Diritto processuale penale
Cap. 1: Regole e principi nei sistemi processuali
I modelli tipici del processo penale, quello inquisitorio e quello accusatorio, solo teoricamente rimangono distinti. Nella realtà, non esiste un processo accusatorio ovvero un processo inquisitorio puro, ma solo sistemi processuali misti. Partendo dal modello inquisitorio, va subito detto che in esso si ritiene che la ricerca della verità è più agevole quando tutte le funzioni giurisdizionali sono concentrate in un unico soggetto, al quale il giudice "affida" l'amministrazione della giustizia.
Questi ricopre, contemporaneamente, il ruolo di giudice, accusa e di difesa dell'imputato. Per converso, agli altri soggetti del processo penale rimane un ruolo del tutto marginale, perché la loro funzione non è altro che quella di subire, per un certo senso, le decisioni dell'organo in cui si concentrano più poteri. Nel sistema inquisitorio la figura del giudice e quella dell'accusatore si fondono in un unico soggetto, l'inquirente (o inquisitore), dato che non esistono accusatore e accusato come parti processuali in senso proprio. È l'inquirente ad avviare d'ufficio il processo, introdurre le questioni di fatto, acquisire le relative prove e valutare queste ultime, in modo del tutto indipendente dalle parti, decidendo poi sulla base degli atti dell'istruttoria così condotta.
Inoltre, a differenza del sistema accusatorio, in quello inquisitorio il processo è tendenzialmente scritto e non è pubblico. Al giudice spetta, pertanto, il compito di ricercare le fonti di prova nella massima libertà possibile, avvalendosi dei poteri coercitivi come l'arresto di imputati per indurli alla confessione o compiendo perquisizioni. In quest'ottica, la custodia cautelare preventiva dell'imputato è vista come uno strumento per indurre l'imputato alla confessione, vale a dire all'ammissione della persona sottoposta ad accusa di fatti e circostanze a sé sfavorevoli.
Nel sistema inquisitorio, l'imputato è presunto colpevole: bastano anche pochi indizi perché l'imputato sia chiamato a discolparsi. Sicché l'onere della prova non grava sull'organo dell'accusa bensì sulla difesa dell'imputato che, per giunta, dispone di limitatissimi poteri per fare valere la propria innocenza. L'organo inquirente, nel modello inquisitorio, redige un verbale in forma scritta dalle deposizioni raccolte, il quale rappresenta il supporto materiale su cui il giudice assumerà la sua decisione. Alle parti, in sostanza, non è permesso di interagire nella formazione della prova, perché il loro intervento è visto con diffidenza rispetto al perseguimento dei fini in ultimo del processo penale che è quello di accertare la verità.
Nel modello inquisitorio, quindi, si confondono le funzioni del giudice che è contiguo all'accusa e diventa quindi un giudice inquisitore. Il modello accusatorio, invece, è costituito dalla netta separazione tra la funzione di parte e quella di giudice. Si hanno dunque, accusa e difesa, contrapposte ad un giudice (terzo, imparziale). Solo la parte deve indagare e cercare prove, il giudice deve invece valutare. Indagare vuole dire innanzitutto formulare delle ipotesi ricostruttive dei fatti a cui si cerca conferma. Il contraddittorio si attua principalmente nella formazione della prova. Il giudice utilizza le prove per ricostruire un fatto avvenuto nel passato: con il contraddittorio è data la possibilità alle parti di partecipare alla loro formazione influente in maniera sostanziale sulla ricostruzione del fatto storico.
Nel processo accusatorio si possono distinguere diverse fasi: la prima di queste è quella delle indagini preliminari. In tale fase, adibita alla ricerca degli elementi probatori, accusa e difesa sono posti in una posizione di tendenziale parità. L'idoneità degli elementi raccolti nelle indagini preliminari, sia dall'organo dell'accusa sia dalla difesa, viene sottoposta ad un primo vaglio giurisdizionale, da parte del giudice per l'udienza preliminare, con il quale si cerca di impedire che i procedimenti dei contenuti probatori evanescenti arrivino alla fase del dibattimento con dispendio di economia e risorse processuali.
L'udienza preliminare ha, pertanto, una duplice funzione: quella di garantire l'imputato da imputazioni "azzardate" e, in ultimo, di garantire al sistema giudiziario di non disperdere risorse verso procedimenti destinati a risolversi in sentenze di assoluzione. Gli elementi di prova vengono trattati tramite la cosiddetta cross-examination, vale a dire con l'esame incrociato dell'accusa e della difesa. Nel processo accusatorio non hanno valore le dichiarazioni raccolte al di fuori del contraddittorio dall'accusatore o dal difensore; si tratta di un metodo diverso rispetto a quello utilizzato nel processo inquisitorio che persegue la verità tramite la segretezza.
Interessante è proprio il ruolo del giudice nella versione accusatoria: valutare le prove presentate dalle parti, quelle che emergono durante la fase dibattimentale del processo e, poi, pronuncia una sentenza che decide il caso e che è potenzialmente caratterizzata dalla irrevocabilità e dalla definitività. Alle parti spetta, comunque, il ruolo centrale: sono tenute, nel loro interesse, a raccogliere le prove che ritengono sufficienti a sostenere la propria posizione, a resistere agli attacchi e addirittura superare, in quanto a valenza probatoria, quelle addotte dalla controparte. Questi si contrappongono, si scontrano, al fine di convincere il giudice della fondatezza delle prove presentate e della posizione sostenuta.
Al contrario, nella versione inquisitoria, il processo è scritto ed è contraddistinto da una segretezza esterna ed interna, nel senso che gli atti processuali sono segreti, non solo i soggetti estranei al processo, ma anche allo stesso imputato.
Favor rei nel processo penale
Si parla di favor rei come un principio generale del processo penale. Il sistema realizzato dal codice di procedura penale contempla fattispecie processuali in cui, a seconda dei casi, vi è parità delle parti ovvero preminenza degli interessi dell'ufficio di accusa o di difesa. In particolare, prevale la posizione dell'ufficio di accusa quando questo è portatore di interessi pubblici generali dell'intero ordinamento (ad esempio le esigenze di accertamento di reati). Prevale, invece, la posizione dell'ufficio di difesa quando è questo ad essere portatore di interessi generali preminenti (ad esempio il diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini) ovvero quando gli interessi particolari dell'ufficio di difesa sono considerati almeno equivalenti a quelli dell'ufficio di accusa, controbilanciandoli.
In caso di parità tra essi, prevale il favor rei, in forza del quale, tra più opzioni ugualmente possibili, va prescelta quella più favorevole all'imputato. Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una norma che riconosca esplicitamente il favor rei come principio generale ma è possibile individuare istituti che si ispirano a tale principio e che ne costituiscono una estrinsecazione: tra queste ad es. la immediata declaratoria di non punibilità in ogni stato e grado l’assoluzione del processo. Il codice prevede nel merito oltre al caso di provata innocenza dell'imputato, anche quando manca ovvero è insufficiente o contraddittoria la prova della sua colpevolezza (articolo 530 comma 2 c.p.p.).
Di insufficienza può parlarsi tanto nel caso in cui sia incompleta la prova positiva di innocenza, quanto nel caso in cui sia incompleta la prova della responsabilità. Di prova contraddittoria può parlarsi nel caso in cui il risultato probatorio sia contrassegnato dall'insanabile contrasto fra le acquisizioni "a favore" e "contro" l'imputato. Si preferisce l’assoluzione di un possibile colpevole, piuttosto che la condanna di un possibile innocente: il dubbio quindi, non può non risolversi in favore dell'imputato, il quale va condannato, solo quando emerge dagli atti la prova piena e non equivoca della sua responsabilità.
Ulteriore applicazione del principio del favor rei si ritrova nella prescrizione secondo cui il giudice ha l'obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere quando, pure ricorrendo una causa di estinzione del reato, dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che il fatto non è previsto dalla legge come reato (articolo 129, comma 2,c.p.p.).
Il legislatore ha, pertanto, stabilito una gerarchia tra le formule di proscioglimento attribuendo rilevanza alla distinzione tra "proscioglimento meramente processuale" e "proscioglimento nel merito". Sono processuali le formule di proscioglimento mediante le quali l'imputato viene prosciolto per ragioni di improcedibilità dell'azione penale oppure di estinzione del reato. Il proscioglimento è nel merito:
- Perché il fatto non sussiste
- Perché il fatto non costituisce reato
- Perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- Perché l'imputato non ha commesso il fatto
Dunque, il principio del favor rei vuole che seppure in presenza di una causa estintiva del reato, risulta evidente l'applicabilità di una formula di proscioglimento nel merito, il giudice è tenuto a prosciogliere nel merito. Il secondo comma dell'articolo 129 c.p.p., nel disporre la prevalenza delle formule di merito rispetto a quelle estintive, contempla tutte le formule enunciate nel primo comma ad eccezione di quella di improcedibilità, il che non può non sottolineare come quest'ultima formula prevalga su qualunque altra.
Il principio del contraddittorio
Il principio del contraddittorio trova la sua espressa enunciazione nell'articolo 111 della costituzione che ha provveduto a collocarlo al vertice dei principi cardine del nostro sistema processuale penale. Il principio del contraddittorio, può essere inteso ed interpretato in un duplice senso. In primo luogo, il legislatore riconosce al contraddittorio una valenza importante come metodo di conoscenza: il contraddittorio infatti si forma attraverso i contrapposti interventi delle parti con un giudice.
Al principio del contraddittorio però è riconducibile anche una valenza diversa, essendo lo stesso principio assolutamente idoneo a tutelare gli interessi ed i diritti dell'imputato o accusato. Il dibattimento è la fase che disegna meglio il processo penale ma si tratta di un procedimento complesso ed è per questo che il legislatore si è preoccupato di arricchire tale fase di un complesso di norme che tendono ad assicurare la giustizia della decisione e la libertà degli individui.
Questa ratio si sottende ai 5 principi che informano il dibattimento:
- Contraddittorio
- Pubblicità
- Oralità
- Immediatezza
- Concentrazione
Per la pubblicità occorre, oltre al naturale intervento degli interessati, i quali prendono parte al processo perché indotti dal diverso principio del contraddittorio, anche quello del popolo nella sua generalità. In tale contesto i testimoni, i periti e l'imputato sentono maggiormente l'obbligo di dire la verità, gli stessi magistrati e i difensori sono spinti ad adempiere con massima attenzione ai loro rispettivi compiti, cosicché la loro opera di giustizia possa ispirare fiducia.
Il nostro sistema conosce due tipologie di pubblicità: quella immediata e quella mediata. La prima consiste nella possibilità per il pubblico di assistere al suo svolgimento percependo tutto ciò che si dice, si compie da coloro i quali agiscono all'interno di ciascuna udienza dibattimentale. Vi sono però eccezioni per le quali il giudice dispone che si proceda a porte chiuse in presenza di ipotesi previste tassativamente dalla legge. Questo avviene:
- Nel caso in cui la pubblicità possa nuocere al buon costume
- Nel caso in cui la pubblicità possa comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato e purché l'autorità competente chieda di procedere a porte chiuse
- Nel caso in cui l'assunzione di determinate prove possa causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine ai fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione
Diversamente, le ipotesi nelle quali si procede a porte chiuse ma con la possibilità di pubblicazione degli atti del dibattimento ricorrono:
- Nel caso in cui la pubblicità possa nuocere alla pubblica igiene
- Nel caso in cui avvengano da parte del pubblico manifestazioni che turbino il regolare svolgimento delle udienze
- Nel caso in cui sia necessario salvaguardare la sicurezza dei testimoni o degli imputati
Quando la persona offesa è minorenne inoltre si procede sempre a porte chiuse. La pubblicità mediata è invece quella che deriva per la conoscenza del dibattimento che il pubblico viene ad avere attraverso i mezzi di informazione collettiva quali la stampa, la radio e la televisione.
La ragione della pubblicità è collegata all'oralità delle prove e della discussione; difatti qualora queste fossero presentate per iscritto il principio della pubblicità non avrebbe ragion d'essere. La sentenza deve essere poi deliberata dagli stessi giudici che hanno presenziato alla fase dell'istruzione dibattimentale. Questa esigenza è garantita dal c.d. principio dell'immediatezza che si esplica nell'esigenza che il dibattimento si attui con la diretta e costante partecipazione di tutte le persone che integrano l'ufficio della decisione, di modo che la decisione stessa sia il frutto della completa percezione ed esperienza di coloro che hanno presenziato allo svolgimento del dibattimento. Da questo principio derivano due corollari.
Nel primo deve esservi identità fisica tra il giudice che decide e il giudice che ha presenziato a tutte le udienze dipartimentali (articolo 525 comma 2, c.p.p.), nel secondo la decisione deve essere basata sulle prove che sono state acquisite in tale fase. Qualora si verifichi un impedimento di uno o più giudici e vengano inseriti nel collegio i giudici supplenti, a norma dell'articolo 525 comma 2, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non espressamente revocati.
L'ulteriore corollario del principio dell'immediatezza è quello sancito nell'articolo 526 che stabilisce che il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Il codice vigente sebbene abbia una preferenza per le prove raccolte oralmente in dibattimento, non disconosce forme di acquisizione di prove precostituite. L'altro principio che informa il dibattimento è quello della concentrazione. In virtù di siffatto principio, il complesso degli atti del dibattimento deve svolgersi quanto è più possibile concentrato sia nello spazio che nel tempo.
In ordine allo spazio, la concentrazione si sostanzia nel subordinato principio della localizzazione, in virtù del quale il dibattimento deve normalmente svolgersi in un luogo "appositamente predisposto ed attrezzato allo scopo (sala di udienza)" nel quale devono trovarsi tutti coloro che devono o possono partecipare al dibattimento quali i giudici, parti, difensori e, se presente, il pubblico. Con riguardo al tempo, la concentrazione si specifica nell'ulteriore principio di continuità per il quale, una volta iniziato, il dibattimento deve svolgersi senza soluzione di continuità per giungere alla sua chiusura. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo di 10 giorni non festivi.
Le ipotesi di sospensione possono ripartirsi in tre gruppi. Un primo gruppo è quello che contempla la necessità di accordare un termine ulteriore per la preparazione della difesa. Il secondo gruppo riguarda tutti quei casi nei quali non sono presenti all'udienza persone delle quali occorre la presenza. Ed infine, il terzo gruppo riguarda quelle ipotesi nelle quali occorre attendere l'eliminazione di un ostacolo temporaneo.
Il diritto di difesa
Per analizzare il diritto di difesa occorre partire dall'articolo 24 comma 2 Cost.: "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Proclamando l'inviolabilità del diritto di difesa si è inteso cancellare gli abusi del regime totalitario. L'articolo 111 della costituzione al terzo comma della norma novellata contempla un decalogo di garanzie riconosciute alla persona "accusata". Tra queste si segnala il diritto dell'imputato ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa, il diritto di interrogare o di fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico...
La lettura delle garanzie difensive contemplate in questa norma indurrebbe a credere che il diritto di difesa penale sia ancor più rafforzato dall'opera integrativa del legislatore costituzionale. La caratteristica principale del nuovo articolo 111 comma secondo è di essere riuscito a tradurre il principio astratto (diritto di difesa) in un complesso di diritti tutelati in concreto e suscettibili di piena attuazione. A differenza della formulazione generica con cui l'articolo 24 comma secondo della costituzione tutela il diritto di difesa, la norma novellata immette una vera e propria serie di regole processuali funzionali alla difesa. Questa norma si configura come una enunciazione generale perché pone una direttiva che necessita di un successivo intervento legislativo per riprodurre il principio in tutte le fattispecie in cui dovrebbe operare e questo perché il legislatore non ha voluto irrigidire la norma, ma al tempo stesso, il prezzo da pagare...
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Diritto Processuale Penale
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Diritto penale - Prima parte
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Diritto processuale penale
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Prima lezione di Diritto processuale penale