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Capitolo III: I PROVVEDIMENTI NUNCIATIVI
I provvedimenti nunciativi sono quelli assunti su denunzia di nuova opera e denunzia di danno temuto, i cui
presupposti sono previsti dagli articoli 1171 e 1172 c.c.
Tali provvedimenti affondano le loro radici nel diritto romano, sono pervenuti poi nel codice civile del 1865
e si sono poi trasfusi nel codice civile del 1942. Il procedimento, disciplinato in modo identico per le due
denunzie dall’art.688 c.p.c. è ora compreso nella regolamentazione del processo cautelare in generale di cui
all’art.669 bis ss c.p.c. L’art. 669 quaterdecies stabilisce che le disposizioni sul procedimento cautelare si
applicano anche alle denunzie di nuova opera e di danno temuto.
Collocazione dei provvedimenti nunciativi nel sistema della tutela cautelare
I procedimenti nunciativi si collocano nell’ambito della giurisdizione preventiva, che, a differenza della
giurisdizione repressiva, si attua ante factum (prima della lesione del diritto), presuppone un pericolo di
danno e procede in genere a mezzo di misure provvisorie tendenti ad impedire il verificarsi del danno o
l’aggravarsi dello stesso. Con tali azioni l’ordinamento intende prevenire o arrestare il danno in itinere nelle
ipotesi in cui tale danno, se si realizzasse, si configurerebbe come antigiuridico. Con i provvedimenti
nunciativi la tutela preventiva trova applicazione in via provvisoria preservando il denunziante dai danni che
possono derivargli nell’attesa dell’accertamento pieno del suo diritto in un ordinario giudizio di cognizione.
Da ciò emerge uno dei requisiti generali della tutela cautelare (periculum in mora) che si colloca accanto al
fumus boni iuris. Sono poi riscontrabili anche altri elementi importanti come la cognizione sommaria, la
provvisorietà e la strumentalità.
La denunzia di nuova opera e la denunzia di danno temuto possono essere proposte sia nel corso del giudizio
via principale ante causam (prima dell’instaurazione di un giudizio di merito).
di merito già pendente sia in
In quest’ultimo caso il procedimento si articola in due fasi distinte: una fase cautelare, a cognizione
sommaria, e una successiva fase di merito a cognizione piena. La prima fase è strumentale alla seconda e si
conclude con un provvedimento provvisorio destinato a caducarsi con la pronuncia della sentenza che
definisce il merito. In realtà la riforma della legge 80 del 2005 ha molto attenuato la regola della
strumentalità per diverse misure cautelari e in particolare proprio per i provvedimenti nunciativi concedendo
alla parte la possibilità di limitarsi a richiedere solo la tutela cautelare senza dover necessariamente dare
impulso, per salvaguardare gli effetti della cautela ottenuta, alla fase di merito. Ciò ha comportato, art. 669
non solo l’inapplicabilità a tali provvedimenti delle ordinarie disposizioni di raccordo tra la fase
octies c.p.c., ma anche l’inoperatività dell’inefficacia prevista per
cautelare e quella di merito, la mancata instaurazione
del giudizio di merito e per la sua eventuale successiva estinzione. Così, per le denunzie (e per le altre misure
caratterizzate dalla strumentalità attenuata) la fase di merito è divenuta meramente eventuale e il
cautelare emesso risulta insensibile sia rispetto all’instaurazione del giudizio di merito sia
provvedimento
alle sue eventuali vicende estintive.
Nonostante l’identica natura giuridica e la comune strutturazione generale, le due azioni si caratterizzano tra
loro per la diversità dei presupposti sostanziali specifici, per i fini a cui tendono e per il contenuto oggettivo
dei provvedimenti adottabili, il che induce a trattarle separatamente.
L’art.1171 c.c. titolato “Denunzia di nuova opera” prevede che “Il
Denunzia di nuova opera. proprietario,
il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova
opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma
l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purchè
questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio. L’autorità giudiziaria, presa sommaria
dell’opera, o permetterla, ordinando opportune cautele:
cognizione del fatto, può vietare la continuazione
nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni
al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o
riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene
sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.
della denunzia è quello di arrestare l’attività innovatrice altrui, in considerazione dell’illegittimità
Lo scopo
della lesione giuridica che l’opera iniziata potrebbe procurare al denunziante, e di proteggere costui dal
pericolo che il danno si produca o si estenda.
Secondo un’autorevole, ma isolata, opinione, l’interesse privato tutelato non è quello del denunziante, ma
quello del denunziato, il quale si gioverebbe della protezione dell’interesse pubblico a che non si
demoliscano opere legittimamente realizzate o si ricostruiscano opere illegittimamente distrutte.
25
L’esigenza di tutela che fonda l’azione è determinata dallo svolgimento di un’attività umana altrui rivolta al
compimento di un’opera nuova (costruzione, scavo, piantagione, demolizione).
Essa deve presentare il connotato della novità, in modo da comportare una trasformazione dello stato dei
luoghi: non rientrano gli interventi che influiscono solo sull’aspetto esteriore della cosa senza intaccare la
sostanza. Occorre distinguere tra costruzione e ricostruzione (o riparazione) di un fabbricato: la prima è una
nuova opera; negli altri casi la novità sussiste solo se nei rifacimenti sono state modificate le strutture
essenziali preesistenti. La demolizione non costituisce opera nuova se è solo il mezzo per sostituire la
vecchia costruzione.
L’inizio dell’opera ha una duplice rilevanza: per un verso come momento a partire dal quale la denunzia è
esperibile, per altro verso come momento di decorrenza del termine annuale. Ci si deve attenere all’inizio
materiale dell’esecuzione in quanto evento idoneo a rappresentare in modo sicuro la situazione di fatto da
assumere a base del giudizio di verosimiglianza sul pericolo di danno e in quanto criterio oggettivamente
apprezzabile per vagliare l’ammissibilità dell’azione. Non è sufficiente l’approntamento dei materiali
iniziare l’esecuzione anche se da tale attività preparatoria si possa presumere l’intento di
occorrenti per
alterare lo stato delle cose. La reazione del denunciante è meritevole di tutela solo se interviene quando la
deve essere incompiuta quando viene proposta la
modificazione dello stato dei luoghi è in corso: l’opera
domanda; quando l’opera è portata a termine non si può più promuovere l’azione di enunciazione, ma si deve
far ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione e alla definitiva eliminazione della situazione dannosa.
L’incompiutezza si stabilisce in relazione agli elementi strutturali e funzionali, sicchè non è ultimata l’opera
che richieda ancora l’effettuazione dei lavori necessari per renderla idonea all’uso al quale è destinata: è
mancanza di rifiniture o di abbellimenti che non incidano sull’adeguatezza dell’opera.
irrilevante la
Si precisa che la denunzia di nuova opera deve essere proposta entro il termine di un anno dall’inizio
dell’opera medesima: la fissazione del termine risiede nell’esigenza di certezza nei rapporti giuridici e nella
caratterizzazione urgente della tutela cautelare. È un termine previsto a pena di decadenza e
conseguentemente non è di regola soggetto a cause di interruzione e di sospensione tipiche della
è impedita solo dal compimento dell’atto, ossia dalla proposizione dell’azione ed
prescrizione. La decadenza
è rilevabile d’ufficio dal giudice; in caso di contestazione incombe sul denunziante l’onere di provare il
rispetto del termine. Il termine decorre dall’inizio materiale dell’opera e se questo è clandestino dal momento
di cessazione della clandestinità la decorrenza di un termine decadenziale, ex art. 1168 c.c., deve essere
collegata alla conoscibilità del fatto che la determina. Se l’opera è complessa il termine si computa
dall’inizio del particolare innovativo che risulta pregiudizievole e non dall’inizio di tutto l’insieme. Quando
il manufatto si realizza mediante una pluralità di atti pregiudizievoli, il termine prende avvio dalla prima
se gli atti successivi si inseriscono nel complesso dell’opera intrapresa;
modifica dello stato dei luoghi,
dall’ultimo di essi se questo è del tutto autonomo e distinto rispetto ai precedenti.
l’illegittimità dell’opera
Anche se non specificato, è il presupposto implicito della capacità di provocare un
Non è necessario che l’opera in corso di esecuzione sia
danno ingiusto e quindi derivante da fatto illecito.
illegittima, ma è sufficiente che il manufatto, pur non essendo attualmente lesivo del diritto o del possesso
altrui, possa essere ragionevolmente temuto come fonte di un futuro danno ingiusto, in considerazione dei
connotati che l’opera assumerebbe se fosse condotta a compimento.
La denunzia di nuova opera tende ad ottenere un non facere in quanto diretta a proibire al novatore la
prosecuzione dell’opera, conseguendosi l’effetto di conservare lo stato di fatto e di diritto esistente, in modo
da evitare che dalla continuazione dell’opera possa discendere un danno o un aggravamento dello stesso. In
l’opera venendo così a legittimare l’esecuzione dell’opera stessa sia
alternativa il giudice può permettere
pure provvisoriamente. In entrambi i casi (sia che vieti sia che autorizzi la continuazione dell’opera) poiché i
cautele: nell’ipotesi del divieto, per garantire
rapporti tra le parti sono incerti, il giudice ordinerà le opportune
il risarcimento del danno che può derivare al denunziato dalla sospensione dell’opera, qualora nel giudizio di
merito risulti infondata la pretesa del denunziante; nel caso di autorizzazione per assicurare la demolizione
dell’opera, la riduzione in pristino e il risarcimento del danno prodotto al denunziante dell’opera stessa dove
ne venga affermata l’illegittimità.
L’art.1172 c.c.