Gli atti (libro secondo c.p.p.)
Definizioni e distinzioni
Atto giuridico: atto idoneo a produrre effetti giuridici.
Fatto giuridico: avvenimento positivo o negativo.
Fenomeno naturale: evento naturale che può avere conseguenze legali.
Gli atti nei quali si estrinseca la "notitia criminis", pur essendo dotati di rilevanza processuale (portano all'instaurazione del processo), non sono atti del procedimento.
Attività della polizia giudiziaria e fasi del procedimento
Attività della polizia giudiziaria (P.G.) = momento iniziale del procedimento.
Sentenze e decreti diventano irrevocabili ed esecutivi = ultimo atto del procedimento (è possibile una reviviscenza del processo in epoca successiva all'irrevocabilità).
Divieti di pubblicazione
Art. 114 c.p.p.: Divieto di pubblicazione di atti; distingue tra:
- Atti coperti dal segreto: vietata la pubblicazione con ogni mezzo.
- Atti non coperti dal segreto: vietata la pubblicazione degli atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare.
- Al dibattimento: vietata la pubblicazione degli atti del fascicolo del P.M. se non dopo la pronuncia della sentenza in grado d'appello; consentita la pubblicazione di atti utili per le contestazioni.
- Vietata la pubblicazione degli atti del dibattimento a porte chiuse (art.472.1-2) e, sentite le parti, divieto di pubblicazione degli atti utili per contestazioni.
- Divieto cessa se trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato o trascorsi 10 anni dalla sentenza irrevocabile e pubblicazione autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
- Se non c'è dibattimento, sentite le parti, divieto di pubblicazione se può offendere il buon costume o comportare diffusione di notizie su cui la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato o causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private.
- Vietata pubblicazione di generalità e immagine di minorenni testimoni, persone offese o danneggiati fino a che maggiorenni; tribunale minorenni o minorenne di 16 anni può consentire la pubblicazione.
Violazioni del divieto di pubblicazione
Art. 115 c.p.p.: Violazioni del divieto di pubblicazione:
- Comma 1: Sanzione penale + illecito disciplinare il fatto commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici o da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato.
- Comma 2: Di ogni violazione P.M. informa l'organo titolare del potere disciplinare.
Obbligo del segreto
Art. 329 c.p.p.: Obbligo del segreto:
- Comma 1: Atti di indagine di P.M. e P.G. coperti dal segreto fino a che imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre chiusura delle indagini preliminari.
- Comma 2: Se necessario per la prosecuzione delle indagini, P.M. può consentire con decreto motivato la pubblicazione.
- Comma 3: Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto, P.M. in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini può disporre con decreto motivato:
- Segreto quando imputato lo consente o conoscenza dell'atto può ostacolare indagini riguardanti altre persone.
- Divieto di pubblicare atti o notizie relative a determinate operazioni.
Atti del procedimento dal punto di vista soggettivo
Legittimazione: idoneità di un soggetto a porsi come titolare di un atto.
Provvedimento: appartiene alla categoria degli atti e si caratterizza per essere compiuto da un organo dello Stato nell'esercizio di un potere.
Forme dei provvedimenti del giudice
Art. 125 c.p.p.: Forme dei provvedimenti del giudice:
Comma 1: Sentenza, ordinanza, decreto; la legge stabilisce quando il provvedimento assume queste forme.
Comma 2: Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano:
- Decisione del giudice che esaurisce il rapporto processuale o un grado o una fase di esso.
- Sentenza di merito: risolvono le questioni relative all'esistenza o meno della pretesa punitiva (sentenza di condanna o assoluzione).
- Sentenze processuali: concludono il procedimento o una fase di esso senza affrontare le questioni relative alla pretesa punitiva ma risolvendo una questione di carattere processuale (sentenze di annullamento; quelle adottate in difetto di una condizione di procedibilità; quelle che pronunciano in tema di competenze).
- Sentenza di condanna
- Sentenza di proscioglimento
- Sentenze dichiarative: si limitano a verificare l'esistenza di una certa situazione giuridica (sentenza di annullamento della Corte di Cassazione; sentenze che dichiarano l'incompetenza).
- Sentenze costitutive: contrassegnano quelle situazioni in cui gli effetti giuridici che derivano dalla sentenza si costituiscono.
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Diritto processuale penale - nozioni generali
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Diritto processuale amministrativo - nozioni generali