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LA SENTENZA DEL PROCESSO DI IMPUGNAZIONE
La sentenza impugnativa può:
ELIMINARE LA SENTENZA IMPUGNATA
• PRENDERE POSTO DELLA SENTENZA PRONUNCIATA NEL GRADO PRECEDENTE
• Secondo il PRINCIPIO DELL'EFFETTO ESPANSIVO INTERNO, è prevista l'estensione
immediata dell'efficacia della riforma in appello o della cassazione anche ai capi della
sentenza non espressamente investiti dall'impugnazione, ma collegati con rapporto di
dipendenza. Siccome non sussiste un rapporto, sui capi non espressamente impugnati,
scenderà il giudicato.
Secondo il PRINCIPIO DELL'EFFETTO ESPANSIVO ESTERNO, la riforma o la cassazione
estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o
cassata. Queste regole vengono applicate per cercare di bloccare i ricorsi per Cassazione che
sono dilatori, in quanto proposti al fine di differire gli effetti della riforma in appello.
ESTINZIONE PROCESSO DI IMPUGNAZIONE
Il processo di impugnazione può ESTINGUERSI PER IL VERIFICARSI STESSO DEGLI
EVENTI GIÀ ESAMINATI.
In caso di ESTINZIONE del procedimento di APPELLO O REVOCAZIONE ORDINARIA, la
SENTENZA IMPUGNATA PASSA IN GIUDICATO: a questo proposito, in caso di estinzione
del giudizio di impugnazione o di intervenuta acquiescenza, l'impugnazione non può essere
riproposta anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge in base al PRINCIPIO DELLA
CONSUMAZIONE O CONSUNZIONE DELL'IMPUGNAZIONE.
La pronuncia può essere impedita quando vi è l'inammissibilità dell'impugnazione; invece vi è
improcedibilità quando è la legge che postula certi atti di impulso.
L’APPELLO
L'appello è il primo MEZZO DI IMPUGNAZIONE previsto dal nostro ordinamento. Con esso si
introduce il GIUDIZIO DI 2° GRADO e comporta un RIESAME TOTALE DELLA
CONTROVERSIA DECISA dal giudice di primo grado. L'appello:
ha natura di quindi comporta un riesame totale della
GRAVAME
controversia;
ha effetto DEVOLUTIVO in quanto devolve al nuovo giudice la cognizione
dello stesso rapporto sostanziale conosciuto dal 1°
giudice;
è una CONTINUAZIONE DEL quindi non dà vita ad un nuovo processo.
PROCESSO DI PRIMO GRADO
OGGETTO DELLA COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO È LA MEDESIMA
CONTROVERSIA SULLA QUALE IL GIUDICE DI 1° GRADO HA GIÀ DECISO:
ATTRAVERSO TALE IMPUGNAZIONE, QUINDI, POSSONO ESSERE FATTI
VALERE ANCHE ERRORI DI MERITO E LA SENTENZA EMESSA IN TALE FASE
SOSTITUISCE LA PRECEDENTE.
SI PRECISA CHE OGGETTO DI APPELLO SONO LE SENTENZE.
L'effetto sospensivo è stato eliminato dall'ART. 337 C.P.C.; tuttavia l'ART. 283 C.P.C.
attribuisce al giudice d'appello il potere di SOSPENSIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA
PER GRAVI E FONDATI MOTIVI anche in relazione alle possibilità di insolvenza di una delle
parti con le facoltà di imporre una cauzione. Nel caso in cui con l'istanza di sospensione fosse
stata richiesta la fissazione di un'apposita udienza da tenersi anteriormente alla 1° udienza, il
GIUDICE DEVE FISSARE APPOSITA UDIENZA PER LA DECISIONE DELLA CAUSA,
rispettando i termini di comparizione.
SENTENZE APPELLABILI
Sono APPELLABILI TUTTE LE SENTENZE PRONUNCIANTE IN PRIMO GRADO (ART. 339
C.P.C.), distinguendo se sono:
DEFINITIVE NON DEFINITIVE
Vi è la RISERVA DI APPELLO che non può
Vale la regola dell'IMPUGNAZIONE NEI essere applicata se la sentenza è appellata
TERMINI PRESCRITTI. immediatamente da alcuna delle altre parti.
LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE, pronunciate secondo equità in seguito alla RIFORMA
DEL 2006, sono APPELLABILI SOLO PER VIOLAZIONE DELLE NORME SUL
PROCEDIMENTO.
Sono INAPPELLABILI le sentenze:
pronunciate secondo EQUITÀ (EX. ART. 114 C.P.C.)
del GIUDICE DI PACE PRONUNCIATE SECONDO EQUITÀ nelle cause il cui valore non
eccede € 1.100
in cui le parti sono D'ACCORDO AD OMETTERE L'APPELLO
che sono tali per PARTICOLARI NORME DI LEGGE
che DECIDONO SOLO SULLA COMPETENZA.
PROCEDIMENTO D'APPELLO
L'APPELLO DEVE ESSERE PROPOSTO AL GIUDICE DI GRADO IMMEDIATAMENTE
SUPERIORE A QUELLO CHE HA PRONUNCIATO LA SENTENZA CHE SI INTENDE
IMPUGNARE.
LA CIRCOSCRIZIONE È QUELLA IN CUI HA SEDE IL GIUDICE DI 1° GRADO. NELLO
SPECIFICO, L’APPELLO CONTRO LE SENTENZE DEL
GIUDICE DI
SI PROPONE AL TRIBUNALE
PACE
TRIBUNALE
SI PROPONE ALLA CORTE D’APPELLO
L'appello si propone con ATTO DI CITAZIONE e deve contenere anche i MOTIVI SPECIFICI
DELL'IMPUGNAZIONE. L'appello deve essere MOTIVATO a PENA DI INAMMISSIBILITÀ e
deve contenere:
l'INDICAZIONE DELLE PARTI DEL PROVVEDIMENTO che si intenda appellare
INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE da cui deriva la violazione di legge.
L'appello può essere:
PRINCIPALE INCIDENTALE
ART. 342 C.P.C. ART. 343 C.P.C.
DOPO LA PROPOSIZIONE
DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE, ogni
successiva impugnazione è incidentale
(quindi si innesta nell'impugnazione
principale).
Che si propone con CITAZIONE. L'incidentale dovrà essere proposto a PENA DI
DECADENZA nella comparsa di risposta
all'atto della costituzione in cancelleria e
qualora l'appellato si costituisce
tardivamente, l'appello incidentale non è
ammissibile.
In sede d'appello, L'INTERVENTO DI TERZI È INAMMISSIBILE AD ECCEZIONE DI QUELLO
DEI TERZI CHE POTREBBERO PROPORRE OPPOSIZIONE DI TERZO. Nel procedimento di
appello davanti al Tribunale o alla Corte, si osservano le norme previste per il procedimento di
1° grado innanzi al Tribunale. Al fine dell'IMPROCEDIBILITÀ è rilevante:
la MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE nei termini in caso in cui l'appello
viene immediatamente dichiarato improcedibile d'ufficio.
Se L'APPELLANTE NON COMPARE ALLA PRIMA UDIENZA nel caso il giudice con
ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad un'udienza successiva. Se alla nuova
udienza l'appellante non compare l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
L'appello è INAMMISSIBILE quando:
viene PROPOSTO DOPO LA DECADENZA per decorrenza del termine o acquiescenza
vi è DIFETTO DI UN PRECEDENTE GIUDIZIO D'APPELLO
per MANCATO OTTEMPERAMENTO dell'ordine di integrazione del contraddittorio
CASO DI ESTINZIONE di un precedente giudizio d'appello
QUANDO LA MOTIVAZIONE NON CONTIENE INDICAZIONI PREVISTE
Fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o improcedibilità
dell'appello, L'IMPUGNAZIONE È DICHIARATA INAMMISSIBILE DAL GIUDICE
COMPETENTE QUANDO NON HA UNA RAGIONEVOLE PROBABILITÀ DI ESSERE
CASI
ACCOLTA. La norma non si applica in 2 :
Quando L'APPELLO
È PROPOSTO IN RELAZIONE AD UNA RIGUARDA L'ORDINANZA
DELLE CAUSE CHE PREVEDONO CONCLUSIVA DEL
L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI
P.M. COGNIZIONE
Per esempio: le cause matrimoniali,
querela del falso.
L'INAMMISSIBILITÀ e l'IMPROCEDIBILITÀ hanno come
conseguenza che L'APPELLO NON È PIÙ PROPONIBILE.
Nel giudizio d’appello
NO DOMANDE NUOVE Se proposte, debbono essere dichiarate
inammissibili d'ufficio.
SÌ INTERESSI
FRUTTI
ACCESSORI MATURATI
DOPO LA SENTENZA
IMPUGNATA
IL RISARCIMENTO DEI
DANNI SOFFERTI DOPO
TALE SENTENZA.
NO NUOVE ECCEZIONI Che NON siano rilevabili ANCHE d'ufficio.
NO NUOVI MEZZI DI PROVA NON POSSONO ESSERE PRODOTTI NUOVI
DOCUMENTI, salvo che
il collegio non li ritenga indispensabili ai fini
della decisione della causa ovvero
che la parte dimostri di non aver potuto
proporli o produrli nel giudizio di 1° grado
per causa ad essa non imputabile.
PUÒ SEMPRE DEFERIRSI IL GIURAMENTO
DECISORIO.
Prima della RIFORMA del 1990, fase dell'istruzione e fase della decisione erano separate. Nel
1995 la dicotomia è stata abolita attuando il PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITÀ PIENA, nel
senso che è competenza del collegio anche decidere con SENTENZA su:
IMPROCEDIBILITÀ
INAMMISSIBILITÀ
ESTINZIONE DEL PROCESSO.
Nel 1998 è stato deciso che l'appello è a TRATTAZIONE INTEGRALMENTE COLLEGIALE
SOLO IN CORTE D'APPELLO, mentre il TRIBUNALE ha funzione di GIUDICE
MONOCRATICO. Pertanto, davanti a:
CORTE la trattazione è
COLLEGIALE
D'APPELLO
Il GIUDICE D'APPELLO può emettere:
SENTENZA NON
SENTENZA DEFINITIVA ORDINANZA
DEFINITIVA
Quando il giudice giudica la
causa nel MERITO o in RITO.
La decisione può essere: Quando dispone
SENTENZA DI
l'ASSUNZIONE DI UNA
Quando il giudice decide per
CONFERMA, quando ULTERIORI PROVA o
conferma la sentenza PROVVEDIMENTI la RINNOVAZIONE
appellata ISTRUTTORI. DELL'ASSUNZIONE già
SENTENZA DI
avvenuta in 1° grado.
RIFORMA, quando
riformandola decide il
giudizio
LE PARTI, nel giudizio di rinvio, NON POSSONO PROPORRE CONCLUSIONI DIVERSE rispetto
a quelle del giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata. Il giudice invece può esaminare
solo le sentenze cassate in modo autonomo e con la facoltà di interpretare la sentenza della
corte.
REVOCAZIONE
È un mezzo di impugnazione a carattere ECCEZIONALE, diretto contro un VIZIO DELLA
VOLONTÀ DEL GIUDICE che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è fondata
sull'esistenza di particolari circostanze, le quali, se fossero state conosciute dal giudice,
avrebbero portato ad un giudizio diverso. La REVOCAZIONE può essere:
ORDINARIA STRAORDINARIA
Quando IMPEDISCE IL PASSAGGIO IN
GIUDICATO DELLA SENTENZA Quando è PROPONIBILE ANCHE
essendo proponibile entro 30 GIORNI DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO
dalla notificazione di questa.
Le SENTENZE IMPUGNABILI PER REVOCAZIONE sono:
quelle pronunciate in GRADO DI APPELLO
o in UNICO GRADO
le SENTENZE DI 1° GRADO a condizione che sia scaduto il termine per
l'appello e limitatamente ai motivi indicati
EX ART. 395 C.P.C.
le SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE Emesse dopo il 2 MARZO 2006
SENTENZE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE
I MOTIVI DI REVOCAZIONE sono indicati nell'ART. 395 C.P.C.