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Diritto processuale penale 2° semestre: parte dinamica

Libro V – IP e UP (da art. 326 a 437)

Il Libro V regola quella fase del procedimento che è prodromica/viene prima rispetto al giudizio di 1°. È suddiviso in 10 titoli, gli ultimi 2 riguardano l’UP. Il procedimento penale di 1° ordinario si suddivide in varie fasi:

  • IP: il passaggio dalle IP alle UP è dato dall’esercizio dell’azione penale;
  • UP (è la sede elettiva per i procedimenti speciali): il passaggio dalla UP al giudizio di 1° è dato dal decreto che dispone il giudizio;
  • Giudizio;
  • Sentenza: è il provvedimento che chiude il procedimento penale di 1° ordinario.

Il procedimento penale di 1° in senso ampio si distingue in:

  • Procedimento penale in senso stretto: coincide con la fase delle IP; prima dell’azione penale abbiamo un’ipotesi di imputazione/addebito provvisorio, una persona sottoposta alle indagini e un procedimento penale in senso stretto;
  • Processo in senso proprio: dopo l’azione penale abbiamo la formulazione dell’imputazione, l’assunzione della qualità dell’imputato e l’inizio del processo.

Excursus storico IP

La fase delle IP costituisce una delle novità più significative del c.p.p. del 1988 (il Codice Vassalli è stato introdotto nel 1988 ed è entrato in vigore nel 1989). Prima, il Codice Rocco aveva denominato la fase anteriore al giudizio istruzione formale o sommaria, che era funzionale ad acquisire materiale direttamente utilizzabile nel giudizio per la pronuncia della sentenza. Con il Codice Vassalli, la fase anteriore al giudizio viene denominata fase delle IP, funzionale a raccogliere elementi utili per stabilire se il processo debba essere o meno instaurato. Quindi, abbiamo una diversa terminologia e una diversa finalità.

Il termine “istruzione” però lo troviamo quando si parla di “istruzione dibattimentale” perché in dibattimento si colloca l’attività preordinata alla formazione della prova. Questa modifica del codice del 1988 dà attuazione/è una ricaduta del principio di separazione tra le fasi del procedimento:

  • Procedimento penale in senso stretto (fase delle IP) ≠ processo;
  • Persona sottoposta alle indagini (cd. indagato) ≠ imputato;
  • Ipotesi di imputazione (addebito provvisorio che si colloca nella fase investigativa) ≠ imputazione;
  • Atti di indagine del PM (atti omologhi) ≠ atti di prova davanti al giudice (nella fase dibattimentale).

Gli atti di indagine del PM sono atti corrispondenti/omologhi agli atti di prova/mezzi di prova che vengono assunti in dibattimento davanti al giudice, però non sono identici perché:

  • Gli atti d’indagine hanno una matrice unilaterale: non vengono compiuti nel contraddittorio pieno e non contemplano la presenza del giudice;
  • Gli atti di prova si formano nel contraddittorio.

Es: un verbale di assunzione delle informazioni da parte del PM è un atto omologo rispetto alla testimonianza in dibattimento.

Il nostro è un sistema accusatorio perciò si segue il metodo dialettico per l’accertamento dei fatti e il baricentro dell’accertamento è il dibattimento (= è la sede per la formazione delle prove nel contraddittorio) e non la fase investigativa che si sostanzia in una serie di attività d’indagine preparatorie rispetto alla successiva contesa dibattimentale.

Disposizioni generali - Titolo I (da art. 326 a 329)

Art. 326 c.p.p. “Finalità delle IP”: “Il PM e la PG svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale”. Cioè, le IP sono compiute dal PM e dalla PG con uno scopo: servono a raggiungere/assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale cioè al PM per orientarsi e sciogliere la sua alternativa tra esercizio dell’azione penale o archiviazione della notizia di reato. I risultati della fase investigativa sono elementi privi di valore probatorio in sede di giudizio.

Art. 358 c.p.p. “Attività d’indagine del PM”: “il PM deve compiere tutte le attività necessarie ai fini indicati nell’art. 326 e svolge anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”. Cioè, il PM deve svolgere delle indagini complete anche tenendo conto delle circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini per orientare in modo consapevole la determinazione, da parte del PM, circa l’archiviazione o l’esercizio dell’azione penale. Se il PM non svolge con completezza le indagini, l’azione penale che esercita è debole.

Però molti autori hanno descritto l’art. 326 come una sineddoche normativa cioè una disposizione che NON dice tutta la verità sulla funzione delle IP. Infatti, nel 1992 la c.c. ha aperto le porte all’uso probatorio delle IP con le 3 pronunce che hanno determinato la svolta inquisitoria e hanno concesso alle risultanze investigative di avere proiezioni nel dibattimento per la decisione sulla responsabilità. Infatti, si parla di polivalenza/polifunzionalità delle IP perché le IP servono, oltre per il fine prioritario di cui all’art. 326 c.p.p., a:

  • Sostenere i provvedimenti decisori del giudice limitativi dei diritti fondamentali (misure cautelari, intercettazioni);
  • Assumere decisioni che definiscono i riti alternativi al dibattimento per consenso dell’imputato (giudizio abbreviato, patteggiamento o applicazione della pena su richiesta di parte);
  • Assumere una sentenza conclusiva del giudizio quando si integra una deroga alla formazione della prova in contraddittorio (art. 111 comma 5 C.): contestazioni, letture e acquisizioni concordate degli atti che si collocano nella fase del dibattimento.

I protagonisti delle IP

In origine i protagonisti delle IP erano: il PM, la PG e il Giudice per le IP. Poi, la L. 397/2000 (L. sulle investigazioni difensive) ha aggiunto l’art. 327 bis e la figura del difensore completando la triade fondamentale del sistema accusatorio.

1. PM e PG Accusa (indaga)

Art. 327 c.p.p. “Direzione delle IP”: Il PM è il dominus delle IP, dirige le indagini e dispone direttamente della PG che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Cioè, ha un margine di autonomia anche nelle attività che pone in essere dopo che è stata comunicata la notizia di reato al PM.

Il PM è il dominus delle indagini ed è responsabile della scelta finale (cioè esercitare o meno l’azione penale). L’art. 358 c.p.p. stabilisce che il PM deve svolgere indagini complete (anche tenendo conto degli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini). L’art. 405 c.p.p. pone in capo al PM l’obbligo di esercitare l’azione penale. L’art. 112 C. sancisce il principio di obbligatorietà dell’azione penale ma il PM non deve esercitare l’azione penale davanti ad ogni notizia di reato perché deve evitare la celebrazione di un processo superfluo e quindi formulerà l’archiviazione.

La PG ha un ruolo ancillare (cioè di affiancamento alle attività d’indagine che dirige il PM). La PG pone in essere un’attività autonoma di indagine/svincolata da quella del PM:

  • In fase di acquisizione della notitia criminis;
  • Dopo la comunicazione della notizia criminis e prima che il PM assuma la direzione delle IP.

Quando il PM assume la direzione delle indagini, la PG compie attività delegata, guidata e parallela d’indagine cioè il margine di autonomia si restringe.

2. Difensore e i suoi assistiti difesa (indaga)

L’attività investigativa del difensore, per distinguerla dalle IP condotte dal PM, è chiamata inchiesta privata o parallela. Art. 327 bis c.p.p. “Attività investigativa del difensore”:

  • Comma 1: “Il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”. Cioè, stabilisce la finalità delle investigazioni difensive che è quella di ricercare e individuare elementi di prova a favore dell’assistito e quando si parla di assistito si fa riferimento alla persona sottoposta alle indagini e agli altri soggetti del procedimento che possono assumere il ruolo di parte (come la PO).
  • Comma 2: “La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione”. Cioè, disciplina l’estensione temporale delle investigazioni difensive. Le IP hanno una durata limitata, invece le investigazioni difensive non hanno limiti neanche iniziali perché l’art. 391 nonies c.p.p. prevede le investigazioni preventive cioè la possibilità per il difensore di svolgere indagini difensive prima ancora che esista un procedimento penale.
  • Comma 3: si occupa dei soggetti: queste attività possono essere poste in essere dal difensore, dal sostituito, dal CT (quando sono richieste competenze specifiche) e dall’investigatore privato autorizzato su incarico del difensore.

3. Giudice per le IP Vertice (al vertice)

Art. 328 c.p.p. “Giudice per le IP” comma 1: “Nei casi previsti dalla legge sulle richieste del PM, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le IP”.

Il giudice interviene nelle IP a scopo servente perché in questa sede si compiono determinati atti che possono incidere sui diritti fondamentali della persona. Il GIP non ha poteri d’iniziativa d’ufficio ma una competenza funzionale ad acta, cioè in relazione a specifici atti su richiesta di parte. La sua giurisdizione è senza azione: è un giudice senza azione che non conosce gli atti ma gli conoscerà quando gli vengono trasmessi. Ha una cognizione incidentale (cioè limitatamente a quella porzione di attività in relazione al quale serve il suo intervento); è un giudice senza fascicolo. Le funzioni del GIP sono le funzioni di garanzia e di controllo:

  • Tutela le libertà, i diritti fondamentali dell’individuo e il diritto di difesa;
  • Anticipa l’assunzione della prova nell’ambito dell’incidente probatorio che viene sollecitato dal PM o dall’indagato. Non ha poteri d’ufficio di ricercare prove;
  • Verifica il rispetto dei tempi di svolgimento delle IP (infatti è chiamato in causa nella procedura di proroga);
  • Assicura l’osservanza del principio di obbligatorietà dell’azione penale da parte del PM (infatti è chiamato in causa nella procedura di archiviazione).

Il ruolo fondamentale del GIP è quello di definire il processo, allo stato degli atti, nell’ambito di uno dei riti alternativi al dibattimento (quindi giudizio abbreviato, patteggiamento, ...).

Poi l’art. prevede che “quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51:

  • Comma 1 bis: “commi 3-bis e 3-quater le funzioni di GIP sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto (di corte d’appello) nel cui ambito ha sede il giudice competente”.
  • Comma 1 ter è stato soppresso.
  • Comma 1 quater: “commi 3 quinquies le funzioni di GUP sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.

Caratteri essenziali delle IP

I caratteri essenziali delle IP sono:

  • La segretezza: che riguarda il segreto investigativo;
  • La durata limitata: che riguarda il diritto di difesa.

La segretezza

L’art. 329 c.p.p. si occupa della segretezza interna cioè la segretezza che opera nei confronti dei protagonisti della vicenda processuale: cioè la persona sottoposta alle indagini, la PO e i rispettivi difensori che non sono ammessi a conoscere determinati atti fino a un certo momento. Questa segretezza è tutelata penalmente da:

  • Art. 326 c.p.p. come reato proprio dei PU e degli IPS per rivelazioni del segreto d’ufficio;
  • Art. 379-bis c.p. come reato comune per rivelazione dei segreti inerenti a un procedimento penale.

Invece, la segretezza esterna opera nei confronti dei soggetti non coinvolti nel procedimento penale e alla segretezza esterna è dedicata la disciplina dell’art. 114 c.p.p. che riguarda il divieto di pubblicazione degli atti e la segretezza esterna è tutelata penalmente dall’art. 684 c.p.p. che è una contravvenzione comune e la violazione di entrambi è fonte di responsabilità disciplinare e penale.

L’art. 329 c.p.p. detta l’obbligo del segreto:

  • Comma 1 disciplina l’oggetto e la durata del segreto. Sono coperti dal segreto gli atti di indagine compiuti dal PM e dalla PG + le richieste del PM di autorizzazione al giudice per il compimento di atti d’indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste (disposizione introdotta dalla L. Orlando e che trova applicazione solo per i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020) fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle IP. Una volta chiuse le IP viene meno il segreto investigativo e la notificazione dell’avviso di conclusione delle IP = art. 415 bis determina la discovery integrale di tutta l’attività indagine compiuta dal PM durante la fase investigativa.
  • Comma 2 disciplina il potere di desegretazione del PM: “quando è necessario per la prosecuzione delle indagini (es: diffusione di un identikit), il PM può, in deroga all’art. 114 c.p.p., con decreto motivato consentire la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi”.
  • Comma 3 disciplina i poteri di segretazione del PM: “quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il PM può con decreto motivato prorogare la segretazione o ordinare la segretazione ad atti che non sarebbero segretati”.

La durata limitata

Termine ordinario delle IP è di 6 mesi o 1 anno (a seconda della gravità del reato) e entro questi termini il PM deve scegliere se esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione.

Proroga il termine ordinario può essere prorogato di 1 anno nei casi di delitti indicati dall’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.

Termine massimo delle IP (comprese proroghe) è di 18 mesi o 2 anni (a seconda della gravità del reato).

Termine supplementare (introdotto dalla L. Orlando) una volta scaduti i termini massimi, il PM ha a disposizione altri 3 mesi NON per svolgere indagini MA per scegliere se esercitare o meno l’azione penale.

Se non vengono rispettati/inosservati:

  • Il termine ordinario o massimo: allora gli atti d’indagine successivi cioè compiuti dopo la scadenza di questi termini sono inutilizzabili.
  • Il termine supplementare: allora viene data una comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello che potrà (è una facoltà) avocare a sé le indagini ai sensi dell’art. 412 comma 1 c.p.p.

Problema del dies a quo

Le IP decorrono da quando il PM iscrive la notizia di reato nel registro delle notizie di reato e ai sensi dell’art. 335 c.p.p. l’iscrizione dev’essere immediata. Se il PM non provvede subito all’iscrizione, allora il termine iniziale e finale slittano in avanti.

Le SU della corte di cassazione sono intervenute e hanno stabilito che il GIP non ha un potere di sindacare il ritardo nell’iscrizione della notizia di reato da parte del PM. Poi, la L. 103/2017 ha previsto un potere di controllo, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale presso la corte d’appello, sull’osservanza delle norme che riguardano l’iscrizione delle notizie di reato. È un rimedio blando perché non ci sono conseguenze/ricadute processuali ma solo conseguenze disciplinari per il PM. Quindi, il problema del dies a quo rimane aperto.

Notizia di reato - Titolo II (da art. 330 a 335)

Il titolo II e il c.p.p. non danno una definizione di notizia di reato ma è ricavabile ed è la prospettazione di un fatto storico che potrebbe integrare una fattispecie di rilevanza penale. Ai sensi dell’art. 330 c.p.p. “Acquisizione delle notizie di reato” il PM e la PG sono gli organi competenti ad acquisire una notizia di reato e:

  • “Prendono notizia dei reati” cioè ricercano le notizie di reato e quindi hanno un ruolo propulsivo.
  • “Ricevere le notizie di reato” cioè diventano collettori di notizie di reato pervenute da altra fonte e quindi hanno un ruolo passivo; che possono essere “presentate o trasmesse” a norma degli art. seguenti; questo introduce il concetto delle notizie di reato qualificate che si contrappone al concetto di notizie di reato non qualificate.

Le notizie di reato qualificate sono disciplinate all’interno del Titolo II e sono 3:

  • La denuncia da parte dei PU o degli IPS (art. 331 e 332 c.p.p.);
  • La denuncia da parte dei privati (art. 333 c.p.p.);
  • Il referto da parte dell’esercente la professione sanitaria (art. 334 c.p.p.).

A queste 3 categorie si aggiungono le condizioni di procedibilità che sono disciplinate all’interno del titolo III e sono delle dichiarazioni che in taluni casi la legge richiede affinché si possa esercitare l’azione penale in relazione a un determinato reato e sono le: dichiarazioni di querela, istanza, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher damianomss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Lorenzetto Elisa.
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