debitore + atri soggetti eventualmente interessati).
2. Potere di ordinanza (= in seguito a ricorso, anche orale, delle parti, da i provvedimenti con
ordinanza, ordinanza che può revocare o modificare finché non abbia avuto esecuzione).
Ai sensi dell ‘art. 486 cpc (domanda), le domande e le istanze si propongono:
Oralmente, in udienza
ovvero
Con ricorso, negli altri casi.
Ai sensi dell’ art. 489 cpc (notificazioni e comunicazioni), le notificazioni e le comunicazioni si
fanno:
Ai creditori pignoranti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’ atto di precetto.
Ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda di
intervento.
In mancanza di tale indicazione, si fanno nella cancelleria del giudice competente per l’
esecuzione.
Ai sensi dell’ art. 490 cpc (pubblicità degli atti rilevanti per l’ esecuzione), quando la legge dispone
sia data pubblica notizia, dev’ essere affisso per 3 giorni continui, nell’ albo
che di un atto esecutivo
dell’ ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo, un avviso contenente
tutti i dati che possono interessare al pubblico.
Fasi dell’ espropriazione:
I. FASE ESPROPRIATIVA = il bene viene assoggettato a pignoramento
II. FASE LIQUIDATIVA = il bene viene trasformato in denaro (con vendita o assegnazione)
III. FASE DISTRIBUTIVA = la somma ricavata si distribuisce tra i creditori.
I. FASE EPROPRIATIVA (IN SENSO STRETTO)
Problema: quando inizia l’ esecuzione? (Ci interessa saperlo perché l’ opposizione agli atti esecutivi
è diversa a seconda che sia cominciata o meno l’ esecuzione)
Ai sensi dell’ art. 491 cpc (salvo il caso dell’ espropriazione di cose soggette a pegno o a ipoteca,
che comincia con l’ istanza di assegnazione o di vendita), l’ espropriazione forzata inizia col
pignoramento, il quale, ai sensi degli artt. 481 e 482 cpc, dev’ essere effettuato non prima di 10 gg
e non oltre 90 gg dalla notificazione del precetto.
In pratica, quindi, l’ espropriazione comincia con un atto dell’ ufficio esecutivo (=
pignoramento) e questo si spiega perché l’ esecuzione forzata è attività riservata allo Stato, il quale
non può consentire che i soggetti si facciano giustizia da sé.
Funzione del pignoramento = individuare uno o più beni del debitore e imprimere sugli stessi un
vincolo di destinazione a favore del creditore.
Iter per arrivare al pignoramento: iniziativa del creditore individuazione dei beni: le modalità
esecutive variano a seconda dei beni da pignorare:
per gli immobili, l’ interessato deve fare capo ai registri immobiliari e, se i beni sono
-
molteplici e di notevole valore, deve scegliere quali espropriare;
- per i crediti, il creditore (dato che lui solo può saperlo) deve indicare il terzo-debitore che
egli sa esistere;
per i mobili, l’ ufficiale giudiziario ricerca le cose da pignorare ai sensi dell’ art. 513 cpc.
-
Contenuto necessario del pignoramento (art. 492 cpc):
che l’ ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualunque atto
1. Ingiunzione
diretto a sottrarre alla garanzia del credito (esattamente indicato) i beni che si assoggettano
all’ espropriazione ed i frutti di essi
+ presso la cancelleria del giudice dell’ esecuzione la
2. Invito rivolto al debitore ad effettuare
dichiarazione di residenza o l’ elezione di domicilio in uno del comuni del circondario in cui
ha sede il giudice competente per l’ esecuzione con l’ avvertimento che, in mancanza
(ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto) le
successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria
dello stesso giudice.
Il pignoramento presenta dunque due profili:
è atto dell’ ufficiale giudiziario (fatto su istanza del creditore e previa
- un profilo soggettivo =
esibizione del titolo e del precetto ritualmente notificato);
- un profilo oggettivo = ingiunzione + invito.
Effetti del pignoramento si distinguono in:
processuali = segna l’
- inizio del processo esecutivo
- sostanziali = imprime un vincolo di destinazione sui beni pignorati.
Oggetto del pignoramento:
- Possono essere pignorati solo i beni (del debitore o di terzi) che si possono trasformare in denaro
l’ opposizione è inutile ed è possibile proporre opposizione ex art.
trasferendoli a terzi (altrimenti
615 cpc.
- Sono impignorabili:
1. I beni inalienabili (per quanto appena affermato)
assolutamente impignorabili (= impignorabilità rilevabile d’ ufficio)
2. Le cose mobili
sottratte all’ espropriazione, come le cose elencate dall’ art. 514 (es: cose sacre,
- o perché
anello nuziale, vestiti, armi, scritti di famiglia) ovvero i crediti di cui all’ art. 545 (crediti
alimentari ovvero compresi in sussidi di grazia o di
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