Estratto del documento

DIRITTO PROCESSUALE PENALE MINORILE

Anno Accademico 2008-09

Prof. Nicola Triggiani

Appunti di Gianluca Pichierri – gianlucapichierri@libero.it

Le caratteristiche del processo penale minorile.

Gli organi della giustizia penale minorile.

I provvedimenti in materia di libertà personale.

Le indagini preliminari.

Lo svolgimento del processo ordinario: l’udienza preliminare e l'udienza

dibattimentale.

I procedimenti speciali.

Le peculiari forme di definizione anticipata del procedimento penale

minorile: la sentenza di non luogo a procedere per “irrilevanza del fatto”

e la sospensione del processo per la “messa alla prova” dell’imputato.

Le impugnazioni.

L’applicazione delle misure di sicurezza.

Il trattamento penitenziario.

La tutela della riservatezza dei minori.

Appunti di Gianluca Pichierri – Diritto Processuale Penale Minorile

I presenti appunti non sostituiscono il libro di testo, possono solo agevolarne la ripetizione.

1

LE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO PENALE MINORILE

In origine il processo penale minorile era disciplinato dalla legge istitutiva dei Tribunali per

minorenni del 1934, un legge che, come è ovvio, risentiva fortemente di un clima profondamente

innovato.

Fu così che nel 1988, nell’ambito di una profonda generale riforma del processo penale per gli

adulti, venne emanato un autonomo provvedimento legislativo: il D.p.R. 22 settembre 1988, n.448,

cui ha fatto seguito il d.lgsl. 28 luglio 1989, n. 272 recante norme di attuazione, coordinamento e

transitorie del predetto decreto.

Tale decreto ha disciplinato un nuovo sistema procedurale per l’imputato minorenne caratterizzato

da un necessario coinvolgimento di strutturati servizi e risorse volti a tentare un effettivo recupero

del minore deviante agevolando, al contempo, le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito penale

per coloro che non presentano gravi deviazioni nel processo di socializzazione, riducendo

drasticamente, in tal modo, le ipotesi di trattamento carcerario che non consentono un reale

recupero.

La specialità del processo minorile è già evidente dalla lettura dell’art. 1 della riforma che, nel

primo periodo, così recita: “Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del

presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale...”

dettando, a tal fine, una norma di specializzazione analoga a quella dell’art. 15 delle preleggi in

quanto assume che, nell’ipotesi di concorso di norme, hanno prevalenza le norme proprie del

processo minorile.

Il carattere di specializzazione del processo minorile è altresì evidente nell’affermazione contenuta

nell’ultima parte del primo comma dell’art. 1 secondo cui “Tali disposizioni sono applicate in modo

adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne”. Tale norma, proprio per la sua

collocazione sistematica, sta a significare che le stesse regole che valgono per il processo a carico di

imputati maggiorenni vanno modulate in ragione di due specifiche esigenze: le esigenze educative e

la personalità del minore.

La riforma sottolinea con forza il principio secondo cui il processo minorile deve avere come

obiettivo quello di riprendere l’itinerario educativo del minore che si è spezzato con il compimento

dell’atto criminale, prevedendo, altresì, che il processo stesso si articoli in modo tale da poter

contribuire allo svolgimento di questo itinerario, avendo esso stesso finalità educative.

Molte disposizioni, infatti, evidenziano le caratteristiche educative del processo minorile: lo stesso

articolo 1, nello svolgere una funzione chiaramente pedagogica, prevede che “il giudice illustra

all’imputato il significato delle attività che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le

ragioni anche etico- sociali della sua decisione”o ancora l’art. 12, il quale prevede che in tutte le fasi

processuali sia assicurata al minore un’assistenza non solo tecnica ma anche psicologica, al fine di

comprendere il significato del processo e il senso dell’intervento del giudice superando, in tal modo,

le ansie connesse con la particolare situazione di vita che affronta; l’art. 19 poi specifica che il

giudice, nel disporre le misure cautelari, deve tener conto “dell’esigenza di non interrompere i

processi educativi in atto” .

E’ evidente, dunque, che il processo minorile si sviluppa tutto su di un piano educativo: il nuovo

assetto legislativo prevede, infatti, che il giudice e i servizi sociali predispongano sia un progetto

processuale (atto a definire se è opportuno o no e con quali strumenti, una rapida fuoriuscita del

minore dal sistema penale) e, successivamente, un progetto educativo che, utilizzando tutte le

risorse del minore e del suo ambiente di vita, riesca a ricucire un itinerario di sviluppo della

personalità del minore stesso.

La finalità educativa ed il carattere di specializzazione del processo minorile è, altresì, evidente,

nella previsione della presenza obbligatoria di soggetti che abbiano una specifica competenza sulle

Appunti di Gianluca Pichierri – Diritto Processuale Penale Minorile

I presenti appunti non sostituiscono il libro di testo, possono solo agevolarne la ripetizione.

2

dinamiche proprie del soggetto in età evolutiva. È prevista, infatti, una specializzazione del giudice,

attraverso la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento; una specializzazione della

polizia, attraverso la costituzione di una sezione specializzata di polizia giudiziaria presso ciascuna

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni con specifica competenza e

preparazione di questo organo; una specializzazione dei difensori, attraverso la previsione di un

apposito elenco, istituito presso ciascun Consiglio dell’ordine forense, di “difensori con specifica

preparazione nel diritto minorile”. Particolare rilievo assume, infatti, nel processo minorile, la figura

del difensore che non è il mero tecnico del diritto il cui unico obiettivo è quello di escludere o

attenuare la responsabilità del cliente, bensì è l’interlocutore privilegiato della realizzazione di un

progetto educativo che ha come fine il recupero del soggetto dalla personalità in formazione. Egli è,

pertanto, l’individuo che dovrà aiutare ad individuare la migliore strategia processuale per

assicurare il miglior recupero del minore, che dovrà impostare e mantenere un dialogo sia nei

confronti dei servizi chiamati ad operare, sia nei confronti dei familiari coinvolti nel processo di

recupero, che agevolerà, nel minore, la comprensione della valenza educativa del processo e delle

misure adottate nel suo esclusivo interesse.

Al fine di rendere concretamente realizzabile il progetto educativo proprio del processo minorile è,

altresì, necessario un partecipe coinvolgimento dei vari soggetti protagonisti del progetto educativo,

in primo luogo il minore.

La struttura e le caratteristiche del processo fanno sì che lo stesso non sia celebrato contro il minore

e sul minore bensì con il minore. Egli, infatti, da mero oggetto del diritto diviene, in questo campo,

soggetto attivo di diritto: il suo convinto consenso al progetto educativo è, infatti, elemento

necessario alla sua riuscita. Ne discende, pertanto, che le informazioni date al minore

sull’andamento del processo, oltre ad essere funzionali ad una migliore comprensione di ciò che

avviene, sono anche strumento perchè il minore stesso possa procedere nel processo verso un

obiettivo di recupero.

Altri protagonisti di questo delicato e complesso sistema sono i genitori. Essi sono fortemente

coinvolti nel processo, non solo come spettatori inerti nell’assistenza affettiva e psicologica al

minore ma come soggetti che, in forza del dovere di cura e di vigilanza che a loro spetta, svolgono

un compito determinate nell’azione recuperatrice del minore. In tale prospettiva va vista, dunque, la

notificazione dell’informazione di garanzia anche al genitore del minore e la previsione di una

sanzione pecuniaria nel caso in cui il genitore non compaia all’udienza preliminare senza un

legittimo impedimento.

Altre figure centrali del processo sono i servizi: ministeriali e dell’ente locale.

Essi vanno visti non solo come figure che svolgono funzioni di assistenza al minore ma anche e

principalmente come individuatori delle risorse personali, familiari ed ambientali su cui far leva e

come attuatori del progetto educativo.

Contrariamente al passato, ove i servizi prendevano in carico il minore solo a seguito dell’esito del

processo, oggi essi sono chiamati a svolgere in prima persona una funzione coadiutoria nel processo

non solo per far comprendere al giudice (attraverso una puntuale analisi della situazione di vita del

minore) le ragioni che hanno portato alla commissione del fatto penalmente rilevante e il grado di

devianza a cui è prevenuto il minore, ma anche per predisporre la più opportuna strategia

processuale, nell’interesse del minore, e per impostare il progetto educativo più adeguato alla sua

personalità.

Ogni singola disposizione normativa, dunque, manifesta chiaramente il carattere di specialità del

processo minorile che trova il suo principio ispiratore nell’articolo 40 della Convenzione del 20

novembre 1989 sui diritti del Fanciullo. Tale disposizione impone, infatti, una forte specializzazione

in un settore in cui le clausole di salvaguardia dei minori abbiano prevalenza anche rispetto ad

Appunti di Gianluca Pichierri – Diritto Processuale Penale Minorile

I presenti appunti non sostituiscono il libro di testo, possono solo agevolarne la ripetizione.

3

interessi fondamentali protetti in modo differenziato per gli adulti. È questo il senso

dell’espressione “assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato

sia alla loro situazione che al reato”, contenuta nel quarto comma dell’articolo 40 citato, espressione

che non solo mette sullo stesso piano la situazione del minore ed il reato, ma, in caso di parità,

attribuisce indubbia prevalenza alla prima, poiché impone un trattamento conforme al benessere del

fanciullo stesso.

Da tutto quanto sopra ne discende che, per assicurare ai minori deviati un giusto processo, è

fondamentale il rispetto non solo di tutte le garanzie riconosciute all’adulto ma anche di quelle

specifiche legate alla peculiare condizione minorile e proprie dello specifico obiettivo di protezione

del minore e di rieducazione della sua condotta.

È questo, dunque, un sistema che non può e non deve esaurirsi nel semplice rispetto delle regole,

ma deve approfondire il vissuto in funzione di accompagnamento del fanciullo in piena conformità

del disposto di cui all’articolo 30 della Costituzione secondo cui lo Stato deve adottare ogni

provvedimento affinché prima la famiglia e, successivamente, le istituzioni sostitutive, provvedano

non solo all’istruzione, ma principalmente all’educazione dei minori.

ORGANI DELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE

Di minori e di famiglia si occupano vari uffici giudiziari; le competenze sono molto diversificate;

non c’ è un ufficio giudiziario unico per tutta questa materia, come invece sarebbe auspicabile.

Fondamentale e centrale è il Tribunale per i minorenni con competenza distrettuale ( un T.M. per

ogni distretto di Corte d’ appello; e quindi uno solo per il Piemonte e la Valle d’Aosta).

Ma competenze in materia minorile e/o di famiglia hanno pure: il Tribunale ordinario; il Giudice

tutelare; la Sezione per i minorenni e la famiglia della Corte d’ appello, e gli organi inquirenti

( Procura della Repubblica, Procura della Repubblica per i minorenni, Procura generale).

Come si collocano gli uffici giudiziari indicati nel quadro della giurisdizione ?

La “GIUSTIZIA” si può dividere in due grandi categorie: giustizia ordinaria e giustizia

amministrativa.

La seconda riguarda le cause tra il cittadino e Pubblica Amministrazione ( ove però quest’ultima

non si ponga come un qualsiasi soggetto privato ma con la sua soggettività d’imperio, e la causa

riguardi interessi legittimi e non di diritti soggettivi): sono i T.A.R. e poi in seconda istanza il

Consiglio di Stato.

La giustizia ordinaria è composta dagli uffici dei giudici giudicanti e dagli uffici inquirenti-

requirenti.

Giudici giudicanti sono: il Giudice di pace, i Tribunali, le Corti d’ appello, la Corte di Cassazione.

Uffici inquirenti sono: la Procura della Repubblica, la Procura generale presso le Corti d’ appello, la

Procura generale presso la Corte di Cassazione.

La competenza si distingue in CIVILE e PENALE.

Competenza penale:

Il Giudice di pace è competente per piccoli reati ,tipo diffamazioni, ingiurie, percosse, lesioni lievi,

lesioni colpose tranne che quelle dovute a colpa professionale o violazione norme sul lavoro.

Il Tribunale è competente per tutti i reati non di competenza del Giudice di pace o della Corte

d’assise; la Corte d’appello è compente in secondo grado, la Corte di Cassazione in terzo grado.

C’è poi la Corte d’assise competente solo in processi penali riguardanti gravissimi reati; ove il

collegio giudicante è formato da due soli magistrati e da sei giudici popolari ( che sono cittadini

qualsiasi, estratti a sorte).

Appunti di Gianluca Pichierri – Diritto Processuale Penale Minorile

I presenti appunti non sostituiscono il libro di testo, possono solo agevolarne la ripetizione.

4

Dove si collocano il Tribunale per i minorenni ? il Giudice tutelare ? la Procura della Repubblica

per i minorenni ? . la Sezione per i minorenni della Corte di appello ?.

Il Tribunale per i minorenni ( T.M.).

Si colloca a livello “Tribunale”: è un giudice di primo grado, o prima istanza. E’ stato istituito con

legge del 1934 e giudica in una composizione particolare ( due giudici togati e due onorari: un

uomo e una donna, esperti in materie “umane” e nominati per un triennio, rinnovabile, dal C.S.M.).

E’ un giudice specializzato per la materia minorile; ha competenza civile e penale.

In materia penale il T.M. si occupa di tutti i processi riguardanti imputati minorenni,

indipendentemente dalla gravità del reato; ha una articolazione nel Tribunale del riesame e nel

Tribunale di sorveglianza per i minorenni; inoltre un giudice togato suo componente è poi GIP e

GUP ( Giudice delle indagini preliminari e Giudice dell’udienza preliminare, in questo secondo

caso l’unico giudice togato giudica assieme a due giudici onorari).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni svolge le funzioni del Pubblico

Ministero nei processi penali a carico di minori; inoltre può promuovere, con richiesta al T.M.

,provvedimenti a protezione dei minori in campo civile ( limitazioni della potestà dei genitori,

prescrizioni, allontanamenti dalla casa famigliare, apertura di procedure di adottabilità e così via).

La Sezione per i minorenni della Corte di appello .

Giudica in materia civile e penale sugli appelli riguardanti decisioni del Tribunale per i minorenni.

La Sez. minorenni della Corte d’appello è quindi un giudice di secondo grado.

Qualche nota processuale, e la competenza per territorio.

Di solito le procedure riguardanti la protezione dei minori si concludono con decreto e la decisione

è presa “rebus sic stantibus”, ( vale a dire: “stando così le cose”; mentre se la situazione di fatto si

modifica anche il provvedimento si può modificare; a differenza dei decreti, le sentenze, una volta

divenute definitive, formano il “giudicato” e cioè non sono più modificabili). La legge prevede che

sia competente a giudicare il Giudice del luogo di residenza del minore nel cui interesse si decide.

Rientrano in questa categoria i provvedimenti di cui agli art.. 252 e 262 cc; ma, specialmente, vi

rientra tutta la serie di provvedimenti nell’interesse preminente dei minori di cui agli artt. 330-333

cc, 316,317,317 bis e tutta la legge 184/83 ove è pacifica la competenza del T.M. del luogo di

residenza del minore.

( Quanto alla tutela essa si apre nel luogo ove è la sede principale degli affari ed interessi del

minore; e così dicasi per l’interdizione, e per la amministrazione di sostegno).

I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LIBERTà PERSONALE

FORME DI LIMITAZIONE E COMPETENZE: nel regime del d.P.R 448/1998 la libertà personale

dell’indagato o imputato minorenne può essere limitata:

1) a opera della Polizia Giudiziaria mediante l’assesto in flagranza, il fermo, l’accompagnamento in

un ufficio di polizia:

2) a opera del Pubblico Ministero mediante il fermo;

3) a opera del Giudice mediante le misure cautelari, quali: prescrizioni, permanenza in casa,

collocamento in comunità, custodia cautelare.

ARRESTO (art. 16 d.P.R):

L’arresto del minore è sempre facoltativo (art. 16 d.P.R), infatti gli agenti e ufficiali di polizia

Appunti di Gianluca Pichierri – Diritto Processuale Penale Minorile

I presenti appunti non sostituiscono il libro di testo, possono solo agevolarne la ripetizione.

5

giudiziaria, nell’esercizio della facoltà di arresto devono tenere conto della gravità del fatto, dell’età

e della personalità del minore.

L’arresto e l’accompagnamento sono in alternativa tra loro: infatti, la Polizia giudiziaria può

scegliere in alternativa in base alla educazione e alla personalità del minorenne.

FERMO (384 cpp): il fermo di persona gravemente indiziata di grave delitto è ammesso quando,

anche fuori dai casi di flagranza, sussistano specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo

di fuga. Il fermo può essere ordinato dal Pubblico Ministero, mentre la Polizia Giudiziaria ha

facoltà di proce

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 20
Diritto processuale penale minorile - Appunti Pag. 1 Diritto processuale penale minorile - Appunti Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale penale minorile - Appunti Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale penale minorile - Appunti Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 20.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale penale minorile - Appunti Pag. 16
1 su 20
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Triggiani Nicola.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community