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Parte prima: legge, soggetti, atti

Il processo penale

Gli interessi in conflitto

Il processo penale è connotato da due interessi confliggenti, il cui difficile bilanciamento segna la storia del processo penale:

  • Interesse a attuazione di economia processuale e pretesa punitiva dello Stato
  • Interesse a rispetto della forma e, di conseguenza, del principio di uguaglianza nell'applicazione della legge processuale per tutti i cittadini

Favorendo 1 (vanificazione delle forme), si sacrifica l'esigenza della collettività a un processo democratico, si apre la strada a processi irregolari e si facilitano errori giudiziari. Favorendo 2 (formalismo eccessivo), si dilatano i tempi processuali e si sacrifica l'interesse dell'imputato a un processo rapido e indolore, essendo punitivo già il processo di per sé.

La lunghezza dei tempi processuali rende il processo ingiusto:

  • La tarda sentenza di assoluzione dell'imputato innocente è ingiusta perché ha subito processo infinito
  • La tarda sentenza di assoluzione dell'imputato colpevole per prescrizione o amnistia che sono potute intervenire grazie al tempo è ingiusta perché la collettività non vede punito chi lo merita
  • La tarda sentenza di condanna dell'imputato colpevole è ingiusta perché è previsto che determinazione e esecuzione della pena avvengano in tempi vicini alla commissione del reato, altrimenti sono a loro volta percepire come ingiuste

Sistema accusatorio e sistema inquisitorio

(vd. appunti)

Connotati del codice vigente

Il c.p.p. del 1988 si rifà al terzo progetto di riforma, che distingue tra:

  • Procedimento: fase delle indagini preliminari compiute da pm per acquisire elementi di prova e decidere se esercitare o no l'azione penale
  • Processo: fase che si apre con l'esercizio dell'azione penale, e dunque l'acquisizione della qualità di imputato, e che si sviluppa nel dibattimento e contiene l'attuazione di vari principi del sistema accusatorio

Un processo di parti, natura accusatoria del pm, attuazione del principio dispositivo con ammissione delle prove su richiesta delle parti (che garantisce terzietà del giudice) e ignoranza del giudice sulle indagini preliminari (che garantisce contraddittorio nella formazione della prova) principi che sarebbero stati inattuabili con il numero di dibattimenti preesistenti, perciò sono stati previsti dei riti speciali diretti a deflazionare il dibattimento:

  • Applicazione della pena su richiesta delle parti
  • Giudizio abbreviato

Modifica dell'art. 111 Cost.

Per assicurare piena attuazione dei principi del processo accusatorio: l. cost. 2/1999 che riforma. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2]. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].

Nel processo penale, la legge assicura che:

  • La persona accusata di reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa
  • Disponga di tempo e condizioni necessarie per preparare la difesa
  • Abbia facoltà davanti al giudice di interrogare o far interrogare chi renda dichiarazioni a suo carico
  • Abbia facoltà di ottenere convocazione e interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore
  • Sia assistita da un interprete se non parla la lingua del processo

La formazione della prova avvenga nel contraddittorio, salvo casi eccezionali per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di condotta illecita senza che la colpevolezza dell'imputato possa essere provata sulla base di dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all'interrogatorio. Il tutto è salutato con entusiasmo, ma questo non è giustificabile per vari motivi:

  • Non ha senso parlare di giusto processo perché un processo non sarà mai veramente giusto a meno di seguire un'esasperata concezione giusnaturalistica
  • Non è nuovo richiedere un processo basato su condizioni di parità davanti a un giudice terzo, di ragionevole durata, con rapida informazione sull'accusa ecc. (vd. art. 6 CEDU, Patto internazionale sui diritti civili e politici)
  • Molte cose erano già state dette nel d.lgs. che aveva introdotto il c.p.p.

La vera novità (comma 4) è stata la costituzionalizzazione del principio del contraddittorio per la prova, considerandolo non più un'estrinsecazione del diritto difesa, e quindi prerogativa abdicabile (art. 24, comma 2 Cost), ma un connotato autonomo della giurisdizione. Questa ha reso incostituzionali molte norme.

Successione delle leggi processuali penali nel tempo

Principio del tempus regit actum

Con l'entrata in vigore del nuovo codice si è posto il problema dell'ultrattività del sistema processuale del codice Rocco o della retroattività del nuovo. Si ha successione di norme giuridiche nel tempo quando un fatto un rapporto viene ad essere regolato da una nuova norma; il tempo di applicazione delle leggi processuali è il tempo del processo, il tempo in cui vengono compiuti gli atti processuali (NON il tempo di commissione del reato).

La regola seguita già dal tempo del Codice Rocco è quella del tempus regit actum, dove actus è chiaramente inteso come singolo atto (mentre leggendo actus come processo si applicherebbe il principio di efficacia immediata della norma), per cui le nuove norme si applicano a tutti i procedimenti e agli affari in corso all'entrata in vigore della legge, in qualunque stato e grado si trovino (disp. att. l. 517/1955); tale regola fu poi usata anche nella transizione tra Codice Rocco e Codice attuale.

Il giudice (Libro I, Titolo I)

I giudici penali

Alcune distinzioni fondamentali:

  • Giudici ordinari / speciali
  • Giudici monocratici / collegiali
  • I giudici del dibattimento:
    • Il giudice di pace (monocratico)
    • Il Tribunale (monocratico o collegiale)
    • La Corte d'assise (collegiale)
    • Il Tribunale dei minori (giudice specializzato a giudicare di reati commessi da minorenni)
  • I giudici di appello:
    • La Corte di appello (competente a giudicare casi che in primo grado sono stati in Tribunale)
    • La Corte d'assise d'appello (competente a giudicare casi che in primo grado sono stati in Corte d'assise)
    • Il Tribunale in composizione monocratica (giudice di appello rispetto al giudice di pace)
    • La Sezione dei minorenni presso la Corte d'appello
  • La Corte di cassazione, con 6 sezioni penali e una settima che si occupa di ammissibilità ricorsi
  • Giudici che intervengono dopo il passaggio giudicato delle sentenze:
    • Il giudice dell'esecuzione, di regola lo stesso che ha adottato il provvedimento definitivo; è una funzione più che un organo a sé
    • Il Magistrato di sorveglianza (giudice appositamente costituito, che è competente ad adottare provvedimenti che si rendono necessari durante l'esecuzione della pena, come permessi, applicazione di pene alternative)
    • Il Tribunale di sorveglianza (idem)

Sono tutti giudici professionali, con le eccezioni di:

  • Giudice di pace, che è magistrato onorario
  • Corte d'assise e Corte d'assise di appello, composte in parte da giudici popolari, in attuazione dell'art. 102 Cost. la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia; questa partecipazione però non avviene più nelle forme radicali della giuria popolare (ultima nel 1930), pensando che questa non potesse soddisfare l'obbligo di motivazione delle sentenze penali (richiesta da art. 111, comma 6); alla giuria popolare è subentrata questa forma mista, lo scabinato, composizione mista di giudici popolari e giudici togati: 1 presidente, togato, 1 giudice a latere, togato, 6 giudici popolari, estratti a sorte tra cittadini italiani tra i 30 e i 65 anni; per esserlo in corte d'assise almeno diploma di media inferiore, d'appello almeno diploma di media superiore

Situazioni di incompatibilità del giudice penale

Vi sono tre gruppi di forme/cause di incompatibilità. RATIO di tutte: sarebbe intaccata l'imparzialità e la totale indipendenza psicologica che devono connotare l'attività del giudice.

Art. 34 c.p.p. prevede situazioni di incompatibilità a esercitare la funzione di giudice determinata da atti compiuti nel procedimento penale.

CAUSE/EFFETTI:

  • Non può partecipare al giudizio negli altri gradi o al giudizio di rinvio successivo all'annullamento della Cassazione o al giudizio di revisione
    • Giudice che ha pronunciato/concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento (comma 1)
    • Non può partecipare al giudizio
    • Giudice che ha emesso provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o emesso il decreto penale di condanna o deciso sull'impugnazione di sentenza di non luogo a procedere o che comunque ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento (comma 2)
    • Chi ha esercitato le funzioni di p.m. o compiuto atti di polizia giudiziaria o prestato ufficio di difensore, procuratore speciale, curatore di una parte o testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato/concorso a deliberare autorizzazione a procedere (comma 5)
  • Non può emettere decreto penale di condanna o tenere l'udienza preliminare
    • Giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, a meno che non abbia provveduto esclusivamente all'assunzione dell'incidente probatorio o si sia limitato ad adottare uno dei provvedimenti (comma 2bis)

Tali cause NON si estendono al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato alcuni provvedimenti elencati (comma 2-ter). Il quadro è stato così costruito in seguito a:

  • Pronunce della Corte costituzionale
  • d.lgs. 51/1998, istitutivo del giudice unico

Art. 35 c.p.p. e altre norme prevedono situazioni di incompatibilità a esercitare la funzione di giudice determinata da 'qualità personali' del giudice.

  • Non possono esercitare funzioni (anche separate) nello stesso procedimento i magistrati coniugi, parenti o affini entro 2° grado
  • Non possono far parte della stessa corte o tribunale o ufficio giudiziario i magistrati legati da vincoli di parentela o affinità entro 3° grado (anche se questo può essere superato da giudizio del CSM qualora ritenga che non vi sarebbe intralcio al regolare andamento del servizio)
  • Non possono appartenere a uffici giudiziari presso i tribunali e le corti d'appello della stessa sede i magistrati che abbiano parenti o affini fino al 2° grado iscritti negli albi professionali di avvocato

Art. 36-37 c.p.p. (che impongono dovere di astensione / potere di ricusazione delle parti) prevedono situazioni di incompatibilità a esercitare la funzione di giudice determinate da rapporto del giudice con l'oggetto o le parti del processo.

Sanzione processuale dell'incompatibilità

Per la dottrina: nullità assoluta degli atti compiuti dal giudice in situazione di incompatibilità, in quanto integranti cause di incapacità del giudice ex art. 178 (perché incidono su imparzialità e terzietà, quindi integrano situazioni ben più gravi di quelle di cui all'art. 178).

Per la giurisprudenza: solo astensione o ricusazione (perché art. 178 si riferisce solo a una capacità generica di giudicare, mentre queste situazioni incidono sulla capacità specifica; inoltre le cause di astensione o ricusazione sono ricomprese nelle cause di incompatibilità; inoltre non avrebbe senso la fissazione di un termine perentorio per la ricusazione del giudice incompatibile e al contempo la concessione di chiedere in ogni stato e grado del processo la declaratoria di nullità conseguente all'incompatibilità → il legislatore ha escluso che incompatibilità dia luogo a nullità assoluta).

Astensione e ricusazione

I rimedi mediante i quali è possibile far valere le situazioni di incompatibilità sono astensione e ricusazione.

Astensione (art. 36)

È la rinuncia all'esercizio della funzione giurisdizionale, cui il giudice è obbligato nelle ipotesi ex art. 36:

  • Se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli
  • Se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge
  • Se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie
  • Se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private
  • Se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata
  • Se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero
  • Se si trova in situazioni di incompatibilità stabilite da att. 34-35 e leggi di ordinamento giudiziario
  • Se esistono altre gravi ragioni di convenienza

La dichiarazione di astensione è presentata al presidente dell'organo collegiale di cui il giudice fa parte ed è poi sottoposta al vaglio di un altro giudice:

  • Sulla dichiarazione del giudice di pace decide il presidente del tribunale
  • Sulla dichiarazione del presidente del tribunale decide il presidente della corte d'appello
  • Sulla dichiarazione del presidente della corte d'appello decide il presidente della corte di cassazione
  • Sulla dichiarazione del presidente della corte d'assise o della corte d'assise d'appello decide il presidente della corte d'appello

Ricusazione (art. 37-38)

È la dichiarazione mediante la quale una parte chiede la sostituzione di un giudice:

  • Nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g)
  • Se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione

La dichiarazione di ricusazione può essere proposta:

Legittimati:

  • Personalmente dall'interessato
  • A mezzo del difensore
  • A mezzo di un procuratore speciale, purché nell'atto di procura siano indicati i motivi di ricusazione

Termini:

  • Se la causa è già esistente e nota: nell'udienza preliminare, finché non siano conclusi gli accertamenti sulla costituzione delle parti, comunque prima del compimento del primo atto da parte del giudice
  • Se la causa sopravviene o diviene nota dopo la scadenza dei termini: entro tre giorni
  • Se la causa sopravviene o diviene nota durante l'udienza: in ogni caso prima del termine dell'udienza

Forma:

Atto scritto presentato insieme

Competenza:

  • Sulla ricusazione del giudice di pace, di un giudice del Tribunale, della Corte d'assise, della Corte d'assise d'appello decide la Corte d'appello
  • Sulla ricusazione di un giudice della Corte d'appello decide un'altra sezione della Corte d'appello
  • Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide un'altra sezione della Corte di cass.

La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta se, anche successivamente, il giudice faccia dichiarazione di astensione e questa sia accolta. Non è ammessa ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. La dichiarazione di ricusazione è esaminata in camera di consiglio. La dichiarazione è dichiarata inammissibile in camera di consiglio dalla Corte con ordinanza ricorribile per cassazione quando sia stata proposta:

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camsca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caprioli Francesco.
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