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ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Alcuni atti sono riservati espressamente al P.M. (quasi interrogatorio alla persona privata della libertà personale).
Inoltre:
Art. 354 c. 3
Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione.
Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349.
Si tende a dire che l'ispezione personale riguarda tutte le parti del corpo coperte dai vestiti a tutela del pudore, nonché le cavità naturali del corpo.
La radiografia dello stomaco del corriere di droga invece dovrà essere autorizzata dal P.M.
Art. 353. Acquisizione di plichi o di corrispondenza.
1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria per l'eventuale sequestro li trasmette intatti al
pubblico ministero2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l'accertamento del contenuto (1).
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, (2) 27 per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione (3) di sospendere l'inoltro. Qualora entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non disponga il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.
Art. 349.
Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di altre persone.
- La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
- Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.
Stiamo parlando del cosiddetto fermo di identificazione, prelievo coattivo di materiale biologico ai fini dell'identificazione del fermato. Il prelievo coattivo è evidentemente autorizzato dal P.M. Recentemente però abbiamo avuto un intervento legislativo a seguito del caso dei "Miracoli della madonnina di Civitavecchia". Infatti abbiamo un intervento della Corte Costituzionale che ritiene che immobilizzare una persona per
consentire un prelievo biologico, costituisce una limitazione della libertà personale e quindi necessita di una disposizione di legge ex art. 13 Costituzione. Nel 2005 abbiamo un provvedimento legislativo che autorizza la P.G. (e solo la P.G.) al prelievo su autorizzazione del P.M. o del giudice. Ma il paradosso era che la P.G. aveva il potere dietro autorizzazione del P.M., ma al contrario il P.M. che pur autorizzava NON aveva il potere. Nel 2009 abbiamo l'introduzione del comma 2 bis: Ai fini dell'identificazione: 2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero. Dal punto di vista delle garanzie difensive abbiamo quindi: Atti a cui ha diritto di assistere il difensore il qualeDeve essere garantita la libertà personale.
28 Atti a cui ha diritto di assistere il difensore ma senza previo avviso.
Si ricavano per differenza atti semi-garantiti.
Atti non garantiti:
- Ausiliari di polizia
Questa figura emerge dal 348 c. 4 Fonti di prova.
La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
In questo caso la c.d. "perizia di polizia" serve solo a procedere ed elaborare la notizia di reato.
Non può servire per prendere decisioni sulla responsabilità dell'indagato.
Mezzi di prova/Mezzi di ricerca della prova:
Abbiamo 2 settori di attività di polizia giudiziaria.
Mezzi di prova: artt. 350 - 351
Art. 350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti
Vengono svolte le indagini. Suddividiamo questo articolo in 3 segmenti:
Situazione standard: commi 1-41. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini secondo quanto stabilito dall'articolo 384.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma
dall'articolo 97, comma 4. Questo costituisce quello che in gergo viene chiamato "quasi-interrogatorio", che si svolge con le garanzie previste dall'art. 64.- Indagato non privato della libertà personale
- Avvisi di garanzia art. 64
- Necessaria assistenza del difensore
- La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o sedetenuta per altra causa, salve le cauteleinterviene libera all'interrogatorio, necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
- Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
- Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
- le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
- salvo quanto disposto
- perl'interrogatorio di cui all'art. 64, ma non quelle dell'art. 65 che non è richiamato.
- Art. 65. Interrogatorio nel merito.
- L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in formale rende noti gli elementi di prova chiara e precisa il fatto che le è attribuito, esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
- Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.
- Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.
- Quindi quando vengono assunte sommarie informazioni dagli organi di P.G. non sarà necessaria la contestazione del fatto né comunicare le prove contro di lui.
- Queste regole valgono solo per l'interrogatorio nel merito che
disgiuntiva sembrerebbe significare che questi due fattori siano in alternativa fra loro. Questa interpretazione porterebbe però a conseguenze aberranti: se io porto qualche giorno dopo la persona arrestata sul luogo del delitto posso assumere sommarie informazioni.
Una soluzione di compromesso proposta dalla dottrina è interpretare la "o" nel senso che anche se non ci troviamo sul luogo, almeno siamo nell'immediatezza del fatto (o= quantomeno).
Dichiarazioni spontanee dell'indagato
La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, 31
In certe situazioni vi è un interesse d