I PROCEDIMENTI SPECIALI
La ratio sottesa alla normativa che introduce questo tipo di procedimento (legge 69/2009) si può
agevolmente individuare nella volontà del legislatore di introdurre uno strumento finalizzato alla riduzione
della durata dei processi(evitare lo scarto tra il giorno in cui viene presentata all’ufficio giudiziario una
domanda di giustizia e quello in cui viene decisa).
→le tecniche per fare ciò sono tre: _ dare al giudice la possibilità di accogliere l’istanza senza provocare un
previo contraddittorio, così da rinviare ad una successiva eventuale
opposizione dell’intimato la necessità di instaurare un regolare
processo.
_ dare al giudice la possibilità di accogliere l’istanza sulla base di un
contraddittorio limitato e con riserva di eventuale successivo esame
delle questioni controverse in un processo a cognizione piena.
_ dare al giudice la possibilità di accogliere l’istanza sulla base di un
procedimento sommario
Nonostante la proposta di utilizzare
quest’ultima tecnica, il legislatore del 2009 intende ridurre l’aumentare di numero dei procedimenti
speciali, cioè quei normali processi di cognizione caratterizzati dal fatto che in essi la cognizione è
sommaria(parziale e superficiale).
Vediamo ora quali sono ad oggi i procedimenti speciali:
PROCEDIMENTO MONITORIO=inizialmente suddiviso in procedimento monitorio puro(il giudice
Ø emette l’ordine in base alla mera richiesta di chi sostiene di essere creditore, poi l’ordine diventa
esecutivo solo se il presunto debitore non propone tempestiva opposizione) e procedimento
monitorio documentale(uguale all’altro ma qui la richiesta del creditore deve essere accompagnata
dai documenti probatori), il legislatore ha accorpato i due procedimenti in un’unica disciplina.
L’oggetto del procedimento monitorio è la tutela dei crediti,e più nello specifico per:
crediti di denaro in forma liquida(denaro che però può dipendere
o da una prestazione o da una controprestazione)
crediti ad una determinata quantità di cose fungibili
o crediti per la consegna di una cosa mobile determinata
o
Ed esso può essere proposto da tre tipologie di soggetti:
i creditori comuni con prova scritta che certifica il loro credito
o i professionisti(avvocati, notai, procuratori, cancellieri…)con la richiesta
o gli enti pubblici con l’autocertificazione
o
Il procedimento monitorio è molto a favore del creditore, perché il contraddittorio è solo
successivo ed eventuale.
Vediamo ora le fasi del procedimento monitorio:
I. ricorso da presentare al giudice competente(di pace o Tribunale) e qualsiasi tipo di
incompetenza deve essere presentata dalla controparte nella comparsa di risposta.
Il ricorso deve contenere l’indicazione delle prove (eventualmente l’allegazione di
documenti) ed il procuratore del ricorrente e deve essere depositato presso la cancelleria.
Il ricorso deve essere munito di prova scritta del credito ed esse sono descritte
nell’art.634c.p.c., ma le indicazioni di tale articolo (le polizze e promesse unilaterali, ecc..)
finiscono con l’essere meramente esemplificative, essendo la prova scritta una categoria
aperta, che di volta in volta il giudice riempirà di contenuto in relazione alle caratteristiche
del caso singolo; il giudice può rigettare la domanda che non ritiene sufficientemente
provata.
II. esamina del ricorso da parte del giudice: si accertano i presupposti di carattere generale,
Differenza tra
rigetto ed come la giurisdizione e la competenza e poi quelli di carattere specifico, come la capacità
inammissibilità:? del ricorrente, la sua legittimazione attiva, l’interesse ad agire, la sottoscrizione del ricorso.
III. provvedimento del giudice,esso può avere una duplice natura:negativo, quando il giudice
rigetta il ricorso per ragioni di merito, ritiene quindi insufficientemente giustificata la
domanda (a seguito di un rigetto però la domanda può essere riproposta e a volte è lo
stesso giudice che richiede al ricorrente di integrare la prova); positivo, il giudice emana un
decreto ingiuntivo di accoglimento nel momento in cui verifica l’esistenza dei presupposti
processuali(generali e specifici). Tale decreto contiene l’ordine del giudice nei confronti del
debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa richiesta, nel termine di 40 giorni(può
essere ridotto fino a dieci o aumentato fino a sessanta); importante è dire che nel decreto
deve essere presente l’avvertimento di potersi opporre(se il giudice lo omette il decreto è
irregolare), opposizione che dovrà avvenire entro i 40 giorni o si procederà ad esecuzione
forzata.
Il decreto di accoglimento può contenere(prevista per legge o discrezionale con la
possibilità che venga sottoposta alla prestazione di una cauzione) una clausola detta
clausola di provvisoria esecuzione, e con questa clausola il giudice può ingiungere al
debitore di pagare o consegnare senza un termine preciso e se il debitore non adempie il
giudice può effettuare un’esecuzione provvisoria del decreto.
IV. notificazione del decreto, a seguito del provvedimento positivo del giudice. Il creditore
dopo aver depositato il ricorso ed il decreto, notifica al debitore una copia di quest’ultimo
entro 60 giorni dalla pronuncia altrimenti esso perde di efficacia.
V. opposizione dell’intimidato(può non proporla ma in tal caso si attua l’esecuzione forzata).,
nel momento in cui egli ritenga ingiusto e invalido il decreto. L’opposizione di propone con
atto di opposizione ed esso non è un rimedio impugnatorio,MA è lo strumento mediante il
quale si passa dalla fase monitoria a quella ordinaria e cioè al processo
ordinario.L’opponente è quindi costretto a porre in essere l’atto di opposizione perché il
processo prosegua nelle forme ordinarie.
L’opponente nell’atto oltre a chiedere l’annullamento e la revoca del decreto, dovrà
proporre tutte le difese contro quanto affermato dal creditore nel ricorso per ottenere il
decreto ingiuntivo, prendere posizione e indicare i mezzi di prova e i documenti cui intende
avvalersi (possiede anche lui oneri probatori).
>in via del tutto discrezionale il giudice può rendere esecutivo il decreto in via provvisoria,
anche se è sorto l’atto di opposizione, ma solo per le somme non contestate e solo se
l’opposizione è fatta per vizi procedurali; si fa ciò per portare alla rapida formazione di un
titolo esecutivo (il giudice può comunque sospendere, su istanza dell’opponente,
l’esecuzione provvisoria, quando ricorrono gravi motivi).
Tale opposizione deve essere proposta entro il termine di 40 giorni, mentre il termine è di
10 giorni per la costituzione in giudizio(altrimenti l’opponente si vede applicare il decreto).
>è concessa l’opposizione tardiva,ossia successiva alla scadenza del termi
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