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Laurea specialistica in procedura penale

Indice

  • Capitolo primo: Il sistema del doppio fascicolo
    • Introduzione
    • Il fascicolo processuale nella storia dei sistemi misti
    • Il contenuto del fascicolo per il dibattimento
    • La crisi del sistema del doppio fascicolo
    • Gli accordi sul contenuto del fascicolo
  • Capitolo secondo: Il controllo sulla formazione del fascicolo
    • Generalità
    • L’udienza per la formazione del fascicolo
    • Le questioni preliminari sul contenuto del fascicolo
  • Capitolo terzo: Le letture dibattimentali
    • Generalità
    • Letture e oralità
    • Letture dal fascicolo del dibattimento art. C.p.p.
    • Lettura di dichiarazioni verbalizzate e prova orale
    • Verbali di altri procedimenti art. bis C.p.p.
    • Letture dal fascicolo del PM atti divenuti irripetibili art. C.p.p.
    • Dichiarazioni di persona residente all’estero (art. 512-bis C.p.p.)
    • Dichiarazioni dell’imputato o di imputati in procedimenti connessi (art. 513 C.p.p.)

Capitolo primo: Il sistema del doppio fascicolo

Introduzione

Il sistema della doppia fascicolazione è lo strumento attraverso il quale il legislatore del 1988 ha attuato il principio della separazione tra procedimento e processo che si fonda sull’idea di un processo ‘senza istruzione’. Quella del ‘processo senza istruzione’ è l’idea clou della riforma 1988. In questa formula il termine istruzione è riferito all’istruzione cd. ‘preparatoria’: vigente il codice Rocco era diffusa l’idea che, essendo istruzione, «complesso di atti che è diretto a ricercare se e da chi un determinato reato sia stato commesso, e a preparare al giudicante gli elementi necessari per l’accertamento della verità» essa «si verifica tanto nel periodo anteriore al dibattimento, quanto nel dibattimento stesso» (Manzini).

L’istruzione ‘preparatoria’ serviva alla formulazione dell’accusa, quella dibattimentale predisponeva la decisione, producendo «gli elementi per il convincimento del giudice del dibattimento» (Manzini). Proprio contro la logica del cumulo delle conoscenze ottenute nelle due fasi, da altra parte si notava la differenza tra l’istruzione, «paziente opera di ricerca e riunione di mezzi di prova (in lingua latina in-struere è ‘raccogliere insieme’ e dunque ‘preparare’) e il dibattimento come luogo della escussione dei mezzi di prova.

Per eliminare il peso della ‘prima’ istruzione sulla decisione finale, la riforma abbandona lo schema misto, a due fasi (processo = istruzione - dibattimento), in favore di uno schema monofasico (processo = dibattimento), in cui il dibattimento è preceduto da una fase –non processuale- con funzione non preparatoria ma soltanto preliminare.

Il maggiore aspetto di novità dello schema processuale afferma la assoluta centralità del metodo probatorio dibattimentale attraverso la regola dell’irrilevanza delle attività svolte prima del giudizio, utili soltanto alle decisioni sull’esercizio dell’azione. Il cd. principio di separazione delle fasi è presidiato da tre livelli di ‘sbarramento’: non conoscibilità degli atti, divieto di letture acquisitive, divieto di utilizzazione.

La scelta di privare il giudice del dibattimento della possibilità conoscere gli atti di indagine segna il ripudio della onniscienza assicurata dal vecchio volume processuale, costituito «per accumulo» di tutti gli atti del procedimento, dalla notitia criminis in poi, grazie al quale l’organo dibattimentale ereditava tutte le informazioni raccolte nella fase dell’istruzione.

I pericoli derivanti da tale conoscenza sono ben testimoniati dall’esperienza del sistema misto: in questo tipo di processo, malgrado l’affermazione di principio della valenza solo preparatoria della fase istruttoria, la conoscenza degli atti pregressi condizionava l’istruzione dibattimentale, sotto un duplice profilo. L’autonomia conoscitiva del giudice rispetto all’attività probatoria delle parti (ossia la sua piena conoscenza, garantitagli dalla disponibilità del fascicolo processuale, dei fatti e degli atti del procedimento compiuti prima del giudizio), rendeva questi – per un verso - poco incline ad ’ascoltare’ le parti e – per altro verso - fatalmente attratto dalle prospettive di recupero di quelle informazioni precostituite.

I compilatori del codice 1930 così giustificavano la relativa ampiezza con cui erano consentite le letture dibattimentali: «chi consideri le cose sotto l’aspetto pratico e reale, e non sotto quello astratto e fittizio, dovrà convenire che l’eccessivo divieto di letture nel dibattimento, oggi imperante, si fonda sopra un presupposto, per non dir altro, molto ingenuo; che cioè il giudice ignori ciò che è negli atti o che può essere esposto oralmente, nella discussione (con o senza artifici), dal pubblico ministero o dal difensore. Se anche volesse ignorarlo, non lo potrebbe, perché i giudici, o almeno il presidente e il relatore, hanno il dovere di prendere cognizione, prima del dibattimento, di tutto il contenuto del volume processuale e nel dibattimento devono prestare attenzione a tutto ciò che espongono le parti».

Il giudice, pur potendo utilizzare solo una parte delle carte istruttorie e solo a date condizioni, disponeva dell’intero fascicolo processuale; il presidente del tribunale o della corte d’assise addirittura doveva ‘studiarlo’, nel predisbattimento, per prepararsi a svolgere l’escussione dibattimentale: era facile che ‘assorbisse’ l’impostazione impressa all’istruttoria e attendesse poi dal dibattimento una conferma di tale impostazione.

Per questo motivo, il giudice dibattimentale nel processo 1930, per quanto era vorace nell’incamerare ogni atto che, anche per un momento, fosse passato sulla scena del processo, attraverso l’uso abnorme delle letture e il grimaldello del libero convincimento, tanto era disinteressato delle opportunità conoscitive offerte dall’attività istruttoria dibattimentale. Cominciamo da quest’ultimo profilo: arcigno nella delibazione della rilevanza delle istanze probatorie avanzate dalle parti, stroncava le iniziative che gli sembravano non rilevanti, valutando, così, le prove prima di acquisirle. Il giudice, infatti, era titolare di un potere di controllo preventivo di tutte le prove che le parti chiedevano di acquisire al giudizio, essendo tenuto a dar corso solo alle richieste che reputasse utili. L’utilità delle acquisizioni veniva apprezzata, non già nella prospettiva del richiedente ed in base alla ricostruzione dei fatti da questi proposta, bensì sulla scorta di una propria ricostruzione della regiudicanda, oramai maturata dalla conoscenza degli atti.

È ovvio che la parte danneggiata da questo strapotere fosse l’imputato: talvolta il pubblico ministero indolente traeva beneficio dall’intervento soccorrevole del giudice, mentre l’imputato si trovava contro due accusatori.

Il recupero degli atti istruttori avveniva attraverso varie vie. Anzitutto la prassi «sempre più disincantata di fronte alle prospettive di una diretta ed impegnata elaborazione dibattimentale della prova» (Siracusano) ampliava in via interpretativa dei casi di letture consentite di deposizioni testimoniali, che invece erano previste tassativamente come deroghe ad un generale divieto di lettura delle deposizioni testimoniali rese nell’istruzione (art. 462 comma 3 c.p.p. abr).

In secondo luogo, l’effettività del divieto di lettura era compromessa dalla sanzione della nullità, diluita dalla possibilità di sanatoria per acquiescenza, ravvisata anche in ipotesi assai opinabili (l’art. 471 c.p.p. imponeva l’eccezione prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo).

Inoltre, era assai diffuso l’escamotage delle letture per relationem: facendo leva sul principio generale della leggibilità di ogni atto diverso dai verbali testimoniali (art. 466 c.p.p. abr), dava lettura del rapporto di polizia ed attraverso tale via si consideravano acquisite e fruibili per la decisione tutte le dichiarazioni ivi riportate (in questi casi l’erosione del principio della formazione dibattimentale della prova era ancora più grave perché venivano recuperati dati probatori raccolti senza neppure le formalità previste per la verbalizzazione delle deposizioni testimoniali nella fase istruttoria).

Infine, il ruolo della lettura era sminuito da una cospicua giurisprudenza che considerando valutabili tutti gli atti leggibili ancorché non letti. Le prospettive di recupero dei risultati dell’istruzione arrivavano a giustificare la totale obliterazione del dualismo letture consentite/letture vietate, per affermare, in nome di un malinteso ‘libero convincimento’, che se gli atti non leggibili non sono idonei a far ‘prova’, la loro presenza nel fascicolo e la loro conoscenza da parte del giudice non può non consentire un loro impiego nella decisione purché soltanto ‘per meglio lumeggiare i fatti’, come si diceva (una valutazione probatoria minorata, che oggi definiremmo ‘di riscontro’).

Complessivamente, il metodo processuale seguito dai sistemi di tipo misto, non assicurava a sufficienza l’imparzialità del giudice, nel suo aspetto della ‘neutralità metodologica’ (Ubertis). Tale atteggiamento era infatti compromesso sia dalla conoscenza preventiva che egli aveva delle informazioni raccolte dall’accusatore che dal suo compito di selettore del materiale probatorio per la decisione, perché risulta inevitabilmente compromesso «dall’avere assunto e personalmente coltivato, magari solo provvisoriamente, una determinata ipotesi come linea di ricerca per la ricostruzione del fatto di cui è investito».

Al primo problema, del condizionamento derivante dalla conoscenza dell’opera informativa del pubblico ministero, il legislatore del 1988 ha risposto precludendo la conoscenza e la disponibilità dei protocolli delle attività preliminari delle parti da parte del giudice del dibattimento.

Rispetto all’altro profilo critico, relativo alla responsabilità della provvista probatoria, il sistema vigente ha cercato riparo nel principio dispositivo, secondo il quale la selezione del materiale per la decisione spetta alle parti. Le due opzioni sono peraltro correlate, e in qualche modo quest’ultima è una conseguenza della prima: privato il giudice della possibilità di attingere alle carte della fase preliminare, non sarebbe stato più possibile rimettergli la responsabilità della selezione delle prove. Venendo a contatto dei fatti del processo solo all’apertura del dibattimento, non avrebbe saputo come muoversi; perciò, la provvista istruttoria non poteva che avvenire secondo uno schema di tipo dispositivo, affidata cioè alle parti del processo.

La regola della ‘non conoscibilità’ degli atti d’indagine è stata attuata tramite il meccanismo del doppio fascicolo, che toglie al giudice del dibattimento la conoscenza, nonché la materiale disponibilità, del vecchio dossier processuale, distribuendo gli atti del procedimento tra due fascicoli: i verbali delle indagini via via compiute e quelli dell’udienza preliminare finiscono in un ‘fascicolo del pubblico ministero’, che resta per tutto il processo nell’esclusiva disponibilità delle parti.

Il codice lo chiama «del pubblico ministero», ma non è un ‘genitivo d’appartenenza esclusiva’: tutti i contraddittori vi hanno accesso. La denominazione non riflette neppure il collettore degli atti: vi finiscono via via gli atti compiuti o raccolti dall’accusatore, ma chiuse le indagini vi confluiscono (tenuti in un fascicolo separato: art. 391-octies) anche gli atti investigativi del difensore che questi abbia esibito al g.i.p.. Quanto agli atti dell’indagine pubblica essi, documentati in verbali o annotazioni, vengono ‘fascicolati’ confluendo, ordinati cronologicamente, in un incartamento che ne contiene altresì un indice. Questo fascicolo, tenuto a cura dell’ufficio del pubblico ministero, è caratterizzato dalla universalità dei dati in esso riportati (tutti gli atti delle indagini) e dalla sua formazione progressiva (laddove per il fascicolo dibattimentale si procede ad un iniziale confezionamento ex art. 431 c.p.p., che viene integrato nel corso del dibattimento con gli atti letti e i documenti ammessi ex art. 515 c.p.p. oltre al verbale dibattimentale).

Il fascicolo delle indagini può articolarsi in due raccolte distinte: quella degli atti ai quali il difensori hanno diritto di assistere, la cui documentazione viene depositata, ma solo per un certo tempo, in un ‘fascicolo separato’ (art. 118 disp. att. c.p.p.) perché possano essere da questi ultimi esaminati; quella di tutti gli altri atti, coperti dal cd. ‘segreto interno’.

Alla fine dell’udienza preliminare viene formato ex novo, per il dibattimento, un diverso fascicolo, sconosciuto al sistema previgente, destinato a raccogliere gli atti del giudizio ossia i prodotti degli incidenti istruttori compiuti coram partibus, nonché alcuni atti di indagine.

Il codice vigente ha scelto un processo ‘senza istruzione’, con una ridotta possibilità di ‘letture’, sempre eccezionali e giustificate dalla impossibilità di rinnovare l’atto in dibattimento (art. 111 comma 5 Cost.) e con un meccanismo che priva il giudicante della disponibilità degli atti preparatori. Il giudice, pertanto, può disporre la lettura dei soli atti del ‘proprio’ fascicolo (art. 511 c.p.p.); solo le parti possono chiedere la lettura - e dunque l’allegazione all’incartamento ufficiale - di atti appartenenti al ‘loro’ fascicolo quando elementi da essi già registrati durante le indagini diventino per varie cause (artt. 511, 511-bis, 512, 513 c.p.p.) irripetibili in dibattimento.

L’espediente della doppia fascicolazione media tra due stili di processo: da un lato, c’è il modello adversary, che non conosce i fascicoli ed assegna natura meramente ‘amministrative’ alle attività preparatorie: in questo sistema il giudice non ha nessuna conoscenza autonoma di nessuno di queste attività (in quel modello di processo gli atti irripetibili sono prodotti in dibattimento dalle parti come documenti).

Il modello accusatorio puro, fondato sulla giuria rifiutava addirittura la documentazione degli atti processuali perché l’oralità non fosse contaminata dalla scrittura che mediava troppo tra prova e giudicante. Questo processo si fonda peraltro sull’idea dell’irripetibilità del giudizio in quanto esperienza necessariamente orale. L’archetipo accusatorio neppure conosceva scrittura e verbali.

Sull’altro versante, c’è la tradizione inquisitoria, in cui lo scritto è importantissimo per immagazzinare via via un thesaurus di tutte le informazioni raccolte dall’inquisitore. Il ‘grafismo’ dell’inquisizione è passato in eredità ai sistemi misti: il fascicolo processuale è un derivato della scrittura, caratteristica dei sistemi processuali di stampo inquisitorio. I tempi lunghi e lo stile burocratico, caratterizzato dalla normale revisionabilità nel merito delle decisioni giudiziarie, rendevano assolutamente irrinunciabile un incartamento processuale che costituisse memoria storica del processo. Il sistema dei fascicoli è tipico del processo fondato sul giudice professionista e giusperito, che sa ‘leggere’ le prove attraverso gli atti, e di un sistema che prevede come naturale la controllabilità delle decisioni in successivi gradi del processo.

Il compromesso operato dal sistema inaugurato nel 1988 sta nel rendere utilizzabili ai fini della decisione, e dunque ad affidare da subito alla disponibilità del giudicante, gli atti a contenuto probatorio già compiuti a due condizioni (alternative): che si tratti di atti che in nessun caso sarebbe stato possibile rinnovare in dibattimento (atti irripetibili) oppure che siano stati già compiuti per ragioni di urgenza, in quanto destinato a cogliere informazioni fuggevoli (atti indifferibili), e nel consentire il recupero al processo degli atti che siano divenuti irripetibili dopo il loro compimento.

Questi atti non possono (più) essere compiuti secondo modalità dialettiche; se è sacrosanto il diritto delle parti ad ottenere l’escussione dibattimentale dell’autore dell’attività di raccolta del dato istruttorio, la sua testimonianza sarà sempre una prova di secondo grado, che assicura solo un contraddittorio postumo (per giunta irrealizzabile per gli atti compiuti dal pubblico ministero o ...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Spangher Giorgio.
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