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LE MISURE CAUTELARI
Il decorso del tempo necessario alla conclusione della vicenda processuale mette a rischio il raggiungimento degli scopi connessi ad un efficace esercizio della funzione giudiziaria penale. Il libro 4° c.p.p. predispone una serie di misure cautelari di carattere personale e reale dirette ad imporre delle limitazioni alla libertà personale e patrimoniale.
L'accertamento dei fatti obiettivi di protezione dei penalmente rilevanti valori di libertà iscritti nella Costituzione, valori che l'accertamento di quelle esigenze potrebbe compromettere.
- Art. 2 lex delega: il c.p.p. deve attuare i principi della Costituzione e deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona e al processo penale.
- DIRITTO ALLA LIBERTÀ PERSONALE: regola dell'inviolabilità:
- Art. 13 Cost.
- Art. 5 Conv. europea dei d° dell'uomo
- Art. 9 Patto internaz. dei d° civili e politici
- Escludere ogni impostazione di tipo
inquisitorio = privazione dell'alibertà come condizione normale dell'imputato ai fini dello svolgimento del processo; possibilità d'imporre delle limitazioni alla sfera dell'alibertà personale però a determinate condizioni di garanzia art.13 Cost.: duplice RISERVA:
- di GIURISDIZIONE: "atto motivato dell'autorità giudiziaria" - in caso eccezionale ed urgente l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi provvisori da comunicare all'autorità giudiziaria entro 48 ore, la mancata convalida rende il provvedimento automaticamente inefficace
- di LEGGE: "nei soli casi e modi previsti dalla lex" - assoluta+ art.111 Cost.: ricorribilità in Cassazione contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale; art.13.5 Cost.: fissazione di un termine max di carcerazione
DIRITTO DI GODERE E DI DISPORRE DEI BENI PATRIMONIALI: RISERVA DI LEX:
- art.41.1-3
Art. 42.2: L'iniziativa economica privata è libera... La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.2: La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Nessuna previsione contiene l'art. 13 della Costituzione in ordine agli SCOPI - VUOTO DI FINI - in parte colmato dal ricorso ad altre disposizioni:
- Art. 27.2: "L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva".
- Art. 6 n.2 Convenzione europea.
- Art. 14 n.2 Patto internazionale.
- Contenuto minimo dei limiti imposti al legislatore nella prefigurazione delle situazioni che giustifichino una restrizione della libertà personale = è bandita ogni situazione che realizzi un'anticipazione della
pena.LE MISURE CAUTELARI PERSONALI
- Si parla di limitazioni alla "libertà della persona" = la regolamentazione riguarda tutte le misure restrittive e non solo quelle che si riferiscono alla libertà dell'individuo intesa come "libertà fisica di movimento"
- art.272 c.p.p.: limitazioni alla libertà della persona: PRINCIPIO DI LEGALITÀ: - il potere d'imporre restrizioni ha fondamento solo nella lex - per finalità di ordine cautelare
- art.279 c.p.p.: G.competente: G.che procede; p.m. -> solo potere richiesta
- FUMUS COMMISSI DELICTI: art.273 c.p.p.: condizioni generali di applicabilità delle misure: 1. gravi indizi di colpevolezza -> è lasciata alla discrezionalità del G. la definizione del concreto livello di consistenza al quale devono pervenire gli elementi di prova per poter fondare il provv. cautelare INDIZI -> elementi di prova necessari e sufficienti per affermare la
ratio: custodia cautelare in carcere -> presunzione iuristantum: sussistenza delle esigenze cautelari; presunzione iuris et deiure: valutazioni di adeguatezza- art.89 t.u. 309/90- art.276 c.p.p.: provv. in caso di trasgressione alle prescrizioniimposte- art.277 c.p.p.: salvaguardia dei d° della persona sottoposta a misurecautelari 2- art.278 c.p.p.: determinazione della pena agli effettidell’applicazione delle mis.-> pena edittale
MISURE COERCITIVE: artt.281-286_bis
MISURE INTERDITTIVE: artt.288-290 -> novità -> vanno a sostituire lefigure di pene accessorie applicate provvisoriamente a norma dell’art.140c.p.- art.291 c.p.p.: proc.applicativo:richiesta del p.m.- art.292 c.p.p.: ordinanza del G.- art.293 c.p.p.: adempimenti esecutivi- art.294 c.p.p.: interrogatorio della persona sottoposta a mis.:5. se cust. caut. in carcere entro 5 gg dall’inizio dell’esecuzione6. se mis.diversa entro 10 gg dall’esecuzione o notificaz.7. se cust.
- caut.in carcere entro 48 ore se p.m. ne fa istanza
- se impedimento ass. G. decr. motivato e termine decorre dalla comunicaz. o accertamento della cessazione dell'imp.
- con interrog. G. valuta se permangono le condizioni e le esigenze, altrimenti art.299- art.295 c.p.p.: verbale di vane ricerche
- art.296 c.p.p.: latitanza: chi volontariamente si sottrae allacustodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione; = evaso
- art.297 c.p.p.: computo dei termini di durata delle misure: effetti della cust.caut.decorrono dalla cattura, dall'arresto, dal fermo
- altre mis.dalla notificaz.ordin.che le dispone
- + ordinanze che dispongono la stessa mis. per uno stesso fatto o per fatti diversi commessi anteriormente alla prima ordinanza tra i quali connessione art.12.1 b)c)dal gg in cui eseguita o notificata la prima ordin. e commisurati all'imputaz.+ grave
- art.298 c.p.p.: sospensione
dell' esecuzione delle mis.- art.299 c.p.p.:revoca e sostituzione:revoca -> se mancanti anche perfatti sopravvenuti le condiz. di applic. o le esigenze caut.;sostituz. -> esigenze caut.attenuate o mis.applicata non +proporzionata all'entità del fatto o alla sanz.; in melius e inpeius.Le vicende estintive si differenziano da quelle di revoca o sostituzioneper l'automatismo dell'effetto che si ricollega al verificarsi dei fatticontemplati nelle varie previsioni normative- art.300 c.p.p.:estinzione delle mis.per effetto della pronuncia dideterminate sentenze: di archiviazione, proscioglimento,non luogo aprocedere, condanna- art.301 c.p.p.:estinzione di mis. disposte per esigenze probatorie:rinnovazione- art.302 c.p.p.:estinzione della custodia per omesso interrogatoriodella persona in st. di cust. caut.Il decorso dei termini di durata max della custodia caut.come strumentodiretto ad attuare la garanzia imposta dall'ultimo c. dell'art.13
Cost., di fissare un limite insuperabile oltre il quale le ragioni di libertà dell'imputato prevalgono sulle esigenze del processo -> caducazione automatica; articolato e complesso sistema di TERMINI, SOSPENSIONI e PROROGHE.
- TERMINI INTERMEDI: sono previsti per entità e decorrenza in collegamento con la fase delle i.p. e con il giudizio di 1° gr. e successivi; per ogni passaggio di grado e fase comincia a decorrere il nuovo termine in maniera assolutamente indipendente da quello fissato per la fase o il gr. prec.