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Le pene previste dalla legge
L'ammenda: secondo l'art. 26 "la pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni". L'ammenda è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni.
La detenzione domiciliare: consiste nell'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica, salvo diversa disposizione del giudice o richiesta del condannato di eseguirla continuativamente. La sua durata non può essere inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque. Il condannato non è considerato in stato di detenzione.
Il lavoro di pubblica utilità: consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.
Comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Se il condannato lo richiede, il giudice potrà ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata della prestazione giornaliera non può superare le otto ore.
Le pene accessorie sono considerate sanzioni che per il loro intrinseco carattere mancano di un'efficienza tale, per cui possono riuscire, per sé medesime, sufficienti a realizzare gli scopi intimiditivi ed afflittivi della repressione. Vi è la necessità di comminarle sempre congiuntamente ad altre pene, rispetto alle quali esse sono complementari e accessorie. Sono previste dall'art. 19 e per i delitti sono:
- L'interdizione dai pubblici uffici: priva il condannato del diritto di elettorato attivo o passivo
nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione: importa il divieto di concludere con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. - Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni. La decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori: importa la decadenza o sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. L'art. 36 prevede una pena accessoria comune a delitti e contravvenzioni ed è la pubblicazione della sentenza penale di condanna. Le sanzioni sostitutive previste nel nostro
polizia l'ordinanza contenente le prescrizioni imposte. La sorveglianza speciale: è la misura sostitutiva della pena detentiva fino a tre anni, comporta l'obbligo di soggiornare in un determinato comune o territorio; il divieto di allontanarsi dal comune o territorio di soggiorno senza autorizzazione; l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti; il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi; la sospensione della patente di guida; il ritiro del passaporto; l'obbligo di conservare e presentare agli organi di polizia l'ordinanza contenente le prescrizioni imposte. La libertà vigilata: è la misura sostitutiva della pena detentiva fino a due anni, comporta l'obbligo di soggiornare in un determinato comune o territorio; il divieto di allontanarsi dal comune o territorio di soggiorno senza autorizzazione; l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità competenti; il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi; la sospensione della patente di guida; il ritiro del passaporto; l'obbligo di conservare e presentare agli organi di polizia l'ordinanza contenente le prescrizioni imposte.polizia l'ordinanza contenente le prescrizioni imposte. La pena pecuniaria: è la sanzione sostitutiva delle pene detentive fino a tre mesi. L'applicazione delle sanzioni sostitutive è affidata dalla legge al potere discrezionale del giudice; l'inosservanza delle prescrizioni imposte al condannato comporta la conversione della restante parte della sanzione; le sanzioni si applicano ex officio o su richiesta dell'imputato. L'applicazione su richiesta del condannato viene definita patteggiamento.
Le misure alternative alla detenzione sono:
- L'affidamento in prova al servizio sociale: presuppone l'iniziata esecuzione della pena detentiva, il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. È revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile.
Prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
I permessi premio: ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi premio non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. Per il condannato recidivo è necessaria: l'esecuzione di un terzo della pena per i condannati all'arresto o alla reclusione.
non superiore a tre anni anche se congiunta all'estero;
l'aumento da un quarto alla metà della pena eseguita nel caso di condannati alla reclusione superiore a tre anni;
aumento del periodo minimo di esecuzione della pena da metà a due terzi nei confronti dei condannati alla reclusione per qualcuno dei delitti in cui all'art. 4 bis comma 1° della legge sull'ordinamento penitenziario;
innalzamento da dieci a quindici anni della pena eseguita nei confronti dei condannati all'ergastolo.
L'art. 4 bis ord. Penit.: si rivolge ai condannati appartenenti alla criminalità organizzata o od eversiva.
L'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 comma 4° del codice penale.
L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio,
l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale. Il soggetto deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per il delitto di evasione. "LA COMMISURAZIONE DELLA PENA" CAP III È la determinazione da parte del giudice della quantità di pena da infliggere in concreto al reo tra il minimo e il massimo edittali; come pure la scelta del tipo di sanzione da applicare per il reato commesso. Il giudice esercita un potere discrezionale: l'art. 132 comma 1° afferma che "nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente" e l'organo giudicante "deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale". Si tratta di un discrezionalità vincolata: il giudiceone della pena che si basa su diversi principi. Il primo principio è quello della proporzionalità, secondo il quale la pena deve essere commisurata in modo proporzionale alla gravità del reato commesso. Questo significa che la pena deve essere adeguata al danno causato e alla colpevolezza dell'autore. Un altro principio importante è quello della individualizzazione della pena, che prevede che la pena debba essere commisurata in base alle caratteristiche personali dell'autore del reato. Questo significa che la pena deve tener conto delle circostanze specifiche del caso, come ad esempio l'età, il grado di colpevolezza, la condotta successiva al reato e la possibilità di recidiva. Un altro criterio importante è quello della retribuzione, secondo il quale la pena deve essere una risposta adeguata al reato commesso, in modo da ripristinare l'equilibrio morale e sociale violato dal reato. Questo principio si basa sull'idea che la pena debba essere una forma di giustizia riparativa, che ripristini l'ordine sociale e ripari il danno causato dal reato. Infine, un altro criterio importante è quello della prevenzione, che prevede che la pena debba avere anche una funzione preventiva, sia generale che speciale. La prevenzione generale si riferisce alla funzione deterrente della pena, che mira a scoraggiare potenziali autori di reati. La prevenzione speciale, invece, si riferisce alla funzione rieducativa della pena, che mira a reintegrare l'autore del reato nella società e a prevenire la recidiva. In conclusione, la commisurazione della pena si basa su diversi principi, come la proporzionalità, l'individualizzazione, la retribuzione e la prevenzione, che devono essere tenuti in considerazione per garantire una giustizia equa e efficace.