Anteprima
Vedrai una selezione di 16 pagine su 71
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 1 Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 2
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 6
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 11
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 16
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 21
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 26
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 31
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 36
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 41
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 46
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 51
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 56
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 61
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 66
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto Processuale Penale Progredito. Bontempelli Pag. 71
1 su 71
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

3. LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER LE ATTIVITÀ RIPARATORIE.

L’istituto della sospensione del processo finalizzata a consentire la riparazione delle conseguenze del reato è

disciplinato dall’art. 65 d.lgs. 231/2001. Su richiesta dell’ente di provvedere alle attività risarcitorie e reintegrative

ex art. 17 il giudice può disporre la sospensione del rito assegnando un termine per il loro compimento; l’istanza

deve essere formulata prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e il suo accoglimento è subordinato al

fatto che la persona giuridica dimostri di essersi trovata nell’impossibilità di effettuare, antecedentemente a questo

frangente, tali adempimenti. Questo termine vuole evitare lo svolgimento di attività probatorie nel dibattimento che

possono essere rese inutili dalla riparazione, e mettere a disposizione dell’ente un tempo adeguato per la richiesta.

61

L’onere probatorio dell’ente, circa l’impedimento, verte su situazioni di varia natura ( si possono ipotizzare alcune

di queste situazioni: la tardiva conoscenza del procedimento a suo carico; l’assenza della liquidità necessaria per

provvedere all’integrale risarcimento del danno). È essenziale che la sospensione sia accordata non all’ente che

abbia fatto scadere il termine ordinario per scelta o negligenza, ma solo se, per ragioni obbiettive, non sia stato

possibile realizzare le condotte riparatorie tempestivamente.

Se il giudice accoglie la richiesta, esso stabilisce:

1) la scadenza del termine entro il quale compiere attività riparatorie;

2) una somma di denaro a titolo di cauzione.

Per effetto della decisione l’iter processuale è sospeso.

Non dovrebbe ritenersi preclusa la proroga del termine nel caso in cui il beneficiario dimostri ex post l’insufficenza

dii quello originariamente asseganto dal giudice.

Scaduto il termine (anche laddove prorogato) il processo riprende il suo corso. Lo stesso accade in caso di

inadempimento dell’ente: la cauzione sarà devoluta alla Cassa delle ammende (art. 49). In caso gli adempimenti

riparatori sono realizzati all’ente non si applicheranno le sanzioni interdittive, la cauzione sarà restituita e la pena

pecuniaria sarà irrogata in misura ridotta.

4. GLI EPILOGHI: LA SENTENZA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ.

Viene pronunciata quanto l’illecito amministrativo contestato all’ente non sussiste (art. 66).

La verifica giudiziale atterrà alla sussistenza dei fatti costitutivi dell’imputazione della responsabilità della persona

giuridica sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista soggettivo. Anche le situazioni di dubbio saranno

suscettibili di essere sussunte o meno nella sent. di esclusione di responsabilità per mancanza, insufficienza o

contraddittorietà della prova dell’illecito amministrativo.

Il sistema ha previsto un’unica tipologia di sent. di esclusione della responsabilità dell’ente per insussistenza

dell’illecito amministrativo (art. 66) nella quale confluiscono le seguenti ipotesi:

a. L’accusa non ha provato la sussistenza del reato-presupposto da cui l’illecito dipende oppure il reato è stato

riqualificato e non è più riconducibile al novero dei reati-presupposto della responsabilità dell’ente;

b. L’accusa non ha provato l’esistenza dei requisiti dell’interesse o vantaggio o non ha dimostrato la violazione

degli obblighi di direzione o vigilanza nel caso contemplato dal 7 c. 1; oppure l’ente è riuscito a dimostrare la

sussistenza di tutti gli elementi dell’esimente di cui all’art. 6 c. 1 o 7 c. 2;

Nei casi di dubbio (mancanza, insufficienza o contraddittorietà dell’illecito amministrativo) (art. 66 secondo

periodo) la regola di giudizio che si applica all’imputato, in dubio pro reo, porta alla declaratoria di esclusione della

responsabilità dell’ente poiché l’onere della prova è a carico del PM. Il dubbio sulle esimenti è sopportato dall’ente

e in tal caso si pronuncia sentenza di condanna.

Nel caso in cui l’ente sia assolto, ma risulti provata la sussistenza del reato-presupposto, è disposta la confisca del

profitto che l’ente ha ricavato dal reato; anche nella forma per equivalente (caso in cui la societas è dichiarata non

responsabile per aver fornito la prova dell’esimente.

5. (SEGUE): LA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE.

L’art. 67 esplicita due diversi presupposti: 1) estinzione per prescrizione del reato da cui dipende l’illecito

amministrativo; 2) estinzione della sanzione amministrativa addebitabile al decorso del tempo.

Si tratta di provv. che dovrebbero essere adottati in fase di udienza preliminare senza attendere la celebrazione del

dibattimento.

A questi si aggiungono altre ipotesi disseminate nel sistema (sopravvenire di una legge che non contempla più il

fatto della persona fisica come reato o la responsabilità dell’ente per un reato-presupposto; assenza di una

condizione di procedibilità nei confronti dell’autore del reato presupposto; amnistia; bis in idem concernente il

procedimento contro l’ente; processo celebrato contestualmente da parte dello stato estero del luogo in cui è stato

commesso il fatto ex art. 4 c. 1).

Infine nei casi di prova insufficiente o contraddittoria sull’esistenza di una condizione di procedibilità o di dubbio

sull’esistenza di una causa di estinzione del reato-presupposto o della sanzione amministrativa, il provv. di non

doversi procedere è applicato in virtù degli artt. 529 c. 2 e 531 c. 2 cpp.

6. (SEGUE): I PROVVEDIMENTI SULLE CAUTELE (RINVIO).

Alle sentenze di esclusione della responsabilità e di non doversi procedere si accompagna la dichiarazione di

cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte (art. 68).

7. (SEGUE): LA SENTENZA DI CONDANNA.

Laddove il giudice riconosca l’ente responsabile dell’illecito amministrativo contestato provvede (art. 69):

1) ad irrogare le sanzioni di cui all’art. 9 nel rispetto del principio di legalità (possono essere applicate solo quelle

espressamente preiste per le singole fattispecie ex artt. 24 e ss.;

2) a condannarlo al pagamento delle spese processuali.

62

Vi è la possibilità di disporre, in luogo della sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente,

la prosecuzione di quest’ultima per un periodo uguale alla durata della sanzione che sarebbe stata applicata; in sent.

vanno indicati i compiti e i poteri del commissario.

Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni interdittive la sent. deve indicare l’attività o le strutture della

società condannata attinte alle medesime.

In presenza di una pluralità di illeciti valgono le disposizioni sul cumulo giuridico ex art. 21.

Non è applicabile l’istituto della sospensione condizionale della pena, in quanto concepito per la persona fisica.

8. (SEGUE): LA SENTENZA IN CASO DI VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE.

Il provvedimento (art. 70) è pronunciato nei confronti delle nuove società scaturite dalle operazioni di

trasformazione o fusione ovvero delle persone giuridiche beneficiarie della scissione; trattasi di precetto circoscritto

alla pronuncia di condanna. Il c. 1 prevede che il giudice nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente

responsabile dia atto nel dispositivo che la sent. è pronunciata nei confronti delle persone giuridiche risultanti dalla

trasformazione o fusione o beneficiarie della scissione indicando l’ente originariamente responsabile. La sentenza

pronunciata nei confronti dell’ente originariamente responsabile ha effetto anche nei confronti dei soggetti di cui al

c. 1 (art. 70 c. 2).

La condanna al “nuovo” ente non presuppone la sua costituzione al processo.

CAPITOLO 21 – LE IMPUGNAZIONI

1. PRINCIPI E REGOLE GENERALI.

Una disciplina davvero scarna è stabilita in tema di impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità

amministrativa dell’ente: benché ad essa sia dedicata una intera sezione (sezione VII) del Capo (II) concerbìnente la

regolamentazione del processo de societate, sono solo tre le norme previste  riferite a impugnabilità soggettiva e

oggettiva (art. 71), estensione delle impugnazioni (art. 72) e revisione delle sentenze pronunciate nei confronti

dell’ente (art. 73).

La circostanza trova spiegazione negli intenti perseguiti dal legislatore: 1) quello di evitare l’eventuale insorgere di

un contrasto di giudicati tra l’accertamento penale e quello relativo all’illecito amministrativo dipendente dal reato;

2) quello di garantire all’ente la più ampia possibilità di impugnare pronunce applicative delle sanzioni interdittive.

Per soddisfare queste esigenze sono parsi idonei e sufficienti gli art. 71, 72 e 73, che non esauriscono il sistema delle

impugnazioni destinato all’ente, ma si limitano a dettare regole derogatorie o specificative di quelle generali

contemplate dal cpp.. Occorre fare riferimento al codice di rito.

Le tre norme previste attengono alla disciplina generale delle impugnazioni stabilite per l’ente e quindi operano con

esclusivo riguardo alle sent. pronunciate in esito al dibattimento: per le decisioni adottate in sede di giudizi speciali

il rinvio alle corrispondenti statuizioni del codice di rito include le regole speciali relative al loro regime di

impugnabilità.

2. I SOGGETTI LEGITTIMATI.

Titolari del diritto di impugnazione sono l’ente (l’impugnazione può essere proposta da lui personalmente e, se

contumace, per mezzo di un procuratore speciale. L’esercizio personale del diritto di impugnare necessita

dell’intermediazione del suo legale rappresentante e presuppone la previa costituzione dell’ente a norma dell’art. 39;

nel caso in cui il rappresentante legale sia imputato del reato-presupposto l’ente che intenda partecipare al

procedimento è tenuto a provvedere alla sua sostituzione o in alternativa alla nomina di un rappresentante legale ad

processum da indicare nella dichiarazione di cui all’art. 39 c. 2 lett. a) e il PM (art. 71). Una legittimazione

autonoma spetta al difensore di fiducia o d’ufficio, ma l’ente ha diritto di togliere effetto all’impugnazione dallo

stesso proposta (art. 571 c. 4 cpp).

Bisogna stabilire quale sia il soggetto abilitato ad impugnare per i casi in cui, nel corso del procedimento, intervenga

un evento modificativo dell’ente per effetto di trasformazione (art. 28), fusione (art. 29), scissione (art. 30). Al

riguardo operano le relative regole che individuano l’ente al quale deve essere ascritta la responsabilità accertata con

la sent., riferendola all’ente risultante sia dal

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
71 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vama.lo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bontempelli Manfredi.