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TRATTAZIONE

Prima udienza:

  1. Valutazione presupposti del rito semplificato. Se non ricorrono i presupposti Art.281-decies C.P.C. o se complessità lite/istruzione probatoria rito ordinario allora con ORDINANZA il giudice dispone passaggio a RITO ORDINARIO e fissa l'udienza.
  2. Giudice autorizza eventuale chiamata del terzo e fissa la sua citazione.
  3. Se richiesto o se sussiste giustificato motivo, il giudice concede:
    • Termine di 20 gg per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (MEMORIA AUTORIZZATA).
    • Ulteriore termine di 10 gg per repliche e prove contrarie (REPLICA AUTORIZZATA).

Rimessione causa in DECISIONE:

  • Monocratica > a norma dell'Art 281-sexies C.P.C.
  • Collegiale > a norma dell'Art.275-bis C.P.C.

34. LE SPESE PROCESSUALI.

*Anticipazione dei costi del processo - regola primaria

Ciascuna parte deve anticipare 'di tasca propria' le spese degli atti processuali.

sentenza). Le spese comprendono gli onorari del rappresentante tecnico, il contributo unificato di iscrizione al ruolo e altre spese necessarie per il processo.

condanna).-Principio di causalità. Nei casi in cui il processo non si conclude con un vero vincitore e vero sconfitto, le spese devono essere addossate al soggetto che ha causato il processo = con il suo comportamento ha reso necessario il ricorso al giudice. (Giudice liquida le spese processuali alla fine di ciascun grado di giudizio + giudice che liquida all'esito dell'accoglimento di un'impugnazione tiene conto anche delle spese del precedente grado di giudizio secondo la c.d. 'riallocazione delle spese'). °Liquidazione delle spese è fatta anche: -dal giudice che abbia rigettato la richiesta di un provvedimento cautelare ante causam, non essendovi certezza in ordine alla futura instaurazione del processo di merito; -dal giudice che abbia concesso ante causam un provvedimento cautelare a carattere anticipatorio. °L.69/2019 ha integrato Art.91 C.P.C. Se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale 'proposta conciliativa'

formulata da una parte, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo tale proposta al pagamento delle spese processuali maturate in seguito. (Norma fa salvo quanto disposto in Art.92 C.P.C. in tema di compensazione).

Criteri di liquidazione delle spese.

NOTA SPESE. Al momento del passaggio in decisione della causa, ciascun difensore deve unire al fascicolo di parte la c.d. 'nota-spese' con onorari e spese. (Il giudice non è obbligato a liquidare la somma indicata dalla parte e qualora la ritenga eccessiva potrà ridurla/ diriferimento parametri stabiliti da apposito decreto ministeriale).

Regola generale: spese liquidate a favore della parte rappresentata in giudizio/ tuttavia secondo Art.93, il difensore assumendo le vesti di procuratore 'antistatario' può richiedere al giudice di liquidare direttamente in suo favore.

Pluralità di soccombenti (Art.97 C.P.C.):
a) Condanna di ciascuno di essi alle spese in proporzione del rispettivo

interesse nella causa;

b) Condanna solidale di tutti o alcuni di essi;

c) Assenza di ripartizione= si fa per parti uguali.

La compensazione delle spese. (Art.92 C.P.C. IIC)

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

°Novità della questione o mutamento della giurisprudenza (introdotta nel 2014) - per disapplicare regola della condanna alle spese, determinata dalla soccombenza, occorrerebbe mostrare in alternativa che:

  • La lite avrebbe obiettivamente avuto esito differente poiché si fondava su giurisprudenza favorevole che è poi mutata in corso di causa /
  • Giudice non poteva ragionevolmente prevedere chi
avesse ragione o torto poiché questione mai presentata inprecedenza.

Estrema rigidità della prescrizione attenuata da intervento Corte Costituzionale nel 2018 - tassatività della normaritenuta lesiva del principio di ragionevolezza e uguaglianza, in quando esclude dalla compensazione altre analoghefattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.

ILLEGITTIMITA’ COST. Art.92 C.P.C. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra leparti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

La condanna al risarcimento dei danni: la responsabilità aggravata. (Art.96 C.P.C.)

PROCESSO COME ILLECITO. Condanna a carattere risarcitorio da illecito civile: illecito sta nell’aver ‘abusato’ dellostrumento del processo per gravare la controparte in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. (Responsabilità extracontrattuale).

Competenza: giudice

che ha pronunciato nel merito della controversia (detiene elementi per valutazione molto discrezionale). Tipologie di responsabilità aggravata: IC Se risulta che la parte soccombente ha agito o 1) MALA FEDE o COLPA GRAVE. (Adozione di tutti i resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il mezzi per ritardare altrui vittoria: c.d. lite temeraria). giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è 2) ATTIVITÀ COMPIUTE SENZA NORMALE PRUDENZA. stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta Ipotesi del soggetto che: domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure - Attua un provvedimento cautelare a tutela di un diritto iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della poi dichiarato inesistente nel giudizio di cognizione; parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni

- Abbia trascritto domanda giudiziale o iscritto ipoteca l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la giudiziale a tutela di un reddito poi dichiarato normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a inesistente; norma del comma precedente.

- Abbia iniziato il processo esecutivo per la tutela coattiva di un diritto poi dichiarato inesistente dal giudice. (Responsabilità prescinde da accertamento dell'aver agito con dolo o colpa grave, basta si sia riscontrata assenza di normale prudenza)

III C In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Particolarità:

- Prescinde dalla domanda di parte;

- Agevola al massimo la determinazione del quantum (liquidazione equitativa);

- Astrae dall'effettivo accertamento.

di un danno;-Tace sul grado della colpa.(N.B. Tale fattispecie libera giudici italiani dall'imbarazzo di stabilire la sussistenza certa della malafede o di determinare la gravità della colpa). IVC inserito con RIFORMA CARTABIA Condanna a SOMMA tra 500 e 5000 euro a favore della Nei casi previsti dal IC, IIC e IIIC il giudice condanna CASSA DELLE AMMENDE in caso di responsabilità altresì la parte al pagamento, in favore della CASSA aggravata. delle AMMENDE, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5000.

35. IL REGIME DELL'ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA.

*Regime dell'esecutività della sentenza di primo grado - disciplinato dall'Artt.281 ss. C.P.C.- Sentenza di primo grado è esecutiva non appena viene emessa dal giudice, a meno che non siano presenti motivi di sospensione dell'esecuzione (ad esempio, se è stata proposta un'impugnazione contro la sentenza). Nel caso in cui la sentenza sia esecutiva,

Il creditore può richiedere l'ESECUZIONE FORZATA mediante il ricorso al giudice dell'esecuzione, che procederà ad eseguire la sentenza emessa dal giudice di primo grado. Tuttavia, se l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado viene sospesa in seguito all'impugnazione presentata da una delle parti, sarà necessario attendere la decisione della Corte d'Appello, che potrà confermare, modificare o annullare la sentenza di primo grado.

In sintesi, la sentenza di primo grado nel processo civile italiano diventa esecutiva non appena viene emessa dal giudice, salvo diversa decisione della Corte d'Appello in seguito all'impugnazione proposta da una delle parti.

Inibitoria della sentenza d'appello - istituto giuridico previsto dall'ordinamento italiano che consente di sospendere l'efficacia esecutiva di una sentenza di appello. In particolare, quando una sentenza di appello viene emessa, essa diventa immediatamente esecutiva.

a meno che non siano presenti motivi di sospensione dell'esecuzione, come ad esempio l'eventuale proposta di un ricorso in cassazione. Se la parte che ha subito una condanna in appello ritiene di essere lesa dal provvedimento, può chiedere al giudice l'emissione di un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello, mediante l'istituto dell'inibitoria. L'inibitoria è dunque un provvedimento cautelare che sospende l'esecuzione della sentenza di appello fino all'esito del giudizio di cassazione. (Art. 373 C.P.C.) Qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno. Per poter ottenere l'inibitoria, è necessario che la parte interessata presenti una domanda specifica al giudice, allegando i documenti e le motivazioni a sostegno della richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello. N.B. Va precisato che l'inibitoria non sospende soltanto l'esecuzione.

della sentenza, ma anche l'avvio dell'eventu

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
112 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MicheleMonty di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Capponi Bruno.