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La costituzione delle parti e l'iscrizione a ruolo della causa

Il concetto di costituzione in causa

La costituzione in causa implica la presenza formale della parte nel processo e si distingue dalla comparizione. Se la parte è costituita tramite difensore, l'attività processuale viene svolta da quest'ultimo, che è anche destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni (art. 170 c.p.c.).

Eccezioni si verificano nei casi in cui è necessaria la presenza personale della parte (interrogatorio libero, interrogatorio formale, giuramento, etc.) o nei casi di costituzione personale senza difensore (casi ex art. 82 c.p.c.).

L'iscrizione a ruolo della causa

L'iscrizione a ruolo è un atto del cancelliere che provvede ad apporre un numero di R.G. alla causa e a formare il fascicolo d'ufficio, dove verranno inseriti i fascicoli delle parti e tutti gli atti del processo. La parte che si costituisce per prima ha l'onere di depositare la nota di iscrizione a ruolo (art. 168 c.p.c.).

La costituzione dell'attore

Secondo l'art. 165 c.p.c., entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, l'attore ha l'onere di costituirsi in causa mediante deposito in cancelleria del fascicolo contenente:

  • Originale notificato dell'atto di citazione
  • Procura alle liti
  • Documenti prodotti
  • Nota di iscrizione a ruolo

Gli sviluppi successivi della fase introduttiva

La designazione del giudice istruttore avviene ad opera del Presidente del Tribunale (art. 168-bis c.p.c.). Il giudice ha potere direzionale sul processo, fissando anche tutte le udienze successive alla prima e adottando provvedimenti nella forma dell'ordinanza (artt. 176-177 c.p.c.).

Tali ordinanze sono sempre revocabili e modificabili, tranne nei casi previsti dalla legge (es. ordinanza che concede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.). Esistono anche ordinanze anticipatorie di condanna, come previsto dagli artt. 186-bis, 186-ter e 186-quater c.p.c., che rappresentano forme di tutela sommaria di condanna non cautelare.

La costituzione del convenuto

Il convenuto si costituisce mediante deposito in cancelleria del proprio fascicolo di parte contenente:

  • La comparsa di risposta
  • Copia della citazione notificata
  • Procura alle liti
  • Documenti prodotti

La comparsa di risposta deve contenere tutte le difese: mere difese, eccezioni, domande riconvenzionali, chiamata del terzo, mezzi di prova e documenti, nonché la posizione sui fatti posti dall'attore e l’onere di contestazione.

La mancata o tardiva costituzione delle parti

La contumacia dell'attore è disciplinata dall'art. 290 c.p.c. Il processo prosegue solo se il convenuto ne fa richiesta; altrimenti si ha l'estinzione previa cancellazione della causa dal ruolo.

La contumacia del convenuto è regolata dall'art. 291 c.p.c., previa verifica della validità della notificazione della citazione; in caso contrario, si procede alla rinnovazione della notificazione. La mancata costituzione tempestiva di entrambe le parti, secondo l'art. 171 c.p.c., porta all'estinzione del processo.

Se una delle parti si costituisce tempestivamente, l'altra può costituirsi fino alla prima udienza, salve le decadenze maturate. In mancanza, alla prima udienza è dichiarata contumace dal G.I. previa verifica validità notificazione (art. 171 c.p.c.).

Il processo contumaciale: artt. 290 ss.

La dichiarazione di contumacia avviene con ordinanza del G.I. alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. La disciplina della contumacia sottende la scelta del legislatore italiano di escludere l'onere di partecipare attivamente al processo, senza ammissione dei fatti costitutivi e senza ficta confessio, mantenendo il normale onere probatorio per i fatti costitutivi a carico dell'attore.

La disciplina garantisce la parte contumace con l'art. 292 c.p.c., che prevede atti da notificare alla parte contumace, come ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale e del giuramento, memorie contenenti nuove domande nei limiti di ammissibilità, e verbali che attestano la produzione di scritture private sottoscritte dalla parte contumace.

La figura del "contumace involontario"

La rimessione in termini è disciplinata dall'art. 294 c.p.c., con un termine mobile di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. L'annullamento della sentenza e rimessione in primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. sono possibili. La parte contumace può costituirsi in ogni momento fino all'ultima udienza di p.c. (art. 293 c.p.c.).

La fase di trattazione

La fase di trattazione è destinata alla graduale formazione del convincimento del giudice sulla fondatezza della domanda in vista della decisione. La gradualità si manifesta nelle "sottofasi" che scandiscono la trattazione della causa e nel differenziato regime di preclusioni, come nel caso della trattazione in senso stretto e la definizione del thema decidendum.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Muroni Raffaella.
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