Capitolo 1: Introduzione, principi cardine del diritto penale
Diritto penale: fatti costituenti reato
Reato: Ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali.
Sanzioni penali:
- Pena
- Misura di sicurezza
Ratio: Difendere la società dal delitto, risocializzare il delinquente.
Principi cardine del diritto penale
- Principio di materialità: Non può esservi reato se la volontà criminosa non si manifesta in un comportamento esterno.
- Principio di necessaria offensività: È necessario che tale comportamento leda o ponga in pericolo beni giuridici.
- Principio di colpevolezza: È penalmente attribuito all’autore soltanto a condizione che a lui si possa muovere un rimprovero per averlo commesso.
Ricorso alla pena detentiva “inevitabile” poiché se si ammettesse per assurdo l’uso delle sole pene pecuniarie, potrebbero crearsi dei problemi per i soggetti che non possono materialmente pagare la somma, si rischierebbe pertanto di emanare una pena senza che produca effetti.
Prevenzione generale: La minaccia della sanzione penale tende a distogliere gli altri consociati a commettere reati.
Prevenzione speciale: L'inflizione della pena mira ad impedire che il singolo autore tenda a delinquere.
Bene giuridico: Interesse, o insieme di interessi, idonei a realizzare un determinato scopo utile per il sistema sociale o per una sua parte.
Diritto penale e costituzione
- Art. 25, co. 2: Affidare al parlamento o governo (decreto legge o legislativo) potere di legiferare in materia penale.
- Art. 27, co. 1: Carattere personale della responsabilità penale.
- Art. 27, co. 3: Funzione rieducativa della pena.
RATIO: Impedire rischi di arbitrio da parte di un legislatore “onnipotente”.
Problemi delle suddette tipologie di reati
- Reati di sospetto: Si discostano dal principio di offensività; il legislatore incrimina fatti che non ledono né pongono in pericolo il bene protetto. Tutela preventiva sulla presunta pericolosità dell’agente e non tanto sull’idoneità offensiva della condotta.
- Reati ostativi: Il legislatore incrimina le condotte che preannunciano comportamenti che ledono o pongono in pericolo il bene protetto (es. possesso di sostanze stupefacenti come momento prodromico dello spaccio).
- Reati di pericolo presunto
- Reati di attentato
- Delitti di dolo specifico con condotta neutra
- Reati a carattere sussidiario
Carattere del diritto penale: idea della pena come extrema ratio
Concezione ristretta: Ricorso dello strumento penale appare ingiustificato o superfluo quando la salvaguardia del bene sia ottenibile mediante sanzioni di natura extra-penale. A pari efficacia, il legislatore dovrebbe optare per quello che comprime meno i diritti del singolo.
Concezione più ampia: Preferire la sanzione penale anche nei casi di non strettissima necessità.
Accoglimento concezione ristretta: meritevolezza della pena.
Principio di meritevolezza della pena
Più è alto il livello del bene tutelato all’interno della scala gerarchica della costituzione, tanto più si avrà meritevolezza di pena. E viceversa.
Principio di frammentarietà
- Alcune fattispecie di reato tutelano il bene oggetto di protezione non contro ogni aggressione proveniente da terzi, ma soltanto contro specifiche forme di aggressione.
- La sfera di ciò che rileva penalmente è molto più limitata rispetto alla sfera di ciò che è qualificato "antigiuridico" dall'ordinamento (es. violazione di un contratto non è un illecito penale).
- L’area del penalmente rilevante non coincide con quella di ciò che è moralmente riprovevole.
Contrasta con la prevenzione generale, infatti la giurisprudenza non indulge verso interpretazioni estensive delle fattispecie incriminatrici (es. significato del termine “aiuto” con “favoreggiamento personale”).
Contrasta con la prevenzione speciale con l’esigenza di risocializzazione: infatti, se la pena deve tendere non solo ad impedire la recidiva ma anche a riorientare il reo secondo il sistema dei valori dominanti, sarebbe più coerente penalizzare tutte le condotte lesive dei beni.
Principio di autonomia
Funzione sanzionatoria accessoria: Attribuisce al diritto penale una funzione secondaria. La sua funzione consisterebbe nel rafforzare con la propria sanzione i precetti e le sanzioni degli altri rami del diritto.
Carattere sanzionatorio in Italia: Attribuisce al diritto penale un carattere ulteriormente sanzionatorio. Ogni condotta costituente reato sarebbe sempre vietata anche da un’altra norma di diritto privato o di diritto pubblico e pertanto ogni reato integrerebbe primariamente un illecito di natura non penale ancora di essere vietato completamente dal diritto penale. “Serve di rafforzamento all’altra sanzione non penale”.
Tesi non accolte perché: Per poter procedere all’applicazione delle tipiche sanzioni punitive, il giudice non è vincolato a precedenti valutazioni di altri giudici o di autorità amministrative, per cui è indifferente che la sanzione penale sia preceduta da altre sanzioni.
Carattere sussidiario del diritto penale.
Codice Rocco
Il legislatore degli anni '30 prevedeva pene più aspre.
Novità più importante: conseguenze sanzionatorie, introduzione delle misure di sicurezza, in aggiunta o in sostituzione della pena (doppio binario).
Autore: Davide Tutino
Capitolo 2: Successioni di leggi penali, favor rei
Caso 1: In una giornata molto calda, un uomo, per ricevere refrigerio, si immerge nudo in una fontana di Hyde Park. Denunciato, è chiamato a rispondere penalmente delle norme che proibiscono di indossare abbigliamenti contrari ai buoni costumi.
Principio di legalità
Contratto sociale: Trae origine dal vincolare l’esercizio di ogni potere alla legge.
Feuerbach: Traduzione in termini giuridico-penali, avviene nell’800, da "nulla poena sine lege", il quale lo canonizza nella frase, e lo raccorda concettualmente al problema del fondamento della pena, visto come prevenzione generale attuata mediante coazione psicologica.
Ma se la minaccia della pena deve servire come deterrente psicologico, è necessario che i cittadini conoscano prima quali sono i fatti la cui realizzazione comporta l’inflizione della sanzione.
Risoluzione caso 1
Il comportamento dell’uomo rientra ad una considerazione basata sulla ratio della tutela, ma l’essere nudi non è in nessun modo assimilabile all’essere vestiti.
Destinatari del principio di legalità
Legislatore, giudice.
- Riserva di legge
- Tassatività (sufficiente determinatezza della fattispecie penale)
- Irretroattività della legge penale
- Divieto di analogia in materia penale
La riserva di legge
Esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato.
Ratio: Sottrarre la competenza in materia penale al potere esecutivo.
Riserva di legge relativa: Non può essere accolta perché finisce con l’eludere le esigenze di garanzia cui il principio di legalità deve soddisfare.
Riserva di legge assoluta: Esclude che il legislatore possa attribuire il potere normativo ad una fonte di grado inferiore. Infatti, le scelte di fondo relative all’incriminazione rimangono monopolio del legislatore, mentre rimane affidata alla fonte normativa secondaria la possibilità di specificare dal punto di vista tecnico il contenuto di elementi di fattispecie già delineati in sede legislativa.
Fonti
- Decreto legislativo
La dottrina dominante annovera senza difficoltà sia il decreto legge che il decreto legislativo tra le fonti legittime di produzione di norme penali. Dottrina e giurisprudenza, escludono dal novero delle fonti in materia penale la legge regionale.
Importante sentenza sulle regioni: La criminalizzazione comporta una scelta tra tutti i beni e valori emergenti nell’intera società: e tale scelta non può essere realizzata dai consigli regionali per la mancanza di una visione generale dei bisogni ed esigenze dell’intera società.
Legge regionale scriminante: Può avere come effetti di "giustificare".
Rapporto legge-fonte subordinata
- La legge affida alla fonte secondaria la determinazione delle condotte concretamente punibili (norme penali in bianco).
- La fonte secondaria disciplina uno o più elementi che concorrono alla descrizione dell’illecito penale.
- L’atto normativo subordinato assolve alla funzione di specificare, in via tecnica, elementi di fattispecie legislativamente predeterminati.
Consuetudine
Ripetizione generale, uniforme e costante di un comportamento, accompagnata dalla convinzione della sua corrispondenza ad un precetto giuridico.
In forza del principio di riserva di legge, l’inattitudine della consuetudine a svolgere funzione incriminatrice o aggravatrice del trattamento punitivo. Ammissibile invece il ricorso alla consuetudine c.d. scriminante (es. esercizio di un diritto, art. 51 c.p.).
Normativa comunitaria
Può contribuire alla descrizione della fattispecie mediante una specificazione in chiave tecnica di elementi già posti dalla legge nazionale.
Il principio di tassatività
Tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giudiziario. La tutela penale è apprestata soltanto contro determinate forme di aggressione a beni giuridici, è necessario che il legislatore specifichi con sufficiente precisione i comportamenti che integrano siffatte modalità aggressive.
La determinatezza risulta essere una condizione indispensabile perché la norma penale possa fungere da guida del comportamento del cittadino.
Una norma penale persegue lo scopo di essere obbedita, ma obbedita non può essere se il destinatario non ha la possibilità di conoscerne con sufficiente chiarezza il contenuto.
Il principio di tassatività vincola
- Legislatore: Obbligandolo ad una descrizione il più possibile precisa del fatto di reato.
- Giudice: Obbligandolo ad un'interpretazione che rifletta il tipo descrittivo così come legalmente configurato.
Tecniche di legislazione
- Normazione descrittiva: Descrive il fatto criminoso mediante l’impiego di termini che alludono a dati della realtà empirica.
- Normazione sintetica: Adotta una qualificazione di sintesi mediante l’impiego di elementi normativi (ad esempio atti osceni), rinviando ad una fonte esterna rispetto alla fattispecie incriminatrice come parametro per la regola di giudizio da applicare nel caso concreto.
Il principio di irretroattività
Divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Art. 11 preleggi: La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. Ma esso ha rango costituzionale soltanto rispetto alla materia penalistica.
Art. 25, co. 2 costituzione: Principio ispirato alla garanzia della libertà personale del cittadino nei confronti dei detentori del potere legislativo.
Art. 2 c.p.: Il primo comma ribadisce l’irretroattività della norma incriminatrice, i commi secondo e terzo appaiono ispirati al diverso principio della retroattività di una eventuale norma più favorevole, successivamente emanata.
ART. 2 c.p.
- 1 comma: Nuova incriminazione, che ricorre quando una legge introduce una figura di reato prima inesistente. Il divieto di punire comportamenti considerati illeciti da una legge emanata successivamente, soddisfa sia un’esigenza di giustizia sia perché i cittadini sarebbero continuamente esposti al rischio di arbitri dei detentori del potere politico. Il principio di irretroattività si salda con quello di legalità, fondendosi con la formula “nullum crimen, nulla poena sine lege penali”.
- 2 comma: Fenomeno dell’abolizione di incriminazioni prima esistenti. Gli autori del reato oggetto di abrogazione non solo non possono essere puniti, ma, se hanno subito una sentenza di condanna, anche definitiva, ne cessa l’esecuzione e si estinguono tutti i connessi effetti penali. RATIO: Sarebbe contraddittorio e irragionevole continuare a punire l’autore di un fatto ormai tollerato dall’ordinamento giuridico.
- 3 comma: Principio di retroattività della norma più favorevole al reo: Fondamento del principio è il favor libertatis, che assicura al cittadino il trattamento penale più mite tra quello previsto dalla legge penale vigente al momento della realizzazione del fatto e quello previsto dalle leggi successive, purché precedenti alla sentenza definiva di condanna. Questo principio è ricollegabile al principio costituzionale di uguaglianza, che impone di evitare ingiustificate o irragionevoli disparità di trattamento. Quando ci si trovi di fronte ad una disposizione più favorevole, occorre operare un raffronto tra la disciplina prevista dalla vecchia norma e quella introdotta dalla nuova. Tale raffronto va fatto in concreto, cioè mettendo a confronto i rispettivi risultati dell’applicazione di ciascuna di esse alla situazione concreta oggetto di giudizio (es. vecchia legge, 1-5 anni di reclusione, nuova 2-4, il giudice applicherà 1 anno se intende accostarsi alla pena minima. Diversamente 4 anni).
- 4 comma: Il principio di retroattività in senso più favorevole al reo è inoperante rispetto alle leggi temporanee ed alle leggi eccezionali. Ove il principio del favor rei dovesse trovare riconoscimento, si offrirebbe una comoda scappatoia per commettere violazioni con la certezza di una futura impunità. I commi 2 e 3 dell’art. 2 c.p. si applicano nel caso di successione di leggi penali finanziarie (d. lgs. 99).
- 5 comma: La successione di leggi penali si applica anche nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nel caso di un decreto legge convertito in legge con emendamento.
Tempo del commesso reato
In assenza di una presa di posizione legislativa, la dottrina ha prospettato tre criteri:
- Teoria della condotta: La quale considera il reato commesso nel momento in cui si è realizzata l’azione o l’omissione (prevalente in dottrina perché essendo questo il momento nel quale il soggetto mette in atto il proposito criminoso, si tratta di un frangente temporale decisivo).
- Teoria dell’evento: Secondo cui il reato è commesso allorché si verifica il risultato lesivo causalmente riconducibile alla condotta e necessario ai fini della compiuta configurazione dell’illecito.
- Teoria mista: Che guarda sia all’azione che all’evento, nel senso che il reato si considera indifferentemente commesso quando si verifichi l’uno o l’altro estremo.
Reato permanente e reato abituale: dottrina e giurisprudenza fissano il tempo del commesso reato, nell’ultimo momento di mantenimento della condotta antigiuridica.
Reato continuato: Esso non rappresenta un fatto unitario, ma piuttosto un concorso materiale di reati, ciascuno dei quali presenta un proprio tempus commissi delicti.
Reati omissivi: Occorre fare riferimento al momento in cui scade il termine (esplicito o implicito) utile per realizzare la condotta doverosa.
Divieto di analogia
L’analogia consiste in un processo di integrazione dell’ordinamento attuato tramite una regola di giudizio ricavata dall’applicazione all’ipotesi di specie, non regolata espressamente da alcuna norma, di disposizioni regolanti casi o materie simili: il presupposto di tale procedimento integrativo è costituito dal ricorrere dell’identità di ratio.
Il ricorso all’analogia non è sempre ammissibile. Art. 14 preleggi esclude il procedimento analogico in due casi, uno dei quali è costituito dalle leggi penali. Il divieto avrebbe carattere assoluto, se riguarderebbe sia le norme incriminatrici, sia le norme di favore.
Invece si è riconosciuto che il divieto di analogia ha carattere relativo perché concerne soltanto l’interpretazione delle norme penali sfavorevoli. Il ricorso al procedimento analogico è precluso rispetto a quelle cause di non punibilità che fanno riferimento a situazioni particolari o riflettono motivazioni politico-criminali specifiche. In particolare l’analogia è inammissibile:
- a) Alle immunità
- b) Alle cause di estinzione del reato e della pena
- c) Alle cause speciali di non punibilità
- d) Rispetto alle circostanze attenuanti, a seguito dell’introduzione dell'art. 62bis (attenuanti generiche)
Autore: Davide Tutino
Capitolo 4: Limiti spaziali e temporali
Limiti spaziali
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