Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
II. FASE LIQUIDATIVA
Per soddisfare il creditore procedente bisogna ottenere la liquidazione dei beni oggetto di
espropriazione, ossia la trasformazione degli stessi in danaro.
A tal fine, il creditore procedente ha due possibilità:
I. fare istanza di vendita dei beni pignorati
II. fare istanza di assegnazione dei beni in pagamento
In ogni caso la sua istanza non può essere proposta prima di 10 gg dal pignoramento e non oltre 90
gg.
giudice fissa l’ udienza per l’ autorizzazione della vendita o per l’ assegnazione secondo i mezzi e
Il
le forme dettate per le varie tipologie d’ espropriazione (nb: nel caso dell’ espropriazione presso
terzi l’ udienza è indicata già nell’ atto notificato).
Tale udienza è termine ultimo per l’ intervento tempestivo dei creditori e per far valere le
opposizioni agli atti esecutivi.
il giudice dell’ esecuzione dispone la vendita o l’ assegnazione:
In tale udienza, con ordinanza,
- La vendita può essere fatta:
all’ incanto (ossia con offerte successive in aumento: ossia con asta)
senza incanto (o a mezzo di commissionario)
Se la vendita viene fatta più volte e in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto
raggiunge l’ importo delle spese e dei crediti.
L’ assegnazione (di solito utilizzata per i crediti) comporta l’ attribuzione diretta del bene
-
pignorato al creditore a soddisfazione del suo credito. Si tratta di un atto insieme liquidativo e
satisfattivo. L’ assegnazione è disposta con ordinanza dal giudice dell’ esecuzione e il bene viene
trasferito al creditore per un valore che non può essere inferiore alla somma di: spese di esecuzione
diritto di prelazione anteriore a quello dell’ offerente. NB: l’ assegnazione può
+ crediti aventi
avvenire: pro soluto (= quando estingue immediatamente il credito dell’ assegnatario) o pro
solvendo (= quando estingue il processo esecutivo ma non il credito dell’ assegnatario il quale
dunque, se non soddisfatto, potrà esperire nuovamente un’ azione esecutiva).
La vendita o l’ assegnazione producono effetti:
- Sostanziali, e cioè:
Effetto traslativo (= passaggio del bene nella proprietà dell’ aggiudicatario o assegnatario).
a) Tale effetto si verifica:
Nella vendita, al momento del pagamento del prezzo se si tratta di espropriazione
mobiliare/ all’ emanazione del decreto di trasferimento dell’ immobile, nell’
espropriazione immobiliare.
Nell’ assegnazione, col decreto di trasferimento.
b) Effetto estintivo (cd purgativo) = il giudice ordina che vengano cancellate le trascrizioni dei
pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, in modo che il bene si trasferisca libero da pesi e
vincoli. non è più la cosa ma il prezzo (“pretium succedit in
- Processuali: oggetto del processo esecutivo
locum rei”)
III. FASE DISTRIBUTIVA (art. 509 cpc ss.)
= ripartizione tra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore.
Premesse: devono essere coperte tutte le spese affrontate nel corso dell’
- Prima di procedere alla distribuzione
esecuzione
- La somma da distribuire è formata da: prezzo/conguaglio delle cose vendute o assegnate (= valore
dall’ assegnatario) + rendite delle cose pignorate
attribuito al bene-credito + multe e risarcimenti di
danno da parte dell’ aggiudicatario inadempiente.
Procedimento (art. 510 cpc). Vi possono essere due casi:
I. Se vi è un solo creditore pignorante e non c’ è intervento di altri, il giudice dell’ esecuzione,
sentito il debitore, dispone in favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta.
Se la somma ricavata non è sufficiente a soddisfarlo ed egli vanta più crediti si procede ad un’
“imputazione del pagamento” ex art. 1193 cc, di modo che il debitore può indicare quale debito
intende soddisfare; in mancanza di tale indicazione, il pagamento viene imputato:
a) Innanzitutto, al debito scaduto
b) Se ci sono più debiti scaduti, a quello meno garantito
c) Se i debiti sono ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore
d) Se sono ugualmente onerosi, al più antico.
Se nessuno di questi criteri è applicabile, il pagamento sarà imputato proporzionalmente tra i
veri debiti.
II. Se vi sono più creditori, compignoranti o intervenuti, il giudice dell’ esecuzione:
i. Se i creditori hanno formato un piano in via amichevole, si limita ad approvare lo stesso
Se manca l’ accordo o lo ritiene non possibile di approvazione, forma egli stesso il piano,
ii. sempre rispettando le cause legittime di prelazione
NB: dal 1° marzo 2006 il giudice effettua la distribuzione ma previo accantonamento per non
più di 3 anni delle somme che spetterebbero ai creditori privi di titolo esecutivo, di modo che,
trascorsi questi 3 anni: i. se i creditori hanno ottenuto titolo esecutivo, tali somme andranno ai
creditori che hanno già partecipato alla distribuzione; ii. se hanno ottenuto il titolo, la somma
accantonata verrà distribuita tra loro ed i creditori ancora insoddisfatti e sempre tenuto conto
delle cause di prelazione e della tempestività.
sede di distribuzione (art. 512 cpc), il giudice dell’ esecuzione provvede con
Sulle controversie in
ordinanza, impugnabile con opposizione agli atti esecutivi.
Chi solleva contestazioni deve però avere interesse ad agire, interesse che per il debitore è in re ipsa
i creditori c’ è solo se dall’ accoglimento dell’ opposizione potrebbero ricevere un’
mentre per
utilità pratica e concreta.
Domanda di sostituzione (art. 511 cpc): il creditore di un creditore avente diritto alla distribuzione
può chiedere di essere a lui sostituito proponendo domanda di partecipazione alla distribuzione
della somma ricavata. In ogni caso però il sub creditore non ha nel processo esecutivo una posizione
autonoma ma sempre dipendente da quella del creditore- suo debitore e i suoi poteri riguardano solo
la fase distributiva.
Terminata la fase distributiva, il giudice dell’ esecuzione emette ordine di pagamento agli aventi
diritto, solo a seguito del quale il denaro passa a ciascun creditore.
Particolarità nel pignoramento mobiliare ed immobiliare:
- Pignoramento mobiliare. liquidativa: con l’ istanza si può chiedere:
Le particolarità riguardano la fase
a. La distribuzione del denaro
b. La vendita dei beni diversi dal danaro (crediti e beni mobili)
L’ assegnazione dei titoli di credito o di cose il cui valore
c. risulti da listini di borsa o di
mercato.
Il giudice dell’ esecuzione fissa, con ordinanza, l’ udienza per l’ audizione delle parti, nella quale
le parti devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, di modo che: i. se
vi sono opposizioni (o comunque se su di esse si raggiunge l’ accordo), il giudice con ordinanza
non
dispone la vendita o l’ assegnazione; ii. se vi sono opposizioni, il giudice le decide con sentenza e
con ordinanza dispone la vendita o l’ assegnazione.
La vendita può essere:
Senza incanto: in tal caso, il giudice dell’ esecuzione, sentito eventualmente uno stimatore, fissa il
-
prezzo minimo e l’ importo fino al raggiungimento del quale deve avvenire la vendita. Il
contanti. Se la vendita non avviene entro un mese dall’
commissario non può vendere se non per
autorizzazione, il commissario deve, senza proroga, riconsegnare i beni affinché siano venduti all’
incanto.
Con incanto: in tal caso il giudice dell’ esecuzione stabilisce il giorno, l’ ora e il luogo
- della
vendita e ne affida l’ esecuzione al cancelliere o all’ ufficiale giudiziario o ad un istituto autorizzato.
Il prezzo di vendita:
i. in caso di cose il cui valore risulta da listini di borsa o di mercato,è dato dal minimo del
giorno precedente alla vendita;
ii. in ogni altro caso, è stabilito dal giudice dell’ esecuzione all’ apertura dell’ incanto ( a
meno che non disponga che la vendita avvenga al migliore offerente).
Qualora una cosa messa all’ incanto rimanga invenduta, il soggetto al quale è stata affidata l’
esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore ad 1/5 rispetto a
quello precedente.
- Pignoramento presso terzi.
Fase distributiva (art. 553 cpc): vi è una particolarità per quanto riguarda l’ assegnazione e la
vendita di crediti; infatti, ne esistono due tipi a seconda dei crediti pignorati:
I. Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o
comunque entro non più di 90 gg, il giudice dell’ esecuzione le assegna in pagamento ai
creditori concorrenti;
II. Se le somme sono esigibili in termini maggiori o si tratta di rendite perpetue o temporanee e
i creditori non ne chiedano d’ accordo l’ assegnazione, si applicano le regole per la vendita
di cose mobile.
- Pignoramento immobiliare.
Fase liquidativa: entro 10 gg dal pignoramento, il creditore pignoratizio o il creditore
intervenuto possono chiedere la vendita dell’ immobile
dal momento del deposito di tale ricorso decorrono 120 gg per allegare l’estratto del
di iscrizione + le trascrizioni relative all’ immobile effettuate nei 20
catasto + i certificati (nb: in assenza di questa documentazione il giudice dell’
anni anteriori al pignoramento
esecuzione pronuncia, anche d’ ufficio, ordinanza di inefficacia del pignoramento, ma solo
in relazione all’ immobile per cui è carente tale documentazione
entro 30 gg dal deposito della documentazione, il giudice dell’ esecuzione:
1. nomina un esperto (che fa la stima del bene)
2. fissa l’ udienza per la comparizione delle parti e dei creditori, da tenersi entro 90 gg, nella
quale questi soggetti possono:
- fare osservazioni
- proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi ancora proponibili di modo
che: i. se non vi sono opposizioni, il giudice dell’ esecuzione ordina di procedere alla
vendita senza incanto; ii. se vi sono opposizioni, esse sono decise dal tribunale con sentenza
inappellabile e il giudice dispone la vendita con ordinanza
la vendita può essere:
- senza incanto (dalla l. 80/2005 è necessario procedere prima a questa): in tal caso, il
cancelliere pubblica l’ avviso di vendita a questo punto tutti (tranne il debitore o il
custode) possono presentare un’ offerta (= dichiarazione scritta con indicazione del prezzo,
altro elemento utile per la valutazione dell’
del tempo e del modo di pagament