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Diritto processuale penale

Parte prima – Parte statica

Capitolo I – Introduzione allo studio del diritto processuale penale

Il processo penale si basa su un insieme di norme con cui lo Stato definisce il proprio potere di imperio dettandosi delle proprie regole che poi sarà tenuto a rispettare al momento di perseguire i cittadini sospettati di aver commesso uno o più reati. Tali norme sono prescrizioni tecniche di condotte, ovvero imposizioni di canoni di comportamento che sono da porre in essere in un certo modo, entro un termine stabilito e nel rispetto della sfera di azione degli altri soggetti. Inoltre, le norme di procedura sono accorgimenti tecnici utili a predeterminare non solo il comportamento dei soggetti privati portatori di interessi in conflitto, ma anche il comportamento di tutti i soggetti pubblici operanti nel processo penale (come i giudici).

Per questo motivo le norme del codice di procedura penale vengono spesso definite norme di organizzazione e funzionamento. Fondamentale è il nucleo della disciplina introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 1999 che è il giusto processo. In questo modo il processo penale viene visto come una serie di attività compiute dall'autorità giudiziaria attraverso una sentenza fondata su un giudizio il quale, a sua volta, è costruito su un'indagine empirica quanto ai fatti previsti come reato sulla base degli elementi di prova acquisiti e dalla valutazione che il giudice competente (che deve essere precostituito, naturale, terzo ed imparziale) ne compie a riguardo dei criteri stabiliti dalla legge, facendo sì che il principio di legalità penale si saldi con il moderno principio di legalità del giusto processo (che succintamente può essere così ripreso: giurisdizione, presunzione di non colpevolezza, formale ritualità degli atti, effettività del contraddittorio e tutela sostanziale dei diritti di difesa).

Prendendo in considerazione il quadro codicistico disciplinato dal codice Vassalli e il quadro costituzionale, la successiva domanda che ci si pone deve essere: quali sono i profili costituzionali che operano nel processo penale? Premessa va fatta con un occhio di riguardo all'art. 2 della legge delega 81/1987, che è alla base dell'attuale codice di procedura penale, la quale dispone: «Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale».

In sintesi qui di seguito sono enunciati i principi fondamentali che influiscono sul funzionamento del codice di procedura penale (per una più completa esposizione si veda anche l'approfondimento sull'argomento):

  • L'art. 2 della Costituzione: in tema di diritti inviolabili dell'uomo, il quale trova una diretta ricaduta processuale nel garantire all'imputato metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autodeterminazione o nel non alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti; ovvero nel potere-dovere del presidente del collegio dibattimentale di curare che l'esame del dichiarante sia condotto senza ledere il rispetto della persona.
  • L'art. 3 della Costituzione: proclama l'uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Si pone come perno del sistema: infatti costituisce un formante delle scelte legislative e il primo canone interpretativo nelle mani dell'interprete (rilevando la ragionevolezza del principio di uguaglianza). L'esempio che può essere fatto è quello che nelle nostre aule di giustizia deve essere utilizzata la lingua italiana e dunque per non discriminare parti private di differente idioma, è permessa l'assistenza di un interprete (in questo modo è garantito sostanzialmente). Il discorso in merito al principio di uguaglianza sarà ripreso successivamente con un rimando al giusto processo e l'incidenza che esso ha sul processo penale.
  • L'art. 13 della Costituzione: garantisce la libertà personale. Al comma 1, la libertà personale è inviolabile. Esprime così una previsione di carattere assoluta che viene a bilanciarsi nei commi successivi, stabilendo due riserve (di legge e di giurisdizione) che permettono l'adozione di misure che ledono tale diritto solo se adeguatamente motivato per atto dall'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge. Inoltre è prevista una deroga anche in casi di urgenza e di necessità: possono essere infatti adottati provvedimenti provvisori che devono poi essere convalidati entro le 48 ore successive dall'autorità giudiziaria. In ogni modo è vietata la violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizione di libertà. Inoltre essa esclude, in ambito penale, la tortura e ogni altra forma di pressione utilizzata con lo scopo di ottenere una confessione.
  • L'art. 14 della Costituzione: proclama l'inviolabilità del domicilio. Esso tutela i cittadini dinanzi ad atti invasivi dell'autorità giudiziaria o della pubblica sicurezza (ad esempio ispezioni, perquisizioni ecc.). L'articolo in questione risulta fondamentale nella trattazione dei mezzi di ricerca della prova.
  • L'art. 15 della Costituzione: garantisce la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni è quello relativo alle intercettazioni, spesso usate o meglio abusate al di fuori dei limiti previsti dalla legge. Esse possono essere adoperate qualora vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione è consentita solo ai fini delle prosecuzioni delle indagini). È naturale che questo principio riguardi la disciplina di tutte le intercettazioni, sia telefoniche, sia telematiche, che ambientali (mezzi di spionaggio dettati dall'uso di tecniche come i microfoni nascosti o microspie).
  • L'art. 24 della Costituzione: garantisce il diritto alla difesa costituisce una possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, mediante l'inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento. Tale principio trova fondamento anche nell'art. 111, comma 3 Cost., che elenca alcuni tra i più importanti diritti difensivi spettanti all'accusato. Uno dei suoi corollari è quello di garantire un'assistenza gratuita ai non abbienti.
  • L'art. 25, comma 1 della Costituzione: il quale dispone che la causa deve svolgersi dinanzi al giudice naturale e precostituito per legge, che peraltro ora deve essere letto unitamente alla previsione delle terzietà e imparzialità giudiziale sancite dall'art. 111, comma 2 Cost. Tale funzione giudicante può dirsi presidiata da efficaci garanzie che per divenire realmente efficaci abbisognano di un approccio interpretativo alle norme codicistiche di competenza ed incompatibilità che sono posti non solo a tutela del singolo protagonista della contesa processuale, ma anche per la trasparenza del processo e per la salvaguardia delle aspettative della collettività.
  • L'art. 27, comma 2 della Costituzione: proclama la presunzione di non colpevolezza, per cui l'imputato può considerarsi colpevole solo dopo che sia stata adottata una sentenza definitiva. Questo principio è stato ribadito dalla legge 46/2006 (la c.d. legge Pecorella) la quale ha stabilito che «il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio». Essa si presenta in una duplice veste, come «regola di trattamento» e come «regola di giudizio». Secondo la prima, l'imputato appunto non può essere trattato come se fosse colpevole; quanto la seconda, si distingue ulteriormente in regola probatoria, per cui l'onere della prova incombe sulla pubblica accusa, e in regola decisoria sul fatto incerto, per cui, ove l'accusa non ne abbia provato la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, l'imputato deve essere prosciolto dall'addebito formulato a suo carico.
  • L'art. 68 della Costituzione: prevede la necessità di un'autorizzazione a procedere da parte della Camera affinché possano essere compiuti atti particolarmente invasivi quali ispezioni, perquisizioni personali e domiciliari, restrizioni della libertà personale ecc. Questa norma è stata introdotta per evitare prevaricazioni del potere giudiziario sul potere legislativo.
  • L'art. 79 della Costituzione: prevede la possibilità di adottare atti di clemenza come l'amnistia e l'indulto.
  • L'art. 101 della Costituzione: garantisce che i magistrati sono soggetti solamente alla legge. Un principio necessario per garantire l'autonomia e indipendenza del potere giudiziario, permettendogli di realizzare le finalità a cui è preposta.
  • L'art. 109 della Costituzione: fissa il principio della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria.
  • L'art. 111 della Costituzione: contenente il principio del giusto processo, che assolve il compito di dare piena attuazione del processo accusatorio. Esso è da intendere come un concetto ideale di giustizia che preesiste rispetto alla legge e che è direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato, in base all'art. 2 Cost., si impegna a riconoscere. In generale, i primi due commi si riferiscono a tutti i processi (civili, amministrativi), gli altri specificatamente per il processo penale e sono dedicati alle garanzie per il soggetto accusato (comma 3), al contraddittorio nella formazione della prova (comma 4) e alle sue eccezioni (comma 5). Tale principio è di attuazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle disposizioni contenute sui diritti civili e politici. In particolare, al comma 1 viene sancito il principio di legalità processuale strumento di garanzia per l'accusato tramite il quale la giurisdizione (che consiste nello stabilire il modo vincolante quale sia la legge da applicare al caso concreto sottoposto a giudizio) si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Il comma successivo (comma 2) si riferisce al contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. Il contraddittorio è visto in una duplice accezione: soggettivo e oggettivo. Il primo consente a ciascuna parte di esporre le proprie ragioni (comma 3); il secondo regola l'ambito della formazione della prova (comma 4), nel senso che, al momento dell'acquisizione della prova davanti al giudice, vi è la simultanea e contrapposta compartecipazione delle parti che sono chiamate a sostenere le proprie ragioni (per il principio audiatur et altera pars, propriamente sia ascoltata anche l'altra parte); con la conseguenza che non sarà possibile riconoscere valore di prova a quei contributi che non scaturiscano da tale metodica, salvo la sussistenza delle eccezioni prevista dal comma 5, art. 111 Cost. Queste eccezioni sono 3 e solo in questi casi è possibile assumere una prova non formata in contraddittorio: in primo luogo, ove vi sia il consenso dell'imputato (cio avviene nel rito abbreviato, nel patteggiamento, il quale rinuncia alla fase del dibattimento) che deve attestare la superfluità della formazione dialettica della prova; in secondo luogo, per accertata impossibilità di natura oggettiva; infine, per provata condotta illecita, che dimostri un atteggiamento destinato a deformare la prova. Un altro profilo connesso al contraddittorio è quello dell'oralità e immediatezza: infatti il processo probatorio si deve svolgere dinanzi un giudice, terzo ed imparziale, cui spetta controllare il rispetto delle regole processuali, assicurare la parità delle parti e verificare l'ammissibilità dei mezzi di prova richiesti dalle parti (un istituto utile a garantire questo sistema è quello dell'esame incrociato che consente ad entrambe le parti un esame diretto della fonte di prova). È richiamato anche il principio di ragionevole durata dei processi (comma 2), che esprime che la decisione del giudice sia emanata in tempi ragionevoli, poiché il processo costituisce un peso, sia economico che psicologico, per il cittadino chiamato a sostenerlo. Ancora nel comma 2 e poi successivamente nel 3 confluiscono parte dei contenuti paralleli e omogenei della convenzione Edu (art. 6), come il tema della precostituzione e indipendenza del giudice, della presunzione di non colpevolezza e del diritto all'assistenza difensiva.
  • L'art. 112 della Costituzione: che statuisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale. La Corte costituzionale ha precisato che tale principio non comporta l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale ogni qual volta venga avvisato del compimento di un reato. Egli, infatti, deve contemperare l'obbligo di esercitare l'azione penale con la necessità di evitare l'instaurazione di un processo superfluo. Di conseguenza, avrà l'obbligo di esercitare l'azione penale quando all'esito delle indagini emergano elementi antitetici a quelli previsti per la richiesta di archiviazione e cioè quando abbia raccolto elementi di prova tali da sostenere l'accusa in giudizio.
  • L'art. 117 della Costituzione: stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Questa disposizione non solo vincola il Legislatore, ma che i giudici che, quando rilevino un contrasto tra legislazione interna e la normativa europea, sono tenuti ad interpretare la prima adeguandola ai parametri della seconda alla stregua di quanto deciso nelle sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Dopo l'introduzione della disciplina del giusto processo, vi è stato un naturale adeguamento delle tecniche interpretative. La svolta definitiva nella risistemazione del diritto procedurale penale si è avuta con la legge costituzionale n. 2 del 1999, che ha inserito nell'art. 111 della Costituzione il principio del giusto processo, modificando il quadro di riferimento della giustizia italiana. Il comma 1 dell'art. 111, infatti, dispone: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge».

Questa riforma ha fatto innalzare il principio del giusto processo al rango di norma costituzionale, ponendola in una posizione sovraordinata rispetto agli altri principi previsti da legge ordinaria. Passando ad analizzare nel dettaglio l'articolo 111 della Costituzione (per riprendere, completare e concludere quanto detto precedentemente), esso garantisce il principio del giusto processo attraverso una serie di principi che impone un generale ripensamento delle norme e degli istituti processuali.

Il principio della terzietà e imparzialità del giudice che è indicato con chiarezza dal comma 2 dell'art. 111 Cost. Queste caratteristiche sono state utilizzate dalla dottrina per definire il concetto di neutralità di cui parla l'art. 25 della Costituzione. La Consulta ritiene che i concetti di precostituzione e naturalità, di terzietà e imparzialità vadano tenuti distinti. Inoltre, c'è il principio del contraddittorio che viene garantito nel momento in cui alle parti contrapposte vengono assicurate pari opportunità. L'art. 111 della Costituzione prevede il principio della parità delle armi, inteso come possibilità delle parti di fronteggiarsi su posizioni omogenee e attraverso l'esercizio di poteri simmetrici, dove l'accusa avrà il compito di dimostrare e su cui la difesa ha l'onere di contraddire; dunque i poteri delle parti devono essere simmetricamente commisurati, in forma di reciprocità, ovvero di idoneità a controbilanciare gli altri, in funzione delle opposte prospettive. Il piano su cui verrà misurata maggiormente l'uguaglianza delle parti è quello probatorio, utilizzato in modo determinante per la decisione delle controversie. Dove la prova costituisce il tema centrale del contraddittorio processuale, allora di conseguenza si parlerà di giusto processo quando le modalità del diritto alla prova sono assicurate, cioè l'imputato ha la facoltà di concorrere alla formazione della decisione innanzi al giudice che adotterà la decisione (nel caso in cui la personalità del giudice mutasse, l'organo giudicante designato dovrà procedere rinnovando l'attività istruttoria già effettuata).

I principi della giurisdizione e del giusto processo impongono il rispetto della garanzia del contraddittorio e della parità delle armi tra accusa e difesa, del diritto alla prova e alla prova contraria e del diritto di sottoporre ad un giudice superiore imparziale ogni decisione di merito. La celebrazione di ogni tipologia procedimentale deve avvenire in pubblica udienza, ovvero almeno richiederne la trasformazione ogni qualvolta la forma tipica standardizzata sia costituita da un rito camerale a porte chiuse.

In ultimo, il principio ne bis in idem che tutela l'individuo non solo contro la possibilità di essere sanzionato due volte per lo stesso reato, ma anche dalla possibilità di essere sottoposto una seconda volta a processo.

La successione delle norme procedurali nel tempo: tempus regit actum

Il tema della successione delle norme nel tempo, è stato affrontato a più riprese dalla giurisprudenza, la quale ha fornito interpretazioni diverse a seconda delle norme di volta in volta considerate. Di norma il problema della successione temporale delle norme viene risolto applicando il principio latino del tempus regit actum.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matteo.vignola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale processuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Garuti Giulio.
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