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GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

La giurisdizione esclusiva, disciplinata dalla legge, è estesa ai diritti soggettivi. Tale giurisdizione è la parte di giurisdizione amministrativa per la quale il giudice amministrativo giudica sia dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi.

Prima di soffermarci sulle materie oggetto di giurisdizione esclusiva, sembra opportuno chiarire, in via preliminare, quali siano, sotto il profilo dei poteri istruttori e decisori di cui il giudice amministrativo può far uso, gli elementi di distinzione tra la giurisdizione esclusiva e quella di legittimità.

Circa i poteri decisori, l'art. 35 c.1 d.lgs. n. 80/1998 prevede che la giurisdizione esclusiva è una giurisdizione piena, non esclusivamente limitata all'annullamento dell'atto illegittimo, ma estesa alla reintegrazione delle conseguenze dannose dell'atto, anche attraverso il potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto. Tali poteri sono stati estesi anche al giudizio di legittimità.

Va rilevato che, in sede di giurisdizione esclusiva, tali poteri investono anche i diritti soggettivi e che essi si esplicano, tuttora, in modo parzialmente diverso a seconda che si tratti di tutelare diritti soggettivi e interessi legittimi.

Circa i poteri istruttori l'art.35 c.3 d.lgs. n. 80/1998 prevede che il giudice amministrativo può utilizzare tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile.

Negli anni venti dello scorso secolo le materie oggetto di giurisdizione esclusiva erano poche e di scarsa rilevo. Negli anni settanta tale elenco è andato ad aumentare e infine negli anni novanta si è assistito ad un allargamento di così ampia portata da far ritenere che il criterio di riparto giurisdizionale per materia avesse finito, di fatto, per sostituire il tradizionale criterio di riparto per situazione giuridica soggettiva.

Quindi significativa estensione delle materie sottoposte alla giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo, l'emanazione degli artt.33 e 34 d.lgs. n.80/1998 ha assunto il senso di un vero e proprio ribaltamento del rapporto tra i criteri di riparto della giurisdizione. Difatti attraverso tali disposizioni sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi (art.33) e quelle relative ad urbanistica ed edilizia (art.34). Tali norme hanno sollevato complesse questioni interpretative e contrasti di giurisprudenza in relazione al significato da attribuire alla locuzione "servizio pubblico" o a quella di "uso del territorio" e hanno finito per essere oggetto di analisi da parte della corte costituzionale. La sentenza della c.cost. n. 204/2004 infatti ha riconosciuto al giudice amministrativo la piena dignità di giudice ordinario e ha confermato la possibilità per tale giudice di pronunciarsi sul risarcimento del danno ingiusto, MA ha circoscritto l'area di estensione.

La giurisdizione esclusiva è attribuita per materie tassativamente determinate, ha carattere GIURISDIZIONE DI MERITO eccezionale ed aggiuntivo, e sembra caratterizzata da più penetranti poteri attribuiti al giudice amministrativo. La sua area di estensione, piuttosto limitata e riguarda casi che rivestono scarso rilievo, è definita dall'elenco contenuto negli anni artt.27 e 29 t.u. cons. St. E nell'art. 7 l.tar. Quando pronuncia anche nel merito, il giudice amministrativo può avvalersi di poteri istruttori e decisori assai più estesi rispetto a quelli di cui ha goduto, tradizionalmente, in sede di giudizio di legittimità. Sotto il profilo istruttorio, sono consentiti tutti i mezzi di prova ammessi nel processo civile. Sotto il profilo decisorio, il giudice può, oltre che annullare, riformare o sostituire l'atto impugnato ed emettere sentenze di condanna. La giurisdizione di merito è di sviluppandosi come forma derogatoria.

rispetto a un carattere eccezionale, quella di legittimità. Essa, inoltre, si somma a quest'ultima, poiché il giudizio, anche in merito, non si sostituisce a quello di legittimità, ma si limita a seguirlo. Ciò ha costituito una sensibile limitazione delle modalità di esercizio della giurisdizione di merito, poiché il giudice amministrativo ha svolto i normali poteri della giurisdizione di legittimità e ha evitato di pronunciarsi sui contenuti di opportunità delle scelte amministrative. Proprio quest'ultimo profilo costituisce il nodo irrisolto della giurisdizione di merito. Fin dove si può spingere il giudice amministrativo pronunciandosi anche nel merito? La scienza giuridica e la giurisprudenza si sono spesso interrogate sui contenuti del giudizio di merito, ma con profondi contrasti. Si è d'accordo nel ritenere che tale forma di giurisdizione implichi la possibilità, per il giudice, di poter averpienacognizione dei fatti. MA è sulle possibili ulteriori implicazioni che non vi è una posizione unanime, negandosi che ve ne siano. Nonostante ciò vi è chi ritiene che la cognizione di merito possa consentire al giudice di compiere vere e proprie valutazioni di opportunità o di convenienza. Il solo caso in cui il giudice amministrativo compie un significativo utilizzo della giurisdizione di merito è legato all'esercizio del giudizio di ottemperanza, in seno al quale il giudice, al fine di consentire il soddisfacimento della pretesa del ricorrente può, riservandosi il potere di controllo sulla medesima, ordinare all'amministrazione un facere oppure sostituirsi ad essa nel caso in cui detti obblighi vengano considerati violati o elusi. Tale esame delle tre tipologie consente di confermare che a seguito delle trasformazioni intervenute con la l.n. 205/2000 la direzione intrapresa dalla giurisdizione amministrativa è quella.

Della unificazione delle giurisdizioni nel comune modello della giurisdizione piena del giudice amministrativo. Da giudice dell'atto, pertanto, il giudice amministrativo sembra essersi trasformato in giudice del rapporto. Meglio ancor, egli è giudice dotato di giurisdizione piena, potendo esercitare poteri decisori idonei a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale amministrativa.

Giurisdizione e rapporti fra le tutele: Nella configurazione tradizionale del sistema di tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti dei poteri pubblici, all'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario o al giudice amministrativo in relazione alla situazione soggettiva corrispondeva l'attribuzione di una specifica tecnica di tutela e di specifici strumenti processuali. Dinnanzi al giudice amministrativo era esperibile l'azione di annullamento, a carattere costitutivo; dinanzi al giudice ordinario, chiamato a tutelare il diritto soggettivo, era possibile.

Esperire la tutela per equivalente significa avvalersi dell'azione risarcitoria. La distinzione tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria coincide con la differenza tra due modalità di tutela: quella costitutiva di annullamento, di competenza del giudice amministrativo, e quella risarcitoria, di competenza esclusiva del giudice ordinario. La tutela risarcitoria, riconosciuta solo per i diritti e affidata al giudice ordinario, non può essere richiesta al giudice amministrativo, nemmeno quando la sua giurisdizione si estende anche ai diritti, come nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva. Per ottenere una tutela completa della propria sfera giuridica, è necessario prima rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento lesivo per illegittimità e successivamente rivolgersi al giudice ordinario per il risarcimento del danno.

patito in relazione all'attività dell'amministrazione ritenuta illegittima dal giudice amministrativo. Il riparto di giurisdizione comportava la necessità di un doppio giudizio per chi intendesse conseguire anche il ristoro degli eventuali danni derivanti dall'illegittimo esercizio del potere pubblico. Alla regola del doppio giudizio - prima davanti al giudice amministrativo, poi dinnanzi al giudice ordinario - era ispirato l'art. 13 l.n. 142/1992 che attribuiva al giudice ordinario la controversia sul risarcimento del danno in materia di appalti per la violazione del diritto comunitario, ma che richiedeva il previo esperimento del ricorso al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento dell'atto in violazione della disciplina comunitaria. Questa situazione è entrata in crisi ed appare ormai superata da una serie di regole ispirate all'esigenza di realizzare una concentrazione delle tutele in una unica sede giurisdizionale, inattuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art.24 cost. Hanno agito come fattori di crisi: il diritto comunitario, che non conosce la distinzione tra diritti e interessi e che, quindi, ha difficoltà a convivere con un sistema che proprio su tale distinzione fonda il riparto della giurisdizione; il ricorso sempre più ampio da parte del legislatore alla giurisdizione esclusiva; l'affermazione della risarcibilità degli interessi legittimi, operata dalla sentenza cass.sez.un. n.500/1999. La concentrazione delle tutele dinanzi ad un unico giudice - il giudice amministrativo - è stata realizzata con il d.lgs. n.80/1998 e con la l.n.205/2000. L'art 35 d.lgs. n.80/1998, nell'ampliare la portata della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha previsto che in tale sede egli può disporre il risarcimento amministrativo del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, cosìconosca anche delle questioni relative al risarcimento del danno, inclusa la possibilità di richiedere la reintegrazione in forma specifica e gli altri diritti patrimoniali consequenziali. Questa disposizione riconosce quindi il potere del giudice amministrativo di occuparsi delle questioni di risarcimento del danno all'interno della sua giurisdizione, sia per quanto riguarda la giurisdizione esclusiva - estesa ai diritti - che per quanto riguarda la giurisdizione di legittimità - riguardante la violazione di interessi legittimi. L'articolo 7 comma 4 della legge n. 205/2000 costituisce una norma sulla concentrazione delle tutele annullatorie e risarcitorie davanti al giudice amministrativo. Con l'ampliamento della portata della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è stato previsto che egli possa occuparsi anche delle questioni di risarcimento del danno.

Può disporre il risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, così concentrando le tutele.

LA COMPETENZA

All'interno di ciascuna giurisdizione sorge il problema della competenza e cioè di definire quale organo giudicante sia titolare

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A.A. 2011-2012
83 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Police Aristide.