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Le misure cautelari

Il decorso del tempo necessario alla conclusione della vicenda processuale mette a rischio il raggiungimento degli scopi connessi ad un efficace esercizio della funzione giudiziaria penale. Il libro 4° c.p.p. predispone una serie di misure cautelari di carattere personale e reale dirette ad imporre delle limitazioni alla libertà personale e patrimoniale.

Accertamento dei fatti e protezione dei valori costituzionali

Accertamento dei fatti obiettivi di protezione dei penalmente rilevanti valori di libertà iscritti nella Costituzione. Valori che l’accertamento di quelle esigenze potrebbe compromettere:

  • Art. 2 lex delega: il c.p.p. deve attuare i principi della Costituzione e deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona e al processo penale.
  • Diritto alla libertà personale: regola dell’inviolabilità:
    • Art. 13 Cost.
    • Art. 5 Conv. europea dei d° dell’uomo
    • Art. 9 Patto internaz. dei d° civili e politici

Limitazioni alla libertà personale

Escludere ogni impostazione di tipo inquisitorio = privazione della libertà come condizione normale dell’imputato ai fini dello svolgimento del processo; possibilità d’imporre delle limitazioni alla sfera della libertà personale però a determinate condizioni di garanzia.

Art. 13 Cost.: duplice RISERVA:

  • Di GIURISDIZIONE: “atto motivato dell’autorità giudiziaria” - in caso eccezionale ed urgente l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi provvisori da comunicare all’autorità giudiziaria entro 48 ore, la mancata convalida rende il provvedimento automaticamente inefficace.
  • Di LEGGE: “nei soli casi e modi previsti dalla lex” - assoluta.
  • Art. 111 Cost.: ricorribilità in Cassazione contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale; art. 13.5 Cost.: fissazione di un termine max di carcerazione.

Diritto di godere e disporre dei beni patrimoniali

Riserva di lex:

  • Art. 41.1-3 Cost.: l’iniziativa economica privata è libera… La lex determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
  • Art. 42.2 Cost.: la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla lex, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Nessuna previsione contiene l’art. 13 Cost. in ordine agli SCOPI - VUOTO DI FINI - in parte colmato dal ricorso ad altre disposizioni:

  • Art. 27.2 Cost.: “imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva”.
  • Art. 6 n.2 Conv. europea
  • Art. 14 n.2 Patto internazionale

Contenuto minimo dei limiti imposti al legislatore nella prefigurazione delle situazioni che giustifichino una restrizione della libertà personale = è bandita ogni situazione che realizzi un’anticipazione della pena.

Le misure cautelari personali

  • Si parla di limitazioni alla “libertà della persona” = la regolamentazione riguarda tutte le misure restrittive e non solo quelle che si riferiscono alla libertà dell’individuo intesa come “libertà fisica di movimento”.
  • Art. 272 c.p.p.: limitazioni alla libertà della persona: PRINCIPI.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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