Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 248
Diritto processuale civile Pag. 1 Diritto processuale civile Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 248.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 248.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 248.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 248.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 248.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 248.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 248.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 248.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile Pag. 41
1 su 248
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

PROCESSO DI COGNIZIONE - RITO ORDINARIO

Il processo ordinario di cognizione è articolato in 3 fasi essenziali:

  1. Una fase di introduzione, che inizia con la proposizione della domanda e con le difese di tutte le parti, giungendo fino al momento in cui si determina in modo definitivo la materia del contendere;
  2. La fase di trattazione, data la materia del contendere, dove ha luogo la trattazione sostanziale degli argomenti oggetto di contesa. Comprende la fase istruttoria, cioè quella volta alla raccolta del materiale probatorio necessario all'accertamento dei fatti;
  3. La fase decisoria, in cui le parti completano le loro difese e il giudice, preso atto del contenuto definitivo delle domande, decide.

L'atto di citazione

Il processo dinanzi al tribunale (in composizione monocratica) inizia con l'atto di citazione, mediante il quale viene proposta la domanda giudiziale (art. 163 c.p.c.).

Citazione: l'attore espone la domanda e invita il convenuto a...

Presentarsi davanti al giudice ad udienza fissa. Qui, il contatto si ha tra le parti, e solo dopo viene coinvolto l'organo giudiziario, presentando:

  1. Una parte di intestazione (tribunale, giudice, parti, domicilio, avvocati);
  2. Una parte che contiene la domanda giudiziale vera e propria (oggetto, fatto e diritto, conclusioni): è definita editio actionis;
  3. Una parte che comporta il collegamento fra parti e giudice (invito ad udienza fissa): è definita vocatio in ius.

A ciò si aggiungono i mezzi di prova che l'attore già ritiene di voler proporre: secondo l'art. 183, comma 6 c.p.c., l'attore che non indichi nessun mezzo di prova non incorre in decadenze o preclusioni di sorta.

L'atto deve poi essere sottoscritto dal difensore munito di procura: in questo momento inizia il processo.

Inoltre, l'atto di citazione deve contenere (art. 163, commi 3 e 4, c.p.c.):

  • L'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione;
l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza o di 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza, dinanzi al giudice designato (ai sensi dell’art. 168-bis), e se la costituzione avviene oltre i termini implica decadenza (38 e 167 c.p.c.) (preclusione della possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio o chiamare in causa in terzo).
L’art 167 stabilisce che il convenuto debba costituirsi tempestivamente a pena di decadenza proponendo domande riconvenzionali, sollevando eccezioni non rilevabili d’ufficio, non prevede che debba a pena di decadenza procedere alla contestazione dei fatti esecutivi.
I requisiti di contenuto-forma della citazione sono conseguenti allo scopo oggettivo dell’atto e corrispondono anche al contenuto della sentenza, come conseguenza del rapporto domanda- pronuncia: in particolare, leconclusione richiamano il dispositivo della sentenza, che le accoglierà, in tutto o in parte, o le respingerà, mentre l'esposizione di fatto e diritto richiama la motivazione. La parte essenziale dell'atto di citazione è quella che contiene la proposizione della domanda e quindi il fatto lesivo. È fondamentale l'indicazione dei fatti costitutivi primari, cioè di quei fatti che sono necessari e sufficienti a fondare il diritto. Senza la specificazione della ragione e dell'oggetto della domanda, il convenuto non potrebbe adeguatamente difendersi e lo scopo dell'atto di citazione (cioè, dare luogo al contraddittorio) non verrebbe raggiunto. La carenza di questo requisito dà luogo a nullità. È possibile indicare successivamente i fatti secondari, che sono tutte quelle circostanze della fattispecie concreta che non incidono sulla dimensione giuridica del diritto, ma che rafforzano la

La credibilità della domanda (es. luogo e orario). Le conclusioni, collocandosi al punto di intersezione fra il diritto processuale e quello sostanziale, richiedono una notevole chiarezza di idee: non devono dimenticare nulla, perché ciò che si dimentica si intende rinunciato e non riproposto (corrispondenza fra chiesto e pronunciato).

Ricorso l'attore propone la domanda e chiede al giudice di fissare un'udienza, alla quale sarà chiamato a partecipare il convenuto. Viene chiesto l'intervento del giudice e poi si porta l'iniziativa a conoscenza della controparte.

La parte attrice può fare più domande, quindi proporre una o più azioni, nello stesso processo, contro uno o più convenuti e si parla di domanda principale e domande subordinate, quando l'attore, sulla base degli stessi fatti, chiede, in via progressiva, diversi beni della vita o misure diverse dello stesso bene della vita.

Se non sussiste la violazione lamentata,

nessuna delle domande può essere accolta ma se la violazione sussiste, altre valutazioni, di fatto e di diritto, possono condurre all'accoglimento di una o dell'altra domanda.

Le domande possono essere anche alternative, nel senso che, sempre partendo dagli stessi fatti, l'attore può domandare provvedimenti diversi: al massimo una di queste alternative può trovare accoglimento.

La pluralità di domanda può avvenire anche dal punto di vista soggettivo, in caso di più convenuti, nei confronti dei quali possono essere proposte azioni diverse.

Non ogni pluralità di domande è possibile, dato che si parte da un fatto lesivo che deve essere bene individuato e le domande non possono essere tra loro contraddittorie.

La fissazione della prima udienza e il termine di comparizione

Come primo atto del processo il procuratore firma la citazione.

L'attore determina l'udienza e la indica nell'atto, scegliendo fra le

Date previste dal calendario giudiziario per la prima udienza: i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti (in base all'art. 163, 2° comma c.p.c. il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario).

Ma occorre anche osservare il rispetto dei termini dilatori (90 giorni per il convenuto residente in Italia e 150 per quello residente all'estero, ex art. 163-bis, comma 1°, c.p.c.), che hanno lo scopo di permettere al convenuto un'adeguata difesa. "Termine dilatorio": è il momento in cui si attua l'arrivo dell'atto nella sfera del destinatario e il giorno dell'udienza e deve trascorrere un periodo di tempo non inferiore a quello di legge.

L'art. 163-bis ai commi 2 e 3 c.p.c. disciplina l'ipotesi della richiesta di abbreviazione dei termini: l'attore che ha urgenza di ottenere la sentenza ritiene che attendere oltre.

3 mesi per giungere all'udienza è troppo: quindi, chiede al presidente del tribunale di abbreviare il termine di comparizione: il presidente può accogliere l'istanza e disporre, con decreto scritto sull'atto di citazione che il termine sia ridotto fino alla metà. Il convenuto che invece mira ad una soluzione rapida, può chiedere, costituendosi prima del decorso del termine minimo, che l'udienza venga anticipata (sia pure nel rispetto del termine del 1 comma della norma): in caso di accoglimento dell'istanza, il presidente del tribunale provvede con decreto che viene comunicato all'attore. Produce effetti dal momento in cui viene notificato al convenuto: è necessario che la domanda sia portata a conoscenza di colui contro il quale viene proposta, di colui contro il quale viene chiesto qualcosa. La notificazione è attuata dall'ufficiale giudiziario, su istanza della parte o del suo procuratore:

In concreto la parte consegna all'ufficiale giudiziario l'originale della citazione e tante copie quanti sono i destinatari; l'ufficiale giudiziario compie la notificazione e riconsegna poi all'attore l'originale con l'attestazione delle avvenute notifiche.

In questo caso è l'avvocato che assume la funzione di pubblico ufficiale nell'attestare il compimento delle formalità richieste ai fini della notificazione che compie e che quindi ne attesta il compimento, anche qui compiendo un atto che ha valenza di atto pubblico. (con tutte le relative implicazioni, anche penali, in caso di falsità.)

Le modalità della notificazione vanno dalla consegna in mani proprie del destinatario persona fisica, a casi in cui l'ufficiale giudiziario si reca presso la residenza del destinatario e non lo trova, può consegnarla alla famiglia o al custode e attesta di avere fatto ciò, tuttavia la persona che ha accettato la

notifica non era il custode o comunque non provvede alla consegna al destinatario. Il destinatario, se ha ricevuto la notificazione da una persona che comunque era onerata della sua consegna, può fare causa a questa per non averla consegnata. Se la notificazione è stata compiuta da un soggetto che non era il custode, ma l'ufficiale giudiziario ha scritto che era il custode, bisogna sostenere che l'ufficiale giudiziario ha dichiarato il falso proponendo una querela di falso. L'assolvimento delle formalità notificatorie comporta conoscenza legale dell'atto per la parte notificata e anche per la parte notificante. Ad esempio, la sentenza può essere impugnata entro il "termine lungo" decorrente dalla sua pubblicazione, cioè dal suo deposito in cancelleria che la rende conoscibile, o in un termine molto più breve quando la sentenza sia notificata a istanza della controparte dal procuratore della parte soccombente. Questanotificazione. La notificazione fa decorrere il termine breve per il gravame, sia per la parte notificata sia per la parte notificante, se si vuole impugnare la sentenza la parte è tenuta a farlo entro il termine decorrente dalla notificazione che essa stessa ha adempiuto. Ha rilevanza sul piano applicativo cioè in riferimento alla scissione tra il momento in cui si perfeziona la notificazione nei confronti del notificante e il momento in cui si perfeziona nei confronti del notificato. Se nel momento in cui si è perfezionata la notificazione sono già decorsi i termini di difesa, la parte notificata ha diritto a fare valere tale violazione del termine e richiedere la fissazione di una nuova prima udienza e il correlativo spostamento dei termini di preclusione ai fini della costituzione in giudizio. Sia l'ufficiale giudiziario, sia l'avvocato che procede alla notificazione possono avvalersi degli strumenti di posta elettronica certificata per procedere alla notificazione. Notificazione

Notificazione ed anzi gliavvoc

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
248 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilPostino44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Giussani Andrea.