Diritto processuale civile – II semestre A.A. 2009/2010
Dott. Raffaella Muroni
Ricercatore confermato di Diritto processuale civile
Contitolare di cattedra di Diritto processuale civile
Università degli Studi di Trento
Il libro II del C.P.C.: del processo di cognizione
- Titolo I: Procedimento davanti al tribunale: artt. 163-310 C.P.C
- Titolo II: Procedimento davanti al giudice di pace: artt. 311-322 C.P.C.
- Titolo III: Le impugnazioni artt. 323-408 C.P.C.
- Titolo IV: Rito del lavoro: artt. 409-447 C.P.C.
Procedimento davanti al tribunale: artt. 163-310 C.P.C.
- Giudizio scandito in tre fasi:
- Introduzione della causa
- Trattazione della causa (trattazione in senso stretto e istruttoria)
- Fase decisoria (davanti a giudice monocratico ovvero collegiale nei casi ex art. 50 bis C.P.C.)
- Procedimento contumaciale
- Eventi anomali del processo: estinzione, interruzione e sospensione del processo
Rito ordinario e riti speciali
Il “rito” è la disciplina che regola il processo a cognizione piena nel suo svolgimento e nella sua dinamica, dall’atto introduttivo fino alla sentenza.
- Il rito “ordinario” è quello disciplinato dagli artt. 163 ss. C.P.C. ratione
- Esistono anche riti cd. speciali, che operano materiae o in base ad altri presupposti
- Rito del lavoro (artt. 409 ss. C.P.C.): controversie di lavoro e simili
- Rito locatizio (447-bis C.P.C.)
- Rito societario (D. Lgs. n. 5/03 abrogato dalla novella 2009)
- Nuovo rito sommario: artt. 702 bis ss. C.P.C. (introdotto dalla novella 2009)
- Altri riti previsti in leggi speciali
Il processo: cenni di teoria generale
- Serie coordinata e consequenziale di atti che sono a loro volta esercizio di facoltà e poteri processuali
- Art. 111 Cost comma 1: il processo è regolato dalla legge processuale
- La funzione giurisdizionale è funzione “procedimentalizzata”
- Il processo è strumento di garanzia e controllo dell’esercizio della funzione giurisdizionale
- Art. 175 C.P.C.: il potere direzionale del giudice
La fase introduttiva
L’inizio del processo è provocato dall’esercizio del potere di azione della parte che propone la domanda giudiziale. È la fase destinata alla regolare instaurazione del contraddittorio tra la parte che agisce (cd. attore) e la parte nei cui confronti viene proposta la domanda giudiziale (cd. parte convenuta) innanzi al giudice adito.
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