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Capitolo 27: Diritto Processuale Penale

Con specifici ruoli che collaborano per il perseguimento di fini di giustizia (testimoni, periti... v. cap IX).

VITTIME DEI REATI

A proposito delle vittime dei reati, è tradizionale una distinzione tra due figure, pur se esse vengono per lo più a identificarsi in una medesima persona: quella della persona offesa dal reato e quella del civilmente danneggiato.

Nel linguaggio corrente del mondo giudiziario viene frequentemente utilizzata (in modo atipico, cioè sganciato dal normale significato che ha quando viene impiegato dal cpp) l'espressione "parte lesa" per indicare, in generale, chiunque abbia subito effetti negativi del reato.

Il vigente codice, comunque, mantiene le 2 figure distinte:

  1. Persona offesa → vittima in senso più proprio, titolare di un interesse leso dal reato in quanto tale.
  2. Non sempre una o più persone fisiche risultano concretamente individuabili come offesi dal reato:
    • ad esempio, nel caso...
di quanto previsto dalla legge, i soggetti che potranno esercitare le facoltà e i diritti della persona offesa in caso di delitti contro la personalità dello Stato o reati contro l'ambiente. In alcuni casi, l'offeso potrebbe non essere in grado di essere parte nel processo, ad esempio se è deceduto o se è considerato incapace di partecipare consapevolmente al processo. In questi casi si ha una forma di sostituzione di presenza, dove i "prossimi congiunti" dell'offeso (come il coniuge, i parenti più stretti e gli affini) possono esercitare le facoltà e i diritti della persona offesa. In altri casi, come quando l'offeso è minorenne, interdetto per infermità mentale o inabilitato, si ha una forma di rappresentanza processuale. I soggetti che avranno le facoltà e i diritti della persona offesa saranno individuati in base alle disposizioni del codice penale in tema di querela.

Dei casi, il genitore, tutore o curatore; ma quando non vi sia alcuno di questi soggetti o egli sia in conflitto d'interessi con l'incapace, verrà nominato un curatore speciale.

Posizione processuale: la persona offesa non assume il ruolo di "parte" processuale. La collocazione della persona offesa in una posizione distinta da quella delle "parti" si ricava dal silenzio che il codice mantiene circa la partecipazione sua e del suo legale alle "discussioni", con cui vengono esposte le argomentazioni e diprecisate le richieste di parte nelle fasi processuali.

Quindi, alla persona offesa non è consentito avanzare richieste formali, e alle quali il giudice sia obbligato dare risposta.

Diritto processuale penale: Art. 90 cpp - Diritti e facoltà della persona offesa dal reato:

  1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti
dalla lg (101→d.al difensore, 341→d.di proporre istanzadi procedimento,…), in ogni stato e grado del procedimento può presentare memoriee, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.2. e 3. (…).

NB: l’art 90 cpp per le “memorie della persona offesa” non riproduce la regola chel’art 121cpp enuncia per le memorie delle parti, cioè che il giudice vi deve dare unarisposta senza ritardo. Inoltre x quanto riguarda la facoltà di indicare “elementi diprova” è cosa ben diversa dal “diritto alla prova” previsto dall’art 190 a favore delleparti, che implica il dovere del giudice di ammettere le prove richieste, salvo chesiano vietate dalla lg o manifestamente superflue o irrilevanti.

Prerogative spettanti all’offeso:- potere di consentire l’esecuzione dell’azione penale, quando questa è sottoposta a→una condizione di

procedibilità: querela o istanza (a seconda del reato) la querela, e parimenti l'istanza, della persona offesa sono manifestazioni di volontà affinché si proceda penalmente; si distinguono dalla denuncia, che ha carattere meramente dichiarativo. (il querelante, in quanto tale, può essere condannato alle spese e ai danni derivati al querelato dalla proposizione della querela, in caso di assoluzione del querelato stesso perché il fatto non sussiste o non è stato da lui commesso).

DIFFUSI-- in ogni procedimento penale la persona offesa ha poi diritto a ricevere determinate informazioni sull'avvio del procedimento stesso, sui suoi primi sviluppi e sulla sua conclusione: di• ecomunicazioni relative all'iscrizione di una notizia di reato nell'apposito registro e "informazione di garanzia" (comunicate all'offeso con le stesse modalità e negli stessi limiti con i quali sono comunicate alla persona a

  • Il offeso può chiedere di essere informato circa l’eventuale archiviazione; in tal dicaso ha diritto di ricevere una notificazione dell’avviso della richiesta archiviata PORTATORIpresentata dal pm al gip.
  • Collegata con tale info è la facoltà riconosciuta allo stesso offeso di “opporsi” allarichiesta medesima; mediante tale opposizione l’offeso chiede la prosecuzione delle -VIIICAP29DIRITTO PROCESSUALE PENALEindagini preliminari, con l’onere di indicare l’oggetto di tali indagini e fornire irelativi supporti probatori.
  • La persona offesa deve essere citata per l’udienza preliminare
  • Ha il potere interdittivo della pubblicità dibattimentale nei processi per reatisessuali
  • In relazione a certi atti, che l’offeso non può compiere in proprio, il codice gliriconosce un potere di sollecitazione presso il pm, affinché questo assumi

certeiniziative (es richiesta di incidente probatorio)

2) Civilmente danneggiato→ parte civile

Chi vanti una posizione sostanziale di civilmente danneggiato è legittimato ad assumere anche nel processo penale un ruolo attivo, esercitando in quel processo l’azione civile.

Art 74 cpp→ Legittimazione all’azione civile: l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno (…) può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.

NB: tale art introduce una semplice possibilità di esercizio della costituzione di parte civile, senza obbligare il danneggiato ad introdurre nel processo penale le proprie pretese di carattere risarcitorio o restitutorio.

L’istituto che dà luogo all’inserzione dell’azione civile nel processo penale è la costituzione di parte civile (art 76 cpp).

Alla facoltà del danneggiato, di costituirsi parte civile, è posto un limite temporale di esercizio art 79 cpp: la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare (primo momento in cui ci si può costituire parte civile) e, successivamente, fino a che siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art 484 (prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti). La costituzione di parte civile, in Italia, non è un modo per promuovere lo stesso avvio dell'attività processuale, in quanto la parte civile si inserisce per l'udienza di preliminare in un processo già avviato. È da notare, così, la differente tutela del danneggiato e dell'offeso: l'offeso ha, nella fase iniziale del procedimento, un ruolo di maggior peso, essendo titolare del potere di querela e della facoltà di

opposizione alla richiesta di archiviazione; mentre nella fase + propriamente processuale la posizione dell'offeso si "annacqua" notevolmente; -VIIICAP30DIRITTO PROCESSUALE PENALE al contrario, il danneggiato, nella fase preliminare non ha voce, ma poi può diventare addirittura parte processuale.

IL RESPONSABILE CIVILE Altro soggetto che interviene a titolo privato nel procedimento penale è il responsabile civile (antagonista della parte civile), che può essere anche una persona giuridica. Anche il responsabile civile ha interesse ad assumere la qualità di "parte" del processo penale (come il danneggiato), e tale assunzione è subordinata a una costituzione che può avvenire:

  • O a seguito di citazione ad opera della stessa parte civile;
  • O a seguito di un intervento volontario.

Con l'assunzione di tale qualità, il soggetto acquisisce non solo i poteri specificamente a lui riferiti, ma anche quelli

attribuiti in generale alle parti.Così come per l'imputato, anche x il responsabile civile sussiste l'incompatibilità con la prestazione dell'ufficio di testimone.

CONSEGUENZA dell'ESERCIZIO dell'AZIONE CIVILE nel PROCESSO PENALE

NB: la parte civile e il responsabile civile sono parti "eventuali" e "volontarie" del processo penale; tale processo potrà celebrarsi anche in loro assenza, non solo quando manchi fisicamente un danneggiato, ma anche quando tanto costui, quanto un responsabile civile distinto dall'imputato, sussistano ma non intendono farvi ingresso.

L'atto di costituzione di parte civile è condizione per l'estensione della cognizione del giudice penale in modo che in essa sia ricompresa la decisione sull'azione civile DIFFUSI-da reato.

Infatti, secondo l'art 538 cpp, "quando pronuncia sentenza di condanna il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il

risarcimento del danno, proposta a norma degli art 74 e ss. dieSe invece non c'è stata inserzione dell'azione civile all'interno del processo penale, PRIVATIma dal reato è cmq derivato un danno risarcibile per il danneggiato, questi potrà farvalere il suo diritto al risarcimento con un'azione davanti alla giurisdizione civile (in tale ambito la sentenza penale di condanna avrà un'autorità parzialmente vincolante 651cpp). PORTATORI(nb la condanna al risarcimento di un resp civile distinto dall'imputato si può avere anche quando egli non si sia costituito: la pronuncia nei suoi confronti è subordinata alternativamente alla sua costituzione o alla sua citazione ad opera della parte civile). -VIIICAP31DIRITTO PROCESSUALE P

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A.A. 2008-2009
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Deganello Mario.