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Funzione del processo esecutivo

Funzione del processo esecutivo: realizzare coattivamente il soddisfacimento della pretesa del creditore (pretesa che trova il suo fondamento in una sentenza o in un altro titolo esecutivo).

Il processo esecutivo è, cioè, un altro strumento indispensabile per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale: per rispettare l’art. 24, co. 1, Cost., non basta, infatti, che il legislatore predisponga gli strumenti necessari affinché gli individui possano agire in giudizio chiedendo l’accertamento dei propri diritti se poi non consenta che quel diritto venga effettivamente realizzato (= strumenti cautelari ed esecutivi).

La tutela giurisdizionale, diceva Chiovenda, deve garantire “tutto e proprio quello che la ragione ha diritto a conseguire”.

  • Processo di cognizione: accertamento di un diritto.
  • Processo esecutivo: attuazione (materiale) coattiva del diritto accertato.

Principi fondamentali del processo esecutivo

I principi fondamentali del processo esecutivo sono gli stessi del processo di cognizione:

  1. Diritto alla difesa delle parti (art. 24, co. 2, Cost.).
  2. Principio del giusto processo (che ricomprende in sé: 2a) durata ragionevole del processo; 2b) terzietà ed imparzialità del giudice).
  3. Principio della domanda (= la parte non può ottenere ciò che non ha chiesto o ciò che ha chiesto in misura diversa o maggiore).
  4. Principio del contraddittorio (collaborazione tra parti e giudice).

Tipologie di processo esecutivo

I. Se il diritto è stato accertato come eseguibile nella forma generica (= ossia sorge direttamente come credito di danaro o va trasformato in danaro), abbiamo l’esecuzione forzata in forma generica (o espropriazione forzata per crediti di denaro) = procedimento esecutivo diretto a:

  • Sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio e a trasformarli, pure coattivamente, in denaro per destinarlo alla soddisfazione del creditore.
  • Assegnare coattivamente la titolarità dei crediti del debitore al creditore, sempre a soddisfacimento delle sue pretese.

L’esecuzione forzata in forma generica, a sua volta, si suddivide in espropriazione:

  • Mobiliare presso il debitore.
  • Presso terzi.
  • Immobiliare.
  • Di beni indivisi.
  • Contro il proprietario.

II. Se il diritto è stato accertato nella sua specificità, abbiamo l’esecuzione forzata in forma specifica.

Questa, a sua volta, si divide in esecuzione:

  • Per consegna di cose mobili o rilascio di immobili = procedimento esecutivo diretto a far conseguire al creditore la materiale disponibilità di una determinata cosa mobile o immobile, oggetto della consegna o del rilascio.
  • Forzata di obblighi di fare o di non fare = procedimento esecutivo diretto all’esecuzione di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare.

Requisiti per ricorrere “in executivis”

Distinguiamo tra:

Condizioni dell’azione

Condizioni dell’azione (requisiti necessari per ottenere un provvedimento favorevole):

  1. Esistenza e possesso di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
  2. Legittimazione attiva (= titolarità ed attualità di un diritto sancito nel titolo).
  3. Legittimazione passiva.
  4. Oggetto dell’esecuzione idoneo a soddisfare la pretesa creditoria.

Presupposti processuali

Presupposti processuali (requisiti necessari per consentire l’ottenimento di un qualsiasi provvedimento esecutivo):

  1. Competenza (si tratta di un requisito di validità degli atti: la sua mancanza travolge l’intero processo esecutivo). NB: la competenza va verificata sia in riferimento all’ufficio giudiziario che relativamente all’ufficiale giudiziario.

In generale, dopo la soppressione delle Preture (col d. lgs. 51/1998), la competenza in materia di esecuzione forzata spetta al Tribunale in composizione monocratica. In particolare:

  • La competenza per territorio (art. 26 cpc):
  • Nell’esecuzione su cose mobili o immobili, spetta al giudice del luogo dove si trovano le cose.
  • Nell’espropriazione di crediti, spetta al giudice del luogo di residenza del terzo-debitore.
  • Nell’esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, spetta al giudice del luogo dove l’obbligo dev’essere adempiuto.
  • La competenza per valore (art. 17 cpc):
  • Nelle cause di opposizione del debitore, si determina in base al credito per cui si procede.
  • Nelle cause di opposizione di terzi, si determina in base al valore dei beni controversi.
  • Nelle controversie sorte in sede di distribuzione, si determina in base al maggiore dei crediti contestati.

Il rilievo dell’incompetenza va fatto (su istanza di parte/dal giudice d’ufficio/dall’ufficiale giudiziario):

  • Nell’espropriazione forzata, entro l’udienza per l’audizione delle parti o la prima udienza per l’autorizzazione alla vendita.
  • Nell’espropriazione presso terzi, entro l’udienza fissata per la dichiarazione del terzo.
  • Nell’esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, entro l’udienza in cui il giudice stabilisce le modalità dell’esecuzione.

L’incompetenza viene pronunciata:

  • Con ordinanza, se rilevata in udienza.
  • Con sentenza, se rilevata in sede di opposizione.
  1. Capacità di essere parte.
  2. Capacità processuale.
  3. “Spedizione” del titolo in forma esecutiva.
  4. Compimento di atti preliminari all’esecuzione (allo scopo di preannunciare al debitore il proposito del creditore di procedere all’esecuzione forzata): ai sensi dell’art. 479 cpc è necessaria la “notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto”.

Organi dell’esecuzione

Organi dell’esecuzione (cd ufficio giudiziale) sono:

  • Giudice dell’esecuzione.
  • Cancelliere (il quale: forma il fascicolo; custodisce danaro, titoli di credito e i beni oggetto del pignoramento).
  • Ufficiale giudiziario (il quale procede all’esecuzione secondo le modalità stabilite dal giudice).

Titolo esecutivo

Titolo esecutivo (= presupposto del processo esecutivo).

L’art. 474, co. 1, cpc sancisce il principio “nulla executio sine titulo” (= l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile). Ne deriva che il titolo esecutivo è lo strumento di legittimazione necessario e sufficiente per esercitare l’azione esecutiva, in quanto esso è il “documento con cui viene accertato o costituito il diritto del creditore da realizzarsi in via esecutiva e da cui risulta un diritto di credito certo (= certo nella sua esistenza), liquido (= determinato nel suo ammontare o facilmente determinabile) ed esigibile (= non sottoposto a condizione o a termine).

In base all’art. 474, co. 2, cpc sono titoli esecutivi:

  1. Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva (es: ordinanze decisorie, decreti ingiuntivi, ecc.). NB: per effetto della legge 353/1990 sono titolo esecutivo anche le sentenze di condanna di primo grado (anche se il giudice può sospenderne l’efficacia, su istanza di parte o ex artt. 283 e 373 cpc). cd titoli giudiziali.
  2. Le scritture private autenticate (relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute), le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia.
  3. Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato dalla legge a riceverli.

(2 + 3 =) Titoli stragiudiziali.

L’art. 474, co. 3, cpc sancisce che l’esecuzione forzata per consegna o per rilascio può avere luogo solo per i titoli di cui ai numeri 1 e 3, e che il precetto deve contenere la trascrizione integrale (requisito di contenuto-forma) delle scritture private autenticate.

L’art. 475 cpc sancisce che le sentenze e i provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo, devono essere muniti della formula esecutiva (cd “spedizione” del titolo in forma esecutiva) = intestazione “Repubblica Italia, in nome della legge” + apposizione, sull’originale o sulla copia, della formula “comando a tutti gli ufficiali giudiziari … di mettere ad esecuzione il presente titolo…”.

L’art. 476 cpc sancisce, per evitare che siano messi in circolazione più titoli esecutivi per lo stesso diritto, che non può spedirsi più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte (a meno che non vi sia giustificato motivo). NB: il notaio/cancelliere/altro pubblico ufficiale che contravviene a tale norma è condannato a pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

L’art. 477, co. 1, cpc sancisce che il titolo esecutivo nei confronti del defunto ha efficacia anche nei confronti dell’erede. L’art. 477, co. 2, cpc sancisce che entro un atto dalla morte la notificazione del titolo può essere effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto.

Precetto

Ai sensi dell’art. 480 cpc, il precetto è l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine (non inferiore a 10 gg) con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Tale avvertimento sarà:

  • Generico, se preannuncia l’espropriazione.
  • Specifico, se preannuncia l’esecuzione in forma specifica.

Il precetto produce:

  • Effetti sostanziali = interrompe la prescrizione.
  • Effetti processuali (più rilevanti) = è infatti la condizione necessaria per: 1) fare iniziare l’esecuzione forzata; ovvero 2) favorire la provocatio ad opponendum.

Il precetto è atto recettizio = non produce effetti se non portato a conoscenza della controparte.

Requisiti di contenuto-forma del precetto sono:

Necessari a pena di nullità

  1. Indicazione delle parti.
  2. Data di notificazione del titolo esecutivo (se fatta separatamente).
  3. Trascrizione integrale del titolo, se richiesta dalla legge (es: cambiale; scrittura privata autenticata).

Non a pena di nullità

  1. Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice dell’esecuzione: in mancanza di tale elemento, le opposizioni al precetto si fanno davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni (alla parte istante) si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

NB: la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto non può mai comportare l’esclusione del diritto all’esecuzione, ma, al massimo, solo la necessità di procedere a nuova notificazione.

Una volta ricevuto il precetto, la parte può:

  • Adempiere spontaneamente entro 10 gg: in tal caso il processo di esecuzione non avrà luogo.
  • Opporsi al precetto per ragioni formali o di merito: in tal caso inizierà un giudizio di cognizione che sospenderà il termine di efficacia del precetto, termine che riprenderà a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ovvero dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione.

NB: il precetto diventa inefficace se l’esecuzione non è iniziata entro 90 gg dalla sua notificazione.

Espropriazione forzata

Espropriazione forzata = complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio e a convertirli in denaro con cui soddisfare il creditore (= esecuzione indiretta).

Il fondamento di tale istituto è sempre rinvenibile nell’art. 2740 c.c. (generica responsabilità patrimoniale del debitore).

L’espropriazione forzata può essere:

  • Mobiliare = su beni mobili / denaro / mobili iscritti in pubblici registri.
  • Immobiliare.
  • Presso terzi = su beni mobili nella disponibilità di terzi / su credito del debitore nei confronti del terzo.

Ai sensi dell’art. 483 cpc (cumulo), il creditore può valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge MA, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che egli stesso determina.

Ai sensi dell’art. 484 cpc (giudice), il giudice dell’esecuzione è nominato dal presidente del tribunale ed è equiparato al giudice istruttore: egli ha un potere di direzione che si esplica in 2 poteri:

  1. Potere di audizione degli interessati (= può fissare apposita udienza con decreto comunicato al cancelliere, in cui devono comparire i soggetti indicati dall’art. 485 cpc, ossia il creditore pignorante + i creditori intervenuti + debitore + altri soggetti eventualmente interessati).
  2. Potere di ordinanza (= in seguito a ricorso, anche orale, delle parti, dà i provvedimenti con ordinanza, ordinanza che può revocare o modificare finché non abbia avuto esecuzione).

Ai sensi dell’art. 486 cpc (domanda), le domande e le istanze si propongono:

  • Oralmente, in udienza.
  • Con ricorso, negli altri casi.

Ai sensi dell’art. 489 cpc (notificazioni e comunicazioni), le notificazioni e le comunicazioni si fanno:

  • Ai creditori pignoranti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto.
  • Ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda di intervento.

In mancanza di tale indicazione, si fanno nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione.

Ai sensi dell’art. 490 cpc (pubblicità degli atti rilevanti per l’esecuzione), quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, dev’essere affisso per 3 giorni continui, nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo, un avviso contenente tutti i dati che possono interessare al pubblico.

Fasi dell’espropriazione

  • Fase espropriativa = il bene viene assoggettato a pignoramento.
  • Fase liquidativa = il bene viene trasformato in denaro (con vendita o assegnazione).
  • Fase distributiva = la somma ricavata si distribuisce tra i creditori.

Fase espropriativa in senso stretto

Problema: quando inizia l’esecuzione? (Ci interessa saperlo perché l’opposizione agli atti esecutivi è diversa a seconda che sia cominciata o meno l’esecuzione).

Ai sensi dell’art. 491 cpc (salvo il caso dell’espropriazione di cose soggette a pegno o a ipoteca, che comincia con l’istanza di assegnazione o di vendita), l’espropriazione forzata inizia col pignoramento, il quale, ai sensi degli artt. 481 e 482 cpc, dev’essere effettuato non prima di 10 gg e non oltre 90 gg dalla notificazione del precetto.

In pratica, quindi, l’espropriazione comincia con un atto dell’ufficio esecutivo (= pignoramento) e questo si spiega perché l’esecuzione forzata è attività riservata allo Stato, il quale non può consentire che i soggetti si facciano giustizia da sé.

Funzione del pignoramento = individuare uno o più beni del debitore e imprimere sugli stessi un vincolo di destinazione a favore del creditore.

Iter per arrivare al pignoramento: iniziativa del creditore, individuazione dei beni: le modalità esecutive variano a seconda dei beni da pignorare:

  • Per gli immobili, l’interessato deve fare capo ai registri immobiliari e, se i beni sono molteplici e di notevole valore, deve scegliere quali espropriare.
  • Per i crediti, il creditore (dato che lui solo può saperlo) deve indicare il terzo-debitore che egli sa esistere.
  • Per i mobili, l’ufficiale giudiziario ricerca le cose da pignorare ai sensi dell’art. 513 cpc.

Contenuto necessario del pignoramento

Contenuto necessario del pignoramento (art. 492 cpc):

  1. Ingiunzione che l’ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito (esattamente indicato) i beni che si assoggettano all’espropriazione ed i frutti di essi.
  2. Invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza (ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto), le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento presenta dunque due profili:

  • Un profilo soggettivo = è atto dell’ufficiale giudiziario (fatto su istanza del creditore e previa esibizione del titolo e del precetto ritualmente notificato).
  • Un profilo oggettivo = ingiunzione + invito.

Effetti del pignoramento si distinguono in:

  • Processuali = segna l’inizio del processo esecutivo.
  • Sostanziali = imprime un vincolo di destinazione sui beni pignorati.

Oggetto del pignoramento

  • Possono essere pignorati solo i beni (del debitore o di terzi) che si possono trasformare in denaro trasferendoli a terzi (altrimenti l’opposizione è inutile ed è possibile proporre opposizione ex art. 615 cpc).
  • Sono impignorabili:
  • I beni inalienabili (per quanto appena affermato).
  • Le cose mobili assolutamente impignorabili (= impignorabilità rilevabile d’ufficio) o perché sottratte all’espropriazione, come le cose elencate dall’art. 514 (es: cose sacre, anello nuziale, vestiti, armi, scritti di famiglia) ovvero i crediti di cui all’art. 545 (crediti alimentari ovvero compresi in sussidi di grazia o di
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giusyci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Auletta Ferruccio.
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