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Attività del P.M. nell'ambito delle indagini
Sempre in considerazione della ripetibilità dell'atto, non è prevista la presenza del difensore; il difensore non conosce neanche il verbale dell'atto perché questo è segreto. Il codice si limita a prescrivere che il P.M. proceda all'individuazione di persone o cose quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini.
Tra le altre attività di iniziativa del P.M. troviamo le perquisizioni. Si tratta di un atto delegabile alla polizia giudiziaria con decreto, nel quale devono essere specificate i luoghi e le persone, se sia consentito l'ingresso coattivo e se la perquisizione si possa estendere anche ad altri luoghi. Devono invece essere eseguite personalmente dal P.M. perquisizioni e sequestri negli studi dei difensori, l'apertura di plichi o corrispondenza e perquisizioni presso banche.
Vi è poi il sequestro probatorio; il P.M., quando delega l'esecuzione del sequestro alla polizia giudiziaria, indica...
L'oggetto da sequestrare; se egli non indica le cose da sequestrare, si ritiene che la polizia giudiziaria debba chiedere convalida al magistrato.
L'ispezione personale è invece un atto riservato all'iniziativa del P.M., il quale, nell'esecuzione materiale può affidarsi all'opera di un medico. Si tratta di un atto garantito, che impone il preavviso di 24 ore al difensore dell'indagato, salvo motivi di urgenza: si noti che ha diritto ad essere presente non il difensore dell'ispezionato, il quale ha comunque diritto a farsi assistere da una persona di sua fiducia, ma il difensore dell'indagato.
Le operazioni sotto copertura sono consentite ad alcuni corpi di polizia, autorizzati dal P.M. a svolgere tali operazioni: nell'ambito di tali attività, è possibile che gli infiltrati commettano reati, che sono considerati non punibili.
Controllo sulla legittimazione del pubblico ministero - La legge 479/1999 ha
È stato introdotto un procedimento che consente all'ufficio superiore della magistratura di accertare se il P.M. che svolge le indagini sia legittimato, e ciò sia quello che è collocato presso il giudice competente. Si tratta di un controllo non giurisdizionale che opera su richiesta di parte. Il richiedente ha l'obbligo di indicare, a pena di inammissibilità, il giudice competente. Ciò costituisce una probatio diabolica, se si considera che tali soggetti non hanno conoscenza completa degli atti delle indagini preliminari, che restano di regola segreti.
Se il P.M. procedente rigetta la richiesta, l'originario richiedente può riproporla entro 10 giorni, presentandola al Procuratore generale presso la Corte d'appello, o al Procuratore generale presso la Corte di cassazione se il giudice competente appartiene ad un altro distretto: i procuratori determineranno l'ufficio del P.M. legittimato ad indagare. Se si procede per delitto di...
criminalità mafiosa deve sentirsi il Procuratore nazionale antimafia. Arresto in flagranza e fermo. Un tema importante è quello dell'arresto in flagranza ed il fermo. Il codice accoglie il principio generale per cui solo il giudice è competente ad applicare una misura cautelare limitativa della libertà personale con un provvedimento avente effetti permanenti nel tempo, anche se tali misure hanno comunque un termine di durata massima. La polizia giudiziaria ha il potere di disporre misure coercitive temporanee denominate arresto e fermo, esse cessano di avere efficacia se entro il termine perentorio non intervenga la convalida del giudice. Queste misure sono dette sinteticamente "precautelari" per indicare che consistono in un anticipo della tutela predisposta mediante le misure cautelari vi sono comunque misure coercitive che P.M. e P.G. possono porre in essere, senza limitare la libertà personale di chi vi è sottoposto, come alcune forme.Di accompagnamento coattivo. Arresto in flagranza – È un provvedimento che di regola è disposto dalla polizia giudiziaria ed eccezionalmente dai privati. Esso ha la finalità di assicurare alla giustizia gli autori del reato e impedire che il reato stesso venga portato ad ulteriori conseguenze. È in stato di flagranza (in senso pieno) colui che viene colto nell'atto di commettere il reato. È in situazione denominata tradizionalmente "quasi flagranza" il soggetto che, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima. L'arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380, c.1) per la polizia giudiziaria in presenza di un delitto non colposo (consumato o tentato) per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel
Il periodo minimo per l'arresto è di 5 anni e il periodo massimo è di 20 anni. L'arresto è obbligatorio anche in presenza di certi delitti, come ad esempio l'associazione mafiosa.
Inoltre, negli stessi casi in cui è obbligatorio per la polizia, l'arresto può essere effettuato anche da un privato se il delitto è procedibile d'ufficio (art. 383, c.1).
L'altra ipotesi di arresto è denominata "facoltativa" dal codice, nel senso che è rimessa alla discrezionalità dell'ufficiale o dell'agente di polizia valutare se la misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla personalità del soggetto. Questa misura è consentita quando si procede sia per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni, sia per un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Altri casi sono i delitti di falsa attestazione sulla identità personale.
fraudolentealterazioni per impedire tale identificazione. L'arresto obbligatorio o facoltativo non è mai consentito quando tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità (art. 385). Qualora si tratti di un delitto perseguibile a querela, l'arresto può essere eseguito se la querela viene proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia presente sul luogo. Fermo – È un provvedimento che può esser disposto di regola dal P.M. quando sono presenti queste condizioni (art. 384, c.1): - che vi siano gravi indizi a carico dell'indagato; - che sussistano specifici elementi di prova che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga; - che si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della-reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo in via sussidiaria nei seguenti casi:- Prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini;
- Qualora sia successivamente individuato l'indiziato;
- Qualora sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato si possa darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del P.M..
poliziagiudiziaria è sotto la diretta disponibilità dell'autorità giudiziaria. Il procedimento di convalida dell'arresto e del fermo può esser suddiviso in tre fasi:
- FASE - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno i seguenti doveri di informazione:
- danno immediata notizia del provvedimento al P.M. e trasmettono l'informativa di reato;
- avvertono l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- se non è nominato un difensore di fiducia, chiedono al P.M. la designazione del difensore d'ufficio;
- informano immediatamente dell'arresto o del fermo il difensore;
- senza ritardo e con il consenso dell'arrestato danno ai familiari di quest'ultimo notizia dell'esecuzione della misura;
- ulteriori adempimenti consistono nel porre l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M. al più presto, non oltre le 24 ore;
Gli agenti devono trasmettere al P.M. il verbale dell'arresto sempre nelle 24 ore.
2° FASE - Ha la funzione di mettere in grado la pubblica accusa sia di formulare la richiesta di convalida, sia di chiedere nella successiva udienza una delle misure cautelari personali. All'inizio dell'interrogatorio l'inquirente, dopo aver dato l'avviso della facoltà di non rispondere, informa l'arrestato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti. A tal fine il P.M. può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato dando previo avviso al difensore che ha la facoltà di essere presente all'atto. Il P.M. può liberare l'arrestato o il fermato in due casi: se l'arresto o il fermo è eseguito per errore di persona o fuori dai casi consentiti.
Dalla legge, se la misura è divenuta inefficace perché sono decorsi i termini per porre l'arrestato a disposizione del P.M. o per chiedere la convalida del giudice. Il P.M. ordina la liberazione (ma deve egualmente chiedere al giudice la convalida) quando, pur considerando giustificato l'arresto o il fermo, ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di una misura cautelare coercitiva.
3° FASE - Inizia con la richiesta di convalida che deve essere presentata dal P.M. al giudice competente in relazione al luogo dove arresto o fermo è stato eseguito, entro 48 ore dall'arresto. Il P.M. presenta la richiesta al giudice del dibattimento se sceglie di procedere a rito direttissimo, altrimenti la presenta al G.I.P.. Ricevuta la richiesta il giudice fissa l'udienza di convalida entro le 48 ore successive; essa si svolge in camera di consiglio con la partecipazione facoltativa del P.M. e necessaria del difensore dell'arrestato.
L'arrestato non è obbligato ad intervenire, ma se è presente deve essere interrogato dal giudice. In sede di convalida vengono prese due distinte decisioni. 1) In primo luogo, il giudice decide se l'arresto è stato effettuato in conformità alla legge e se ci sono sufficienti prove per giustificarlo. Se il giudice ritiene che l'arresto sia legittimo, procede con la convalida dell'arresto. 2) Successivamente, il giudice decide se l'arrestato deve essere rilasciato o trattenuto in custodia cautelare. Questa decisione viene presa in base a diversi fattori, come la gravità del reato, la pericolosità dell'arrestato e la possibilità di fuga. Durante il processo di convalida, l'arrestato ha il diritto di essere assistito da un avvocato e di presentare prove a suo favore. La decisione del giudice può essere appellata dalle parti interessate.