Diritto processuale penale II - Appunti
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7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,
601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la
molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del
pubblico ministero a norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non
abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito
dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza
del termine non possono essere utilizzati.
Analizziamo questi due complessi articoli.
Secondo il 406 c.3 la richiesta di proroga è notificata alla persona sottoposta ad
indagini : essa viene così messa a conoscenza di indagini preliminari a suo carico al
di fuori dell’informazione di garanzia.
Inoltre al G.I.P. non viene trasmesso l’intero fascicolo ma semplicemente
“l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano”;
Pertanto il G.I.P non ha in mano alcun elemento per decidere .
Diversa la richiesta di archiviazione: In quel caso viene trasmesso l’intero fascicolo.
Ci può essere però il caso di quando si tratta di
proroga coperta delle indagini,
particolari delitti 5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si
procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo
407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con
ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone
comunicazione al pubblico ministero.
La proroga viene concessa dal G.I.P. con ordinanza emessa in camera di consiglio
senza contraddittorio fra le parti : ordinanza “de plano”.
Quindi:
1) se il G.I.P. ritiene di dover concedere la proroga allora provvede de plano
(secondo il principio di tassatività delle impugnazioni tale ordinanza NON è
appellabile)
2) Se il G.I.P. è incerto allora fissa un udienza camerale
non decide più de plano,
dandone avviso alle parti, e il procedimento si svolge secondo le regole
generali di cui all’art. 127 se le regole sono quelle del 127 sembrerebbe che
l’ordinanza che definisce il procedimento sia ricorribile per cassazione
La giurisprudenza però è contraria e dice che il rinvio all’art. 127 è un
semplice rinvio alle forme.
Contenuto ordinanza:
a) Ordine prosecuzione indagini 25
b) Respinge richiesta di proroga; fissa termine (max 10 gg) entro cui il P.M. deve
chiedere archiviazione o rinvio a giudizio.
Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza (solo gli atti di indagine e non tutti
gli atti) compiuti dopo la scadenza non sono utilizzabili
ESPEDIENTI:
1) Archiviazione suicida
Il P.M. chiede l’archiviazione motivando di non aver avuto tempo per svolgere le
indagini il G.I.P. può respingere l’archiviazione e ordinare nuove indagini ex
409 c.p.p.
2) Ritardo nell’iscrizione del registro degli indagati
Se sfogliando il fascicolo il G.I.P. si accorge che il P.M. ha indebitamente
ritardato l’iscrizione allora retrodatando mentalmente l’iscrizione al momento
corretto , alcuni atti delle indagini potrebbero venire invalidati.
La giurisprudenza in questo caso considera la retrodatazione dell’iscrizione da
ricorribile dal P.M. in Cassazione.
parte del G.I.P. come un atto abnorme,
Quindi questo espediente da parte del P.M. ha solo eventuali ricadute disciplinari.
Il 2 comma dell’art. 414 prevede la riapertura delle indagini dopo l’archiviazione .
Art. 414. Riapertura delle indagini.
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti,
il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del
pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a
335.
nuova iscrizione a norma dell'articolo
DIRETTIVE DEL P.M. AGLI ORGANI DI P.G.
Art. 348 c. 3 Attività tipica di P.G.
Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa
specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico
ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il
pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero
richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.
1) Atti delegati
2) Direttive P.M.
3) Attività autonoma 26
Art. 348 c. 2 Attività atipica di P.G.
Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) nonché alla conservazione
alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato
di esse e dello stato dei luoghi;
in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
b) alla ricerca delle persone
ricostruzione dei fatti;
Dentro questa attività stanno pedinamenti, pedinamenti con GPS, appostamenti,
contatto con informatori, videoriprese tutte attività per cui non occorre
autorizzazione del G.I.P.
N.B. come è noto alcune attività sono riservata ai cosiddetti ufficiali di P.G., altre
anche ad agenti di P.G.
La violazione di tali norme non ha alcuna ricaduta processuale.
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Alcuni atti sono riservati espressamente al P.M. ( quasi interrogatorio alla persona
privata della libertà personale
Inoltre:
Art. 354 c. 3
Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione
Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si
personale.
osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349.
Si tende a dire che l’ispezione personale riguarda tutte le parti del corpo coperte dai
vestiti a tutela del pudore, nonché le cavità naturali del corpo.
La radiografia dello stomaco del corriere di droga invece dovrà essere autorizzata dal
P.M.
Art. 353. Acquisizione di plichi o di corrispondenza.
1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di
polizia giudiziaria per l'eventuale sequestro.
li trasmette intatti al pubblico ministero
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e
all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del
ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico
ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l’accertamento del
contenuto (1).
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di
corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, (2)
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per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia
giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale,
Se entro
telegrafico, telematico o di telecomunicazione (3) di sospendere l'inoltro.
quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non
dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.
Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
e di altre persone.
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti
per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può
procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e
antropometrici nonché altri accertamenti. ed in particolare del
Stiamo parlando del cosiddetto fermo di identificazione
prelievo coattivo di materiale biologico ai fini dell’identificazione del fermato.
Il prelievo coattivo è evidentemente autorizzato dal P.M.
Recentemente però abbiamo avuto un intervento legislativo a seguito del caso dei
“Miracoli della madonnina di Civitavecccchia”.
Infatti abbiamo un intervento della Corte Costituzionale che ritiene che
immobilizzare una persona per consentire un prelievo biologico, costituisce una
limitazione della libertà personale e quindi necessita di una disposizione di legge ex
art. 13 Costituzione.
Nel 2005 abbiamo un provvedimento legislativo che autorizza la P.G. (e solo la P.G.)
al prelievo su autorizzazione del P.M. o del giudice.
Ma il paradosso era che la P.G. aveva il potere dietro autorizzazione del P.M., ma al
contrario il P.M. che pur autorizzava NON aveva il potere.
Nel 2009 abbiamo l’introduzione del comma 2 bis:
Ai fini dell’identificazione :
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o
saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo
coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione
scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.
Dal punto di vista delle garanzie difensive abbiamo quindi:
Atti a cui ha diritto di assistere il difensore il quale deve
ATTI GARANTITI
essere (sommarie informazioni da persona non privata
preventivamente avvisato
della libertà personale) 28
Atti a cui ha diritto di assistere il difensore ma senza
ATTI SEMI-GARANTITI
previo avviso. si ricavano per differenza
ATTI NON GARANTITI
AUSILIARI DI POLIZIA
Questa figura emerge dal 348 c. 4 Fonti di prova.
La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del
pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria
opera.
In questo caso la c.d. “perizia di polizia” serve solo a procedere ed elaborare la
notizia di reato.
Non può servire per prendere decisioni sulla responsabilità dell’indagato.
MEZZI DI PROVA/MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Abbiamo 2 settori di attività di polizia giudiziaria.
Mezzi di prova: artt. 350 – 351
Art. 350.
Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini.
Suddividiamo questo articolo in 3 segmenti:
Situazione standard: commi 1-4
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo
64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui
che non si trovi in stato di arresto o di fermo a
confronti vengono svolte le indagini
norma dell'articolo 384.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di
fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.
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3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del
al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. I difensore ha
difensore,
l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria
richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.
Questo costituisce quello che in gergo viene chiamato “quasi-interrogatorio”, che si
svolge con le garanzie previste dall’art. 64.
1) Indagato non privato della libertà personale
2) Avvisi di garanzia art. 64
3) necessaria assistenza del difensore
Art. 64.
Regole generali per l'interrogatorio.
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se
detenuta per altra causa, salve le cautele
interviene libera all'interrogatorio,
necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata,
metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare
la capacità di ricordare e di valutare i fatti .
3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad
alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri,
salve le incompatibilità
assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone,
previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.
3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende
inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza
dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese
dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono
utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine
a detti fatti, l'ufficio di testimone
.
Quindi per l’assunzione di sommarie informazioni valgono le garanzie generali per
l’interrogatorio di cui all’art. 64, ma non quelle dell’art. 65 che non è richiamato.
Art. 65.
Interrogatorio nel merito.
1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma
le rende noti gli elementi di prova
chiara e precisa il fatto che le è attribuito,
esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene
comunica le fonti.
2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone
direttamente domande. 30
3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è
fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni
particolari della persona
Quindi quando vengono assunte sommarie informazioni dagli organi di P.G. non sarà
necessaria la contestazione del fatto nè comunicare le prove contro di lui.
Queste regole valgono solo per l’interrogatorio nel merito che è effettuato sempre
dall’autorità giudiziaria.
Deroga al requisito della libertà personale : commi 5-6
1) Si prescinde dalla presenza del difensore
2) Si prescinde dallo status libertatis gli ufficiali di polizia giudiziaria possono,
5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto,
anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini, a norma
anche se arrestata in flagranza o fermata
dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle
indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o
nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e
utilizzazione.
Cominciamo dal 6 comma le informazioni non possono avere alcun utilizzo
processuale, e possono essere utilizzate solo a fini investigativi.
Vediamo ora il significato di : Sul luogo o nell'immediatezza del fatto
La “o” disgiuntiva sembrerebbe significare che questi due fattori siano in alternativa
fra loro.
Questa interpretazione porterebbe però a conseguenze aberranti: se io porto qualche
giorno dopo la persona arrestata sul luogo del delitto posso assumere sommarie
informazioni.
Una soluzione di compromesso proposta dalla dottrina è interpretare la “o” nel senso
che anche se non ci troviamo sul luogo, almeno siamo nell’immediatezza del fatto (o
= quantomeno).
Dichiarazioni spontanee dell’indagato
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la
salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.
utilizzazione nel dibattimento, 31
In certe situazioni vi è un interesse della persona a rilasciare spontanee dichiarazioni
al fine di salvaguardare la propria posizione.
Il problema nasce dall’aggettivo spontanee: è sempre problematico capire quanto
siano spontanee le dichiarazioni e quanto siano invece frutto di tecniche di
persuasione da parte della P.G. (viene detto che verranno valutate positivamente dal
giudice) il risultato è che non sono più spontanee.
In assenza del difensore queste dichiarazioni non possono avere alcun utilizzo in
dibattimento salvo il caso di contestazioni all’imputato che sottostia all’esame
dibattimentale e solo per valutare la credibilità dell’imputato.
Non viene richiamato l’art. 513 per cui tali dichiarazioni non potranno essere
utilizzate se l’imputato resti assente o contumace o rifiuti l’esame.
Attenzione: la norma parla di utilizzazione nel dibattimento, quindi ne se deduce che
le dichiarazioni spontanee potranno essere utilizzate:
a) nel rito abbreviato
b) per fondare un’ordinanza di custodia cautelare
Art. 351. Altre sommarie informazioni (da persone informate sui fatti)
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono
Si applicano le disposizioni del
riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.
Questo articolo riguarda le persone informate sui fatti.
Questo articolo rinvia all’art. 362 che rinvia ulteriormente all’art. 197-198
(incompatibilità e obblighi del testimone).
Sembrerebbero le regole che si applicano in sede di incidente probatorio o di
testimonianza dibattimentale.
Attenzione però, non vengono richiamati :
Art. 194 testimonianza su moralità dell’indagato
Art. 195 testimonianza indiretta
Nei casi dell’art. 351 la reticenza o la falsità delle dichiarazioni alla P.G. non
integrano il reato di false comunicazioni al P.M., nemmeno quando la P.G. agisce su
delega del P.M.
Restano però possibili le possibilità di calunnia e favoreggiamento.
1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento
connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si
procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale
di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è
assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore
deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto
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Vediamo ora le regole sulla connessione art. 12
1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o
cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno
determinato l'evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione
ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per
occultare gli altri.
Oppure: art. 371 Indagini collegate: non influiscono sulla competenza
c) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli
altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il
prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in
danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua
circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;
Nel caso dell’art. 351 possiamo notare che non compare alcun riferimento all’articolo
64, che compare però nel caso già visto del 350.
Quindi da ciò possiamo dedurre che il soggetto potrà rilasciare dichiarazioni sul fatto
altrui, quando vengono da lui assunte sommarie informazioni come persona
informata sui fatti, mentendo come se fosse il fatto proprio e non può assumere le
vesti di testimone assistito.
Al contrario ai sensi del 350 al soggetto indagato vengono fatti gli avvisi di cui al 64
e quindi può assumere la veste di testimone assistito, se riferisce su fatto altrui dopo
l’avviso.
Questo non piace molto alla dottrina che ritiene debbano, anche in questo caso, essere
fatti gli avvisi di cui all’art. 64.
Art. 354.
Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.
Sopralluogo di polizia
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose
pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga
mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
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Accertamenti e rilievi
2. che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o
Se vi è pericolo
si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire
tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli
ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato
In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi
dei luoghi e delle cose.
informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria
adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad
assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono,
ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una
procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua
immodificabilità
periculum in mora Carattere di urgenza
Presupposto sono fotografie di frammenti di realtà che altrimenti andrebbero
Nozione di rilievi
perdute (es. impronte sulla neve, rilievi per rintracciare polvere da sparo sulle mani)
non è più una fotografia, ma sfocia in un’attività di tipo
Nozione di accertamenti
conoscitivo .
L’accertamento di polizia non comporta una valutazione come nella perizia.
Esempio se scopro un ladro che trafuga dei beni e gli trovo un mazzo di chiavi,
l’accertamento potrà consistere nel provare le chiavi nella serratura dell’appartamento
svaligiato è un accertamento meccanico che non comporta espressione di alcuna
opinione.
Altro esempio alcool test
Sequestro (siamo entrati nei mezzi di ricerca della prova)
Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso
nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
E’ questa una variante del sequestro probatorio che spetta normalmente alla polizia
giudiziaria.
Abbiamo anche il sequestro conservativo art. 321 c. 3 bis (Nel corso delle indagini
preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico
ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive,
trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato
convalida art. 355
eseguito).--> 34
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria
compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione
personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si
osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349.
Apertura immediata del plico. Art. 353 c 2
Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di
polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro.
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e
all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del
l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido
ritardo, il pubblico
e l’accertamento del
ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata
contenuto.
Fermo di identificazione art. 349 c. 2 bis
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o
saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo
coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione
del pubblico ministero.
scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto,
Art. 356.Assistenza del difensore.
1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di
assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli
articoli 352 e
(perquisizioni in caso di flagranza o evasione) 354 (accertamenti
oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico
urgenti)
ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.
PERQUISIZIONE
Art. 352. Perquisizioni.
1. gli ufficiali di polizia giudiziaria
Nella flagranza del reato o nel caso di evasione,
procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di
ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che
possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un
determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono
i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria,
adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e
ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi
informatici o telematici, ancorchè protetti da misure di sicurezza, quando hanno
fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni,
35
programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere
cancellati o dispersi.
Questi commi riguardano i casi di flagranza di reato oppure di evasione; in questi casi
il legislatore non si è preoccupato di richiedere come requisito l’urgenza, in quanto,
in tali casi, si considera in re ipsa.--> si procede in assenza di autorizzazione del
P.M.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia
o di un ordine che dispone la nei confronti di persona
cautelare carcerazione
imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo
gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì
di una persona indiziata di delitto,
procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel
che non consentono la emissione
comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza
di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali
dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto
ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale
delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle
quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
Qui invece abbiamo il caso di esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare
oppure di carcerazione purchè si tratti di delitti di cui all’art. 380 (arresto obbligatorio
in flagranza) oppure di fermo indiziario.
Nel secondo comma invece ritroviamo i che devono giustificare
motivi di urgenza
una perquisizione in assenza di autorizzazione del P.M.
In caso di mancata convalida del sequestro restituzione cose
In caso di mancata convalida della perquisizione nessuna conseguenza di ordine
pratico. DOCUMENTAZIONE ATTI DI P.G.
Art. 357.
Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.
secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle
1. La polizia giudiziaria annota
indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla
individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, dei
redige verbale
seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
36
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico
ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le
modalità previste dall'articolo 373.
4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del
pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le
querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al
reato.
Annotazioni = sintetiche e informali (annotazioni di un pedinamento)
Verbali = documentazione ufficiale e formale di tutte le attività di cui è certo o
presumibile l’impiego in sede dibattimentale.
Annotazioni e verbali sono destinate al fascicolo delle indagini preliminari.
Art. 373 5° comma
L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono
conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli
atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.
ATTI DI P.G. RIGUARDO LA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA’
PERSONALE
Art. 382.
Stato di flagranza. ovvero chi,
1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato
dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da
subito dopo il reato, è inseguito
altre persone ovvero è dalle quali appaia che egli abbia
sorpreso con cose o tracce
commesso il reato immediatamente prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la
permanenza.
Mentre è abbastanza chiaro lo stato di flagranza dubbi possono sorgere sulla quasi
flagranza cosa significa subito dopo o immediatamente prima?
Dalla lettera della norma il collegamento temporale sembrerebbe essere molto stretto;
la giurisprudenza al contrario lo interpreta in modo elastico in caso di
inseguimento anche qualche ora, sempre che l’inseguimento non abbia avuto
soluzione di continuità.
Art. 380.
Arresto obbligatorio in flagranza. :Nessuna discrezionalità
37
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è
consumato o tentato, per il quale la
colto in flagranza di un delitto non colposo,
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti
delitti non colposi, consumati o tentati:
……..
…….
…….
3. Se si tratta l'arresto in flagranza è eseguito se la
di delitto perseguibile a querela,
querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o
all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
Discrezionalità per gravità del fatto e
Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza.
pericolosità del soggetto
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è
colto in flagranza di un consumato o tentato, per il quale la
delitto non colposo, ovvero di
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni
per il quale la legge stabilisce la pena della
un delitto colposo reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni .
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare
chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
……..
…….
……
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza
soltanto se la misura è giustificata ovvero
dalla gravità del fatto dalla pericolosità
desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
del soggetto
4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla
polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle
informazioni o il rifiuto di fornirle.
Art. 383 Facoltà di arresto da parte dei privati.
1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere
all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le
cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale
della consegna e ne rilascia copia. 38
Art. 384. Fermo di indiziato di delitto.
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche
in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il
della persona
il pubblico ministero dispone il fermo gravemente
pericolo di fuga, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
indiziata di un delitto
reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni
ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto
commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico .
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la
direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al
fermo di propria iniziativa. qualora sia
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa
successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi,
quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato
e non sia possibile per la situazione di urgenza, attendere il
sia per darsi alla fuga
provvedimento del pubblico ministero.
Quindi, contrariamente al caso di flagranza, il fermo di polizia può essere disposto sia
dal P.M. che dalla P.G. di propria iniziativa.
Secondo l’art. 13 della Costituzione il provvedimento deve essere convalidato
dall’Autorità Giudiziaria, che nel nostro codice è ora il G.I.P. del luogo dove è
avvenuto il fermo.
Ricordiamo che la P.G. non può assumere informazioni da una persona privata della
libertà personale salvo:
- Dichiarazioni spontanee
- indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
Le procedure di convalida del fermo e dell’arresto in flagranza presentano caratteri
comuni.
Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il
fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico
dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre
ministero del luogo
l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero
quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del
dall'arresto
pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore
39
o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il
pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale
nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno
determinato.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a
disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa
o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
circondariale
5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno
dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo
se diverso da quello indicato nel
anche al pubblico ministero che lo ha disposto,
comma 1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal
comma 3.
L’art. 25 delle disposizioni di attuazione vieta alla P.G. e alla polizia penitenziaria di
dare consigli circa la nomina dell’avvocato di fiducia.
N.B. saranno notiziati sia il P.M. del luogo dove è stato effettuato il fermo, sia il
P.M. competente in base al procedimento.
Art. 388.
Interrogatorio dell'arrestato o del fermato.
1. Il pubblico ministero dell'arrestato o del fermato,
può procedere all'interrogatorio
ovvero, in mancanza, al difensore
dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia
di ufficio.
2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico
ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni
che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo
carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
Questo interrogatorio, precede normalmente
detto interrogatorio investigativo,
quello del G.I.P. in sede di udienza di convalida.
L’interrogatorio di garanzia del G.I.P. è invece disciplinato dall’art. 294 ed è quello
successivo all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare.
Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in
ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso
dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede
della persona in stato di custodia cautelare in carcere
all'interrogatorio dall'inizio dell'esecuzione
immediatamente e comunque non oltre cinque giorni
della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
40
Qui il G.I.P. ha provveduto all’ordinanza su richiesta del P.M. e quindi è il primo che
sente la persona sottoposta a misura cautelare.
Art. 104.
Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare.
1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin
dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di
conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali
il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto
ragioni di cautela,
motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del
diritto di conferire con il difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal
pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a
disposizione del giudice.
Quindi in caso di arresto o fermo il P.M. ha il potere di differire il colloquio
dell’arrestato con il suo difensore e può quindi interrogarlo prima che possa parlare
con il suo legale.
Da notare che il procedimento è scandito da termini previsti a pena inefficacia
dell’arresto o del fermo.
1) termine di 24 ore P.G. deve porre l’arrestato a disposizione del P.M.
2) Termine di 48 dall’arresto il P.M. deve chiedere la convalida
3) Termine di 48 ore il G.I.P. deve convalidare
Art. 390.
Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo.
1. o dal fermo il pubblico ministero, qualora non
Entro quarantotto ore dall'arresto
debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato , richiede la
competente in relazione al luogo
convalida al giudice per le indagini preliminari
dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le
dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al
quarantotto ore successive
difensore.
3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le
prescrizioni del comma 1.
3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per
con gli elementi
l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale
su cui le stesse si fondano.
L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio ex art 327.
41
Art. 391. Udienza di convalida. con la
1. L'udienza di convalida si svolge in partecipazione
camera di consiglio
dell'arrestato o del fermato.
necessaria del difensore
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il
giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e
illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi
salvo che questi non abbia potuto o si
all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato,
sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati
osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice
Contro l'ordinanza che decide sulla
provvede alla convalida con ordinanza.
convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso
per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle
esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una
Quando l'arresto è stato eseguito per
misura coercitiva a norma dell'articolo 291.
uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i
quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1,
lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la
immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza,
sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione.
Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e
notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione
decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se
l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore
successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del
giudice.
Nota bene: l’ordinanza di convalida del fermo o arresto e l’ordinanza di custodia
cautelare sono due provvedimenti logicamente e giuridicamente separati.
Potremmo avere convalida del fermo ma rigetto delle misure cautelari successive, ma
anche , viceversa, mancata convalida del fermo con applicazione di misura cautelare.
o non convalida del fermo o arresto Ricorso per
Ordinanza di convalida
cassazione. tribunale della libertà se concessa, Cassazione se negata (P.M.)
Misura cautelare
Poniamo il caso: nell’ordinanza di convalida viene avvisato un avvocato di fiducia
che non è più tale (per revoca mandato) avremmo una nullità assoluta che vizia gli
atti conseguenti la convalida del fermo.
42
Ma cosa succede all’eventuale ordinanza di custodia cautelare?
La giurisprudenza dice che non ne risente perché la misura cautelare non dipende
logicamente e consequenzialmente dal fermo convalidato (e infatti è emessa
normalmente dal G.I.P. su richiesta del P.M.).
Nota bene: il G.I.P. del luogo del fermo è un giudice incompetente per territorio, e
allora:
Art. 27.
Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.
1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente,
si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti
giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede
a norma degli articoli 292, 317 e 321.
Il G.I.P. competente per il procedimento dovrà riemettere entro 20 giorni una nuova
ordinanza. GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Art. 449.
Casi e modi del giudizio direttissimo.
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico
se ritiene di dover procedere,
ministero, può presentare direttamente l'imputato in
per la convalida e il contestuale
stato di arresto davanti al giudice del dibattimento,
giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero.
Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico
ministero vi consentono.
3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato,
procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. (1)
trentesimo giorno dall'arresto,
5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio'
pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso
L'imputato libero a comparire a una
dell'interrogatorio ha reso confessione. è citato
udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie
di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è
presentato all'udienza entro il medesimo termine. (1)
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con
altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si
procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo
che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile,
prevale in ogni caso il rito ordinario. 43
UDIENZA DIRETTISSIMA
Nel 2008 ci sono state alcune modifiche legislative che hanno inciso sui termini dei
commi 4 e 5 che sono diventati di 30 giorni (prima erano 15).
Prima della novella la formula era che il P.M. “può procedere” al giudizio
direttissimo.
Adessa la formula è “procede” configurando quello che sembrerebbe essere un
obbligo.
Però non è un obbligo incondizionato poichè successivamente compare la formula
salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.
In tutti i casi il giudice ritenga che il giudizio direttissimo sia stato instaurato fuori
dei casi previsti dalla legge, restituisce gli atti al P.M.
Ma se al contrario il P.M. pur potendo procedere per direttissima, sceglie di andare
davanti al G.U.P. allrora questi non potrà restituirgli gli atti.
Il giudizio direttissimo dell’art. 449 è quello innanzi al tribunale e alla corte di assise.
Un altro giudizio direttissimo è quello previsto dall’art. 558 comma 9 innanzi al
tribunale in composizione monocratica. al giudizio direttissimo nei casi
9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere
previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.
Notiamo qui che è rimasta la locuzione “può procedere”.
Inoltre:
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in
flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono
direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e
il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico
In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e
ministero.
avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a
norma dell'articolo 97, comma 3.
Si noti bene: non è più il P.M. che porta l’arrestato davanti al giudice, ma è la stessa
P.G.; al P.M. spetta però la qualificazione giuridica del fatto.
Se però il P.M. ritiene , allora:
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
a norma dell'articolo 386,
disposizione lo può presentare direttamente all'udienza,
in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico
ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano
al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
L’imputato a questo punto ha la possibilità di chiedere un termine a difesa.
7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore
Quando l'imputato si
(giudizio innanzi al tribunale monocratica)
a cinque giorni 44
avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine.
Sottolineiamo il fatto che nel procedimento innanzi al giudice di Pace i giudizi
speciali sono esclusi, così come le limitazioni alla libertà personale.
Negli articoli 450 e 451 il verbo “presentare” implica una privazione della libertà
personale.
In caso invece di confessione dell’imputato abbiamo visto che questo viene “citato”.
SVOLGIMENTO
Vediamo il 4° comma dell’art. 451.
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico
ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
Notiamo qui che il fascicolo contenente gli atti processuali è formato dal P.M. senza
contraddittorio ed è trasmesso al giudice.
Ma se per esempio il giudizio direttissimo viene chiesto per la confessione
dell’imputato, come farà il giudice a rendersi conto, da un atto di parte, se vi è stata o
meno una vera confessione?
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della
data fissata per il giudizio.
Cosa significa senza ritardo ai fini di verificare la congruità o meno del termine?
Lo svolgimento dell’udienza direttissima è regolato tramite un richiamo agli artt. 470
e ss. per le udienze del rito ordinario.
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450 comma 2, contesta
l'imputazione all'imputato presente.
Abbiamo qui la contestazione orale dell’imputazione , salvo il caso di citazione a
giudizio.
6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la
Quando
difesa (tribunale collegiale o Corte d’Assise)
non superiore a dieci giorni
l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Il giudice ha discrezionalità solo in ordine al quantum è obbligato a concedere un
termine e il dibattimento si sospende.
. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato
5
ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
Il giudizio direttissimo non impedisce l’applicazione dei riti premiali , quali il
patteggiamento e il rito abbreviato.
Questo meccanismo è giustificato dal fatto che il giudizio direttissimo è comunque
disposto dal P.M. ex autoritate.
La peculiarità di questo rito abbreviato sarà quella di svolgersi innanzi al giudice del
dibattimento anziché innanzi al G.U.P. 45 e obbliga il P.M. a
L’ordinanza di restituzione degli atti non è impugnabile
scegliere un'altra modalità di giudizio.
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con
altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si
per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo
procede separatamente
che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile,
prevale in ogni caso il rito ordinario.
Se è possibile i riti vengono celebrati separatamente; in caso contrario prevale il rito
ordinario. POTERI DI INDAGINE DEL P.M
Art. 358. Attività di indagine del pubblico ministero.
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo
326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona
sottoposta alle indagini.
L’idea originaria era di configurare il P.M. come una parte ma anche come un organo
di giustizia.
Nel vecchio codice il P.M. non solo emetteva ordini di arresto ma anche formava il
fascicolo di istruzione sommaria.
La seconda parte dell’articolo non prevede un obbligo del P.M. a cercare le prove
dell’innocenza dell’indagato; configura però un obbligo, in presenza di fatti e
circostanze favorevoli, di verbalizzare comunque.
Tale obbligo non sussiste per esempio nel caso di indagini difensive: in caso di indizi
sfavorevoli al proprio assistiti questi non dovranno essere introdotti nel fascicolo.
Quando agisce in autonomia la P.G. non ha alcun obbligo di informare la persona
indagata (diverso è il caso di attività delegata).
Diverso è il caso del P.M.
Art. 369. Informazione di garanzia.
1. il
Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere,
pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di
ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione
di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e
del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di
fiducia.
2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per
irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione
di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.
Nel 1969 questa forma di avviso era stata introdotta anche nel codice Rocco.
Negli anni assunse diverse denominazioni:
46
1) Avviso di procedimento
2) Comunicazione giudiziaria
3) Informazione di garanzia
Da un punto di vista costituzionale realizza il principio del diritto di difendersi
provando.
Notiamo che all’art. 369 comma 1 l’informazione viene inviata a mezzo posta
raccomandata, un mezzo che meglio di altri garantisce il diritto alla riservatezza
tutelato all’art. 111 della costituzione (informata riservatamente).
D’altra parte visto che destinatario è pure la persona offesa dal reato, questo può
comportare l’annullamento dei benefici dell’invio a mezzo posta.
L’informazione di garanzia potrebbe essere spedita anche in una fase iniziale delle
indagini, quindi dal punto di vista dell’informativa non è molto appagante.
In pratica abbiamo solo:
- Norma di legge violata
- Data e luogo del fatto
- Invito a nominare 1 difensore
Ma questo esclusivamente Solo quando deve compiere un atto al quale il
difensore ha diritto di assistere con preavviso
Questo non vale per gli atti a cui il difensore ha diritto di assistere senza avviso.
Art. 365.b Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso.
1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o
chiede alla persona sottoposta alle indagini, che siapresente, se è assistita
sequestro,
da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a
norma dell'articolo 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto
dall'articolo 249.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.
Prima del 1985 non veniva specificato “solo quando” e quindi spesso l’informazione
di garanzia veniva spedita in anticipo rispetto a quando sarebbe stata necessaria, con
grave danno d’immagine dell’indagato.
Nel caso dell’arresto in flagranza non funziona esattamente così in quanto in quel
caso non può più essere messo in dubbio che l’imputato non sappia di un
procedimento penale a suo carico.
Esempio notifica di ordinanza di custodia cautelare
L’informazione di garanzia non copre il ventaglio di tutti i possibili atti di indagine.
Ne restano fuori: 47
- Indagini di P.G.
- Accertamenti tecnici ripetibili
- Testimoni ex art 362 (assunzione di informazioni utili per le indagini)
L’omissione dell’avviso di garanzia comporta una nullità intermedia ex art. 178
c.p.c. ne deriva la nullità degli atti successivi presupposti.
Inoltre quando il P.M. deve compiere il primo atto di indagine al quale il difensore
dell’indagato ha il diritto di assistere e comunque prima di notificare l’invito a
comparire per l’interrogatorio ex 375 c.3 ( o ex 415 bis) fa notificare all’indagato la
nomina di un difensore d’ufficio Art. 369-bis.
Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.
a cui il difensore ha diritto di assistere
1. Al compimento del primo atto (cioè prima)
e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del
combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena
di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la
comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con
l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta
alle indagini;
b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
con l'avvertimento
c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia
che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;
d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le
condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso
di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In questo caso abbiamo :
1) notifica e non semplice invio A.R.
e non anche al suo legale
2) solamente all’indagato
3) Atto riguardante la sola difesa tecnica e non anche quella personale
4) Manca l’embrione di imputazione
5) Il dies a quo è lo stesso (al compimento del primo atto) significa PRIMA
48
6) La violazione comporta per entrambe gli atti una nullità intermedia
7) Anche qui vi è il rilievo degli atti equipollenti se viene notificata un
ordinanza di custodia cautelare entrambe gli avvisi diventano superflui
Problema: nel 369 se il P.M. non compie atti garantiti non deve inviare
l’informazione di garanzia.
E nel 369 bis?
La norma aggiunge “comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio…”
Quindi se il P.M. invia A.C.I.P. e l’indagato chiede di essere sentito allora il P.M.
deve inviare 369 bis.
INDIVIDUAZIONE DI PERSONE O DI COSE
attribuire un nome alla persona fisica
:
Identificazione riconosco una persona in mezzo ad altre; manca ogni garanzia; va
Individuazione :
bene anche fotografia
è la procedura del dibattimento oppure in sede di incidente probatorio
:
Ricognizione
se il G.I.P. autorizza per casi di urgenza (testimone con malattia agli occhi
degenerante) Art. 361.
Individuazione di persone e di cose.
1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico
ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può
essere oggetto di percezione sensoriale. ovvero sottoposti in
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati
immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione
possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a
49
individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall'articolo 214
comma 2. (SPECCHIO).
L’individuazione è la procedura meno garantistica in termini di esattezza, per questo
può essere utilizzata solo necessario per la immediata prosecuzione delle indagini.
Ci sono metodi per una sua utilizzazione processuale?
1 strada
Principio del libero convincimento del giudice il giudice può trarre un libero
convincimento da qualsiasi dato (anche dall’individuazione) questa tesi viola il
principio di legalità della prova del codice Vassalli (prove legalmente ammesse e
legalmente acquisite)
2 Strada
Si è sostenuto che l’individuazione potrebbe costituire una prova atipica 189 c.p.p.
tesi da respingere.
3 strada
Utilizzo processuale al fine di effettuare delle contestazioni contesto al teste in
ricognizione la contraddizione rispetto all’individuazione, al fine di togliere valore
alla testimonianza.
ACCERTAMENTI DEL PUBBLICO MINISTERO
1) Accertamenti tecnici ripetibili
Art. 359.
Consulenti tecnici del pubblico ministero.
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici,
descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie
specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono
rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli
atti di indagine 50
Sono accertamenti di parte. Non assiste il difensore né consulente di parte.
2) accertamenti tecnici irripetibili (autopsia)
Art. 360.
Accertamenti tecnici non ripetibili.
1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o
luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza
ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori
del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà
di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2. (nomina e assistenza del
difensore)
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di
assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di
formulare osservazioni e riserve. (ma non hanno diritto alla formulazione dei
quesiti)
È questa una brutta copia della perizia disposta dal giudice, in cui il CTP può
partecipare alla formulazione dei quesiti ex art. 230 1° comma.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini
il pubblico ministero dispone
formuli riserva di promuovere incidente probatorio,
che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più
essere utilmente compiuti.
Ovviamente per la difesa è molto più garantistico il rito dell’incidente probatorio
davanti al G.I.P.; pertanto l’imputato potrà opporsi presentando riserva di
chiedere incidente probatorio.
Ovviamente tale tattica potrà essere ostruzionistica (mi oppongo, ma non promuovo
incidente probatorio).
La legge non offre soluzioni ma ragionevolmente in caso di ritardo l’incidente
probatorio sarà chiesto dal P.M.
L’opposizione sarà negata in caso di pericolo per la prova
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona
sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte
51
del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi
risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.
Attenzione: si tratta di inutilizzabilità relativa (solo nel dibattimento).
Quindi utilizzabile per patteggiamento, rito abbreviato e per fondare un’ordinanza di
custodia cautelare.
Abbiamo quindi due differenti tipologie di vizi:
nullità intermedia
1) Vizio di notifica
2) inutilizzabilità relativa
Mancanza dei presupposti
Legge 85/2009 istituisce la banca dati del DNA in esecuzione di un trattato
internazionale.
Viene quindi prelevato e conservato in banca dati il DNA:
1) persone scomparse
2) Resti non identificati
3) Reperti biologici reperiti durante procedimenti penali
Inoltre:
Art. 9.
(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)
1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA,
sono sottoposti a prelievo di campioni biologici: in carcere o
a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare
quella degli arresti domiciliari;
b) i soggetti arrestati di indiziato di delitto;
in flagranza di reato o sottoposti a fermo
o internati a seguito di sentenza irrevocabile,
c) i per un delitto non
soggetti detenuti
colposo;
d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla
a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
detenzione
e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di
sicurezza detentiva.
2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è
52 Il prelievo non può essere effettuato se
consentito l'arresto facoltativo in flagranza.
si procede per i seguenti reati:
a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-
bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375, 378 e 379, e capo II,
tranne quello di cui all'articolo 390, del codice penale;
b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 453, e
capo II, del codice penale;
c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 499, e
capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis, del codice penale;
d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;
e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) reati previsti dal codice civile;
g) reati in materia tributaria;
h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il
prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.
4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa
a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia
del cavo orale
o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.
5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità, del decoro e della
riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.
6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente,
al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo
profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.
Ricordiamo che già l’art. 224 bis aveva introdotto la disciplina delle perizie con atti
idonei ad incidere sulla libertà personale.
224-bis. Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di
atti idonei ad incidere sulla libertà personale. Regola l’incidente probatorio
consumato o tentato, per il quale la
1. Quando si procede per delitto non colposo,
legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre
e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della
anni
perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il
su persone viventi ai fini della
prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale e non vi è il consenso
determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici,
della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne
53
dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente
indispensabile per la prova dei fatti. 224, l’ordinanza di cui al comma 1 contiene,
2. Oltre a quanto disposto dall’articolo
a pena di nullità:
a) (persona generica e non
le generalità della persona da sottoporre all’esame
e quanto altro valga ad identificarla;
quindi indagato)
b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del
fatto;
c) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle
ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;
d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo
impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo ai sensi del comma
6; f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora stabiliti per il compimento
dell’atto e delle modalità di compimento.
3. L’ordinanza di cui al comma 1 è notificata all’interessato, all’imputato e al suo
di quello stabilito per
difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima
l’esecuzione delle operazioni peritali.
Bernardo Provengano è stato arrestato comparando il suo DNA prelevato da un
ospedale in Francia con quello di un suo stretto parente.
Una parte di dottrina minoritaria sostiene che il parente potrebbe opporre l’art. 199
facoltà di astensione dei prossimi congiunti.
4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi
divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o
la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica,
possono provocare sofferenze di non lieve entità.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del
pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le
tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare
senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia
accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti.
54
Una prima ipotesi di mancanza di collaborazione è la mancata comparizione
accompagnamento coatto ex artt. 132 e 133.
Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il
L’uso di mezzi di coercizione
giudice dispone che siano eseguiti coattivamente.
fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del
prelievo o dell’accertamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132, comma
2.
Se pur comparendo la persona rifiuta di collaborare forza fisica
7. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è
) nullità assoluta.
assistita dal difensore nominato .
Ma se la mancata assistenza riguarda persone diverse dall’indagato Nullità
relativa
Logicamente quindi avremo il 359 bis che disciplina le operazioni di cui al 224 bis
fuori del
359-bis. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.
caso dell’incidente probatorio
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere
eseguite le operazioni di cui all’articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona
interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini
che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi
preliminari
previste.
2. quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa
Nei casi di urgenza, il pubblico ministero dispone
derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini,
lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi
provvedendo a disporre
elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 224-bis,
l’accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si
presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l’esecuzione coattiva delle
se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi.
operazioni, il pubblico ministero richiede al giudice per le
Entro le quarantotto ore successive
indagini preliminari la convalida del decreto e dell’eventuale provvedimento di
accompagnamento coattivo. con ordinanza al più presto e
Il giudice provvede
dandone avviso immediatamente al
comunque entro le quarantotto ore successive,
pubblico ministero e al difensore. 55
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-
bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di
Si applicano le disposizioni di cui
inutilizzabilità delle informazioni così acquisite.
(1) .
al comma 2 dell’articolo 191
Le regole saranno quelle dell’incidente probatorio come disposto dall’art. 392.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere
una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una
sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di
accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224-bis [c.p.p. 227,
(5) (6)
commi 2 e 4, 468, comma 5] .
L’ordinanza del G.I.P. contiene a pena nullità: data, ora , luogo, modalità almeno 3
giorni prima!
Vediamo ora alcune norme.
P.M. può acquisire autonomamente, senza autorizzazione del G.I.P., i tabulati relativi
alle telefonate, ance su istanza dei difensori delle parti private.
Il difensore ha il diritto soltanto di acquisire i tabulati del proprio assistito
Art. 362.
Assunzione di informazioni.
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire
circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo
sostituto e sulle
non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate
risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200,
201, 202 e 203.
Norma a tutela della lealtà processuale 391 bis stesso obbligo al difensore.
Per gli imputati in procedimento connesso o collegato occorre l’assistenza del
2-bis.
difensore ai sensi dell’art. 238 Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di
dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore
ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza
civile. 56
GARANZIE DIFENSIVE (ARTT. 364 – 365 – 366)
Assistenza = l’atto non vede mai il difensore come protagonista attivo
Partecipazione = Il difensore è protagonista dell’atto processuale (controesame)
Nell’assistenza all’esame del P.M. non compare mai la domanda fatta, ma solo la
risposta preceduta da a.d.r.
Se il difensore ritiene che una domanda sia suggestiva potrà solo farlo mettere a
verbale, ma per il resto la sua presenza deve essere discreta.
Atti con preavviso Art. 364.
Nomina e assistenza del difensore.
1. Il pubblico ministero, se deve procedere a ovvero a o
interrogatorio, ispezione
cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a
confronto
presentarsi a norma dell'articolo 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è
assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso
del compimento degli atti indicati nel comma 1 e
almeno ventiquattro ore prima
delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3,
fermo quanto previsto dall'articolo 245.
5. Nei quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo
casi di assoluta urgenza, il pubblico
possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova,
ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del
e comunque
termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo
quando il pubblico ministero procede
tempestivamente. L'avviso può essere omesso
a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali
E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore
del reato possano essere alterati.
d'intervenire.
Qui il legislatore delegante aveva previsto sempre la presenza del legale. Il legislatore
delegato si è quindi trovato di fronte a questo vincolo che però svuotava di significato
l’atto l’ispezione personale se c’è il preavviso non ha senso
57
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve
i motivi della deroga e le modalità
specificamente indicare, a pena di nullità,
dell'avviso.
7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o
Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può
disapprovazione.
presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta
menzione nel verbale.
Atti senza preavviso Art. 365.
Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso. o
1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione
chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è
sequestro,
assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di
ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto
dall'articolo 249.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.
Deposito verbali Art. 366.
Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori.
1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di
sono depositati nella segreteria del pubblico ministero
assistere, entro il terzo giorno
successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed
Quando del
estrarne copia nei cinque giorni successivi. non è stato dato avviso e
compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito
il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di
esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di
documenti, di estrarne copia.
2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il
deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo
58
periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività
del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la
persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al
giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127.
Per gli atti del P.M. la regola è la verbalizzazione scritta, da coordinare però con l’art.
141 bis Art. 141-bis.
Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di
detenzione.
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a
pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale
tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica.
Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione
della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti .
Questa norma per evitare che ci possano essere pressioni.
Art. 367.
Memorie e richieste dei difensori.
1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare
memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
Però nell’analogo art. 121 il giudice deve provvedere entro 15 gg, al contrario il P.M.
non ha questo obbligo.
INDAGINI DIFENSIVE
Art. 327 bis e artt. 391 bis-391 nonies
Art. 327-bis.
Attività investigativa del difensore.
1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore
per ricercare ed
ha facoltà individuare elementi di prova
di svolgere investigazioni
nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis
a favore del proprio assistito,
del presente libro. 59
Doverosa parzialità del difensore : decida cosa riversare negli atti del procedimento
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di
nell'esecuzione penale e per
difesa, in ogni stato e grado del procedimento,
promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore,
e, quando sono necessarie specifiche
dal da investigatori privati autorizzati
sostituto,
competenze, da consulenti tecnici.
Naturalmente ogni stato e grado del procedimento è un termine restrittivo; in realtà le
indagini difensive possono cominciare anche prima dell’apertura del procedimento.
Investigatori privati autorizzati:
Devono possedere sia licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. che autorizzazione prefettizia ex
art. 222 disp. Att. C.p.c. Art. 391-bis.
Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del
difensore.
1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per
acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i
consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze
In questo caso, l'acquisizione delle notizie
utili ai fini dell'attività investigativa.
avviene attraverso un colloquio non documentato.
Il colloquio è molto informale e può essere effettuato da tutti i soggetti; non è
documentato
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1
una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le
modalità previste dall'articolo 391-ter.
Tecnica della dichiarazione scritta oppure dell’interrogatorio (INTERVISTA
DIFENSIVA) a.d.r. solo difensore e sostituto.
Durante l’intervista difensiva la persona sentita gode delle garanzie di cui all’art. 63
c.1 le dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro di lui.
Anche nell’intervista difensiva la persona ha facoltà di non rispondere e se siamo nel
) della
caso di indagini preventive non c’è nessuna soluzione. Art. 391 c. 3 lett. d
facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
60
Se invece il procedimento è in corso si può agire secondo i commi 10 e 11 dell’art.
391 bis.
Procedimento davanti al P.M.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività
investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico
che fissa entro sette
ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione
giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle
persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti
delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle
ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore
Anche con riferimento alle informazioni
che per primo formula le domande.
richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.
Vengono così svelate al P.M. le carte in mano alla difesa anche perché il P.M. non
deposita i verbali delle persone da lui sentite fino alla fine delle indagini preliminari.
Se il difensore sente qualche persona non deposita il verbale se può nuocere al suo
cliente; ma non può in ogni caso depositare pezzi di testimonianza o una
testimonianza falsata (falso in atto pubblico ex 479 c.p.)
Davanti al P.M. il testimone reticente o falso commette reato ma lo stesso dicasi se
la testimonianza avviene davanti al difensore.
Se l’audizione davanti al P.M. viene richiesta dal difensore allora il verbale finisce
nel fascicolo del P.M.
Procedimento davanti al giudice con incidente probatorio
11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame
della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche
al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.
Si procede con incidente probatorio anche quando non ne sussisterebbero i requisiti.
L’unico inconveniente è che il verbale della testimonianza va a finire direttamente nel
fascicolo del dibattimento. Art. 391-sexies.
Accesso ai luoghi e documentazione.
61
1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle
cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici,
planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati
nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo dell'accesso;
b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o
audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo.
Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
Il classico esempio è il sopralluogo in un luogo pubblico; se sono fatti dei rilievi
(misurazioni, fotografie) sono verbalizzati.
Art. 391-septies.
Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico. e non vi è il
1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico
consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è
con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.
autorizzato dal giudice,
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi
assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a
norma dell'articolo 120.
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia
necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
L’autorizzazione del G.I.P. sarà impossibile nelle indagini preventive.
L’ultimo comma si riferisce alle abitazioni: l’accesso non può essere consentito se
non per accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Art. 391-quater.
Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.
1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso
della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
62
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo
detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le
disposizioni degli articoli 367 e 368.
In caso di rifiuto si può chiedere al P.M. che disponga il sequestro (sempre che ne
sussistano i requisiti).
Non essendo prevista una norma per i privati, se ne deduce che questi si potranno
rifiutare di fornire documentazione.
Neppure esiste una norma ad hoc per le investigazioni all’estero quindi ci si dovrà
rivolgere al magistrato per la rogatoria.
UTILIZZAZIONE
Art. 391-octies.
Fascicolo del difensore.
1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice
il difensore può
deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata,
presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
convalida di arresto o fermo;interrogatorio di
Utilizzazione diretta e immediata:
garanzia, procedimento innanzi al tribunale della libertà
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un
procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1
direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare
una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.
per evitare un ordinanza di custodia cautelare
Utilizzazione in via preventiva:
oppure, se persona offesa, per evitare l’archiviazione
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede
la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e
Della
conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari.
documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima
o con il loro
che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti
63
intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è
inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.
La documentazione è inserita in un fascicolo presso il G.I.P. mentre quella delle
indagini preliminari è presso la segreteria del P.M.
ma solo prima che venga adottata una decisione su
Il P.M. non ha libero accesso
istanza di revoca di custodia cautelare che faccia valere
richiesta delle altre parti
elementi di indagine difensiva.
Dalla lettera dell’ultimo periodo si intuisce che il fascicolo sta presso il G.I.P. fino
alla chiusura delle indagini preliminari.
Successivamente viene inserito nel fascicolo del P.M. e ne diviene un sotto-fascicolo.
Ma prima dell’udienza preliminare non ha senso parlare di fascicolo quindi si deve
intendere che fino alla chiusura dell’udienza preliminare, nel periodo che trascorre
dal rinvio a giudizio, il fascicolo sta presso il G.I.P.
4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di
prova a favore del proprio assistito.
Art. 391-decies.
Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.
1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a
norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non
compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle
ripetibili
indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto
dall'articolo 431.
3. Quando si tratta di il
accertamenti tecnici non ripetibili, difensore deve darne
per l'esercizio delle facoltà previste, in
avviso, senza ritardo, al pubblico ministero di cui al
quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili
comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia
giudiziaria, ha facoltà di assistervi.
In caso di il P.M. deve presenziare,
accertamenti tecnici non ripetibili negli atti
di cui la comma 2 ne ha la facoltà
non ripetibili
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico
ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti
ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del
64
pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1,
lettera c).
In caso di accertamenti tecnici non ripetibili e negli atti non ripetibili a cui abbia
partecipato il P.M., il verbale sarà inserito nei fascicoli del difensore e del P.M.
fascicoli processuali.
In caso di atti non ripetibili ai quali non abbia partecipato il P.M. l’inserimento nel
fascicolo sarà a discrezione del difensore.
INCIDENTE PROBATORIO
L’istituto previsto nel nuovo codice è stato rivisto e corretto durante gli anni.
Vi era il timore che il G.I.P. diventasse una riproduzione del giudice istruttore.
Questo istituto rappresenta una parentesi dibattimentale in una fase pre-
dibattimentale, nella maggior parte dei casi durante le indagini preliminari, ma anche
durante l’udienza preliminare e nella fase tra l’udienza preliminare e il dibattimento.
Art. 467.
Atti urgenti.
1. Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise
dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le
forme previste per il dibattimento.
Incidente probatorio
Art. 392.
1 )
Casi. (
1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
Questo articolo è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non consente
l’incidente probatorio nella fase dell’udienza preliminare.
La caratteristica di questo istituto è che le garanzie del dibattimento sono anticipate.
Infatti l’art. 401 c. 5 prevede che Le prove sono assunte con le forme stabilite per il
dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere
domande alle persone sottoposte ad esame
65
Attenzione però : non è esattamente la stessa cosa delle prove assunte in dibattimento
Nel dibattimento il giudice ha un rapporto diretto con la prova; in questo caso invece
il giudice avrà a disposizione un verbale e si perderà il rapporto diretto.
L’incidente probatorio può essere richiesto:
1) dal P.M.
2) Dall’indagato
La persona offesa non può chiedere direttamente l’incidente probatorio ma può
farne istanza al P.M. Art. 394.
Richiesta della persona offesa.
1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un
incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo
fa notificare alla persona offesa.
Vi può anche essere un uso strumentale da parte della difesa dell’incidente probatorio
per vedere quali armi ha in mano il P.M per evitare ciò abbiamo la richiesta di
differimento Art. 397.
Differimento dell'incidente probatorio.
1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento
richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la
dell'incidente probatorio
sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il
differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova.
Vediamo ora i casi: di una persona, quando vi è fondato motivo di
a) all'assunzione della testimonianza
ritenere che la stessa o
non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità
altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è
fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o
o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
promessa di denaro
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la
responsabilità di altri; 66
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero
hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una
cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di
rinviare l'atto al dibattimento.
Il caso di cui alla lettera a) riguarda la prova non rinviabile per questioni oggettive.
Il caso di cui alla lettera b) riguarda ragioni che potrebbero inquinare al genuinità
della prova e così quello di cui alla lett. e).
Il caso di cui alla lettera f) riguarda la ricognizione di cui all’art. 460.
Invece i casi di cui alle lettere c) e d) non riguardano situazioni di non rinviabilità: si
che possono
tratta di persone imputate in un procedimento connesso o collegato,
ricoprire l’ufficio di testimone:
1) coimputati in un procedimento connesso art. 12 lett. a) in cui sia già intervenuta
sentenza;
2) altri imputati in procedimento connesso lett. c) o art. 371 avvisati ex art. 64
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-
quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del
codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente
ovvero della
probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne 2
anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. ( )
persona offesa maggiorenne,
Questi casi riguardano delitti a sfondo sessuale quando la testimonianza riguarda un
minorenne: lo scopo è quello di evitare dopo diverso tempo di far rivivere alla
persona in sede di esame dibattimentale un episodio tragico.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere
una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una
sospensione superiore a sessanta giorni.
La ratio del comma 2 è invece quella di evitare che tempi di sospensione troppo
lunghi possono pregiudicare la continuità e la concentrazione del dibattimento.
67
Art. 393. 1 )
Richiesta. (
1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini
preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della
scadenza dei medesimi termini e indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua
rilevanza per la decisione dibattimentale; per i fatti oggetto della prova;
b) le persone nei confronti delle quali si procede
c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova non rinviabile al
dibattimento.
2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone
interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.
2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis,
(discovery in caso
il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.
di reati sessuali)
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.
4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la
proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente
probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il
tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di
incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello
stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade
durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso
comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
Esaminiamo ora il comma 2 bis.
Il P.M. è obbligato in sede di incidente probatorio ex art. 392 c. 1 bis (reati sessuali)
a depositare TUTTI gli atti d’indagine compiuti.
Premettiamo che l’incidente probatorio è richiesto dal P.M. dopo aver sentito la
persona; normalmente il P.M. deposita solo il verbale della persona da sentire e la
difesa conosce solo questo; la difesa ha solo una conoscenza relativa delle carte in
mano al P.M.; 68
Invece in questo caso il legislatore ha fatto una concessione alla difesa che ora può
conoscere tutti gli atti in mano al PM., al fine proprio di evitare di ripetere l’esame in
dibattimento.
Per evitare che la difesa comunque richieda l’esame in dibattimento abbiamo la
modifica all’art. 190 bis in cui viene sancita la perdita del diritto alla prova già
esperita nell’incidente probatorio (solo in questi casi).
Art. 190-bis.
Requisiti della prova in casi particolari.
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,
quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate
nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente
probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le
dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono
stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o
circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il
giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti
dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-
ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto
riguarda un testimone minore degli anni sedici.
L’incidente probatorio è preceduto da un contraddittorio scritto fra le parti, che
riguarda la rilevanza e l’ammissibilità dello stesso.
) che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
2. Con l'ordinanza (non impugnabile
nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
a) l'oggetto della prova della prova individuate sulla base della
b) le persone interessate all'assunzione
richiesta e delle deduzioni;
c) Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può
la data dell'udienza.
intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
L’udienza di Incidente probatorio è un atto con la partecipazione necessaria delle
parti; in mancanza avremo una nullità assoluta.
Le prove sono assunte con le modalità del dibattimento, cioè attraverso l’esame
incrociato dei testimoni. 69
Ci sono però alcuni interrogativi:
1) Contestazioni
Si dice che siano ammesse quelle destinate a minare la credibilità del testimone;
in cui non ci si
non sono invece ammesse le contestazioni con allegazione,
limita a screditare il testimone ma implicano il passaggio del fascicolo del P.M. al
fascicolo per il dibattimento.
Ma questo in dibattimento ha un senso perché il giudice ha una conoscenza
allargata della vicenda, non così il G.I.P.
L’avviso di celebrazione dell’incidente probatorio viene notificato a tutti coloro che
hanno il diritto di partecipare. Art. 403.
Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio.
le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili
1. Nel dibattimento
soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro
assunzione.
La prova così formata extra dibattimento sarà così utilizzabile nei confronti di coloro
che vi hanno partecipato. quindi
Nei confronti di altri soggetti la prova sarà inutilizzabile in dibattimento
sarà utilizzabile nel rito abbreviato oppure potrà fondare una misura cautelare.
1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato
raggiunto se
solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza
il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano
emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile.
Nota bene: anche se il legislatore non ha usato tale
Non si parla di dibattimento
termine, sarebbe una differenza di operatività poco logica, per cui deve intendersi
che questo comma abbia la stessa valenza del c. 1.
Esempio:
incidente probatorio a cui partecipano due medici; successivamente emergono pesanti
responsabilità anche dell’anestesista; se l’incidente probatorio è ripetibile allora lo
posso ripetere con la partecipazione dell’anestesista; in caso contrario, nei suoi
confronti, la prova va persa. 70
Art. 404.
Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile.
1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio
a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce
gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta
accettazione anche tacita.
Apriamo quindi una parentesi sull’efficacia del giudicato penale sui giudizi civili e
amministrativi.
RAPPORTI PROCESSO CIVILE PROCESSO PENALE
Abbiamo 2 strade:
1) Il danneggiato si costituisce parte civile nel processo penale
2) Il danneggiato agisce in sede civile
Nel punto 20 della legge delega era espressamente prevista la possibilità di costituirsi
parte civile nel processo penale, così il legislatore delegato fu vincolato da questo
istituto.
Normalmente la parte civile nel processo penale funziona da stimolo ed impulso per
il P.M., quantificando spesso il danno risarcibile in maniera simbolica.
Abbiamo però alcuni vincoli all’azione nel processo della parte civile:
a) La parte civile che non debba essere sentita come testimone viene esaminata
solo se lo richiede
In compenso la parte civile che si inserisce nel processo penale potrà avvalersi
delle indagini del P.M. e della P.G. per i suoi fini risarcitori.
In questo contesto e nella logica del processo accusatorio, questa scelta del
legislatore non è molto coerente : si pensi ad un imputato e a una pluralità di
danneggiati parti civili.
Tutto ciò premesso il sistema è stato perciò concepito in modo da invogliare il
danneggiato ad intraprendere l’azione civile.
Nel vecchio codice invece il processo civile veniva automaticamente interrotto
dall’esercizio dell’azione penale e il giudicato penale faceva stato e vincolava il
giudice civile. 71
Nel nuovo codice quella che prima era una regola diventa l’eccezione: il processo
civile si sospende ora solo nei casi previsti dalla legge art 75 c. 3 (revoca
volontaria e esercizio azione civile dopo sentenza di primo grado)
2. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la
costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di
primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza
penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla
legge.
Meccanismo:
a) Il danneggiato che esercita subito l’azione in sede civile si può avvalere della
(in seguito a dibattimento);
sentenza di condanna
Art. 651.
Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di
danno. pronunciata
1. La sentenza in seguito a
penale irrevocabile di condanna
ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del
dibattimento
fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno
promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato
ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma
dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il
rito abbreviato.
Non fanno quindi stato il patteggiamento e il decreto penale di condanna.
La sentenza nel rito abbreviato fa stato salvo che la parte civile si sia opposta: non
sempre il rito abbreviato è una situazione favorevole alla parte civile (si pensi alla
condanna con l’attenuante della tenuità del danno cagionato).
Art. 652. nel giudizio civile o amministrativo
Efficacia della sentenza penale di assoluzione
di danno.
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a
ha efficacia di giudicato, quanto (occorre
dibattimento all'accertamento che il fatto non
accertamento in positivo e non semplice mancanza di prove)
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio
civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal
72
danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito
parte civile,
o sia stato posto in condizione di costituirsi salvo che il danneggiato dal
reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma
dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
Invece la sentenza di assoluzione fa stato, salvo che il danneggiato non abbia
in tal caso l’assoluzione non ha alcuna influenza nel processo
iniziato l’azione civile:
civile.
Il fulcro di questo articolo è la frase salvo che il danneggiato dal reato abbia
; questo significa che gli effetti negativi della
esercitato l'azione in sede civile
sentenza (di assoluzione) non riproducono se il danneggiato ha iniziato l’azione
civile. significa che occorre ci sia un accertamento in positivo e quindi non
Accertamento
basta una mancanza di prove..
L’efficacia negativa della sentenza assolutoria si realizza solo quando il danneggiato
abbia revocato volontariamente l’azione civile oppure inizia l’azione civile dopo la
sentenza penale di primo grado (comportamento negligente).
Da ciò ne consegue che il sistema è congeniato in modo tale che al danneggiato ,
al fine di ottenere il risarcimento del danno, converrà sempre esercitare l’azione
in sede civile.
Torniamo ora la 404 e all’efficacia dell’incidente probatorio sulla parte civile.
Se interviene una sentenza di assoluzione sulla base di un incidente probatorio e la
persona danneggiata non è stata posta in grado di partecipare (non sempre la persona
offesa dal reato coincide con il danneggiato) La sentenza pronunciata sulla base di
una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato
posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo
che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita. (se la parte civile
costituita nel processo inserisce il teste nella lista di testimoni da sentire)
VERBALE DI INCIDENTE PROBATORIO
fascicolo del P.M.
Immediatamente fascicolo del dibattimento
Al termine dell’udienza preliminare
Per quanto riguarda invece l’efficacia dell’incidente probatorio nel dibattimento, ove
il teste rilasci dichiarazioni contrastanti, vige il principio del libero convincimento del
giudice ex art. 192, in quanto , entrambe rese
non vi è gerarchia fra le dichiarazioni
in contraddittorio. 73
Art. 653.
Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare. nel
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato
giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che
l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza ha efficacia di giudicato nel
penale irrevocabile di condanna
giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e
all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
qualunque sentenza penale fa stato nel
Qui scompare la parola di dibattimento
procedimento disciplinare
Art. 654.
Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o
amministrativi. della e del che si sia
1. Nei confronti parte civile responsabile civile
dell'imputato, la sentenza penale irrevocabile
costituito o che sia intervenuto nel processo penale,
di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di
nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte
giudicato
intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende
che furono oggetto del giudizio penale,
dall'accertamento degli stessi fatti materiali
purché stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e
i fatti accertati siano
purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva
controversa. e cioè dei fatti spogliati da ogni connotazione
Si parla qui di “fatti materiali
giuridica.
Esempio: Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e perdita punto patente
il
per guida in stato di ebbrezza giudizio penale che accerta che il tasso alcolico era
superiore al consentito, questo fatto fa stato nel giudizio di opposizione.
CONCLUSIONE INDAGINI PRELIMINARI
Alla conclusione delle indagini preliminari il P.M. può decidere:
a) richiesta di archiviazione
b) Rinvio a giudizio
c) Richiesta di proroga indagini preliminari
74
In tutti questi casi l’ordinamento italiano prevede che la scelta del P.M. sia comunque
soggetta al vaglio di un giudice (se una notizia di reato è iscritta nel mod. 45 non
occorre archiviazione).
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
Art. 408. quando gli
Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
elementi non sono idonei a sostenere l’accusa
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia
presenta al Con la richiesta
di reato è infondata, giudice richiesta di archiviazione.
è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa
alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini
preliminari .
2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona
che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia
offesa
dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può
prendere visione degli atti e di
presentare opposizione con richiesta motivata
prosecuzione delle indagini preliminari.
Fino al 2009 sussisteva anche l’ipotesi di cui all’art. 1 bis dell’art. 405.
Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione
quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti,
successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini
La norma è stata dichiarata incostituzionale in quanto per richiedere una misura
cautelare il P.M. non è obbligato a depositare tutto il fascicolo nelle sue mani (non
c’è obbligo di discovery), quindi non c’è alcuna relazione fra il castello probatorio
globale e il materiale che ha fondato la sentenza della Corte di Cassazione..
Inoltre la Cassazione è un giudice di legittimità e quindi non entra nel merito della
singola prova: la cassazione può annullare l’ordinanza di custodia cautelare
o perché motivata in modo incoerente
semplicemente per un errore di motivazione
o illogico senza per questo inficiare la bontà della prova.
Procedura:
1) trasmissione fascicolo completo
2) notifica persona offesa che ne abbia fatto richiesta
75
Quindi possiamo dividere il procedimento in:
PROCEDIMENTO A DUE SOGGETTI : P.M. + G.I.P.
PROCEDIMENTO A PIU’ SOGGETTI : P.M. + G.I.P. + PERSONA OFFESA
decreto di archiviazione senza contraddittorio
Ipotesi 1)
Il P.M. chiede archiviazione al G.I.P. e gli trasmette il fascicolo il G.I.P. accoglie e
emette un (se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia
decreto motivato atto non
decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero)
impugnabile per mancanza di interesse.
Se però la allora
persona offesa ha chiesto di essere informata e non viene fatto,
secondo la sentenza C. Cost. 353/1991 allora può fare ricorso in Cassazione contro il
decreto di archiviazione.
Invece la persona indagata normalmente non viene a conoscenza dell’archiviazione
salvo il caso dell’art. 315 (riparazione per ingiusta detenzione) entro 2 anni dalla
notifica del decreto di archiviazione.
ordinanza di archiviazione dopo contraddittorio in camera di
Ipotesi 2)
consiglio ex art. 409.
Il G.I.P. non ritiene di dover archiviare de plano e fissa un udienza
Successivamente comunica la data dell’udienza anche al procuratore Generale presso
la Corte di Appello affinché possa, eventualmente esercitare il suo potere di
avocazione ex art 409.
In questo caso infatti, se il G.I.P. non si convince e quindi convoca l’udienza, vuol
dire che ci potrebbe essere un caso in cui il P.M. è stato inerte
L’archiviazione dopo l’udienza è disposta con ordinanza (il giudice, quando non
accoglie la richiesta di archiviazione)
Ipotesi 3) Indagini coatte
Il G.I.P. ritiene che siano necessarie nuove indagini e le indica con ordinanza
motivata ma non in modo troppo specifico in modo da vincolare le indagini del P.M.
(A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica
con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il
compimento di esse.)
Imputazione coatta
Ipotesi 4)
Il G.I.P. ordina al P.M. di esercitare l’azione penale indicando il nome di colui che
sarà l’imputato. (quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con
ordinanza che, il pubblico ministero formuli l'imputazione (In
entro dieci giorni,
questo caso se ne deduce che non occorre l’invio dell’A.C.I.P.)
76
Il procedimento di archiviazione si complica se c’è l’intervento della persona offesa
che abbia fatto richiesta di essere informata sulla richiesta di archiviazione.
Art. 408 commi 2 e 3.
2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona
offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia
dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
la persona offesa può
3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, di
prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata
prosecuzione delle indagini preliminari.
La persona offesa può proporre opposizione ma questa deve essere:
1) Proposta entro il termine perentorio di 10 giorni
2) Essere motivata (e quindi non generica )
Se sussistono questi fattori l’opposizione si ritiene inammissibile.
Ricapitolando, la richiesta di archiviazione è accolta dal G.I.P. de plano (senza
udienza) quando sussistono contemporaneamente queste due condizioni:
1) Il G.I.P. aderisce, in base agli atti , alle tesi del P.M.
2) Non vi sia un’opposizione ammissibile da parte della persona offesa
Abbiamo qui considerato le archiviazioni ex art. 408 (infondatezza della notizia di
) e ex art. 411 (manca una condizione di procedibilità, che il reato è estinto
reato
o che il fatto non è previsto dalla legge come reato).
Abbiamo però una terza ipotesi prevista dal codice cioè quella dell’art. 415 (Reato
commesso da persone ignote.) Art. 415.
Reato commesso da persone ignote.
il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data
1. Quando è ignoto l'autore del reato
della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di
archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a
proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al
pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata
ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
77
4. Nell'ipotesi di cui delle norme di attuazione (Le denunce a
all'articolo 107-bis
carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi
di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli
, di coordinamento e transitorie, la richiesta di
autori del reato, con elenchi mensili )
archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati
cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con
l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono
escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.
In caso degli elenchi di denunce a carico di ignoti trasmesse dalla P.G. si potranno
fare anche archiviazioni cumulative.
RICHIESTA DI PROROGA INDAGINI PRELIMINARI
CASO DI DELITTO COMMESSO DA IGNOTI
Art. 415.
Reato commesso da persone ignote.
1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data
della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di
archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a
proseguire le indagini, il e restituisce gli atti al
giudice pronuncia decreto motivato
pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata
nel registro delle notizie di reato.
ordina che il nome di questa sia iscritto
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la
richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi
dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico
ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal
decreto.
1) Se il G.I.P. aderisce allora provvede de plano con decreto motivato ( e non con
ordinanza come nel 406) 78
2) Se invece il G.I.P. non è immediatamente convinto, allora fissa un udienza, a
seguito della quale:
a) Accoglie la richiesta di proroga fissando il nuovo termine
b) Ordina che venga iscritto un nominativo nel registro degli indagati
c) Respinge la richiesta di proroga (il P.M. dovrà chiedere
l’archiviazione)
Parliamo adesso dell’efficacia preclusiva del provvedimento di archiviazione
Art. 414.
Riapertura delle indagini.
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti,
il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del
pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a
nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.
La riapertura delle indagini può essere richiesta al G.I.P. senza alcuna condizione.
Il provvedimento del G.I.P. può essere motivato anche semplicemente da una diversa
rilettura degli atti a disposizione rebus sic stantibus.
Se, al contrario, il P.M. non richiede l’autorizzazione alla riapertura delle indagini
preliminari, tutte le prove raccolte successivamente dal P.M. non saranno utilizzabili
( è questa una condizione di procedibilità atipica).
Se invece il P.M. viene autorizzato dal G.I.P. allora deve provvedere a una nuova
iscrizione nel registro degli indagati.
Caso dell’archiviazione per essere ignoti gli autori.
1) interpretando letteralmente l’art. 414 non
dottrina maggioritaria
occorrerebbe il decreto del G.I.P. per riaprire le indagini; infatti il 414 si
riferisce esplicitamente agli articoli precedenti e , quindi, non anche al 415)
2) appare illogico prevedere l’intervento del G.I.P.
dottrina minoritaria
quando si tratta di archiviare e non quando si tratta di riaprire, dopo che è
intervenuto un suo provvedimento. 79
RINVIO A GIUDIZIO
Prima di esercitare l’azione penale, il P.M. deve notificare l’ A.C.I.P. introdotto dalla
legge carotti. degli atti in mano al P.M.
Con l’A.C.I.P. abbiamo la discovery
Prima del 415 bis la discovery avveniva solamente dopo l’esercizio dell’azione
penale e quindi con il rinvio a giudizio.
A questo punto, il P.M. non poteva più ripensarci ed occorreva sempre l’intervento di
un Giudice per tornare indietro.
L’A.C.I.P. rappresenta, quindi, lo sviluppo più evoluto di un sistema che , in
precedenza, era stato introdotto dalla legge 234/1997 che aveva modificato l’art. 416
1° comma (rinvio a giudizio obbligatoriamente preceduto dall’interrogatorio
dell’indagato) .
L’A.C.I.P. è richiesto anche nei procedimenti innanzi al tribunale in
composizione monocratica in cui non è prevista l’udienza preliminare.
. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,
Art. 555 2° comma
l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo
della pena su richiesta delle parti) 1; l'imputato, inoltre,
444, comma (applicazione
può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
Vediamo ora in dettaglio il 415 bis. Art. 415-bis.
Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.
1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se
prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai
sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al
avviso della conclusione delle indagini preliminari.
difensore
L’A.C.I.P. non è notificato alla persona offesa dal reato. Se l’indagato è privo di
difensore ne sarà nominato uno d’ufficio al quale notificare l’A.C.I.P.
Se l’indagato non conosce la lingua italiana l’A.C.I.P. gli deve essere notificato in
una lingua a lui comprensibile. per il quale si procede, delle
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto con
norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto,
l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata
presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno
facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
80
Abbiamo qui la discovery: vi è l’enunciazione del fatto storico e la messa a
disposizione della documentazione relativa alle indagini
3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine
di
di venti giorni, presentare memorie, produrre documenti, depositare
chiedere al pubblico
documentazione relativa ad investigazioni del difensore,
ministero nonché di presentarsi per rilasciare
il compimento di atti di indagine,
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato
chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
Delle richieste dell’indagato il P.M. è tenuto ad ottemperare alla richiesta di essere
interrogato, ma non alla richiesta di compiere altre indagini.
Se però non lo fa allora abbiamo la possibilità di cui all’art. 421 bis : il G.U.P. se le
indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine
per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone
nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le
indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non
più di sessanta giorni.
Il P.M. che aderisce all’istanza dell’indagato ha 30 gg di tempo prorogabili dal G.I.P
solo una volta per non oltre 60 gg.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi
atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se
compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine
stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per
la richiesta di archiviazione.
Tutte le iniziative da parte dell’indagato devono compiersi entro il termine
perentorio di 20 giorni.
L’A.C.I.P. non opera nei procedimenti speciali e cioè:
- giudizio immediato
- direttissimo
- procedimento per decreto
- procedimento davanti al G.d.P.
Problema: se l’azione penale avviene su disposizione del G.I.P. il P.M. è tenuto
ugualmente a notificare l’ A.C.I.P.? 81
Dall’art. 409 sappiamo che il P.M. deve esercitare l’azione penale entro 10 giorni
dall’ordinanza del G.I.P. se ne deduce che in questo caso non deve essere
notificato l’A.C.I.P.
PATOLOGIE A.C.I.P.
Art. 416.
Presentazione della richiesta del pubblico ministero.
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella
cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta
dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta
alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di
cui all'articolo 415-bis, comma 3.
Abbiamo una nullità intermedia da eccepire entro la conclusione del giudizio di
primo grado.
Essendo una nullità che riguarda un atto propulsivo si trasmette a tutte le attività che
ne dipendono.
Da notare che l’A.C.I.P. è nullo anche se non è notificato l’invito a presentarsi
all’indagato che ne abbia fatto richiesta.
L’obbligo del P.M. non è quello di interrogare l’indagato , ma solo quello di
convocarlo. UDIENZA PRELIMINARE
Nei casi seguenti, innanzi al tribunale in composizione monocratica, si procede con
citazione diretta , saltando l’udienza preliminare.
Art. 550. Casi di citazione diretta a giudizio.
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio
quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della
reclusione o con la multa, sola o
non superiore nel massimo a quattro anni
congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano
le disposizioni dell'articolo 4. 82
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei
seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice
penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo
comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del
codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un
reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta
entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con
ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Fuori da questi casi, in genere l’udienza preliminare ha la funzione di garanzia per
l’imputato, contro le imputazioni c.d. temerarie (casi in cui il P.M. avrebbe dovuto
chiedere l’archiviazione).
La funzione piena di garanzia è dovuta anche a numerose modifiche, soprattutto con
la legge Carotti, in particolar modo dell’art. 425.
Il 3° comma dell’art. 425 adesso recita “ Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o
comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio” che è la stessa formula
dell’art. 125 disp. Att. (parametro in base al quale il P.M. deve chiedere
l’archiviazione)
Prima della modifica non era così; ci voleva un’evidenza della prova (quando risulta
evidente che…)
Notiamo subito che ai sensi dell’art. 419, 5 comma, l’imputato può chiedere il
giudizio immediato, saltando l’udienza preliminare.
5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio
immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, della data dell'udienza. L'atto di
almeno tre giorni prima a cura
rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato
dell'imputato.
Lo scopo della rinuncia all’udienza preliminare, che comunque una garanzia per
l’imputato, in genere è quello di evitare qualsiasi tipo di condizionamento del giudice
del dibattimento; oppure in caso di evidenza dell’innocenza l’imputato può volere il
proscioglimento dibattimentale, al fine di acquisire la forza di un giudicato.
83
Inoltre:
1) L’udienza preliminare è il primo contesto procedimentale/processuale nel
quale troviamo le c.d. parti eventuali del processo.
2) Il rito abbreviato e il patteggiamento avvengono nell’udienza preliminare, fino
al momento della precisazione delle conclusioni
3) In questa fase si incomincia a parlare di imputato e di processo, pertanto gli
istituti del c.p.p. ancorati al termine processo partono dall’udienza preliminare
(questioni pregiudiziali, rimessione, riunione o separazione)
4) In base all’art. 34 c. 2 bis il G.U.P. deve essere persona fisica diversa dal G.I.P.
ATTI PROPEDEUTICI
Art. 416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero.
1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella
cancelleria del giudice . La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è
(G.U.P.)
preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi
per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375 , comma 3, qualora la persona
sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il
termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato , la
e i verbali degli atti compiuti
documentazione relativa alle indagini espletate
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti
al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del
codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere
depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
Art. 417. Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio.
1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia
possibile l'identificazione;
b) l'enunciazione, in delle e
forma chiara e precisa, del fatto, circostanze aggravanti
di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge;
c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
108 e) la data e la sottoscrizione. 84
Con la richiesta di rinvio a giudizio abbiamo finalmente l’Imputazione, cioè
l’addebito del fatto, qualificato giuridicamente, alla persona fisica.
A parte ciò la richiesta non deve essere motivata.
Se confrontiamo questo atto al 415 bis notiamo un tassello in più : l’accusa specifica
non solo il fatto previsto come reato, ma anche le eventuali circostanze aggravanti.
Art. 418. Fissazione dell'udienza.
dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il
1. Entro cinque giorni
giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma
dell'articolo 97 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere
un termine superiore a trenta giorni.
I termini previsti da questa norma sono puramente ordinatori; in genere i tempi si
dilatano, e quindi la parentesi temporale fra la richiesta di rinvio a giudizio e
l’udienza preliminare può essere anche molto lunga.
Durante questo periodo può sorgere l’esigenza di effettuare ulteriori atti di indagine,
le c.d. indagini suppletive.
Ma se sono scaduti i termini per le indagini preliminari?
In primo luogo possiamo dire che ciò, ovviamente, non preclude il compimento da
parte del P.M. di atti processuali (rinvio a giudizio, richiesta di misure cautelari).
Una volta depositata la richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del G.U.P. il
P.M. potrà compiere ulteriori atti di indagine; ovviamente ciò vale anche per le
indagini suppletive della difesa, che avranno un senso in caso di nomina del difensore
dopo la notifica dell’A.C.I.P.
Vediamo nell’art. 419.
Art. 419. Atti introduttivi. (non
1. Il giudice fa notificare al danneggiato)
all'imputato e alla persona offesa
della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del
luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico
ministero e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in
contumacia.
2. L'avviso è altresì comunicato al e
pubblico ministero notificato al difensore
con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle
dell'imputato
cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e
produrre documenti. contiene inoltre
3. L'avviso( sono scomparse le parole “comunicato al P.M.”)
l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente
dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
espletate
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data
dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
85
5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio
con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di
immediato
procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di
rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura
dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità
Il dies a quo sarà la data del
Estensione temporale delle indagini suppletive:
deposito della richiesta nella cancelleria del G.U.P. e potranno svolgersi in parallelo
con l’udienza preliminare.
Ma come si risolve il problema del contraddittorio in questa fase?
Sentenza C. Cost. 16/1994:
L'impianto sistematico del c.p.p. giustifica che non siano state frapposte limitazioni
temporali all'attività di indagine del p.m., dopo la richiesta di rinvio a giudizio e fino
all'udienza preliminare, e che sia stato rimesso al giudice di regolare, ove non sia
assicurata un'adeguata difesa, le modalità di svolgimento dell'udienza preliminare,
anche attraverso congrui differimenti; pertanto, è infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 419 comma 4 c.p.p., sollevata con riferimento
all'art. 24 comma 2 cost., sotto il profilo che il citato articolo, non prevedendo un
termine per l'adempimento dell'obbligo del p.m. di trasmettere al giudice per le
indagini preliminari la documentazione acquisita dopo la richiesta di rinvio a
giudizio e non disponendo che il p.m. debba trasmettere tale documentazione
immediatamente dopo la ricezione dell'avviso del giorno, ora e luogo dell'udienza,
recherebbe lesione al diritto dell'imputato ad un effettivo contraddittorio.
Limiti contenutistici delle indagini suppletive
il P.M. è il dominus nella fase delle indagini
1) Interrogatorio dell’imputato;
preliminari e può disporre anche l’accompagnamento coatto dell’indagato.
Nell’udienza preliminare è l’imputato che può rendere dichiarazioni spontanee
e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio (nel dibattimento il termine è
“esame”);
2) : sono possibili solo nella fase delle indagini
Intercettazioni telefoniche
preliminari; 361 : possibile solo durante le indagini preliminari
3) Individuazione ex art.
Almeno 3 giorni prima dell’udienza l’imputato può chiedere il giudizio immediato
il G.U.P. emetterà un decreto di giudizio immediato
GIUDIZIO IMMEDIATO
86
Quando è richiesto dal P.M. questo rito è considerato il “fratello minore” del giudizio
direttissimo.
Il presupposto è quello di un evidenza della prova.
Art. 453.
Casi e modi di giudizio immediato.
1. Quando la prova appare evidente, salvo che cio' pregiudichi gravemente le
(prima era può chiedere, ma non vi sono
indagini, il pubblico ministero chiede
il giudizio
conseguenze processuali) immediato se la persona sottoposta alle
(e non
indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova
ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con
interrogata in modo generico)
l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la
stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo
impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.
1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di
cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione
della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si
, salvo che
(giudizio immediato c.d. custodiale)
trova in stato di custodia cautelare 2 )
la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. (
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del
procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la
2
proposizione della richiesta di riesame. ( )
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri
reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si
procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo
che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile,
prevale in ogni caso il rito ordinario. a norma dell'articolo 419 comma
3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato
5. (rinuncia cioè all’udienza preliminare almeno 3 giorni prima della data
dell’udienza) 454.
Presentazione della richiesta del pubblico ministero.
1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto
dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato
alla cancelleria del .
giudice per le indagini preliminari
87
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la
documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti
al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato,
sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
Art. 455.
Decisione sulla richiesta di giudizio immediato.
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio
immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico
ministero.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se
l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per
1 )
sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. (
Presupposti:
1) La prova deve essere evidente (es. fermo di indiziato)
2) La persona deve essere stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza
della prova
3) Il P.M. deve richiederlo entro 90 gg. Dalla iscrizione nel registro delle notizie
di reato.
Problema del dies a quo: basta l’iscrizione del reato o il termine decorre
dall’iscrizione nel registro degli indagati? questione controversa.
La decisione spetta al G.I.P., che entro 5 gg.:
1) Decreto che dispone il giudizio immediato
2) Decreto di rigetto e trasmissione degli atti al P.M.
Entrambi i decreti non sono motivati e non sono impugnabili , anche per
salvaguardare da condizionamento il giudice del dibattimento.
Art. 456.
Decreto di giudizio immediato.
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni
dell'articolo 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio
secondo la
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
88
C.Cost. l’omissione di questo avviso determina una nullità generale di ordine
intermedio. L’imputato può chiedere il rito abbreviato entro 15 gg dalla notifica
del decreto.
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla
persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta
del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro
il termine previsto dal comma 3.
Formazione del fascicolo. Art. 457.
Trasmissione degli atti.
1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il
giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431,
al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1, sono restituiti al pubblico
ministero. Si applica la disposizione dell'art. 433 comma 2.
Ma cosa significa formato a norma dell'articolo 431?
a) Il contenuto del fascicolo è uguale a quello formato per il dibattimento
Oppure
b) Il contenuto del fascicolo è formato nel contraddittorio fra le parti
La Corte di Cassazione ha optato per la tesi più restrittiva, quindi il rinvio al 431 si
intende relativo solamente al contenuto del fascicolo.
Nel caso di giudizio immediato, quindi:
1) l’imputato perde la garanzia del 415bis
2) Non c’è alcun filtro alla richiesta del P.M.; il G.I.P. decide solo sulla base degli
atti di parte
3) La formazione del fascicolo per il dibattimento avviene unilateralmente
Art. 458.
Richiesta di giudizio abbreviato.
1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando
nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova
89
della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla
notificazione del decreto di giudizio immediato
2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso
almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla
persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-
bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio
immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.
Abbiamo visto che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro 15 gg
dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.
Ma , considerato che il decreto è notificato sia all’imputato che al difensore, e le
notifiche possono avvenire in giorni differenti.
Quindi la Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 458 nella parte
in cui fa decorrere i 15 giorni dalla notifica all’imputato anziché dalla notifica
effettuata per ultima.
La via è stata quella di ritenere applicabile l’art. 585 c. 3 sulle impugnazioni che
prevede : “Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore,
opera per entrambi il termine che scade per ultimo”
Se l’imputato volesse chiedere il patteggiamento l’art. 446 c.1 richiama il 458 “Se è
stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il
termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1.”
La richiesta ovviamente sarà depositata presso al cancelleria del G.I.P. il quale la
trasmetterà al P.M. assegnandogli un termine.
Se invece non succede alcuna di queste “complicazioni” si apre un dibattimento
disciplinato dal libro VII.
Ma una volta iniziato il dibattimento si possono contestare i presupposti del rito
immediato (non evidenza della prova, mancato interrogatorio sull’evidenza) ?
Di norma il rito non potrà essere messo in discussione con la sola eccezione del
mancato interrogatorio dell’imputato che realizza una nullità intermedia.
GIUDIZIO IMMEDIATO CUSTODIALE
90
Qui abbiamo un imputato in custodia cautelare (in carcere, agli arresti domiciliari, in
luogo di cura).
1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di
cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione
della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si
, salvo che
(giudizio immediato c.d. custodiale)
trova in stato di custodia cautelare 2 )
la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. (
- Il termine è di 180 gg che decorrono dall’esecuzione della misura cautelare.
L’ordinamento, in questo caso, non è coerente perché consente al latitante di sottrarsi
al giudizio immediato.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del
procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la
2 )
proposizione della richiesta di riesame. (
La richiesta può essere proposta solo dopo definito il riesame o scaduti i termini per il
riesame abbiamo quindi unan presunzione di evidenza della prova.
Occorre inoltre che la custodia cautelare permanga anche nel momento in cui il G.I.P.
esamina la richiesta (il termine di 5 giorni spesso non viene rispettato)
Nel caso di ordinanza revocata dal riesame o annullata in Cassazione, il fatto è
irrilevante se sono venute meno le esigenze cautelari.
Se vengono meno i gravi indizi di colpevolezza allora:
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se
l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per
1
sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. ( )
UDIENZA PRELIMINARE
Possiamo dividerla in diverse sottofasi:
1) Accertamenti relativi alla costituzione delle parti
2) Svolgimento udienza preliminare
a. Standard 91
b. Integrazioni probatorie da parte del G.U.P.
3) Fase finale
SOTTOFASE 1)
Se l’imputato è presente e non ci sono parti eventuali l’accertamento si esaurisce
subito solo il difensore è un partecipante necessario
Se invece l’imputato è fisicamente assente il G.U.P. deve fare una serie di verifiche.
1) verificare che non ci sia stata qualche nullità nella notifica
Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la
rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di
cui dichiara la nullità.
2) verificare se è provato o probabile che l’imputato abbia avuto, nonostante
la regolarità della notifica, l’effettiva conoscenza dell’avviso.
Art. 420-bis.
Rinnovazione dell'avviso.
1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza
preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando è provato o appare
probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto
non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al
difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.
3) Verificare se non vi sia qualche impedimento o caso fortuito o forza
maggiore Art. 420-ter.
Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che
l'assenza è dovuta ad per caso fortuito, forza
assoluta impossibilità di comparire
il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio,
maggiore o altro legittimo impedimento,
rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a
norma dell'articolo 419, comma 1.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare
probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di
Tale probabilità è liberamente
comparire per caso fortuito o forza maggiore.
92
valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo
di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e
ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio
l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la
notificazione all'imputato.
4) Se c’è una dichiarazione dell’imputato esplicita di non voler partecipare al
processo avremmo la situazione di imputato assente
Art. 420-quinquies.
Assenza e allontanamento volontario dell'imputato.
1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato,
anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua
assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato
dal difensore.
2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è
considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
5) Fuori dai casi precedenti avremmo la contumacia
Art. 420-quater.
Contumacia dell'imputato.
1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le
condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il
giudice, sentite le parti, (definizione in negativo); se il
ne dichiara la contumacia.
giudice non sente le parti avremmo una nullità intermedia)
2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo
difensore.
3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma
, il giudice revoca
1 dell'articolo 424 ( Dichiarazione di chiusura della discussione)
l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere (si
dichiarazioni spontanee e chiedere di essere
deve intendere ha il diritto di rendere)
sottoposto ad interrogatorio. 93
Queste disposizioni che perde così il diritto di
non valgono per l’imputato assente
farsi esaminare e di rendere dichiarazioni spontanee.
4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è
la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a
norma dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso
fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.
perviene dopo la pronuncia
5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4
dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1
, il giudice e, se
dell'articolo 424 (comparsa tardiva) revoca l'ordinanza medesima
l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi
gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la
il giudice dispone l'assunzione o la
prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa,
che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma
rinnovazione degli atti
1 dell'articolo 424.
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).
7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il
Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.
giudizio.
La situazione di contumacia (dal latino contemnere = disprezzare), prima delle legge
Carotti riguardava solo il dibattimento; adesso riguarda anche l’udienza preliminare,
oltre che l’appello.
Non riguarda invece il procedimento in Cassazione, dove le parti stanno in giudizio
per mezzo dei propri difensori.
Mentre nel caso dell’assente abbiamo un imputato che ha comunque manifestato la
sua volontà di non assistere al processo, nella contumacia tali ragioni sono ignote (si
presume il disprezzo nei confronti del giudice)
Ovviamente avremmo contumacia necessaria quando le notifiche sono fatte al
difensore d’ufficio con il rito ex art. 159 c.p.p. (rito degli irreperibili)
Preclusioni per l’imputato assente:
1) Non può successivamente chiedere di essere sentito o rilasciare dichiarazioni
spontanee
2) Ai sensi dell’art. 603 c. 4 il contumace ha il potere di chiedere la rinnovazione
del dibattimento in appello; l’imputato assente no.
94
Il giudice dispone, altresì, la quando
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
ne fa richiesta e prova di non essere
l'imputato, contumace in primo grado,
potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto
conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto
a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è
stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159,
161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti
del procedimento.
3) All’imputato assente non viene comunicato il deposito della sentenza né il fatto
che può impugnarla. Invece all’imputato contumace viene notificato l’avviso di
deposito e i termini per impugnare decorrono dalla notifica. art 548 c.3 e
585 c.2
L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso
548 c.3
notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la
corte di appello.
dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la
585 c.2 lett. d)
comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per
l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello
rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua
circoscrizione diverso dalla corte di appello.
PARENTESI SUGLI ORDINAMENTI STRANIERI
1) e contemporaneamente i
Alcuni ordinamenti sospendono il processo penale
termini per la prescrizione nel nostro codice il processo si sospende solo in
caso di sopravvenuta incapacità di intendere dell’imputato (ordinamento poco
coerente)
2) Altri ordinamenti non sospendo il processo; tuttavia, se viene accertato
successivamente che l’imputato non è comparso perché non aveva la
conoscenza di un processo penale a suo carico, allora la sentenza viene
annullata e il processo ricomincia.
In Italia abbiamo il caso del procedimento davanti al giudice di Pace ed in particolare
del procedimento di appello innanzi al tribunale monocratica.
95
Art. 39.
Giudizio di appello
1. Competente per il giudizio di appello e' il tribunale del circondario in cui ha sede
il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in
composizione monocratica.
2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il
giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la
trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, contumace in
per o
primo grado, prova di non essere potuto comparire caso fortuito per forza
o per non avere di citazione a
maggiore avuto conoscenza del provvedimento
giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando
l'atto di citazione per il giudizio di primo grado e' stato notificato mediante
nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169 del
consegna al difensore
codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza
degli atti del procedimento.
Dopo questo provvedimento abbiamo la decisione quadro dell’UE che introduce il
mandato di cattura europeo. In tale provvedimento è presente un paragrafo in cui si
dice che lo Stato richiesto di consegnare un imputato giudicato in contumacia, può
rifiutare la consegna se l’ordinamento dello Stato richiedente presenta minori
garanzie di quelle previste dall’art. 6 della C.E.D.U.
A questo punto il legislatore interviene con il D.L. 17/2005 convertito nella L.
60/2005 facendo qualche passo in avanti verso le garanzie richieste dall’art. 6
C.E.D.U.
Si interviene su una norma apparentemente periferica, l’art. 175 c.2
o decreto di condanna, l'imputato è
2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale
restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione,
(onere della prova a carico del
salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza
del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato
giudice )
a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità
giudiziaria compie ogni necessaria verifica.
Prima dell’intervento il testo della norma era “salvo che provi di non aver avuto
l’onere della prova prima era a carico dell’imputato.
effettiva conoscenza”
Quindi abbiamo un riequilibrio del sistema in quanto le situazioni di dubbio giovano
sempre all’imputato giudicato in contumacia, fermo restando che comunque, si è già
giocato un grado di giudizio, sul quale non si torna indietro.
Inoltre torniamo un attimo indietro al procedimento di appello.
96
Normalmente il giudizio di appello è un giudizio cartolare: si giudica sui verbali del
primo grado le prove sono quelle assunte in primo grado che transitano nel
giudizio di appello attraverso i verbali, salvo 603 c.4 :
4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando
l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto
o per non avere avuto conoscenza del
comparire per caso fortuito o forza maggiore
decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa,
ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato
mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e
169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
Notiamo qui che il legislatore ha si cambiato il 175 rimettendo in termini l’imputato
contumace senza accollargli l’onere della prova, ma ha mantenuto quest’onere nel
603 c. 4 nei casi dubbi quindi il giudizio di appello si farà senza rinnovazione
delle prove.
GIURISPRUDENZA SUL GIUDIZIO CONTUMACIALE
Vediamo il caso di notifica con il rito degli irreperibili notifica al difensore
d’ufficio.
Il difensore notificato propone appello e si giunge quindi a una sentenza di appello.
A questo punto un imputato contumace che chiedesse la rimessione in termini si
troverebbe la strada sbarrata dal giudicato, frutto dell’iniziativa di un difensore troppo
zelante.
Le. Stesse SS.UU. interpellate hanno affermato che l’appello si è consumato.
Interviene quindi la Corte Costituzionale con sentenza 317/2009 che dichiara
l’incostituzionalità dell’art. 175 c. 2 nella parte in cui non consente la restituzione
dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del
provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza
contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando
analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore (d’ufficio) dello
stesso imputato.
Quindi in sostanza potremmo avere 2 appelli!
L’art. 669 e 630 ci dà le regole per risolvere i conflitti fra giudicati.
97
. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state
Conflitti pratici
pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina
l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando
le altre. criterio guida = favor rei
a) se i fatti stabiliti a fondamento
Conflitti teorici casi di revisione del giudicato
della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli
stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice
speciale; SVOLGIMENTO UDIENZA PRELIMINARE
Art. 421.
Discussione.
1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara
aperta la discussione.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e
L'imputato
gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio.
può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto
per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su
all'interrogatorio,
richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste
dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte
civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i
difensori possono replicare una sola volta.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni
utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416
della
comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio
discussione. dichiara chiusa la
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti,
discussione.
2) Richiesta e ammissione atti e documenti prima dell’inizio della discussione
Inizio della discussione : Il P.M. espone
3) gli elementi di prova che giustificano
non è più una mera elencazione di fonti
la richiesta di rinvio a giudizio
di prova 98
4) Richiesta di essere sottoposto a interrogatorio normalmente procede il
G.U.P. ma il P.M. o le altre parti possono chiedere che si proceda come
nell’esame dibattimentale per i testimoni.
5) Prendono la parola prima le parti private
6) Il P.M. e il difensore precisano le conclusioni
7) Fino al momento della precisazione delle conclusioni l’imputato può chiedere
il rito abbreviato oppure il patteggiamento
8) Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la
discussione.
9) Altrimenti abbiamo la possibilità di integrazione probatoria.
Art. 421-bis.
Ordinanza per l'integrazione delle indagini.
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le
indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine
per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento
è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto
motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal
comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma
1.
Abbiamo qui il caso di ulteriori indagini richieste al P.M. in caso di indagini
incomplete es. ha sentito 2 persone presenti al fatto tralasciandone una terza.
Attenzione se però l’integrazione disposta dal G.U.P. smonta il castello probatorio
costruito dal P.M., questi comunque non potrà ritirare l’azione penale divenuta
oramai irretrattabile. Art. 422.
Attività di integrazione probatoria del giudice.
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma
l'assunzione delle
dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, di non luogo a
prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza
procedere.--> indipendentemente dal ricorso al 421 bis)
2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle
prove, fissa la data della e dispone la citazione dei testimoni, dei
nuova udienza 99
periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano
stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. una discreta gamma di prove
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti
Il a mezzo del
dal giudice. pubblico ministero e i difensori possono porre domande,
giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il
pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
(seconda precisazione delle conclusioni momento ultimo per chiedere riti
premiali
4. (in
In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio
ogni caso si intende che può chiedere un nuovo interrogatorio dopo le nuove
per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di
prove)
parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli
articoli 498 e 499.
Il presupposto del 421 bis sono le indagini incomplete.
Il presupposto del 422 è la decisività della prova ai fini della sentenza di non luogo
a procedere.
Sarebbe un eccezione al 190 secondo il principio di disponibilità della prova
secondo questo articolo sembrerebbe un fine in favor rei.
Una parte della dottrina dà un interpretazione critica:
1) è difficilissimo stabilire a priori quale sarà il risultato dell’esperimento di una
prova
2) ma se il G.U.P. non si attivasse di fronte a una richiesta del P.M. diretta ad
acquisire una prova per un rinvio a giudizio, e questo sfociasse in una sentenza
di non luogo a procedere tale sentenza non fonderebbe un giudicato e quindi
il P.M. potrebbe ottenere la revoca della sentenza sulla base di nuove prove
arriveremmo allo stesso risultato con un giro molto più tortuoso.
Dopo l’ampliamento dell’istruzione probatoria le parti posso prendere la parola per
precisare di nuovo le conclusioni.
Inoltre l’imputato può chiedere nuovamente l’interrogatorio.
MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE NELL’UDIENZA
PRELIMINARE 100
Art. 423.
Modificazione dell'imputazione.
da come è descritto
1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso a norma dell'articolo 12 comma
nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso
1 lettera b), il pubblico ministero modifica
o una circostanza aggravante,
l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la
modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta
l'imputato ai fini della contestazione. nella richiesta di
2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato
rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la
contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso
dell'imputato.
Nella richiesta di rinvio a giudizio abbiamo:
1) elementi modificabili
2) elementi immodificabili del fatto o nomen juris.
Si può modificare la qualificazione giuridica
Può essere contestata un’aggravante.
Per quanto riguarda invece la modificazione del una volta
soggetto imputato,
esercitata l’azione penale, questa si deve chiudere con sentenza.
è il meno problematico
2° comma
Se abbiamo un fatto nuovo, non enunciato nel rinvio a giudizio, aggiuntivo e slegato
dal fatto contestato ci vuole consenso dell’imputato e autorizzazione del G.U.P.
1° comma
1) circostanza aggravante
2) reato connesso concorso formale o reato continuato non si chiede il
consenso dell’imputato perchè che l’imputato sa benissimo di cosa si sta
parlando; non può essere definito un “colpo di scena”.
3) Il fatto risulta diverso cosa significa?
Sembrerebbe che qualsiasi diversità del fatto si possa prestare a un cambiamento
in corso di giudizio modo, luogo, ora, strumenti, elemento soggettivo (dolo
anziché colpa)
Una modifica però non può essere fatta rientrare nel 423 la condotta
dell’agente. 101
In tal caso occorre una sentenza di non luogo a procedere per quel fatto e una
nuova richiesta di rinvio a giudizio ( es. non sono io il ladro ma ho tenuto una
condotta che in realtà costituisce favoreggiamento)
Come abbiamo visto la legge Carotti ha ridotto le distanze tra Udienza
preliminare e dibattimento.
Alcune differenze però rimangono : le modifiche all’imputazione in udienza
preliminare vengono comunicate al difensore d’ufficio; in dibattimento abbiamo
invece il 520 Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli
articoli 516 e 517 all'imputato contumace o assente, il pubblico ministero chiede
al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il
verbale sia notificato per estratto all'imputato.
Inoltre il contumace perde la possibilità di accedere ai riti premiali a meno che
non abbia rilasciato procura speciale al difensore.
La Corte Costituzionale con sentenza 348/200 ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale.
DECISIONE
1) Non luogo a procedere
2) Decreto che dispone il giudizio
3) Incompetenza del G.U.P.
La sentenza di non luogo a procedere viene pronunciata subito dopo la chiusura
dell’udienza preliminare. Art. 424.
Provvedimenti del giudice.
1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla
deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone
il giudizio (non sarà motivato per non violare la verginità conoscitiva del giudice
del dibattimento)
2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a
notificazione per le parti presenti.
3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno
diritto di ottenerne copia. 102
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto processuale penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Genova - Unige o del prof Della Casa Franco.
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