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LA SENTENZA DEL PROCESSO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza impugnativa può:

ELIMINARE LA SENTENZA IMPUGNATA

• PRENDERE POSTO DELLA SENTENZA PRONUNCIATA NEL GRADO PRECEDENTE

• Secondo il PRINCIPIO DELL'EFFETTO ESPANSIVO INTERNO, è prevista l'estensione

immediata dell'efficacia della riforma in appello o della cassazione anche ai capi della

sentenza non espressamente investiti dall'impugnazione, ma collegati con rapporto di

dipendenza. Siccome non sussiste un rapporto, sui capi non espressamente impugnati,

scenderà il giudicato.

Secondo il PRINCIPIO DELL'EFFETTO ESPANSIVO ESTERNO, la riforma o la cassazione

estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o

cassata. Queste regole vengono applicate per cercare di bloccare i ricorsi per Cassazione che

sono dilatori, in quanto proposti al fine di differire gli effetti della riforma in appello.

ESTINZIONE PROCESSO DI IMPUGNAZIONE

Il processo di impugnazione può ESTINGUERSI PER IL VERIFICARSI STESSO DEGLI

EVENTI GIÀ ESAMINATI.

In caso di ESTINZIONE del procedimento di APPELLO O REVOCAZIONE ORDINARIA, la

SENTENZA IMPUGNATA PASSA IN GIUDICATO: a questo proposito, in caso di estinzione

del giudizio di impugnazione o di intervenuta acquiescenza, l'impugnazione non può essere

riproposta anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge in base al PRINCIPIO DELLA

CONSUMAZIONE O CONSUNZIONE DELL'IMPUGNAZIONE.

La pronuncia può essere impedita quando vi è l'inammissibilità dell'impugnazione; invece vi è

improcedibilità quando è la legge che postula certi atti di impulso.

L’APPELLO

L'appello è il primo MEZZO DI IMPUGNAZIONE previsto dal nostro ordinamento. Con esso si

introduce il GIUDIZIO DI 2° GRADO e comporta un RIESAME TOTALE DELLA

CONTROVERSIA DECISA dal giudice di primo grado. L'appello:

ha natura di quindi comporta un riesame totale della

GRAVAME

 controversia;

ha effetto DEVOLUTIVO in quanto devolve al nuovo giudice la cognizione

 dello stesso rapporto sostanziale conosciuto dal 1°

giudice;

è una CONTINUAZIONE DEL quindi non dà vita ad un nuovo processo.

 PROCESSO DI PRIMO GRADO

OGGETTO DELLA COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO È LA MEDESIMA

CONTROVERSIA SULLA QUALE IL GIUDICE DI 1° GRADO HA GIÀ DECISO:

ATTRAVERSO TALE IMPUGNAZIONE, QUINDI, POSSONO ESSERE FATTI

VALERE ANCHE ERRORI DI MERITO E LA SENTENZA EMESSA IN TALE FASE

SOSTITUISCE LA PRECEDENTE.

SI PRECISA CHE OGGETTO DI APPELLO SONO LE SENTENZE.

L'effetto sospensivo è stato eliminato dall'ART. 337 C.P.C.; tuttavia l'ART. 283 C.P.C.

attribuisce al giudice d'appello il potere di SOSPENSIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA

PER GRAVI E FONDATI MOTIVI anche in relazione alle possibilità di insolvenza di una delle

parti con le facoltà di imporre una cauzione. Nel caso in cui con l'istanza di sospensione fosse

stata richiesta la fissazione di un'apposita udienza da tenersi anteriormente alla 1° udienza, il

GIUDICE DEVE FISSARE APPOSITA UDIENZA PER LA DECISIONE DELLA CAUSA,

rispettando i termini di comparizione.

SENTENZE APPELLABILI

Sono APPELLABILI TUTTE LE SENTENZE PRONUNCIANTE IN PRIMO GRADO (ART. 339

C.P.C.), distinguendo se sono:

DEFINITIVE NON DEFINITIVE

Vi è la RISERVA DI APPELLO che non può

Vale la regola dell'IMPUGNAZIONE NEI essere applicata se la sentenza è appellata

TERMINI PRESCRITTI. immediatamente da alcuna delle altre parti.

LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE, pronunciate secondo equità in seguito alla RIFORMA

DEL 2006, sono APPELLABILI SOLO PER VIOLAZIONE DELLE NORME SUL

PROCEDIMENTO.

Sono INAPPELLABILI le sentenze:

pronunciate secondo EQUITÀ (EX. ART. 114 C.P.C.)

 del GIUDICE DI PACE PRONUNCIATE SECONDO EQUITÀ nelle cause il cui valore non

 eccede € 1.100

in cui le parti sono D'ACCORDO AD OMETTERE L'APPELLO

 che sono tali per PARTICOLARI NORME DI LEGGE

 che DECIDONO SOLO SULLA COMPETENZA.

PROCEDIMENTO D'APPELLO

L'APPELLO DEVE ESSERE PROPOSTO AL GIUDICE DI GRADO IMMEDIATAMENTE

SUPERIORE A QUELLO CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA CHE SI INTENDE

IMPUGNARE.

LA CIRCOSCRIZIONE È QUELLA IN CUI HA SEDE IL GIUDICE DI 1° GRADO. NELLO

SPECIFICO, L’APPELLO CONTRO LE SENTENZE DEL

GIUDICE DI

 SI PROPONE AL TRIBUNALE

PACE

TRIBUNALE

 SI PROPONE ALLA CORTE D’APPELLO

L'appello si propone con ATTO DI CITAZIONE e deve contenere anche i MOTIVI SPECIFICI

DELL'IMPUGNAZIONE. L'appello deve essere MOTIVATO a PENA DI INAMMISSIBILITÀ e

deve contenere:

l'INDICAZIONE DELLE PARTI DEL PROVVEDIMENTO che si intenda appellare

 INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE da cui deriva la violazione di legge.

L'appello può essere:

PRINCIPALE INCIDENTALE

ART. 342 C.P.C. ART. 343 C.P.C.

DOPO LA PROPOSIZIONE

 DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE, ogni

successiva impugnazione è incidentale

(quindi si innesta nell'impugnazione

principale).

Che si propone con CITAZIONE. L'incidentale dovrà essere proposto a PENA DI

 DECADENZA nella comparsa di risposta

all'atto della costituzione in cancelleria e

qualora l'appellato si costituisce

tardivamente, l'appello incidentale non è

ammissibile.

In sede d'appello, L'INTERVENTO DI TERZI È INAMMISSIBILE AD ECCEZIONE DI QUELLO

DEI TERZI CHE POTREBBERO PROPORRE OPPOSIZIONE DI TERZO. Nel procedimento di

appello davanti al Tribunale o alla Corte, si osservano le norme previste per il procedimento di

1° grado innanzi al Tribunale. Al fine dell'IMPROCEDIBILITÀ è rilevante:

la MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE nei termini in caso in cui l'appello

 viene immediatamente dichiarato improcedibile d'ufficio.

Se L'APPELLANTE NON COMPARE ALLA PRIMA UDIENZA nel caso il giudice con

 ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad un'udienza successiva. Se alla nuova

udienza l'appellante non compare l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

L'appello è INAMMISSIBILE quando:

viene PROPOSTO DOPO LA DECADENZA per decorrenza del termine o acquiescenza

 vi è DIFETTO DI UN PRECEDENTE GIUDIZIO D'APPELLO

 per MANCATO OTTEMPERAMENTO dell'ordine di integrazione del contraddittorio

 CASO DI ESTINZIONE di un precedente giudizio d'appello

 QUANDO LA MOTIVAZIONE NON CONTIENE INDICAZIONI PREVISTE

Fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o improcedibilità

dell'appello, L'IMPUGNAZIONE È DICHIARATA INAMMISSIBILE DAL GIUDICE

COMPETENTE QUANDO NON HA UNA RAGIONEVOLE PROBABILITÀ DI ESSERE

CASI

ACCOLTA. La norma non si applica in 2 :

Quando L'APPELLO

È PROPOSTO IN RELAZIONE AD UNA RIGUARDA L'ORDINANZA

DELLE CAUSE CHE PREVEDONO CONCLUSIVA DEL

L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI

P.M. COGNIZIONE

Per esempio: le cause matrimoniali,

querela del falso.

L'INAMMISSIBILITÀ e l'IMPROCEDIBILITÀ hanno come

conseguenza che L'APPELLO NON È PIÙ PROPONIBILE.

Nel giudizio d’appello

NO DOMANDE NUOVE Se proposte, debbono essere dichiarate

inammissibili d'ufficio.

SÌ INTERESSI

 FRUTTI

 ACCESSORI MATURATI

 DOPO LA SENTENZA

IMPUGNATA

IL RISARCIMENTO DEI

 DANNI SOFFERTI DOPO

TALE SENTENZA.

NO NUOVE ECCEZIONI Che NON siano rilevabili ANCHE d'ufficio.

NO NUOVI MEZZI DI PROVA NON POSSONO ESSERE PRODOTTI NUOVI

DOCUMENTI, salvo che

il collegio non li ritenga indispensabili ai fini

 della decisione della causa ovvero

che la parte dimostri di non aver potuto

 proporli o produrli nel giudizio di 1° grado

per causa ad essa non imputabile.

PUÒ SEMPRE DEFERIRSI IL GIURAMENTO

DECISORIO.

Prima della RIFORMA del 1990, fase dell'istruzione e fase della decisione erano separate. Nel

1995 la dicotomia è stata abolita attuando il PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITÀ PIENA, nel

senso che è competenza del collegio anche decidere con SENTENZA su:

IMPROCEDIBILITÀ

 INAMMISSIBILITÀ

 ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Nel 1998 è stato deciso che l'appello è a TRATTAZIONE INTEGRALMENTE COLLEGIALE

SOLO IN CORTE D'APPELLO, mentre il TRIBUNALE ha funzione di GIUDICE

MONOCRATICO. Pertanto, davanti a:

CORTE la trattazione è

 COLLEGIALE

D'APPELLO

Il GIUDICE D'APPELLO può emettere:

SENTENZA NON

SENTENZA DEFINITIVA ORDINANZA

DEFINITIVA

Quando il giudice giudica la

causa nel MERITO o in RITO.

La decisione può essere: Quando dispone

SENTENZA DI

 l'ASSUNZIONE DI UNA

Quando il giudice decide per

CONFERMA, quando ULTERIORI PROVA o

conferma la sentenza PROVVEDIMENTI la RINNOVAZIONE

appellata ISTRUTTORI. DELL'ASSUNZIONE già

SENTENZA DI

 avvenuta in 1° grado.

RIFORMA, quando

riformandola decide il

giudizio

LE PARTI, nel giudizio di rinvio, NON POSSONO PROPORRE CONCLUSIONI DIVERSE rispetto

a quelle del giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata. Il giudice invece può esaminare

solo le sentenze cassate in modo autonomo e con la facoltà di interpretare la sentenza della

corte.

REVOCAZIONE

È un mezzo di impugnazione a carattere ECCEZIONALE, diretto contro un VIZIO DELLA

VOLONTÀ DEL GIUDICE che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è fondata

sull'esistenza di particolari circostanze, le quali, se fossero state conosciute dal giudice,

avrebbero portato ad un giudizio diverso. La REVOCAZIONE può essere:

ORDINARIA STRAORDINARIA

Quando IMPEDISCE IL PASSAGGIO IN

GIUDICATO DELLA SENTENZA Quando è PROPONIBILE ANCHE

essendo proponibile entro 30 GIORNI DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO

dalla notificazione di questa.

Le SENTENZE IMPUGNABILI PER REVOCAZIONE sono:

quelle pronunciate in GRADO DI APPELLO

 o in UNICO GRADO

le SENTENZE DI 1° GRADO a condizione che sia scaduto il termine per

 l'appello e limitatamente ai motivi indicati

EX ART. 395 C.P.C.

le SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE Emesse dopo il 2 MARZO 2006

 SENTENZE DELLA CORTE DI

 CASSAZIONE

I MOTIVI DI REVOCAZIONE sono indicati nell'ART. 395 C.P.C.

1. SE LA SENTENZA È L'EFFETTO DI DOLO DI UNA DELLE PARTI IN DANNO

DELL'ALTRA

2. SE SI È GIUDICATO IN BASE A PROVE RICONOSCIUTE O DICHIARATE FALSE

3. SE DOP

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A.A. 2020-2021
98 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vanessina18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Corsini Filippo.