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INDAGINI PRELIMINARI
1. profili funzionali e strutturali
Il procedimento penale ordinario è strutturato secondo il tradizionale schema bifasico ricerca-giustificazione
- prima fase preparatoria, tendenzialmente segreta, in cui un magistrato inquirente svolge indagini
finalizzate a un primo sondaggio di fondatezza e plausibilità dell’accusa
- seconda fase, eventuale, in cui un magistrato requirente procede all’acquisizione di prove nel
contraddittorio tra le parti e perviene a una sentenza di condanna o proscioglimento
A questo schema si sono ispirati i vari modelli dei codici italiani, fino al codice dell’88, che introduce la
novità della diversa dislocazione dell’atto di esercizio dell’azione penale.
Sistema del codice abrogato
Nel codice abrogato → esercizio dell’azione penale all’inizio della fase accertativa prodromica al dibatt:
1) sommario sondaggio di fondatezza della notizia di reato
2) richiesta di archiviazione a giudice istruttore oppure esercizio dell’azione penale
3) eventuale avvio della fase cognitiva preliminare destinata a verificare se l’accusa fosse sostenibile in
dibattimento, condotta da p.m. (istruzione sommaria) o giudice su richiesta p.m. (istruzione formale)
Dalla collocazione iniziale discendevano varie conseguenze:
a) fase accertativa (detta fase istruttoria) già di natura processuale e giurisdizionale
b) il soggetto che subiva l’attività accertativa era già imputato
c) nel corso dell’istruzione sono acquisita già prove
d) la constatata infondatezza sfociava nell’emanazione di una sentenza (detta sentenza istruttoria o di
proscioglimento) già dotata di efficacia preclusiva
Il problema era che la successiva fase dibattimentale risultava pesantemente condizionata dai contenuti
dell’attività preparatoria, specie dai materiali probatori raccolti, per varie ragioni:
per la fragilità degli sbarramenti normativi al loro ingresso (bastava una difformità tra dichiarazione
• dibattimentale e dichiarazioni precedenti che ne era consentito il recupero con la lettura nonché lo
stesso valore probatorio; inoltre spesso al testimone veniva solo chiesto di confermare le dichiarazioni)
per la natura stessa di quei materiali, di prova vera e propria acquisita in fase processuale, che
• rendeva impossibile predicarne l’irrilevanza probatoria
per la tendenziale completezza dell’accertamento svolto nella prima fase
•
col risultato di mortificare i principi di oralità, immediatezza e contraddittorio.
Sistema del codice dell’88
Nel codice attuale → esercizio dell’azione penale alla fine della fase accertativa prodromica al dibattimento.
Per restituire la centralità al dibattimento, il legislatore è intervenuto sulla struttura della fase preparatoria,
oggi fase delle indagini preliminari, intervenendo:
sulla sua dimensione quantitativa, ossia sulla natura degli atti di indagine:
eliminando figura del giudice istruttore e affidando la gestione al solo p.m.
o spostando al termine della fase preparatoria l’alternativa tra azione e archiviazione
o 39
rendendo così gli atti investigativi funzionali a decidere se esercitare l’azione penale, NON più già ad
instaurare il dibattimento (vd. art. 326 …determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale)
Dalla collocazione finale discendevano varie conseguenze:
a) fase accertativa priva di natura processuale e giurisdizionale
b) il soggetto che subisce le indagini è persona sottoposta alle indagini
c) nel corso dell’istruzione sono acquisiti solo elementi di prova
d) la constatata infondatezza sfocia nell’emanazione di un provvedimento di archiviazione della notizia di
reato, non in una sentenza dotata di efficacia preclusiva
sulla sua dimensione qualitativa, ossia sul contenuto degli atti di indagine, al fine di scongiurare il
gigantismo processuale della vecchia fase istruttoria:
tendenziale incompletezza delle indagini: il p.m. non era tenuto a saggiare ogni circostanza
o rilevante per la decisione, bastavano elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio (125, d.a.)
deformalizzazione e unilateralità degli atti di indagine, che tanto non erano destinati ad
o assumere rilevanza in fase decisionale (vd. documentazione con verbali in forma riassuntiva o
mediante semplice annotazione, vd. non necessità della presenza del difensore)
rigide scansioni temporali, mediante apposizione di termini perentori a pena di inutilizzabilità
o
Crisi e trasformazione di un modello
A distanza di 25 anni dall’entrata in vigore, l’impalcatura sistematica ha mostrato tutti i suoi problemi:
polifunzionalità degli atti di investigazione preliminare che, lungi dal servire unicamente alle determi-
• nazioni del p.m. all’esercizio dell’azione penale costituiscono piattaforma cognitiva di varie decisioni:
le decisioni con cui il GIP dispone limitazione di diritti fondamentali dell’individuo, come
o applicazione di misure cautelari personali o autorizzazione a intercettazioni
i provvedimenti che definiscono i riti alternativi al dibattimento, nel cui ambito sono proprio gli
o atti di indagine preliminare, col consenso dell’imputato, a fornire materiale per la decisione
le stesse sentenze dibattimentali nei casi eccezioni dell’art. 111 comma 5
o
Servendo a tutte le funzioni probatorie di cui sopra, tali atti perdono la configurazione minimalistica:
crisi della distinzione tra prove ed elementi di prova, perché inizia a sembrare assurdo non
o applicare anche agli elementi di prova la disciplina per le prove in senso stretto
incompatibilità con istanze antiformalistiche (alla base di documentazione degli atti)
o incompatibilità con riduzione del diritto di difesa (alla base dello stretto spazio per le indagini
o difensive come solamente diretto a fornire controprova, dopo decisamente allargato)
formalismo e nominalismo della scelta normativa di trasportare la formulazione dell’imputazione, e
• quindi l’alternativa tra azione penale e archiviazione, all’esito della fase inquirente: sembra assurdo che
un’indagine condotta con riferimento a un addebito già delineatosi, pur non formalizzato, possa
concludersi con archiviazione, rimanendo totalmente estraneo all’ambito proccessuale, a fortiori nel
caso in cui siano state applicate misure restrittive della libertà.
A questo proposito si pone la questione dell’efficacia preclusiva del provvedimento di archiviazione:
nel silenzio del codice, tutto sembrerebbe propendere per l’inesistenza di preclusioni per nuove
indagini e effettivo esercizio di un’azione penale; ma questo sembra concretamente assurdo se si pensa
che l’indagato potrebbe aver subito una lunga indagine, sicuramente frutto di sofferenza, e che nulla
impedirebbe che la subisse nuovamente → Corte cost. ha finito per riconoscere al provvedimento di
archiviazione un’efficacia sostanzialmente preclusiva all’esercizio dell’azione penale per il
medesimo fatto e contro il medesimo soggetto → svelando così la natura sostanzialmente processuale
e giurisdizionale delle indagini, attenuando notevolmente differenza tra provvedimento archiviativo e
vecchia sentenza di proscioglimento istruttorio.
Questo ha contribuito a delineare una sorta di “diritto all’archiviazione” dell’imputato quando
manchino le condizioni per agire, che rende indispensabile che l’indagato e il suo difensore ne siano
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informati → le indagini non possono più concludersi all’insaputa dell’indagato, ma è stato predisposto
nuovo meccanismo imperniato su avviso di conclusione delle i.p.
tendenziale completezza delle indagini: le modifiche normative di udienza preliminare e giudizio
• abbreviato, imponendo al GUP di effettuare accertamenti di merito e sottraendo al p.m. il potere di
opporsi alla richiesta di giudizio abbreviato, hanno reso indispensabile che il p.m. si presentasse alla
udienza preliminare con materiale sufficiente per sostenere l’accusa sulla sola base dei materiali finora
raccolti, ovviamente incompatibile con l’incompletezza delle indagini
incongruenza della permanente imposizione di termini perentori, posto che si è ormai chiaramente
• abbandonata l’idea di un’indagine preliminare “rapida e indolore”
3. soggetti dell’indagine preliminare
P.m., polizia giudiziaria, parti private
Vd. appunti o altra parte di libro
Giudice per le indagini preliminari
Nel corso della fase investigativa, l’esercizio delle funzioni giurisdizionali è riservata alla competenza
funzionale di un giudice monocratico, il GIP.
Egli è privo di poteri di iniziativa nella conduzione dell’inchiesta (per, non delle) e chiamato unicamente a
provvedere sulle richieste di p.m., parti private, persona offesa (art. 328) nei casi stabiliti dalla legge →
ha le seguenti funzioni:
garantire il rispetto di taluni diritti fondamentali, provvedendo personalmente a applicazione di misure
• cautelari, intercettazioni ecc. verificandone i presupposti legali e autorizzandole
provvedere all’acquisizione anticipata della prova nei casi di incidente probatorio (art. 392 ss.)
• supplire all’assenza di poteri coercitivi del difensore nello svolgimento di indagini difensive
• controllare rispetto dei tempi di indagine e nell’ambito della procedura di proroga
• controllare rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale
•
In base allo stesso criterio di individuazione del p.m. competente per le indagini, tali funzioni sono esercitate:
- di norma, da un magistrato del tribunale nel cui circondario è stato commesso il reato
- nei procedimenti in cui le funzioni investigative sono eccezionalmente attribuite a procure distrettuali,
da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente
Giudice per l’udienza preliminare
La sua competenza territoriale è individuata allo stesso modo del GIP e del p.m.
Non può essere la stessa persona fisica del GIP → il GIP non può fare anche il GUP nello stesso
procedimento, a meno che il suo coinvolgimento nelle indagini sia coinciso con la sola adozione di uno o più
provvedimenti o col il solo esercizio di una o più attività di cui all’art. 34 (attività tali da non compromettere
l’imparzialità del giudizio).
6. avvio delle indagini preliminari: iscrizione della notizia di reato
Le indagini preliminari iniziano formalmente con iscrizione della notizia di reato.
Notizie e “non-notizie” di reato
È notizia di reato (secondo definizione dottrinale, essendo inesistente definizione codicistica) qualunque
rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadiment