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13. CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

l’archiviazione

Alla fine delle indagini preliminari il pm può chiedere o, qualora abbia raccolto elementi

rinvio a

idonei a sostenere l’accusa in giudizio e previo avviso di conclusioni delle indagini preliminari, il

giudizio. Se l’archiviazione venisse accolta dal giudice , quest’ultimo emetterà decreto motivato oppure, in

caso contrario, fisserà la successiva udienza.

Particolarità del rito minorile è che in tale sede il pm potrebbe chiedere, secondo quanto disposto dall’art 27

sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

d.p.r., la (vedi pag 14) in sostituzione

dell’archiviazione qualora:

Il fatto risulti tenue;

- Il comportamento fosse occasionale;

- Sussista un pregiudizio del minore dal proseguimento del procedimento.

-

Viene data la possibilità, anzitutto perché non si vuole far venir meno l’obbligo dell’esercizio dell’azione

penale (in tal caso dovrebbe essere richiesto il rinvio a giudizio, ma non viene richiesto per irrilevanza del

fatto) e si vuole far concludere le indagini con un provvedimento che dia maggiore stabilità rispetto

all’archiviazione. In secondo luogo, perché si vuole evitare che si arrivi al medesimo provvedimento, emesso

in una fase successiva e che si posponga il procedimento arrecando pregiudizio al minore.

14. UDIENZA PRELIMINARE Non ha più la funzione di filtro

Nel processo minorile l’ udienza preliminare assume un ruolo fondamentale.

per il dibattimento, qui ,infatti, vengono definiti la maggior parte dei procedimenti minorili.

giudice è sempre collegiale).

Non è presente la suddivisione tra giudice monocratico e collegiale ( il Il gup è

composto tre giudici togati e due laici e le regole sulla composizione collegiale incidono sulla capacità del

giudice a pena di nullità assoluta. porte chiuse

L’udienza viene svolta ( differentemente dal procedimento ordinario) a ed in presenza :

Dell’esercente la potestà genitoriale nei cui confronti risulta obbligatorio l’avviso di fissazione

- dell’udienza. La loro presenza è utile per delineare il quadro complessivo del caso e rendere

adeguata l’applicazione di determinate misure sul minore.

Servizi minorili nei cui confronti non risulta un obbligo di presenza assoluta, ma la loro presenza

- è utile al fine dello svolgimento degli accertamenti sulla personalità del minore. 10

Il minore se presente, deve essere sentito all’inizio del procedimento ( si tratta di un’audizione a

- contenuto vincolato corredata da garanzie difensive). Il giudice potrebbe disporre

l’accompagnamento coattivo( nel caso di assenza) o l’allontanamento( nel caso di presenza)

nell’interesse del minore.

Persona offesa non può assumere la qualifica di testimone, ma potrebbe essere ugualmente

- presente per la possibilità di riconciliazione.

non è prevista la presenza della parte civile e del responsabile civile,

Nel procedimento minorile ma la

sentenza emessa non farà stato nel giudizio civile prospettiva risarcitoria con modi non pregiudizievoli per

il minore. consenso

All’inizio dell’udienza il minore potrà prestare il per la definizione anticipata del procedimento a

tale fase. Il consenso deve essere personale ed espresso e (così come sancito dalle norme del giusto processo)

risulta essenziale per quelle formule terminative dell’udienza preliminare che presuppongono l’accertamento

della sua responsabilità pur non avendo, sul piano concreto, conseguenze penali.

L’udienza preliminare, nel processo penale minorile, non è una semplice “udienza filtro”, ma rappresenta il

luogo di definizione del giudizio. Infatti di regola la vicenda si definisce nell’udienza preliminare stessa, e

che quindi il dibattimento rappresenta l’eccezione. Questo avviene per l’esigenza di anticipare il

procedimento: infatti prima si giudica, prima si definisce la vicenda, più sono elevate le possibilità che si possa

recuperare il minore. fascicolo delle indagini

In questo modo, nel processo penale minorile, si arriva in udienza con il solo

preliminari.

Nel procedimento penale ordinario invece, sappiamo che l’udienza preliminare è percepita come luogo filtro,

e che il legislatore stimola la definizione in udienza preliminare, mediante riti speciali o alternativi al

dibattimento, soltanto per ragioni di economia processuale.

procedimento ordinario

Nel infatti l’udienza è vista in due ottiche:

Ottica di garanzia: perché é un udienza filtro che ha come finalità il controllo dell’operato del PM.

 Ottica utilitaristica: perché é il termine finale entro cui l'imputato può chiedere i riti speciali.

procedimento penale minorile ruolo di garanzia,

Nel invece l’udienza preliminare mantiene il suo viene cioè

assente la logica

sempre intesa come il luogo in cui si verifica la fondatezza dell’azione penale. Tuttavia è

utilitaristica, secondo cui si induce l'imputato ad accelerare il dibattimento in cambio di elementi premiali, per

ragioni di economia processuale. l'esigenza di recupero del minore,

L’ordinamento infatti, dato che pone al primo posto esclude la logica

utilitaristica, e quindi di economia processuale. Sono esclusi dunque formalmente sia il patteggiamento sia il

procedimento per decreto penale di condanna.

non concedere il patteggiamento

Il ha comportato intervento da parte della Corte Costituzionale. Infatti si è

dubitato il rispetto del principio di uguaglianza, dato che si danno all'imputato minorenne minori chaces

processuali (dato che si esclude la possibilità di chiedere il patteggiamento). La Corte però ha rigettato,

motivando il rigetto con la diversa situazione in cui si trovano l’adulto e il minore, e con il fatto che proprio

perché si tratta di soggetto minore si deve mettere al primo posto l’esigenza di recupero.

La Corte però non esclude in astratto la compatibilità dei riti negoziali con la giustizia minorile. In astratto

infatti risulterebbero compatibili. Tuttavia, dato che nel processo minorile è necessaria una valutazione del

giudice in merito alle esigenze del minore, la Corte afferma che il patteggiamento, così come disciplinato dal

cpp, non è applicabile, perché non compatibile con la giustizia minorile, per il fatto che chiedendo il

patteggiamento si rinuncerebbe alla valutazione adeguata del caso concreto che il giudice necessariamente

deve dare in merito alle esigenze del minore. Se si potesse applicare il patteggiamento questa valutazione non

avrebbe luogo. Il patteggiamento inoltre non serve in chiave rieducativa.

soggetto che ha commesso reato nella minore età ma poi

Si sono posti problemi per quanto riguarda il

divenuto maggiorenne durante il processo. La Corte afferma l’inapplicabilità del patteggiamento anche in

questo caso. rito direttissimo rito immediato,

Sono applicabili, ma condizionatamente, il e il cioè quei riti ascrivibili alla

riti acceleratori.

categoria dei Sappiamo che per l’evidenza della prova il PM può chiedere che si vada

direttamente in dibattimento, chiedendo quindi che si proceda per rito direttissimo o rito immediato. Questi

sono possibili a condizione che non pregiudichino gli accertamenti sulla personalità del minore. É il giudice a

valutare se sussiste questo pregiudizio o meno. 11

giudizio abbreviato,

É invece ammesso il solo se lo chiede l’imputato, perché questo rito non esclude la

variabilità delle decisioni che è imprescindibile. (vedi pag 17) procedimenti, specificamente

Nel processo minorile inoltre si prevede l’applicabilità di determinati previsti

per il minore e non previsti dal codice di procedura penale per il procedimento ordinario.

messa alla prova, sentenza di assoluzione per irrilevanza del fatto sentenza

Questi procedimenti sono: la e la

di condanna a sanzione sostitutiva.

Tutti e tre hanno sede nell’udienza preliminare anche se questa non è il luogo ultimo in cui questi possono

essere chiesti (a parte la sentenza di condanna a sanzione sostitutiva che può essere chiesta solo in udienza

preliminare). Gli altri due riti si possono applicare anche in dibattimento o in momenti successivi.

Abbiamo già detto che per il legislatore non è importante la logica utilitaristica ma è più importante la logica

del recupero del minore. Vi sono dei principi fondamentali che non possono non essere presi in

considerazione anche nel processo minorile. Uno di questi è che il minore è un imputato, e per questo è dotato

degli stessi diritti dell’imputato adulto. Il principio del giusto processo vale infatti per entrambi. Tutti questi

privilegi, di cui è dotato il processo minorile, sono solo degli elementi che si offrono al minore, non si

libero anche di rinunziarvi.

impongono allo stesso, per tanto lui è

In udienza preliminare infatti, se il giudice dovesse definire il procedimento mediante riti speciali, accadrebbe

che il minore subisce una definizione del giudizio sulla base di una prova che non si è formata nel

contraddittorio tra le parti. Qualora questi riti potessero essere imposti al minore vorrebbe dire non rispettare

consenso del minore.

il 111 c 4 Cost. Tutto è quindi subordinato al È il giudice che deve verificare se vi sia il

consenso del minore di definire il processo in quella sede.

Se il minore non presta il consenso il giudice deve svolgere l’udienza preliminare nel suo svolgimento

controllo dell’operato

ordinario e quindi verificare se il PM ha correttamente esercitato l'azione penale. Ma il

del Pm è un’azione del giudice che deve avvenire necessariamente. Anche nel caso in cui il minore chieda

l’anticipazione del giudizio il giudice deve valutare l'operato del PM.

L’udienza preliminare, nel processo minorile, è importante non solo perché è il luogo dove possono essere

applicati i riti speciali per il minorenne, ma è particolare anche per le modalità del suo svolgimento.

peculiarità, dall’art 31 del decreto 448/88:

Vi sono infatti delle indicate

consenso del minore

 accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso:

rito ordinario diritto alla partecipazione personale al processo,

Nel sappiamo che sussiste il e di conseguenza

sussiste anche il diritto a non parteciparvi; il giudice quindi non può costringere l’imputato a presentarsi, ma

l’accompagnamento coattivo finalità probatorie

potrebbe disporre soltanto qualora questo sia legato a

diverse dall'esame dell'imputato. Infatti d

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A.A. 2023-2024
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unidel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Pulvirenti Antonino.