Diritto processuale penale (procedura penale) riassunto
Parte I – Evoluzione storica del processo penale - Le fonti
Capitolo I – Sistema inquisitorio, accusatorio e misto
La legge penale definisce i "tipi di fatto" che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono, la legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è l’autore e, nel caso, quale pena debba essergli applicata.
Il diritto processuale penale regola l'accertamento di una responsabilità penale, quindi prescrive i comportamenti processuali da tenere; si rivolge specificamente al giudice, P.M., e altri soggetti del processo.
Le finalità della legge processuale penale sono:
- Regolare l'attività del giudice e delle parti;
- Predisporre strumenti logici mediante i quali il giudice, col contributo dialettico delle parti, accerta i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno commessi.
Le funzioni del processo penale sono:
- Tutelare la società contro la delinquenza;
- Difendere l'accusato dal pericolo di condanna ingiusta.
Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità, secondo il quale la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente. Le principali caratteristiche del sistema inquisitorio sono:
- Iniziativa d'ufficio – l'iniziativa del processo penale deve spettare al giudice;
- Iniziativa probatoria d'ufficio – il giudice è in grado di ricercare le prove con pieni poteri coercitivi;
- Assunzione delle deposizioni in segreto – l'inquisitore ricerca la verità senza utilizzare la contrapposizione dialettica tra le parti;
- Scrittura – delle deposizioni raccolte dall'inquisitore è redatto un verbale;
- Nessun limite all'ammissibilità delle prove – è ammessa dunque anche la tortura, definita "regina delle prove";
- Presunzione di reità – deve essere l'imputato a dimostrare la sua innocenza mediante prove;
- Carcerazione preventiva – poiché l'imputato è presunto colpevole, in mancanza di prove di innocenza può esser sottoposto a custodia preventiva in carcere;
- Molteplicità delle impugnazioni.
Il sistema accusatorio è costruito invece come modello contrapposto a quello inquisitorio. Esso si basa su di un principio opposto a quello di autorità, il principio dialettico: al giudice, indipendente ed imparziale, spetta di decidere sulla base di prove ricercate dall’accusa e dalla difesa. Caratteristiche essenziali del sistema accusatorio sono:
- Iniziativa di parte;
- Iniziativa probatoria di parte;
- Contraddittorio (audiatur et altera pars) – esso ha la duplice funzione di tutela dei diritti di ciascuna parte e di costituire una tecnica di accertamento dei fatti;
- Oralità – chi ascolta può porre domande ed ottenere risposte da colui che ha reso una dichiarazione;
- Limiti di ammissibilità delle prove – solo se il metodo per formare la prova è rispettato, la prova può ritenersi attendibile;
- Presunzione di innocenza – in base all'art. 27, c. 2 Cost., l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, dunque spetta colui che accusa portare prove che dimostrino la reità al di là di ogni ragionevole dubbio;
- Limiti alla custodia cautelare – quella che può esser applicata è solo una misura cautelare se ed in quanto vi siano prove che dimostrino che in concreto esistono esigenze cautelari;
- Limiti alle impugnazioni.
Il sistema misto accoglie elementi del sistema inquisitorio e anche dell'accusatorio. Nel sistema accusatorio, gli strumenti che tendono a ridurre gli arbitrii (nei limiti del possibile) sono la separazione delle funzioni processuali di accusa, difesa e giudizio; la distinzione tra il potere di direzione del dibattimento ed il potere di decidere; la parità tra i poteri delle parti in tema di prova.
Gli storici riconoscono all'ordinamento inglese del '600 il merito di aver fondato i più importanti principi garantistici sia dello Stato costituzionale sia del processo accusatorio. In Inghilterra il potere del re non fu mai assoluto, esso fu controllato dapprima dai baroni, che nel 1215 ottennero la Magna Charta libertatum; successivamente dal parlamento. Nel 1642 scoppiò la guerra civile: Carlo I Stuart fu processato, condannato e decapitato. Nel 1679 fu approvato l’Habeas Corpus Act, che dava al giudice il potere di valutare la legittimità dello stato di detenzione di qualsiasi persona. Nel 1689 fu approvato il Bill of Rights, che contiene l'elenco dei diritti fondamentali, come quello spettante all'imputato di essere lasciato libero dietro il pagamento di una cauzione non "eccessiva".
Anche la Rivoluzione francese ha importanza per lo studioso del processo penale, perché mostra come dall'incontro tra il sistema inquisitorio ed il sistema accusatorio sia sorto il "sistema misto". Il Code d'instruction criminelle, promulgato nel 1808, accolse il sistema processuale c.d. "misto"; questo era caratterizzato da una netta separazione di funzioni tra accusa e giudizio.
Nel 1913 vide la luce il primo codice di procedura penale italiano.
Capitolo II – Il processo penale dalla costituzione al codice vigente
Lo Statuto albertino trascurava quasi completamente i principi attinenti al processo penale. A causa del tempo limitato a loro disposizione, i costituenti hanno posto solo le garanzie fondamentali. All'orientamento liberale si devono le norme costituzionali che introducono la separazione dei poteri dello Stato, riaffermata con particolare enfasi a garanzia dell'ordine giudiziario. Al medesimo orientamento si possono ricondurre quelle disposizioni che stabiliscono la separazione delle funzioni nel processo penale:
- Il diritto di difesa, proclamato inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, c.2);
- L’azione penale spettante al P.M. (art. 112);
- Il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, c.1);
- Il quadro è completato dalla presunzione di innocenza, affermata nell’art. 27.2, che voleva salvare la legittimità della custodia cautelare applicabile in pendenza del processo penale (13.2).
All'orientamento personalistico si ricollegano le norme che riconoscono i diritti inviolabili della persona umana. L'elenco è dettagliato anche nelle garanzie di riserva di legge e di giurisdizione, precisate in singoli articoli a tutela della libertà personale (art. 13), della libertà di domicilio (art. 14) e di circolazione (art. 16).
Infine, l'orientamento solidaristico trova la sua consacrazione negli articoli 2 e 3 della Costituzione. A tale orientamento si possono ricondurre tutte le norme che tendono a rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscono l’eguaglianza sostanziale: il artt. 24.3; il 24.4; il 112.
Il 22-9-1988 il Governo ha approvato il testo del nuovo codice (entrato in vigore il 24-10-1989). Circa le linee generali del nuovo processo penale, esso si fonda su 3 principi fondamentali:
- Il principio della separazione delle funzioni processuali – il giudice dirige l’assunzione delle prove e non svolge indagini, il P.M. ricerca le prove ma non le assume; vi è una dialettica tra accusa e difesa sotto il controllo del giudice, imparziale, il quale deve decidere sulla base delle richieste delle parti;
- Il principio della netta ripartizione delle fasi processuali – si divide in indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento;
- Il principio della semplificazione del procedimento – sono previsti vari riti speciali: giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato, giudizio direttissimo, procedimento per decreto.
Vi sono dei principi attinenti ad ogni processo. Il legislatore costituzionale ha introdotto nell'art. 111 Cost. cinque nuovi commi che consacrano i principi cardine ai quali deve informarsi ogni processo ed, in particolare, quello penale:
- La riserva di legge – l’art. 111, c.1 afferma che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge; dunque solo il legislatore può regolare lo svolgimento del processo;
- Il giusto processo – tale termine si riferisce ad un concetto ideale di giustizia, direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo stato si impegna a riconoscere;
- Il contraddittorio debole – Esso è sancito dal comma 4 dell’art. 111. Il soggetto che subirà gli effetti di un provvedimento giurisdizionale deve essere messo in grado di esporre le sue difese prima che il provvedimento stesso sia emanato;
- La parità delle parti – L’art. 111, c.2 sancisce la parità tra le parti che, ovviamente, ha una potenzialità diversa nel processo civile e in quello penale. Nel processo civile è possibile attuare la piena parità di armi tra attore e convenuto; nel processo penale, invece, parità significa equilibrio dei poteri;
- Il giudice imparziale – Il processo deve svolgersi dinnanzi ad un giudice terzo ed imparziale. Per imparzialità si intende nessun legame tra il giudice e le parti; nessun legame né con le parti, né con l’oggetto del procedimento. Per terzietà si intende che il giudice non deve cumulare altre funzioni processuali.
La ragionevole durata – Il comma 2 sancisce tale principio, il quale deve essere rimesso al legislatore; si tratta di un principio recepito da un precetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
I principi inerenti al processo penale sono:
- I diritti dell’accusato – Alla persona sottoposta alle indagini sono riconosciuti dei diritti: il diritto ad essere informato della natura e dei motivi dell’accusa nel più breve tempo possibile (si intende, ai fini di conciliare il diritto di difesa dell’imputato con l’esigenza di segretezza delle indagini, "non appena l’avviso all’indagato è compatibile con l’esigenza di genuinità e di efficacia delle indagini". Gli si riconosce anche il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.
- I diritti dell’imputato – Egli ha, davanti al giudice il diritto di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico; il diritto a confrontarsi con l’accusatore; il diritto di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; il diritto a farsi assistere da un interprete se non comprende o non parla la lingua del processo.
- Il contraddittorio – Il termine "contraddittorio" nell’art. 111 non è usato in un unico senso, ma in due significati diversi.
- Il contraddittorio in senso oggettivo, nella formazione della prova, è consacrato all’inizio del comma 4: Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. Una prova che sia attendibile non si ottiene in segreto con pressioni unilaterali, bensì in modo dialettico; lo strumento al quale si fa implicito riferimento è l’esame incrociato. Non si tratta tuttavia di un principio assoluto, poiché il comma 5 afferma che la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
- Per quanto riguarda il contraddittorio in senso soggettivo, si tratta del diritto dell’imputato a confrontarsi con l’accusatore dinnanzi al giudice; il comma 3 garantisce all’imputato il diritto di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. Un’altra norma nella quale è recepito il contraddittorio in senso soggettivo è l’art. 111, c.4: La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
A causa dei differenti interventi che il legislatore ha fatto in materia di diritto processuale penale, si pone il problema di capire come regolare il rapporto tra discipline temporaneamente differenti e dunque della successione delle norme processuali nel tempo.
Nell’ipotesi meno problematica la legge dispone una apposita disciplina per i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore. Si può poi effettuare una distinzione tra:
- Norme intertemporali – Indicano il criterio in base al quale si individua la disciplina per il caso concreto; indicano, nell’ambito dei rapporti pendenti, quali tra essi saranno regolati dalla nuova disciplina e quali resteranno sotto il regime di disciplina previgente.
- Norme transitorie – Regolano situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi e recano una disciplina speciale per il caso concreto.
Più delicata è la situazione nella quale la nuova legge non rechi alcuna previsione circa i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore. In tali casi si applica il principio di irretroattività, sancito dall’art. 11 delle preleggi, considerato un principio generale in tutte le branche dell’ordinamento giuridico: la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo (tempus regit actum).
Circa i rapporti tra ordinamento italiano e diritto internazionale in tema di diritto processuale penale, l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. In base all’art. 10, c.1 Cost., l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.
In merito al rapporto con le norme comunitarie, il giudice italiano applica direttamente i regolamenti e le direttive self-executing e valuta se la legge nazionale è compatibile con la norma comunitaria. Il giudice disapplica quella legge interna che non è compatibile con la norma comunitaria.
Le norme contenute nei trattati assumono la denominazione e la natura di norme interposte con un rango inferiore alla costituzione e superiore a livello della legge ordinaria.
In merito al rapporto con le norme CEDU, l’Italia di adeguare la propria legislazione a tali norme. Occorre verificare la compatibilità della stessa a tali norme; la legge nazionale in contrasto con le norme CEDU deve essere dichiarata illegittima; ove la norma CEDU sia in contrasto con la Costituzione, essa è espulsa dall’ordinamento giuridico italiano mediante dichiarazione di illegittimità della legge d’esecuzione.
Per quanto concerne gli effetti nell’ordinamento italiano delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la norma a cui fare riferimento è l’art. 46, par. 1 CEDU, dal quale deriva per lo Stato italiano:
- L’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a cancellare le conseguenze dannose del comportamento non conforme alla Convenzione;
- L’obbligo di adoperarsi, nel modo migliore possibile, al fine di evitare il ripetersi della violazione in futuro.
Dunque lo Stato ha il dovere di adottare misure a carattere individuale che assicurino, ove possibile, la restitutio in integrum nei confronti del soggetto leso. Un esempio di applicazione di tale massima nell'ordinamento italiano si è avuto recentemente in relazione all'istituto denominato "processo in absentia". La giurisprudenza della Corte europea ha elaborato i seguenti principi:
- Dall’art. 6 par. 1 CEDU deriva indirettamente il diritto dell’imputato a partecipare al processo penale a suo carico;
- Tale diritto non è assoluto, ma suscettibile di rinuncia, espressa o tacita da parte del suo titolare, purché non sia equivoca;
- Il processo in absentia non è di per sé incompatibile con il sistema della CEDU, ma ove un soggetto sia condannato senza aver rinunciato in modo inequivoco al diritto a comparire, deve poter ottenere che una giurisdizione statuisca nuovamente sul merito delle accuse.
Parte II – Profili generali del procedimento penale
Capitolo I – I soggetti del procedimento penale
Il processo penale ha lo scopo di accertare:
- Se una determinata persona ha commesso un reato – ricostruisce la verità su un fatto commesso, al fine di accertare se e chi ha commesso reato e quindi se applicare una sanzione verso quest’ultimo.
- Quale è la personalità dell’autore del reato – l’accertamento della personalità dell’autore è necessario per via della caratteristica della sanzione penale, la quale è differente da quelle civile e amministrativa per il fatto di essere proporzionata, non solo alla gravità del bene offeso, ma anche alla personalità dell’autore del fatto illecito; mentre la sanzione civile è proporzionata al danno che deve essere risarcito e la sanzione amministrativa è proporzionata all’interesse pubblico leso.
- Quali sono le sanzioni che devono essergli applicate – la pena ha anche una funzione rieducativa, tendente al reinserimento sociale del condannato; occorre accertare l’evoluzione della personalità del reo in sede educativa, per capire quali ulteriori sanzioni applicare.
Il processo penale ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale, poiché è necessario per applicare la legge penale. Quest’ultima indica i fatti che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono.
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