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PROVA NULLA, INUTILIZZABILE E ILLECITA:
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La violazione delle norme che disciplinano l attivita probatoria puo portare all invalidita o
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all illeceita.
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1) L invalidita - viene disposta qualora vengano violate norme processuali per la cui violazione la
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legge stabilisce tassativamente la nullita o l inutilizzabilita delle prove raccolte:
• La nullita - che e disposta dalla legge ogni qual volta venga violata una norma che
disciplina i presupposti degli atti ovvero le forme per il loro compimento. La nullita puo
essere: assoluta, intermedia o relativa a seconda che sia riconducibile ad una di queste tre
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ipotesi (l esempio di scuola e quello per cui la legge prevede la nullita quando in sede di
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testimonianza il giudice non avverte l imputato delle possibili conseguenze della sua
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testimonianza e non gli fa pronunciare l impegno a dire tutta la verita). Dunque,
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l inosservanza comporta che i risultati conseguiti non possono essere utilizzati per la
decisione.
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L inutilizzabilita - che e disposta quando viene assunta una prova che e vietata da
specifiche disposizioni processuali (si pensi ad esempio al pubblico ministero che nella fase
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delle indagini preliminari dispone una consulenza tecnica che prevede l uso dell ipnosi,
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violando cosi la liberta morale della persona, di cui all articolo 188, come affermato dalla
Corte Suprema e incidendo sulla liberta di autodeterminazione).
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2) L illeceita della prova - si ha qualora violi norme di diritto penale sostanziale (si pensi ad
esempio alla perquisizione penale eseguita dal pubblico ufficiale abusando dei suoi poteri).
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L illeceita della prova implica la commissione di un reato (nel caso dell esempio il reato e
compiuto dal pubblico ufficiale) questo tuttavia non significa che la prova non possa essere
utilizzata dal giudice nel processo; non significa cioe che la prova sia invalida dal punto di vista
processuale perche ci dovrebbe essere un norma processuale penale che statuisca la nullita o
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l inutilizzabilita (se si pensa alla perquisizione, se essa porta al regolare sequestro del corpo del
reato, che viene poi validamente introdotto nel processo, esso e valido processualmente a
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prescindere dall abuso di potere di cui si e reso responsabile il pubblico ufficiale dal punto di vista
del diritto penale sostanziale).
3) Incostituzionale: disposte o assenti in violazione di diritti fondamentali.
CAPITOLO VI – I MEZZI DI PROVA
LA TESTIMONIANZA:
La testimonianza (artt. 194-207) consiste in una dichiarazione che un terzo (esterno alla causa)
mediante le proprie attitudini sensoriali e la memoria rende in udienza. Per quanto concerne
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l oggetto della testimonianza (ai sensi dell art. 194) essa deve riguardare l oggetto della prova. Al
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comma 2 si sancisce che l esame puo estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che
intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonche alle circostanze il cui accertamento e
necessario per valutarne la credibilita. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalita
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della persona offesa dal reato e ammessa solo quando il fatto dell imputato deve essere valutato in
relazione al comportamento di quella persona. Mentre la testimonianza non puo riguardare la
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moralita dell imputato (limiti alla testimonianza) trattandosi di una valutazione soggettiva su
cui e impossibile fornire una dichiarazione. Inoltre la testimonianza non puo portare
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all autoincriminazione del testimone (ai sensi dell art. 198 comma 2). Non puo deporre sulle voci
correnti nel pubblico ne esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli
dalla deposizione sui fatti.
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Che cos e la testimonianza indiretta? Della testimonianza indiretta (de relato o de auditu) si
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occupa l art. 195. Si tratta di quella testimonianza in cui il testimone non racconta fatti di cui e
venuto a conoscenza direttamente, ma di conoscenze che gli sono state comunicate da altri al di
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fuori del processo. Ma c e un problema. Il problema e che nella testimonianza indiretta e difficile
attestare il grado di attendibilita della fonte e le eventuali deformazioni che la notizia ha subito nel
passaggio dalla fonte al testimone de relato (cioe al testimone indiretto). Per questo motivo il
legislatore ha introdotte alcune regole di tutela:
• La testimonianza indiretta e possibile solamente se viene indicata la fonte e
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quindi indicata la persona protagonista dell esperienza diretta, in modo che il giudice su
ufficio o su istanza di parte possa disporne se necessario, la convocazione in udienza.
Questa regola non trova applicazione se la fonte e deceduta, inferma o irreperibile, secondo
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quanto dispone l art. 195 comma 7 per il quale risulta inutilizzabile;
• La testimonianza indiretta inoltre non puo essere utilizzata quando la fonte e
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depositaria di un segreto professionale o d ufficio, salvo che di quel segreto si sia
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gia venuti a conoscenza nel processo per altra via (ad esempio attraverso un altra prova)
comma 6;
• Nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti necessari la testimonianza e
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invalidata dal vizio dell inutilizzabilita.
Una particolare disciplina e prevista per la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria.
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L art. 4 della legge sul giusto processo (la legge 63/2001) ha introdotto all art. 195 comma 4 il
principio per cui la polizia giudiziaria non puo fornire testimonianza indiretta: 1) sulle
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informazioni assunte attraverso l interrogatorio compiuto sui testimoni del procedimento (quando
essi si qualificano, semplicemente, come persone informate sui fatti); 2) sul contenuto di denunce,
querele, istanze e altri atti utilizzati per la segnalazione delle notizie di reato; 3) sulle dichiarazioni
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rese spontaneamente dall imputato, quando egli si qualificava come indagato nella fase delle
indagini preliminari.
La ratio di questa norma e la volonta di garantire la regola generale per cui il dibattimento deve
essere deciso con le prove assunte nella fase dibattimentale.
La capacita di testimoniare:
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Ai sensi dell art. 196 si stabilisce il principio della generale capacita giuridica di testimoniare la cui
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ratio e che il contributo dichiarativo di chi ha avuto un esperienza conoscitiva storica del fatto
oggetto di prova e strumento unico e infungibile di ricostruzione di tale fatto e deve essere
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svincolato da regole che possano negare o limitare l impiego probatorio.
Ogni persona ha la capacita di testimoniare. Cio significa che e possibile acquisire ad esempio
anche la testimonianza dei minorenni, degli interdetti, degli inabilitati ecc. (anche se con le ’
procedure diverse introdotte dalla legge per garantire detti soggetti). Tuttavia il comma 2 dell art.
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196 permette al giudice (se lo ritiene necessario) di valutare l idoneita fisica e mentale del
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testimone. L accertamento di un incapacita naturale tuttavia non impedira l assunzione della
testimonianza qualora essa sia utile alla ricostruire dei fatti oggetto della causa. In caso di
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accertamento negativo della capacita naturale non pregiudica necessariamente l assunzione della
testimonianza che comunque potra fornire elementi utili alla ricostruzione del fatto.
Alla generale capacita di testimoniare la legge prevede che la posizione assunta da alcuni soggetti
sia incompatibile con la capacita a testimoniare (art. 197) e che quindi alcuni limiti sono cosi
elencati:
a) una prima incompatibilita e prevista per i soggetti che sono coimputati nello stesso
procedimento ovvero imputati in un procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett
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a (concorso o cooperazione nel reato) per i quali l incompatibilita permane soltanto finche non
interviene sentenza irrevocabile. La ratio di questa norma e quella di evitare che il diritto alla
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difesa dell imputato possa essere limitato dall obbligo di dire tutta la verita in qualita di testimone.
b) una seconda incompatibilita e prevista per coloro che sono imputati in un processo
teleologicamente connesso (si pensi ad esempio ad un procedimento in cui viene giudicato un
reato i cui risultati sono stati utilizzati per realizzare reati giudicati da un altro procedimento) o
per coloro che sono imputati in un reato preso in considerazione per fini probatori.
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Anche in questo caso si vuole evitare che venga minato il diritto alla difesa dell imputato dato il
collegamento esistente fra i due procedimenti. Questi risultano incompatibili con la testimonianza
fino al proscioglimento, alla condanna o alla sentenza di applicazione della pena irrevocabili e
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sempre che non abbiano gia reso dichiarazioni su fatto altrui dopo l avvertimento (altrimenti
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avrebbero assunto l ufficio di testimone e le stesse garanzie).
c) una terza ipotesi di incompatibilita e prevista per il responsabile civile e per la persona
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civilmente obbligata che in questo caso l incompatibilita deriva dall interesse che questi soggetti
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hanno a che l imputato venga condannato. Nonostante non possano testimoniare le loro
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dichiarazioni potranno essere assunte nell ambito dell esame delle parti di cui all art. 208.
d) una quarta ipotesi di incompatibilita e prevista per il giudice, il pubblico ministero, i loro
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ausiliari, il difensore, che in questo caso l incompatibilita deriva dalla necessita di garantire che
i soggetti qui indicati svolgano le funzioni a cui sono preposti. Non e prevista invece alcuna
incompatibilita per i periti e gli interpreti. ’
e) inoltre, come risulta da una recente decisione di Cassazione, un ulteriore ipotesi di
incompatibilita e quella per cui colui che risulti essere persona offesa e al tempo stesso
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indagato in atto o di imputato di reato connesso se non si e dato l avviso di cui all art.
64, comma 3 lett. c. (cioe “se rendera dichiarazioni su fatti che concernono la
responsabilita di altri, assumera, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le
incompatibilita previste dall'art. 197 e le garanzie previste all'art. 197 bis”). Al contrario se nei suoi
confronti e gia intervenuta una sentenza irrevocabile allora questi potra assumere la veste di
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testimone anche senza ricorrere all avviso.
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Chi e il testimone assistito? L art. 197 bis (introdotto con la legge del giusto processo del 2001)
stabilisce che gli imputati di un procedimento connesso possono comunque assumere (anche al di
la della situazione di incompatibilita creatasi) la veste di testimone. Questo pero avviene in alcune
situazioni:
– Se e intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna o di assolu