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INTERESSE AD IMPUGNARE
Per impugnare serve la legittimazione ad impugnare (cioè il diritto d'impugnazione) e l'interesse ad impugnare, che è disciplinato dall'art. 568 comma 4 c.p.p. "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse" che dev'essere:
- concreto: cioè deve portare ad un risultato favorevole/vantaggioso per colui che impugna.
- attuale: cioè deve sussistere nel momento in cui viene proposta l'impugnazione e deve persistere fino a quando l'impugnazione non viene decisa.
L'interesse ad impugnare:
PM: il PM riveste una posizione ibrida perché è una parte del processo e allo stesso tempo è un organo di giustizia. Infatti, l'art. 73 dell'ordinamento giudiziario stabilisce che "il PM veglia all'osservanza delle leggi". Il PM ha un interesse concreto e attuale a impugnare anche quando l'impugnazione punta a non fare subire
All'imputato degli effetti sfavorevoli dovuti a degli errori da parte del giudice; l'interesse del PM potrebbe coincidere con quello dell'imputato MA questa configurazione è entrata in crisi per effetto del comma 4 bis dell'art. 568 c.p.p. introdotta dal d.lgs. 11/2018: "Il PM propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione" cioè il PM non è più autorizzato a presentare l'appello nell'interesse dell'imputato (il PM non può più presentare appello pro reo) e può proporre solo ricorso per cassazione in favore dell'imputato. Questa modifica esalta la posizione del PM come antagonista dell'imputato e finisce per rendere marginale questo compito di organo di giustizia. L'appello pro reo e incidentale al PM non è più consentito E è diventato circoscritto l'appello sulla
pena.L'interesse ad impugnare del PM non è legato al concetto di soccombenza perché può impugnare anche a favore dell'imputato (no appello ma con ricorso per cassazione). IMPUTATO: anche per l'imputato l'interesse ad impugnare è slegato al concetto di soccombenza MA l'impugnazione gli deve consentire di ottenere vantaggi in termini concreti. SE l'imputato è stato condannato, l'interesse ad impugnare è in re ipsa e quindi l'interesse è di ottenere una pronuncia che lo riconosca non colpevole. MA l'imputato ha interesse ad impugnare una sentenza di proscioglimento? In base alla formula con cui l'imputato è stato prosciolto si comprende se l'imputato ha o non ha interesse ad impugnare. QUINDI se la pronuncia ha una efficacia preclusiva in sede civile (la formula è ampiamente liberatoria) l'imputato non ha interesse ad impugnare; se è stato prosciolto conUna formula che non ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 652 comma 1 c.p.p., l'imputato ha interesse ad impugnare (a ottenere una formula ampiamente liberatoria). C'è un problema con riferimento alla motivazione del proscioglimento. Se la sentenza di assoluzione o ampiamente liberatoria è stata pronunciata in applicazione della regola di giudizio in dubio pro reo, secondo le SU civili non si verifica l'efficacia preclusiva dell'art. 652 comma 1 c.p.p.: cioè affinché la sentenza di assoluzione abbia questo effetto preclusivo in sede civile è necessario che ci sia stato un accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso e quindi se l'imputato è stato assolto sulla base della regola in dubio pro reo sarebbe mancato questo accertamento che darebbe alla sentenza di assoluzione efficacia preclusiva e quindi secondo le SU penali l'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza.
sia pure ampiamente liberatoria quando è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 comma 2.LA PRESENTAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI
1- FORMA DELL'IMPUGNAZIONE
Art. 581 "forma dell'impugnazione" c.p.p.: "L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità ("specifica a pena di inammissibilità" è stato introdotto dalla L. 102/ 2017):
a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".
In questo art. ci sono 2 porzioni che fanno riferimento a contenuti
I contenuti formali dell'impugnazione sono:
- Il provvedimento impugnato
- La data
- Il giudice che lo ha emesso
I contenuti sostanziali dell'impugnazione sono:
- I capi e i punti della decisione a cui l'impugnazione si riferisce
- Le prove dalle quali si deduce l'inesistenza
La versione attuale è frutto della L. 103/2017 ed è una modifica che si ricollega a quella modifica dell'art. 546 c.p.p. con riferimento alla stesura della motivazione.
Con il termine "capi della decisione" si fa riferimento a ciascuna autonoma decisione contenuta nella sentenza. Quindi, nella sentenza penale avremo tanti capi quanti sono i capi d'imputazione o in base a quanti sono gli imputati. I capi possono essere civili o penali. I punti stanno all'interno di ogni singola decisione e rappresentano tanti temi affrontati all'interno di quella decisione/singolo capo.
l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione (la lett. b è stata aggiunta dalla L. 103/2017).-
le richieste, anche istruttorie (la L. 103/2017 ha specificato istruttorie).-
i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta -> nella versione originaria era richiesta la specificità con riferimento solo ai motivi MA POI questo requisito di specificità è stato spostato all'inizio dell'art. e quindi tutti i requisiti devono essere enunciati in maniera specifica. MA il vero problema riguarda i motivi MA non il ricorso per cassazione (dove i motivi sono l'oggetto dell'impugnazione e quindi devono essere specifici che è un mezzo a critica vincolata) MA per l'appello che è un mezzo di impugnazione dove la critica è libera. Nel 2016 si sono pronunciate le SU della corte di cassazione dando una loro lettura di che cosa si debba intendere per
“motivi specifici” e affinché l’appello sia ammissibile e i motivispecifici bisogna che sia soddisfatto un requisito di specificità intrinseca (cioè che i motivinon siano generici o astratti) e estrinseca (cioè che il motivo vada a criticare quali sonostate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata). Lamodifica della L. 103/ 2017 che aveva l’obiettivo di codificare la pronuncia delle SU hafallito nel suo obiettivo perché ha spostato il requisito dalla lett. d) all’inizio. Lagiurisprudenza successiva alla modifica della L. 103/ 2017 si sta adeguando alle SU equindi tutt’ora, quando si parla dell’ammissibilità dell’appello, si richiede una specificitàdei motivi che va ad essere parametrata sulla motivazione della sentenza impugnata equindi bisogna che nell’appellare si vadano a censurare i passaggi argomentativi dellasentenza del primo giudice
altrimenti sono ritenuti motivi a-specifici e quindi è inammissibile l'appello, nonostante sia uno strumento a critica libera.
Quando si presenta l'impugnazione è irrilevante il nome che la parte da a quell'impugnazione cioè non rileva la qualificazione che la parte assegna all'impugnazione proposta.
E infatti l'art. 568 comma 5 afferma che "L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente" cioè non rileva qual è l'etichetta che la parte dà all'impugnazione E SE giunge sul tavolo di un giudice competente, questi la trasmette al giudice competente. PERO' si è posto un problema perché in qualche caso si tratta di errata qualificazione del mezzo (cioè la parte sbaglia a
qualificare l'impugnazione) ma in altri casi si può trattare di utilizzo di un mezzo di impugnazione non consentito. Inizialmente la giurisprudenza diceva che l'art. 568 comma 5 coprirebbe solo i casi di erronea qualificazione del mezzo e nei casi di utilizzo di un mezzo di impugnazione non consentito ci dovrebbe essere una declaratoria di inammissibilità. POI sono intervenute le SUe hanno specificato che è inutile fare questa distinzione anche perchè spesso non è possibile indagare quale sia la volontà della parte MA quella che conta è che la parte abbia manifestato la volontà d'impugnare. QUINDI una volta che l'impugnazione arriva sul tavolo del giudice incompetente la dovrà trasmettere al giudice competente. POI il giudice a cui pervengono gli atti deve verificare se quell'impugnazione è ammissibile.
2- MODALITÀ DELLE IMPUGNAZIONI
Art. 582 “presentazione
dell’impugnazione” c.p.p.:-comma 1: “salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il PU addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione” cioè l’impugnazione si presenta nella cancelleria del giudice a quo cioè colui che ha emesso il provvedimento impugnato (diversamente dalle impugnazioni in materia di misure cautelari personali che va presentato nella cancelleria del giudice ad quem cioè giudice dell’impugnazione).-comma 2: “le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo
èdiverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolareall'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice cheemise il provv