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Il trattamento si fonda sull'istruzione, sul lavoro, sulla religione, sulle attività culturali, ricreative e sportive

Sono agevolati i rapporti con il mondo esterno e con la famiglia. Il lavoro non deve avere carattere inflittivo e deve essere remunerato in misura non inferiore a due terzi delle tariffe sindacali.

Il differimento è obbligatorio, se l'esecuzione deve aver luogo contro donna incinta o contro donna che ha partorito da meno di sei mesi, o contro una persona affetta da HIV. Il differimento è facoltativo se è stata presentata domanda di grazia, se il soggetto si trova in condizioni di grave infermità fisica e se la donna ha partorito da più di sei mesi e da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altro che alla madre.

L'arresto: dispone l'art. 25 che "la pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati."

Stato di una somma di denaro determinata dal giudice, tenendo conto delle condizioni economiche del condannato e della gravità del fatto commesso. – L’ammenda è una pena pecuniaria prevista per i delitti e le contravvenzioni.La confisca: l’art. 27 stabilisce che “la confisca consiste nella privazione definitiva del condannato di una cosa mobile o immobile, che sia stata usata per commettere il reato o che ne sia il prodotto o il profitto”. La confisca è una pena accessoria che comporta la privazione definitiva di un bene.Il lavoro di pubblica utilità: secondo l’art. 28 “la pena del lavoro di pubblica utilità consiste nell’obbligo di svolgere gratuitamente, per un periodo determinato, un lavoro a favore della collettività o di un ente pubblico”. Il lavoro di pubblica utilità è una pena alternativa alla reclusione o all’arresto domiciliare.Il divieto di svolgere determinate attività: l’art. 29 stabilisce che “la pena del divieto di svolgere determinate attività consiste nell’interdizione temporanea o perpetua dall’esercizio di una professione, arte o mestiere, o dall’esercizio di una determinata attività commerciale o industriale”. Il divieto di svolgere determinate attività è una pena accessoria che comporta la privazione temporanea o definitiva di determinate attività.Il ritiro della patente di guida: secondo l’art. 30 “la pena del ritiro della patente di guida consiste nella privazione temporanea o definitiva della facoltà di guidare veicoli a motore”. Il ritiro della patente di guida è una pena accessoria prevista per i reati commessi con veicoli a motore.Il divieto di avvicinarsi a determinate persone o luoghi: l’art. 31 stabilisce che “la pena del divieto di avvicinarsi a determinate persone o luoghi consiste nell’interdizione temporanea o perpetua di avvicinarsi a una o più persone determinate o a uno o più luoghi determinati”. Il divieto di avvicinarsi a determinate persone o luoghi è una pena accessoria che comporta la restrizione della libertà di movimento del condannato.Il divieto di comunicare con determinate persone: secondo l’art. 32 “la pena del divieto di comunicare con determinate persone consiste nell’interdizione temporanea o perpetua di comunicare con una o più persone determinate”. Il divieto di comunicare con determinate persone è una pena accessoria che comporta la restrizione della libertà di comunicazione del condannato.

Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni". L'ammenda è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni.

La detenzione domiciliare: consiste nell'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica, salvo diversa disposizione del giudice o richiesta del condannato di eseguirla continuativamente. La sua durata non può essere inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque. Il condannato non è considerato in stato di detenzione.

Il lavoro di pubblica utilità: consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. Comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere.

con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Se il condannato lo richiede, il giudice potrà ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata della prestazione giornaliera non può superare le otto ore. Le pene accessorie sono considerate sanzioni che, per il loro intrinseco carattere, mancano di efficienza tale da poter essere sufficienti a realizzare gli scopi intimidatori ed afflittivi della repressione. Pertanto, è necessario comminarle sempre congiuntamente ad altre pene, rispetto alle quali esse sono complementari e accessorie. Sono previste dall'art. 19 e per i delitti sono: - L'interdizione dai pubblici uffici: priva il condannato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico; di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio.di pubblico servizio; di gradi e dignità accademiche, titoli, decorazioni e in genere di diritti onorifici. Può essere perpetua o temporanea. L'interdizione da una professione o da un'arte: consiste nella perdita di poter esercitare per tutto il tempo dell'interdizione, una professione, un'arte, un'industria, un commercio, un mestiere per cui è necessario uno speciale permesso o autorizzazione o abilitazione o licenza dell'autorità. Non può avere una durata inferiore ad un mese né superiore a cinque anni. L'interdizione legale: priva il soggetto della capacità di agire. L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese: priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o

dell'imprenditore. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione: importa il divieto di concludere con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. - Essa non può avere durata inferiore ad una anno né superiore a tre anni. La decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori: importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte o La sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. L'art. 36 prevede una pena accessoria comune a delitti e contravvenzioni ed è la pubblicazione della sentenza penale di condanna. Le sanzioni sostitutive previste nel nostro ordinamento sono: La semidetenzione: è la misura sostitutiva della pena detentiva fino

ad un anno, comporta l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti penitenziari; il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi; la sospensione della patente di guida; il ritiro del passaporto; l'obbligo di conservare e di presentare agli organi di polizia l'ordinanza contenente le prescrizioni imposte.

La libertà controllata: è la misura sostitutiva delle pene detentive fino a sei mesi, comporta il divieto di allontanarsi dal comune di residenza; l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o presso il comando dell'arma dei carabinieri territorialmente competente; il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi; la sospensione della patente di guida; il ritiro del passaporto; l'obbligo di conservare e presentare agli organi di polizia l'ordinanza contenente le prescrizioni imposte.

La pena pecuniaria: è la

La sanzione sostitutiva delle pene detentive fino a tre mesi è affidata dalla legge al potere discrezionale del giudice; l'inosservanza delle prescrizioni imposte al condannato comporta la conversione della restante parte della sanzione; le sanzioni si applicano ex officio o su richiesta dell'imputato.

L'applicazione su richiesta del condannato viene definita patteggiamento.

Le misure alternative alla detenzione sono:

  • L'affidamento in prova al servizio sociale: presuppone l'iniziata esecuzione della pena detentiva, il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. È revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova; l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena.
e ogni altro effetto penale. L'affidamento in prova per tossicodipendenti o alcooldipendenti: se la pena detentiva è inflitta entro il limite di quattro anni, l'interessato può chiedere in qualsiasi momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative e privati. La detenzione domiciliare: può essere concessa ad un condannato in presenza delle seguenti condizioni: che sia di età superiore a settanta anni; che non sia mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante della recidiva; che non si tratti di delitto contro la personalità dello Stato, ovvero di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni, di violenza sessuale di gruppo. Ricorrendo questi requisiti la

pena può essere espiata nella propria abitazione, o in altro luogo pubblico di cura, di assistenza e di accoglienza. Il tetto della pena detentiva inflitta è di tre anni.

La semilibertà: consiste in una parziale limitazione della libertà personale, alternata o con un periodo di libertà, consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruzione o comunque utili al reinserimento sociale. Può essere concessa ai detenuti cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 comma 4° soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicato nel comma 1° art. 4 bis ord. Penit. di almeno tre quarti di essa.

La liberazione anticipata: al condannato che ha dato prova di partecipazione o all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento

Di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorniper ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

I permessi premio: ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi premio non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. Per il condannato recidivo è necessaria: l'esecuzione di un terzo della pena per i condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'estero; l'aumento da un quarto alla

metà della pena eseguita nel caso di condannati allareclusione superiore a tre anni;

aumento del periodo minino di esecuzione

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Spangher Giorgio.