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Procedura civile

Il processo

Si è passati dalla procedura civile al diritto processuale civile. Si tratta comunque di una materia funzionale/strumentale al diritto civile; si occupa dell’attività giurisdizionale in materia civile. In linea di massima si può dire che il processo civile ha una funzione correlata a quelli che sono i diritti sostanziali tutelati dal diritto civile, ma a cosa serve un processo? Non c’è una norma che ci dice cos’è. Il processo serve a far venir meno la ragione che ha portato due o più persone a litigare oppure se serve qualcos’altro; in certi casi la risoluzione della lite non necessariamente è conforme al diritto.

Possiamo considerare il processo come: un insieme di atti e comportamenti, attraverso i quali due o più parti sottopongono una controversia alla decisione di un terzo imparziale, il giudice.

Vi sono 2 modi fondamentali di considerare il processo:

  • Da un lato, il processo può essere visto come cosa delle parti. In quest’ottica il processo è una sorta di gara o di gioco fra le parti, in cui il giudice si limita a registrare chi ha successo e chi soccombe; quindi si ha un'assoluta neutralità del giudice e lo scopo è quello di definire la lite, raggiungendo una situazione di equilibrio, quale che sia.
  • Dall'altro, come cosa del giudice. In quest’ottica il giudice interviene attivamente. Questo modello impone la ricerca della soluzione giusta pagando però il prezzo di un giudice che, in qualche misura, è schierato in modo preferenziale per la parte che risulta portatrice di un interesse meritevole di maggiore tutela.

Il processo non serve necessariamente a risolvere una lite anche se alla fine la risolverà; però certamente non si occupa di convincere le parti che non hanno più bisogno di litigare. A seconda dello scopo che diamo al processo possiamo applicare in modo diverso le regole che regolano il processo. Il processo non ha come obiettivo primario risolvere le ragioni del conflitto, ma è uno strumento con cui il legislatore cerca di risolvere la lite attuando il diritto, l’obiettivo è quello di dare attuazione concreta alle norme di diritto sostanziale.

L’attuazione del diritto presuppone anche un accertamento vero dei fatti oggetto del processo oppure posso accontentarmi di qualcosa di meno? Ciò che è certo è che l’attuazione del diritto può avvenire con varie modalità. Di solito pensiamo al processo come a un singolo processo, ma non necessariamente è così. Il giudice deve attuare il diritto pensando alla singola controversia o pensando anche alle conseguenze che la decisione può avere su altri soggetti esterni al processo? È necessariamente condizionato dall’importanza che la decisione può avere su altre componenti; tuttavia la legge non ci dice nulla, ma lo si potrebbe ricavare perché emerge soprattutto in ultima istanza. Infatti la Corte di Cassazione (è l’unica però) ha duplice funzione: decidere il caso concreto e applicare in modo uniforme il diritto.

Quindi il processo civile è uno strumento che il legislatore ha individuato per risolvere i conflitti prescindendo dalla risoluzione psicologica del conflitto. Norme che consentono di individuare lo scopo del processo (disciplina: nel Codice di Procedura C., nel Codice Civile e nella Costituzione):

  • Art.24 Comma 1 Cost.
  • Art.2907 Comma 1 c.c.

Sono due norme che ci fanno capire che il processo civile ha come scopo la tutela giuridica, ovvero risolvere il conflitto applicando il diritto. A cosa serve la tutela dei diritti, cosa significa? Il legislatore cerca un compromesso perché in una situazione ideale ci sarebbe la tutela quando il diritto viene accertato e attuato in modo concreto. Importante sottolineare che non si costringe il debitore a fare qualcosa, ma l’obiettivo è avere un equivalente.

Tipologie di attività giurisdizionale

Ci sono 3 tipologie di attività giurisdizionale per tutelare il diritto:

  • Attività giurisdizionale di cognizione/di accertamento: per attuare il diritto il giudice deve accertarlo.
  • Attività giurisdizionale di esecuzione: serve perché un diritto venga materialmente eseguito, quindi il titolare del diritto sia in concreto soddisfatto.
  • Attività giurisdizionale cautelare: è quella di garanzia; la finalità è individuare delle determinate cautele che consentano lo svolgimento del processo, impedendo che il tempo vada a pregiudicare il diritto in questione.

Queste 3 funzioni rappresentano le 3 tipologie dell’attività giurisdizionale intesa in senso funzionale. Quest’ultima è quella svolta dai giudici al fine di attuare dei diritti. Però da un punto di vista teorico bisogna parlare dell’attività giurisdizionale anche in senso soggettivo: i giudici svolgono anche un’attività giurisdizionale parallela alla tutela del diritto, ovvero un’attività che ha come obiettivo aiutare ad esercitare un diritto. Quest’attività giurisdizionale si chiama:

  • Attività giurisdizionale volontaria.

Fonti

Il Codice di procedura civile: è stato approvato nel 1940 ed è entrato in vigore nel 1942. Ha 4 libri che contengono una serie di disposizioni che regolamentano queste attività giurisdizionali in modo diverso:

  • 1° libro: contiene le disposizioni generali, ovvero una serie di principi che si applicano in primis all’attività giurisdizionale di cognizione, ma che si applicano anche a tutte le altre attività.
  • 2° libro: si occupa del processo ordinario di cognizione.
  • 3° libro: si occupa del processo esecutivo.
  • 4° libro: è residuale, regola la giurisdizione volontaria, cautelare e contiene anche altre norme.

All’interno del codice abbiamo anche le disposizioni di attuazione. Le riforme del processo civile cercano di fronteggiare la grave situazione della giustizia in Italia, caratterizzata da tempi di decisione troppo lunghi e da inefficacia nelle fasi attuative. Un processo ordinario di primo grado dura solitamente alcuni anni; altri anni dura quello di appello e, mediamente, due-tre anni sono occupati dall'eventuale fase di cassazione. Il problema non è tanto quello di modificare le norme, quanto di incidere sull'organizzazione complessiva della giustizia.

Di grande rilievo è poi l'impatto della normativa europea, che sta fortemente incidendo sul processo civile.

  • La Costituzione
  • La giurisprudenza. Fenomeno dei protocolli di comportamento fissati in accordo fra gli organi giudiziari e le organizzazioni professionali forensi, con lo scopo di meglio disciplinare aspetti pratici ed organizzativi e di stabilire interpretazioni comuni di determinate norme di legge o di importanti sentenze. Questi testi non hanno valore vincolante, ma vanno segnalati come un significativo sforzo per fare fronte alla mancanza di coordinamento fra le regole codicistiche e le esigenze concrete dell'applicazione della giustizia.
  • Diritto UE: nel rapporto fra norme europee e diritti nazionali vige la regola dell'autonomia procedurale. Autonomia procedurale significa che sussiste piena libertà per i legislatori interni di modellare come meglio credono le regole di procedura civile. Tuttavia, questa autonomia deve tenere conto della supremazia del diritto europeo.

Il concetto di tutela effettiva ed adeguata comporta che le norme nazionali non possono rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti discendenti dall'ordinamento dell'Unione europea e in ogni caso devono assicurare a questi diritti una tutela non inferiore a quella prevista per le situazioni di mero diritto interno. Ne segue che le norme nazionali vanno sottoposte ad un test di compatibilità con lo standard europeo minimo di tutela.

Inoltre, va tenuto in considerazione il rilevante impatto delle sentenze della Corte di Giustizia che sono fonte del diritto processuale anche interno.

Una fonte importante è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia con l. 848/1955. Si tratta di un testo vincolante, non solo perché frutto di un accordo internazionale, ma anche richiamato dal trattato dell’Unione europea. Infatti secondo l’art.6 Tue, l’Unione aderisce alla Cedu; inoltre si dichiara che i diritti fondamentali garantiti dalla Cedu, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Garanzie e principi

Art.111 Cost. prevede che ogni processo si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Non basta attuare il diritto, ma è necessario che venga attuato mediante un procedimento giusto. Ma cosa si intende per processo giusto? Il rispetto di una serie di garanzie procedimentali.

Il processo deve essere regolato dalla legge, ovvero le leggi processuali devono essere determinate da una legge. Ci deve essere un’unica disciplina processuale oppure il legislatore può prevedere diversi modelli? Le parti possono mettersi d’accordo per regolare in modo diverso il processo?

Innanzitutto non ci deve essere un unico modello processuale, infatti si parla di tutela giurisdizionale differenziata (esiste il modello base ma esistono anche modelli speciali contenuti nel libro 4); però chi sceglie? Si applica l’Art.3 Cost. e sulla base di questo il legislatore è libero nel disciplinare modelli processuali differenziati, ma tali modelli devono essere idonei a garantire un’effettività della tutela senza creare discriminazioni. (in certi casi addirittura il legislatore è quasi obbligato a prendere forme giurisdizionali differenziate perché magari è necessario adottare norme volte a garantire l’uguaglianza sostanziale).

Per quanto riguarda la seconda domanda, la risposta è no; in altri Paesi però è possibile.

Le garanzie minime per un processo giusto (ex Art.111 Cost) sono:

  • Il principio del contraddittorio: il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti; il principio vale anche nei confronti del giudice che deve rispettarlo nei confronti delle parti. Tale principio può essere inteso come garanzia di essere messo a conoscenza di qualcosa (passivo), ma anche come essere in grado di controbattere (attivo). Se il giudice decide sulla base di un’argomentazione giuridica che non è mai stata tirata fuori in processo, io non ho avuto possibilità di dire come la pensavo e quindi si viola il principio. Ci sono casi in cui la questione è rilevabile d’ufficio quindi il giudice agisce senza sollecitazione dalle parti: deve però obbligatoriamente provocare il contraddittorio tra le parti. Ma tale principio può essere attenuato in certe fasi del processo? (Art.111 Comma 4 Cost.: “il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”); ma nel processo civile quando vengono assunte delle prove? Al di fuori del processo penale il principio è garantito costituzionalmente, ma con alcune possibili limitazioni, attenuazioni. Però come il legislatore individua e stabilisce tali limitazioni? Ad esempio nel processo penale il giudice non può cambiare, mentre nel processo civile il giudice si.
  • Terzietà e imparzialità del giudice
  • Ragionevole durata del processo: cosa significa? L’idea di fondo del legislatore è che nel processo penale ci sono interessi in gioco più “importanti” e quindi deve durare di meno rispetto a quello civile. E questo lo ricaviamo dalla disciplina della prescrizione: nel processo penale tale istituto continua a decorrere, mentre nel processo civile no perché l’atto introduttivo di un processo interrompe e sospende il decorso della prescrizione per tutta la durata del processo.

Questa garanzia è una delle più difficili da garantire perché stabilire “essere ragionevole” è molto complicato da stabilire. La norma che contiene tale principio ha una triplice funzione:

  • È una norma programmatica: il legislatore deve adeguare le norme ma anche le strutture (ES: ordinamento giudiziario; deve ispirare il giudice a far durare meno il processo).
  • È una norma interpretativa: principio di economia processuale (quest’ultimo principio però non è contenuto in alcuna norma): il giudice deve evitare attività inutili al processo. (È correlato al principio di proporzionalità: anche se tale principio non è codificato nel nostro processo, in altri però si. Tale principio prevede che ci possa essere una limitazione dell’uso delle risorse in base all’importanza del processo; quindi nel nostro ordinamento non è possibile)
  • È una norma precettiva: risarcimento del danno (c.d. “Legge Pinto” n.210 del 1992: a un certo punto il legislatore ha introdotto una norma risarcitoria ovvero se un processo dura troppo allora chi subisce il danno può chiedere un risarcimento).

Si può dire sulla base di tale principio: le norme devono essere lette, in caso di dubbio, secondo un senso che dia luogo ad un miglioramento complessivo del sistema giustizia e non ad un suo appesantimento. Infatti la ragionevole durata non va riferita soltanto al singolo processo, ma significa soprattutto equilibrio fra le risorse complessive del sistema, che non permette di sprecare la giurisdizione, e il tempo che può essere dedicato ad un singolo giudizio. Dunque la nozione di ragionevole durata non va intesa solo come semplice misurazione temporale della lunghezza dei processi, ma anche come ragionevole impiego di risorse in relazione a quel processo.

*Il comma 6 dell’art.111 prevede che: tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

*Il comma 7 dell’art.111 prevede che: contro le sentenze è sempre possibile il ricorso in cassazione per violazione di legge.

Ci sono poi altre garanzie previste in altre norme costituzionali:

  • Art.3: uguaglianza.
  • Art.24: sancisce il principio di effettività della tutela/accesso alla tutela giurisdizionale; prevede che tutti possono agire in giudizio per far valere un proprio diritto, ovvero è una garanzia di accesso alla giustizia estesa a tutti (quindi anche chi non ha la cittadinanza!).

Tale articolo prevede anche il diritto alla difesa e di azione; sotto quest’aspetto non si tratta soltanto di attribuire a chi ha subito una lesione il diritto di ricorrere al giudice, ma anche di assicurare condizioni che rendano effettivo questo diritto (come il patrocinio a spese dello Stato). Inoltre regola il contraddittorio e la parità delle armi nel processo. Per parità delle armi non si intende uguaglianza assoluta di posizioni, ma almeno tendenziale omogeneità della capacità di ogni singola parte di fare valere i suoi diritti.

(Lettura Art.24 da parte della Corte Cost.) Con una serie di importanti sentenze, la Consulta ha enucleato un contenuto minimo del diritto di difesa, che si articola nel:

  • Rispetto del contraddittorio
  • Nella facoltà di dare prova dei fatti
  • Nel diritto ad una difesa tecnica
  • Nel potere di proporre impugnazioni.

Art.25: giudice naturale precostituito per legge ovvero le parti prima di iniziare un processo devono sapere prima quali sono i criteri oggettivi per nominare il giudice.

Altre garanzie non disciplinate in alcuna norma specifica

Il processo deve essere pubblico: tale garanzia nasce ai tempi della Rivoluzione Francese dove spesso le decisioni avvenivano in segreto. Ma tale esigenza rende pubblico ogni processo? In realtà per i processi civili la pubblicità è l’eccezione (i processi in appello però sono sempre pubblici). La sentenza è l’unica cosa che è sempre pubblica (vengono anonimizzate qualora ci siano dati sensibili).

Diritto di essere sentito personalmente dal giudice: non c’è tale garanzia ovvero la parte non ha il diritto di parlare direttamente al giudice.

Art. 1 c.p.c. in sostanza ci dice che: quando parliamo del processo civile ci riferiamo a quello che serve in via residuale e generica. Quindi con tale processo ci occupiamo di un processo che serve a risolvere tutte le controversie che non siano soggetto ad altro processo.

L’azione in generale

La domanda giudiziale è ciò che si chiede al giudice contro qualcuno. Nel diritto processuale civile il conflitto fra le parti suppone che la vittoria dell'uno sia la sconfitta dell'altro. La parte che propone la domanda si chiama attore. La parte contro cui la domanda è proposta si chiama convenuto.

Il potere di proporre la domanda giudiziale si chiama azione. Il fondamento positivo di questo potere sta nell’art.24 Cost e nell’art.2907 cc.

Il limite al diritto d'azione può ravvisarsi nel c.d. abuso del processo, che identifica una serie di fattispecie in cui un soggetto utilizza il processo per una finalità diversa da quella di vedere riconosciuto un proprio diritto. Manca nel nostro ordinamento una definizione normativa di abuso del processo. Tuttavia, il legislatore (nell'ambito della novellazione della c.d. legge Pinto) ha elencato una serie di casi di abuso. Ve ne rientrano due particolarmente significativi:

  • Quello della parte che ha agito in giudizio consapevole dell'infondatezza, originaria o sopravvenuta, delle proprie domande.
  • Quello della parte che abbia ottenuto dalla decisione finale lo stesso esito che aveva rifiutato in sede di mediazione.

Bisogna evidenziare che l'estinzione dell'azione non comporta come necessaria conseguenza anche l'estinzione del diritto sostanziale sottostante; per contro, l'estinzione del diritto trascina con sé anche l'estinzione dell'azione.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laura214365 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Comoglio Paolo.
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