I presupposti del sistema sanzionatorio vigente
Capitolo I
Parlare di sanzione penale equivale ad evocare l’idea di un castigo inflitto all’autore di un fatto illecito. Oggi il concetto di sanzione si estende sino alla misura di sicurezza, cioè una misura ulteriore che consegue pur sempre alla commissione di un reato, ma la cui funzione si differenzia da quella delle pene in senso stretto: scopo delle misure di sicurezza sarebbe quello di risocializzare l’autore di un reato in quanto soggetto socialmente pericoloso.
Le vicende del sistema sanzionatorio ruotano attorno a tre idee fondamentali:
- Retribuzione: l’idea della sanzione penale deve servire a compensare la colpa per il male commesso; implica il concetto di proporzione. La risposta sanzionatoria non può non essere proporzionata alla gravità del reato medesimo.
- Prevenzione generale: la minaccia della pena serve a distogliere la generalità dei consociati dal compiere fatti socialmente dannosi. La funzione è affidata alla pena.
- Prevenzione speciale: l’idea dell’inflizione della pena ad un determinato soggetto serve ad evitare che il medesimo compia in futuro altri reati. La funzione è affidata alle misure di sicurezza.
Il legislatore del '30 introduce il sistema del c.d. doppio binario, cioè un sistema per il quale si prevede, accanto e in aggiunta alla pena tradizionale inflitta sul presupposto della colpevolezza, una misura di sicurezza, vale a dire una misura fondata sulla pericolosità sociale del reo e finalizzata alla sua risocializzazione. La dizione “sistema del doppio binario” indica la possibilità di applicare ad un medesimo soggetto, che sia al tempo stesso imputabile e socialmente pericoloso, tanto la pena che la misura di sicurezza.
Il legislatore costituzionale afferma all’art. 27 comma 3°: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".
Le pene in senso stretto
Capitolo II
Si distingue tra pene principali ed accessorie. Art. 17: le pene principali stabilite per i delitti sono:
- La pena di morte
- L’ergastolo
- La reclusione
- La multa
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
- L’arresto
- L’ammenda
L’art. 18 definisce pene detentive l’ergastolo, la reclusione e l’arresto; pene pecuniarie la multa e l’ammenda.
La pena di morte: è stata soppressa e l’art. 27 comma 4° Cost. stabilisce che "non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".
L’ergastolo: l’art. 22 dispone che "la pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. – Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto". Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato 26 anni di pena (art. 176, comma 3° c.p.). Agli ergastolani può essere applicato sia l’istituto della semilibertà sia l’istituto della liberazione anticipata. Ai fini del computo dei vent’anni di pena espiata fanno da presupposto all’ammissibilità al regime di semilibertà, possano venir detratti 45 per ogni semestre di pena scontata se il condannato partecipa all’opera di rieducazione. Dopo dieci anni sono concedibili permessi-premio per non più di 45 giorni all’anno.
La reclusione: l’art. 23 stabilisce che "la pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. – Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto". La reclusione è la pena temporanea per i delitti e la sua esecuzione avviene sulla base dei seguenti principi:
- Avviene nelle case di reclusione
- È previsto l’obbligo del lavoro e dell’isolamento notturno
- Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità del condannato
- Il trattamento si fonda sull’istruzione, sul lavoro, sulla religione, sulle attività culturali, ricreative e sportive
- Sono agevolati i rapporti con il mondo esterno e con la famiglia
- Il lavoro non deve avere carattere inflittivo e deve essere remunerato in misura non inferiore a due terzi delle tariffe sindacali
Il differimento è obbligatorio, se l’esecuzione deve aver luogo contro donna incinta o contro donna che ha partorito da meno di sei mesi, o contro una persona affetta da HIV. Il differimento è facoltativo se è stata presentata domanda di grazia, se il soggetto si trova in condizioni di grave infermità fisica e se la donna ha partorito da più di sei mesi e da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altro che alla madre.
L’arresto: dispone l’art. 25 che "la pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. – Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni". L’arresto è la pena temporanea per le contravvenzioni e valgono gli stessi principi stabiliti per la reclusione.
La multa: l’art. 24 statuisce che "la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a dieci milioni. – Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattromilioni". La multa è la pena pecuniaria prevista per i delitti.
L’ammenda: secondo l’art. 26 "la pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni". L’ammenda è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni.
La detenzione domiciliare: consiste nell’obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica, salvo diversa disposizione del giudice o richiesta del condannato di eseguirla continuativamente. La sua durata non può essere inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque. Il condannato non è considerato in stato di detenzione.
Il lavoro di pubblica utilità: consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. Comporta la prestazione di non più di sei ore settimanali.
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