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Divieto e obbligo di dimora
Esistono due forme distinte di limitazione della libertà personale:
- Divieto di dimora: all'imputato (all'indagato) è fatto divieto di dimorare in un determinato luogo, con la possibilità di accedervi esclusivamente a seguito di autorizzazione rilasciata dal giudice procedente.
- Obbligo di dimora: in questo caso si impedisce all'imputato (o all'indagato) di allontanarsi, senza autorizzazione del giudice, dal territorio del comune dove dimora abitualmente.
Nel caso in cui si voglia garantire un più efficace controllo del soggetto sottoposto alla misura, il provvedimento può obbligare il prevenuto a non allontanarsi dalla frazione del comune ove lo stesso dimora abitualmente. Qualora, invece, il comune di dimora abituale non disponga di un ufficio di polizia, il giudice individua il luogo scegliendo un comune limitrofo a quello di dimora o una frazione di esso.
Nel provvedimento applicativo, il giudice...
indica l'ufficio di polizia dinanzi il quale il prevenuto deve presentarsi senza ritardo. L'imputato (o l'indagato) è tenuto a fornire l'indicazione della sua abitazione e, se espressamente richiesto dal giudice, a dichiarare alla stessa autorità di polizia i luoghi nonché gli orari in cui sarà quotidianamente reperibile. Il giudice può anche stabilire che il soggetto sottoposto alla misura non si allontani da casa in alcune ore del giorno, purché tale restrizione non comporti un pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. I provvedimenti del giudice applicativi del divieto o obbligo di dimora sono comunicati immediatamente alla p.g. competente, alla quale è demandato il compito di vigilare sul rispetto ed osservanza della misura e di informare, di conseguenza, il p.m. procedente di ogni eventuale infrazione.
6. CUSTODIA CAUTELARE IN LUOGO DI CURA. Qualora la persona da sottoporre alla misura custodiale in carcere versi in
Una situazione di infermità mentale tale da comprometterne la capacità di intendere e di volere, il giudice può disporre che la stessa venga condotta in un luogo idoneo alle cure. Il ricovero provvisorio deve avvenire presso una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (Centro di igiene mentale). Il giudice procedente adotta tutte le misure idonee a scongiurare l'eventuale fuga del ricoverato. La misura cessa se la persona sottoposta al ricovero non risulta più inferma di mente.
Si applicano le disposizioni previste per la custodia in carcere sia per quanto concerne la traduzione presso la struttura ospedaliera, nonché per il calcolo della pena da eseguire in caso di condanna (per cui, il periodo trascorso in un luogo di cura verrà detratto, a titolo di presofferto, dalla pena irrogata con la sentenza).
Il procedimento applicativo di una misura cautelare si può dividere in due fasi:
- LA RICHIESTA DEL PM E LA DECISIONE DEL GIUDICE
richiesta dall'organo dell'accusa. In breve, valutata la gravità degli indizi a carico del prevenuto e considerate le esigenze cautelari, il giudice può applicare la stessa misura richiesta dal p.m, una meno afflittiva o, addirittura, ritenere che non vi siano esigenze tali da giustificare l'emissione di una qualsiasi misura.
CARATTERI DEL PROCEDIMENTO. La fase iniziale del procedimento applicativo si svolge "in segreto", ovvero senza che la parte interessata o il suo difensore siano informati né della richiesta presentata né degli elementi su cui la stessa si basa.
La natura cautelare delle misure (il loro carattere di urgenza), legittima a provvedere anche il giudice incompetente. In tal caso, però, la misura avrà un'efficacia limitata a 20 giorni dall'emissione. Il successivo giudice competente potrà emettere una nuova ordinanza ma questa non potrà mai essere confermativa della precedente.
bensì costituirà un nuovo titolo cautelareadottato ex novo.
L’ORDINANZA DEL GIUDICE.
L’ordinanza deve essere motivata.
Il provvedimento contiene infatti, a pena di nullità, l’esposizione:
- “delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta,con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumonorilevanza”;
- “dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, incaso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete especifiche ragioni per le quali le esigenze non possono essere soddisfatte con altre misure”;
- la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato.
Inoltre, l’ordinanza in parola contiene:
- le generalità dell’imputato;
- la data di scadenza della misura;
- la data e la
sottoscrizione del giudice, nonché dell'ausiliario che lo assiste e il sigillo dell'ufficio;
l'indicazione del luogo in cui si trova l'imputato.
ESECUZIONE DELL'ORDINANZA.
L'esecuzione del provvedimento avviene con modalità diverse a seconda del tipo di misura restrittiva:
- Se la misura da applicare è la custodia in carcere, l'esecuzione dell'ordinanza avviene attraverso la consegna all'interessato di una copia della stessa, con facoltà per lo stesso di nominare un difensore. La copia deve essere identica all'ordine di carcerazione, così da consentire al destinatario di esercitare i suoi diritti di difesa. In caso di contrasto tra l'originale e la copia, la validità dell'atto va valutata rispetto alla copia consegnata: la nullità della copia consegnata all'imputato comporta la nullità del titolo originale nei confronti dello stesso;
- Per le altre misure cautelari,
procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e, comunque, non oltre 5 giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, a meno che la persona stessa sia assolutamente impedita.
Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, invece, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
L'interrogatorio è condotto dal giudice secondo le modalità indicate negli artt. 64 e 65 c.p.p. e ad esso possono intervenire il p.m. e il difensore, ai quali va dato avviso della data del compimento dell'atto.
Mediante l'interrogatorio il giudice valuta la sussistenza e la permanenza delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari e, ove queste risultino inesistenti o modificate, provvede alla revoca o alla sostituzione della misura.
È in questo momento che si realizza il primo contraddittorio sulla misura cautelare:
se la persona sottoposta alla misura rende dichiarazioni o fornisce argomenti utili per la sua difesa, il giudice entra in possesso di elementi nuovi della vicenda processuale, da dover valutare unitamente agli atti del p.m. già di sua conoscenza. La misura della custodia cautelare e degli arresti domiciliari, disposta nel corso delle indagini preliminari, perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio nei termini indicati. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del p.m. non può mai precedere l'interrogatorio del giudice: il p.m. che abbia urgenza di interrogare l'indagato può, tuttavia, richiedere che l'interrogatorio da parte del giudice avvenga entro il termine di quarantotto ore anziché entro il termine ordinario di cinque giorni. Inoltre, è da precisare che l'interrogatorio de quo, diversamente da quello del p.m., non viene eseguito per finalità.Investigative ma assolve essenzialmente funzioni di controllo e di garanzia. Qualora il giudice, che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente, rinnovi l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di interrogare nuovamente l'indagato, salvo che intenda contestare elementi nuovi e diversi. La presenza del difensore all'interrogatorio è obbligatoria esclusivamente nell'ipotesi dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare VIZI DI LEGITTIMITÀ. Nel caso di applicazione di misura cautelare (custodia in carcere) da parte del tribunale su autonoma richiesta del p.m. con separato provvedimento rispetto alla sentenza di condanna, gli eventuali vizi di legittimità di quest'ultima non sono estensibili all'ordinanza cautelare dovendosi escludere ogni rapporto di dipendenza processuale e logica tra i due provvedimenti. Essi, infatti, sono adottati in due procedimenti diversi ed autonomi.
l'ordinanza impositiva deriva non dalla forza legale della sentenza