Diritto processuale del lavoro
Processo del lavoro
Il processo del lavoro si occupa di tutelare i diritti che discendono dal rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è un contratto dal punto di vista sistematico.
Lavoratore → diritti che gli spettano: diritto alla retribuzione, alle ferie, riposo, congedo maternità, trasferimenti, licenziamento, orario di lavoro.
Datore → diritti: adempimento prestazione lavorativa, obblighi di fedeltà (non divulgare informazioni), rispetto orari di lavoro, cause di risarcimento danno (distruzione beni aziendali).
Il processo è un rapporto giuridico fra due parti e il giudice (parte che agisce, parte che si difende e giudice) → bilateralità, se non c’è contrapposizione di parti non vi è il processo.
La tutela giurisdizionale dei diritti
Si parla di tutti i diritti (annullamento contratto per dolo, diritto alla retribuzione, ecc.). Lo Stato si occupa di svolgere questa funzione di tutela dei diritti a livello giurisdizionale con l’esercizio della funzione giurisdizionale. Quando la costituzione parla di tutela giurisdizionale dei diritti parla di tutti i diritti. Noi ci occupiamo dei diritti di cui all’art. 409 cpc.
Costituzione
Art. 1, 2, 3, 4, 24, 35, 36, 37
Articolo 24 – Pilastro fondamentale
Parametro costituzionale di riferimento per la tutela giurisdizionale di tutti i diritti → tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (primo comma). È un diritto che spetta a tutti. Si intende provocare l’esercizio della funzione giurisdizionale per ottenere tutela, una tutela del diritto erogata dal giudice. Si parla di diritto di azione: parte che propone la domanda di tutela giurisdizionale.
Secondo comma: “la difesa è un diritto inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento” → bilateralità del procedimento: c’è una parte che propone la domanda e c’è una parte che subisce la domanda alla quale si riconosce il diritto di difesa.
Terzo comma: “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”.
Da circa 5 anni la giustizia del lavoro purtroppo ha un costo: quindi si è passati da un regime di esenzione totale a un regime di parziale esenzione. Il processo del lavoro non ha un costo se chi lo propone ha un reddito inferiore a una determinata soglia (32.000 euro all’anno). Chi è sopra questa soglia di esenzione totale deve pagare un costo (apparato della giustizia: giudice, cancelliere, ecc.).
Non tutti quelli che agiscono in giudizio sono in grado di munirsi di un difensore. Nel processo del lavoro l’assistenza di un avvocato è obbligatoria: ai sensi dell’art. 417 cpc: “la difesa personale (senza l’assistenza di un difensore) è ammessa solo quando il valore della causa non eccede i 129 euro (il lavoratore in questo caso può stare in giudizio da solo). Sopra i 129 euro la tutela giurisdizionale dei diritti richiede un difensore”.
Il terzo comma si riferisce ai non abbienti che non possono permettersi le spese per il difensore. In questo caso lo Stato si surroga e sostiene il pagamento: gratuito patrocinio obbligatorio → ciò è previsto per esercitare a pieno i propri diritti all’interno del processo. Il processo richiede competenze specifiche di natura molto tecnica che non sono condivise da tutti. E quindi una tutela giurisdizionale dei diritti effettiva richiede che il processo venga gestito dal difensore tecnicamente competente.
Art. 35, Art. 36, Art. 37 → tutti questi diritti si ricollegano all’art. 24 e possono essere tutelati davanti al giudice in sede giurisdizionale.
Art. 111
Norma che si collega al processo; articolo riformato con L. Cost. 1999 → l’attività giurisdizionale si attua mediante il giusto processo: deve essere regolato dalla legge e c’è una riserva. È la legge processuale che stabilisce quali sono le regole del processo. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti: su ogni questione, domanda e eccezione le parti devono essere messe nella condizione di contraddire fra di loro cioè di confrontarsi. Tale principio garantisce l’esercizio effettivo del diritto di difesa. Nel processo c’è una parte che propone la domanda (attore) chiedendo tutela del proprio diritto e una parte che subisce la domanda (convenuto) alla quale è garantito il diritto di difendersi. Di fronte alle difese del convenuto esiste la possibilità per l’attore di difendersi sulle difese del convenuto (il diritto di difesa va inteso anche con riferimento alla controparte che è chiamata a difendersi sulle difese del convenuto).
Rapporto giuridico processuale
- Attore
- Convenuto
- Giudice
Es: L’attore fa valere un diritto di credito (diritto a ottenere la retribuzione), il datore si difende dicendo che vi è stata prescrizione (estinzione del diritto). L’attore dice che non si è estinto perché ha chiesto con raccomandata 4 anni fa il pagamento della retribuzione (atto interruttivo della prescrizione).
Contraddittorio fra le parti in condizioni di parità
I diritti processuali garantiti a una parte sono gli stessi che devono essere garantiti all’altra. Davanti a un giudice terzo e imparziale: il giudice applica la legge (individua la norma da applicare: interpretazione e applicazione della legge). Prende la fattispecie concreta e applica ai fatti la legge. I giudici sono soggetti solo alla legge.
Il giudice deve essere:
- Terzo rispetto alle parti (non può condividere posizioni di comunanza né con l’attore né con il convenuto);
- Imparziale: garantisce nell’applicazione della legge una imparzialità (di giudizio).
Codice civile
Libro VI: Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti
Art. 2907: alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte e quando la legge lo dispone anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio.
La parte che vuole vedere tutelato il proprio diritto deve proporre al giudice la domanda di tutela. La norma detta il principio della domanda di parte: le ipotesi in cui il giudice provvede d’ufficio sono ipotesi residuali e marginali.
Nel processo civile: ipotesi in cui viene consentito al giudice o PM la legittimazione di presentare la domanda in nome e per conto di un soggetto terzo → quando il diritto è una situazione giuridica sostanziale che ha una rilevanza superindividuale (di rilevanza collettiva) cioè quando il diritto è indisponibile: ad esempio le iniziative del giudice tutelare con riguardo al minore.
La domanda di tutela del diritto che nasce dal rapporto di lavoro deve necessariamente provenire dalla parte che chiede tutela. Se la domanda di tutela non proviene dal titolare del diritto, nessun giudice e nessun PM potrà a lui surrogarsi. Principio della domanda (principio dispositivo): dispongo del mio diritto invocandone o no la tutela.
Codice di procedura civile
ART. 99: “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre la domanda al giudice competente” (principio della domanda di parte: principio dispositivo).
La giustizia civile è esercitata dal giudice ordinario dei diritti soggettivi; i giudici speciali sono TAR, consiglio di Stato e Corte dei Conti che si occupano di interessi legittimi.
Contenzioso del lavoro (del privato e pubblico): competenza del giudice civile ordinario (privatizzazione del pubblico impiego: le regole processuali sono le stesse sia che il rapporto sia pubblico o privato). Ci sono dei comparti che sono tuttora devoluti alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo: militari, magistrati, docenti universitari.
La funzione giurisdizionale è tutela dei diritti. Ci sono però varie modalità di tutela dei diritti in sede giurisdizionale in funzione della tutela che si richiede. Esempio: Il lavoratore ottiene all’esito del giudizio di primo grado una sentenza che condanna il datore al pagamento di 5000 euro per il lavoro straordinario effettuato ma non retribuito. Il lavoratore ha chiesto la tutela del suo diritto a ottenere il pagamento del lavoro straordinario non retribuito. Il datore però non paga. La tutela è stata erogata (sentenza) ma il diritto sul piano sostanziale ancora non è stato soddisfatto (manca l’adempimento spontaneo). È una tutela non effettiva. Occorre che l’ordinamento dia un altro strumento per tutelare il diritto che è stato dichiarato esistente dalla sentenza: l’attività giurisdizionale resa nelle forme della esecuzione forzata (è attività giurisdizionale devoluta al giudice civile che ha la funzione di tutelare coattivamente il diritto mediante la sua esecuzione materiale). Con riferimento all’obbligazione pecuniaria le forme sono quelle dell’esecuzione forzata per espropriazione: l’organo esecutivo si surroga al debitore che è il datore di lavoro in funzione dell’esecuzione materiale del diritto (l’attività giurisdizionale si svolge a prescindere dalla volontà dell’obbligato). Il datore si vedrà pignorato il suo conto corrente in banca per euro 5000 e questi soldi il giudice dell’esecuzione li prenderà e li darà al lavoratore.
Tipi di attività giurisdizionale
- Funzione di accertare il diritto
- Attività giurisdizionale di esecuzione
Attività giurisdizionale - Seconda lezione
L’attività giurisdizionale è attività di tutela del diritto soggettivo; ma tale tutela può avere caratteri differenti. La tutela in senso ampio può delinearsi in diversi tipi di tutela:
- Attività giurisdizionale di cognizione
- Attività giurisdizionale di esecuzione forzata
- Attività giurisdizionale cautelare
Sono tutte e tre funzionali alla tutela del diritto soggettivo ma ciascuna di essa lo tutela in modo particolare. Ottenuta la sentenza di condanna se l’obbligato soccombente non ottempera occorre un altro strumento per tutelare il diritto soggettivo accertato nella sentenza: esecuzione forzata. Ciascuna tipologia di attività giurisdizionale in base al tipo di tutela che è tesa a erogare, ha una sua struttura; la funzione che unifica tutte e tre è quella di tutela del diritto; ciascuna ha una propria struttura perché ciascuna tutela il diritto in un modo particolare.
Attività giurisdizionale di cognizione
Tutela il diritto soggettivo mediante un processo che è finalizzato al suo accertamento. Si tratta di un accertamento dotato di specifiche caratteristiche. Ci si riferisce all’accertamento contenuto nella sentenza che è denominato cosa giudicata. Se la sentenza del giudice non potesse avere particolare efficacia saremmo di fronte a una pronuncia non in grado di vincolare in alcun modo le parti. Occorre che la sentenza del giudice che è il provvedimento che detta la volontà della legge nel caso concreto abbia un’efficacia particolare ovvero sia idonea ad avere efficacia sul piano sostanziale tra le parti del giudizio. Questa attività giurisdizionale ha come esito naturale, quello di arrivare a un accertamento del diritto dotato di una particolare efficacia detta appunto cosa giudicata.
Nel momento in cui sorge l’esigenza di tutela del diritto perché il diritto si ritiene violato si determina sul piano sostanziale una situazione antigiuridica, ovvero viene sostanzialmente inficiato l’ordine giuridico. La necessità di ricorrere al giudice porta alla pronuncia di un provvedimento che dettando la volontà della legge nel caso concreto, ripristina l’ordine giuridico violato. Si parte sempre da una violazione che si verifica sul piano sostanziale. Questo comporta la lesione del diritto del lavoratore. Scatta a questo punto la necessità di tutelare il diritto da parte del lavoratore, scatta la necessità di chiedere tutela. Vige il principio dispositivo: il lavoratore può anche non fare nulla, può disporre del suo diritto anche non proponendo una domanda giudiziale oppure decidere di proporla. Dopo il processo, dopo che la domanda di tutela è stata portata davanti al giudice, il giudice con la sentenza accerta la volontà della legge nel caso concreto, quindi si accerta se vi è stata o meno la violazione: il giudice accoglie la domanda di tutela o la rigetta. In entrambi i casi occorre che la sentenza per avere un valore deve poter produrre effetti sul piano sostanziale. Se la sentenza del giudice è la dichiarazione della volontà della legge nel caso concreto, occorre che la pronuncia non possa più essere messa in discussione, occorre quindi che la sentenza sia munita di una efficacia particolare che la renda stabile affinché le parti del rapporto non possano più rimettere in discussione la volontà della legge come dichiarata dal giudice nella sentenza. Occorre che la sentenza sia idonea alla cosa giudicata.
Art. 2909 cc
Cosa giudicata → l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Se la sentenza passa in giudicato non si può più mettere in discussione il diritto come accertato dal giudice. La sentenza che passa in giudicato diventa intangibile.
Il processo è strumentale alla tutela dei diritti. Il giudice della cognizione deve accertare o meno l’esistenza del diritto, accertando la volontà della legge nel caso concreto. Il processo deve essere giusto ai sensi dell’articolo 111 Costituzione.
Il processo di cognizione non è uno ma vi è:
- Processo di cognizione ordinaria: tutela dei diritti soggettivi e degli status → è il modello generale disciplinato nel libro secondo del cpc; è il processo che serve per la tutela di tutti i diritti soggettivi (ad esempio separazione, divorzio, interdizione, risoluzione del contratto, rivendica). Il giudice della cognizione tutela il diritto dichiarando la volontà della legge nel caso concreto ripristinando l’ordine giuridico violato.
- Processo del lavoro: è anch’esso attività giurisdizionale di cognizione (conoscere la volontà della legge nel caso concreto); si diversifica per la particolare tipologia di diritti che ne sono oggetto (diritti che discendono dal rapporto di lavoro).
L’attività giurisdizionale è svolta nell’ambito di processi ove vige il principio di dispositivo, il principio del contraddittorio, il principio di domanda di parte, il principio dispositivo istruttorio, dove è garantito l’art. 111 (contraddittorio e parità). A entrambi i processi si applicano i principi generali.
La peculiarità dell’attività giurisdizionale di cognizione è che la tutela del diritto avviene dichiarando la volontà della legge nel caso concreto quindi fornisce una tutela dichiarativa; la volontà della legge su quel diritto soggettivo fatto valere non potrà più essere messa in discussione (volontà stabile, intangibile).
La specialità del rito lavoro è data dal fatto che si occupa di tutelare solo determinati diritti; è speciale non il rito ma il diritto tutelato. È un rito diverso da quello ordinario di cognizione dal punto di vista struttura ma la funzione è quella di tutelare i diritti. Il processo del lavoro si occupa solo dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro.
L’attività giurisdizionale di cognizione rende certa l’esistenza o meno del diritto. L’utilità che si trae dal processo di cognizione è l’accertamento in ordine all’esistenza o meno del diritto. È accertamento dotato di particolare efficacia e stabilità. Il giudice accerta l’esistenza, modalità e quantità del diritto.
Quando la sentenza passa in giudicato? Quando la sentenza è in grado di modificare la realtà sostanziale? L’efficacia di cosa giudicata sul piano sostanziale si raggiunge quando la sentenza diventa stabile anche dal punto di vista del processo. La sentenza del giudice di primo grado è soggetta ai mezzi di impugnazione. Il giudice del lavoro in primo grado pronuncia la sentenza e la parte soccombente chiede al giudice di appello che riveda la decisione del giudice di primo grado. Per fare ciò occorre impugnare la sentenza. L’interesse a impugnare del soccombente lo porta a proporre quindi un appello. Il giudice di appello potrà confermare o riformare la sentenza del giudice di primo grado. La sentenza di appello si può impugnare in Corte di Cassazione che è l’organo supremo e giudice di legittimità. La Cassazione assicura l’uniforme interpretazione delle norme giuridiche, ed è l’ultimo grado per l’impugnazione. La sentenza del giudice di primo grado è sentenza impugnabile dalla parte soccombente; ma proporre l’appello non è un obbligo (la parte soccombente può accettare la soccombenza).
Il sistema delle impugnazioni: garantisce il controllo della decisione del giudice di primo grado, tramite una revisione da parte del giudice di appello. Il ricorso in Cassazione invece consente di denunciare la violazione di legge. Tale sistema è delineato dall’art. 323: appello e ricorso per cassazione (mezzi di impugnazione).
Il cpc disciplina poi la cosa giudicata formale: dal punto di vista del processo la sentenza si intende passata in giudicato quando non è più soggetta a impugnazione (quando non è più soggetta a appello o ricorso in cassazione). Nel momento in cui si verifica questo effetto, scatta l’altra efficacia sul piano sostanziale cioè la cosa giudicata sul piano sostanziale. Il processo si preoccupa di disciplinare il processo di primo grado e anche i mezzi di impugnazione. Il ricorso in cassazione ha copertura costituzionale. Si disciplina il momento in cui dal punto di vista del processo la sentenza non può più essere impugnata e quindi diventa stabile. Quando si verifica l’effetto previsto dall’articolo 324 cc dal punto di vista sostanziale.
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