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Questa disciplina si ritiene applicabile solo si processi a cognizione piena e prende in
considerazione la sola connessione qualificata, con esclusione della connessione oggettiva
semplice, dimostrando che il rito è sempre derogabile in presenza di un legame particolarmente
intenso fra più cause.
I criteri sono:
- se una delle cause è soggetta al rito ordinario, è questo quello che si usa per tutte le cause;
- in caso di cause di lavoro o controversie in materia di previdenza ed assistenza
obbligatoria, il rito risultante dagli artt. 414 ss. prevale su tutti gli altri;
- in assenza delle ipotesi precedenti, si applica il rito speciale previsto per la causa in ragione
della quale viene determinata la competenza oppure il rito presto per la causa di maggior valore.
Nel caso di violazione, il giudice si limita a disporre il passaggio dal rito ordinario a quello
speciale, o viceversa.
In questo modo, si esclude che l’errore sul rito possa comportare conseguenze fatali per il
processo o comunque possa essere causa di nullità degli atti in esso compiuti.
13.Il potere di separazione delle cause cumulate
Gli artt. 103 e 104 attribuiscono al giudice il potere discrezionale di disporre, durante l’istruzione
o in fase di decisione, la separazione delle cause fino a quel momento trattate congiuntamente,
quando tutte le parti ne facciano istanza o anche d’ufficio, quando la continuazione della loro
riunione potrebbe ritardare o rendere più gravoso il processo.
Tali disposizioni fanno riferimento ad ogni ipotesi di cumulo di cause. 64
Diritto processuale civile 1
Capitolo VIII
Le parti e i difensori
1.Nozione di parte
Il termine parte può comprendere diversi significati: come soggetti del rapporto sostanziale dedotto
in giudizio; come soggetti che agiscono, genericamente, nel processo; come parte rappresentata.
Nell’accezione più diffusa, però, il termine parte indica il soggetto che agisce nel processo in nome
proprio e nei cui confronti si produrranno gli effetti dei provvedimenti del giudice (c.d. parte in
senso processuale).
La qualità di parte si può acquistare in vari modi:
- per aver avviato il processo tramite atto introduttivo (attore) o per essere stato destinatario di
questo atto (convenuto);
- in conseguenza di un intervento, volontario o coatto;
- per essere succeduto alle parti originarie;
- per il solo fatto di essere indicati come parte nel provvedimento del giudice.
2.Capacità di essere parte e capacità processuale; la legittimazione processuale
Sul terreno processuale distinguiamo:
- capacità di essere parte: assumere la qualità di parte;
- capacita processuale: capacita di agire nel processo.
La capacità di essere parte coincide con la capacita giuridica, quindi spetta a tutti i soggetti e gli
enti cui è riconosciuta la capacità giuridica.
La capacità processuale coincide con la capacità di agire, quindi possono stare in giudizio coloro
che possono esercitare liberamente i propri diritti (es. maggiore età).
Anche in questi casi è prevista l’interdizione, l’inabilitazione, la minore età, la dichiarazione di
fallimento: il soggetto incapace o limitatamente capace può stare in giudizio tramite un soggetto
che lo rappresenta legalmente (il genitore per il minore), al quale compete in via esclusiva la
legittimazione processuale; oppure insieme ad un altro soggetto che lo assiste (curatore per
l’inabilitato).
Inoltre, ci sono anche ipotesi in cui la proposizione di un’azione o la mera costituzione in giudizio
instaurato da altri è subordinato al rilascio di un’autorizzazione da parte di un determinato organo.
Si fa riferimento ai casi in cui l’autorizzazione è richiesta per integrare la capacita processuale del
rappresentante di una persona fisica incapace, ma anche ai casi in cui l’autorizzazione sia
prescritta da disposizioni che disciplina il procedimento di formazione della volontà di un ente.
3.La rappresentanza processuale
Il rappresentate agisce in nome e per conto del soggetto rappresentato.
Con la rappresentanza legale si fa riferimento a determinati soggetti, incapaci o limitatamente
capaci, che possono stare in giudizio solo nella persona del soggetto cui la legge attribuisce il
potere di agire.
Con la rappresentanza organica facciamo riferimento al modo in cui la volontà delle persone
giuridiche e di altri enti si manifesta all’esterno: le persone giuridiche stanno in giudizio tramite chi
le rappresenta a norma di legge o di statuto; mentre le associazioni e i comitati senza personalità
giuridica stanno in giudizio tramite le persone cui compete la presidenza o la direzione.
La rappresenta processuale volontaria si fonda sulla libera scelta del soggetto, che assegna la
rappresentanza tramite apposita procura. Il codice disciplina solo i casi di rappresentanza
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Diritto processuale civile 1
processuale del procuratore generale e di quello proposito a determinati affari, cioè di soggetti a
cui spetta già la rappresentanza sostanziale.
Questi soggetti possono stare in giudizio solo con apposita autorizzazione conferita per iscritta,
quindi la rappresentanza sostanziale non comporta automaticamente il riconoscimento dela
rappresentanza processuale, a meno che:
- non si tratti di atti urgenti o in caso di misure cautelari;
- non si tratti di procuratore generale di chi ha la residenza ed il domicilio all’estero e l’institore, ai
quali la rappresentanza processuale si presume.
Altro la norma non dice, quindi sembrerebbe che le parti possano assegnare liberamente la
rappresentanza. L’opinione dominante, però, ritiene che la rappresentanza processuale non possa
mai essere disgiunta dalla rappresentanza sostanziale, pena l’invalidità della procura e il difetto di
legittimazione processuale del rappresentante.
Nella pratica, tale inscindibilità finisce col costruire un limite invalicabile, poiché spesso viene
raggirato attribuendo al delegato anche poteri di rappresentanza sostanziale.
In tutti i casi, comunque, distinguiamo:
- parte in senso processuale: il rappresentato che è destinatario degli effetti del processo;
- parte in senso formale: il rappresentante a cui spetta la legittimazione processuale.
4.Il curatore speciale
L’art 78 prevede la nomina di un curatore speciale in due situazioni:
- quando manca la persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza dell’incapace e vi sono
ragioni d’urgenza;
- quando vi sia un conflitto d’interessi fra rappresentate e rappresentato (es. tutore che deve
promuovere un’azione contro l’incapace).
In questi casi, al curatore speciale spetta la legittimazione processuale, al posto della parte o
accanto ad essa.
I soggetti che possono prendere l’iniziativa della nomina sono: soggetto che dovrà beneficare della
rappresentanza o dell’assistenza; rappresentante, in caso di conflitto d’interessi; qualunque parte
in cassa che vi abbia interesse; il pubblico ministero.
La competenza appartiene al giudice di pace oppure al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al
quale si propone la causa, il quale provvede con decreto, dopo aver assunto le informazioni e
sentite le parti. Il decreto di nomina deve essere sempre comunicato dall’ufficio al pubblico
ministero.
5.Il difetto di legittimazione processuale
L’art 182 disciplina il caso in cui. il giudice rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione; in questo caso egli deve assegnare alle parti un termine perentorio per la
costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, l’assistenza o per i rilascio delle
autorizzazioni necessarie.
Quindi, il difetto di giurisdizione è sempre rilevabile d’ufficio.
Allo stesso tempo, l’art 182 prevede che il vizio sia rimediabile con efficacia retroattiva, poiché se
la sanatorio si realizza tempestivamente gli effetti sostanziale e processuali della domanda si
producono fin dal momento della sua notificazione, come se il processo fosse iniziato in modo
regolare.
Se la sanatoria non si verifica, oppure interviene dopo il termine perentorio, il difetto di
legittimazione processuale diventa insanabile. In particolare: 66
Diritto processuale civile 1
- il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione dell’attore incide sulla valida
instaurazione del processo e, quindi, ne impone la definizione con una sentenza di rito;
- il difetto di legittimazione processuale del convento, se sia addebitabile solo alui, si riflette
esclusivamente sulla costruzione in giudizio del convenuto stesso e sulla validità degli atti da lui
compiuti, senza impedire la continuazione del processo.
6.La rappresentanza e la difesa tecnica
La parte, munita di capacita processuale, non può agire direttamente e personalmente ne
processo, ma deve essere assistita da un difensore.
Infatti:
- davanti al tribunale e alla corte d’appello è sempre necessario che le parti stiano in giudizio col
ministero di un procuratore legalmente esercente (iscritto all’albo degli avvocati); a meno che la
parte stessa non sia avvocato.
- davanti al giudice di pace è ammessa la difesa personale per le cause il cui valore non superi
1100€; negli altri casi sono richiesti il ministero oppure l’assistenza di un difensore, salvo che il
giudice autorizzi la parte a stare in giudizio personalmente.
- davanti alla Corte di cassazione è previsto il ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.
Distinguiamo, quindi, rappresentanza e assistenza:
- il ministero agisce in sostituzione della parte, quindi in nome e per conto di questa, tramite
apposita procura. Si definisce rappresenta tecnica e comprende il compimento di tutti gli atti
processuali necessari. Inoltre, il contenuto della procura è tipico, a differenza del difensore, dove
viene definito dalla legge.
- il difensore, invece, si affianca alla parte per fornire la propria consulenza tecnica, tramite
apposito mandato.
Questa distinzione risale alla differenza originaria fra: procuratore legale, che assisteva la parte, e
avvocato, che forniva assistenza giuridica.
Oggi, questa distinzione non c’è più, quindi non sembra corretta distinguere due qualifiche
professionali, ma rimane la duplicità di funzioni.
7.L’ordinamento della professione di avvocato
L’ordinamento della professione di avvocato è stata riformata nel corso del tempo.
Pe poter ottenere l’iscrizione nell’altro degli avvocati è necessario il possesso della laurea in
giurisprudenza e il superamento di un apposito esame, cui è possibile accedere dopo 18 mesi di
tirocinio, che comporta lo svolgimento della pratica presso uno studio legale, la frequenza di
appositi corsi di formazione e la frequenza de