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Le impugnazioni incidentali
L'impugnazione incidentale è un istituto che trova applicazione nel caso di processo con pluralità di parti dove ci sono più soccombenti, per cui se il primo impugna in via principale l'altro deve farlo nelle forme dell'impugnazione incidentale.
Tuttavia il processo con pluralità di parti non è l'unico settore di operatività di questo istituto, ma anche quando il processo di primo grado si è svolto tra due parti e c'è stata soccombenza parziale e reciproca dell'attore e del convenuto.
Pertanto questo istituto non opera per il processo di primo grado tra due parti concluso con una che ha vinto totalmente, perché là può impugnare solo la parte che ha perso, ma se c'è stata una soccombenza parziale o ripartita; ad esempio se...
l'attore ha chiesto la condanna al risarcimento del danno di 1.000 euro e il giudice gli ha dato ragione per 600 euro, l'interesse ad impugnare è sia del convenuto condannato a pagare i 600 euro (se non voleva dare nulla) che dell'attore avendo richiesto 1.000 euro e se ne è visti riconoscere solo 600, quindi entrambe le parti hanno interesse ad impugnare e se lo facessero autonomamente avremmo due giudizi in fase di impugnazione. Questo lo si vuole evitare non soltanto per questioni di economia processuale, ma anche perché ci potrebbe essere un contrasto pratico di giudicati, specialmente se entrambe le impugnazioni vertono sullo stesso oggetto, sullo stesso provvedimento ed è per questo che trova applicazione l'istituto dell'impugnazione incidentale. L'impugnazione incidentale è proposta solo se c'è soccombenza della parte che ha già ricevuto un atto di impugnazione, che per il fatto di essere proposta.per prima denominiamo impugnazione principale, ma possiamo anche dire che l'impugnazione incidentale è semplicemente un'impugnazione proposta cronologicamente dopo un'altra impugnazione e all'interno del processo pendente con l'impugnazione principale.
L'art. 333 del codice disciplina le impugnazioni incidentali: "Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo."
Rispetto all'impugnazione principale cambia la forma in cui l'impugnazione incidentale va proposta, perché necessariamente deve essere una forma diversa affinché possa confluire in un processo pendente, cioè già avviato con l'impugnazione principale.
Nel processo ordinario di cognizione l'impugnazione principale, ad esempio l'appello, si propone con l'atto introduttivo del
di primo grado deve essere proposto con un atto di citazione. Tuttavia, se viene proposto anche un appello incidentale, questo deve essere presentato nella comparsa di risposta, a pena di decadenza. L'articolo 343 del codice di procedura civile stabilisce che l'appello incidentale deve essere proposto almeno 20 giorni prima dell'udienza del giudizio d'appello, al momento della costituzione in cancelleria. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge a seguito dell'impugnazione presentata da un'altra parte diversa dall'appellante principale, tale appello deve essere proposto nella prima udienza successiva alla presentazione dell'impugnazione stessa.Il ricorso principale va proposto con atto di citazione, mentre l'appello incidentale per confluire nello stesso procedimento, va proposto nella comparsa di risposta. Lo stesso vale per l'appello nel processo del lavoro ma cambia l'atto introduttivo perché è il ricorso, per cui l'appello incidentale va proposto nell'atto di risposta che nel processo del lavoro è la memoria di costituzione, la c.d. memoria difensiva, anche questa da notificare a pena di decadenza almeno 10 giorni prima dell'udienza. Lo stesso vale per il ricorso in Cassazione dove il ricorso incidentale va proposto nell'atto di risposta, che è il controricorso, entro 40 giorni dalla notifica del ricorso principale a pena di decadenza. Se la parte che ha ricevuto la notifica dell'impugnazione principale, anziché impugnare nella forma dell'impugnazione incidentale, va ad impugnare con un atto di citazione cioè nelle forme di un'impugnazione principale,
dobbiamo distinguere se questa impugnazione successiva proposta informa principale sia dovuta ad un errore della parte oppure no.27tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
Infatti può avvenire che l’impugnazione successiva in forma principale avvenga ad opera della parte che non ha ancora ricevuto la notificazione dell’atto di impugnazione e in questo caso le ipotesi possono essere molte: se le parti che decidono di impugnare lo stesso giorno, vanno dall’ufficiale giudiziario per impugnare entrambe con l’atto di citazione (se si tratta di appello); oppure con riferimento all’ipotesi in cui ci siano più soccombenti, cioè del processo con pluralità di parti, l’impugnazione può essere proposta da un soccombente prima di aver avuto conoscenza che un altro ha già impugnato la sentenza.
In questi casi non c’è un errore della parte e non ci
possono essere conseguenze, però abbiamo l'apendenza di due giudizi di impugnazione che dovranno essere riuniti. Infatti l'art. 335 dispone: "Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo." Sono state proposte più impugnazioni autonome e ciò non è dipeso da un errore della parte, queste impugnazioni devono essere riunite dal giudice, anche d'ufficio, in qualsiasi momento sino a quando non ci sia stata una sentenza definitiva su una delle impugnazioni. Il problema si pone quando la proposizione dell'impugnazione in forma principale sia dipesa da un errore della parte, cioè quando la parte ha già ricevuto la notifica dell'atto di citazione in appello e anziché impugnare, a sua volta, con la comparsa di risposta notifica un altro atto di citazione. Stando ad una interpretazione letterale erigorosa dell'art. 333 le impugnazioni devono essere fatte in via incidentale a pena di decadenza, per cui l'errore dovrebbe essere fatale alla parte, però la giurisprudenza tende ad attenuare il rigore di questa norma, nel senso che tollera l'errore sulla forma, ma non quello sul termine a pena di decadenza entro cui l'impugnazione incidentale deve essere proposta. Nell'esempio che abbiamo fatto se la parte per errore anziché proporre l'appello incidentale nella comparsa di risposta lo abbia fatto con l'atto di citazione, per un'esigenza di conservazione si può convertire l'atto di citazione in una comparsa di risposta, ma a condizione che l'appello incidentale sia proposto almeno 20 giorni prima dell'udienza, cioè nel termine di costituzione del convenuto, perché quel termine è previsto a pena di inammissibilità dell'impugnazione incidentale. Quindi il vizio determina delle.conseguenze irreversibili se non viene osservato il termine a pena di decadenza ed è diverso a seconda dei singoli mezzi di impugnazione. Al di fuori della forma e della circostanza che l'impugnazione incidentale va proposta entro questo termine, non c'è altra differenza tra l'impugnazione incidentale e quella principale né nei presupposti, essendo sempre costituiti dalla soccombenza, né di autonomia, tranne la particolarità che le impugnazioni incidentali confluiscono in un unico procedimento. Da non confondere la tempestività dell'impugnazione da proporre nei termini degli articoli 325 e 327 comma 1, con i termini a pena di decadenza per la costituzione del convenuto. Per semplicità possiamo distinguere tra un termine interno per le impugnazioni incidentali e un termine esterno per le impugnazioni principali. Questa distinzione è importante perché entro determinati limiti è ammessa
un'impugnazione incidentale tardiva, ossia un'impugnazione incidentale proposta quando sono decorsi i termini per impugnare o la parte ha fatto acquiescenza, cioè quando l'impugnazione dovrebbe essere esclusa. L'impugnazione incidentale tardiva è un'ipotesi eccezionale che trova la sua ragione nell'esigenza di favorire l'accettazione della sentenza nelle ipotesi di soccombenza parziale o ripartita tra le parti. Nell'esempio precedente l'attore, se ha vinto parzialmente perché ha avuto ragione per 600 euro e il convenuto ha perso perché non voleva dare nulla, può accadere che entrambe le parti siano disposte ad accettare la sentenza a condizione che l'altra parte non la impugni, altrimenti la controparte chiede al giudice di riesaminare la sentenza e di emettere una pronuncia pienamente favorevole rispetto a quella del giudizio di primo grado. Se non fosse riconosciuta la possibilità di impugnare lasentenza. Pertanto, se una parte vuole evitare di trovarsi in questa situazione, potrebbe essere necessario impugnare la sentenza anche prima della scadenza dei termini, per evitare che l'altra parte lo faccia all'ultimo momento utile.controparte. Viceversa sapendo che potrà sempre impugnare, anche quando è decorso il termine, si favorisce l'accettazione della sentenza, perché intanto quella parte sta a guardare, t