Il diritto processuale penale
Il diritto processuale penale è quella parte di diritto che studia il processo penale: regole, principi e istituti.
Cos'è il processo penale
Il processo penale è una successione di atti che sono funzionalmente e strutturalmente collegati tra loro in modo necessario e che sono diretti a un fine ben preciso, ossia quello di verificare:
- Se effettivamente è stato commesso un reato;
- Individuarne l’autore;
- Determinare quali siano le conseguenze più congrue per questa situazione.
"Atti che sono funzionalmente e strutturalmente collegati tra loro in modo necessario": seguono un ordine necessario, non si possono invertire le fasi del processo, gli atti all’interno di ogni fase si collocano esattamente nel posto in cui devono essere, in rapporto alla loro funzione specifica. È una successione di atti che sono uno la conseguenza dell’altro. Ciascuno di essi è volto a uno scopo e a una finalità ben precisa che si inserisce in quello che è il processo nel suo complesso. Prima si chiama procedura penale. Il reato rappresenta una sorta di ipotesi di lavoro, rispetto al processo. Il collegamento tra diritto penale sostanziale e quello processuale è molto stretto, possiamo considerare il diritto processuale il "braccio operativo" del diritto penale sostanziale perché permette al diritto sostanziale di produrre i propri effetti. Senza reato commesso non ci sarebbe infatti la necessità di mettere in moto il processo.
Forma e sostanza nel processo penale
In nessun altro ambito come in questo, forma equivale a sostanza: la procedura penale non è un insieme di formalismi perché il rispetto delle forme e delle regole è da vedere come la garanzia più efficace della correttezza degli accertamenti posti in essere e del rispetto delle garanzie dell’imputato in posizione di uguaglianza. Ciò significa che attraverso il rispetto delle forme, riusciamo a raggiungere il risultato della correttezza dell’accertamento e allo stesso tempo garantire in posizione di uguaglianza i diritti degli imputati e delle persone offese (vittime del reato). Le forme sono dunque la garanzia del rispetto dei diritti dei soggetti che partecipano al processo. Tanti più sono i diritti da accertare tanto più il processo può divenire lungo per questo motivo bisognerebbe riuscire a raggiungere un punto di equilibrio tra un livello sufficiente di garanzie e una tempistica congrua: molto spesso si sente invocare la necessità di un processo rapido e celere, tuttavia la celerità non è un valore assoluto infatti non è vero che tanto più un processo è veloce tanto più questo sia un dato positivo perché necessariamente serve del tempo per svolgere in maniera ottimale le attività all’interno del processo. Minor tempo non vuol dire maggiore correttezza.
Alla luce di questo più che di celerità sarebbe opportuno aspirare a un processo che si svolga in tempi congrui rispetto al tipo di accertamento che deve essere compiuto.
Modelli di processo penale
Due modelli sono stati pensati per strutturare il processo penale:
- Processo di tipo accusatorio / di common law: sviluppato in Inghilterra, transitato poi negli Stati Uniti e a tutti i paesi sotto dominio inglese. Si ispira al processo romano d'epoca repubblicana, motivo che giustifica il ruolo preponderante che ha la giurisprudenza. Si parla di "precedente" perché prevale la decisione del singolo giudice che detta legge per i casi successivi.
- Processo di tipo inquisitorio / di civil law: sviluppato nell'area continentale (Spagna, Francia e Italia). Sino al codice del 1930 vi era una nettissima connotazione di tipo inquisitorio. Si richiamava al processo romano di epoca giustinianea che si basava sulla legge scritta (i codici).
Sono due modelli didattici che non si sono mai caratterizzati esattamente per tutte le loro caratteristiche. Entrambi si sono evoluti nel tempo in un processo misto. Entrambi hanno una comune origine romanistica, ma di due epoche diverse.
Caratteristiche del processo inquisitorio
- Domanda esame ispirato al principio di autorità;
- È un tipo di processo che va alla ricerca della “verità storica”: cerca di ricostruire come concretamente si è svolto il fatto di reato;
- Vede il ruolo preponderante del giudice che non solo decide, ma va anche alla ricerca delle prove quindi coniuga in sé delle funzioni che nell’altro tipo di processo sono distinte;
- Il giudice raccoglie le prove, inizia il processo e decide. Cumula in sé funzioni molto significative;
- È un processo che, almeno per una sua parte (indagini) ha connotazione di segretezza molto accentuata;
- Non si pongono limiti ai mezzi di acquisizione delle prove;
- Si può fare ricorso alla carcerazione preventiva (ex. per convincere a confessare), ma faceva ricorso alla tortura. Ogni metodo di accertamento era lecito, in vista del raggiungimento dell’obiettivo determinato, ossia comprendere come i fatti si sono svolti in concreto;
- Si basa sul principio di reità: è l’imputato che deve dimostrare la propria innocenza davanti al giudice. È l’autorità giudiziaria a formulare l’accusa e di fronte a questa, l’imputato deve dimostrare la propria colpevolezza;
- Dal punto di vista delle fonti: primato della legge, della fonte scritta, dei codici. Nei sistemi continentali nei quali si è sviluppato questo processo la giurisprudenza ha semplicemente una funzione di interpretazione della norma di legge.
Caratteristiche del processo accusatorio
- Si fonda sul principio dialettico: è un processo che non va alla ricerca della verità storica, ma va alla ricerca della verità processuale: mira a ricostruire al suo interno le vicende concrete;
- Si fonda sulla parità delle parti: l’accusa (il pubblico ministero), l’imputato e il suo difensore. Nel processo di common law classico, chi incarna l’accusa e chi incarna la difesa si trovano su posizioni di parità e di fronte a loro c’è il giudice che rispetto a loro è terzo ed imparziale. Il giudice diviene una sorta di arbitro, si parlava infatti di “teoria sportiva” del processo perché il processo era immaginato come una sorta di partita a tennis in cui la palla (=attività processuali) rimbalzava tra le parti e il giudice garantiva la regolarità della contesa;
- Vi sono una serie di regole rigide volte a garantire la regolarità processuale delle attività che si svolgono, soprattutto per quanto riguarda l'attività probatoria;
- Si svolge in maniera orale e con immediatezza di fronte al giudice, e in dibattimento. In questo processo il risultato delle attività di indagine non costituiscono prove;
- Alle sue origini era lo stesso danneggiato dal reato, che incarnava l’accusa accusando l’attore del reato, non vi era il pubblico ministero (oramai anche in questo processo c'è il p.m. dal 1985);
- È inversa anche la regola di giudizio: non si parte dalla presunzione di colpevolezza, ma dalla presunzione di non colpevolezza/di innocenza. È l’accusa che deve dimostrare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio;
- Pone limiti alla restrizione della libertà personale;
- Dal punto di vista delle fonti: si fonda sul primato del “precedente” che sono le decisioni giudiziarie prese da corti di grado superiore che fanno “stato” rispetto alle decisioni su casi analoghi che si dovessero verificare successivamente. È la giurisprudenza che “fa diritto”, sono le corti di grado superiori che stabiliscono il principio di diritto che deve essere portato avanti per tutti gli altri casi analoghi;
- La regola è quella del precedente “stare decisis”, ma è possibile che si verifichi un “superamento del precedente”.
Evoluzione dei modelli
Con il passare del tempo, questi modelli si sono “ibridati” l'uno con l’altro. Esempio: si è verificato secoli fa un progressivo inserimento del principio dell’oralità e dell'immediatezza nel processo inquisitorio e quindi le caratteristiche di segretezza e di carattere scritto tendono a rimanere solo nella fase delle indagini. Prevede un dibattimento che si svolge in forma orale e pubblica.
Esempio: nel processo accusatorio è stato modificato il ruolo del giudice. Il giudice non è più arbitro terzo imparziale, ora il giudice è in grado di svolgere molte più attività che prima non gli erano consentite.
Questo non è successo nel processo americano che conserva tutt’oggi istituti e caratteristiche che nel processo “madre” inglese non ci sono più. Esempio: il processo americano prevede il coroner (=magistrato che indaga sui casi di morte sospetta).
Verso un processo misto
L’evoluzione sta andando verso un processo misto: modello ibrido che coniuga in sé istituti, regole e caratteristiche prese dalle altre tradizioni processuali.
Ve ne sono più accezioni:
- Situazione per cui all’interno di un singolo sistema processuale esistono più modelli di processo dotati di gradi diversi di semplificazione. All’interno del nostro codice esiste un intero libro dedicato ai c.d. procedimenti speciali: processo che può essere svolto secondo procedure diverse, modalità alternative a seconda del risultato che si vuole ottenere. Esiste dunque il processo ordinario (quello più lungo e garantito) che si caratterizza per il dibattimento, più una serie di modelli differenziati in cui manca una o un'altra fase in base a esigenze specifiche.
Giusto processo o "equo processo"
È quel processo che, a prescindere dalla tradizione di provenienza, si ispira di un nucleo ben determinato di diritti e garanzie che è sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
CEDU: testo del consiglio d’Europa che precede la nascita dell'Unione Europea e quindi non è nato all'interno dell'Unione Europea. Operativo per gli Stati che fanno parte del Consiglio d'Europa. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’UE ha recepito la CEDU come un testo fondamentale.
Articolo 6: è il più importante perché fa una sorta di “summa” di diritti e garanzie rilevanti all’interno del processo penale. La rubrica parla di “equo processo” perché non si tratta di contrapporre il processo giusto a quello ingiusto, ma di far emergere quelli che sono i diritti e le garanzie che consentono di ritenere equo il processo.
All’interno dell’articolo 6 si afferma che:
- Il processo deve essere pubblico;
- All’imputato deve essere garantito il diritto di difesa;
- Deve esserci un tempo adeguato a svolgere la difesa;
- Ci deve essere il diritto al confronto/al contraddittorio;
- Il processo si deve svolgere davanti a un giudice terzo e imparziale.
Paragrafo due: presunzione di innocenza fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
Paragrafo tre: enuncia in maniera sistematica quelli che sono i diritti dell’accusato. Quando parliamo di “giusto processo” si deve fare riferimento a un processo che riconosce questo nucleo di garanzie enunciate dall'articolo 6 della CEDU.
Il processo penale italiano
Storicamente la nostra tradizione processuale è stata di tipo inquisitorio: il codice Rocco prevedeva la presenza di una figura, quella del giudice istruttore che, secondo la tradizione inquisitoria, era il giudice che raccoglieva le prove e poi decideva in base a quelle. Nel momento in cui cessa la sua vigenza, il codice del 1930 non era più quello della sua nascita, aveva subito molti interventi di modifica soprattutto con la fine del regime fascista. Negli anni ’50 aveva subito un sostanzioso intervento di modifica che ne aveva attenuato i caratteri più rigidi. Altri interventi sono intervenuti dopo. Alla fine della sua vigenza il codice Rocco era una codice che prevedeva un processo misto.
Nel 1987 il legislatore decide di fare una riforma del processo penale introducendo nel nostro ordinamento il modello penale accusatorio. La legge 81/1987 era una legge delega che conteneva una serie di principi guida, di direttive e di indicazioni di massima per mettere a punto il testo vero e proprio del codice. Tale legge delega si componeva di 105 direttive/criteri guida che si ispiravano a tre principi fondamentali:
- Il nuovo processo avrebbe dovuto attuare i principi della costituzione;
- Adeguare il processo alle norme e ai principi contenuti nelle convenzioni internazionali, ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona;
- Attuare principi del sistema accusatorio.
I principi del sistema accusatorio
- “Separazione delle funzioni tra giudice e pubblico ministero”: le indagini vengono fatte dal pubblico ministero e i poteri giurisdizionali vengono affidati in via esclusiva al giudice e viene creata la figura del “giudice per le indagini preliminari”;
- “Separazione delle fasi processuali”: il nostro processo attuale prevede una tripartizione di fasi (indagini preliminari, udienza preliminare, e dibattimento) ognuna di queste fasi è in sé completa e ha una finalità precisa. Nell'88 queste 3 fasi erano impermeabili l’una all’altra. L’attività svolta nella fase precedente non doveva passare in quella successiva, ognuna doveva essere autonoma ed indipendente;
- “Semplificazione del procedimento”: ci si sarebbe dovuti arrivare attraverso la creazione da una serie di procedimenti semplificati e alternativi da mettere in campo in alternativa alla procedura ordinaria tripartita, che è massimamente garantita e che però è anche per questo motivo quella più lunga da gestire;
- “Tendenziale parità delle parti”.
Pendolarismo degli interventi di modifica: negli ultimi anni si è persa di vista la visione complessiva del processo penale da parte del legislatore che molto spesso è intervenuto sul processo, avendo di mira solo settori limitati del processo stesso, o è intervenuto spinto da necessità di cronaca o dal reiterarsi di determinate ipotesi di reato o per risolvere situazioni contingenti. Questo ha apportato al succedersi di interventi di stampo molto rigido e repressivo ad altri di segno completamente diverso.
Esempio: interventi in materia di messa alla prova. La Corte Costituzionale con interventi molto significative ha portato dei cambiamenti.
Esempio: sentenze del ’92 hanno influito sulla impermeabilità tra le fasi del processo.
26/2/2019 Il sistema delle fonti
1. Interne; 2. Di provenienza internazionale.
Mentre 20/30 anni fa erano rilevanti per lo più le fonti interne, oggi invece sono sempre più importanti le fonti di provenienza internazionale, in particolare quelle di derivazione comunitaria posto che l’Unione Europea presenta una cooperazione molto avanzata e di una elaborazione normativa molto avanzata dal punto di vista processuale. La normazione europea incide sempre di più anche sul processo penale italiano.
Fonti interne
- Costituzione: al suo interno troviamo il fondamento della disciplina di molti istituti regolati in modo più approfondito all’interno del codice di procedura;
- Legge ordinaria: con riferimento alla materia processualistica c'è la riserva di legge. Questo implica che le disposizioni del processo penale possono essere prodotte solo da legge ordinaria parlamentare, da decreti legge o decreti legislativi. La legge ordinaria principale di riferimento è il codice di procedura penale del 1988. Entrato in vigore il 24/10/1989. Il codice comunque non esaurisce tutte le disposizioni rilevanti ai fini della disciplina del processo penale;
Riserva di legge anche per i testi equiparati:
- Disposizioni di attuazione: sono un testo che si affianca al codice;
- Norme che disciplinano processo penale a carico di minori: ulteriore testo autonomo;
- Disciplina del processo a carico degli enti: adottato con decreto legislativo 231/2001.
Costituzione
Entra in vigore il 1/1/1948
Articoli fondamentali
Articolo 2: riconoscimento e garanzia dei dritti inviolabili dell’uomo. Vengono specificati nella tutela del diritto alla libertà;
Articolo 3: la violazione dell’articolo 3 è uno dei motivi che con maggiore frequenza tornano nelle motivazioni della Corte Costituzionale. L’articolo 3 afferma il principio di uguaglianza: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
- Comma 1: i soggetti a favore del quale è affermato tale principio sono i cittadini, però il riconoscimento del principio di uguaglianza non va inteso come riferito solo ai soggetti che sono in possesso della cittadinanza italiana. “Cittadini” è da considerare in un contesto più ampio che prescinde dalla cittadinanza italiana, è da intendersi come tutte le persone;
- Comma 2: la Repubblica deve rimuovere ostacoli. Tutti coloro che partecipano a un processo devono poter esercitare i diritti che l’ordinamento loro riconosce su basi di parità e quindi senza nessuna discriminazione che possa derivare da uno dei motivi sopra elencati.
Articolo 6: esiste la possib...
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