Diritto processuale penale
Il codice di procedura penale (cpp)
1. Il primo cpp, in Italia, si è avuto con l’unificazione politica della seconda metà dell’Ottocento (1861); alle codificazioni dei precedenti stati preunitari, subentrò un unico codice: quello sardo-piemontese del 1847 (o “albertino”), che doveva diventare nel 1865 il primo cpp dello Stato Italiano unitario.
2. Nel 1913 venne alla luce il secondo cpp italiano: il codice Finocchiaro Aprile; questo però uscì di scena dopo pochi anni per l’avvento del Fascismo.
3. Nel 1930 venne, così, alla luce il terzo cpp: Il codice Rocco. Finita però la II guerra mondiale sorse il problema delle sorti dell’allora vigente cpp (Rocco): tra le proposte vi fu anche quella di ripristinare il cpp del 1913; abbandonata questa soluzione, si mosse l’alternativa tra un nuovo cpp e un vasto aggiornamento.
4. Spinte verso la nuova codificazione furono date innanzitutto dall’entrata in vigore della Costituzione (1948) (fonte delle fonti) ma anche da accordi internazionali. Forte spinta alla ricodificazione fu data anche dall’entrata in funzione e dall’attività della Corte Costituzionale.
- Nel 1965: primo disegno di legge-delega per la redazione del nuovo cpp;
- Nel 1974: nuovo disegno che portò nel 1978 al primo “progetto preliminare” del nuovo cpp.
- Nel 1979: revisione che ebbe come punto di svolta l’approvazione di un nuovo testo di delega (l.81/1987); tale legge imponeva al legislatore delegato di “attuare i principi della Costituzione e di adeguarsi alle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
- Nel 1988: si pervenne così a un nuovo codice composto da 746 articoli. Pochi mesi dopo furono approvate le “norme di attuazione, di coordinamento e transitorie”.
Il nuovo codice godeva di larghi consensi da parte delle forze politiche e della classe forense; mentre erano forti i dissensi tra i magistrati.
La legge delega aveva previsto, per i tre anni successivi all’entrata in vigore del cpp, la possibilità di apportarvi modifiche per una via abbreviata rispetto a quella ordinaria, consentendo al Governo di emanare al riguardo nuovi decreti legislativi pur senza ottenere una delega ulteriore.
Le modifiche governative furono comunque modeste, quantitativamente e qualitativamente. Novelle importanti si ebbero, invece, ad opera della decretazione d’urgenza.
Giudici - Parte generale e nozioni generali
Per “giudice-organo” si intende l’entità chiamata a svolgere particolari funzioni giurisdizionali; per “giudice-persona fisica” si intende il singolo individuo che può impersonare, da solo o con altri, uno degli organi cui sono attribuite le funzioni giurisdizionali.
- Organo giudiziario: entità titolare di funzioni giurisdizionali;
- Ufficio giudiziario: insieme di persone o di cose organizzato come struttura permanente nel cui ambito uno o più organi sono destinati a trovare espressione.
Il concetto di “giudice-persona fisica” è in stretto rapporto con il concetto di “magistrato”, ma i due termini non sono sinonimi. Infatti vi sono magistrati che non sono giudici (il pubblico ministero), e vi sono giudici che non sono magistrati.
- Magistrati ordinari: magistrati professionali, ossia persone che esercitano istituzionalmente e stabilmente funzioni nell’ambito dell’amministrazione della giustizia civile e penale.
- Magistrati onorari: possono essere investiti delle funzioni proprie del magistrato in ragione di una loro riconosciuta attitudine all’esercizio di funzioni giurisdizionali al di fuori del percorso di accesso stabilito per i magistrati ordinari. A essi possono essere affidate solo funzioni come giudici “singoli”, cioè possono impersonare organi giurisdizionali monocratici. Sono magistrati onorari i componenti gli uffici dei giudici di pace.
Giudici popolari: cittadini comuni, in possesso di un determinato titolo di studio, presenti nelle corti di assise e di assise di appello, in attuazione dell’art 102 Cost. riguardo la “partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia”. In relazione alla presenza di questi soggetti “laici”, non togati, a fianco di quelli togati si parla di collegi “misti”.
Il giudice di pace ha come circoscrizione il “mandamento”, che comprende un numero ristretto di comuni (circoscrizione più piccola). Il tribunale ha come circoscrizione il “circondario”, che comprende più mandamenti. La Corte di appello ha come circoscrizione il “distretto”, che comprende più circondari. La Corte di Cassazione ha sede a Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.
Il tribunale per i minorenni ha sede in ogni capoluogo di distretto di corte di appello. È composto da un magistrato della corte di appello, da un magistrato del tribunale ordinario, e da due esperti, un uomo e una donna, con requisiti richiesti dalla legge.
In ogni distretto di corte d’appello sono istituite una o più corti di assise (circoscrizione: circolo). È composta da due magistrati ordinari, e sei giudici popolari. La corte d’assise d’appello ha una composizione analoga e ha competenza di secondo grado per gli stessi reati.
Competenza
Competenza: aree di “res iudicande” in cui un giudice può legittimamente esercitare giurisdizione. A tal proposito sono determinabili dalla disciplina costituzionale tre divieti:
- Divieto per l’esecutivo o di altre entità non legittimamente attribuite di potere legislativo di incidere in questo campo;
- Divieto per il legislatore ordinario di produrre norme che incidono retroattivamente sulle competenze;
- Divieto di norme che lascino agli stessi organi giurisdizionali spazi di discrezionalità per l’emanazione di provvedimenti attributivi o traslativi di competenze.
Competenza funzionale: una volta individuato il soggetto tenuto ad emanare la sentenza, vengono in rilievo altre competenze di ordine funzionale. Questa assume due diversi significati:
- In un primo senso questa assume rilievo in riferimento all’organo collegiale, quali competenze che spettano in via esclusiva a taluno dei suoi componenti (si tratta per lo più del presidente);
- Nella seconda accezione questa competenza viene in relazione all’articolazione delle diverse fasi del procedimento (stati del procedimento: indagini preliminari, gip, giudici del dibattimento; gradi: primo, appello, cassazione).
La definizione delle competenze deriva dalla determinazione della competenza per materia e della competenza per territorio.
Competenza per materia
La distribuzione delle competenze penali sulla base della sola materia avviene tra: corte d’assise, tribunale e giudice di pace.
- Tribunale: questo ha una competenza generale per tutti quei reati che non sono specificamente attribuiti ad altri organi;
- Corte d’assise: la competenza di questa è individuata sulla base di due diversi criteri. L’uno quantitativo, basato sull’entità della pena prevista per ogni fattispecie di illecito, l’altro qualitativo che definisce la competenza mediante indicazioni nominative o per categorie basate sulle classificazioni operate dalla lg penale sostanziale.
Giudice di pace: la legge fornisce due lunghissimi elenchi di fattispecie. In termini generali possiamo dire che si tratta di fattispecie di scarsa offensività sociale e di facile accertamento.
Di quest’organo è importante sottolineare che non è ammesso ad infliggere pene detentive. Per i reati ad esso attribuiti che prevedono questa pena, la stessa è stata sostituita con la permanenza domiciliare e i lavori di pubblica utilità.
Resta fuori discussione poi l’attribuzione di determinate fattispecie, per caratteristiche oggettive o soggettive, a tribunali appositamente creati: esempio tutte le cause che riguardano soggetti minori di 18 anni che sono affidate al Tribunale minorile.
In tema di competenza rileva anche la differenza tra giudice collegiale e giudice monocratico. Tra queste due composizioni il legislatore ha attribuito solo una parte dei reati di competenza del tribunale alla prima, lasciando i restanti alla formazione monocratica.
La legge delega del 1997 individuava un criterio quantitativo, per il quale erano attribuiti alla composizione collegiale i delitti che prevedono come pena la reclusione superiore nel massimo a 20 anni, affiancato da un criterio qualitativo, che individuava fattispecie nominativamente o per categorie. Impostazione comunque seguita anche dal legislatore delegato seppur con alcuni punti diversi: cpp: alla composizione collegiale: reati punito con la reclusione superiore nel massimo a 10 anni. Sono aggiunte altre fattispecie al tribunale collegiale anche se, quoad poenam, sarebbero riconducibili alla composizione monocratica. Il tribunale in composizione monocratica è sempre competente in secondo grado per le sentenze del giudice di pace.
Competenza per territorio
Una volta individuato il giudice competente per materia, deve essere individuato quello competente per territorio: questa competenza è fondata su una ripartizione del territorio in “circoscrizioni”.
Art 8 cpp: “1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o omissione. 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. 4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.”
Se i criteri di questo articolo non sono sufficienti, si fa riferimento all’art 9 cpp:
Art 9 cpp: “1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell’art 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o omissione. 2. Se non è noto il luogo indicato dal primo comma, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora, o del domicilio dell’imputato. 3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art 335.”
L’art 11 concerne la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. Questo sancisce che se un magistrato assume in un procedimento la qualità di persona sottoposta alle indagini, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato, è competente il giudice ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’appello determinata dalla legge, in particolare alla tabella all’art 1 disp. Att. Cpp la quale prevede che per ogni distretto di Corte d’appello ne sia indicato un altro competente territorialmente per il procedimento in questione.
Connessione di procedimenti: diversi tipi
- Connessione soggettiva: accanto alle figure tipiche del concorso e cooperazione di persone nel reato, si prende in considerazione anche l’ipotesi di un evento criminoso determinato da più condotte tra loro indipendenti;
- Ipotesi in cui un soggetto abbia integrato più reati con una sola condotta, oppure l’ipotesi in cui uno stesso soggetto abbia adottato più condotte criminose per uno stesso disegno criminoso (connessione oggettiva);
- Ipotesi che prende in considerazione un legame teleologico: più reati commessi dallo stesso soggetto dei quali gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri.
La connessione si distingue poi in:
- Omogenea: procedimento appartiene allo stesso tipo di organo giudiziario;
- Eterogenea: procedimento appartiene a tipi diversi di organi giudiziari.
Disciplina degli effetti: a chi deve essere attribuita la competenza dei procedimenti connessi?
Il criterio base è dato dalla “gravità del reato”; solo nei casi di uguale gravità subentra il principio della “priorità temporale”.
Ipotesi particolare: concorso di persone nel reato da cui è derivata la morte di una persona. Se le azioni o omissioni sono avvenute in luoghi diversi opera il criterio dell’evento, fissando le competenze dell’ufficio giudiziario che ha sede nel luogo in cui la morte si è verificata.
Peraltro la connessione tra due o più procedimenti non comporta automaticamente la riunione degli stessi. Questa è infatti esclusa qualora il giudice ritenga che essa determini un ritardo nella definizione dei processi connessi.
I processi riuniti, inoltre, possono essere separati per esigenze riconducibili alla speditezza processuale. Ostativa alla separazione è comunque una valutazione del giudice circa l’indispensabilità della riunione stessa per l’accertamento dei fatti.
In via generale riunione e separazione devono essere dichiarate con ordinanza, previa audizione delle parti del processo.
Incompetenza: diverse tipologie
Incompetenza per territorio: nel caso in cui il processo segua il rito ordinario, ossia attraverso udienza preliminare, il momento della pronuncia del provvedimento conclusivo dell’udienza coincide/identico nel limite preclusivo oltre il quale l’eccezione di incompetenza non può più essere rilevata.
Se l’udienza preliminare manca il momento preclusivo coincide con la fase di passaggio dagli atti predibattimentali alla fase dibattimentale vera e propria (tra verifica di regolare costituzione e dichiarazione formale di apertura del dibattimento).
Incompetenza per materia: rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Due eccezioni:
- Incompetenza derivante da connessione disciplina uguale all’incompetenza per territorio con uguali sbarramenti;
- Giudice superiore giudica reato di competenza giudice inferiore limite ultimo conclusione atti introduttivi del dibattimento.
Difetto di giurisdizione: rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (quindi fin dalla fase delle indagini preliminari). Con la formula “difetto di giurisdizione” il legislatore ha voluto alludere al cd difetto relativo di giurisdizione; particolare ipotesi di incompetenza per materia derivante dalla mancata osservanza delle norme nella ripartizione tra giurisdizione ordinaria e speciale.
Conflitti di competenza
Si ha quando due o più giudici hanno posizioni diverse circa la competenza. Questi possono essere positivi, cioè due o più giudici si ritengono tutti competenti; negativi, cioè nessun giudice si ritiene competente.
Questo conflitto può essere rilevato da uno qualsiasi dei giudici coinvolti, ma può essere altresì denunciato dalle parti del processo; questa denuncia è diversa dall’eccezione di incompetenza: tale denuncia coincide solo nell’evidenziare comportamenti incompatibili tra due o più giudici.
Il conflitto è risolto in Corte di Cassazione e il processo relativo si rivolge in camera di consiglio sentite le parti e acquisite dai giudici coinvolti le informazioni necessarie. La decisione della Corte è vincolante, salvo che nel corso del processo sorgano nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica della competenza.
A seguito della decisione si avrà uno “spossessamento” del giudizio nei confronti di tutti quei giudici diversi da quello individuato come competente dalla Cassazione; conseguente sarà lo “spostamento” di tutti gli atti compiuti.
Cassazione risolve il conflitto negativo il giudice individuato sarà obbligato ad agire.
Capacità del giudice
Le condizioni di capacità del giudice sono particolarmente importanti, poiché la violazione delle norme sulla capacità coincide a causa di nullità “assolute”, insuscettibile di sanatoria e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Riconducibili a queste condizioni è la cosiddetta “capacità generica di esercizio” che coincide con la valida nomina più ammissione alle funzioni.
Ne sono escluse, invece, la “capacità di acquisto di questa qualità”, la “capacità specifica di esercizio”:
- Capacità di acquisto: riconducibile ai requisiti che una persona deve possedere per essere nominata giudice (cittadinanza, titolo di studio, godimento di diritti civili); violazione comporta l’inesistenza; atti a non iudice.
- Capacità specifica di esercizio: riconducibile alle disposizioni sulla destinazione dei giudici a uffici e sezioni, sulla formazione dei collegi. Irregolarità non producono nullità.
Imparzialità
Non soggezione a condizionamenti d’ogni genere che possono influenzare la necessità di accertamenti e valutazioni ispirate solo da diritto e giustizia. Con la legge costituzionale 2/99 questa caratteristica è stata introdotta all’interno del sistema giudiziario.
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