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SENTENZA DI CONDANNA ART 533

Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.

IL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE MONOCRATICO

La legge 479/99 più nota come legge Carotti ha introdotto nel sistema processuale la figura del giudice monocratico la quale ha sostituito la figura del pretore. Il procedimento innanzi questo giudice presenta delle sue peculiarità rispetto al procedimento ordinario; per indicarle bisogna però distinguere se tale procedimento è preceduto o meno dall'udienza preliminare. Nel caso in cui l'udienza preliminare non si riscontrano differenza apprezzabili tra il procedimento ordinario vi è quello innanzi al giudice monocratico in quanto in questo caso le norme applicabili.

sono quelle previste per il dibattimento vero e proprio. Ben diversa è la situazione nel caso in cui l'udienza preliminare, in tal caso è direttamente il non sia prevista p.m., attraverso che dispone direttamente il giudizio innanzi al giudice. L'art. decreto di citazione diretta, 550 individua i reati per i quali è possibile la citazione diretta, tali reati sono sia indicati specificamente c.p.p. (violenza e minaccia la pubblico ufficiale, rissa aggravata, furto aggravato etc. etc.), sia in riferimento alla pena prevista (pena non superiore nel massimo a 4 anni). I requisiti del decreto di citazione sono indicati dall'art. tra i quali sono previsti a pena di nullità: le 552 c.p.p. generalità dell'imputato, l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, l'indicazione del giudice competente del giorno del luogo e dell'ora nel quale comparire, l'avviso della facoltà di nominare un difensore difiducia, l'avviso della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta della parte o presentare domanda di oblazione. Il decreto di citazione deve essere notificato all'imputato almeno prima dell'udienza fissata (termine 60 giorni che può essere ridotto per motivi di urgenza). Dopo aver emesso il decreto, il p.m. deve provvedere a formare il fascicolo per il dibattimento. Infine, per quanto riguarda la prima udienza, la differenza con il procedimento ordinario consiste nel fatto che in tale udienza vi è la possibilità per l'imputato di chiedere l'applicazione di un procedimento speciale, ed inoltre nel caso in cui si tratti di un reato perseguibile a querela di parte, il giudice deve effettuare una sorta di tentativo di conciliazione tra le parti stesse. La lista testimoniale deve, anche in questo caso, essere presentata entro sette giorni.

occorre indicare le circostanze sulle quali deve vertere l'esame dei testimoni. Nel caso in cui vi sia un concorso tra reati per i quali è prevista l'azione diretta e reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, allora il p.m. per tutti dovrà chiedere il rinvio a giudizio.

Se per errore il pubblico ministero esercita l'azione penale attraverso la citazione diretta laddove è invece necessaria l'azione penale, allora l'eccezione deve essere fatta valere entro il termine di cui all'art. 491 1° e se il giudice accoglie la richiesta trasmette gli atti al p.m.

I PROCEDIMENTI SPECIALI.

I procedimenti speciali (cd. alternativi) hanno il compito di semplificare lo svolgimento del processo.

I riti speciali si distinguono in tre categorie:

  1. procedimenti che tendono ad evitare la fase dibattimentale: essi sono il giudizio abbreviato e l'applicazione di pena su richiesta delle parti;

Il principio dispositivo delle parti permette di anticipare il giudizio ad una fase pre-dibattimentale;

I procedimenti tendenti ad accelerare l'ingresso nel dibattimento sono il giudizio direttissimo e il giudizio immediato. Tali riti consentono di eliminare l'udienza preliminare sulla base di una presunzione di inutilità e di antieconomicità della sua funzione di garanzia e di filtro;

I procedimenti tendenti ad omettere sia l'udienza preliminare che il dibattimento sono il caso del decreto penale di condanna che consente, in caso di mancata opposizione, di pervenire immediatamente all'irrogazione della sanzione penale in assenza di contraddittorio.

Il ricorso ad alcuni riti è agevolato dal legislatore con misure premiali per stimolare l'imputato a richiederle. Alcuni riti speciali sono alternativi tra di loro (per es. il patteggiamento e l'abbreviato), oltre che con il rito ordinario.

IL GIUDIZIO

Il giudizio abbreviato (art. 438 e segg. c.p.p.) presuppone la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal PM e la fissazione dell'udienza preliminare; con tale rito vengono utilizzate come prove gli atti di indagini contenuti nel fascicolo del PM, infatti il giudizio abbreviato viene, nel gergo processualistico, definito come il processo allo stato degli atti cioè in base agli atti contenuti nel fascicolo del p.m. che il giudice di conseguenza deve acquisire. I requisiti previsti dal codice per l'instaurazione del giudizio abbreviato sono: 1) la richiesta dell'imputato al giudice dell'udienza preliminare affinché lo giudichi allo stato degli atti o previa integrazione probatoria; e tale richiesta deve intervenire almeno 5 giorni prima dell'udienza preliminare o nel corso della stessa fino alla precisazione delle conclusioni ex art. 421 comma 3 c.p.p. successivamente all'attività di integrazione probatoria prevista dall'art.

422 c.p.p..832) Prima della riforma introdotta dalla legge 479/99 affinché potesse darsi luogo al giudizio abbreviato era necessario, oltre alla richiesta dell'imputato, il consenso da parte del p.m., attualmente tale consenso non è più richiesto essendo necessaria solamente la richiesta dell'imputato.

3) Inoltre attualmente nemmeno vi sono dei limiti di pena per poter chiedere tale procedimento, nel senso che anche per quei reati puniti con la pena dell'ergastolo è possibile chiedere il giudizio abbreviato.

Il giudizio abbreviato ha natura premiale; la premialità consiste nella riduzione della pena da irrogare in concreto, in misura fissa di rispetto a quella che sarebbe applicabile se il processo fosse svolto secondo il rito ordinario. La riduzione è giustificata solo dal risparmio dei tempi processuali del dibattimento derivante dall'utilizzabilità come prova degli atti di indagine.

L'art. 438 comma 1

cd. abbreviato, lo in tal caso il giudice è obbligato a disporre il stato degli atti, rito; diversa è l'ipotesi prevista dall'art. c.p.p., ossia il c.d. cioè quando l'imputato subordina la sua richiesta di abbreviato ad un integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; tale forma di giudizio è stato introdotto dalla legge CAROTTI ed in tal caso è il giudice che deve decidere se accogliere la richiesta di integrazione probatoria, e quindi di conseguenza dare luogo al giudizio abbreviato o meno. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza. Il giudice accoglie la richiesta quando l'integrazione è necessaria ai fini della decisione e compatibile con esigenza di economia processuale; quindi in caso di accoglimento il p.m. ha la possibilità di chiedere l'ammissione della prova contraria. Al contrario, in caso di rigetto della richiesta di abbreviato...

Condizionato l'imputato ha la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato allo stato degli atti. Per quanto riguarda la richiesta essa, ai sensi dei solamente nell'udienza commi 1° e 2° dell'art. 438 c.p.p., preliminare, oralmente o per iscritto.

Il giudizio si svolge di regola in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del p.m., dell'imputato e del suo difensore. L'art. 441 c.p.p. stabilisce che le regole previste per l'udienza di giudizio abbreviato sono quelle tipiche previste dall'art. 441 c.p.p. per l'udienza preliminare fatta eccezione per quelle previste dagli artt. 422 e 423 c.p.p..

La parte civile ha solo la facoltà di non accettare il rito speciale dal momento che non è titolare della facoltà di opporsi al provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato, né può impugnare l'atto in questione facendone valere l'eventuale illegittimità. Se la parte civile non accetta tale giudizio.

allora ella potrà comunqueregolarmente agire in sede civile senza subire la sospensione del procedimento.
Fondamentale risulta la novità introdotta dalla legge con il 5° comma dell'art. 441 c.p.p. quale se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti egli può anche di ufficio assumere gli elementinecessari ai fini della decisione; le forme di integrazione probatorie sono quelle tipiche dell'udienza preliminareper cui l'audizione dei testi, periti, consulenti tecnici e l'interrogatorio di imputati di procedimenti connessi sonoesaminati direttamente dal giudice.
Ciò significa che attualmente si è in un certo senso svilita la definizione di giudizio allo stato degli atti che ha,fino alla legge Carotti, accompagnato il giudizio abbreviato. Ciò anche in considerazione del fatto che comunqueè anche possibile modificare l'imputazione ai sensi dell'art. infatti talearticolo stabilisce che nei casi dell'art. 438 comma 5 (abbreviato condizionato) e nei casi dell'art. 441 comma 5 (integrazione probatoria exofficio del giudice) il PM procede alle contestazioni nelle forme dell'art. 423 comma 1 c.p.p. e l'imputato può chiedere di procedere nelle forme ordinarie. Il giudice, su richiesta dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni per decidere se continuare con il rito ordinario oppure con le forme dell'abbreviato e quindi integra la difesa. Se l'imputato decide di continuare con le forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era disposto l'abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua prosecuzione; al contrario, se decide di continuare con le forme dell'abbreviato, può chiedere l'ammissione di nuove prove ed il PM può chiedere la prova contraria. Terminata la discussione, il giudice decide: può

assolvere o condannare ; in caso di condanna la pena inflitta è ridotta di un terzo. Infine l'art. stabilisce che

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A.A. 2011-2012
108 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niobe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Camon Alberto.