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L'esercizio della jurisdictio minor nell'attuale assetto normativo

L'esercizio della jurisdictio minor nell'attuale assetto normativo è in coerenza logica con l'assetto normativo peculiare del giudizio. Nel giudizio, il legislatore delegato ha scelto di abbandonare la classica dicotomia tra pena detentiva e pena pecuniaria, dando maggior rilievo al contatto tra le parti. Questa scelta è funzionale alla verifica della praticabilità delle vie alternative alla reclusione in carcere, sostituendo la stessa con sanzioni pecuniarie. Questo approccio permette un giudizio rapido in cui, in caso di condanna, si conseguono pene miti ma effettive, elevando la sanzione pecuniaria a "sanzione principale". Tutto ciò è improntato alla logica conciliativa che deve investire il giudice.

Con riferimento alla disciplina processuale, appare di facile intuizione.

La dal suo primo contatto con la res judicanda. Scelta operata dal legislatore nel propendere verso epiloghi del procedimento squisitamente di tipo risarcitorio o riparatorio (ad ex l’art.34 del D. Lgs. Che introduce il criterio della “particolare tenuità” del L’introduzione della prova testimoniale nel giudizio di fronte al giudice fatto come causa di esclusione della punibilità, nonché l’art. 35 in tema di di pace estinzione del reato per effetto di condotta riparatoria. Si delinea dunque una disciplina inerente la competenza penale del giudice Il Capo V del D. Lgs. 274/2000 disciplina il giudizio dinanzi al giudice di pace incentrata sulla figura di un giudice “conciliatore” in grado di pace. Anche per il giudice di pace l’udienza di comparizione è destinata ad garantire una risposta efficace dell’ordinamento (anche in presenza di aprire il dibattimento ed eventualmente anche a concluderlo, sempre.

Chereati non gravi, espressione di micro – conflittualità tra privati) e di l’istruttoria, propedeutica alla decisione, possa validamente esaurirsi neldeflazionare il carico di lavoro dei tribunali. medesimo contesto.

La scelta del legislatore di operare uno spostamento di competenza in Il PM o la persona offesa che abbia agito ai sensi dell’art. 21 d. lgs.favore del giudice di pace soffre di un vizio congenito da subito censurato, depositano nella cancelleria del giudice l’atto di citazione a giudizio con levale a dire la singolare anomalia tra la legge delega e il d. lgs. 274/2000. relative modifiche.

Il rito innanzi al giudice di pace, secondo l’art. 17 della legge delega (n. Il termine per il deposito delle liste testimoniali è previsto a pena di468/1999), doveva essere predisposto ricalcando quanto statuito nel inammissibilità: ciò significa che il PM o la persona offesa (a seconda dichi sia stato il promotore del

procedimento) dovrà indicare i propriLibro VIII del codice, recante disposizioni circa il procedimento davanti al testimoni e consulenti tecnici direttamente nell'atto di citazione a giudiziotribunale in composizione monocratico. o nel ricorso immediato al giudice.Tale esplicito richiamo è scomparso nel testo del decreto legislativo Vi sono due differenti tecniche di vocatio in judicium e gli artt. 20 e 21generando la proporzione di quella che sarebbe stata la prima di una lunga del decreto infatti introducono due differenti strumenti all'uopo preposti:serie di antinomie legate alla riforma del giudice di pace penale. la citazione affidata alla polizia giudiziaria e il ricorso immediato algiudice ad opera della persona offesa.Art. 20: la polizia giudiziaria salvo specificate ipotesi, sulla baseL'esigenza di "massima semplificazione": dal rito pretoriale alle dell'imputazione formulata dal PM dispone direttamente la

Comparizione e vocazioni conciliatorie del giudice di pace dell'imputato davanti al giudice. È inevitabile che il rinnovato potenziamento di ruolo attribuito alla polizia al principio di libertà processuale, garantendo la riservatezza della giustizia finisca col ripercuotere talune scelte operative del PM prima e udienze nell'interesse dei minorenni del giudice di pace in seconda istanza. Di notevole importanza è stata la Risoluzione ONU che ha stabilito L'art. 21 dispone che l'offeso possa ricorrere immediatamente al giudice. I "Regole Minime per l'amministrazione della giustizia dei minori" (c.d. riflessi sul modus operandi del giudice sono immediati dal momento che, Regole di Pechino) che individuano delle linee guida relative alle nell'ipotesi di ricorso immediato della persona offesa, l'atto di chiamata in fattispecie processuali in cui è coinvolto un minorenne. Il giudizio proviene direttamente dal

giudice che compie un controllo L'ordinamento interno ha istituito ben presto il Tribunale per i Minorenni preliminare sull'atto introduttivo del privato, pur rimanendo nei limiti della (r.d.l. 20/7/1934) e già prima dell'approvazione delle Regole di Pechino hamera delibazione, effettuata sulla base di quanto predisposto dal stabilito norme costituzionali a tutela del minore. Agli artt. 2 e 3 Cost. ricorrente. sono attribuiti al fanciullo il diritto di maturare e di sviluppare la propriaIl PM e la persona offesa hanno l'obbligo di indicare i testimoni ed i personalità e le proprie potenzialità di ottenere uguaglianza sostanziale; consulenti tecnici nello stesso atto di vocativo in ius a pena di all'art. 30 è garantito il diritto all'educazione e all'art. 31 è imposta la inammissibilità; il deposito delle liste (nel termine ordinario di 7 giorni) protezione della gioventù favorendo gli istituti

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necessari a tale scopo. Riguarderà le altre parti le quali non hanno avuto, fino a quel momento, Il fanciullo può essere autore, vittima, testimone di un reato. L'occasione per indicare le fonti orali. Il minore può sia partecipare al processo penale ordinario (in questo caso La dizione "per l'udienza di comparizione" non lascia margini interpretativi il legislatore ha predisposto una disciplina ad hoc, cercando di in relazione al termine ultimo previsto a pena di decadenza per il deposito salvaguardare la serenità del bambino e di evitare che il processo possa delle liste. produrgli conseguenze negative), sia essere sottoposto egli stesso ad un Il comma 8 dell'art. 29 prevede che "la parte che omette la citazione processo (in questo caso si apre un altro binario: il processo penale decade dalla prova". L'omessa citazione di testi e consulenti tecnici, minorile). autorizzata dal giudice nell'udienza di rinvio,

provoca la decadenza della Il legislatore ha predisposto una normativa particolare relativa alprova per la parte che, pur avendone chiesto l'ammissione abbia processo in cui sono parte i minori (D.P.R. 448/1988), in virtù della tutelamanifestato per facta concludentia la carenza di interesse all'acquisizione delle condizioni psicofisiche del minore – autore del reato. La Cortedel mezzo di prova. Costituzionale ha affermato che è prioritario il dovere dello Stato alrecupero del minore piuttosto che la realizzazione della pretesa punitivanei confronti dello stesso. L'esigenza primaria è quella di proteggerlo dasituazioni che possano influenzarne la crescita e l'inserimento nellaL'esame e la testimonianza del minore società.Nel 1924 la Convenzione di Ginevra ha enunciato dieci punti relativi al Il fanciullo viene protetto da tutti quegli atti che potrebbero provocarglitrattamento dei minori, riconoscendo il diritto del

bambino alla propria turbamento. La giurisdizione viene attuata con organi speciali: presso ogni integrità fisica e ad un processo formativo normale. Il bambino veniva sede o sezione distaccata di corte d’appello è istituito un Tribunale per iriconosciuto soggetto di diritti in un documento internazionale. Minorenni, che opera con due magistrati ordinari e due giudici onorari, cheLa Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle sono benemeriti nell’assistenza sociale o esperti scelti tra biologi,libertà fondamentali, all’art. 6 ha espressamente statuito un’espressione psichiatri, antropologi criminali, pedagoghi o psicologi. 11Il PM presso il tribunale per i minorenni ha un’autonoma Procura della Qualora il processo non venga definito all’udienza preliminare si passa alRepubblica che dispone di una sezione specializzata di polizia giudiziaria dibattimento, sede in cui si svolge eventualmente.

L'esame del minore è affidato a personale con specifiche attitudini e preparazione. Alla conclusione del processo può avvenire nelle stesse forme del giudizio ordinario; in caso di condanna la pena verrà diminuita ex art. 98. La Corte d'appello è competente per i minorenni e giudica con tre magistrati e due giudici onorari con competenze specifiche.

Il nostro sistema, pur statuendo (art. 120) che i minori di quattordici anni non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento, non ha posto alcun limite alla loro testimonianza nel momento in cui ha disciplinato la capacità a testimoniare. Il fanciullo viene tutelato dalla presenza dei genitori o di un'altra persona idonea a prestare assistenza affettiva e psicologica.

Un ruolo fondamentale lo svolgono le indagini condotte sull'età e sulla personalità del minorenne. Si ritiene che il minorenne sia capace di rendere testimonianza all'interno di una specifica disciplina.

minore che hanno lo scopo di accertarne l’imputabilità e il fattispecie processuale, sia esso autore, vittima o semplice testimone del grado di responsabilità, di valutare la rilevanza sociale del reato avendo reato. La minore età di un testimone non incide sulla sua capacità di riguardo alla capacità del minore di riuscire a comprenderne il disvalore del testimoniare. La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del fatto in base alla situazione e alle condizioni in cui egli è vissuto e minore resta affidata al prudente apprezzamento del giudice. Il giudice cresciuto. Non sono esperibili quei procedimenti speciali che non può decidere di accertare l’idoneità mentale o fisica a rendere consentano un’adeguata indagine sulla personalità del minore. testimonianza, avvalendosi di periti psicologici o di altri esperti e con i Quanto alle misure precautelari vengono posti limiti all’arresto

In mezzi consentiti dalla legge (regola che deve ritenersi applicabile anche al flagranza ed è previsto un tipo particolare di misura precautelare: minorenne). L'accompagnamento a seguito di flagranza (in questo caso il minore viene accompagnato ed eventualmente trattenuto negli uffici della polizia) è necessario evitare che la partecipazione al processo possa costituire un pregiudizio alla crescita del bambino o possa comportare ulteriori e giudiziaria.

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ectoplasmon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Garofoli Vincenzo.