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Estratto del documento

FENOMENO NATURALE

FATTO GIURIDICO: avvenimento positivo o negativo COMPORTAMENTO UMANO

ATTO GIURIDICO: comportamento umano VOLONTARIO

1) FATTO GIURIDICO: fatto della natura produttivo di conseguenze giuridiche e comportamenti umani non volontari

Gli atti nei quali si estrinseca la "notitia criminis" pur essendo dotati di rilevanza processuale (portano alla instaurazione del processo) NON sono atti del procedimento.

ATTIVITÀ della P.G. = momento iniziale del procedimento

SENTENZE e DECRETI DIVENTANO IRREVOCABILI ed ESECUTIVI = ultimo atto del procedimento (è possibile una reviviscenza del processo in epoca successiva alla irrevocabilità)

• art. 114 c.p.p.: divieto di pubblicazione di atti = distingue tra:

atti coperti dal segreto

atti non coperti dal segreto

-vietata la pubblicazione con ogni mezzo

-è sempre possibile la pubblicazione

-vietata la pubblicazione degli atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle i.p. o al termine della

U.P. - Al dibattimento è vietata la pubblicazione degli atti del fascicolo del P.M. se non dopo la pronuncia della sentenza in grado d'appello; è consentita la pubblicazione degli atti utili per le contestazioni; è vietata la pubblicazione degli atti del dibattimento a porte chiuse (art. 472.1-2) e, sentite le parti, divieto di pubblicazione degli atti utili per le contestazioni. Il divieto cessa se trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato o trascorsi 10 anni dallasentenza irrevocabile e pubblicazione autorizzata dal ministro di grazia e giustizia. Se no dibattimento, sentite le parti, divieto di pubblicazione se può offendere il buon costume o comportare diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interno dello Stato o causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiate fino a che siano maggiorenni; il tribunale per i minorenni o il minorenne di 16 anni può consentire la pubblicazione.

art.115 c.p.p.: violazioni del divieto di pubblicazione:

  1. c1. sanzioni penali + illecito disciplinare per i fatti commessi dagli impiegati dello Stato o di altri enti pubblici o da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato.
  2. c2. ogni violazione viene informata all'organo titolare del potere disciplinare.

art.329 c.p.p.: obbligo del segreto:

  1. c1. gli atti di indagine del pubblico ministero e del giudice di pace sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  2. c2. se necessario per la prosecuzione delle indagini preliminari, il pubblico ministero può consentire con decreto motivato la pubblicazione degli atti.
  3. c3. anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto del pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
    1. il segreto quando l'imputato lo consente o la conoscenza dell'atto può ostacolare indagini riguardanti altre persone.
    2. il divieto di pubblicare atti o notizie relative a determinate operazioni.

ATTI DEL PROCEDIMENTO DAL PUNTO DI

VISTA SOGGETTIVA LEGITTIMAZIONE: idoneità di un soggetto a porsi come titolare di un atto PROVVEDIMENTO: appartiene alla categoria degli atti e si caratterizza per essere compiuto da un organo dello Stato nell'esercizio di un potere - art.125 c.p.p.: forme dei provvedimenti del giudice: - sentenza, ordinanza, decreto; la lex stabilisce quando il provvedimento assume queste forme - sentenza pronunciata in nome del popolo italiano: - decisione del giudice che esaurisce il rapporto processuale o un grado o una fase di esso - SENTENZA di MERITO: risolvono le questioni relative all'esistenza o meno della pretesa punitiva (sentenza di condanna o assoluzione) - SENTENZE PROCESSUALI: concludono il procedimento o una fase di esso senza affrontare le questioni relative alla pretesa punitiva ma risolvendo una questione di carattere processuale (sentenza di annullamento; quelle adottate in difetto di una condizione di procedibilità; quelle che pronunciano in tema di competenze) - SENTENZA di
  1. CONDANNA- SENT.di PROSCIOGLIMENTO- SENT.DICHIARATIVE:si limitano a verificare l'esistenza di una certa situazione giuridica (sent. di annullamento della Corte di Cassazione; sent. che dichiarano l'incompetenza)
  2. SENT.COSTITUTIVE: contrassegnano quelle situazioni in cui gli effetti giuridici che derivano dalla sent. trovano nella stessa il loro titolo (sent. che concede la riabilitazione)
    1. motivata a pena di nullità (art.111.1 Cost.)
    2. impugnabile (con motivazione)
  3. c2.ordinanza: interferisce nel rapporto processuale come un momento dello svolgimento di esso
    1. motivata a pena di nullità
    2. impugnabile solo se provvedimento in tema di libertà personale
    3. revocabile
  4. decreto: esprime un comando, un ordine, un atto di autorità del giudice ed ha di regola carattere amministrativo
    1. può essere emesso anche dal p.m.
    2. motivato a pena di nullità solo nei casi espressamente previsti dall'alex
    3. impugnabile solo se provvedimento in tema di libertà

personalec4.il giudice delibera in camera di consiglio, senza ausiliario, deliberazione è segreta

c5.provvedimenti collegiali…

c6.altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e se non stabilito diversamente anche oralmente.- art.127 c.p.p.: procedimento in camera di consiglio:

  1. il G. o presidente del collegio fissa la data e ne dà avviso alle parti, comunicato o notificato almeno 10 gg. prima della data
  2. fino a 5 gg. prima si può presentare memoria
  3. p.m., dif. e altri destinatari dell'avviso sentiti se compaiono; se interessato è detenuto o internato in un luogo fuori dalla circoscrizione del G. e ne fa richiesta deve essere sentito prima del g. dell'udienza dal magistrato di sorv.
  4. u. rinviata se sussiste legittimo impedimento dell'imputato o condannato che chiesto di essere sentito personalmente e non è detenuto o internato in luogo diverso da quello dove ha sede il G.
  5. disp.c1,3,4 a pena di nullità
  6. u.
senza presenza di pubblico comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti che ricorso per cassazione non sospende esecuzione dell'ordinanza a – che G. che emessa non disponga diversamente con decreto motivato atto introduttivo del procedimento dichiarata dal G. con ordinanza anche senza formalità di procedura salvo che altrimenti stabilito in forma riassuntiva o integrale- c.p.p.: deposito dei provvedimenti del G.- c.p.p.: obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità: ogni stato e grado del processo il G. che riconosce: • fatto non sussiste • imputato non lo ha commesso • fatto non costituisce reato • fatto non è previsto dalla lex come reato • reato è estinto • manca una condizione di procedibilità lo dichiara d'ufficio con sentenza ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che

fatto non sussiste• imputato non lo ha commesso• fatto non costituisce reato• fatto non è previsto dalla lex come reato

il G.pronumncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere- art.130 c.p.p.: correzione di errori materiali:

  1. correzione di sent., ordinanze, decreti inficiati da errori o omissioni che no nullità e la cui eliminazione no modificazione essenziale dell'atto è disposta anche d'ufficio dal G. che emesso il provv.; se questo è impugnato e impugnazione no inammissibile la correzione è disposta dal G. competente a conoscere dell'impugnazione
  2. il G.provvede in camera di consiglio- art.131 c.p.p.: poteri coercitivi del G.
  3. art.132 c.p.p.: accompagnamento coattivo dell'imputato
  4. art.133 c.p.p.: accompagnamento coattivo di altre persone

GLI ATTI DEL P.M.- decreto- invito a presentarsi( artt.375-377)- richieste: atti di stimolo ad ulteriori atti del procedimento di esclusiva competenza del G.

artt.392-405-408-434-435-453)- conclusioni:”requisitorie”= atti con i quali il p.m. formula il proprio convincimento sul merito della causa suggerendo quale debba essere il contenuto della decisione del G.( artt.421-523-602-614.4)- modifica della imputazione e relativa contestazione nel corso dell’udienza preliminare e nel corso del giudizio di primo grado( art.423-516); arresto dell’autore di un reato commesso in udienza(art.476)- rinuncia( art.589)- consenso( artt.438-439-444-446)- dissenso( art.466.6)- informativa o informazione( artt.106-129 nn.att.c.p.p.)GLI ATTI DELL’IMPUTATO, DELLE ALTRE PARTI PRIVATE E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATONon assumono forme esclusive ma forme comuni agli atti del p.m.- richieste:
  1. xsona sottoposta alle indagini e imputato: arrt.392-393-438-444-453.3
  2. parte civile: artt.540.1-543.1
  3. persona offesa: artt.394-413-572
  4. enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: artt.505-511- art.121 c.p.p.:memorie

richieste delle parti- art.367 c.p.p.:memorie e richieste dei difensori- conclusioni;consenso;memorie( illustrare questioni di fatto e didiritto);rinuncia;revoca o accettazione

GLI ATTI DEI C.D.ORGANI AUSILIARI- assistenza( art.126)- documentazione( artt.134-135.136)- verbale:atto pubblico che fa prova fino a querela di falso( art.2700c.c.)

LE NOTIFICAZIONI

Sono necessarie per portare gli atti del procedimento a conoscenza disoggetti diversi da quelli che li hanno posti in essere- organi: ufficiale giudiziario, p.g.( art.148)- forme:

  1. forma tipica
  2. consegna della copia dell'atto all'interessato da parte dellacancelleria
  3. lettura del provvedimento alle persone presenti
  4. avvisi dati dal G.o dal p.m. verbalmente agli interessati in loropresenza
  5. a mezzo del telefono o del telegrafo

Artt.150-171

ATTI DEL PROCEDIMENTO DAL PUNTO DI VISTA FORMALE

  • SUCCESSIONE degli ATTI:ordine degli atti all'interno di ogni serieprocedimentale
  • PRESUPPOSTI:atto non può
essere compiuto prima della realizzazione di altri atti.
  • PRECLUSIONE: compimento di un atto è impedito perché incompatibile con il compimento di un altro precedente.
  • TERMINI: momento in cui un atto può o deve essere validamente compiuto
    • perentori: prescrivono di compiere un atto entro e non oltre un determinato periodo di tempo, superato il quale si incorre nella DECADENZA INAMMISSIBILITÀ dell'ATTO (art. 173 c.p.p.).
    • ordinatori: fissano il periodo di tempo entro il quale un determinato atto deve essere compiuto.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Rafaraci Tommaso.