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P O
prevede che il soggetto sia presente soltanto se lo richieda. Questo argomento non convince le
SS.UU. perché è vero che in udienza camerale non è detto che il soggetto partecipi e venga
A
sentito, ma è altresì vero che ne ha avuto la facoltà. La Corte sottolinea come, in seguito alla
C
riforma sulle misure cautelari del 2015, all’indagato/imputato è riconosciuto un diritto di
C
partecipare all’udienza di riesame appello. È vero che il soggetto potrebbe anche non essere
sentito (dopotutto, però, - risponde la Corte - in sede di interrogatorio di garanzia l’interessato
A
potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere), ma è una sua scelta difensiva: al contrario,
A
potrebbe partecipare ed essere sentito e può esercitare il diritto al contraddittorio in modo più
ampio rispetto all’interrogatorio di garanzia. Non rileva la facoltatività delle dichiarazioni che
AT
possono essere rese in sede di impugnazione cautelare: ciò che conta è che l’interessato sia posto
N
nelle condizioni di esercitare appieno le proprie difese.
Un’altra obiezione mossa dalla difesa di Tizio si basa sulla differenza tra riesame ed appello: il
E
ET
riesame è pienamente devolutivo, l’appello no. L’interessato può pure partecipare all’udienza
camerale in appello, ma questa non è sovrapponibile all’interrogatorio di garanzia perché
EL
nell’interrogatorio di garanzia si parla di tutto, in sede di appello no perché l’effetto è parzialmente
devolutivo.
VI
La Corte ribatte dicendo che è vero che l’appello è parzialmente devolutivo, ma nel caso di specie
l’appello riguarda i presupposti applicativi della misura cautelare, che sono comunque trattati sia
in appello che nell’interrogatorio di garanzia. È vero che l’appello è parzialmente devolutivo, ma
l’appello del PM avverso l’ordinanza che rigetta la richiesta di misura cautelare personale
inevitabilmente è un appello in cui si discute della sussistenza dei presupposti applicativi della
misura, dei profili relativi all’adeguatezza e alla proporzionalità. L’obiezione della difesa è, da un
punto di vista formale, suggestiva, però, a ben vedere, non coglie nel segno perché l’appello in
questione – di fatto – è come se fosse un appello interamente devolutivo perché i motivi che il PM
deve addurre a sostegno della sua doglianza rivestono tutta la regiudicanda cautelare.
7 ELENA CAPPELLO
A.A. 2020-2021
ERMENEUTICA E PROCESSO PENALE
La tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, pur fornendo argomenti suggestivi,
incentrati sulla valorizzazione dell'interrogatorio come momento cruciale del diritto
di difesa, riguarda situazioni specifiche estranee a quella in esame.
L'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., infatti, quale momento ineliminabile di difesa nei
.
casi previsti dalla norma (anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale di
O
seguito richiamati), non è esportabile, al medesimo fine, in una vicenda quale quella
della misura adottata all'esito dell'appello cautelare, dove le finalità difensive
vengono comunque soddisfatte dal contraddittorio nel procedimento camerale
L
instauratosi in seguito all'impugnazione: contraddittorio che il sistema consente, a
nulla rilevando la facoltatività delle dichiarazioni, giacchè ciò che conta è la
EL
circostanza che l'interessato è posto nelle condizioni di esercitare appieno le proprie
A.
difese, essendo rimesso alle determinazioni discrezionali proprie le modalità concrete
dell'esercizio del relativo diritto. PI
P
Infatti, a differenza dell'ordinaria sequenza procedimentale (richiesta del pubblico
ministero ed ordinanza del giudice per le indagini preliminari) che avviene inaudita
P
altera parte e concettualmente "a sorpresa", nella ipotesi in esame è prevista -
O
rispetto all'istanza cautelare sottoposta al giudice dell'appello - la presenza del
difensore e la sua assistenza tecnica prima della decisione del giudice, finalizzata a
A
consentire un approfondimento anticipato di tutti i temi dell'azione cautelare.
C
C
Inoltre, per quanto più direttamente interessa, in seguito all'entrata in vigore della L.
n. 47 del 2015, le possibilità di partecipazione alla fase dell'impugnazione cautelare
dell'indagato sono notevolmente aumentate, poichè secondo il nuovo disposto
A
dell'art. 309 c.p.p., comma 6, è oggi previsto che l'imputato abbia diritto di
A
comparire personalmente all'udienza in esame, sicchè può dirsi garantito un
AT
contraddittorio pieno e senza limitazioni che rende superfluo l'adempimento previsto
N dall'art. 294 c.p.p..
La Corte di Cassazione ritiene che l’interrogatorio ex art.294, quale momento ineliminabile di
E
ET
difesa nei casi previsti dalla norma, non è esportabile – per il medesimo fine – in una vicenda quale
quella della misura adottata in seguito all’appello cautelare, dove le finalità difensive vengono
EL
soddisfatte dal contraddittorio nel procedimento camerale instauratosi in seguito
all’impugnazione. Non ricorrono quindi, le ragioni difensive poste alla base dell'interrogatorio di
garanzia, ossia la necessità di garantire all'indagato, tramite un immediato contatto con il giudice,
VI
la possibilità di fornire gli elementi in fatto ed in diritto volti a scalfire la gravità indiziaria e
riesaminare le originarie motivazioni sottese all'intervento cautelativo. Infatti, in questa ipotesi,
siffatta esigenza è assorbita dal contraddittorio che si instaura davanti al giudice dell'impugnazione
cautelare, al quale si possono prospettare le ragioni a supporto dell'auspicato diniego della
richiesta cautelare del pubblico ministero.
L’IMPORTANTE È CHE SIA GARANTITO IL DIRITTO DI DIFESA. Non ci si deve preoccupare se in sede
di appello venga o meno riconosciuto l’interrogatorio di garanzia, ma quello che bisogna chiedersi
8 ELENA CAPPELLO
A.A. 2020-2021
ERMENEUTICA E PROCESSO PENALE
è se anche il soggetto che subisce una misura cautelare personale in appello non subisca una
menomazione del suo diritto di difesa.
La Cassazione afferma che, posto il ruolo defensionale essenziale dell’interrogatorio di garanzia,
negare l’applicabilità dell’art.294 al procedimento in esame non significa privare l’interessato di
validi strumenti per esercitare il diritto di difesa, perché le modalità di esercizio del diritto di difesa
.
possono essere le più diverse e non sempre l’art.294 c.p.p. è l’unico strumento che può consentire
O
un’efficace difesa. La garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude che il legislatore
possa darvi attuazione in modo diverso. L
Si guardi, a tal proposito, l’art.289 c.p.p. e l’art.47 l.231/2001 in tema di responsabilità
amministrativa degli enti. Tali disposizioni confermano che la mancata previsione
EL
dell’interrogatorio dopo l’applicazione della misura non viola il diritto di difesa, se lo spazio per
A.
il contraddittorio e per l’esercizio del diritto di difesa sia stato comunque ampiamente
assicurato. PI
P
Nell’art.289 c.p.p. il legislatore ha previsto un’ipotesi di contraddittorio anticipato in sede
cautelare: il soggetto viene interrogato prima dell’applicazione della misura. È l’ipotesi in cui si
voglia applicare ai pubblici ufficiali una misura interdittiva che porti alla sospensione della loro
P O
attività. In questo caso il contraddittorio viene anticipato al fine di verificare preventivamente la
sussistenza dei presupposti applicativi della misura interdittiva, al fine di evitare che il
A
provvedimento che incide sulla funzionalità e continuatività della p.a. possa essere adottato senza
C
la conoscenza e ponderata valutazione di evenienze che l’indagato può fornire anche in ordine alla
C
necessità di adottare il provvedimento. La non necessità di procedere all’interrogatorio ex art.294
c.p.p. è giustificata dal fatto che il diritto al contraddittorio è assicurato dalla possibilità per
A
l’indagato di comparire all’udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere
A
interrogato. AT
L’art.47 l.231/2001 prevede un contraddittorio preventivo laddove il PM voglia ottenere una
N
misura interdittiva nei confronti dell’ente. Il legislatore, proprio a fronte della potenziale incisività
per la vita dell'ente dell'applicazione di misure cautelari interdittive che potrebbero finanche
paralizzare l'attività dell'ente, ha privilegiato un momento di interlocuzione anticipata, sì da
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consentire, da un lato, all'ente di fare valere prima dell'adozione eventuale della misura le proprie
ragioni, e, dall'altro, da imporre al giudice della misura l'obbligo, in sede di motivazione
EL
dell'ordinanza, di esplicitare i motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti
dalla difesa per contrastare l'ipotesi accusatoria.
VI
Al termine della sentenza, la Corte riporta dei precedenti per far comprendere come tale sentenza
si collochi sullo stesso solco.
Questa sentenza è la continuazione della sentenza Giannone. Il caso è il seguente: Caio viola le
prescrizioni degli arresti domiciliari, quindi il PM chiede l’aggravamento della misura cautelare e
viene disposta la custodia cautelare in carcere. In questo caso, secondo le SS.UU., il soggetto che
subisce l’aggravamento della misura non deve essere sottoposto a interrogatorio di garanzia, dal
momento che ha già avuto la possibilità di difendersi in sede di applicazione della prima misura.
9 ELENA CAPPELLO
A.A. 2020-2021
ERMENEUTICA E PROCESSO PENALE
Per l'ipotesi della trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, prevista dall'art.
276 c.p.p., non è previsto, in caso di sostituzione o di cumulo della misura trasgredita con altra più
grave, l'interrogatorio del prevenuto (v. Sez. U, n. 4932 del 18/12/2008, dep. 2009, Giannone,
Rv.242028-01).
Ciò in tutta evidenza si giustifica con il fatto che l'interrogatorio è già avvenuto in occasione
.
dell'applicazione della misura originariamente applicata e poi trasgredita. La sostituzione o il
O
cumulo conseguono alla ritenuta violazione de