Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il processo penale italiano
C) L'UDIENZA PRELIMINARE Il giudice esamina gli atti raccolti dal PM e decide se rinviare a dibattimento l'imputato o pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. D) IL DIBATTIMENTO Le dichiarazioni utilizzabili nella decisione in dibattimento sono solo quelle che vengono assunte nel contraddittorio tra le parti, ossia in presenza del giudice, del p.m. e del difensore. Quindi la prova dichiarativa assunta prima del dibattimento è inutilizzabile. C) I PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO Dall'involuzione inquisitoria al giusto processo Quando parliamo di GIUSTO PROCESSO, facciamo riferimento ad un qualcosa che esiste concretamente cioè quello che si intende con il termine giusto processo secondo i connotati declinati dalla fonte che utilizza questa formula/espressione. Noi parliamo di giusto processo secondo l'art. 111 C. MA l'idea del processo giusto origina già negli ordinamenti di common law e al riguardo.si parla di: "fair trial", "due process of law" e "process equitable" cioè una concezione di equità processuale che è quella proprio della CEDU art. 6 che fa riferimento al modo concreto in cui si svolge il processo con tutti i pesi e contrappesi che possono determinare una sua formazione equa o non equa. NOI ci soffermiamo sul giusto processo secondo l'art. 111 C. e per capire il significato di questa disposizione dobbiamo ripercorrere le tappe di questa storia. 1- CODICE DEL 1988 la regola d'oro è quella del contraddittorio. Il codice Vassalli ha realizzato una rivoluzione nella concezione del modello processuale rispetto il codice rocco. Ha previsto che si dovessero attuare i caratteri del sistema accusatorio secondo 105 criteri direttivi indicati nell'art. 2 della legge delega 81/ 1987. Il punto cruciale è il modo di concepire il contraddittorio sul terreno della prova dichiarativa e quindi in cheRapporti devono stare la fase preliminare (investigativa) e il dibattimento. Le prove dichiarative sono le prove cd. costitutende si formano nel momento stesso in cui viene raccolta la dichiarazione e si differenziano dalle prove precostituite (qualcosa che preesiste rispetto al processo come un documento). Il codice del 1988 ha segnato il passaggio dal contraddittorio sulla prova al contraddittorio per la prova. E quindi nel nuovo codice non si fa più riferimento al contraddittorio argomentativo, postumo sui risultati dell'istruttoria ma al contraddittorio nella formazione della prova/ nella sua fase genetica. Corollario di questo passaggio è la separazione tra le indagini preliminari e il dibattimento. Le indagini preliminari sono deputate a ricercare, ad opera delle parti in via unilaterale, le fonti di prova. Il dibattimento è la fase d'istruzione/ di formazione dialettica della prova davanti al giudice 3° imparziale, nel.
contributo diretto delle parti. Ed è da qui che origina, quella che Ferruachiama, la regola d'oro del processo accusatorio e in che cosa consiste? Consiste in ciò: le dichiarazioni dei testimoni o dei coimputati possono valere come prova nel processo solo in quanto sono state assunte con il metodo dell'esame incrociato, cioè con il contraddittorio tra le parti. La motivazione di ciò risiede nel fatto che la dichiarazione di matrice unilaterale, cioè quella raccolta durante le indagini dal pubblico inquirente in segreto (quindi fuori dal contraddittorio), è meno affidabile perché non è sottoposta a questo fuoco incrociato che invece si realizza quando si ha un esame incrociato ad opera delle parti. QUINDI, al di fuori di alcune eccezioni, nessuna dichiarazione che è stata raccolta in via unilaterale nelle indagini può essere utilizzata come prova nel giudizio. Questa è la REGOLA D'ORO neppure se.quella dichiarazione viene utilizzata per le contestazioni durante ladeposizione orale del testimone. La contestazione cioè si può far rilevare al testimone che ha cambiato versione. Secondo la regola d’oro, la dichiarazione, che era stata resa in indagini, che è stata usata perla contestazione non può valere come prova perché è e rimane una dichiarazione raccolta insegreto durante le indagini al di fuori del contraddittorio. Il codice del 88 cercava di realizzare in maniera netta questa regola d’oro del contraddittorio edifatti aveva previsto il divieto di lettura delle dichiarazioni rese in indagini preliminari al difuori di limitatissime eccezioni. Quel codice conteneva 2 disposizioni che servivano proprio ad attuare la regola d’oro delcontraddittorio:
- art. 500 comma 3 e 4 c.p.p. (contenuto originario) che regola il fenomeno dellecontestazioni nell’esame testimoniale, prevedeva che: “la dichiarazione che viene
aveva raccolto. Però se viene recuperata quella della polizia giudiziaria perché sta fuori quella del PM? In quel periodo alcuni componenti della magistratura lo avevano infatti fatto notare e così interviene la c.c. con 2 pronunce "coeve" cioè stesso giorno.
c.c. 18 maggio 254/ 1992 la pronuncia interviene sull'art. 513 co. 2 c.p.p.: è la disposizione che regola il meccanismo delle letture delle dichiarazioni rese dai cd. correi/corresponsabili/ imputati nei procedimenti connessi o collegati; cioè quando un imputato rende delle dichiarazioni accusatorie di altri imputati. La pronuncia n. 254 dichiara l'incostituzionalità della disposizione nella parte in cui non consente la lettura delle dichiarazioni rese dai coimputati che si avvalgono nel dibattimento della facoltà di non rispondere.
c.c. 18 maggio 255/ 1992 la pronuncia interviene sull'art. 500 co. 3 e 4 c.p.p.: che prevedeva il divieto di
utilizzando come prova le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni. Viene spazzato via. Siamo alla teorizzazione del "principio di non dispersione della prova" e la c.c. nella sentenza 255 dice: "il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del criterio dibattimentale quale criterio maggiormente rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio dell'oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale". QUINDI questo principio non esiste/ non c'è da nessuna parte e se lo inventa la c.c. come? mettendo insieme le eccezioni del codice del 88 le amplia al punto da renderle un principio che va ad abbattere i baluardi del sistema accusatorio. Cosa succede in questo modo? La fase delle indagini finisce per trasformarsi in una gigantesca istruzione.sommaria condotta dal PM perché i verbali delle dichiarazioni, raccolte dagli inquirenti pubblici