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INCIDERE SULLA LIBERTÀ PERSONALE
L’art.224 bis disciplina i provvedimenti del giudice nel caso di perizie che richiedono il compimento di atti
idonei ad incidere sulla libertà personale. Nello specifico, si prevede che quando si debba procedere per
reati di una certa gravità (delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni, per i delitti concernenti omicidi o lesioni stradali,
nonché negli altri casi previsti dalla legge), qualora per l’esecuzione di una perizia sia necessario compiere
atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali ad esempio prelievo di capelli, di peli o di mucosa del
cavo orale, oppure altri accertamenti medici, e manchi il consenso della persona interessata, il giudice può
disporre ex officio l’esecuzione coattiva, con ordinanza, se essa risulti assolutamente indispensabile per la
prova dei fatti. L’ordinanza in parola deve contenere, oltre alle generalità della persona da sottoporre
all’esame peritale, l’indicazione delle ragioni che la rendono assolutamente indispensabili dal punto di vista
probatorio, insieme all’avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore o, comunque, da persona di
fiducia. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, la norma prevede che la perizia non potrà
comunque contrastare con espressi divieti di legge, né potrà mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la
salute della persona o del nascituro, e nemmeno provocare sofferenze di non lieve entità, secondo la
scienza medica, salvo in ogni caso il necessario rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
267. Astensione e ricusazione del perito
Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. Il perito può essere ricusato
dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 del medesimo
articolo. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite
le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti
successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere. Sulla dichiarazione di astensione o di
ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia. Si osservano, in quanto applicabili, le
norme sulla ricusazione del giudice.
268. Incapacità e incompatibilità del perito
Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto
da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o
sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a
misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal
testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete; e) chi è stato nominato
consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
269. Nomina del perito
Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare
competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che
il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone
quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze
in differenti discipline. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di
astensione previsti dall'articolo 36.
270. Oggetto della perizia
La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della
pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel
reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche
indipendenti da cause patologiche.
271. La perizia
La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della
pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel
reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche
indipendenti da cause patologiche. : Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata,
contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. Il giudice dispone la citazione del perito e
dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta
tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.
272. Acquisizione di documenti e dati informatici
È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da
quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.
273. Verbali di prove di altri procedimenti
È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte
nell'incidente probatorio o nel dibattimento. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un
giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata. La norma in esame
disciplina l’ingresso nell’ambito processuale dei verbali relativi alle prove di altri procedimenti considerati
dei documenti per via della loro provenienza esterna rispetto al processo nel quale dovrebbero essere
acquisiti.
274. Acquisizione di sentenze irrevocabili
Fermo restando che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite se il fatto per il quale si procede deve
essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa, queste sentenze possono
essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate dando conto nella motivazione
dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le
quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
275. Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato
È’ consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se
sequestrato presso altri o da altri prodotto. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è
sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni. È’ consentita l'acquisizione, anche di
ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri
prodotto. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun
modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
276. Documenti anonimi
I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati
salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. Il pubblico ministero
dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti
concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico,
illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta
illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del
procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i
supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di
disporne la distruzione. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa
l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che
potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Sentite le parti
comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga
sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di
cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei
difensori delle parti. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto
dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di
cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun
riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.
277. Documenti falsi
Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al
procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del
documento.
278. Traduzione di documenti e trascrizione di nastri magnetofonici
Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la
traduzione a norma dell’articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione. Quando è acquisito un
nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell’articolo 268 comma
7.
279. Rilascio di copie dei documenti prodotti
È previsto un apposito procedimento in camera di consiglio, con contraddittorio, al fine della distruzione dei
documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a
traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Di tali documenti, infatti, è vietato
effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può
essere utilizzato. In tutti i casi in cui sia acquisito al procedimento un documento che non deve rimanere
segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia
autentica a norma dell’art. 116 c.p.p.
280. Documenti relativi al giudizio sulla personalità
È con