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DELL'AUTONOMIA

Tra gli strumenti offerti dalla costituzione e dalla legge alla magistratura contro le lesioni all'indipendenza e all'autonomia causate da soggetti esterni all'ordine giudiziario vi è quello della proposizione della questione di legittimità costituzionale se l'interferenza proviene dalla legge e del conflitto di attribuzione fra poteri dello stato negli altri casi. L'elemento di maggiore interesse sta non solo nella circostanza che la tutela dell'indipendenza costituisce l'oggetto dei conflitti ma anche nel fatto che l'indipendenza costituisce il principio da tenere presente per individuare il soggetto legittimato a promuovere il giudizio per conflitto o a resistervi.

Viene in rilievo il concetto di indipendenza interna nell'individuare quel organo giudiziario può stare in giudizio mentre si guarda alla distinzione tra indipendenza istituzionale e funzionale nel precisare quale è.

l'oggetto da tutelare tramite il conflitto. Quanto al profilo soggettivo possono promuovere il conflitto gli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. I giudici all'interno dell'ordine giudiziario non si distinguono se non per le funzioni esercitate e quindi questo esclude l'esistenza di un sistema gerarchico. Il potere giudiziario è da concepire quale sistema diffuso che ogni organo giudiziario si in grado di esprimere la volontà del potere a cui appartiene e quindi che ogni magistrato possa essere parte di un conflitto fra poteri. Il giudice è potere dello stato solo quando si trova nell'esercizio attuale di funzioni giurisdizionali cioè quando sin investito di un processo. Ciò significa che il giudice non può difendere con lo strumento del conflitto di attribuzioni funzioni diverse da quella giurisdizionale. Il conflitto fra poteri può essere lo strumento principe.giurisdizione speciale è un tema di grande importanza nel sistema giudiziario. La giurisdizione ordinaria è quella che spetta ai tribunali comuni, mentre la giurisdizione speciale è quella che spetta a organi giudiziari specializzati. La distinzione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale è fondamentale perché determina quale organo giudiziario sarà competente per risolvere una determinata controversia. In generale, la giurisdizione ordinaria ha competenza su una vasta gamma di casi, mentre la giurisdizione speciale ha competenza su casi specifici che riguardano settori particolari del diritto. La giurisdizione speciale è prevista dalla legge e può essere attribuita a organi giudiziari specializzati come tribunali amministrativi, tribunali militari, tribunali del lavoro, tribunali per i minori, ecc. Questi organi giudiziari hanno competenza esclusiva su determinate materie e sono composti da giudici con specifiche competenze nel settore di riferimento. La giurisdizione speciale è importante perché consente di garantire una maggiore specializzazione e conoscenza delle norme e delle procedure relative a determinati settori del diritto. Ciò permette di assicurare una migliore tutela dei diritti delle parti coinvolte e una maggiore efficacia nella risoluzione delle controversie. Tuttavia, è importante sottolineare che la giurisdizione speciale non deve compromettere l'indipendenza e l'autonomia dei giudici. Anche se operano in ambiti specifici, i giudici speciali devono agire in conformità con i principi fondamentali della giustizia e rispettare i diritti delle parti coinvolte. In conclusione, la distinzione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale è essenziale per garantire un sistema giudiziario equo ed efficiente. Entrambe le forme di giurisdizione hanno il compito di garantire una corretta applicazione del diritto e di tutelare i diritti delle persone coinvolte nelle controversie legali.

La giurisdizione speciale è fatta dalla legge. Non esiste la possibilità di scegliere fra l'una e l'altra: l'inserimento di una data materia nel potere di una giurisdizione esclude il potere delle altre. I sistemi di controllo sulla giurisdizione appartengono al diritto processuale.

CAPITOLO 12 - LA MAGISTRATURA ORDINARIA

L'organizzazione della giustizia civile presuppone che vengano individuati gli organi giudiziari chiamati a svolgere il compito. La giustizia civile è assicurata sia da giudici di carriera sia da giudici di non carriera. La differenza sta nel fatto che i giudici non di carriera, definiti onorari, accedono alle funzioni giudiziarie per nomina e non per concorso. I giudici onorari fanno quindi parte del sistema giudiziario.

Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari in sede civile i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, gli esperti del tribunale e della sezione della corte d'appello per i...

minorenni. In questo caso occorre distinguere fra: Giudici onorari: si distinguono dai magistrati in carriera perché l'incarico gli viene attribuito per nomina e non per concorso e perché le funzioni che loro vengono assegnate sono quelle spettanti ai giudici singoli. I giudici onorari comprendono i giudici di pace, i giudici onorari aggregati e i giudici onorari di tribunale. L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario. I giudici di pace sono retribuiti con indennità commisurata alla quantità e alla tipologia del lavoro svolto, quindi percepiscono un compenso tanto più alto quanto è il numero delle sentenze rese. Gli uffici dei giudici di pace hanno sede nei capoluoghi dei mandamenti. I giudici di pace fanno parte dell'ordine giudiziario ma non della magistratura ordinaria, ma sono soggetti all'applicazione delle norme che pongono diritti e doveri ai magistrati.

Giudici di pace sono nominati con decreto del ministro della giustizia quindi né tramite concorso né tramite elezione. I giudici di pace cessano le loro funzioni in caso di dimissioni volontarie, per la mancanza dei requisiti fissati dalla legge o per il sopraggiungere di una causa di incompatibilità. Per quanto riguarda la durata dell'incarico, inizialmente era di 4 anni con una sola possibilità di rinnovo. Un nuovo decreto legge invece ha ammesso più rinnovi fino ad un massimo di 14 anni e nel limite dei 75 anni di età.

Al giudice di pace sono attribuite in sede civile sia funzioni contenziose sia funzioni di natura conciliativa. Si cerca di assegnare a questo giudice, meno professionale rispetto ad un giudice togato, una competenza limitata sia dal punto di vista del valore sia dal punto di vista dei poteri esercitati.

Il giudice di pace è quindi competente per tutte le controversie relative a beni mobili per un valore non superiore 2.500€.

È competente per le cause relative a risarcimenti di danni prodotti dalla circolazione di veicoli con un limite di 15.500€. Il giudice di pace non può operare né su procedimenti cautelari né su esecuzioni forzate. Per quanto riguarda la funzione di natura conciliativa, i giudici di pace, oltre a tentare la conciliazione delle liti, possono svolgere la conciliazione non contenziosa per tutte le controversie in materia di diritti disponibili, senza limiti di competenza. Si evince quindi che il giudice di pace svolge soprattutto funzioni decisorie in materia di contenzioso minore con la pura e semplice finalità di alleggerire il lavoro dei giudici togati. Si sono venute a creare ultimamente due nuove figure destinate al lavoro di smaltimento di lavoro arretrato. Si tratta di: - GOA: giudici onorari aggregati. Sono di carattere straordinario di durata temporanea fino alla conclusione dei procedimenti che gli vengono affidati. Fanno parte dell'ordine giudiziario. - GOT:

giudici onorari di tribunale. Hanno compiti marginali di supplenza dei magistrati ordinari. Svolgono il lavoro che gli viene assegnato dal presidente del tribunale o delle sezioni e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o mancanza dei giudici ordinari

Sia per i Goa che per i Got la nomina e la durata sono uguali: possono essere nominati avvocati, magistrati, professori e ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza.

CAPITOLO 13 – I GIUDICI CIVILI DI MERITO

Gli organi giudiziari chiamati a conoscere il merito delle controversie sono il tribunale e la corte d'appello.

Il tribunale concorre con il giudice di pace a esercitare la giurisdizione civile in primo grado. È formato esclusivamente da giudici togati. I tribunali sono di solito articolati in più sezioni e i giudici assegnati ad ogni sezione non possono essere meno di 5.

Le sezioni rappresentano una forma di divisione solo interna del lavoro.

Di grande rilievo

È la figura del presidente del tribunale che è il capo dell'ufficio giudiziario e che ha il compito, oltre alle singole attribuzioni che riceve dalla legge, anche il compito di distribuire il lavoro fra le sezioni.

La competenza per ogni organo giudiziario civile è determinata con criteri per materia, del valore del territorio. Nel caso del tribunale vi è un'attribuzione di competenza generale nel senso che esso è competente per tutte le cause che non sono di competenza di un altro giudice. Quindi il tribunale è il giudice comune a tutte le cause civili in primo grado.

Per una questione organizzativa sono state previste delle sezioni distaccate nel territorio del tribunale con il potere di trattare i soli affari civili per i quali il tribunale giudica in composizione monocratica e con esclusione di controversie in materia di lavoro e di previdenza e dei processi di esecuzione forzata. Le sezioni distaccate si sono create in concomitanza con la

soppressione delle preture con lo scopo di mantenere una sede giudiziaria in centri che altrimenti ne sarebbero stati privati. Un altro criterio di suddivisione è quello collegato alla specializzazione del giudice, ad esempio riguardo le controversie in materia di lavoro e di previdenza per la sezione fallimentare. Solo in 12 tribunali è prevista la sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale. La corte d'appello è un organo giudiziario ordinario composto solo da giudici togati che decide in composizione collegiale con un numero invariabile di 3 votanti. Anche la corte d'appello, come il tribunale, può essere divisa in sezioni, fra le quali una incaricata solo per le controversie in materia di lavoro e previdenza. La principale competenza della corte d'appello è quella di decidere sugli appelli proposti contro le sentenze dei tribunali. Nel sistema italiano di giustizia civile si ha per regola il doppio grado di giudizio.giurisdizionein base al quale è previsto un duplice livello di decisione sulla materia oggetto dicausa prima dell'eventuale giudizio in cassazione. Non si tratta di un principiocostituzionale ma da una regola posta dalla legge ordinaria e che ammette possibilieccezioni.Occorre ora esaminare aspetti importanti che condizionano il buon funzionamentodegli organi giudiziari. Si prenderanno quindi in esame la distribuzione degli organisul territorio, la composizione monocratica e collegiale e le modalità diorganizzazione interna.La legge prescrive la costituzione di una corte d'appello e di un tribunale ordinarionel capoluogo di ciascun circondario ma non è proprio così.Gli organi giudiziari possono avere composizione monocratica, quando decide unsolo giudice o collegiale quando decidono più giudici.La scelta fra giudice monocratico e collegiale è difficile ma sotto il profilo teorico ilgiudice collegiale offre più garanzie anche.

se questo presuppone l’

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A.A. 2010-2011
23 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Querzola Lea.