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DIRITTO DI OTTENERE LA PROVA RICHIESTA
Il giudice dopo una valutazione in diritto, dovrà escludere le prove espressamente vietate dalla legge in base all'oggetto o al soggetto della prova; per altro verso lo stesso giudice dovrà escludere le prove che risultano in concreto superflue o irrilevanti. La ricerca della verità è agevolata dal contraddittorio, non perché esso garantisca la genuinità della prova, ma perché è il miglior mezzo per verificarla, per scoprire se difetti. Nell'ambito del procedimento penale vi è un altro procedimento definito probatorio che attiene alle dinamiche della prova. Questo procedimento consta di 4 fasi: 1. RICERCA DELLE FONTI DI PROVA: spetta alle parti e sul magistrato del PM grava l'onere di provare la responsabilità penale del soggetto indagato; ma anche all'accusato è data facoltà di ricercare tutti gli elementi per convincere il giudice della sua innocenza. 2.AMMISSIONE DELLA PROVA: è effettuata su istanza delle parti, dal giudice conordinanza emessa senza ritardo, il quale deve valutare che la prova attenga a dimostrare fatti e non sia vietata per legge (legge solo in senso processuale) si perviene alla prova ed avviene con l'esame.
ASSUNZIONE: è la fase in cui dalla fonte incrociato. Le parti hanno il compito di rivolgere domande al dichiarante sia esso un testimone o coimputato, un perito, secondo l'ordine stabilito dall'art. 498 cpp.
VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO PROVA: è una fase gestita dal giudice il quale dovrà valutare la credibilità delle fonti e successivamente la credibilità della narrazione del dichiarante. Nel valutare gli elementi di prova il giudice dovrà avvalersi dello strumento del LIBERO CONVINCIMENTO ex art.192 il quale stabilisce che il giudice deve dar conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati nel valutare gli elementi di prova. La motivazione
è illuogo di sintesi del lavoro del giudice. Le parti possono sottoporre a controllo il ragionamento probatorio del giudice, contenuto nella sentenza, impugnando la sentenza; sarà il giudice dell'impugnazione a valutare la bontà del ragionamento probatorio del giudice e se lo riterrà errato riformerà o annullerà la sentenza, altrimenti conformerà la sentenza stessa.
Il mezzo di prova è lo strumento processuale che consente di ottenere l'elemento di prova da utilizzare successivamente nella fase decisionale. Il legislatore disciplina sette mezzi di prova: testimonianza, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia, la prova documentale. I mezzi di prova "tipici" perché disciplinati dal legislatore, sono considerati gli strumenti più idonei per l'accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale. Il nostro sistema processuale non prevede la tassatività dei
mezzi di prova, pertanto accanto a quelli già disciplinati dal legislatore, vi possono essere dei mezzi di prova "atipici" non disciplinati dalla legge, ma comunque in grado di fornire il proprio apporto conoscitivo al processo penale. In base all'articolo 189 c.p.p., la prova non disciplinata dalla legge può essere ammessa se idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. La prova atipica è quella che mira ad ottenere un risultato probatorio diverso da quelli previsti dal legislatore, inoltre la prova atipica che, sebbene miri ad ottenere un risultato identico a quello che si avrebbe con un mezzo di prova disciplinato dal codice di rito, utilizza modalità di assunzione differenti rispetto a queste. Un esempio è dato dal riconoscimento dell'imputato presente in aula effettuato dal testimone, quando, in realtà, l'individuazione personale di un soggetto dovrebbe.Essere effettuata con i criteri della ricognizione personale che è un mezzo di prova tipico. La testimonianza è il mezzo di prova con il quale una persona, diversa dalle parti coinvolte nella vicenda processuale, apporta il proprio contributo conoscitivo in relazione ai fatti che costituiscono oggetto di prova. Emerge con chiarezza come il legislatore abbia voluto tenere ben distinta la testimonianza rispetto all'esame delle parti con conseguente differenziazione della disciplina delle deposizioni nell'ambito del procedimento penale. Infatti, l'articolo 197 c.p.p. dispone che non possono essere assunti come testimoni il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Unica eccezione è costituita dalla parte civile che, identificandosi nella maggior parte dei casi con la persona offesa dal reato, ha portato un contributo conoscitivo rilevante per il processo di cui non si può fare a meno benché sia anche parte processuale.
La differenza tra testimonianza ed esame delle parti coinvolge aspetti sia di diritto processuale penale sia di diritto sostanziale. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice, di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Viceversa, le parti private possono essere ascoltate nell'ambito del processo penale con uno strumento diverso dalla testimonianza, vale a dire l'esame delle parti; queste non hanno l'obbligo di presentarsi per deporre, né quello di rispondere, né tanto meno l'obbligo di dire la verità qualora decidessero di rispondere. La qualità di testimone può essere assunta dalla persona che è a conoscenza dei fatti oggetto di prova; la testimonianza verte, cioè, sulla responsabilità dell'imputato e sui fatti utili a valutare la credibilità della fonte di prova.L'attendibilità della deposizione. L'ufficio di testimone non può essere assunto da chi versa in una situazione rientrante fra le cause di incompatibilità a testimoniare. Tale soggetto diviene testimone soltanto quando, su richiesta di parte, è chiamato a deporre davanti al giudice nell'ambito del processo penale. La deposizione avviene nelle forme dell'esame incrociato: le domande sono rivolte direttamente dal magistrato del pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. L'articolo 195 c.p.p. introduce il concetto di "testimone indiretto" in contrapposizione alla testimonianza diretta. La distinzione nasce dal presupposto che il testimone diretto può deporre sulla base di fatti percepiti personalmente, in via diretta senza alcuna mediazione. Il testimone indiretto, invece, depone su circostanze apprese per via di una rappresentazione che altri soggetti hanno effettuato. Il rapporto tra fatto
oggetto di prova e testimonianza indiretta è quindi mediato dalla presenza di una terza persona che ha conoscenza diretta del fatto. Di qui, la necessità di prevedere una disciplina specifica per la testimonianza indiretta che consente di valutare l'attendibilità sia del testimone diretto e del testimone indiretto. Occorre, innanzitutto, che il testimone de relato (testimone indiretto) sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame. La mancata indicazione della fonte diretta costituisce causa di inutilizzabilità della testimonianza indiretta. Se il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice dispone che queste siano chiamate a deporre. L'inosservanza di queste disposizioni rende inutilizzabili le dichiarazioni del testimone indiretto, salvo che l'esame della persona che ha conoscenza diretta del fatto che risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
Il codice di rito pone espressamente un divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dal testimone. Si tratta di un divieto di natura oggettiva, in quanto si riferisce a chiunque riceve le dichiarazioni, sia esso un agente di polizia giudiziaria o un testimone. In sostanza, si vuole evitare che per il tramite della testimonianza indiretta, venga violato il diritto al silenzio che costituisce imprescindibile prerogativa dell'imputato nel nostro ordinamento. In via generale, ogni persona ha la capacità di testimoniare. Tale regola permette anche agli infermi e ai minori di assumere l'ufficio di testimone. È chiaro che l'attendibilità delle dichiarazioni, al momento di essere valutata dal giudice, dovrà subire un vaglio ancora più penetrante in considerazione delle caratteristiche soggettive di chi ha reso la deposizione. Tra l'altro il giudice, qualora sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere.testimonianza, può anche d'ufficio ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. Il generale obbligo di rendere testimonianza subisce delle eccezioni in ragione della posizione soggettiva del deponente. Non possono essere assunti, infatti, come testimoni:- i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso
- il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
- Coloro che hanno svolto il ruolo di Giudici o PM
- Difensore che abbia svolto attività investigativa