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La fase di trattazione
È la fase destinata alla graduale formazione del convincimento del giudice sulla fondatezza della domanda in vista della decisione. La gradualità si coglie nelle «sottofasi» in cui si scandisce la trattazione della causa nel differenziato regime di preclusioni:
- Trattazione in senso stretto: definizione del thema decidendum e del thema probandum
- Istruzione della causa, a sua volta articolata in:
- 1a fase: ammissione prove
- 2a fase: assunzione prove
La prima udienza di trattazione
Evoluzione normativa: il venir meno della udienza ex art. 180 c.p.c. destinata al controllo della regolare instaurazione del contraddittorio, ora ricompattata nell'udienza di prima trattazione ex art. 183 c.p.c. all'udienza 183 c.p.c.
Comparizione delle parti:
- Mancata comparizione di entrambe o dell'attore costituito: rinvio di udienza con minaccia di estinzione immediata del processo
- La comparizione personale non è
più obbligatoria, ma il giudice d’ufficio o su richiesta congiunta dei difensori delle parti può ordinarla in ogni momento al fine di interrogare liberamente le parti e di tentarne la conciliazione (art. 185 c.p.c.).
LA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE
INCOMBENTI DEL GIUDICE:
- verifica regolare instaurazione del contraddittorio ai fini della dichiarazione di contumacia
- verifica regolare costituzione delle parti: art. 182 c.p.c> verifica validità atto di citazione e notificazione citazione (artt. 164 e 171 c.p.c)> rileva difetto di rappresentanza o di autorizzazione o di nullità della procura alle liti con conseguente ordine per sanare il vizio> rileva eventuali impedimenti processuali (es. litispendenza, continenza, connessione; incompetenze «forti»)
Per diverse ragioni il giudice può quindi anche rinviare la prima udienza di trattazione.
LA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE
L’ATTIVITÀ DI TRATTAZIONE
primo contatto tra le parti (i.e.
difensori) e il giudice
trattazione orale con esposizione proprie difese
sulla base di quanto già esposto nei rispettivi atti difensivi
possibile esaurimento della trattazione in senso stretto
in questa udienza oralmente con immediata apertura
della fase di ammissione delle prove richieste
negli atti introduttivi o in udienza
(o a seguito di ordinanza "riservata")
L'EPILOGO DI TRATTAZIONE SCRITTA
ART. 183.6 C.P.C. (novella 2006)
su richiesta anche di una sola parte,
il giudice concede la triade di memorie scritte
la legge di riforma n. 69/2009 rifiuta il progetto Mastella
su concessione termini solo per gravi motivi
interpretazione correttiva nei casi di questioni pregiudiziali
di rito o preliminari di merito assorbenti (eccezione di
prescrizione) per non concedere tutte e tre le memorie:
potere direzionale del giudice ex art. 175 c.p.c.
PRECLUSIONI ALL'UDIENZA DI TRATTAZIONE
L'attore è tenuto a pena di decadenza a:
proporre
domande riconvenzionali o eccezioni che sono conseguenza delle domande riconvenzionali o eccezioni sollevate dal convenuto nella comparsa di risposta
la differenza tra reconventio reconventionis e inammissibile domanda nuova
può richiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo ex art. 269 c.p.c. se esigenza conseguente alle difese del convenuto
domanda di accertamento incidentale
Fa eccezione il caso di eccezione rilevabile d'ufficio e sollevata all'udienza: qui ammesso slittamento eventuale domande nella memoria n. 1 (anche senza rimessione in nel caso di intervento del terzo all'udienza termini); idem 183 c.p.c. 14
L'EPILOGO DI TRATTAZIONE SCRITTA
ART. 183.6 C.P.C. (novella 2006)
LA "TRIADE" DI MEMORIE: 30 + 30 + 20 15
L'EPILOGO DI TRATTAZIONE SCRITTA
ART. 183.6 C.P.C. (novella 2006)
MEMORIA N. 1:
funzione solo emendatrice delle difese già proposte: jus poenitendi (barriera preclusiva)
precisazione e
modificazione di domande, eccezioni e difese già proposte
differenza tra inammissibile mutatio libelli ed ammissibile emendatio libelli
si possono ancora dedurre fatti costitutivi nuovi che non modificano il diritto dedotto in giudizio (solo domande "autodeterminate": vendita / usucapione). Mai per diritti di credito: sono sempre eterodeterminati e rileva qui la causa petendi indicata in origine
si possono qualificare giuridicamente ma in modo diverso i fatti costitutivi già dedotti ma non introdurne di nuovi (difficile passaggio da responsabilità contrattuale ad arricchimento senza giusta causa)
L'EPILOGO DI TRATTAZIONE SCRITTA
ART. 183.6 C.P.C. (novella 2006)
MEMORIA N. 2:
memoria "mista di trattazione e istruttoria" repliche e nuove eccezioni, ma solo in conseguenza dello jus poenitendi svolto in udienza o nella memoria n. 1
MEMORIA N. 3:
istruttoria di replica solo prova contraria (e replica), ma sì anche documenti
La nozione di prova contraria si misura sull'oggetto della prova ovvero il "fatto secondario".
LA FASE ISTRUTTORIA
A valle della "triade" di memorie il giudice vaglia l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova richiesti dalle parti.
Ordinanza di ammissione delle prove (solitamente pronunciata fuori udienza, ma molti protocolli di fori prevedono ancor oggi una udienza ad hoc di ammissione delle prove, che la novella 2006 ha inteso eliminare).
IL "CALENDARIO DEL PROCESSO": IL NUOVO 81-BIS DISP. ATT. C.P.C.
La portata essenzialmente politica della norma: onere di programmazione dell'attività processuale da parte del giudice ma senza sanzioni.
Il giudice, con l'ordinanza di ammissione delle prove (a valle della "triade" di memorie 183.6 c.p.c.), fissa le successive udienze di assunzione prove e dei successivi incombenti fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
calendario necessario solo in caso di ammissione prove: soluzione migliore rispetto al progetto Mastella, che lo imponeva in ogni caso già all'udienza 183 c.p.c. 19
IL "CALENDARIO DEL PROCESSO": IL NUOVO 81-BIS DISP. ATT. C.P.C.
- agenda agevolmente modificabile ogni volta che sono necessarie maggiori udienze per assunzione prove
- ipocrisia legislativa nel limite dei "gravi motivi sopravvenuti" per la proroga di eventuali termini assegnati alle parti o al perito
- termini non perentori in ogni caso
- "sentite le parti": ipotizzabile il consolidamento dei protocolli che prevedevano comunque l'udienza di ammissione prove anche dopo novella 2006 20
IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE DI CUI AL NUOVO ART. 115.1 C.P.C. / slide 01
L'onere di contestazione e il regime delle preclusioni
- luce del nuovo art. 115.1 c.p.c. (novella legge n.69/2009).
- "Il giudice
deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
21IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE DI CUI AL NUOVO ART. 115.1 C.P.C. / slide 02
ONERE DELLA "SPECIFICA CONTESTAZIONE" DEI FATTI
l'orientamento (2002)
recepito de lege lata delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione
principio ricavabile dal sistema e giustificato dalla natura dispositiva del processo civile
onere della parte di contestare i fatti rilevanti di causa allegati dall'altra parte
non attiene alla contestazione del diritto fatto valere ex adverso: differenza tra contestazione della domanda e contestazione dei fatti rilevanti di causa
22IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE DI CUI AL NUOVO ART. 115.1 C.P.C. / slide 03
L'OGGETTO DEL "THEMA PROBANDUM"
Sono oggetto di prova solo i fatti controversi esulano dal thema probandum:
> fatti ammessi
> fatti non
tempestivamente contestati> «fatti notori» Nota. Differenza di intensità tra la non contestazione el’ammissione (cui è funzionale l’interrogatorio libero) 23IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONEDI CUI AL NUOVO ART. 115.1 C.P.C. / slide 04ONERE DELLA «SPECIFICA CONTESTAZIONE»DEI FATTI onere della sola parte costituita:no ficta confessio e no tacita ammissionel’espressione «fatti specificatamente non contestati» è un’espressione tecnica 24IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONEDI CUI AL NUOVO ART. 115.1 C.P.C. / slide 05I FATTI RILEVANTI DI CAUSASU CUI SI MISURA L’ONERE DI CONTESTAZIONESecondo un orientamento tradizionale (recepito dalleSezioni Unite nel 2002), si usa distinguere tra: FATTI «PRINCIPALI» DI CAUSA (ART. 2697 C.C.)fatti costitutivi e e.i.m. (estintivi, impeditivi e modificativi)Nota. I fatti principali sono oggetto di prova diretta(per l’attore i f.c.; per ilConvenuto i f.e.i.m.)
FATTI SECONDARI. Sono fatti diversi ed ulteriori che meglio circoscrivono il caso concreto ma non spostano l'onere di prova e, se dedotti dal convenuto, sono infatti oggetto della "prova contraria" 25
IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE DI CUI AL NUOVO ART. 115.1 C.P.C. / slide 06
L'ONERE DI CONTESTAZIONE DI CUI ALL'ART. 115 ATTiene SOLO AI FATTI PRINCIPALI DI CAUSA
ha l'onere di contestare i fatti costitutivi posti
Il convenuto dall'attore a fondamento della sua pretesa.
Il fatto costitutivo è in senso giuridico: è un elemento costitutivo della fattispecie giuridica su cui si fonda la pretesa dell'attore (non mero fatto o accadimento storico).
Esempio. Cassazione civile, sezione III, 21 maggio 2008, sentenza n. 13079: La qualità di affittuario coltivatore diretto richiede due fatti costitutivi del diritto:
- coltivazione fondo col lavoro proprio o famiglia
- forza lavoro almeno 1/3 occorrente
per la normale necessità di coltivazione26IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONEDI CUI AL NUOVO ART. 115.1 C.P.C. / slide 07L'ONERE DI CONTESTAZIONE DI CUI ALL'ART. 115ATTIENE SOLO AI FATTI PRINCIPALI DI CAUSAL'attore deve contestare i fatti i.e.m. posti dal convenuto afondamento delle sue eccezioni (intese in senso tecnico).Il fatto e.i.m. è anch'esso in senso giuridic