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3. LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER LE ATTIVITÀ RIPARATORIE.
L’istituto della sospensione del processo finalizzata a consentire la riparazione delle conseguenze del reato è
disciplinato dall’art. 65 d.lgs. 231/2001. Su richiesta dell’ente di provvedere alle attività risarcitorie e reintegrative
ex art. 17 il giudice può disporre la sospensione del rito assegnando un termine per il loro compimento; l’istanza
deve essere formulata prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e il suo accoglimento è subordinato al
fatto che la persona giuridica dimostri di essersi trovata nell’impossibilità di effettuare, antecedentemente a questo
frangente, tali adempimenti. Questo termine vuole evitare lo svolgimento di attività probatorie nel dibattimento che
possono essere rese inutili dalla riparazione, e mettere a disposizione dell’ente un tempo adeguato per la richiesta.
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L’onere probatorio dell’ente, circa l’impedimento, verte su situazioni di varia natura ( si possono ipotizzare alcune
di queste situazioni: la tardiva conoscenza del procedimento a suo carico; l’assenza della liquidità necessaria per
provvedere all’integrale risarcimento del danno). È essenziale che la sospensione sia accordata non all’ente che
abbia fatto scadere il termine ordinario per scelta o negligenza, ma solo se, per ragioni obbiettive, non sia stato
possibile realizzare le condotte riparatorie tempestivamente.
Se il giudice accoglie la richiesta, esso stabilisce:
1) la scadenza del termine entro il quale compiere attività riparatorie;
2) una somma di denaro a titolo di cauzione.
Per effetto della decisione l’iter processuale è sospeso.
Non dovrebbe ritenersi preclusa la proroga del termine nel caso in cui il beneficiario dimostri ex post l’insufficenza
dii quello originariamente asseganto dal giudice.
Scaduto il termine (anche laddove prorogato) il processo riprende il suo corso. Lo stesso accade in caso di
inadempimento dell’ente: la cauzione sarà devoluta alla Cassa delle ammende (art. 49). In caso gli adempimenti
riparatori sono realizzati all’ente non si applicheranno le sanzioni interdittive, la cauzione sarà restituita e la pena
pecuniaria sarà irrogata in misura ridotta.
4. GLI EPILOGHI: LA SENTENZA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ.
Viene pronunciata quanto l’illecito amministrativo contestato all’ente non sussiste (art. 66).
La verifica giudiziale atterrà alla sussistenza dei fatti costitutivi dell’imputazione della responsabilità della persona
giuridica sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista soggettivo. Anche le situazioni di dubbio saranno
suscettibili di essere sussunte o meno nella sent. di esclusione di responsabilità per mancanza, insufficienza o
contraddittorietà della prova dell’illecito amministrativo.
Il sistema ha previsto un’unica tipologia di sent. di esclusione della responsabilità dell’ente per insussistenza
dell’illecito amministrativo (art. 66) nella quale confluiscono le seguenti ipotesi:
a. L’accusa non ha provato la sussistenza del reato-presupposto da cui l’illecito dipende oppure il reato è stato
riqualificato e non è più riconducibile al novero dei reati-presupposto della responsabilità dell’ente;
b. L’accusa non ha provato l’esistenza dei requisiti dell’interesse o vantaggio o non ha dimostrato la violazione
degli obblighi di direzione o vigilanza nel caso contemplato dal 7 c. 1; oppure l’ente è riuscito a dimostrare la
sussistenza di tutti gli elementi dell’esimente di cui all’art. 6 c. 1 o 7 c. 2;
Nei casi di dubbio (mancanza, insufficienza o contraddittorietà dell’illecito amministrativo) (art. 66 secondo
periodo) la regola di giudizio che si applica all’imputato, in dubio pro reo, porta alla declaratoria di esclusione della
responsabilità dell’ente poiché l’onere della prova è a carico del PM. Il dubbio sulle esimenti è sopportato dall’ente
e in tal caso si pronuncia sentenza di condanna.
Nel caso in cui l’ente sia assolto, ma risulti provata la sussistenza del reato-presupposto, è disposta la confisca del
profitto che l’ente ha ricavato dal reato; anche nella forma per equivalente (caso in cui la societas è dichiarata non
responsabile per aver fornito la prova dell’esimente.
5. (SEGUE): LA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE.
L’art. 67 esplicita due diversi presupposti: 1) estinzione per prescrizione del reato da cui dipende l’illecito
amministrativo; 2) estinzione della sanzione amministrativa addebitabile al decorso del tempo.
Si tratta di provv. che dovrebbero essere adottati in fase di udienza preliminare senza attendere la celebrazione del
dibattimento.
A questi si aggiungono altre ipotesi disseminate nel sistema (sopravvenire di una legge che non contempla più il
fatto della persona fisica come reato o la responsabilità dell’ente per un reato-presupposto; assenza di una
condizione di procedibilità nei confronti dell’autore del reato presupposto; amnistia; bis in idem concernente il
procedimento contro l’ente; processo celebrato contestualmente da parte dello stato estero del luogo in cui è stato
commesso il fatto ex art. 4 c. 1).
Infine nei casi di prova insufficiente o contraddittoria sull’esistenza di una condizione di procedibilità o di dubbio
sull’esistenza di una causa di estinzione del reato-presupposto o della sanzione amministrativa, il provv. di non
doversi procedere è applicato in virtù degli artt. 529 c. 2 e 531 c. 2 cpp.
6. (SEGUE): I PROVVEDIMENTI SULLE CAUTELE (RINVIO).
Alle sentenze di esclusione della responsabilità e di non doversi procedere si accompagna la dichiarazione di
cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte (art. 68).
7. (SEGUE): LA SENTENZA DI CONDANNA.
Laddove il giudice riconosca l’ente responsabile dell’illecito amministrativo contestato provvede (art. 69):
1) ad irrogare le sanzioni di cui all’art. 9 nel rispetto del principio di legalità (possono essere applicate solo quelle
espressamente preiste per le singole fattispecie ex artt. 24 e ss.;
2) a condannarlo al pagamento delle spese processuali.
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Vi è la possibilità di disporre, in luogo della sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente,
la prosecuzione di quest’ultima per un periodo uguale alla durata della sanzione che sarebbe stata applicata; in sent.
vanno indicati i compiti e i poteri del commissario.
Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni interdittive la sent. deve indicare l’attività o le strutture della
società condannata attinte alle medesime.
In presenza di una pluralità di illeciti valgono le disposizioni sul cumulo giuridico ex art. 21.
Non è applicabile l’istituto della sospensione condizionale della pena, in quanto concepito per la persona fisica.
8. (SEGUE): LA SENTENZA IN CASO DI VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE.
Il provvedimento (art. 70) è pronunciato nei confronti delle nuove società scaturite dalle operazioni di
trasformazione o fusione ovvero delle persone giuridiche beneficiarie della scissione; trattasi di precetto circoscritto
alla pronuncia di condanna. Il c. 1 prevede che il giudice nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente
responsabile dia atto nel dispositivo che la sent. è pronunciata nei confronti delle persone giuridiche risultanti dalla
trasformazione o fusione o beneficiarie della scissione indicando l’ente originariamente responsabile. La sentenza
pronunciata nei confronti dell’ente originariamente responsabile ha effetto anche nei confronti dei soggetti di cui al
c. 1 (art. 70 c. 2).
La condanna al “nuovo” ente non presuppone la sua costituzione al processo.
CAPITOLO 21 – LE IMPUGNAZIONI
1. PRINCIPI E REGOLE GENERALI.
Una disciplina davvero scarna è stabilita in tema di impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità
amministrativa dell’ente: benché ad essa sia dedicata una intera sezione (sezione VII) del Capo (II) concerbìnente la
regolamentazione del processo de societate, sono solo tre le norme previste riferite a impugnabilità soggettiva e
oggettiva (art. 71), estensione delle impugnazioni (art. 72) e revisione delle sentenze pronunciate nei confronti
dell’ente (art. 73).
La circostanza trova spiegazione negli intenti perseguiti dal legislatore: 1) quello di evitare l’eventuale insorgere di
un contrasto di giudicati tra l’accertamento penale e quello relativo all’illecito amministrativo dipendente dal reato;
2) quello di garantire all’ente la più ampia possibilità di impugnare pronunce applicative delle sanzioni interdittive.
Per soddisfare queste esigenze sono parsi idonei e sufficienti gli art. 71, 72 e 73, che non esauriscono il sistema delle
impugnazioni destinato all’ente, ma si limitano a dettare regole derogatorie o specificative di quelle generali
contemplate dal cpp.. Occorre fare riferimento al codice di rito.
Le tre norme previste attengono alla disciplina generale delle impugnazioni stabilite per l’ente e quindi operano con
esclusivo riguardo alle sent. pronunciate in esito al dibattimento: per le decisioni adottate in sede di giudizi speciali
il rinvio alle corrispondenti statuizioni del codice di rito include le regole speciali relative al loro regime di
impugnabilità.
2. I SOGGETTI LEGITTIMATI.
Titolari del diritto di impugnazione sono l’ente (l’impugnazione può essere proposta da lui personalmente e, se
contumace, per mezzo di un procuratore speciale. L’esercizio personale del diritto di impugnare necessita
dell’intermediazione del suo legale rappresentante e presuppone la previa costituzione dell’ente a norma dell’art. 39;
nel caso in cui il rappresentante legale sia imputato del reato-presupposto l’ente che intenda partecipare al
procedimento è tenuto a provvedere alla sua sostituzione o in alternativa alla nomina di un rappresentante legale ad
processum da indicare nella dichiarazione di cui all’art. 39 c. 2 lett. a) e il PM (art. 71). Una legittimazione
autonoma spetta al difensore di fiducia o d’ufficio, ma l’ente ha diritto di togliere effetto all’impugnazione dallo
stesso proposta (art. 571 c. 4 cpp).
Bisogna stabilire quale sia il soggetto abilitato ad impugnare per i casi in cui, nel corso del procedimento, intervenga
un evento modificativo dell’ente per effetto di trasformazione (art. 28), fusione (art. 29), scissione (art. 30). Al
riguardo operano le relative regole che individuano l’ente al quale deve essere ascritta la responsabilità accertata con
la sent., riferendola all’ente risultante sia dal