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Elemento soggettivo
Va però sottolineato come, affinché il singolo agente risponda a titolo di concorso, è necessario accertare incapo allo stesso la coscienza e la volontà di cooperare.
Si comprende quindi la comune affermazione secondo cui "è solo in riferimento alla persona del partecipe che va ricercato e delineato l'elemento soggettivo della partecipazione".
L'esistenza o meno di un accordo preventivo, è indice di una maggiore gravità del reato commesso, sia sul piano oggettivo, dimostrando l'esistenza di una forma embrionale di criminalità organizzata, sia su quello soggettivo, per la maggiore intensità del dolo di concorso: dunque il previo accordo rileverà in sede di commisurazione della pena.
Modelli sanzionatori concorso di persone- Modello di responsabilità differenziata: essa implica una responsabilità ed una punibilità dei concorrenti diverse in base ai singoli.
Tipi di concorso, in funzione dei ruoli rivestiti dai concorrenti:
- Autore: colui che compie l'azione
- Coautore/correo: colui che esegue l'azione insieme ad altri
- Partecipe/complice: colui che si limita a porre in essere una condotta di per sé non integrativa della fattispecie legale tipizzata
- Modello di pari responsabilità: esso rifiuta la tipizzazione per categorie e opta per una tipizzazione causale dell'illecito, riconducendo alla fattispecie concorsuale tutte le condotte legate all'evento lesivo.
Giurisprudenza:
Al suddetto modello è ispirato l'art. 110 e seguenti c.p. che esprime un'astratta equiparazione della responsabilità da concorso, poiché esiste una distinzione tra compartecipazione primaria e secondaria, posto che l'art. 114 c.p. (circostanza attenuante) prende in considerazione il contributo di minima importanza: deve questo essere del tutto marginale e di così lieve efficienza causale da risultare quasi
Trascurabile rispetto all'evento, ciò concede al giudice la possibilità di diminuire la pena. Es: non vi rientrano la condotta del c.d. palo, o di chi trasporta la refurtiva o chi fornisce informazioni per facilitare la commissione del reato.
Teorie generali sulla disciplina
Con riferimento alla fattispecie mono-soggettiva, sostanzialmente non vi sono, almeno in linea teorica, problemi di attribuzione al soggetto agente della condotta posta in essere, quando invece il reato previsto dalla stessa norma è realizzato in concorso di persone occorre chiarire in via preliminare che cosa significhi aver commesso un reato come concorrente.
In dottrina e in giurisprudenza con riferimento a ciò si sono avanzate nel corso del tempo diverse teorie.
- La teoria della Causalità
Nello specifico, essa risulta essere troppo ancorata ad una visione materiale del fatto di reato e una sua ferrea applicazione ridurrebbe al minimo l'ambito di applicabilità.
della disciplina di riferimento.
ESEMPIO: Tizio, che fa il palo ed aspetta in macchina nel frattempo che Caio commette la rapina.
Ebbene, appare evidente che questa tesi restringe troppo, in virtù del fatto che l’azione di Tizio non abbia avuto alcun rapporto casuale con l’evento, e quindi non penalmente rilevante poiché anche senza la condotta di Tizio la rapina si sarebbe realizzata.
- Teoria della causalità agevolatrice: prevalente in giurisprudenza, il contributo punibile non è solo quello necessario ma è anche quello che ha reso più facile/più agevole la realizzazione del reato.
Es: condotta del palo presa singolarmente è vero che non è stata essenziale ma ha reso più agevole la commissione del reato.
La teoria dell’accessorietà - Una seconda teoria avanzata è quella della cosiddetta accessorietà la fattispecie concorsuale può dirsi integrata solo se perlomeno uno dei concorrenti
abbia integralmente posto in essere una condotta che risulti tipica sulla base di una norma incriminatrice, rispetto alla quale la condotta dell'altro concorrente ha natura accessoria. Es: il palo durante il furto. In ciò vi è una tipicità indiretta poiché il palo accede alla condotta di chi commette il furto. Si è riscontrato il problema della compatibilità della teoria dell'accessorietà con la nuova disciplina, poiché entrambi i soggetti non realizzano delle condotte tipiche e quindi verrebbero puniti più lievemente se le condotte vengono punite singolarmente. Inoltre, la nuova disciplina non prevede più una distinzione tra l'azione tipica dell'autore e l'azione atipica del partecipe, equiparando le due anche dal punto di vista sanzionatorio. La teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale (Art. 110 + reato di parte speciale) è una delle teorie che si occupa di questo problema.dell'accessorietà assumevano erroneamente come modello base la fattispecie mono-soggettiva, e in virtù di questo loro atteggiamento si scontravano. Sulla base della suddetta teoria "tutti i concorrenti in un reato indipendentemente dal ruolo che essi hanno svolto, devono essere guardati unitariamente, così come unica è la lesione che la loro azione globalmente considerata ha causato al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. I singoli contributi di ciascuno dei co-autori, privi di autonomo significato se isolatamente considerati, convergono tutti all'interno di un'unica condotta, sicché è sufficiente che la stessa sia verificata, e in tal caso in sede di attribuzione del reato nessuna rilevanza ha domandarsi chi nello specifico ha fatto cosa. Unica è l'azione, unica è la responsabilità, seppure la stessa è attribuibile a più soggetti. Es: il padre dipendente pubblico (qualifica(soggettiva) fa rubare al figlio (condotta materiale) i pcdel suo ufficio, la somma di queste due fa l'intero cioè il peculato in concorso
Omissione nel concorso di persone
Anche la condotta omissiva può assumere rilievo nell'ambito della fattispecie concorsuale: occorre distinguere il concorso nel reato omissivo dal concorso per omissione nel reato commissivo
- Concorso nel reato omissivo: avviene mediante l'omissione nel reato omissivo: cioè attraverso l'omissione di più soggetti che si accordano per non adempiere ciascuno il proprio obbligo,
Es. Genitori che di comune accordo lasciano morire di fame il figlio
oppure mediante azione nel reato omissivo: cioè attraverso una condotta commissiva
Es. Colui che convince l'agente di polizia giudiziaria a non denunciare un reato
- Concorso per omissione nel reato commissivo: perché l'omissione assuma rilevanza penale è necessario che essa sia condizione necessaria
oppure agevolatrice della realizzazione del fatto. Es. custode che si accorda con i ladri per non azionare il sistema di allarme. Occorre delimitare i confini esterni dell'omissione penalmente rilevante con riferimento alla figura della connivenza: esso consiste nel comportamento di colui che assiste alla perpetrazione di un reato senza intervenire, non avendo però alcun obbligo giuridico di impedirne la commissione. In questo caso nessuna responsabilità penale può sorgere in capo al soggetto rimasto inerte, poiché non vi è un obbligo sui cittadini di impedire un reato, salvo che si tratta di pubblici ufficiali, sindaci ecc. Ma la giurisprudenza punisce il connivente nel momento in cui il soggetto che commette il reato viene incitato così da rafforzare il piano criminoso dell'ideatore, oppure del soggetto che si trova in una posizione di garanzia (cioè quegli obblighi giuridici di impedire l'evento in capo al soggetto). Per stabilirel'ambito d'applicabilità del concorso o della connivenza si valuterà caso per caso in base alla condotta tenuta dal soggetto sia sotto il profilo materiale che sul piano dell'elemento psicologico. In capo agli appartenenti alle forze dell'ordine: costoro devono rispondere a titolo di concorso ogniqualvolta non si attivano per impedire i reati connessi in loro presenza. Cooperazione colposa (concorso colposo nel delitto colposo). L'art. 113 c.p. "nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alla pene stabilite per il delitto stesso". Tanti soggetti violando norme cautelari realizzano un evento non voluto e quindi colposo. Ai fini dell'applicazione del suddetto articolo, è necessario che siano accertate in capo ai concorrenti: - Coscienza e volontà di concorrere alla condotta violatrice delle norme cautelari - La previsione o laInoltre parte della dottrina sostiene che la cooperazione colposa presuppone la condizione della consapevolezza del carattere colposo della condotta altrui
Es. Tizio presta l’auto a Caio che sa di essere senza patente, Tizio risponderà di concorso nell’omicidio colposo del secondo, da questi causato per imperizia
L’art 113 non ha alcuna rilevanza incriminatrice, poiché violando regole cautelare implicano e ne fanno derivare causalmente la morte sarebbero punibili soggettivamente per delitto colposo
Mentre in alcuni casi ha rilevanza incriminatrice, nei reati mera condotta o nei reati omissivi propri ed ipropri e di evento a forma libera
Es. Tizio presta l’auto a Caio che sa di essere senza patente, Tizio risponderà di concorso nell’omicidio colposo del secondo, da questi causato per imperizia
Se non esistesse l’art. 113 Tizio non verrebbe punito
Concorso Misto
Peculiare è problematico dell'elemento soggettivo nel reato realizzato da più persone è quello del diverso atteggiamento psicologico avuto da ognuno di essi, possono infatti configurarsi ipotesi di c.d. concorso misto ossia partecipazione dolosa a delitto colposo e partecipazione colposa a delitto doloso.
La disposizione dell'art. 110 c.p. secondo cui ciascun compartecipe soggiace alla pena stabilita per il reato viene così interpretata nel senso che a ciascuno verrà applicata la pena stabilita per il reato da lui commesso ritenendo che dall'incontro tra la norma di parte speciale e le norme sul concorso si generi non una ma tante fattispecie tra loro diverse per l'atteggiamento psichico proprio del compartecipe (teoria del c.d. fattispecie plurisoggettiva differenziate).
Tale diversità può portare a differenze nel trattamento penale di ciascun compartecipe si può avere una maggiore o minore gravità della pena.
seconda della gravità del fatto commesso, spetta al giudice. Tuttavia, è importante sottolineare che l'articolo 113 del codice penale italiano non tratta specificamente delle circostanze aggravanti o attenuanti, ma riguarda il principio generale della determinazione della pena. Pertanto, la decisione di applicare o meno tali circostanze dipende dal giudice, che valuterà la gravità del reato e le eventuali circostanze che possono influire sulla responsabilità dell'imputato. In ogni caso, è fondamentale consultare un avvocato specializzato in diritto penale per ottenere una consulenza legale adeguata in base alla specifica situazione.