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Letture dal fascicolo del dibattimento

Art. 511 - Letture consentite.

  1. Il giudice anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
  2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.
  3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito.
  4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità è consentita.
  5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione (526). L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri.

atti, il giudice è vincolato alla sola nel caso di un serio disaccordo sul contenuto richiesta di lettura di essi.

La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'art. 93. La lettura degli atti già inseriti nel fascicolo al momento del suo iniziale confezionamento consente la verifica, nel contraddittorio delle parti, delle condizioni di utilizzabilità di ciascun atto, finora selezionati solo in base a tipologie fissate ex lege o ad un accordo tra i contendenti.

In dottrina è assunto pacifico che la lettura ex art. 511 c.p.p. serva daveicolo di 'acquisizione' dei verbali de quibus: si ritiene che, senza pubblica lettura, tali verbali non siano fruibili per la decisione, in quanto "prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento" ai sensi dell'art. 526 comma 1 c.p.p.

(C). Nell'ambito di tale impostazione, c'è chi ritiene che essa preveda anche un vaglio giudiziale ammissivo ex art. 190 c.p.p., volto a verificare che il contenuto informativo del verbale non sia manifestamente irrilevante o superfluo (N). La delibazione positiva sarebbe implicita nel provvedimento con cui il giudicante, su istanza o motu proprio, dispone la lettura; gli esiti del controllo diventerebbero 'visibili' nel caso negativo (qui occorre un'ordinanza motivata, sentite le parti, e sindacabile in sede d'impugnazione della sentenza).

47 Diametralmente opposta la ricostruzione giurisprudenziale prevalente, secondo cui l'inclusione nel fascicolo esaurirebbe il procedimento di acquisizione del verbale d'indagine, rendendo lo stesso fruibile per la decisione. La lettura, reale o fittizia, costituirebbe un incombente esterno a tale procedura e sprovvisto di sanzione.

L'atto col quale il giudice dispone la lettura del verbale d'indagine sarebbe un pronunciamento ricognitivo di una condizione, preesistente ed autonoma, di utilizzabilità probatoria del verbale stesso, il quale - quando sia utilizzabile a fini decisori - resta tale anche se ne venga omessa la lettura. Il verbale non letto non incapperebbe nel divieto di cui all'art. 526 c.p.p. il quale, concernendo le prove "diverse da quelle legittimamente acquisite", tutela la regolare 'acquisizione', "attività che, logicamente e cronologicamente si distingue, precedendola, da quella di lettura o indicazione degli atti inseriti nel fascicolo" (Cass., I, n. 1234/1993, Cetraro).

Orbene, sembra opinabile, in assenza di un riscontro normativo, che le letture dal fascicolo dibattimentale sottendano una delibazione giudiziale in punto di rilevanza della prova, sembrando esse un'operazione doverosa in relazione a tutti.

Gli atti inclusi, surrogabile di regola attraverso l'indicazione, volta a consentire una verifica in contraddittorio degli atti che, nell'ambito di quelli selezionati ex art. 431 c.p.p., risultino concretamente valutabili per la decisione ("il giudice, anche d'ufficio dispone" sta per 'deve disporre anche in assenza di una richiesta di parte'). Tale conclusione spiegherebbe perché l'art. 515 c.p.p., nel disciplinare la composizione 'definitiva' del fascicolo, prevede l'allegazione del verbale dibattimentale, dei documenti ammessi e dei verbali investigativi letti, ma non dice nulla intorno agli atti che già si appartengono al contenuto originario del dossier, in particolare, tacendo in ordine all'eventualità che di uno di questi non venga data lettura: se fosse prevista in quella sede una cernita dei materiali utili al giudizio, il destino naturale di quelli trascurati sarebbe l'esilio dal processo.

Conclusione che - nonostante la dottrina sia divisa in ordine allasorte degli atti inseriti e non letti - per alcuni restano all'interno del fascicolo(F ), per altri andrebbero espunti (N ) - è smentita dal testo normativo.
ERRUA OBILIvo. 483. L .( ) ETTURA DI DICHIARAZIONI VERBALIZZATE E PROVA ORALESEGUEIl secondo comma dell'art. 511 c.p.p., al fine di evitare che la lettura del verbale investigativo possa influenzare l'eventuale escussione dibattimentale della fonte, vieta di procedervi se non dopo l'audizione del dichiarante (nel codice abrogato si era consolidata la prassi di dare lettura, prima dell'esame del teste, dei verbali relativi alle dichiarazioni già rese, riducendo l'escussione ad un'inutile conferma di quanto già raccolto nella fase istruttoria). La norma, tuttavia, non condiziona la lettura all'esame orale, ma si limita a stabilire un ordine di priorità: perciò tale regola.non vale, per espressa disposizione, quando l'audi­zione, pur possibile, non abbia luogo, quale che sia il motivo (per assenza di iniziativa di parte o officiosa, per mancata comparizione dell'esaminando). Quando il dibattimento sia rinnovato per qualsiasi ragione (regressione a causa di nullità o mutamento del giudice) i verbali dell'istruzione già svolta sono ormai parte del fascicolo del dibattimento (art. 480 comma 2 c.p.p.) edunque suscettibili di lettura anche ex officio iudicis ai sensi dell'art. 511 c.p.p.. E tuttavia, la parte che, nelle richieste di prova al nuovo giudice, chieda l'esame di una persona già sentita, conserva il consueto diritto all'ammissione purché esso non risulti manifestamente irrilevante o superfluo (ex art. 190 c.p.p.,). Il giudice non potrà ritenere superflua la prova orale solo perché reiterativa dell'es­cussione avvenuta davanti al primo giudice: la parte vanta dunque

una sorta di 'diritto all'immediatezza'. Nulla vieta, invece, una valutazione di manifesta irrilevanza dell'esame orale (e dunque un rigetto della richiesta) quando gli esiti, deludenti, della precedente escussione rendano palese al giudice l'assoluta impraticabilità dell'inferenza probatoria prospettata dalla parte. In entrambi i casi, l'eventuale valutazione probatoria del verbale importa, in appello, l'annullamento della sentenza con regressione del processo (Cass., n. 8828/2000). L'art. 511 comma 2 c.p.p., prescrivendo che la lettura possa essere disposta soltanto dopo l'esame detta, in questo senso, un divieto istruttorio (superabile soltanto nelle fattispecie di cui all'art. 190-bis c.p.p.).

494. V ( . 511- . . .)ERBALI DI ALTRI PROCEDIMENTI ART BIS C P P

Art. 511-bis Lettura di verbali di prove di altri procedimenti.

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli

atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.Costituisce un'ipotesi particolare, in quanto l'atto non è tra quelli presenti ab origine nel fascicolo dibattimentale, e può non appartenere neppure al fascicolo del p.m. (se si tratta di una produzione difensiva o se il p.m. si è procurato la disponibilità del verbale successivamente al deposito degli atti d'indagine ex art. 416 c.p.p.). Si tratta di verbali formati in seno a procedimenti diversi, dei quali una parte abbia già chiesto (ai sensi dell'art. 493 c.p.p.) ed ottenuto (ai sensi dell'art. 495 c.p.p.) l'ammissione. La lettura dei verbali ammessi, alla quale segue la materiale allegazione dell'atto nel fascicolo dibattimentale (art. 515 c.p.p.), viene disposta obbligatoriamente dal giudice per le stesse finalità alle quali risponde la lettura degli atti appartenenti al contenuto originario.

delfascicolo (art. 511 c.p.p.).

L'art. 511-bis c.p.p. nel prevedere l'acquisizione di questi verbali tramite lettura non è superfluo: per il procedimento nel quale sono importate queste prove sono 'documenti', per i quali solitamente l'acquisizione non avviene con la lettura ma con la materiale allegazione; stando alle regole generali, di questi materiali nessuna norma avrebbe imposto la lettura. La disposizione in parola omologa invece il regime acquisitivo di tali verbali a quello degli atti compiuti nella fase delle indagini in seno al (medesimo) procedimento (art. 512, 512-bis, 513 c.p.p.).

5. L . .. A ( . 512 . . .)ETTURE DAL FASCICOLO DEL P M TTI DIVENUTI IRRIPETIBILI ART C P P.

Art. 512 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel quando, per

fatti o circostanze imprevedibili, corso della udienza preliminarene è divenuta impossibile la ripetizione. 50 Le letture di atti appartenenti al fascicolo del p.m. costituiscono ipotesi di acquisizioni probatorie eccezionali, ammesse dalla legge, su richiesta di parte, in casi nei quali l'escussione dibattimentale della fonte risulta, per varie ragioni, impossibile, ai sensi degli artt. 511-bis, 512, 512-bis e 513 c.p.p.. Il provvedimento con cui il giudice dispone la lettura implica una delibazione ammissiva della prova, la lettura (effettiva o ficta) costituisce l'atto acquisitivo. In presenza dei presupposti dettati da tali disposizioni, all'atto investigativo la legge assegna valore di 'prova', cosicché una volta che la parte lo chieda il verbale deve essere letto (o indicato come utilizzabile) e poi allegato al fascicolo dibattimentale ai sensi dell'art. 515 c.p.p.. Non residuano spazi d'ap
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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Spangher Giorgio.