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INCIDERE SULLA LIBERTÀ PERSONALE

L’art.224 bis disciplina i provvedimenti del giudice nel caso di perizie che richiedono il compimento di atti

idonei ad incidere sulla libertà personale. Nello specifico, si prevede che quando si debba procedere per

reati di una certa gravità (delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena

dell’ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni, per i delitti concernenti omicidi o lesioni stradali,

nonché negli altri casi previsti dalla legge), qualora per l’esecuzione di una perizia sia necessario compiere

atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali ad esempio prelievo di capelli, di peli o di mucosa del

cavo orale, oppure altri accertamenti medici, e manchi il consenso della persona interessata, il giudice può

disporre ex officio l’esecuzione coattiva, con ordinanza, se essa risulti assolutamente indispensabile per la

prova dei fatti. L’ordinanza in parola deve contenere, oltre alle generalità della persona da sottoporre

all’esame peritale, l’indicazione delle ragioni che la rendono assolutamente indispensabili dal punto di vista

probatorio, insieme all’avviso circa la facoltà di farsi assistere da un difensore o, comunque, da persona di

fiducia. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, la norma prevede che la perizia non potrà

comunque contrastare con espressi divieti di legge, né potrà mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la

salute della persona o del nascituro, e nemmeno provocare sofferenze di non lieve entità, secondo la

scienza medica, salvo in ogni caso il necessario rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.

267. Astensione e ricusazione del perito

Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo. Il perito può essere ricusato

dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 del medesimo

articolo. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite

le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti

successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere. Sulla dichiarazione di astensione o di

ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia. Si osservano, in quanto applicabili, le

norme sulla ricusazione del giudice.

268. Incapacità e incompatibilità del perito

Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto

da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o

sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a

misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal

testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete; e) chi è stato nominato

consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

269. Nomina del perito

Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare

competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che

il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone

quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze

in differenti discipline. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di

astensione previsti dall'articolo 36.

270. Oggetto della perizia

La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono

specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della

pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel

reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche

indipendenti da cause patologiche.

271. La perizia

La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono

specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della

pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel

reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche

indipendenti da cause patologiche. : Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata,

contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del

giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. Il giudice dispone la citazione del perito e

dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta

tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.

272. Acquisizione di documenti e dati informatici

È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da

quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.

273. Verbali di prove di altri procedimenti

È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte

nell'incidente probatorio o nel dibattimento. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un

giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata. La norma in esame

disciplina l’ingresso nell’ambito processuale dei verbali relativi alle prove di altri procedimenti considerati

dei documenti per via della loro provenienza esterna rispetto al processo nel quale dovrebbero essere

acquisiti.

274. Acquisizione di sentenze irrevocabili

Fermo restando che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite se il fatto per il quale si procede deve

essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa, queste sentenze possono

essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate dando conto nella motivazione

dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le

quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

275. Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato

È’ consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se

sequestrato presso altri o da altri prodotto. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è

sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni. È’ consentita l'acquisizione, anche di

ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri

prodotto. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun

modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

276. Documenti anonimi

I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati

salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. Il pubblico ministero

dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti

concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico,

illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta

illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del

procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i

supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di

disporne la distruzione. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa

l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che

potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Sentite le parti

comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga

sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di

cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei

difensori delle parti. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto

dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di

cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun

riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.

277. Documenti falsi

Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al

procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del

documento.

278. Traduzione di documenti e trascrizione di nastri magnetofonici

Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la

traduzione a norma dell’articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione. Quando è acquisito un

nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell’articolo 268 comma

7.

279. Rilascio di copie dei documenti prodotti

È previsto un apposito procedimento in camera di consiglio, con contraddittorio, al fine della distruzione dei

documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a

traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Di tali documenti, infatti, è vietato

effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può

essere utilizzato. In tutti i casi in cui sia acquisito al procedimento un documento che non deve rimanere

segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia

autentica a norma dell’art. 116 c.p.p.

280. Documenti relativi al giudizio sulla personalità

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A.A. 2025-2026
223 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Alonzi Fabio.