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Capacità dell'imputato

Nel diritto sostanziale ci sono due tipi di capacità, una giuridica ed una d'agire. Nel diritto processuale da un lato c'è la capacità di essere parte, che spetta ad ogni persona salvi alcuni limiti, che possono derivare o dalla minore età o dalla sussistenza di situazioni di immunità. Si è soliti distinguere tra immunità assoluta o immunità relativa. Questo primo profilo non desta particolari problemi, solo che è singolare considerare incapaci soggetti che possono essere immuni per essere alte cariche dello stato. Specie alla categoria delle persone relativamente immuni, il processo può essere comunque fatto per vedere se l'immunità si applica o no. Più rilevante, oggetto di una più ampia disciplina è la capacità di stare all'interno di un processo da parte dell'imputato, esercitare i diritti che vengono riconosciuti.

all'imputato (simile alla capacità di agire). È un concetto diverso dalla capacità di intendere e volere, che non consiste quando non c'è la capacità di rappresentarsi la realtà. Processualmente incapace è la persona che non risulta in grado di cogliere il significato minimo del processo che lo riguarda, non capisce cosa sta succedendo, per quali fatti si sta procedendo, chi sono le persone dall'altra parte del banco. Quando si verifica una situazione di questo tipo, ovviamente manca un presupposto essenziale per l'esercizio di difesa, cioè la cognizione di ciò che accade. Si può celebrare un processo contro una persona incapace di intendere e volere al momento del fatto (reato), è il processo di sicurezza per l'applicazione delle misure di sicurezza, ma non si può processare una persona attualmente incapace. Il codice ricollega l'incapacità ad una sorta di.infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. 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Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sordomutismo non crea una situazione di incapacità. In presenza di una di queste situazioni il giudice può ordinare anche d'ufficio una perizia o altrimenti, quando l'incapacità sia conclamata, ritenere l'imputato incapace. Se ci poniamo nell'ipotesi che vede come necessaria una infermità mentale, ci si è chiesti se possa determinare una situazione di incapacità giuridicamente rilevante anche un'infermità che esce dallo schema di quelle mentali (Es. febbre malarica che fa delirare la persona). La soluzione è ritenere come non scritto l'aggettivo "mentale" oppure ritenere che le infermità diverse da quelle mentali possono essere affrontate con altri strumenti del processo (es. applicazione ripetuta del rinvio del processo). Esiste una pronuncia di merito in forza della quale si è ritenuto processualmente incapace l'imputato sordo-muto (è una forzatura). In realtà il sord

perizia sullo stato di mente dell'imputato, allora vediamo che il processo incontra una stasi provvisoria, nel senso che durante tutto il tempo necessario per espletare la perizia non si compie nessuno degli atti per i quali è richiesta la partecipazione cosciente della persona sottoposta ad indagini e si possono assumere solo le prove non rinviabili nonché le prove che potrebbero condurre al proscioglimento dell'imputato. È bene notare che per l'articolo 70 2° comma deve essere il giudice ad assumere queste prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato. Nonostante si dica, in altre parti del codice, che il PM deve compiere tutti gli accertamenti del caso anche a favore della persona indagata, qui c'è una maggior cautela che affida al giudice questo compito. Qualora risulti che lo stato di mente dell'imputato è tale da impedire una partecipazione cosciente al procedimento il giudice dispone che il procedimento

sospensione dell'imputato? Con l'ordinanza di sospensione si nomina un curatore speciale all'imputato, la preferenza ricade sul rappresentante legale dell'imputato stesso. La sospensione non impedisce l'assunzione di prove nei limiti appena esaminati. Per evitare che il processo rimanga sospeso per sempre, si adottano due differenti ordini di cautela. Per un verso non si ricorre alla disciplina dell'incapacità, quindi non si verifica nessun effetto sospensivo, quando dagli atti emergono gli elementi per pronunciare una sentenza liberatoria per l'imputato. Per altro verso si è stabilita l'esigenza di controlli periodici sullo stato di mente dell'imputato (ogni 6 mesi). Ogni sei mesi, o anche prima se ne ravvisa il caso, il giudice ordina nuovi accertamenti. Se del caso il giudice revocherà l'ordinanza di sospensione. Questa è la disciplina base. Si aprono molti problemi attinenti a profili collaterali. Cosa succede con riferimento alla sospensione dell'imputato?

persona dell'imputato incapace? In passato il giudice aveva potere di sottoporre d'ufficio l'imputato malato di mente ad un trattamento psichiatrico. Dalla riforma del servizio psichiatrico questi poteri sono stati affidati all'autorità amministrativa, allora la conseguenza che ne deriva sul piano del processo è che il giudice di regola non disporrà alcunché, ma si limiterà ad informare il Sindaco ai sensi della legge. In caso di urgenza è il giudice a disporre il ricovero provvisorio in un ospedale psichiatrico civile. Il provvedimento del giudice perderà efficacia non appena interviene l'autorità ordinariamente competente. Se vi è l'esigenza di applicare una misura cautelare nei confronti della persona inferma di mente, anziché applicare la custodia cautelare in carcere, si applicherà la custodia cautelare in un luogo di cura. Lo schema non cambia anche se ci si trovi nelle indagini preliminari,

la funzione del giudice è presa dal PM e per il ricovero provvisorio il PM chiederà al giudice di decidere. Secondo ordine di problemi. Immaginiamo che la situazione di incapacità processuale si verifichi quando il processo ha già raggiunto uno stadio di sviluppo avanzato. Se c'è stata costituzione di parte civile (il danneggiato ha deciso di far valere i suoi diritti davanti al giudice penale), applicando le regole generali il danneggiato subirebbe un gravissimo pregiudizio dalla sospensione del processo. Al fine di evitare che la persona che ha sofferto un danno in dipendenza dal reato giochi su due tavoli diversi ovvero inizi davanti al giudice penale e quando non si mette bene trasferisce davanti al giudice civile, normalmente l'azione penale non può più essere trasferita nel processo civile e quella civile si sospende in attesa del giudizio penale (Art 285 c.p. e Art. 2043 c.c.). L'articolo 75 al 3° comma ci dice che se

L'azione è proposta in sede civile da parte dell'imputato dopo la costituzione di parte civile, il processo civile resta sospeso in attesa di quello penale. Se la disciplina fosse questa, il danneggiato, data l'incapacità dell'imputato, sarebbe fortemente svantaggiato. La soluzione è che in queste ipotesi la sospensione del processo civile non opera, quindi il danneggiato è libero di trasferire la propria azione dal processo penale al processo civile. Sono tutte norme a pena di nullità.

PARTE CIVILE

Bisogna tratteggiare la distinzione tra danneggiato e persona offesa dal reato. Oltre ad imputato e PM ci sono delle parti eventuali nel processo, tra le quali la più importante è la parte civile. Se non c'è la parte civile, per definizione, non c'è il responsabile civile e il responsabile obbligato per la pena pecuniaria. Queste parti formulano delle domande, possono impugnare. Accanto alle parti ci sono dei soggetti.

che non sono parti, ad es. la PG. Individuare se un soggetto rispetto a quel reato è danneggiato o persona offesa dal reato e basta è importante per concludere quanto è esteso l'ambito dei poteri di quella persona all'interno del processo. Da un lato abbiamo il soggetto al quale il reato ha recato un danno che viene definito danneggiato e potrà diventare parte civile. Abbiamo poi la persona titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice (titolare dal bene leso o messo in pericolo) che è la persona offesa dal reato. Se e quanto la persona offesa sia anche danneggiata, determina il fatto che diventi o meno parte civile. In talune ipotesi possiamo avere danneggiati che non sono persone offese dal reato e danneggiati che non siano persone offese dal reato (cosa più difficile). Una situazione nella quale si scindono queste qualifiche è ad esempio un incidente stradale dal quale scaturiscono danni al veicolo diproprietà di una persona che non era a bordo del veicolo e lesioni a carico del conducente o di uno dei passeggeri. In questa ipotesi la persona offesa del delitto di lesioni colpose, che ha sofferto danni materiali e morali, sarà quindi danneggiato. Il proprietario dell'auto è solo danneggiato e non è persona offesa dal reato (perché manca il dolo). Come facciamo a selezionare tra la platea delle persone che hanno sofferto un danno, quelli che possono costituirsi parte civile? Si applicano le categorie civilistiche: il danno deve essere conseguenza diretta ed immediata del reato. Un modo più completo è andare alla ricerca del punto fino a quando l'illecito porta a conseguenze risarcibili. Tanto è vero che alcune volte le frontiere della categoria del danno risarcibile si sono allargate in dipendenza della costituzione della parte civile (es. risarcimento morte convivente more uxorio). Talvolta è il legislatore.

adattribuire specificamente la legittimazione a costituirsi parte civile al soggetto (es. legge istitutiva del ministero dell'ambiente, che è parte civile nei processi ambientali). Anche sotto questo profilo emerge un aspetto di connessione tra parte civile e persona offesa dal reato. Nella vigenza del codice Rocco del 1930, quando non si accordava sufficiente spazio alla persona offesa dal reato, la costituzione di parte civile era lo strumento per mezzo del quale si consentiva l'ingresso nel processo di soggetti che non avevano concreti interessi al risarcimento (es. unione donne italiane nei processi di violenza sessuale).

L'azione civile può essere esercitata dal danneggiato e dai suoi successori universali. Ci si chiede se si possa chiedere il risarcimento per i danni patiti da sofferenza della persona uccisa. L'atto mediante il quale viene esercitata l'azione civile si definisce costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile produce i

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Suoi effetti in ogni stato e grado del processo, non serve rinnovarla in Appello o Cassazione. È un atto che deve contenere a pena di inammissibilità gli elementi tipici della domanda civilistica: petitum, causa petendi. La costi

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher baldassarre20 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Scella Andrea.