La giurisdizione
Ogni singola società umana necessita di un complesso di norme che regolino le relazioni tra i membri e risultano essere esigenze che si pongono per lo stato, il quale esercita essenzialmente 3 funzioni:
- Potere per la creazione di norme - Legislativo
- Potere che amministra e governa - Esecutivo
- Potere con il mero compito di far rispettare le leggi - Giudiziario
La giurisdizione è una delle tipiche funzioni con cui si esplica la sovranità dello Stato e consiste essenzialmente nella potestà pubblica diretta a garantire una concreta applicazione delle norme. Per far sì che venga esercitata, presuppone che vi sia una controversia sull'applicazione del diritto. Lo scopo della funzione giurisdizionale è essenzialmente l'attuazione del diritto oggettivo. Ai sensi dell'Art. 24 Cost. si riconosce, al potere giurisdizionale, la funzione di tutela dell'interesse legittimo e del diritto soggettivo.
Caratteristiche della giurisdizione
Dunque la giurisdizione è:
- Una potestà statale
- Pubblica ed autonoma
- Affidata al potere giudiziario
- Esclusiva in quanto spettante solamente allo stato come esplicazione della sovranità
Funzioni della giurisdizione
È altresì corretto affermare che esercita una funzione strumentale e sostitutiva rispetto alle altre funzioni statali.
- Funzione strumentale in quanto rappresenta uno strumento necessario
- Funzione sostitutiva fa riferimento agli organi giurisdizionali che si sostituiscono a coloro i quali avrebbero dovuto tenere il comportamento previsto dalla normazione.
Tipi di giurisdizione
La giurisdizione tende a realizzare interessi di diversa natura e si attua per mezzo di organi diversi fondandosi su un mero criterio quantitativo e dunque sulla quantità di interessi da soddisfare:
- Giurisdizione ordinaria: Ha carattere generale e si riferisce alla generalità degli interessi da tutelare. Essa è limitata in soli sensi negativi attenendosi infatti a tutte le controversie che la legge non attribuisce ai giudici speciali.
- Giurisdizione speciale: Ad essa sono devolute solamente determinate materie espressamente indicate dall'ordinamento ed opera esclusivamente in relazione a determinati interessi in considerazione sia della loro natura che della qualità del titolare.
Unità della giurisdizione
Per evitare il proliferarsi di giudici speciali e garantire dunque l'unità della giurisdizione, l'Art. 102 Cost. vieta l'istituzione di giudici speciali, consentendo esclusivamente una formazione di "sezioni specializzate". In questo modo, non istituendo una giurisdizione a sé stante (quindi speciale), fa sì che non venga aggirata la garanzia posta dall'Art. 25 Comma 1 Cost., secondo il quale “nessuno può esser distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. In ogni caso, non bisogna confondere il giudice speciale con la sezione specializzata poiché quest'ultima è essenzialmente inquadrata nella giurisdizione ordinaria.
Distinzioni della giurisdizione
Altra distinzione essenziale della giurisdizione è articolata in 4 punti:
- Giurisdizione penale: Per quanto concerne l'attuazione di norme penali con le relative sanzioni
- Giurisdizione amministrativa: Per la tutela di interessi legittimi e dei diritti soggettivi nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e tra Pubblica Amministrazione e Privati
- Giurisdizione civile: Per la tutela di controversie che hanno ad oggetto un diritto soggettivo
- Giurisdizione costituzionale: Il compito è attribuito alla Corte Costituzionale ed è quello di sindacare la conformità delle leggi dello stato e delle regioni.
Giurisdizione italiana e straniera
Con la Legge 218/95 che riforma il diritto internazionale privato, si è data una modificazione unitaria alla disciplina dei rapporti tra giurisdizione italiana e quella straniera prima dislocata tra C.C. e C.P.C.
- Innanzitutto, come criterio generale di collegamento viene fissato il fatto che il convenuto debba essere domiciliato o residente in Italia e non più la cittadinanza come in passato basandosi essenzialmente su quanto previsto dalla Convenzione di Bruxelles.
- In secondo luogo, viene introdotta la derogabilità convenzionale della giurisdizione straniera in favore di quella italiana purché risultante da patto scritto e viceversa i cittadini italiani possono chiedere l'operatività della giurisdizione straniera purché avvenga sempre per iscritto e si tratti di diritti disponibili.
- Inoltre, va sottolineato che se in passato la pendenza di un giudizio era irrilevante (stesse parti, uguale oggetto e titolo), attualmente invece nel momento in cui viene eccepita la litispendenza, il giudice italiano può sospendere il processo qualora reputi che possa trovare applicazione ed efficacia in Italia. La legge, durante la fase più importante della giurisdizione, rinvia all'Art. 5 C.P.C. che fa riferimento alla legge in vigore ed allo stato di fatto esistente al momento in cui è stata fatta la domanda.
- Il difetto di giurisdizione è sempre eccepibile dal convenuto ed è rilevabile d'ufficio.
Mezzi sostitutivi della giurisdizione civile
In certi casi l'ordinamento può affidare alle stesse parti la facoltà di decidere autonomamente o far decidere da terzi, le controversie sorte per motivi di economicità. Le principali figure di sostituzione della giurisdizione civile sono:
- Transazione: È il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, si accordano per porre fine ad una lite già iniziata o per prevenire una lite che potrebbe insorgere.
- Conciliazione: È l'accordo raggiunto tra le parti e sostituisce la giurisdizione qualora intervenga prima che la causa sia instaurata.
- Arbitrato: La decisione spetta ad un soggetto che non appartiene all'ordine giudiziario e la decisione corrisponde al lodo arbitrale. Il lodo ha efficacia di sentenza dalla data della sua ultima sottoscrizione, mentre il deposito dello stesso presso la cancelleria serve per la dichiarazione di esecutività.
- Alternative Dispute Resolution (ADR): È necessario per risolvere controversie di matrice civile e commerciale in forma privata.
Difetto di giurisdizione
Si intende la mancanza di potere giurisdizionale del giudice ordinario in seguito a dei limiti posti al suo potere. Questi limiti sono di ordine pubblico e derivano da un:
- Conflitto di attribuzione: Dunque conflitto tra giudice ordinario e PA
- Conflitto tra un giudice ordinario e un giudice speciale
Le sentenze che decidono sulla giurisdizione sono appellabili e soggette a controllo della Corte di Cassazione. La giurisdizione consiste nella sfera di potere giurisdizionale attribuita al giudice nei rapporti con giudici di ordine diverso. La giurisdizione del giudice civile non è presente quando:
- La controversia rientra nella sfera di competenza degli altri giudici non civili
- Quando la situazione riguarda interessi semplici
- Quando si ricorre al giudice straniero
Nel caso in cui il giudice dichiari il difetto di giurisdizione, deve precisare anche il giudice nazionale munito di giurisdizione, ed entro 3 mesi passato in giudicato, la domanda deve esser riproposta davanti al giudice indicato nella pronuncia. Una volta riproposta la domanda, la giurisdizione del primo giudice non può essere contestata. La riproposizione non equivale all'instaurarsi di un nuovo processo ed infatti rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto. In caso di estinzione, gli effetti non si conservano e quindi è come se il processo non fosse mai iniziato.
Regolamento di giurisdizione
Le parti possono far decidere la questione di giurisdizione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. L’Art 41 C.P.C. enuncia che ogni parte può richiedere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di risolvere le questioni di giurisdizione. L'istanza è proposta con ricorso. Per evitare che il regolamento venga proposto per allungare le tempistiche, il giudice può sospendere la causa qualora ritenga l'istanza inammissibile. La riassunzione del processo deve avvenire nei 6 mesi della comunicazione della sentenza, la quale sopravvive all'estinzione del processo anche se la domanda deve poi esser riproposta.
Il regolamento non è un mezzo di impugnazione e il suo utilizzo è precluso dalla decisione nel merito in primo grado che sia idonea a formare il giudicato; esso è proponibile davanti ai giudici di diverso ordine e oltre che nel processo contenzioso ordinario, anche per diversi procedimenti cautelari ed esecutivi. La questione di giurisdizione resa dalle sezioni unite è vincolante per ogni giudice e per le parti d'altro processo.
Tipologie di giurisdizione civile
La giurisdizione civile può essere:
- Di diritto: Secondo l'Art.101 Cost. interviene il giudice con l'applicazione delle norme giuridiche per i singoli casi concreti. Il principio garantisce l'immunità del giudice da pressioni esterne e costituisce un limite per il giudice che deve trovare nella legge i canoni di valutazione della controversia da esaminare. Il giudizio consiste nel raffronto tra la norma giuridica astratta ed il fatto concreto. Il giudice in questa circostanza non crea il diritto ma bensì deve accertare se e quale norma deve applicarsi al caso concreto.
- Di equità: In alcuni casi, la legge prevede che possano utilizzarsi criteri diversi da quelli normativamente fissati. L'equità può essere:
- Sostitutiva: Quando il giudizio di equità si sostituisce alla norma di diritto positivo valutando il caso concreto in modo diverso
- Suppletiva: Quando il giudizio serve a completare una disciplina di certi aspetti
- Formativa: Quando il giudizio va a colmare alcune lacune
Giurisdizione civile: altre distinzioni
La giurisdizione civile inoltre può distinguersi in:
- Contenziosa: Dove il giudice, con il processo, interviene per risolvere una controversia esistente tra due parti e si caratterizza per la presenza del conflitto di interessi.
- Volontaria: Diretta a gestire un negozio o un affare per cui è necessario l'intervento di un terzo estraneo e imparziale. Questo tipo di giurisdizione è autonoma e può essere esercitata dalla magistratura ordinaria. Non è connessa ad una lesione, ma bensì integra la fattispecie costitutiva, modificativa o estintiva di situazioni giuridiche di diritto privato. Le norme da applicare sono quelle che disciplinano i procedimenti in camere di consiglio e il procedimento si conclude con un provvedimento non idoneo al passaggio in giudicato, revocabile in qualsiasi momento.
- Esecutiva: Per realizzare coattivamente un risultato equivalente a quello che avrebbe dovuto compiere un altro soggetto, in adempimento ad un obbligo giuridico.
La competenza
La competenza è la misura della giurisdizione che spetta concretamente a ciascun ordine giudiziario con riferimento ad una causa. La competenza risulta essere il presupposto di procedibilità e si determina per esigenze organizzative:
- Giudice civile: Spetta la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi (Giudice di pace, Tribunale, Corte di appello, Cassazione)
- Giudice penale: Spetta la realizzazione del diritto punitivo dello stato (Tribunale, Corte di appello, Corte di assise, Corte di assise di appello, Cassazione)
- Giudice amministrativo: Spetta la tutela degli interessi legittimi (Consiglio di Stato, TAR)
Determinazione della competenza
La giurisdizione e la competenza vanno determinate con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Si ha competenza:
- Per valore: Determinata dal valore della causa. Questi criteri rispondono alla distribuzione delle cause.
- Per materia: Determinata dalla natura della causa secondo un ordine verticale e rispondono a valutazioni.
- Per territorio: Determinato dal rapporto esistente tra causa e territorio, risponde principalmente a esigenze organizzative.
- Funzionale: Con riferimento alle funzioni esercitate da ogni ordine giudiziario.
Competenza per valore
Si tratta della competenza che si determina sulla base del valore economico della causa. L'Art. 10 C.P.C. dispone che il valore della causa si determina dalla domanda. Ciò significa che se l'attore non indica l'importo della somma richiesta, soccorre un criterio presuntivo e residuo. Il convenuto potrà contestare il valore dichiarato o presunto solo nella prima difesa. In questo caso il giudice decide ai soli fini della competenza.
Per determinare la competenza per valore, il codice prevede il cumulo delle domande che può essere:
- Oggettivo: Quando più domande proposte nello stesso processo sono dirette verso la medesima persona
- Soggettivo: Quando più persone devono adempiere ad un'unica obbligazione
La competenza si limita a due casi:
- Competenza del giudice di pace fino ad € 2.582,28 tranne che per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e natanti fino a € 15.493,71.
- Competenza del tribunale per le cause che non siano di competenza di altro giudice. Il criterio del valore non si applica quando la legge attribuisce la causa ad un certo giudice per ragioni di materia.
Competenza per materia
Essa si determina sulla base della natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio e quindi in base alla natura giuridica della causa. La competenza è distribuita tra:
- Giudice di pace: Competente per materie che non sono di competenza di altro giudice, per le cause che riguardano l'opposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge in caso di pianta entro di alberi e siepi; per le cause relative alle misure e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; per le cause relative ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili.
- Tribunale: Con competenza residuale per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. È competente anche per le controversie in materia di imposte e tasse, per quelle relative alle capacità delle persone, per la querela del falso, esecuzione forzata e per le controversie con valore determinabile o superiore a quelle previste per il giudice di pace.
Con la Legge 51/1998 è soppressa la figura del pretore: dunque il Tribunale è l'unico giudice togato di primo grado e decide in composizione monocratica.
Competenza per territorio
Essa si determina sulla base del rapporto tra territorio e giudice. È generalmente derogabile con convenzione delle parti, ma comunque deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. La competenza territoriale non può essere derogata in caso di:
- Esecuzione forzata
- Procedimenti cautelari e possessori
- Procedimenti in camera di consiglio
- Processo debba intervenire il PM
- Controversie di lavoro e previdenza
Uffici giudiziari competenti
Foro generale: In cui un soggetto può essere convenuto per qualsiasi controversia che non sia di competenza di altro foro. Ricordiamo il foro generale delle:
- Persone fisiche: Dove il convenuto ha la residenza o domicilio o dimora forzata.
- Persone giuridiche: Dove vi è lo stabilimento o sede di un rappresentante autorizzato.
La legge inoltre stabilisce che in caso di giudizi tra consumatore e professionista, il foro competente è quello del luogo in cui il consumatore ha la residenza. L'originaria ripartizione tra sede centrale e sezioni distaccate del tribunale comportava questioni di distribuzione delle controversie nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario. In seguito, con un decreto del 2012, le sezioni distaccate sono state soppresse anche se le disposizioni del decreto sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il trasferimento deve avvenire entro 12 mesi dall'entrata in vigore. La competenza è stata ampliata successivamente e si parla di sezioni specializzate in materia di impresa (tribunale delle imprese) competente per le controversie in materia di proprietà industriale, marchi e altri segni distintivi.
Competenza funzionale
Essa si determina sulla base di funzioni svolte dal giudice e vi rientra:
- La competenza territoriale inderogabile
- La competenza per gradi
- La competenza per impugnazione davanti al giudice superiore
Cause determinanti della competenza
- Litispendenza: Si ha nell'ipotesi in cui cause identiche passano dinanzi a giudici differenti. In questo caso è competente il giudice adito in primis. Il giudice successivamente adito dichiara anche d'ufficio previa ordinanza la litispendenza e dispone che la causa sia cancellata dal ruolo. La pronuncia si impugna con regolamento di competenza.
- Continenza: Si ha quando una causa contiene in sé un'altra causa (quindi una pretesa è oggetto di un altro processo). Se il giudice adito preventivamente è competente anche per la causa proposta successivamente, dichiara la continenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione davanti al primo giudice. Se il giudice adito successivamente non è competente, dichiara la continenza e fissa il termine per la riassunzione di fronte al secondo giudice.
- Connessione: Si verifica quando due azioni, anche se diverse, hanno in comune uno degli elementi di identificazione.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti Diritto processuale civile
-
Diritto processuale civile - completo
-
Diritto processuale civile
-
Argomenti Diritto processuale civile