LE «VICENDE ANOMALE» DEL PROCESSO:
PROFILI GENERALI
Con l’espressione «vicende anomale del processo»
si intendono tutti casi in cui il processo esce dai suoi
fisiologici binari che conducono alla sentenza di merito.
artt. 306-310 c.p.c. > ESTINZIONE («MORS LITIS»)
artt. 295-298 c.p.c. > SOSPENSIONE
artt. 299-305 c.p.c. > INTERRUZIONE 1
LE «VICENDE ANOMALE» DEL PROCESSO:
PROFILI GENERALI
L’estinzione
è vero e proprio esito anomalo (in rito).
Sospensione e interruzione aprono invece ad una fase
«dormiente» del processo («litispendenza quiescente o
contratta»)
> senza attività processuale
> ma possibile «risveglio» del processo e sua fisiologica
ripresa verso la sentenza di merito mediante
la «riassunzione» del processo
> il processo riassunto è lo stesso processo iniziato
con l’atto di citazione e chiude la parentesi di
«litispendenza contratta». 2
L’ESTINZIONE DEL PROCESSO
art. 306 c.p.c. > PER RINUNCIA AGLI ATTI
art. 307 c.p.c. > PER INATTIVITÀ DELLE PARTI
Questa disciplina è il riflesso del principio dell’impulso di
parte che informa il processo civile.
È la parte interessata all’esito fisiologico del processo
(sentenza di merito) onerata a sollecitarne
il proseguimento. 3
L’ESTINZIONE DEL PROCESSO
PER RINUNCIA AGLI ATTI: ART. 306 C.P.C.
dell’attore
Dichiarazione espressa unilaterale
di non voler proseguire il processo.
rientra nell’ordinario
Non jus poenitendi del difensore, che
deve avere in tal senso un apposita investitura dalla parte.
essere resa verbalmente all’udienza o per
Può iscritto
atto sottoscritto e notificato all’altra
con parte.
NATURA
mero atto giuridico processuale
(effetti legali e irrilevanza ragioni ad esso sottese)
unilaterale che però necessita dell’accettazione
atto
dell’altra parte che potrebbe avere interesse alla
prosecuzione del processo (= non è un negozio
processuale)
alla prosecuzione del processo è escluso:
l’interesse
> per il contumace
> per la parte non ancora costituita e
> per la parte costituita che ha svolto 4
in via pregiudiziale eccezioni di rito.
L’ESTINZIONE DEL PROCESSO
PER RINUNCIA AGLI ATTI: ART. 306 C.P.C.
IL MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO
DELL’EFFETTO ESTINTIVO DEL PROCESSO
Tesi prevalente:
della pronuncia dell’ordinanza di
> momento estinzione
di efficacia meramente ricognitiva e non costitutiva
dell’effetto estintivo
> rischio di una fase di incertezza in cui non si sa se
processo sia davvero estinto (es. si discute se sia
l’accettazione)
nec
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