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I PROCEDIMENTI SPECIALI
Con riferimento agli argomenti trattati nell'unità didattica precedente si risponda ai seguenti quesiti: a) Titolo esecutivo b) Efficacia dell'atto di precetto c) Domanda di sostituzione d) Espropriazione mobiliare presso terzi e) Vendita con incanto nell'espropriazione immobiliare f) Opposizioni nell'esecuzione g) Opposizione di terzo nel processo esecutivo Il libro IV del codice di procedura civile, disciplina una serie di procedimenti che hanno in comune esclusivamente la loro "specialità" ossia la divergenza rispetto al procedimento di cognizione ordinario. In realtà, però, in tale libro non sono disciplinati tutti i procedimenti speciali; infatti, alcuni sono regolati da leggi speciali o dal codice civile. Inoltre un importante procedimento speciale, il processo del lavoro, è disciplinato nel libro II del codice di procedura civile. I procedimenti speciali anticipano la tutela del diritto, negarantiscono il risultato o addirittura si sostituiscono al procedimento ordinario se quest'ultimo non viene invocato dagli interessati. Tra i procedimenti speciali assumono particolare rilievo i c.d. "procedimenti sommari": sommari per l'incompletezza della cognizione (decisi allo stato degli atti) o per la superficialità della cognizione in quanto basati sulla probabilità del diritto. La durata intollerabile dei processi di cognizione ordinaria è alla base di questi istituti, come lo è per le tutele in corso di causa ex artt. 186 bis, ter e quater. Tra i procedimenti sommari si distinguono due categorie: procedimenti non cautelari; A) procedimenti cautelari. Procedimenti sommari non cautelari I provvedimenti sommari non cautelari, mirano all'emanazione di un provvedimento con cui si perviene immediatamente alla fissazione della normativa del caso concreto in modo semplificato. Il provvedimento che ne deriva nasce provvisorio, mapuò divenire definitivo se il soggetto passivo non promuove il processo di cognizione ordinaria. Il collegamento con il processo ordinario è, dunque, "eventuale". Tra i procedimenti sommari non cautelari: - procedimento di ingiunzione; - procedimento per convalida di sfratto. Procedimento di ingiunzione (artt. 633-656 c.p.c.) Il procedimento di ingiunzione è accertamento a cognizione sommaria (in quanto superficiale), non necessaria, poiché il soggetto che è in possesso di una prova scritta dal suo diritto può scegliere se attivare il procedimento sommario o quello ordinario, con prevalente funzione esecutiva in quanto finalizzato ad ottenere il rapido formarsi di un titolo esecutivo, ossia il decreto ingiuntivo. Lo schema della procedura è dunque lineare: - il giudice, su ricorso del creditore, ordina, con decreto, al debitore di pagare entro un termine stabilito una somma o di versare una determinata quantità di cose fungibili,Forma della domanda (art. 638): la domanda di ingiunzione si propone con ricorso. Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano. Il giudice emette la decisione sulla base delle prove documentali fornite.
Procedimento
Al riguardo si possono verificare due ipotesi:
- rigetto della domanda (art. 640 c.p.c.), se il giudice ritiene non sufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitando a provvedere alla prova. Se il ricorrente non vi provvede o, comunque, se la domanda non è accoglibile, il giudice lo rigetta con decreto motivato. Il rigetto, non pregiudica un'eventuale proposizione della stessa domanda;
- accoglimento della domanda (art. 641 c.p.c.), se esistono le condizioni previste,
Il ricorso è accoglibile. Il giudice pronuncia decreto motivato con il quale ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose richieste, nel termine di 40 gg, dalla notificazione del ricorso e del decreto, con l'avvertimento espresso che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di questa, si procederà ad esecuzione forzata.
Il decreto ingiuntivo è munito di efficacia esecutiva provvisoria su istanza del ricorrente, se l'istanza è fondata su cambiale, assegno bancario o circolare, su certificato di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale; inoltre, se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, il giudice può concedere la provvisoria esecutività imponendo al ricorrente una cauzione (art. 642).
Il decreto, insieme con il ricorso, deve essere notificato all'ingiunto entro 60 gg. dalla pronuncia, a pena di inefficacia.
del decreto stesso.
Opposizione: l'opposizione è il mezzo con cui l'ingiunto, che ritenga ingiusta la3condanna, impugna il decreto; si propone con atto di citazione davanti al giudice che2 Termine che può essere ridotto a 10 gg. o aumentato a 60 gg. quando concorrono giusti motivi (art. 641, commasecondo, c.p.c.).3 Secondo il S l'opposizione al decreto ingiuntivo va considerata un vero e proprio mezzo di impugnazione.
ATTAha emesso il decreto ingiuntivo, che deve essere notificato al ricorrente entro neltermine di 40 gg. dalla notificazione dal ricorso. L'atto di opposizione sarà formulatocome un comune atto di citazione; il giudizio si svolge nelle forme ordinarie, ma itermini per la comparizione sono ridotti alla metà. L'opposizione può essere propostaanche tardivamente, e cioè anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, sel'intimato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del medesimo.
perirregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 650 c.p.c.).
L'opposizione, anche tardiva, non è più ammessa decorsi 10 gg. dal primo atto di esecuzione.
Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito o se l'opponente non si è costituito, il giudice, su istanza del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto, che acquista autorità di giudicato sostanziale (art. 647).
L'esecutività provvisoria non concessa al momento della pronuncia, può essere data in sede di opposizione (art. 648) se l'opposizione non è fondata su prova scritta, o di pronta soluzione. Di contro, se l'esecutorietà provvisoria è stata concessa già in sede di emissione del decreto ingiuntivo, il giudice può, su istanza dell'opponente, e quando ricorrono gravi motivi, concedere la sospensione di essa (art. 649).
Il giudizio di opposizione si conclude con una sentenza che
può essere di:
- rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (art. 653, comma primo);
- accoglimento parziale, con conseguente modifica del decreto opposto;
- accoglimento integrale, in tal caso si ha revoca del decreto ingiuntivo, e gli atti esecutivi eventualmente compiuti sono caducati immediatamente.
Procedimento per convalida di sfratto (artt. 657-669 c.p.c.)
Tale procedimento è diretto ad ottenere dal giudice l'emanazione di un provvedimento (ordinanza), che convalidi la licenza ovvero lo sfratto per scadenza del termine o per mancato pagamento del canone pattuito, dichiarando altresì la risoluzione del contratto.
Il procedimento per convalida di sfratto, come quello di ingiunzione, ha carattere non necessario, potendo l'intimante scegliere tra la tutela in esame e quella ordinaria.
Presupposti: possono valersi della procedura di convalida di sfratto soltanto il locatore o il concedente in caso di: 1) locazione, 2) affitto a coltivatore diretto, mezzadria,
- colonia parziale. Soggetto passivo della procedura sarà nel primo caso il conduttore, nel secondo l'affittuario coltivatore diretto, il mezzadro o il colono.
- La legge prevede tre ipotesi in cui applicare tale procedimento:
- licenza per finita locazione, che si intima prima della scadenza del contratto, per impedire la rinnovazione tacita di esso;
- sfratto per finita locazione, che si intima dopo la scadenza del contratto;
- sfratto per morosità, che si intima per mancato pagamento dei canoni alle scadenze stabilite.
- Procedimento: in tutti e tre i casi il procedimento inizia con una intimazione, rivolta dal locatore (o concedente), di lasciar libero l'immobile, con contestuale citazione del conduttore per convalida. La citazione per la convalida deve contenere l'avvertimento al conduttore-intimato che in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione il giudice convalida la licenza o lo sfratto (art. 660). Inoltre tra il giorno della notificazione