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Estratto del documento

LA PROVA DOCUMENTALE

La prova documentale costituisce una deroga a quello che è il principio di oralità nel dibattimento; in sostanza si acquisisce nel dibattimento un elemento di prova che potrà essere saggiato solo al momento della sua valutazione e non al momento della sua formazione.

È documento, secondo il codice, qualunque supporto cartaceo o altro tipo di supporto idoneo a rappresentare fatti, persone o cose.

È utile distinguere quattro elementi che formano il documento:

  1. Il fatto rappresentato cioè il fatto naturale o la persona o la cosa o lo scritto che si intende rappresentare.
  2. La rappresentazione del fatto che la traduzione, la riproduzione del fatto (immagini, suoni, parole, segni grafici).
  3. Attività dell'incorporazione del fatto rappresentato nella rappresentazione del fatto che è un'attività vera e propria; un esempio può essere la video ripresa, l'attività del riprendere.
  4. Il momento di formazione del documento che è il momento in cui il fatto rappresentato viene incorporato nella rappresentazione del fatto.

mezzo, il supporto di rappresentazione che è il supporto materiale (videocassette, cassette, foglio di carta)

Per cercare di fornirvi un esempio ho pensato a colui che si rivolge alla polizia per denunciare molestie telefoniche e conserva sul proprio cellulare i messaggi di natura molesta; in questo caso...

  • il fatto che intendo rappresentare è la minaccia che ho ricevuto da un determinato soggetto;
  • La rappresentazione del fatto sono i segni grafici, la scrittura;
  • Il mezzo di rappresentazione è la registrazione sul cellulare;
  • Il supporto è il cellulare.

Nel momento in cui questo cellulare sarà sottoposto al vaglio del giudice quest'ultimo dovrà vagliare ciascuno dei quattro elementi e dovrà valutare se le frasi riportate sono rilevanti, sono pertinenti a quella che è la contestazione, che la rappresentazione del fatto sia idonea nel senso che le frasi siano leggibili, se vi sia l'indicazione dell'autore.

,non è elemento secondario verificare se la registrazione sia avvenuta regolarmente ad opera del gestore e quindi valutare che non vi siano clonazioni, duplicazioni di linea e per quanto riguarda il supporto dovrà verificare che non vi sia una cancellazione, che il messaggio non sia stato manipolato. Si può ben notare quanto sia complessa l'attività del giudice nel caso di valutazione di documenti scritti. Il problema dei documenti scritti nasce dal fatto che essi costituiscono una deroga al principio dell'oralità; vi ho detto che documento può essere anche la scrittura che riproduce una dichiarazione cioè il fatto che una persona abbia detto delle cose, in tal caso si può avere il problema di un approccio alla legge cioè anziché inserire nella lista teste una persona che mi ha escusso e mi ha riferito delle circostanze rilevanti ritenere congruo depositare un documento con le sommarie informazioni di questa

persona; in tal caso il documento è inteso in senso formale, non giuridico così come inteso nel c.p.p, cioè è una rappresentazione, un segno grafico riferito ad un fatto naturale accaduto. Per evitare questo il problema è stato sottoposto per la prima volta alla Corte Costituzionale nel 1992, si parlava dell'ammissibilità o meno del verbale di protesto di un assegno bancario senza provvista, l'emissione dei quali all'epoca costituiva reato; il giudice rimettente diceva che l'acquisizione del verbale di protesta era illegittima perché bisognava escutere il direttore di banca il quale avrebbe dovuto confermare che si trattava di un assegno senza provvista. La Corte Cost. diede una risposta a mio avviso vaga perché si è limitata a dire che il codice prevedeva che anche la dichiarazione è un fatto e che pertanto anche quello è un documento. Il problema è stato poi risolto nel 1999 dalla

La sentenza 5337/1999 della Cassazione ha fissato alcuni principi; ha, infatti, detto che il codice distingue tra documenti e documentazione. I documenti sono quelli estranei rispetto al processo, che si vogliono introdurre e che sono considerati mezzi di prova. La documentazione, invece, riguarda quelli che sono atti del processo. Bisogna allora distinguere gli atti del processo che fanno parte dell'attività cognitiva del giudice che mira ad un risultato e documenti che costituiscono un mezzo di prova e attraverso i quali occorre veicolare la fonte di prova e arrivare ad un risultato probatorio. La Cassazione, dunque, ha detto che la dichiarazione non può essere un atto, il codice limita espressamente la possibilità di documenti che riguardano fatti, persone o cose e non quindi atti; la dichiarazione, quindi, intanto può essere veicolata come documento in seno ad un processo in quanto essa stessa sia considerata un fatto e cioè a me deve interessare.

che quella dichiarazione sia stata emessa in quella data, da quella persona, dunque mi deve interessare che quella dichiarazione sia stata resa e non il suo contenuto, altrimenti la dichiarazione non rileverà come fatto ma come rappresentazione di un fatto e quindi sarà un atto e noi sappiamo che non si può frodare le norme relative alla distinzione delle parti processuali né il principio dell'oralità. Un esempio può essere la sent. 46193/2004. Si trattava di un processo per diffamazione a mezzo stampa perché il querelante assumeva di esser stato leso nella propria reputazione opera di un articolo giornalistico che aveva riportato la notizia di un bambino che era stato morso da un cane e il cui proprietario, il querelante, secondo il giornale, aveva percosso il bambino; il giornalista aveva riportato tale notizia e il proprietario sentitosi offeso aveva proposto querela per diffamazione. La Corte in tal caso era giunta all'assoluzione.del giornalista in virtù della sussistenza del diritto di cronaca in quanto il giornalista aveva semplicemente dato atto di quelli che erano i risultati processuali. La vicenda, allora, è arrivata all'attenzione della Cassazione, il procuratore generale aveva eccepito che nel dibattimento era stato utilizzato il verbale di sommarie informazioni dette dal minore il quale affermava di aver subito calci, pugni, schiaffi mentre la madre nell'ambito del procedimento aveva parlato solo di uno schiaffo. In questo caso la Cassazione è stata chiara, ha infatti affermato che le interessava non la dichiarazione come atto ma come fatto e nell'ambito del processo per diffamazione essa doveva dimostrare che in un altro procedimento, fuori dal procedimento di cui si tratta, era stata effettuata una dichiarazione; le dichiarazioni del bambino, dunque, in questi limiti e con queste precisazioni, non rilevano come atto ma come fatto. Questo è un documento che puòessere stata aggredita. In questo caso, il verbale è un documento esterno al processo e costituisce un fatto. Per quanto riguarda le dichiarazioni, esse devono essere esterne al processo per essere considerate fatti. Di solito sono precostituite, ma possono anche essere date durante il procedimento. Ad esempio, si pensi al verbale con il quale la persona offesa dichiara di essere stata aggredita.reato, in quanto contiene informazioni rilevanti per l'indagine.

Il reato di favoreggiamento è un reato di calunnia poiché quel soggetto ha coscientemente omesso di darmi delle informazioni necessarie; quel verbale costituisce corpo del reato e verrà acquisito nel dibattimento.

VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROVVEDIMENTI

Agli art.238 e 238 bis troviamo i verbali di prova di altri provvedimenti; si tratta di prove che sono atti di procedimenti ma che vengono considerati documenti e vengono acquisiti al dibattimento nel procedimento di cui si tratta.

Alla base c'è la necessità di contemperare da una parte il principio dell'oralità e dall'altra parte il principio di non dispersione degli elementi di prova acquisiti.

Il codice distingue tra atti irripetibili e atti ripetibili. Se gli atti sono originariamente irripetibili possono essere sempre acquisiti; se sono irripetibili per cause sopravvenute possono essere acquisiti solo se le cause sopravvenute non erano prevedibili all'epoca.

dell'assunzione dell'atto. Se si tratta di atti ripetibili occorre distinguere se si tratta di un procedimento penale o civile. Se si tratta di atti ripetibili in un procedimento penale compiuti nel corso delle indagini preliminari possono essere acquisiti solo con il consenso dell'imputato oppure possono essere acquisiti solo per valutare la credibilità del dichiarante nel caso in cui si trovi la minaccia. Se si tratta di atti compiuti nel corso del dibattimento o compiuti nel corso dell'incidente probatorio possono essere sempre acquisiti. Se si tratta però di atti che sono relativi a dichiarazioni, i loro verbali possono essere acquisiti solo se il

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Menna Mariano.