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IL CONTENUTO DELL'ATTO DI CITAZIONE
Evocatio in jus: Elementi funzionali alla Indicazione del Tribunale (ma non del giudice persona fisica che verrà designato in un momento successivo dal Presidente del Tribunale ex art. 168-bis c.p.c. a seguito della cd. iscrizione a ruolo)
Invito a comparire innanzi al predetto Tribunale rivolto al convenuto
Indicazione delle parti:
- Persone fisiche: nome, cognome, residenza, domicilio o dimora, anche delle persone che rappresentano o assistono le parti e c.f.
- Persone giuridiche o enti non riconosciuti: denominazione con indicazione del rappresentante (cd. rappresentanza organica) (anche generico: "...in persona del legale rappresentante pro tempore...") e c.f.
IL CONTENUTO DELL'ATTO DI CITAZIONE
Evocatio in jus: Elementi funzionali alla Estremi del difensore (cd. rappresentante tecnico) e della procura rilasciata
Art. 83 c.p.c.: La procura alle liti è generale o speciale - deve essere conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata
Procura alle liti può essere rilasciata in calce o a margine dell'atto di citazione) o in calce o a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore ed in tali casi autenticata dal difensore (eccezionale potere di autenticazione degli avvocati italiani)
Con processo telematico nuovi strumenti di supporto non cartaceo della procura alle liti: ora anche su documento informatico sottoscritto con firma digitale o su copia informatica autenticata dall'avvocato con firma digitale
IL CONTENUTO DELL'ATTO DI CITAZIONE
evocatio in jus:
- Elementi funzionali alla
- Indicazione della data della prima udienza di comparizione: è l'attore che fissa la prima udienza ex art. 183 c.p.c. (se nella data fissata il giudice non tiene udienza di prima trattazione l'udienza slitta automaticamente al primo giorno successivo in cui il g.i. tiene udienza ex art. 183 c.p.c. Art. 168-bis co. 4 c.p.c.)
- termini
Limite a questo potere dell'attore
è il rispetto diliberi tra la notificazione della citazione e l’udienza non90 gg.inferiori a (150 gg. se convneuto residenteall’estero)- Invito al convenuto a costituirsi venti giorni primaAvvertimento al convenuto che la mancata costituzione- tempestiva comporta le decadenze di cui all’art. 167 e38 c.p.c. (novella 2009)
IL CONTENUTO DELL’ATTO DI CITAZIONE
editio actionis:q Elementi funzionali allaArt. 163 co. 3 n. 3: petitum (mediato e immediato)- Art. 163 co. 3 n. 4: causa petendi e le conclusioni (sono- la sintesi della editio actionis, la formulazione di sintesidella domanda o più domande proposte)Art. 163 co. 3 n. 5. indicazione specifica dei mezzi di- prova e dei documentiq Ai fini solo fiscali si deve anche indicare il valore dellacausa in base agli artt. 10 ss. c.p.c. per il versamentodel contributo unificatoq V. modello atto pg. 301 Tomo III Manuale
LA NULLITA’ DELL’ATTO DI CITAZIONE:ART. 164 C.P.C.
La disciplina è
Informata ai principi generali di cui agli artt. 156 ss. ed in specie al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto processuale.
Rileva solo la mancanza degli elementi indispensabili dell'atto di citazione per il raggiungimento del duplice scopo della citazione e non di tutti gli elementi indicati dall'art. 163 c.p.c.
Norma divisa in due parti:
Primo comma: vizi relativi alla vocatio in jus
Quarto comma: vizi relativi alla editio actionis
LA NULLITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE:
ART. 164 C.P.C.
Vizi relativi alla vocatio in jus: Regime di rilevabilità e sanatoria: si distingue a seconda che il convenuto si sia costituito o meno
II comma: Se convenuto non si costituisce: rilievo officioso della nullità e ordine di RINNOVAZIONE della citazione entro termine perentorio (a pena di estinzione).
III comma: Se convenuto si costituisce: raggiungimento dello scopo e conseguente sanatoria con efficacia retroattiva della nullità dell'atto di citazione.
citazione.- Salvezza di tutti gli effetti sostanziali e processuali delladomanda giudiziale dal momento della sua proposizione- Possibile fissazione nuova udienza ai sensi del III co.ultima parte
LA NULLITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE:
ART. 164 C.P.C.
q vizi relativi alla vocatio in jus:
- Mancata o inesatta indicazione del Tribunale o del- convenuto
- Mancata indicazione della data dell'udienza (o erronea- indicazione di una data già passata)
- Mancato avvertimento delle decadenze ex art. 167 e 38- c.p.c.
- Assegnazione di un termine inferiore a quello minimo di- legge (90 gg.)
LA NULLITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE:
ART. 164 C.P.C.
q vizi relativi alla editio actionis: Regime di rilevabilitàsi distingue a seconda che il convenuto si sia costituitoo meno solo per il diverso onere in capo all'attoreconseguente alla rilevata nullità che non in sé sanabile
IV comma: Se convenuto non si costituisce: rilievoofficioso della nullità e ordine di
RINNOVAZIONE dell'acitazione (previa integrazione dell'editio) entro termine perentorio (a pena di rigetto in rito della domanda).
V comma: Se convenuto si costituisce: rilievo officioso della nullità e ordine di INTEGRAZIONE dell'editio entro termine perentorio (a pena di rigetto in rito della domanda).
- No salvezza con efficacia retroattiva: fatte salve decadenze e diritti quesiti nel frattempo maturati