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L'ESTINZIONE DEL PROCESSO
art. 306 c.p.c. > PER RINUNCIA AGLI ATTI
art. 307 c.p.c. > PER INATTIVITÀ DELLE PARTI
Questa disciplina è il riflesso del principio dell’impulso diparte che informa il processo civile. È la parte interessata all’esito fisiologico del processo (sentenza di merito) onerata a sollecitarne il proseguimento.
L’ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA AGLI ATTI: ART. 306 C.P.C.
dell’attore
Dichiarazione espressa unilaterale di non voler proseguire il processo. Rientra nell’ordinario jus poenitendi del difensore, che deve avere in tal senso un apposita investitura dalla parte. Può essere resa verbalmente all’udienza o per atto sottoscritto e notificato all’altra parte.
NATURA
mero atto giuridico processuale (effetti legali e irrilevanza ragioni ad esso sottese) unilaterale che però necessita dell’accettazione dell’altra parte che potrebbe
Avere interesse alla prosecuzione del processo (= non è un negozio processuale) alla prosecuzione del processo è escluso:
- l'interesse per il contumace
- per la parte non ancora costituita
- per la parte costituita che ha svolto 4 in via pregiudiziale eccezioni di rito.
L'estinzione del processo per rinuncia agli atti: ART. 306 C.P.C.
Il momento del perfezionamento dell'effetto estintivo del processo:
- Tesi prevalente: della pronuncia dell'ordinanza di efficacia meramente ricognitiva e non costitutiva dell'effetto estintivo; rischio di una fase di incertezza in cui non si sa se il processo sia davvero estinto (es. si discute se sia necessaria o meno l'accettazione) ai fini dell'effetto impeditivo della litispendenza ex art. 39 c.p.c.
- Tesi minoritaria: per esigenze di certezza natura costitutiva dell'ordinanza di estinzione.
L'estinzione del processo per rinuncia agli atti: ART.
306 C.P.C. ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA AGLI ATTIversus RINUNCIA ALL'AZIONEL'estinzione del processo per rinuncia agli atti: una mera abdicazione all'attività processuale fino a quel momento compiuta senza alcuna rinuncia al diritto fatto valere con la domanda; non comporta l'estinzione dell'azione (art. 310 c.p.c.)spese legali all'altra parte, salvo accordo. La rinuncia all'azione invece conduce alla "cessazione della materia del contendere" (da intendersi quale sentenza di rigetto nel merito), è unilaterale tout court e "principio di soccombenza virtuale" ai fini delle spese legali. L'ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITÀ DELLE PARTI: ART. 307 C.P.C. DUE GRUPPI DI CASI art. 307.1 c.p.c.: tutti i casi di cancellazione della causa dal ruolo ed "estinzione differita" (tre mesi dopo): fase di quiescenza del processo Nota. possibile
riassunzione del processo
art. 307.3 c.p.c.: tutti i casi di estinzione immediata (contestuale) c'è una fase di litispendenza
Nota. Non quiescente con possibilità per le parti di rivitalizzare il processo con atto di riassunzione: la mors litis è immediata e irreversibile.
L'estinzione del processo per inattività delle parti: art. 307 C.P.C.
CASI DI "ESTINZIONE DIFFERITA" (307.1)
manca costituzione tempestiva di entrambe le parti (causa mai iscritta a ruolo)
inosservanza del termine perentorio per chiamata del terzo su ordine del giudice (art. 107 c.p.c.)
costituzione tempestiva solo dell'attore e mancata convenuto dichiara di non voler proseguire art. 290 c.p.c. (ipotesi dubbia specie dopo novella 2009).
Nota. In questi casi possibile riassunzione ma se nuova cancellazione causa ruolo opera estinzione immediata del processo riassunto (secondo comma).
C.P.C. CASI DI ESTINZIONE IMMEDIATA (307.3)
DUE «RATIONES»
SANZIONE PER L’«INATTIVITÀ PURA»> mancata comparizione due udienze consecutive(art. 181 c.p.c.)> mancata riassunzione nel termine perentoriodopo interruzione o sospensione processo
CONSEGUENZA DELL’«INATTIVITÀ QUALIFICATA»(= mancato compimento di un atto sananteun vizio processuale):
> mancata rinnovazione della notificazione o dellacitazione nulla nel termine perentorio (artt. 164 e 291)> mancata integrazione contraddittorio (art. 102 c.p.c.) 9L’ESTINZIONE DEL PROCESSOPRONUNCIA ESTINZIONE E REGIME IMPUGNATORIO
art. 308 c.p.c. e ult. comma 307 c.p.c.
giudice monocratico:ordinanza GI da considerarsi come sentenza appellabile(principio della prevalenza della sostanza sulla forma)
giudice collegiale:ordinanza GI reclamabile al collegio
estinzione per inattività opera di diritto e dopo novella2009 è rilevabile
d’ufficio: effetto dichiarativo ordinanza di estinzione
se appello accolto per erronea dichiarazione di estinzione in primo grado: rimessione in primo grado previo annullamento sentenza (art. 354 c.p.c.)
L’ESTINZIONE DEL PROCESSO
EFFETTI DELL’ESTINZIONE (ART. 310 C.P.C.) / slide 01
non estingue l’azione
viene meno l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, ma non quello istantaneo
viene meno effetto di impedimento della decadenza
L’ESTINZIONE DEL PROCESSO
EFFETTI DELL’ESTINZIONE (ART. 310 C.P.C.) / slide 02
provvedimenti che sopravvivono:
- sentenze non definitive su domande, ma scatta onere di impugnazione se era stata fatta riserva
- sentenze di Cassazione su regolamento di competenza e su regolamento di giurisdizione
- ordinanze anticipatorie ex artt. 186-ter ss. c.p.c.
provvedimenti che non sopravvivono:
- le sentenze non definitive su questioni pregiudiziali di rito
- le sentenze non definitive su questioni
- prove documentali mantengono efficacia (solo onere di riprodurle)
- prove orali assunte nel processo estinto:
- prova legale della confessione mantiene efficacia
- prova testimoniale degenera ad argomento di prova a meno che testimone è deceduto o non può più essere escusso
- dubbi su giuramento
LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO:
SOSPENSIONE NECESSARIA / slide 01SOSPENSIONE NECESSARIAART. 295 C.P.C.
- sospensione per pregiudizialità-dipendenza rispetto ad un altro processo
- è la pausa del processo che interviene per ragioni di coordinamento decisorio
- pregiudizialità civile
- pregiudizialità penale
- pregiudizialità amministrativa