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L'ATTO DI CITAZIONE
Il processo dinanzi al tribunale inizia (quindi la fase introduttiva) con l'atto di citazione, mediante il quale viene proposta la domanda giudiziale (art. 163 c.p.c.).
I modi per l'inizio di un processo sono due:
- La citazione: l'attore espone la domanda e invita il convenuto a presentarsi davanti al giudice ad udienza fissa (quindi la prima udienza è scelta dall'attore). Quindi il contatto si ha fra le parti, e solo dopo viene coinvolto l'organo giudiziario. La citazione è la forma storicamente prescelta dal diritto processuale italiano.
- Il ricorso: l'attore propone la domanda e chiede al giudice di fissare un'udienza, alla quale sarà chiamato a partecipare il convenuto (quindi la data della prima udienza viene fissata d'ufficio dal giudice con decreto). Quindi viene dapprima chiesto l'intervento del giudice e poi si porta l'iniziativa a conoscenza della controparte. Il ricorso è il
modello europeo prevalente. L'atto di citazione presenta il seguente contenuto (requisiti di forma-contenuto): dei requisiti relativi alla vocatio in ius (la chiamata in giudizio):
- L'indicazione del tribunale
- Il nome, il cognome e altre informazioni sia dell'attore sia del convenuto
- Il nome e il cognome del procuratore
- L'indicazione del giorno dell'udienza (la data dell'udienza è accompagnata dall'indicazione, da parte dell'attore, di un avvertimento al convenuto)
Dei requisiti relativi all'editio actionis (individuazione):
- La determinazione della domanda giudiziale vera e propria
- L'esposizione dei fatti (ovvero l'allegazione dei fatti costitutivi, in particolare quelli primari cioè quelli che sono necessari e sufficienti a fondare il diritto. Infatti è invece possibile indicare successivamente i fatti secondari, che sono tutte quelle circostanze della fattispecie concreta che non
incidono sulladimensione giuridica del diritto invocato, ma che rafforzano la credibilità delladomanda); e degli elementi di diritto alla base delle ragioni della domanda,con le relative conclusioni.
L’indicazione dei mezzi di prova dei quali l’attore intende avvalersi, inparticolare dei documenti che offre in comunicazione. (la parte tuttavia puòchiedere i mezzi di prova anche dopo: quindi non incorre in decadenze opreclusioni)
L'atto di citazione deve poi essere sottoscritto dal difensore munito di procura.
La notificazione dell’atto di citazione: avviene o a mezzo di ufficiale giudiziario, odall’avvocato dell’attore tramite posta o pec.
LA PLURALITÀ DI DOMANDE:
La parte attrice può svolgere nello stesso processo una o più domande. Se vengonoproposte più domande, occorre che venga chiaramente definito il relativo rapporto.Al riguardo, si parla di domanda principale e domande subordinate.ES: posta una
violazione delle distanze legali nella costruzione di un nuovo fabbricato, l'attore può domandare la demolizione e la rimessione in pristino (e ciò come domanda principale); in via di subordine (se, cioè, il giudice non ritenga di accogliere la domanda principale), il risarcimento dei danni nella misura di X. Le domande possono essere anche alternative, nel senso che, sempre partendo dai medesimi fatti, l'attore può domandare provvedimenti diversi. ES: l'attore intende rimuovere gli effetti di un contratto: ne domanda quindi, alternativamente, la nullità, l'annullamento o la risoluzione per inadempimento. È ovvio che, al massimo, una sola di queste alternative può trovare accoglimento. Le domande non possono essere fra loro contraddittorie. ES: non si può domandare insieme l'adempimento e la risoluzione di un contratto. LA FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA E IL TERMINE DI COMPARIZIONE: Come primo atto del processo, lacitazione vede scendere in campo il procuratore. È questi, infatti, che firma la citazione. L'attore determina l'udienza e la indica nell'atto, scegliendo fra le date previste dal calendario giudiziario per la prima udienza. Occorre anche osservare il rispetto dei termini dilatori (novanta giorni per il convenuto residente in Italia, centocinquanta per quello residente all'estero) che hanno lo scopo di permettere al convenuto un'adeguata difesa. Termine dilatorio: fra il momento in cui si attua l'arrivo dell'atto nella sfera del destinatario e il giorno dell'udienza deve trascorrere un periodo di tempo non inferiore a quello di legge. Esiste l'ipotesi della richiesta di abbreviazione dei termini ex Art.163-bis, la ratio della norma è la seguente: l'attore che ha urgenza di ottenere la sentenza ritiene che attendere oltre tre mesi per giungere all'udienza sia troppo: perciò, chiede al presidente del tribunale diabbreviare il termine di comparizione. Il presidente può accogliere l'istanza e disporre, con decreto scritto sull'atto di citazione (sia nell'originale che nelle copie da notificare) che il termine sia ridotto fino alla metà. Inversamente, può accadere che l'attore inizi una causa e indichi un'udienza di prima comparizione molto lontana. Il convenuto può chiedere, costituendosi prima del decorso del termine minimo, che l'udienza venga anticipata. In caso di accoglimento dell'istanza, il presidente provvede con decreto che viene comunicato all'attore.
L'atto di citazione produce effetti dal momento in cui viene notificato al convenuto, nei luoghi e con le modalità di cui si è parlato. Infatti, è necessario che la domanda sia portata a conoscenza di colui contro il quale viene proposta; di colui, cioè, contro il quale viene chiesto qualcosa. La notificazione è attuata solitamente dall'ufficiale giudiziario.
su istanza della parte o del suo procuratore. GLI EFFETTI PROCESSUALI DELL'ATTO DI CITAZIONE: L'atto di citazione ha effetti processuali ed effetti sostanziali. Sul piano processuale: la notificazione dell'atto di citazione al convenuto da inizio al processo: - è da questo esatto momento che si può parlare di un giudizio pendente. Si dice, quindi, che la notificazione della citazione crea litispendenza. Se l'atto di citazione è notificato a più convenuti, che lo ricevono in momenti successivi, si ha litispendenza al momento del perfezionamento della prima notificazione in ordine di tempo. - Con la notifica della citazione si instaura il contraddittorio: il convenuto sa che cosa gli viene domandato e decide se e come difendersi. - Ancora, la notifica della citazione può dare luogo a prevenzione: può cioè servire a stabilire, in caso di due giudizi identici o connessi, quale di essi sia stato radicato per primo. L'effetto diPrevenzione nel caso di contenzioso europeo
La prevenzione si ha anche nel caso di contenzioso europeo.
Gli effetti sostanziali dell'atto di citazione
La legge prevede che l'atto di citazione validamente notificato interrompe la prescrizione e che la prescrizione interrotta tramite un atto giudiziario non corre (cioè, rimane sospesa) fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. La giurisprudenza usa, al riguardo, espressioni come "effetto interruttivo permanente".
La nullità dell'atto di citazione
Il codice dedica una specifica norma alla nullità dell'atto di citazione (art. 164 c.p.c.), che deriva dalla mancanza di taluno dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 163. La costituzione del convenuto sana i vizi dell'atto di citazione perché esso ha raggiunto il suo scopo. In ogni caso, il giudice, quando ravvisa una nullità non sanata, dispone la rinnovazione della citazione.
I vizi dell'atto di citazione si...
dopo la costituzione del convenuto o la rinnovazione della citazione, la nullità non può essere sanata. In questi casi, il giudice dichiara la nullità del processo e la causa viene cancellata dal ruolo.se il convenuto si costituisce, l'atto è comunque nullo. Tuttavia ci sono due ipotesi: il giudice, rilevata la nullità, fissa all'attore un termine perentorio: - per rinnovare la citazione, se il convenuto non si è costituito: se viene rinnovata allora la nullità viene sanata ex nunc. - per integrare la domanda, se il convenuto si è costituito: se è integrata la nullità è sanata con effetto ex nunc. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione, per quanto concerne le difese del convenuto; infatti, occorre ricostituire la pienezza del contraddittorio, ferita dal vizio dell'atto introduttivo. Fra la notifica della citazione nulla e quella della citazione valida, decorre tempo. Se la citazione nulla può essere sanata o rinnovata con effetti retroattivi, l'eventuale decorso del termine è irrilevante per l'attore; ma se gli effetti sostanziali della citazione siproducono solo al momento della citazione rinnovata, il convenuto potrà difendersi eccependo il decorso della prescrizione. L'atto introduttivo, con cui si propone la domanda giudiziale, non è soggetto ad alcuna preclusione, proprio perché è il primo atto del processo.
L'art. 164 non si applica alla citazione inesistente: che non comporta la chiamata del convenuto davanti al giudice e non è quindi idonea a dar luogo a un processo. L'articolo non si applica neppure alla citazione nulla per totale mancanza di volontarietà: in questo caso, si avrà una pronuncia sul processo che dichiara la domanda improcedibile per mancanza di un presupposto processuale.
LA COSTITUZIONE DELLE PARTI:
Dopo avere notificato l'atto di citazione, l'attore procede a costituirsi. La presentazione della parte davanti all'organo giudiziario con l'assistenza del difensore. L'art.165 stabilisce che: la cos