La disciplina dell'espropriazione della privativa
Normativa e funzione primaria
I profili di specialità del contenzioso d’impresa hanno anticipato quei meccanismi poi estesi alla generalità del contenzioso in termini più moderni. La normativa sull’espropriazione di privative industriali è contenuta principalmente all’art 137 del codice della proprietà industriale. La funzione primaria degli artt. 111 e 137 cpi è di dissipare ogni dubbio riguardante la sottoponibilità ed esecuzione forzata rispettivamente dei proventi, degli esemplari d’opera (e non quindi dei diritti di pubblicazione e utilizzazione) e dei titoli di proprietà industriale. La funzione principale di queste disposizioni tenta di risolvere i conflitti fra le esigenze di pubblicità e quelle di celerità della procedura, dettando regole da coordinare con i successivi sviluppi della disciplina dell’esecuzione per espropriazione.
Articolo 137 del codice della proprietà industriale
Nonostante l’ampiezza del primo comma dell’art. 137 (Codice della Proprietà industriale), sono passibili di espropriazione soltanto i titoli brevettati o registrati, e la procedura presuppone un pignoramento soggetto a trascrizione da eseguirsi entro 8 gg dalla notifica del pignoramento, a pena di decadenza. Sono stati esclusi i titoli in corso di concessione o registrazione in quanto sono sottoponibili solamente a sequestro; ne è permessa l’espropriazione solo ad opera dello Stato per ragioni di pubblica utilità, se non si tratta di marchi. Nemmeno il segreto industriale è soggetto ad espropriazione, anche se è un titolo di proprietà industriale.
Esecuzione per espropriazione
L’art 137.2 contiene un generale rinvio al codice di rito per l’esecuzione per espropriazione di beni mobili. Il pignoramento deve essere preceduto dal precetto (480 cpc) e dall’avvertimento riguardo la possibilità di concludere con i creditori un accordo di composizione; inoltre deve essere eseguito entro 90 gg dalla sua notifica. Non trattandosi di controversia in senso proprio, non è applicabile l’art 134 (Codice della Proprietà industriale) e quindi la competenza per l’esecuzione spetta al giudice dell’esecuzione (individuabile in base all’art 26 cpc), cioè il giudice del luogo in cui si trovano le cose, a sua volta riferibile, con riguardo ai beni immateriali, alla persona del titolare.
Formalizzazione della procedura
Diversamente da quanto si prevede per l’espropriazione di beni mobili (eccetto i crediti), il pignoramento si esegue comunque ai sensi dell’art 137 (Codice della Proprietà industriale), con atto scritto notificato al debitore, dove la formalizzazione della procedura si collega alle esigenze pubblicitarie. Per quanto riguarda le indicazioni richieste dalla disposizione, devono considerarsi indifettabili, a pena di nullità, solo quelle del titolo esecutivo, degli elementi identificativi del diritto pignorato e della somma per cui si procede, a cui deve aggiungersi l’ingiunzione (492 cpc).
Trascrizione del pignoramento
Si distingue dall’espropriazione di beni mobili per l’esigenza di trascrizione del pignoramento, che rappresenta un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie dal momento della notifica dell’atto il debitore assume soltanto la responsabilità del sequestratario, mentre gli effetti degli artt 2913 e 2914 cc (inefficacia delle alienazioni del bene pignorato + alienazioni anteriori al pignoramento) possono prodursi solo una volta che sono stati posti in essere gli adempimenti indispensabili ad assicurare l’opponibilità ai terzi dell’oblazione del potere dispositivo del debitore.
Effetti del pignoramento successivo
Il sesto comma dell’art 137 (Codice della Proprietà industriale) regola gli effetti del pignoramento successivo; è previsto che la notifica al creditore procedente valga come opposizione sul prezzo di vendita. Ai fini del concorso, il comma 10 comprime la protezione assicurata ai creditori titolari di diritti di garanzia trascritti (il procedente deve notificare a questi l’intero atto di pignoramento, e non un semplice avviso). La notizia legale del procedimento anziché dover essere provata prima che sia fissata la vendita (498 cpc) si compie entro 10 gg prima della stessa, e quindi dopo la sua fissazione, l’interesse dei concorrenti risulta protetto solo rispetto alla distribuzione del ricavato.
Deroghe e termini dilatori
Viene derogato l’art 501 cpc dall’art 137.8 (Codice della Proprietà industriale) in cui sono contemplati termini dilatori per la vendita: 30 gg dal pignoramento e 20 gg dal decreto di fissazione della vendita, in relazione al termine di notifica ai titolari di diritti di garanzia trascritti.
La struttura del processo
Nozione semplice
Il processo è una serie di atti e comportamenti, mediante i quali due o più parti sottopongono una controversia alla decisione di un terzo imparziale, il giudice. Obiettivo del processo è risolvere la controversia secondo verità e giustizia ("giusto" inteso come iter processuale corretto). Il processo è uno strumento per l’attuazione dei diritti (è il mezzo). Il processo non ricerca una verità assoluta, ma quella approssimazione possibile secondo dati limiti di tempo e di mezzi probatori.
Nozione di processo più articolata
Il processo civile è un metodo per la risoluzione delle controversie civili che prevede la decisione da parte di un organo giurisdizionale, in posizione di terzietà e di imparzialità, con l’osservanza delle opportune garanzie e in un tempo ragionevole. Il singolo processo è quello che nasce con l’instaurazione della lite davanti all’organo giurisdizionale e che viene concretamente individuato dalle parti coinvolte e dalle domande proposte.
Codice di procedura civile
Il "Codice di Procedura Civile" (c.p.c.), in vigore dal 1942, consta di 4 libri:
- Disposizioni generali
- Processo di cognizione
- Processo di esecuzione
- Procedimenti speciali
Principi costituzionali ed europei
- Art. 24 Cost. – Diritto di difesa: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".
- La norma regola il diritto di difesa e di azione e suppone:
- L’accesso alla tutela giurisdizionale: attribuire a chi ha subito una lesione il diritto di ricorrere al giudice e anche di assicurare condizioni che rendano effettivo questo diritto.
- La garanzia del contraddittorio
- Parità delle armi nel processo: tendenziale omogeneità della capacità di ogni singola parte di fare valere i suoi diritti.
- Art. 111 Cost. – Giurisdizione:
- Comma I: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge." Giusto processo sembra alludere ad una corretta modalità di svolgimento della procedura, per cui nessuna delle due parti può veder comprimere le proprie facoltà difensive, al punto di ipotizzare che, se queste fossero state rispettate, il processo avrebbe avuto un esito diverso.
- Comma II: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura una ragionevole durata." Ragionevole durata va riferita sia all’interesse del singolo ad ottenere una pronuncia senza attendere anni.
- Comma VI: "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati."
- Comma VII: "Contro le sentenze è sempre possibile il ricorso in Cassazione per violazione di legge." Questa è una precisazione che sancisce che contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, è sempre possibile il ricorso straordinario in Cassazione per violazione di legge.
- Art. 113 Cost. fonda il principio della tutela ordinaria contro la p.a.:
- Il cittadino ha diritto di difendersi, davanti allo Stato-giurisdizione, contro lo Stato-amministrazione.
- Lo Stato-amministrazione non ha un giudice speciale per le sue controversie, ma è sottoposto alle regole comuni.
- Artt. 101, 104 1° comma e 108 2° comma Cost. sanciscono l’indipendenza dei giudici.
- L’ordinamento italiano è distinto ma non separato dall’ordinamento europeo che prevale sul nostro, in forza dei trattati europei e ora dal:
- Trattato sull’Unione Europea (Tue)
- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue)
- Rinvio operato dall’art. 11 Cost.
- Le fonti europee hanno efficacia immediata. L’art. 81 Tfue promuove la progressiva compatibilità tra gli organi processuali dell’Unione Europea. Nel rapporto fra norme europee e diritti nazionali vige la regola dell’autonomia procedurale: significa che sussiste piena libertà per i legislatori interni di modellare come meglio credono le regole di procedura civile e i rispettivi ordinamenti giudiziari. Un’altra fonte importante è la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu):
- Art. 6 Cedu - Diritto a un equo processo: "Ogni persona ha il diritto che la sua causa sia trattata in modo equo, da un tribunale indipendente e imparziale, stabilito per legge, e in un termine ragionevole".
Giurisdizione
Giurisdizione, prima di tutto, significa potere di decidere una controversia. Norme che vengono in gioco:
- Art. 101 Cost., ricorda che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge;
- Art. 102, comma I, Cost., precisa che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario;
- Art. 1 c.p.c.: ribadisce che la giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del codice di rito.
Il potere appartiene al popolo, che lo esercita eleggendo il Parlamento che detiene il potere legislativo: i giudici operano in nome del popolo, applicando la legge voluta (seppur nelle forme della democrazia indiretta) dal popolo (che elegge il Parlamento). La giurisdizione ha una pluralità di scopi. La funzione giurisdizionale diventa la prestazione di un pubblico servizio, con il contenuto di risolvere controversie, applicando la legge italiana a favore, in alcune materie, obbligatoriamente a tutti i consociati e in altre a coloro che liberamente se ne vogliono avvalere. L’attività giurisdizionale ha carattere strumentale e sostitutivo. Il fine della giurisdizione non è quello di realizzarsi, ma quello di raggiungere uno scopo che è al di fuori di questa: come il processo è uno strumento, la giurisdizione è un potere strumentale:
- Dire che il processo è uno strumento significa affermare che la finalità del processo e della giurisdizione civile consistono nella realizzazione di obiettivi di giustizia sostanziale. Se un processo si conclude con un esito che si arresta alla semplice affermazione di un profilo processuale, la giustizia sostanziale non è perseguita, anche se quella sentenza è corretta.
Giurisdizione: volontaria e contenziosa
Volontaria
L’attività giurisdizionale integra, completa e controlla i poteri mancanti a dati soggetti dell’ordinamento. È attività sostanzialmente amministrativa, affidata al giudice per ragioni storiche, ma che potrebbe essere demandata ad uffici pubblici non giurisdizionali. Contribuisce a costituire rapporti: dà vita ad un provvedimento dato in relazione allo stato delle cose che non dà luogo ad un giudicato e che, come ogni atto amministrativo, è revocabile e modificabile.
Contenziosa
L’attività giurisdizionale che risolve un conflitto. C’è una domanda di un soggetto contro un altro soggetto. Tende essenzialmente ad un accertamento che si muove verso una dimensione di stabilità che si realizza pienamente nel giudicato.
Giurisdizione contenziosa
La giurisdizione contenziosa comporta una triplice articolazione:
- La giurisdizione di cognizione: tende ad affermare un giudizio di conformità del fatto concreto rispetto alla fattispecie legale astratta. Questo giudizio prende il nome di accertamento. Si concretizza attraverso il meccanismo dialettico delle parti (in contraddittorio), il terzo imparziale dotato di potere giurisdizionale (giudice) determina ("accerta") i rapporti fra le parti. Questo accertamento ha essenzialmente efficacia stabile: si ha il giudicato sostanziale. Occorre verificare (cioè, accertare) come quella lite concreta e determinata si inquadra all’interno della fattispecie prevista dalla norma (generale e astratta): questa verifica è compiuta da un terzo imparziale, il giudice, nel confronto fra le parti (in contraddittorio) sulla base di regole precise. L’attività del giudice di cognizione è un’attività intellettuale, che porta all’emanazione di un giudizio: il giudizio è il risultato di un confronto fra la fattispecie concreta, individuata dalle contrapposte posizioni delle parti, e il dato normativo. Il giudizio del giudice costituisce l’accertamento: è la verità legale su quella controversia. Il risultato del giudizio, compiuto da chi è incaricato dalla legge di compierlo, dà luogo quindi a precisi effetti di legge: esso stabilisce ("accerta") come la regola generale ed astratta si traduce in quel caso concreto: dà quindi vita all’accertamento, che costituisce l’oggetto proprio del processo di cognizione:
- L’ACCERTAMENTO ha funzione sostitutiva: è certo che i rapporti tra le parti sono configurati in un determinato modo; l’accertamento può semplicemente sostituire una situazione incerta, può comportare una modifica dell’ordinamento o può dare luogo ad una condanna.
- La giurisdizione esecutiva: in molte situazioni l’accertamento non basta, perché l’inadempimento della parte soccombente perdura. Quindi entra in gioco la giurisdizione esecutiva, che ha di mira non un accertamento (che c’è già), ma la realizzazione materiale dell’accertamento e dei comandi inerenti. Mentre nella giurisdizione di cognizione l’aspetto essenziale è un giudizio, nella giurisdizione di esecuzione si parla di cose, di risultati materiali, di modifica della realtà fisica. La giurisdizione esecutiva è condizionata al luogo in cui si trovano le cose, e ai beni, ai quali si riferisce. L’imparzialità del giudice, che è terzo fra la pretesa esecutiva (data e preesistente) e la sua realizzazione concreta, deve andare non oltre il livello dell’accertamento.
- La giurisdizione cautelare: alla base c’è la necessità di assicurare la permanenza, di situazioni materiali, che rendano possibile l’effettiva realizzazione di un futuro accertamento e/o di una futura coazione. Provvisoria e Strumentale - la giurisdizione strumentale: i suoi risultati, sono conservativi ed assicurativi, sono finalizzati a garantire l’effettività della tutela di cognizione ed esecuzione. La natura provvisoria è destinata ad essere superata dall’esito finale dell’attività giurisdizionale. Si tratta di poter consentire a chi ne ha diritto, una protezione per il periodo necessario a conseguire l’accertamento pieno. Tutela anticipatoria: ha natura provvisoria, nel senso che precede un completo accertamento di merito, ma ha contenuto non necessariamente strumentale, dato che realizza già, in anticipo, un risultato equivalente a quello definitivo.
Limiti alla giurisdizione
La nozione di giurisdizione non indica soltanto il potere di decidere le controversie, ma si estende anche al complesso di organi che esercita quel potere nell’ambito di un dato ordinamento.
- Si parla di giurisdizione unica quando un solo complesso di organi (o un solo organo) esercita "la totalità" del potere giurisdizionale.
- Si parla di giurisdizione ripartita quando più complessi di organi esercitano il potere giurisdizionale in relazione a determinati criteri.
In Italia vige il sistema della giurisdizione ripartita, il potere è esercitato da:
- Giudici Ordinari che esercitano la giurisdizione ordinaria, e riguarda la generalità delle controversie di natura sia civile che penale.
- Giudici Speciali che esercitano la giurisdizione speciale, riguardante determinate categorie di controversie. L’art. 103 Cost. indica le tre giurisdizioni speciali: amministrativa, contabile, militare.
Un problema particolare è quella che riguarda le Autorità garanti: sempre più frequenti sono i casi di organi amministrativi che esercitano attività decisorie di conflitti, di organi giurisdizionali che esercitano funzioni amministrative e di organi a carattere misto, che esercitano anche compiti decisori. Le autorità amministrative indipendenti sono organi dello Stato di natura amministrativa, del tutto svincolati dal corpo delle p.a. e dal potere esecutivo. A queste autorità sono assegnati compiti di controllo e di garanzia, non privi di poteri decisori, che vengono esercitati con modalità in gran parte simili a quelle della funzione giurisdizionale. In ogni caso, chiunque sia investito del potere di decidere deve rispettare le regole dell’equo processo e che la decisione sia soggetta ad un controllo di merito da parte di un giudice ordinario. L’attribuzione del potere giurisdizionale in rapporto ad una data singola controversia è quindi un aspetto cruciale della struttura giurisdizionale stessa.
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