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Dispensa diritto processuale penale

1. Giurisdizione penale

LA GIURISDIZIONE PENALE

Definita come la potestà pubblica, affidata al potere giudiziario (magistrato) consiste nel dare attuazione alla volontà della legge, quando questa non sia stata pacificamente e spontaneamente osservata.

Presenta i seguenti caratteri:

  • strimentalità (rappresenta lo strumento attraverso la quale viene imposta ai consociati l’obbedienza alla legge);
  • indipendenza (è indipendente da ogni altra attività dello Stato);
  • imparzialità (il giudice deve essere estraneo ai fatti), indeclinabilità (il giudice non può rifiutarsi di decidere);
  • identità (è considerata una funzione unica e può essere ordinaria, per tutte le controversie esercitate dalla magistratura ordinaria o giurisdizione speciale, sono esercitate da magistrati che appartengono a speciali categorie (ad esempio, T.A.R., Consiglio di Stato, Corte dei Conti).

La giurisdizione penale è la funzione diretta ad applicare ad applicare ai casi concreti la legge, il suo esercizio tende ad accertare l’avvenuta violazione di una norma penale e ad infliggere al trasgressore la conseguente sanzione penale, ha competenza per la violazione delle norme penali che importano come conseguenza l’applicazione di una sanzione penale ovvero di una misura di sicurezza, mentre la giurisdizione civile si occupa della tutela giurisdizionale dei diritti privati e mira ad accertare la fondatezza della pretesa di chi ha attivato il processo.

I principi fondamentali della giurisdizione penale sono:

  • il principio di strumentalità: il processo penale si instaura solo a seguito di iniziativa del P.M.;
  • il principio di contestazione: l’impossibilità di sostituire un giudice ad arbitro dei privati;
  • il principio di indipendenza del giudice.

Sono organi della giurisdizione penale il Tribunale Ordinario, la Corte d’Assise, la Corte d’Appello, la Corte d’Assise d’Appello, Il Tribunale per i Minorenni, il magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianza, la corte di Cassazione.

2. Processo penale

IL PROCESSO PENALE

E' il mezzo con il quale si attua la giurisdizione, l'andamento del processo, cioè l'ordine degli atti, i termini e le forme da osservare, gli organi ed i soggetti competenti, sono indicati e regolati da norme processuali che nel loro insieme costituiscono il diritto processuale, detto anche formale. Oggetto del processo penale è l'accertamento della commissione, di un fatto al fine di stabilire se una persona debba soggiacere o meno alla pena o alla misura di sicurezza previste dal diritto sostanziale.

SISTEMA INQUISITORIO E SISTEMA ACCUSATORIO

Il processo di tipo inquisitorio è un processo essenzialmente scritto e segreto, manca qualsiasi forma di contraddittorio con l'imputato, la presenza del giudice conferisce netto privilegio all'accusa, che può raccogliere tutte le prove a supporto nel dibattimento; di contro il processo di tipo accusatorio è un processo di parti, accusa e difesa si fronteggiano su posizioni contrapposte e il giudice svolge la funzione di arbitro super partes, col compito di valutare gli elementi pro e contro l'imputato, al fine di valutarne la colpevolezza, questo processo è caratterizzato dall'oralità e dalla pubblicità del giudizio e non viene preceduto da una fase istruttoria, ognuno raccoglie per conto suo gli elementi che verranno valutati in giudizio. Nell'epoca fascista, col codice Rocco prevaleva il sistema inquisitorio. Il processo penale si è evoluto negli anni; la L. n.81/1987 proclamava l'opzione per il sistema accusatorio, l'accusa e la difesa sono oggi poste sullo stesso piano, il P.M. non può disporre della libertà personale del cittadino ma deve chiedere al giudice i provvedimenti ritenuti necessari, la L. n.2/1999 (c.d. del giusto processo) costituzionalizza i principi dell'imparzialità del giudice, la parità nel contraddittorio tra le parti, il diritto all'imputato e al difensore di interrogare l'accusatore.

IL DIRITTO E LA NORMA PENALE

Il diritto processuale penale è costituito dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano l'applicazione delle sanzioni del diritto penale sostanziale. Le norme processuali sono dirette tanto all'accertamento del reato e all'inflizione della pena, all'accertamento della pericolosità sociale e all'applicazione delle misure di sicurezza, all'accertamento di responsabilità civili connesse al reato e all'applicazione delle conseguenti sanzioni e all'esecuzione di provvedimenti.

LE FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Sono gli atti o i fatti di produzione normativa, idonei a fornire gli elementi per la costruzione dell'ordinamento giuridico statale, sono fonti del diritto le norme costituzionali che tutelano diritti e libertà fondamentali, la legge in senso formale, i decreti legge e i decreti legislativi, i regolamenti, i bandi militari in tempo di guerra, atti e convenzioni internazionali, la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Non sono invece fonti la consuetudine e la prassi giudiziaria.

EFFICACIA DEL DIRITTO PROCESSUALE

La norma processuale penale incontra dei limiti di efficacia relativi a:

  • soggetti: non si applica a determinati soggetti in virtù della loro posizione (Pontefice, Capi di Stati Esteri, Capi di Governo, ministri e altri rappresentanti di Stati esteri, agenti diplomatici esteri, militari appartenenti alle truppe NATO). Ai sensi dell'art. 68 Cost. i membri del parlamentar italiano non possono essere arrestati, essere sottoposti a perquisizione se non nei casi per i quali è previsto l'arresto obbligatorio e nei casi di esecuzione da una sentenza irrevocabile di condanna. L'art.90 Cost. stabilisce che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento ed attentato alla Costituzione, reati per i quali è competente a processarlo è la Corte Costituzionale su iniziativa delle camere a seguito del procedimento messo in stato di accusa.
  • spazio: la legge processuale penale si applica solo nel territorio dello Stato, quindi i processi penali che si svolgono su territorio nazionale, a tali processi non potrà mai applicarsi pena in senso stricto.

4. Parte I - Il giudice

IL GIUDICE

È il rappresentante, monocratico o collegiale, dell’organo giurisdizionale dello Stato, chiamato ad esercitare con funzioni di terzietà, la giurisdizione in un determinato processo penale. Mentre il P.M. è il titolare del potere d’accusa, il giudice è titolare del potere decisionale e si pronuncia sul fondamento dell’imputazione.

  • Riguardo alla composizione dell’organo giudicante si distingue:
    • giudici monocratici: Giudice di Pace, Tribunale in composizione monocratica, G.I.P., G.U.P., magistrato di sorveglianza;
    • giudici collegiali: Tribunale in composizione collegiale, Corte d’appello, Corte d’assise, Corte d’assise d’appello, Corte di cassazione, Tribunale per i minorenni, G.U.P. (presso il tribunale per i minorenni), Tribunale di sorveglianza.
  • Riguardo alla natura delle funzioni si distingue:
    • giudici di merito: sono tutti gli organi di giurisdizione penale ed hanno cognizione estesa della valutazione del fatto;
    • giudici di legittimità: Corte di Cassazione, hanno cognizione limitata ai profili di diritto.
  • Riguardo alla sussistenza del rapporto di impiego con lo Stato si distingue:
    • giudici di carriera o togati: giudici di Tribunale, Corte d’appello, Corte di cassazione, Tribunale di sorveglianza;
    • giudici onorari (non sussiste rapporto di impiego con lo Stato): Giudici onorari di tribunale, di pace, popolari, (in 6 integrano Corte d’assise e d’assise d’appello), esperti del tribunale dei minori.
  • Riguardo all’inquadramento nell’assetto dell’ordine giudiziario:
    • giudici ordinari: istituiti e regolati da R.D. n.12/1941;
    • giudici speciali: sono quelli non inquadrabili nella magistratura ordinaria, Tribunali militari, Corte Costituzionale.

PRECOSTITUZIONE ED INDIPENDENZA DEL GIUDICE

Gli organi giurisdizionali e la loro competenza devono essere prestabiliti con legge (art. 25 comma 1 Cost.), per impedire che possano essere precostituiti ad hoc per particolare processi; l’indipendenza del giudice va intesa come assoluta mancanza di qualsiasi vincolo tra potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato e come mancanza di vincolo di subordinazione dei singoli giudici nei confronti delle magistrature sopraordinate. Il giudice deve essere indifferente agli interessi delle parti e non deve propendere per accusa o difesa, per non nutrire pregiudizi prima della formazione della prova in dibattimento.

L’INCOMPATIBILITA’

Prevista dagli artt. 34 e 35 c.p.p., non determina uno spostamento della competenza, bensì la sostituzione della persona fisica, con altra appartenente allo stesso ufficio. È determinata innanzitutto da ragioni processuali, cioè dall’aver compiuto atti in fasi diverse dello stesso procedimento. Determinano incompatibilità situazioni di parentela, affinità, coniugio tra giudici nello stesso procedimento, anche se in fasi e gradi diversi; un ulteriore causa di incompatibilità prevede che il magistrato che abbia svolto nello stesso procedimento funzioni di G.I.P. non possa svolgere quelle di G.U.P.; tuttavia tale incompatibilità non sussiste quando si tratta di atti di minore importanza, privi di effetti giuridici erga omnes circa la responsabilità penale. Le ipotesi di incompatibilità si risolvono in cause di astensione (sostituzione del giudice per effetto di sua autodeterminazione) o ricusazione delle parti (eterodeterminazione).

LA RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO DOPO LA LEGGE SUL LEGITTIMO SOSPETTO (C.D. CIRAMI)

L’istituto consiste nell’attribuzione di competenza ad un giudice-ufficio, diverso da quello, che secondo le regole ordinario, sarebbe territorialmente competente, in presenza di situazioni tali da far insorgere dubbi

Dettagli
A.A. 2023-2024
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ilmagodeiriassunti10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Maffei Giovanni.